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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10675 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 24.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.16084 R.G. 2025 promossa da:
e nella qualità Parte_1 Parte_2 di legali rappresentanti della minore rappresentati Persona_1
e difesi dagli avv. ti MARCO PULIATTI e MICAELA PULIATTI giusta delega in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
- contumace CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 16084/2025 ritualmente notificato all' Parte_3
e nella qualità di legali
[...] Parte_2 rappresentanti della minore hanno agito Persona_1 chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare che la minore si trovava nelle condizioni di cui all' art. 1 l. n. 18/80 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato :” Orbene nel caso specifico per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento ci troviamo difronte ad un minore di anni 9 ( quindi rientrante nella seconda fascia dello schema di cui sopra) che presenta, come risulta dalla documentazione sanitaria allegata, una infermità di tipo neurologico ( l'epilessia) ben controllata dalla terapia farmacologica in atti. La bambina è altresì affetta da una disabilità intellettiva di grado medio (QI 52) che tuttavia in sede di visita gli ha permesso di orientarsi nel tempo e nello spazio e verso le persone ( ha riconosciuto la mamma) che gli ha permesso di raccontare che scuola e che classe frequenta . Tali disturbi di cui è affetta la bambina certamente comportano l'uso di terapie e accertamenti specifici oltre al supporto dell'insegnante di sostegno ma come evidenziato dallo scrivente non comportano una compromissione grave dell'area cognitiva né una compromissione della motricità. La bambina infatti durante la visita è risultata capace di deambulare e di effettuare i passaggi posturali in modo completamente autonomo come interrogato ha risposto alle domande che gli sono state rivolte , in particolare ha saputo dire che scuola frequenta e che sport pratica.. Invitata poi a togliersi la maglietta lo ha fatto senza alcun impedimento. Da tali considerazioni è quindi ben evidente che il minore che stiamo giudicando non presenta una malattia o un complesso di malattie talmente gravi da non permettergli di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né una malattia o più malattie che gli impediscono di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita ma una infermità che sicuramente la rende invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e che gli dà giustamente diritto alla indennità di frequenza. LE CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI E LA RISPOSTA AI QUESITI Da quanto precedentemente esposto in maniera dettagliata ed esaustiva in sede di discussione medico legale ritengo di poter concludere e rispondere al quesito formulatomi dall'Ill.mo Signor Magistrato nei termini seguenti: Esaminata la documentazione sanitaria allegata agli atti e sottoposto la minore a scrupolosa visita medica, anche tenendo in Persona_1 considerazione quegli elementi che debbono essere valutati nel minore con sostanziali differenze rispetto al soggetto adulto, ritengo di poter affermare che nel caso di specie NON SUSSISTONO le condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (ex art. 1 legge 18/80) in quanto la minore non è risultata versare nella necessità di assistenza continua in quanto impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita o nell'incapacità di non poter deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore..” Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Compensa le spese di lite attese le condizioni di reddito della parte ricorrente e la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite. Roma,24.10.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini