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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23048/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23048/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
, CP_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Caterina Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Simone Maria Di Gennaro in sostituzione dell'avv. DE NICOLA Parte_1
ANNAMARIA Eccepisce il difetto di legittimazione attiva della società opposta relativamente alle forniture effettuate da non essendovi prova dell'incorporazione per fusione di CP_3 quest'ultima nella società opposta come da atto di citazione.
Per , l'avv. Daniele Merighetti in sostituzione dell'avv. SOLA CP_1 Controparte_2
CATERINA ai fini della pratica è presente il dott. che successivamente Persona_1 all'emissione del decreto ingiuntivo l'opponente ha effettuato pagamenti parziali per cui il credito si è ridotto ad euro 123.010,54 come da precisazione delle conclusioni.
Contesta l'eccezione evidenziando che è stato prodotto sia l'atto di incorporazione per fusione ( doc. 13 ) che la comunicazione di avvenuta incorporazione ai debitori ( doc. 2 opposto ) .
Precisa le conclusioni come da foglio depositato in via telematica.
pagina 1 di 7 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23048/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NICOLA ANNAMARIA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. VINGIANI ANNA;
elettivamente domiciliata in VIA COMUNALE DEL PRINCIPE, 13/A resso il difensore avv. DE NICOLA ANNAMARIA Pt_1
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLA Controparte_4 P.IVA_2
CATERINA e dell'avv. Paolo De Carlo, elettivamente domiciliata in p.le Cadorna n. 4 a Milano
Opposto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso, rispettivamente, l'opponente, come da atto di citazione in opposizione, e, la parte opposta, come da foglio depositato in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 7 Il Tribunale di Milano, su ricorso della società , ha emesso il Controparte_4
28.4.2023 nei confronti della decreto ingiuntivo n. 7915/2023 Controparte_5 per il pagamento della somma di euro 276.401,13 a di prezzo per la fornitura di prodotti medici.
Ha proposto opposizione la chiedendo di dichiararsi infondata la pretesa creditoria Parte_2 dell'opposta e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria della spese del giudizio.
Si è costituita la società opponente chiedendo, in principalità, di respingersi l'opposizione e confermarsi la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, in subordine, di condannarsi l'opponente al pagamento della somma di euro 276.401,13, detratto l'importo di euro 27.783,60 pagato nel marzo 2023 , somma maggiorata degli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, con vittoria delle spese del giudizio. Con la precisazione delle conclusioni ha ridotto la pretesa creditoria alla somma di euro 123.101,54 a Part fronte di ulteriori pagamenti effettuati dalla
Omessa ogni attività istruttoria all'udienza del 29.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.
La ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi : 1 ) assenza di un contratto scritto Parte_1 tra le parti – documento richiesto a pena di nullità nei rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione - e dunque sulla mancanza di un titolo idoneo a fondare la pretesa creditoria, 2
) eccezione di pagamento relativamente alla somma di euro 29.041,40 ( 257,80 +22,60 + 1.000 +
27750 ) , 3 ) revoca degli ordini relativi a due fatture ( fattura n. 9300001598/2022 e
222.064900/2022 ) 4 ) erronea emissione della fattura n. 9300003722/2022, emessa per l'importo di euro 67.180,20 in relazione ad un ordine per l'importo inferiore di euro 57.720,00.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1 – Con riferimento alla contestazione relativa al difetto di contratto scritto tra le partii, si osserva quanto segue.
La società opposta ha prodotto gli ordini di acquisto relati alla merce oggetto delle fatture azionate in via monitoria ( cfr doc. 6 )
Ha altresì prodotto i seguenti documenti :1 ) il contratto di fornitura di dispositivi medici concluso tra ( fusa per incorporazione nella società opposta cfr doc 13 e 14 ) e la CP_3 [...]
della durata di tre anni con decorrenza 1.7.2029 relativo alla fornitura di proditti di Pt_1
pagina 4 di 7 Part urologia e ginecologia ( doc. 3 ), 2 ) determinazioni dirigenziali del direttore i fornitura di beni ed economato rispettivamente n. 2159 del 16.6.2022 e n. 2635 del 26.7.2022 alla stessa società ( cfr doc. 4 e 5 ); 3 ) con riferimento alle forniture effettuate dalla società opposta direttamente e non in quanto incorporante di ( fusione avvenuta il 1.7.2022 ), ha prodotto CP_3 comunicazione di aggiudicazione triennale 2019/2022 a per l'acquisto di reagenti chimici CP_1
e sistemi diagnostici ( doc. 8), determinazione dirigenziale n. 3496 del 14.10.2022 per l'acquisto di licenza software per euro 39.629,25 di cui alla fattura n. 222078589 del 23.11.2022 ( doc. 9 )
e delibera n. 1180 del 28.6.2022 per l'acquisto di antisettici ( doc. 10 ) a seguito di convenzione Part stipulata dalla on la società per la fornitura di detti materiali e relativo ordinativo ( CP_6 doc. 11 ) .
L'opponente, che non ha contestato di avere ordinato la merce oggetto delle fatture azionate in giudizio e la sua regolare consegna, né tanto meno ha allegato e tanto meno provato la restituzione di merce non ordinata, a fronte dei contratti e determinazione dirigenziali prodotti dalla società opposta si è limitata ad eccepire che l'anzidetta documentazione, in quanto relativa a rapporti intercorsi con diversa società ( la ), non costituisce documentazione idonea a CP_3 dimostrare il rapporto contrattuale intercorso con la società opposta. La contestazione risulta infondata, avendo la società opposta offerto prova dell'avvenuta fusione per incorporazione della società con conseguente subentro in tutti i rapporti contrattuali facenti capo a quest'ultima CP_3
( cfr doc. 13 e 14 ).
2 - L'eccezione di pagamento è parzialmente fondata.
A sostegno dell'eccezione l'opponente ha prodotto la relazione della U.O.C. Gestione economico finanziaria, recante protocollo 0121140 del 10/05/2023 ed i relativi mandati di pagamento
(cfr. allegato 1). Da tale documentazione emerge che le fatture n. 192045373/2019 di euro
257,80, n.222017784/2022 di euro 33,60, n.222042921/2022 di euro 1.000 e n.9300008672/2022 di euro 27.750,00, sono state pagate rispettivamente con i mandati di pagamento nn. 2704091 del 22/03/23, 3500440/23 del 9/03/23 e n.2713343 del 1/07/20. ( cfr mandati di pagamento sub doc. 4 di parte opponente )
La società opposta ha confermato la ricezione dei pagamenti indicati.
Tuttavia ha precisato che, con riferimento alla fattura n. 192045373/2019, l'importo pagato è già stato portato in detrazione. La circostanza risulta provata dall'annotazione del 8.7.2020 riportata sull'estratto autentico notarile prodotto sub. doc. 1 di parte opposta. Dunque l'importo ingiunto ha tenuto conto dell'anzidetto pagamento.
pagina 5 di 7 In data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, risultano pagate le somme di rispettivamente di euro 33,60 relativamente alla fattura n.222017784/2022 , di euro 27.750,00 con riferimento alla fattura 9300008672/2022 e di euro 1.000,00 con riferimento alla fattura
222042921/2022, per l'ammontare di complessivi euro 28.783,60, tali somme che vanno portate in detrazione alla somma ingiunta in via monitoria come richiesto dalla stessa opposta.
3– E' infondata la contestazione della fattura n. 9300003722/2022, avendo la società opposta evidenziato, con affermazione non contestato da parte opponente, che la differenza tra ordine ( euro 57.720,00 ) e fattura ( euro 67.180.20 ) si spiega con la fornitura del prodotto Mer Stand del prezzo di euro 11.680,00.
Parimenti infondate sono le contestazioni relative alle fatture n. 9300001298/2022 ( euro
750,00 ) e 222.064900/2022 ( euro 930,00 ), non avendo l'opponente dimostrato la revoca degli ordini relativi alla merce oggetto delle predette fatture.
Per le ragioni esposte, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e la parte opponente va condannata al pagamento della somma di euro 123.010,54 , oltre interessi al tasso previsto da d.lgs 231/2002 con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia per le prime tre fasi del giudizio e compensi minimi per quella decisionale, essendo stata la causa decisa all'esito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 7915/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 28.4.2023, condanna l'opponente - - a pagare alla società opposta – Controparte_5
- la somma di euro 123.010,54 oltre interessi al tasso previsto dal Controparte_4
d.lgs 231/2002 con decorrenza dalla scadenza delle singole fattura al saldo, condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro
11.900,00 per compensi oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, cpa ed Iva
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Caterina Spinnler
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23048/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
, CP_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Caterina Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Simone Maria Di Gennaro in sostituzione dell'avv. DE NICOLA Parte_1
ANNAMARIA Eccepisce il difetto di legittimazione attiva della società opposta relativamente alle forniture effettuate da non essendovi prova dell'incorporazione per fusione di CP_3 quest'ultima nella società opposta come da atto di citazione.
Per , l'avv. Daniele Merighetti in sostituzione dell'avv. SOLA CP_1 Controparte_2
CATERINA ai fini della pratica è presente il dott. che successivamente Persona_1 all'emissione del decreto ingiuntivo l'opponente ha effettuato pagamenti parziali per cui il credito si è ridotto ad euro 123.010,54 come da precisazione delle conclusioni.
Contesta l'eccezione evidenziando che è stato prodotto sia l'atto di incorporazione per fusione ( doc. 13 ) che la comunicazione di avvenuta incorporazione ai debitori ( doc. 2 opposto ) .
Precisa le conclusioni come da foglio depositato in via telematica.
pagina 1 di 7 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23048/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NICOLA ANNAMARIA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. VINGIANI ANNA;
elettivamente domiciliata in VIA COMUNALE DEL PRINCIPE, 13/A resso il difensore avv. DE NICOLA ANNAMARIA Pt_1
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLA Controparte_4 P.IVA_2
CATERINA e dell'avv. Paolo De Carlo, elettivamente domiciliata in p.le Cadorna n. 4 a Milano
Opposto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso, rispettivamente, l'opponente, come da atto di citazione in opposizione, e, la parte opposta, come da foglio depositato in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 7 Il Tribunale di Milano, su ricorso della società , ha emesso il Controparte_4
28.4.2023 nei confronti della decreto ingiuntivo n. 7915/2023 Controparte_5 per il pagamento della somma di euro 276.401,13 a di prezzo per la fornitura di prodotti medici.
Ha proposto opposizione la chiedendo di dichiararsi infondata la pretesa creditoria Parte_2 dell'opposta e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria della spese del giudizio.
Si è costituita la società opponente chiedendo, in principalità, di respingersi l'opposizione e confermarsi la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, in subordine, di condannarsi l'opponente al pagamento della somma di euro 276.401,13, detratto l'importo di euro 27.783,60 pagato nel marzo 2023 , somma maggiorata degli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, con vittoria delle spese del giudizio. Con la precisazione delle conclusioni ha ridotto la pretesa creditoria alla somma di euro 123.101,54 a Part fronte di ulteriori pagamenti effettuati dalla
Omessa ogni attività istruttoria all'udienza del 29.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.
La ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi : 1 ) assenza di un contratto scritto Parte_1 tra le parti – documento richiesto a pena di nullità nei rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione - e dunque sulla mancanza di un titolo idoneo a fondare la pretesa creditoria, 2
) eccezione di pagamento relativamente alla somma di euro 29.041,40 ( 257,80 +22,60 + 1.000 +
27750 ) , 3 ) revoca degli ordini relativi a due fatture ( fattura n. 9300001598/2022 e
222.064900/2022 ) 4 ) erronea emissione della fattura n. 9300003722/2022, emessa per l'importo di euro 67.180,20 in relazione ad un ordine per l'importo inferiore di euro 57.720,00.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1 – Con riferimento alla contestazione relativa al difetto di contratto scritto tra le partii, si osserva quanto segue.
La società opposta ha prodotto gli ordini di acquisto relati alla merce oggetto delle fatture azionate in via monitoria ( cfr doc. 6 )
Ha altresì prodotto i seguenti documenti :1 ) il contratto di fornitura di dispositivi medici concluso tra ( fusa per incorporazione nella società opposta cfr doc 13 e 14 ) e la CP_3 [...]
della durata di tre anni con decorrenza 1.7.2029 relativo alla fornitura di proditti di Pt_1
pagina 4 di 7 Part urologia e ginecologia ( doc. 3 ), 2 ) determinazioni dirigenziali del direttore i fornitura di beni ed economato rispettivamente n. 2159 del 16.6.2022 e n. 2635 del 26.7.2022 alla stessa società ( cfr doc. 4 e 5 ); 3 ) con riferimento alle forniture effettuate dalla società opposta direttamente e non in quanto incorporante di ( fusione avvenuta il 1.7.2022 ), ha prodotto CP_3 comunicazione di aggiudicazione triennale 2019/2022 a per l'acquisto di reagenti chimici CP_1
e sistemi diagnostici ( doc. 8), determinazione dirigenziale n. 3496 del 14.10.2022 per l'acquisto di licenza software per euro 39.629,25 di cui alla fattura n. 222078589 del 23.11.2022 ( doc. 9 )
e delibera n. 1180 del 28.6.2022 per l'acquisto di antisettici ( doc. 10 ) a seguito di convenzione Part stipulata dalla on la società per la fornitura di detti materiali e relativo ordinativo ( CP_6 doc. 11 ) .
L'opponente, che non ha contestato di avere ordinato la merce oggetto delle fatture azionate in giudizio e la sua regolare consegna, né tanto meno ha allegato e tanto meno provato la restituzione di merce non ordinata, a fronte dei contratti e determinazione dirigenziali prodotti dalla società opposta si è limitata ad eccepire che l'anzidetta documentazione, in quanto relativa a rapporti intercorsi con diversa società ( la ), non costituisce documentazione idonea a CP_3 dimostrare il rapporto contrattuale intercorso con la società opposta. La contestazione risulta infondata, avendo la società opposta offerto prova dell'avvenuta fusione per incorporazione della società con conseguente subentro in tutti i rapporti contrattuali facenti capo a quest'ultima CP_3
( cfr doc. 13 e 14 ).
2 - L'eccezione di pagamento è parzialmente fondata.
A sostegno dell'eccezione l'opponente ha prodotto la relazione della U.O.C. Gestione economico finanziaria, recante protocollo 0121140 del 10/05/2023 ed i relativi mandati di pagamento
(cfr. allegato 1). Da tale documentazione emerge che le fatture n. 192045373/2019 di euro
257,80, n.222017784/2022 di euro 33,60, n.222042921/2022 di euro 1.000 e n.9300008672/2022 di euro 27.750,00, sono state pagate rispettivamente con i mandati di pagamento nn. 2704091 del 22/03/23, 3500440/23 del 9/03/23 e n.2713343 del 1/07/20. ( cfr mandati di pagamento sub doc. 4 di parte opponente )
La società opposta ha confermato la ricezione dei pagamenti indicati.
Tuttavia ha precisato che, con riferimento alla fattura n. 192045373/2019, l'importo pagato è già stato portato in detrazione. La circostanza risulta provata dall'annotazione del 8.7.2020 riportata sull'estratto autentico notarile prodotto sub. doc. 1 di parte opposta. Dunque l'importo ingiunto ha tenuto conto dell'anzidetto pagamento.
pagina 5 di 7 In data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, risultano pagate le somme di rispettivamente di euro 33,60 relativamente alla fattura n.222017784/2022 , di euro 27.750,00 con riferimento alla fattura 9300008672/2022 e di euro 1.000,00 con riferimento alla fattura
222042921/2022, per l'ammontare di complessivi euro 28.783,60, tali somme che vanno portate in detrazione alla somma ingiunta in via monitoria come richiesto dalla stessa opposta.
3– E' infondata la contestazione della fattura n. 9300003722/2022, avendo la società opposta evidenziato, con affermazione non contestato da parte opponente, che la differenza tra ordine ( euro 57.720,00 ) e fattura ( euro 67.180.20 ) si spiega con la fornitura del prodotto Mer Stand del prezzo di euro 11.680,00.
Parimenti infondate sono le contestazioni relative alle fatture n. 9300001298/2022 ( euro
750,00 ) e 222.064900/2022 ( euro 930,00 ), non avendo l'opponente dimostrato la revoca degli ordini relativi alla merce oggetto delle predette fatture.
Per le ragioni esposte, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e la parte opponente va condannata al pagamento della somma di euro 123.010,54 , oltre interessi al tasso previsto da d.lgs 231/2002 con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia per le prime tre fasi del giudizio e compensi minimi per quella decisionale, essendo stata la causa decisa all'esito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 7915/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 28.4.2023, condanna l'opponente - - a pagare alla società opposta – Controparte_5
- la somma di euro 123.010,54 oltre interessi al tasso previsto dal Controparte_4
d.lgs 231/2002 con decorrenza dalla scadenza delle singole fattura al saldo, condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro
11.900,00 per compensi oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, cpa ed Iva
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Caterina Spinnler
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