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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2505 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Russo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2025, – premesso di essere Parte_1
CP_ titolare di prestazione d'invalidità civile n. 044/319107922214, sulla quale l' con nota del 30.9.2024, aveva proceduto alla contestazione di un indebito pari ad euro 10.981,60, inerente al periodo da settembre del 2021 a luglio del 2024, in virtù di ricalcolo sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, denunciando l'irripetibilità della somma innanzi indicata, stante il legittimo affidamento riposto nella percezione dei ratei ed in considerazione dell'assenza di qualsivoglia comportamento doloso da parte di esso istante.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato alla ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità assoluta delle somme chieste dall' e condannare CP_1 l'Istituto alla restituzione delle somme già illegittimamente trattenute oltre interessi e Cont rivalutazione come per legge;
b) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra, al pagamento delle competenze di legge gravati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l convenuto, resistendo, con varie CP_3 argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al fine di una migliore comprensione dei fatti di causa, giova riportare la prospettazione CP_ compiuta dall' nella memoria di costituzione depositata in data 27.6.2025.
“Il 26 ottobre 2021 l' ha liquidato, in favore del sig. , la CP_1 Parte_1 prestazione di invalidità civile con decorrenza dal 1 settembre 2021 (doc. 01 Parte_1
TE08 di prima liquidazione), dopo la presentazione del modello AP70 del 01/10/2021 (doc.
02 AP 70 del 01 10 2021). Parte_1
Nel modello AP70, il sig. , pur trovandosi nell'ultimo trimestre dell'anno 2021, Parte_1 ha dichiarato in via presuntiva, per l'anno 2021 (anno di decorrenza della prestazione), il possesso della sola casa di abitazione (reddito di € 98,00), senza indicazione di rendita per lavoro autonomo, come occorso per l'anno precedente (non necessario al fine della valutazione reddituale).
Inoltre, il sig. , nel sottoscrivere il mod. AP70, si è assunto la responsabilità di Parte_1 comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione incidente su diritto/misura della prestazione.
Tuttavia, senza il rispetto del predetto obbligo di comunicazione, il sig. non ha Parte_1 denunciato per tempo, e quindi entro 30 giorni dal verificarsi, di avere conseguito il reddito
2021 di € 3.726,00, quale compenso derivante da attività professionale.
Tale notizia è pervenuta telematicamente all' dopo l'incrocio dei dati con Agenzia CP_1 delle Entrate, dal cui archivio risulta presentazione di UNICO 2022 – Reddito 2021 in data
28/11/2022 (doc. 03 UNI_2021_[...]), liquidato da Agenzia delle Entrate il 15/03/2024, e certificazioni uniche rilasciate dai due datori di lavoro (doc.ti da 04 1^ CU
2022 datore lavoro a 07 2^ CU 2022). Conseguentemente, come da Rideterminazione della prestazione n. 044- 319107922214 Cat. INVCIV del 30 settembre 2024 notificata al ricorrente il 5 ottobre 2024 (doc.ti da 08 TE08 a debito settembre 2024 a 10 Parte_1
2 comunicazione indebito ricevuta), la pensione n. 044-319107922214 Cat. Parte_1
INVCIV è stata ricalcolata dal 1 settembre 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021; il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
In particolare, da settembre 2021 a luglio 2024 sulla prestazione n. 044-319107922214 Cat.
INVCIV l' ha corrisposto indebitamente un pagamento superiore a quanto dovuto per un CP_1 importo lordo complessivo di euro 10.981,60, che deve essere restituito dal sig. Parte_1 all'Istituto (…) ”.
2.2. Tale essendo la prospettazione difensiva dell' , è pacifico – ed emerge, in ogni CP_3 caso, per tabulas (si veda la nota d'indebito del 30.9.2024, versata in atti da entrambe le parti)
– che l'importo lordo complessivo di euro 10.981,60, quale preteso dall'Ente con riferimento al periodo da settembre 2021 a luglio 2024, sia stato corrisposto, a titolo di maggiorazione sociale (c.d. aumento al milione ex art. 38 L. n. 448/2001), sulla prestazione d'invalidità civile n. 044-319107922214 Cat. INVCIV.
