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Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 12/03/2026, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01361/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 02014 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01361/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Dionigi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia,
contro la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12,
per la riforma N. 01361/2026 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
n. 887/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Perugia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, il Cons. Antonio
SI RA e sentiti i difensori delle parti come in atti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. In data 25 maggio 2024, il signor -OMISSIS-, odierno appellante, otteneva visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato e in data 16 giugno 2025 faceva ingresso nel territorio nazionale. Giunto in Italia sosteneva di non essere riuscito sottoscrivere il contratto di lavoro per motivi imputabili al datore di lavoro richiedente il nulla osta, essendo del tutto ignaro delle vicende che riguardavano la situazione economica della società. Per tale ragione, sostiene di essersi immediatamente attivato trovando due nuovi datori di lavoro disponibili ad assumerlo e a regolarizzare la sua posizione in Italia, come da dichiarazioni di disponibilità all' assunzione lavorativa prodotte in atti.
2. In data 4 giugno 2024, il SUI della Prefettura di Perugia, riscontrata la mancanza dell'asseverazione sulla capacità economica del datore di lavoro prevista dalla legge, aveva comunicato l'avvio di un primo procedimento di revoca del nulla osta, a seguito del quale era stata presentata un'asseverazione.
3. In data 5 settembre 2025 il SUI ha comunicato l'avvio di un nuovo procedimento di revoca, sulla base dei controlli effettuati in applicazione dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, che si è concluso in data 15 ottobre N. 01361/2026 REG.RIC.
2025 con l'adozione di un provvedimento di revoca del nulla osta, sull'assorbente presupposto della insufficiente capacità economica del datore di lavoro.
4. Il provvedimento del SUI di Perugia è stato impugnato dall'interessato dinanzi al
Tar dell'Umbria.
5. Il Tar adito, con la sentenza n. 887/2025 resa in forma semplificata, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.
6. Contro la suddetta decisione ha proposto appello l'originario ricorrente, incentrando il gravame essenzialmente sulla pretesa al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, avendo l'istante come esposto in fatto asseritamente rinvenuto altra occupazione in Italia.
7. Il Ministero dell'Interno e la UTG di Perugia si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
8. Nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 la causa è stata chiamata per la decisione della istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso.
Il Collegio, tuttavia, rilevata l'evidente infondatezza dell'appello, ha dato avviso a verbale della possibile definizione in forma abbreviata dello stesso.
9. Osserva anzitutto il Collegio, facendo richiamo alla giurisprudenza di questa
Sezione in tema di applicazione dell'articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, che l'unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell'appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l'istante e il datore di lavoro (cfr. Cons.
Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7186; id., 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile
2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403). N. 01361/2026 REG.RIC.
9.1. In altri termini, l'esito negativo dell'istanza per l'ottenimento di un permesso di soggiorno attesa occupazione, là dove manchi - come nel caso che qui occupa - una accertata interruzione di un pregresso rapporto di lavoro non potrebbe che essere vincolato. Ne deriva che l'Amministrazione intimata ha legittimamente revocato il nulla osta, a causa della assenza dei requisiti – tra cui la capacità reddituale - in capo al datore di lavoro richiedente; circostanza che ha impedito la sottoscrizione del contratto di lavoro (e che non risulta contestata in fatto nell'appello qui in esame).
9.2. La sentenza del Tar risulta, dunque, immune da censure; avendo, in linea con la suesposta giurisprudenza, ribadito in sostanza che il rilascio del permesso per attesa occupazione postula una pregressa interruzione di un rapporto lavorativo, nella specie insussistente.
10. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l'appello.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01361/2026 REG.RIC.
EL RE, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio SI RA, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio SI RA EL RE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 02014 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01361/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Dionigi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia,
contro la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12,
per la riforma N. 01361/2026 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
n. 887/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Perugia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, il Cons. Antonio
SI RA e sentiti i difensori delle parti come in atti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. In data 25 maggio 2024, il signor -OMISSIS-, odierno appellante, otteneva visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato e in data 16 giugno 2025 faceva ingresso nel territorio nazionale. Giunto in Italia sosteneva di non essere riuscito sottoscrivere il contratto di lavoro per motivi imputabili al datore di lavoro richiedente il nulla osta, essendo del tutto ignaro delle vicende che riguardavano la situazione economica della società. Per tale ragione, sostiene di essersi immediatamente attivato trovando due nuovi datori di lavoro disponibili ad assumerlo e a regolarizzare la sua posizione in Italia, come da dichiarazioni di disponibilità all' assunzione lavorativa prodotte in atti.
2. In data 4 giugno 2024, il SUI della Prefettura di Perugia, riscontrata la mancanza dell'asseverazione sulla capacità economica del datore di lavoro prevista dalla legge, aveva comunicato l'avvio di un primo procedimento di revoca del nulla osta, a seguito del quale era stata presentata un'asseverazione.
3. In data 5 settembre 2025 il SUI ha comunicato l'avvio di un nuovo procedimento di revoca, sulla base dei controlli effettuati in applicazione dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, che si è concluso in data 15 ottobre N. 01361/2026 REG.RIC.
2025 con l'adozione di un provvedimento di revoca del nulla osta, sull'assorbente presupposto della insufficiente capacità economica del datore di lavoro.
4. Il provvedimento del SUI di Perugia è stato impugnato dall'interessato dinanzi al
Tar dell'Umbria.
5. Il Tar adito, con la sentenza n. 887/2025 resa in forma semplificata, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.
6. Contro la suddetta decisione ha proposto appello l'originario ricorrente, incentrando il gravame essenzialmente sulla pretesa al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, avendo l'istante come esposto in fatto asseritamente rinvenuto altra occupazione in Italia.
7. Il Ministero dell'Interno e la UTG di Perugia si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
8. Nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 la causa è stata chiamata per la decisione della istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso.
Il Collegio, tuttavia, rilevata l'evidente infondatezza dell'appello, ha dato avviso a verbale della possibile definizione in forma abbreviata dello stesso.
9. Osserva anzitutto il Collegio, facendo richiamo alla giurisprudenza di questa
Sezione in tema di applicazione dell'articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, che l'unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell'appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l'istante e il datore di lavoro (cfr. Cons.
Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7186; id., 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile
2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403). N. 01361/2026 REG.RIC.
9.1. In altri termini, l'esito negativo dell'istanza per l'ottenimento di un permesso di soggiorno attesa occupazione, là dove manchi - come nel caso che qui occupa - una accertata interruzione di un pregresso rapporto di lavoro non potrebbe che essere vincolato. Ne deriva che l'Amministrazione intimata ha legittimamente revocato il nulla osta, a causa della assenza dei requisiti – tra cui la capacità reddituale - in capo al datore di lavoro richiedente; circostanza che ha impedito la sottoscrizione del contratto di lavoro (e che non risulta contestata in fatto nell'appello qui in esame).
9.2. La sentenza del Tar risulta, dunque, immune da censure; avendo, in linea con la suesposta giurisprudenza, ribadito in sostanza che il rilascio del permesso per attesa occupazione postula una pregressa interruzione di un rapporto lavorativo, nella specie insussistente.
10. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l'appello.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01361/2026 REG.RIC.
EL RE, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio SI RA, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio SI RA EL RE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.