Articolo 1946 del Codice civile
Articolo 1945Articolo 1947
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19 aprile 1942
Art. 1946.

(Fideiussione prestata da piu' persone).

Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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