Art. 37. Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso 1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 . Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
Note all'art. 37:
- Per il testo dell' art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.
e dichiarazione dei vincitori del concorso 1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 . Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
Note all'art. 37:
- Per il testo dell' art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.