L'indebito in questione ha, pertanto, natura assistenziale e non previdenziale, siccome inerente ad una prestazione connessa all'invalidità civile, ex lege n. 118/1971.
D'altro canto, la maggiorazione in esame può ritenersi essa stessa istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (Cass. Sez. Lav. n. 13915/2021).
2.3. Fatta questa premessa, la controversia va risolta sulla scorta dei principi ripetutamente enunciati dalla Suprema Corte in materia di indebito assistenziale, dovendosi avere riguardo,
a tal fine, all'iter motivazionale seguito da Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. 21.2.2025, n.
112, di seguito riprodotto nei suoi passaggi essenziali, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
“Va detto che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale ed incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea ad ingenerane l'affidamento incolpevole.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione
3 della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile
(Corte cost. 22 luglio 2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n. 448).
Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29034; Corte cost. n. 1/2006; Corte cost. n.
431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo ed hanno una più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n.
10454).
A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come per esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'Erario) o di dolo comprovato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici - cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372/2019) - o ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito,
4 restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
8.2. Merita dar conto di significativi passaggi motivazionali della pronuncia della
Suprema Corte n. 13223/2020 afferente proprio un'ipotesi di indebito assistenziale per mancanza dei requisiti reddituali.
""8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L
- , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
13. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si CP_1 debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche
5 sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre.
In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1 alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
6 Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_1 telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. n. 23756 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21. Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che CP_1 quindi esso l già conosce. CP_3
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_3 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
7 Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' CP_1 della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L.
30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali".
22. Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)"”.
8 2.4. Applicando i principi richiamati alla fattispecie in esame, l'indebito formatosi in seguito CP_ al provvedimento di ricalcolo disposto dall' non è ripetibile, in quanto – come si evince dalla prospettazione dello stesso Istituto – esso è sorto ed è divenuto noto all'Ente gestore per effetto della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021, che l'odierno ricorrente ha inviato il 28.11.2022 (cfr. doc. 3, fascicolo di parte resistente) e, quindi, sulla scorta di dati conosciuti (o conoscibili) dall'Ente medesimo.
D'altro canto, non v'è prova che, già alla data di presentazione del modello AP70,
[...]
avesse contezza del reddito da lavoro autonomo successivamente dichiarato Parte_1 all'Erario. CP_ Né può dirsi ammissibile l'istanza con la quale l' ha chiesto ordinarsi “al ricorrente e ai suoi datori di lavoro (EDIL COSTRUZIONI S.R.L. con c.f. e sede legale in P.IVA_1
OR (FG) al VIALE DELLE ATTIV. cap 71048; CP_4 con c.f. e sede legale in FO (FG) alla VIA Controparte_5 P.IVA_2
TO GR 13/C cap 71122), di esibire e produrre in giudizio i contratti di lavoro del 2021 tra ricorrente e datori di lavoro e le fatture, le ricevute e le copie dei pagamenti effettuati dai predetti datori di lavoro in favore del ricorrente nel 2021 per le sue attività professionali e che il Giudice chieda a tali soggetti quando tali attività siano state eseguite”
(così, a pag. 6 della memoria).
Difatti, l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia, come nella specie, finalità meramente esplorativa (Cass. civ. n. 27412/2021).
Stando così le cose ed occorrendo tutelare l'affidamento incolpevole dell'accipiens, nulla può essere chiesto in restituzione all'odierna parte ricorrente.
2.5. Deve, pertanto, dichiararsi non dovuto l'importo complessivo di cui alla citata nota di CP_ indebito, con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore di Parte_1
, delle somme trattenute a tale titolo, oltre accessori di legge fino al soddisfo.
[...]
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza CP_ dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2505/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 10.981,60, CP_ quale pretesa dall' nella nota d'indebito del 30.9.2024;
b) condanna l' resistente alla restituzione, in favore della parte ricorrente, delle somme CP_3 trattenute a tale titolo, oltre accessori di legge fino al soddisfo;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/12/2025
Il Giudice
IV PU
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2505 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Russo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2025, – premesso di essere Parte_1
CP_ titolare di prestazione d'invalidità civile n. 044/319107922214, sulla quale l' con nota del 30.9.2024, aveva proceduto alla contestazione di un indebito pari ad euro 10.981,60, inerente al periodo da settembre del 2021 a luglio del 2024, in virtù di ricalcolo sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, denunciando l'irripetibilità della somma innanzi indicata, stante il legittimo affidamento riposto nella percezione dei ratei ed in considerazione dell'assenza di qualsivoglia comportamento doloso da parte di esso istante.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato alla ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità assoluta delle somme chieste dall' e condannare CP_1 l'Istituto alla restituzione delle somme già illegittimamente trattenute oltre interessi e Cont rivalutazione come per legge;
b) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra, al pagamento delle competenze di legge gravati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l convenuto, resistendo, con varie CP_3 argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al fine di una migliore comprensione dei fatti di causa, giova riportare la prospettazione CP_ compiuta dall' nella memoria di costituzione depositata in data 27.6.2025.
“Il 26 ottobre 2021 l' ha liquidato, in favore del sig. , la CP_1 Parte_1 prestazione di invalidità civile con decorrenza dal 1 settembre 2021 (doc. 01 Parte_1
TE08 di prima liquidazione), dopo la presentazione del modello AP70 del 01/10/2021 (doc.
02 AP 70 del 01 10 2021). Parte_1
Nel modello AP70, il sig. , pur trovandosi nell'ultimo trimestre dell'anno 2021, Parte_1 ha dichiarato in via presuntiva, per l'anno 2021 (anno di decorrenza della prestazione), il possesso della sola casa di abitazione (reddito di € 98,00), senza indicazione di rendita per lavoro autonomo, come occorso per l'anno precedente (non necessario al fine della valutazione reddituale).
Inoltre, il sig. , nel sottoscrivere il mod. AP70, si è assunto la responsabilità di Parte_1 comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione incidente su diritto/misura della prestazione.
Tuttavia, senza il rispetto del predetto obbligo di comunicazione, il sig. non ha Parte_1 denunciato per tempo, e quindi entro 30 giorni dal verificarsi, di avere conseguito il reddito
2021 di € 3.726,00, quale compenso derivante da attività professionale.
Tale notizia è pervenuta telematicamente all' dopo l'incrocio dei dati con Agenzia CP_1 delle Entrate, dal cui archivio risulta presentazione di UNICO 2022 – Reddito 2021 in data
28/11/2022 (doc. 03 UNI_2021_[...]), liquidato da Agenzia delle Entrate il 15/03/2024, e certificazioni uniche rilasciate dai due datori di lavoro (doc.ti da 04 1^ CU
2022 datore lavoro a 07 2^ CU 2022). Conseguentemente, come da Rideterminazione della prestazione n. 044- 319107922214 Cat. INVCIV del 30 settembre 2024 notificata al ricorrente il 5 ottobre 2024 (doc.ti da 08 TE08 a debito settembre 2024 a 10 Parte_1
2 comunicazione indebito ricevuta), la pensione n. 044-319107922214 Cat. Parte_1
INVCIV è stata ricalcolata dal 1 settembre 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021; il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
In particolare, da settembre 2021 a luglio 2024 sulla prestazione n. 044-319107922214 Cat.
INVCIV l' ha corrisposto indebitamente un pagamento superiore a quanto dovuto per un CP_1 importo lordo complessivo di euro 10.981,60, che deve essere restituito dal sig. Parte_1 all'Istituto (…) ”.
2.2. Tale essendo la prospettazione difensiva dell' , è pacifico – ed emerge, in ogni CP_3 caso, per tabulas (si veda la nota d'indebito del 30.9.2024, versata in atti da entrambe le parti)
– che l'importo lordo complessivo di euro 10.981,60, quale preteso dall'Ente con riferimento al periodo da settembre 2021 a luglio 2024, sia stato corrisposto, a titolo di maggiorazione sociale (c.d. aumento al milione ex art. 38 L. n. 448/2001), sulla prestazione d'invalidità civile n. 044-319107922214 Cat. INVCIV.
L'indebito in questione ha, pertanto, natura assistenziale e non previdenziale, siccome inerente ad una prestazione connessa all'invalidità civile, ex lege n. 118/1971.
D'altro canto, la maggiorazione in esame può ritenersi essa stessa istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (Cass. Sez. Lav. n. 13915/2021).
2.3. Fatta questa premessa, la controversia va risolta sulla scorta dei principi ripetutamente enunciati dalla Suprema Corte in materia di indebito assistenziale, dovendosi avere riguardo,
a tal fine, all'iter motivazionale seguito da Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. 21.2.2025, n.
112, di seguito riprodotto nei suoi passaggi essenziali, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
“Va detto che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale ed incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea ad ingenerane l'affidamento incolpevole.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione
3 della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile
(Corte cost. 22 luglio 2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n. 448).
Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29034; Corte cost. n. 1/2006; Corte cost. n.
431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo ed hanno una più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n.
10454).
A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come per esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'Erario) o di dolo comprovato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici - cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372/2019) - o ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito,
4 restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
8.2. Merita dar conto di significativi passaggi motivazionali della pronuncia della
Suprema Corte n. 13223/2020 afferente proprio un'ipotesi di indebito assistenziale per mancanza dei requisiti reddituali.
""8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L
- , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
13. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si CP_1 debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche
5 sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre.
In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1 alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
6 Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_1 telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. n. 23756 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21. Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che CP_1 quindi esso l già conosce. CP_3
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_3 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
7 Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' CP_1 della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L.
30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali".
22. Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)"”.
8 2.4. Applicando i principi richiamati alla fattispecie in esame, l'indebito formatosi in seguito CP_ al provvedimento di ricalcolo disposto dall' non è ripetibile, in quanto – come si evince dalla prospettazione dello stesso Istituto – esso è sorto ed è divenuto noto all'Ente gestore per effetto della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021, che l'odierno ricorrente ha inviato il 28.11.2022 (cfr. doc. 3, fascicolo di parte resistente) e, quindi, sulla scorta di dati conosciuti (o conoscibili) dall'Ente medesimo.
D'altro canto, non v'è prova che, già alla data di presentazione del modello AP70,
[...]
avesse contezza del reddito da lavoro autonomo successivamente dichiarato Parte_1 all'Erario. CP_ Né può dirsi ammissibile l'istanza con la quale l' ha chiesto ordinarsi “al ricorrente e ai suoi datori di lavoro (EDIL COSTRUZIONI S.R.L. con c.f. e sede legale in P.IVA_1
OR (FG) al VIALE DELLE ATTIV. cap 71048; CP_4 con c.f. e sede legale in FO (FG) alla VIA Controparte_5 P.IVA_2
TO GR 13/C cap 71122), di esibire e produrre in giudizio i contratti di lavoro del 2021 tra ricorrente e datori di lavoro e le fatture, le ricevute e le copie dei pagamenti effettuati dai predetti datori di lavoro in favore del ricorrente nel 2021 per le sue attività professionali e che il Giudice chieda a tali soggetti quando tali attività siano state eseguite”
(così, a pag. 6 della memoria).
Difatti, l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia, come nella specie, finalità meramente esplorativa (Cass. civ. n. 27412/2021).
Stando così le cose ed occorrendo tutelare l'affidamento incolpevole dell'accipiens, nulla può essere chiesto in restituzione all'odierna parte ricorrente.
2.5. Deve, pertanto, dichiararsi non dovuto l'importo complessivo di cui alla citata nota di CP_ indebito, con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore di Parte_1
, delle somme trattenute a tale titolo, oltre accessori di legge fino al soddisfo.
[...]
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza CP_ dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2505/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 10.981,60, CP_ quale pretesa dall' nella nota d'indebito del 30.9.2024;
b) condanna l' resistente alla restituzione, in favore della parte ricorrente, delle somme CP_3 trattenute a tale titolo, oltre accessori di legge fino al soddisfo;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/12/2025
Il Giudice
IV PU
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