Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 779 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Concetta Antonella Mammolenti Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Indennità Naspi. Lavoratori detenuti.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 31.1.22 esponeva: Parte_1
a) di essere detenuto presso la Casa Circondariale di Cosenza e di avervi lavorato svolgendo varie mansioni, essendo stato assunto dalla citata Casa circondariale;
b) che, terminato il rapporto di lavoro, aveva presentato all'Inps domanda per ottenere il pagamento della Naspi;
c) che l'Inps aveva respinto tale domanda facendo riferimento al messaggio Inps n° 909 del 5.3.19.
2) Denunciava l'illegittimo rigetto della sua domanda amministrativa in ragione della piena assimilabilità del lavoro carcerario alle dipendenze dell'amministrazione carceraria ad un ordinario rapporto di lavoro subordinato, concludendo per la condanna dell'Inps al pagamento della Naspi negata in via amministrativa.
3.1) Sotto il primo profilo, il ricorrente si era limitato a sostenere di aver lavorato all'interno della Casa Circondariale di Cosenza, svolgendo “mansioni varie”, omettendo di indicare il periodo in cui aveva lavorato e la data di cessazione dell'attività lavorativa.
3.2) Sotto il secondo profilo, il ricorrente non aveva prodotto alcun documento da cui potesse evincersi l'avvenuta esecuzione di prestazioni lavorative all'interno dell'istituto penitenziario, né aveva articolato alcuna prova dichiarativa sul punto, riservandosi “di produrre o richiedere altri documenti e/o mezzi istruttori, previa autorizzazione, all'esito della costituzione di parte resistente”.
3.3) Infine, le spese di lite dovevano seguire la soccombenza in mancanza della dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
4) Avverso tale sentenza il ha proposto appello premettendo la sussistenza nel caso di specie Parte_1 di tutti i requisiti sottesi alla prestazione Naspi. In particolare: 1) di essere in possesso dello stato di disoccupazione;
2) di avere versato nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione;
3) di aver maturato almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Ha quindi denunciato:
4.1) che contrariamente a quanto affermato dal tribunale, dal documento 2 allegato al ricorso risultava il prospetto, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria di Cosenza, dei giorni e delle ore lavorate dal ricorrente. Dal prospetto allegato si evince chiaramente che lo stesso ha lavorato per tre mesi consecutivi, che ricoprono perfettamente i requisiti n.ri 2 e 3 indicati per l'ottenimento della prestazione. Lo stesso al momento della richiesta era in stato di disoccupazione. Il ricorrente ha lavorato per (89) giorni consecutivi nei dodici mesi che hanno preceduto la disoccupazione ed inoltre, l'Amministrazione Penitenziaria ha versato per il periodo di lavoro la contribuzione prevista in virtù del tipo contratto con il quale lo stesso è stato assunto. Ha aggiunto sul punto che certamente un patronato non avrebbe inoltrato una richiesta senza provvedere a verificare l'esistenza dei predetti requisiti del soggetto che ne fa domanda.
4.2) l'erronea statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite perché, premesso che ricorrente
è ancora detenuto presso la Casa Circondariale di Cosenza, nel caso di specie ricorrevano i requisiti per l'esenzione alla condanna come dalle dichiarazioni reddituali che erano nel fascicolo di primo grado.
5) L'Inps si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sen tenza impugnata.
6) La causa è stata trattenuta in decisione avendo il ricorrente depositato note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame, nonché precisando che i requisiti richiesti dalla legge sono in possesso del ricorrente per come si può chiaramente evincere dalla documentazione prodotta, non essendo obbligatorio per il ricorrente il deposito dell'estratto contributivo già in possesso dell . Controparte_2
Motivi della decisione 7) L'appello deve essere respinto perché il ricorrente continua a non fornire prova dei requisiti sottesi alla Naspi, previsti dall'art. 3 D. Lgs. n° 22 del 2015 e valevoli anche per i lavoratori detenuti.
8) Correttamente il tribunale ha rilevato che la domanda giudiziale era del tutto carente di allegazioni e prove circa la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della Casa Circondariale e della data di cessazione di tale rapporto.
9) L'appellante sostiene che tali circostanze emergevano dal documento 2) allegato al ricorso e, in particolare, da un prospetto dell'amministrazione penitenziaria.
10) Senonché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il documento 2) allegato al ricorso era costituito unicamente dalla domanda amministrativa volta ad ottenere la Naspi e dalla ricevuta della relativa presentazione all'Inps. Da tale documento, quindi, non emergeva alcun prospetto riferibile all'amministrazione penitenziaria. In modo del tutto anomalo tale prospetto, unitamente al mandato che il ricorrente aveva rilasciato ad un patronato, compare solo in questa sede in quello che viene definito documento 2) del fascicolo di primo grado allegato all'atto di appello. Su tali basi trattasi di documentazione tardivamente prodotta, in quanto per tabulas assente agli atti del primo grado di giudizio, dovendosi anche rilevare che l'appellante, lungi dal richiederne l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., come sarebbe stato lineare fare, propugna la tesi, come detto destituita di fondamento, della presenza del succitato prospetto quale documento 2) allegato al ricorso introduttivo del giudizio.
11) Ad ogni modo, l'appello è infondato anche a voler considerare il documento 2) allegato solo in appello, dal momento che il ricorrente continua a non fornire alcuna prova, tra i requisiti sottesi alla
Naspi, del possesso nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.
12) L'appellante continua a non dedurre e a non provare alcunché sul punto (nemmeno si chiarisce in quale data il rapporto di lavoro sarebbe cessato), mentre è manifestamente infondata l'opinione del ricorrente secondo cui non sarebbe obbligatorio per il ricorrente il deposito dell'estratto contributivo già in possesso dell'Istituto Previdenziale. Al contrario, anche il possesso del requisito contributivo doveva essere provato, né la prova può essere desunta dalla non contestazione ad opera dell'ente previdenziale, trattandosi di circostanza di fatto che non è stata allegata nemmeno in questo grado di giudizio. Né, infine, il requisito contributivo, in assenza dell'estratto conto previdenziale, può desumersi dall'affermazione dell'appellante, secondo cui egli avrebbe lavorato per 89 giorni consecutivi, che non risulta nemmeno dal prospetto depositato solo in questo grado di giudizio.
13) L'appello è infondato anche quanto alle spese di lite perché, come correttamente rilevato dal tribunale, il ricorrente non ha prodotto la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Tale dichiarazione, peraltro, continua a mancare anche in questo grado di giudizio in cui, come nel primo grado, viene allegata la dichiarazione, diversa per finalità e limiti reddituali, per la esenzione dal versamento del contributo unificato di cui all'art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02. Per il resto, alla luce della evidente infondatezza della domanda nei termini sopra chiariti, nemmeno risultano gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare la compensazione delle spese di lite.
14) Ne consegue che anche le spese di appello, liquidate come da dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia dichiarato dallo stesso appellante, seguono la soccombenza.
15) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 149/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale