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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5991/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2433/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/06/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190005347671 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2433/04/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento n.
29820190005347671 relativa all'anno d'imposta 2017 per IVA e accessori, deducendo:
- inesistenza della notifica via PEC;
- difetto di motivazione della cartella;
- omesso invio dell'avviso bonario;
- inesistenza della pretesa tributaria.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le seguenti ragioni:
1. Sulla notifica via PEC
L'appellante sostiene che la notifica della cartella sia giuridicamente inesistente poiché effettuata tramite
PEC con allegato in formato PDF anziché documento informatico firmato digitalmente. Tale doglianza è priva di fondamento.
L'art. 26 DPR 602/73 consente la notifica a mezzo PEC, senza prescrivere la tipologia di file allegato. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 23620/2018; Cass. ord. n. 6417/2019; Cass. n. 30948/2019) ha chiarito che la notifica è valida anche se il file è in formato PDF e non .p7m, e che non è richiesta la firma digitale sulla cartella. Inoltre, eventuali irregolarità non determinano inesistenza, ma mera nullità sanata dal raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), come avvenuto nel caso di specie, essendo l'atto conosciuto e impugnato nei termini.
2. Difetto di motivazione
La cartella trae origine da controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 su dati dichiarati dallo stesso contribuente. In tali ipotesi, è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e all'imposta non versata (Cass. n. 27140/2011; Cass. n. 25329/2014; Cass. n. 3707/2016). La cartella impugnata riporta chiaramente il tributo, il periodo d'imposta e l'importo dovuto, consentendo l'esercizio del diritto di difesa.
L'appellante, infatti, ha contestato nel merito, dimostrando di aver compreso la pretesa.
3. Avviso bonario Non sussiste obbligo di invio quando si tratta di omessi versamenti di imposte dichiarate (Cass. n. 795/2011;
Cass. n. 15312/2014; Cass. n. 22351/2018). Nel caso di specie, peraltro, risultano notificati avvisi di irregolarità, come documentato dall'Ufficio.
4. Pretesa tributaria
Dagli atti emerge che il contribuente ha dichiarato l'IVA dovuta per il 2017 senza effettuare i relativi versamenti.
Nessuna prova contraria è stata fornita. La doglianza è generica e priva di riscontro.
Pertanto, la sentenza di primo grado merita conferma.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; Conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2, procuratore antistatario
Condanna la parte ricorrente al pagamento di € 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Siracusa
Palermo 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5991/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2433/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/06/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190005347671 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2433/04/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento n.
29820190005347671 relativa all'anno d'imposta 2017 per IVA e accessori, deducendo:
- inesistenza della notifica via PEC;
- difetto di motivazione della cartella;
- omesso invio dell'avviso bonario;
- inesistenza della pretesa tributaria.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le seguenti ragioni:
1. Sulla notifica via PEC
L'appellante sostiene che la notifica della cartella sia giuridicamente inesistente poiché effettuata tramite
PEC con allegato in formato PDF anziché documento informatico firmato digitalmente. Tale doglianza è priva di fondamento.
L'art. 26 DPR 602/73 consente la notifica a mezzo PEC, senza prescrivere la tipologia di file allegato. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 23620/2018; Cass. ord. n. 6417/2019; Cass. n. 30948/2019) ha chiarito che la notifica è valida anche se il file è in formato PDF e non .p7m, e che non è richiesta la firma digitale sulla cartella. Inoltre, eventuali irregolarità non determinano inesistenza, ma mera nullità sanata dal raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), come avvenuto nel caso di specie, essendo l'atto conosciuto e impugnato nei termini.
2. Difetto di motivazione
La cartella trae origine da controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 su dati dichiarati dallo stesso contribuente. In tali ipotesi, è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e all'imposta non versata (Cass. n. 27140/2011; Cass. n. 25329/2014; Cass. n. 3707/2016). La cartella impugnata riporta chiaramente il tributo, il periodo d'imposta e l'importo dovuto, consentendo l'esercizio del diritto di difesa.
L'appellante, infatti, ha contestato nel merito, dimostrando di aver compreso la pretesa.
3. Avviso bonario Non sussiste obbligo di invio quando si tratta di omessi versamenti di imposte dichiarate (Cass. n. 795/2011;
Cass. n. 15312/2014; Cass. n. 22351/2018). Nel caso di specie, peraltro, risultano notificati avvisi di irregolarità, come documentato dall'Ufficio.
4. Pretesa tributaria
Dagli atti emerge che il contribuente ha dichiarato l'IVA dovuta per il 2017 senza effettuare i relativi versamenti.
Nessuna prova contraria è stata fornita. La doglianza è generica e priva di riscontro.
Pertanto, la sentenza di primo grado merita conferma.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; Conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2, procuratore antistatario
Condanna la parte ricorrente al pagamento di € 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Siracusa
Palermo 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE