Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1298/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sig.ri magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 1298/2020 R.G
promosso da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Sara Mercuri, Fabrizio Ciaccia e Alessandro
Ciaccia;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del Curatore Avv. rappresentato P.IVA_1 Controparte_2
e difeso dall'Avv. Filippo Ventola;
APPELLATA
e di con socio unico (C.F./P.I.: ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Dott. CP_4
e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_5
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini;
Parte_2
APPELLATA
e di
(C.F.: ) Controparte_6 P.IVA_4 [...]
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_6 P.IVA_4 del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore CP_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Emiliani;
[...]
APPELLATA
e di
(C.F.: ); Controparte_8 P.IVA_5
APPELLATA CONTUMACE
e di
(C.F.: ), CP_9 C.F._2 CP_10
) e (C.F.: ; C.F._3 CP_11 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI ed in quello riunito n. 1374/2020 R.G. promosso da con socio unico (C.F./P.I.: ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Dott. CP_4
e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_5
(C.F./P.I.: ), in persona del procuratore speciale pro tempore P.IVA_3
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini;
Parte_2
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Controparte_6 P.IVA_4
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Emiliani;
CP_7 APPELLATA
e di
(C.F.: ), CP_9 C.F._2 CP_10
) e (C.F.: ; C.F._3 CP_11 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, n. 181/2020 pubblicata il 03/04/2020;
CONCLUSIONI
Di parte appellante “ ”: «Voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta Parte_1 ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello:
-in via pregiudiziale e preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 181/2020 del tribunale di Fermo, pubblicata il
3.4.2020, come corretta ex art. 287 e ss cpc con ord. 23.9.2020, sul punto relativo alla condanna alle spese e competenze del giudizio per le motivazioni dinanzi esposte;
-in via pregiudiziale e preliminare, riformare la sentenza impugnata, dichiarandone la nullità per violazione dell'art. 158 c.p.c. , del d.l. n.116/2017
e della ulteriore normativa richiamata nel secondo motivo di appello di cui all'atto di citazione notificato;
-sempre in via pregiudiziale in rito, accertare la nullità della sentenza n.
181/2020 del 3.4.2020, per non emendabilità dei vizi da cui è affetta con il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'ordinanza del
23/9/2020, resa ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e per l'effetto dichiararne la nullità con ogni relativa conseguenza;
-ancora in via preliminare, riformare la sentenza n. 181/2020, dichiarando
l'inammissibilità della domanda proposta da per carenza di Parte_3 legittimazione attiva ex art. 100 c.p.c., con ogni conseguente effetto, dichiarando inammissibili e infondati gli altri atti di intervento succedutisi da parte degli appellati indicati in epigrafe, per mancanza dei requisiti di ammissibilità e per gli altri motivi esposti in narrativa;
-nel merito, dichiarare valido ed efficace l'atto pubblico di compravendita stipulato il 16/10/2014 a rogito Notaio di Grottammare, rep. 114.559, Per_1 racc. n.19389 trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di il 17/10/2014 RG 6906-RP 5015, avente ad oggetto l'immobile in CP_6
Grottammare Via Modigliani, 4 concluso tra il (venditore) ed i di Parte_1 lui figli , e;
CP_9 CP_10 CP_11 per l'effetto, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza e la cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione/revocatoria di cui all'atto di citazione, e delle eventuali annotazioni eseguite successivamente, ivi comprese quelle effettuate in esecuzione dell'ordinanza ex art. 287 cpc del 23.9.2020, con esonero del conservatore stesso da ogni responsabilità;
-ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata da nell'interesse di e in favore di , per le Parte_1 CP_12 Parte_3 ragioni esposte in narrativa;
-con condanna degli appellati alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ritenuta l'ammissibilità, trattandosi di istanze già proposte in prime cure e riprodotte in sede di p.c., nonché la loro rilevanza, attesa l'esigenza di verificare le modalità di acquisizione dell'originale dell'atto in parola, costituente il titolo che legittimava la controparte ad agire in prime cure, chiede:
A)-Ordinarsi alla l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. CP_13 dell'originale dell'atto di fideiussione pro-quota nella misura del 25% cadauna
(euro 125.000 cad) rilasciata l'8/3/2005 (o il 23/3/2005) fino alla concorrenza di euro 500.000, da parte di e altri. Parte_1
B)-Acquisire agli atti la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1280/2022, pubblicata l'8/11/2022 (all.1) con cui è stata rigettata l'azione di responsabilità presentata dalla (Parte appellata nel Parte_4 presente giudizio) nei confronti dell'odierno appellante, unitamente agli altri fideiussori, con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 60.000,00 attesa la rilevanza diretta ed indiretta ai fini del presente giudizio, che ci si riserva di evidenziare nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c..»;
Di parte appellata “ ”: «La difesa Controparte_1 del fallimento deduce quanto segue: Controparte_1
1) Quanto alla causa r.g. n. 1298/2020 si riporta integralmente al contenuto degli scritti difensivi già depositati ivi compreso quello della comparsa conclusionale ed insiste nelle conclusioni già rassegnate.
2) Quanto alla causa r.g. n. 1374/2020 si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta insistendo nelle conclusioni ivi precisate»
Di parte appellata “ (parte appellante nel procedimento n. R.G. Controparte_3
1374/2020): «Riportandosi a tutto quanto dedotto esposto e richiesto nei precedenti scritti difensivi e nelle note di udienza, si chiede l'accoglimento delle conclusioni tutte di cui al proprio atto di appello principale, di cui al procedimento riunito, e alla propria comparsa di costituzione depositata nell'appello formulato dal Sig. che si intendono in tale sede trascritte Pt_1 formalmente»;
Di parte appellata “ : «- in relazione al Controparte_6 giudizio di appello RG 1374/2020 Corte App. Ancona promosso da
[...]
quale mandataria di si riporta alla comparsa Controparte_5 CP_3 di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente il 26.10.2021 ed alle conclusioni ivi svolte nelle quali insiste, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali ulteriori domande formulate anche con le note depositate per la udienza del 20.03.2024 da altri appellati nei confronti della
; nonché si riporta alle precedenti deduzioni di Controparte_6 udienza depositate nel fascicolo 1374/2020 RG Corte Appello Ancona (riunito al
1298/2020 RG Corte Appello Ancona) ed agli scritti difensivi già in atti, ivi comprese le memorie ex art. 190 cpc. Precisa le conclusioni come da Comparsa di costituzione del 26.10.2021, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
- in relazione al giudizio di appello RG 1298/2020 Corte App. Ancona promosso da , si riporta alla comparsa di costituzione e risposta in appello Parte_1 depositata telematicamente il 18.12.2023 ed alle conclusioni ivi svolte di cui si chiede l'accoglimento, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali ulteriori domande formulate nei confronti della Controparte_6
dalle altre parti in causa anche con le note depositate per la udienza
[...] del 20.03.2024; precisa le conclusioni come da Comparsa di costituzione del
18.12.2023, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Salvo ogni diritto.».
FATTI DI CAUSA
I.)La , premesso di essere creditrice nei Controparte_6 confronti della in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal CP_12
Tribunale di Fermo in data 23.04.2015 per euro 3.379.407,48, oltre che nei confronti dei fideiussori , Parte_1 Parte_5 Parte_6
e per il minor complessivo importo di euro
[...] Parte_7
500.000,00 e, in particolare del sig. per l'importo di euro Parte_1
125.000,00 - avendo i predetti rilasciato in data 24.03.2005 fideiussione omnibus limitata, in favore della a garanzia di tutte le CP_12 obbligazioni contratte da quest'ultima nei confronti della società attrice - conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo i sigg.ri , Parte_1
, e chiedendo dichiarare la CP_9 CP_10 CP_11 simulazione o, in subordine, la revocatoria ordinaria dell'atto 16/10/2014 a rogito Notaio di Grottammare, Rep. 114559, Raccolta n. 19389 Persona_2
(trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di il CP_6
17/10/2014, Reg. Part. 5015-Reg. Gen. 6906) con cui il sig. Parte_1 aveva trasferito ai suoi figli, , e , il CP_10 CP_9 CP_11 fabbricato denominato “Blocco C” di Via Modigliani, n. 4 in Grottammare (AP)
(composto da un appartamento ad uso abitativo, un locale ad uso garage e n.
2 posti auto scoperti, rientrante nel complesso immobiliare “Tesino Village A-B- C”), con condanna del predetto al pagamento delle spese di lite in Pt_1 favore della procedura concorsuale.
Interveniva nel giudizio la Controparte_8
, deducendo di essere creditrice verso la per oltre euro
[...] CP_12
3.700.000,00 in virtù di distinti rapporti finanziari, intercorsi tra la
[...]
– Filiale di San Benedetto del Tronto Controparte_14
(oggi ) e la a garanzia dei quali il sig. , CP CP_12 Parte_1
(unitamente agli altri 3 consiglieri d'amministrazione della , aveva CP_12 sottoscritto in data 28/11/2007, fideiussione, sino a concorrenza dell'importo di €. 1.500.000,00, nei limiti della quota del 25 % e in data 05/12/2015, fideiussione, sino a concorrenza dell'importo di €. 156.000,00 a garanzia specifica delle obbligazioni assunte dalla in ragione del finanziamento CP_12 chirografario (n. 30179167).
Interveniva, altresì, in giudizio la e per essa, quale Controparte_3 mandataria, quale cessionaria, in virtù di Controparte_5 contratto di cessione del 24/10/2018 di taluni crediti pecuniari, individuabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4, L. n. 139/1999, pubblicata in G.U. n. 65 del 07/06/2018, insistendo per l'accoglimento delle domande svolte dalla Controparte_16
Con atto depositato in data 14.01.2019 interveniva in giudizio anche il aderendo alla domanda attrice rilevando Controparte_17 che il curatore, nella relazione ex art. 33 L.Fall., aveva prospettato la responsabilità ex art. 2932 e 2933 c.c. dei componenti del consiglio di amministrazione della tra i quali il sig. , CP_12 Parte_1 nonché del collegio sindacale, sia per il rilascio di fideiussioni in favore di ciascuna delle società partecipate e sia per i reiterati e consistenti finanziamenti infruttiferi, avvenuti in epoche in cui la segnalata situazione di grave tensione finanziaria, che interessava la stessa società fallita, avrebbe, invero, dovuto suggerire alla medesima di soprassedere dal CP_12 dare luogo alle suddette iniziative finanziarie, tanto da aver successivamente promosso dinanzi al Tribunale di Ancona – Sezioni Parte_8 , il giudizio n. 6630/19 R.G. al fine di ottenere la condanna degli
[...] amministratori al risarcimento danni.
II.) Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 181/2020 del 03/04/2020, dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di “
[...]
”, dell'atto di compravendita Controparte_18 immobiliare a rogito Notaio del 16/10/2014 (Rep. 114559, Raccolta 19389, trascritto presso la C.R.I. di il 17/10/2014, Reg. Part. 5015- Reg. Gen. CP_6
6906), con cui aveva trasferito ai suoi figli , e Parte_1 CP_10 CP_9
. il fabbricato denominato “Blocco C” di Via Modigliani, n. 4 in CP_11
Grottammare (AP) (rientrante nel complesso immobiliare “Tesino Village A-B-
C”), composto da:
- Appartamento ad uso abitativo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di
Grottammare al Foglio 11, Part. 1413, Sub. 8, Cat. A/7, Cl. 2, Vani 9, Rendita
952,86;
- Locale ad uso garage, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di
Grottammare al Foglio 11, Part. 1413, Sub. 15, Cat. C/6, Cl. 3, Mq. 17,
Rendita 58,82;
- Posto auto scoperto, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Grottammare al Foglio 11, Part. 1413, Sub. 28, Cat. C/6, Cl. 1, Mq. 13, Rendita 32,90;
- Posto auto scoperto, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Grottammare al Foglio 11, Part. 1413, Sub. 29, Cat. C/6, Cl. 1, Mq. 13, Rendita 32,90.
III). Con successiva ordinanza del 23.09.2020 il Tribunale di Fermo, disponeva la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata disponendo: “che nel dispositivo della Sentenza del 03/04/2020 n. 181/2020 emessa da questo Tribunale dopo la locuzione < accoglimento della domanda dichiara inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c. , nei confronti> si aggiunga la seguente locuzione
Co
in persona del legale rappresentante p.t. (CF e
[...] P.IVA_4
e> inoltre si aggiunga dopo la locuzione <condanna al parte_1 pagamento delle spese di lite in favore> … la seguente locuzione
[...]
in persona del legale rappresentante pt (CF e PI: Controparte_6 ) e > nonché aggiungendo dopo la locuzione
IV.) Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il sig. , Parte_1 introducendo il giudizio contraddistinto dal n. 1298/20 RG, deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo riformare la gravata sentenza dichiarandone la nullità, in particolare per violazione dell' art. 158 c.p.c. e del d.l. n.116/2017, oltre che per non emendabilità dei vizi da cui è affetta attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all' ordinanza del 23/9/2020, resa ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., ovvero dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla Controparte_13 per carenza di legittimazione attiva ex art. 100 c.p.c., nonché degli interventi degli altri creditori appellati;
nel merito, rigettare la domanda di revocatoria e per l'effetto, ordinare al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari la trascrizione della presente sentenza e la cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione/revocatoria di cui all'atto di citazione, e delle eventuali annotazioni eseguite successivamente, ivi comprese quelle effettuate in esecuzione dell'ordinanza ex art. 287 cpc del 23.9.2020 - ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata da nell'interesse di e in favore di , con Parte_1 CP_12 Parte_3 condanna degli appellati alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria ha chiesto ordinare alla l'esibizione in CP_13 giudizio ex art. 210 c.p.c. dell'originale dell'atto di fideiussione pro-quota nella misura del 25% cadauna (euro 125.000 cad) rilasciata l‟8/3/2005 (o il
23/3/2005) fino alla concorrenza di euro 500.000, da parte di e Parte_1 altri.
V.) Il , costituendosi Controparte_18 nel giudizio n. 1298/2020 r.g. , ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, comma 1, nn. 1) e 2), c.p.c., ha contestato l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'appellante e, Parte_1 nel merito, la fondatezza dell'appello rilevando l'assenza degli elementi soggettivi e oggettivi per l'esercizio dell'azione pauliana esperita dal Pt_1
(ragione di credito, TU DA, scientia DA e consilium fraudis) nonché riproponendo l'eccezione di non opponibilità del contratto preliminare di vendita, in quanto sprovvisto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. In particolare, ha evidenziato l'inidoneità degli assegni del 01/12/2011, non menzionati nel testo del preliminare di compravendita, né allo stesso allegati, a fornire la prova della data della stipula del preliminare stesso. Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto non provate e infondate, auspicando l'integrale conferma della gravata sentenza, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, oltre accessori come per legge.
VI.) La “ , intervenuta nel giudizio di primo grado, Controparte_3 costituendosi nel suddetto giudizio di appello a mezzo della mandataria
“ , previa richiesta di riunione al presente Controparte_5 giudizio di quello contraddistinto dal n. 1374/2020 r.g. dalla stessa introdotto avverso la medesima sentenza, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria d'inammissibilità e/o improponibilità ex artt. 342 e 348-ter c.p.c. dell'appello spiegato dal e, nel merito, il rigetto del gravame avversario, Pt_1 con accoglimento di tutti i motivi d'impugnazione sviluppati nel proprio atto di gravame e vittoria di spese, competenze e onorari.
VII.) La non si è costituita nel giudizio n. Controparte_13
1298/2020 r.g.
VIII) ha impugnato la suindicata sentenza del Tribunale di CP_3
Fermo, con atto di citazione depositato telematicamente il 21/12/2020 introducendo il giudizio iscritto al n. R.G. 1374/2020 chiedendo, in via principale, riformare la sentenza impugnata, corretta con ordinanza del
23.09.2020, e conseguentemente condannare il sig. a pagare Parte_1 alla la complessiva somma di Controparte_8
€ 521.831,86, oltre interessi a tal tasso legale maturati e maturandi dal 17 febbraio 2015 al saldo effettivo, ovvero a pagare, sempre a favore dell'odierna attrice, quella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata o sarà comunque ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi;
dichiarare simulato e, quindi, nullo e privo di effetti giuridici ex art. 1414 cod. civ. l'atto di compravendita del 16 ottobre 2014 (rep. n. 1114559 - racc. n. 19389) a firma del Notar di Grottammare, trascritto presso la Conservatoria dei Persona_3
RR.II di in data 17 ottobre 2014 (Reg. Part. n. 5015 - Reg. Gen. n. CP_6
6906), con il quale il Sig. ha ceduto al prezzo di € 718.732,70 Parte_1 ai figli sigg.ri , e immobili di sua CP_9 CP_10 CP_11 proprietà; in via subordinata: revocare e quindi dichiarare inefficace nei confronti della intervenuta ai sensi degli Controparte_8 artt. 2901 e segg. cod. civ. il descritto atto di compravendita con ogni conseguenza di legge e vittoria delle spese di lite. In via subordinata dichiarare la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ed accogliere le domande già formulate in primo grado;
in ogni caso, in riforma del capo della sentenza che ha statuito sulle spese di lite, riconoscere le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio .
IX) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26/10/2021, si è costituita nel giudizio di appello introdotto da la “ CP_3 Controparte_6
rilevando che il proposto appello non riguarda le
[...] statuizioni adottate in favore della anche nella parte in Controparte_13 cui è stata eccepita la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., ( non rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 161 c.p.c.) per cui la notificazione effettuata nei suoi confronti deve ritenersi quale litis denuntiatio e che l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria nei confronti della doveva ritenersi coperta da giudicato per cui concludeva Parte_3 chiedendo nulla dichiarare quanto alla posizione della predetta . Parte_3
X.) In data 29/10/2021, la procedura concorsuale , si è CP_20 costituita nel suindicato giudizio n. 1374/2020 r.g. rilevando che i motivi dedotti dall'appellante non attengono alla posizione CP_3 CP_3 del , anche nella parte in cui è stata eccepita la nullità della CP_1 sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed ha concluso chiedendo nulla statuire in ordine alla posizione del con Controparte_1 condanna, in ogni caso, dell'appellante e per essa quale Controparte_3 mandataria la società alla rifusione delle Controparte_21 spese di lite. XI.) Disposta all'udienza del 16/11/2022 la riunione dei due procedimenti, la causa è stata trattenuta in decisione e, quindi, con ordinanza del 19/07/2023, pubblicata il 09/08/2023, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione in appello nei confronti della “ e delle altre parti non costituite, , e Controparte_13 CP_9 CP_10
, concedendo a tal fine all'appellante termine sino al 20/09/2023. CP_11
XII.) Con comparsa depositata in data 18/12/2023, si è costituita la
“ , chiedendo, in via preliminare e Controparte_6 pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello siccome notificato tardivamente, con conseguente accertamento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei riguardi dell'istituto di credito e, in subordine, domandando il rigetto dell'istanza di esibizione documentale avanzata da (richiesta di esibizione dell'originale della Parte_1 fideiussione del 23/03/2005, sottoscritta da , Parte_1 Parte_7
e in favore di Parte_6 Parte_5 Controparte_6
.
[...]
Nel merito, la ha, in ogni caso chiesto, il rigetto di tutte le Controparte_6 domande avanzate dall'appellante, con ogni conseguenza di legge, anche ai sensi dell'art. 2655 c.c.
XIII.) Con provvedimento del 10/01/2024, il Collegio ha dichiarato la contumacia delle parti appellate “ e , e Controparte_22 CP_10 CP_9
. CP_11
XIV) Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, considerata la regolarità della notifica dell'atto d'appello introdotto da di cui al giudizio n. 1374/2020, riunito al Controparte_3 procedimento n. 1298/2020, va dichiarata la contumacia degli appellati
, e . CP_9 CP_10 CP_11
2. Assorbite in ragione dell'attuale fase del giudizio le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sollevate da ex artt. 348-bis e Controparte_3 348-ter, sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione d'inammissibilità del gravame per omessa indicazione delle parti del provvedimento appellate e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c.), nonché per omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342, comma 1, n. 2, c.p.c.), avanzata tanto dal quanto da Controparte_1 Controparte_3
La Suprema Corte, in punto di specificità dell'atto d'appello, ha evidenziato che: «Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ. – prescinde da qualsiasi rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. (Sez. 3, Sentenza n. 21745 del
11/10/2006)» (cfr. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 2320 del 25/01/2023).
Nel caso di specie, considerata la struttura dell'atto di gravame, può ritenersi che l'appellante abbia sottoposto a una critica adeguata e specifica la decisione impugnata, promuovendo censure caratterizzate da sufficiente grado di specificità.
3) Non meritevole di accoglimento risulta l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla difesa del sig. quanto alla Curatela Pt_1 del Controparte_17
Il , è intervenuto nel giudizio di primo Controparte_1 grado a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Fermo prospettando la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione della tra cui il sig. , nonché del CP_12 Parte_1 collegio sindacale, sia per il rilascio di fideiussioni in favore di ciascuna delle società partecipate e sia per i reiterati e consistenti finanziamenti infruttiferi, avvenuti in epoche in cui la segnalata situazione di grave tensione finanziaria che interessava la stessa società fallita avrebbe, invero, dovuto suggerire alla medesima di soprassedere dal dare luogo alle suddette iniziative CP_12 finanziarie nei confronti di società integralmente detenuta ( o CP_23 società partecipate e Perigiali LTD), e quindi agendo Parte_9 dinanzi al Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, con azione di risarcimento sia con riferimento ai presupposti di responsabilità contrattuale di questi verso la società (art. 2392 c.c.- danno prodotto alla società da ogni atto doloso o colposo degli amministratori per violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo), sia con riferimento ai presupposti di responsabilità extracontrattuale verso i creditori
(art. 2393 c.c. – insufficienza patrimoniale causata dalla inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale).
Nel corso del giudizio l'appellante ha chiesto disporsi l'acquisizione di copia della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1280/2022, pubblicata in data 08.11.2022, di rigetto dell'azione di responsabilità proposta dalla predetta curatela fallimentare avverso la quale è stato promosso giudizio di appello, ancora pendente, sì da doversi escludere qualsiasi giudicato in ordine all'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare.
Integrando la legittimazione una condizione dell'azione che può sopravvenire anche in corso del giudizio, la stessa deve sussistere ed essere verificata al momento della decisione della causa piuttosto che in quello della proposizione della domanda e può essere valutata sulla base del documento sopravvenuto, depositato nel presente grado del giudizio.
Al riguardo va richiamato, a sostegno dell'affermazione della legittimazione della curatela, quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “E' sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante Cass. n. 2673 del 2016 e n. 23208 del 2016), il credito litigioso è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (come da ultimo affermato da Cass. 10 febbraio 2016, n. 2673). In particolare Cass. Sez. U. n.
9440 del 2004 ha affermato che, risultando allegato "quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il
'credito eventuale', in veste di 'credito litigioso', la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria". La circostanza della non applicabilità della sospensione, la quale attiene all'esistenza di questione pregiudiziale in senso tecnico (cfr. art. 34 cod. proc. civ.), comprova così l'estraneità del credito alla questione suscettibile di accertamento incidentale. Il cenno a quest'ultimo in Cass. n. 5246 del 2006, la quale pure enuncia il principio di non applicabilità della sospensione necessaria, deve essere inteso alla luce del principio di diritto enunciato, e quindi quale accertamento dell'allegazione di una ragione di credito, anche eventuale (e così anche per Cass. n. 17257 del 2013, la quale si limita meramente a richiamare
Cass. n. 5246 del 2006). Resta fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855 del
2014) ( Cass. Sez. VI, Ordinanza, n. 3369 del 05.02.2019).
4) Va quindi esaminata l'eccezione sollevata dalla nel Controparte_13 giudizio 1298/2020 r.g. di tardività della notificazione dell'appello da parte di alla stessa e dunque, di Parte_1 Controparte_13 inammissibilità dell'appello ex art. 332 cpc nei confronti della predetta parte per avvenuto passaggio in giudicato della sentenza 181/2020 del Tribunale di
Fermo, come corretta ex art. 287-288 cpc con ordinanza del 23.09.2020, e ciò in quanto l'appellante aveva proceduto alla notificazione errando la pec dell'Avv. Fabrizio Emiliani, difensore in primo grado della , per cui Parte_3 non aveva ottenuto la ricevuta di consegna della notificazione senza aver successivamente, seppure consapevole del vizio, avanzato richieste di rinnovazione della notificazione, neanche dopo la riunione dei due giudizi.
Afferma l'appellata che trattandosi di cause scindibili - aventi, comunque, ad oggetto rapporti autonomi trattati nello stesso processo di primo grado e per le quali la pronuncia nei confronti di una parte non influisce sulle altre - deve escludersi l'applicazione del disposto di cui all'art. 331 cpc mentre va applicato l'art. 332 cpc con conseguente tardività dell'appello nei confronti della per essere la notificazione intervenuta a distanza di tre anni Parte_3 dalla pronuncia della sentenza di primo grado. Al contempo esclude che possa assumere rilievo la regolare notificazione alla Parte_3 dell'atto di impugnazione della insuscettibile di sanare l'irregolarità CP_5 della notifica da parte del sig. nei confronti della nel Pt_1 Controparte_13 giudizio RG 1298/2020 della Corte di Appello di Ancona trattandosi di cause scindibili, tanto più che la banca aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio su questioni differenti da quelle sollevate dalla , la quale CP_5
a parte la richiesta di nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o esame di domande e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc (nullità non estendibile alla posizione della ), non aveva spiegato alcuna CP_13 richiesta nei confronti della Controparte_13
4.1)La difesa dell'appellante ha contestato l'eccezione Parte_1 sollevata dalla evidenziando l'applicabilità dell'art. 331 Controparte_13
c.p.c. trattandosi di cause inscindibili avuto riguardo alla domanda dedotta in giudizio di nullità e/o di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
e/o di simulazione di un atto di disposizione a titolo oneroso.
4.2)Dalla relata di notificazione redatta dal difensore dell'appellante Pt_1 risulta che la notificazione dell'atto di appello alla è stata Parte_3 effettuata all'indirizzo pec “ Email_1 mentre la notificazione effettuata a seguito della rinnovazione della notificazione è stata effettuata e ricevuta all'indirizzo
Email_2
La notificazione così effettuata non può ritenersi inesistente bensì nulla.
In tema la Suprema Corte ha infatti affermato che “La notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del
1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico” ( Cass.Sez. L. Sentenza n.
15345 del 31/05/2023).
Del tutto rituale risulta, dunque, la disposta rinnovazione della notificazione.
5.) ESAME DEI MOTIVI DELL'APPELLO PROMOSSO DA Parte_1
(R.G. n. 1298/2020)
5.1.) Con il primo motivo di gravame la difesa di deduce Parte_1 la nullità insanabile della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., constatando che la causa, del valore superiore ad
€. 520.000,00, è stata decisa da un giudice onorario.
A sostegno del proprio assunto richiama il disposto di cui all'art. 43-bis, comma 2, R.D. n. 12/1941 (per cui i G.O.T. non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari), il par. 61 della
Circolare del C.S.M. per la formazione delle tabelle 2012/2014 (che prevede la possibilità di avvalersi della collaborazione dei giudici onorari nei limiti e per le attività previste dagli artt. 183 e 184, c.p.c.) e il D. Lgs. n. 116/2017 (“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n 57”). L'appellante richiama, altresì, la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019, approvata con delibera di plenum il 25/01/2017 – Prot. n. 1318 del 26/01/2017, la quale, all'art. 172, comma 2, stabilisce che «(…) gli affari civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, in materie che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato», mentre all'art. 183 limita l'utilizzo dei giudici onorari nel settore civile alle materie dei procedimenti cautelari e possessori (fatta eccezione per le domande proposte nel corso del giudizio di merito o del giudizio petitorio) e agli appelli avverso le sentenze del giudice di pace, osservando altresì come tali disposizioni non siano suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Quindi sottolinea come l'art. 187 della suddetta circolare limiti l'assegnazione di un ruolo ai giudici onorari di tribunale all'ipotesi di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, o a tutti i casi in cui, per circostanze oggettive, non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici togati. Lamenta ulteriormente l'omessa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 190
(“Criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari e di sostituzione dei giudici togati”) e 191 (“Deposito delle proposte tabellari”) della citata circolare. Evidenzia come l'avvenuta attribuzione a un G.O.T. di un procedimento originariamente assegnato a un giudice togato, integri violazione del principio dell'immutabilità del giudice istruttore, di cui al combinato disposto degli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c. Esclude, infine, che l'avvenuta attribuzione al G.O.T. del giudizio di primo grado costituisca un caso di sostituzione di giudici di pari funzione e competenza appartenenti al medesimo ufficio, unica ipotesi, questa, in cui la giurisprudenza considera sanabile la nullità ex art. 154 c.p.c. Ritiene, infine, che l'accertamento da parte del G.O.T. della legittimazione attiva degli intervenuti rappresenti un caso di abuso del diritto, in quanto gli asseriti creditori ben avrebbero potuto tutelare i propri diritti con altri strumenti messi a disposizione dall'ordinamento
( tramite introduzione di un ricorso per decreto ingiuntivo, mediante atti ricognitivi di debito, e simili). 5.2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante rileva Parte_1 la nullità della pronuncia impugnata per non emendabilità dei vizi della stessa a mezzo del procedimento di correzione di errore materiale, con conseguente nullità dell'ordinanza del 23/09/2020, resa ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., con cui tale procedimento di correzione è stato definito.
Evidenziata la tempestività dell'appello ( la notificazione tanto della sentenza impugnata quanto dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, non sono state eseguite con modalità idonee a far decorrere i termini di legge per impugnare), deduce che la natura e la rilevanza dei vizi della sentenza di primo grado non possono essere ricondotti a mere inesattezze o errori, sostanziandosi piuttosto in vere e proprie omissioni, concernenti la parte che ha promosso il giudizio che andrebbe a travolgere la stessa regolare costituzione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., determinando il venir meno degli atti d'intervento e dell'estensione agli stessi dell'efficacia della sentenza che non può che essere dichiarata nulla.
L'inidoneità della sentenza impugnata a produrre effetti, del resto, risulterebbe per fatti concludenti, non essendo stata portata in esecuzione né dall'attrice
, né dagli intervenuti. Parte_3
L'appellante censura anche l'attribuzione delle spese di lite a ciascuna parte disposta con l'ordinanza di correzione dell'errore materiale: il giudice si sarebbe qui pronunciato ultra petitum, e senza un'attenta considerazione, sia della natura degli atti d'intervento, che dell'entità delle differenti somme di danaro richieste, non avrebbe potuto essere pronunciata in sede di procedimento di correzione di errore materiale.
5.3.) Con il terzo motivo d'appello impugna la Parte_1 gravata sentenza per omessa e/o erronea motivazione sulla sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dall'azione revocatoria ordinaria e per errato accertamento dell'esistenza del diritto di credito.
L'appellante, evidenziata l'omessa pronuncia da parte del primo giudice quanto alla richiesta d'accertamento della simulazione dell'atto di compravendita immobiliare formulata dall'attrice in via principale, osserva che la prova dell'esistenza del credito vantato dalla banca attrice appare fondata su elementi fattuali estremamente labili ed incerti, dunque, inidonei a supportare l'accoglimento della domanda.
Quanto all'elemento soggettivo rileva: la missiva del 13/12/2013 (con cui si preannunciava l'avvio di un piano di risanamento della ai sensi CP_12 dell'art. 67, comma 3, L. Fall.), essendo riferita alla società (non al singolo socio), ed equiparando indebitamente la situazione di crisi aziendale a quella d'insolvenza, non poteva costituire elemento di prova della sussistenza della scientia DA, dimostrando, al più, la buona fede, correttezza e trasparenza degli esponenti della società che avevano tempestivamente portato CP_12
a conoscenza delle banche creditrici la situazione di dissesto dell'impresa, continuando a godere della maggioranza degli stessi enti di credito per cui detta missiva non può essere valutata quale dichiarazione dello stato d'insolvenza; che la aveva in mala fede impiegato gli Parte_3 strumenti della segnalazione alla Centrale Rischi della società (di cui il CP_12 era garante) e della conseguente revoca degli affidamenti, la cui Pt_1 inutilizzabilità in sede giudiziaria è espressamente prevista dalla normativa secondaria in materia di vigilanza;
che l'adozione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. da parte del Tribunale di Fermo nel procedimento penale n. 1790/2014 R.G.N.R., doveva ritenersi irrilevante in quanto disposto a carico della coperto da segreto istruttorio, oltre che connotato CP_12 da una funzione preventiva e strumentale, inidonea a rappresentare la concreta esistenza di una situazione debitoria del;
che il credito oggetto Pt_1 del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo n. 371/2015 emesso dal Tribunale di Fermo in data 24/04/2015 nei riguardi del sig.
e degli altri fideiussori era stato contestato nel giudizio di Pt_1 opposizione, non ancora definito;
che il credito che la “ ” aveva Parte_3 erroneamente indicato quale saldo debitore del c/c n. 28270 sottoscritto dalla il 11/03/2005 (comprensivo degli interessi), risultava, al CP_12
22/04/2015, pari ad €. 343.783,57, per cui il 25% di tale importo (garantito dalla fideiussione pro quota stipulata dal il 08/03/2005), avrebbe Pt_1 dovuto essere pari ad €. 85.945,75 (non, già, come erroneamente indicato dalla banca, ad €. 125.000,00, somma corrispondente all'importo massimo garantito, commisurato al fido concesso, non all'effettivo utilizzo); che l'esposizione più rilevante vantata dalla (€. 3.056.623,91) era a Parte_3 carico soltanto della ed era in più garantita da ipoteca CP_12 volontaria di €. 7,5 milioni, nonché da un'ulteriore ipoteca giudiziale di €.
390.000,00 iscritta sui beni immobili di proprietà della in Porto San CP_12
Giorgio (FM); che la valutazione del carattere pregiudiziale dell'atto di disposizione immobiliare, avrebbe dovuto essere effettuata soltanto in relazione all'importo di €. 85.945,75, senza che potesse assumere rilievo, tanto l'esposizione debitoria della quanto l'importo massimo della CP_12 fideiussione pro quota rilasciata il 08/03/2005; che il tribunale non aveva provveduto a svolgere una valutazione comparativa degli interessi contrapposti che avrebbe condotto a ritener prevalente l'interesse dei convenuti in primo grado rispetto a quello, meramente apparente e formale, rappresentato dalla tutela del credito, né aveva analizzato l'effettività della lesione patrimoniale subita;
che non era stata valutata la rilevanza pubblicistica riconosciuta dal Legislatore nel 2012 ad alcuni strumenti di risoluzione della crisi d'impresa, quali i piani di risanamento ex artt. 63, comma 3, L. Fall., gli ulteriori piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, L.F., gli accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis L.
Fall., e il nuovo concordato preventivo.
5.4.) Con il quarto motivo il Sig. deduce la violazione dell'art. 2740 Pt_1
c.c. affermando l'insussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione revocatoria (in particolare, per assenza del presupposto della scientia DA).
Il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta e le conseguenze dell'atto asseritamente pregiudizievole rispetto alla possibilità di recupero dei crediti: non si sarebbe prodotta alcuna modificazione quantitativa della garanzia generica (ex art. 2740 c.c.), viste le modalità di stipula dell'atto di compravendita immobiliare, la condizione dell'immobile oggetto dell'acquisto e le modalità del pagamento del prezzo della vendita versato mediante tre assegni bancari e accollo del residuo mutuo). Inoltre non aveva considerato, né la natura del contratto di compravendita di cui si discute - cui è attribuita pubblica fede ai sensi dell'art. 2699, c.c. - né
l'efficacia probatoria privilegiata di tale contratto ai sensi dell'art. 2700 c.c., superabile unicamente mediante querela di falso.
La difesa di parte appellante ribadisce che l'atto di compravendita del
16/10/2014 ha natura di atto a titolo oneroso, collegato al contratto preliminare stipulato il 01/12/2011, intercorso tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo immobile con cui i figli dell'odierno appellante avevano già corrisposto la somma di €. 69.600,00 ciascuno mediante tre assegni bancari di uguale data e importo (per €. 208.800,00 totali), pagando la differenza in sede di stipula di atto pubblico con l'accollo del debito residuo derivante dall'accensione, nell'anno 2006, di mutuo ipotecario concesso dalla
“ per cui la conclusione del contratto di compravendita del CP_24
16.10.2014 doveva ritenersi atto dovuto, in esecuzione del pactum de contrahendo stipulato in precedenza, non soggetto ad azione revocatoria;
pertanto, ai fini della verifica della sussistenza del consilium fraudis si doveva aver riguardo proprio al momento della stipula del preliminare.
Il giudice di primo grado aveva poi errato nel non ritenere provato che i suddetti assegni fossero stati negoziati dal sig. e fossero confluiti Pt_1 sul suo conto, aderendo così apoditticamente ai rilievi difensivi della banca che considerava il passaggio di denaro fittizio, a fronte della non veridicità delle quietanze liberatorie rilasciate dal ai figli, mentre la prova Pt_1 dell'avvenuta negoziazione dei titoli risultava dal “timbro valuta per
l'incasso”, apposto dall'istituto di credito giratario (“Bancapulia – Agenzia di
Porto d'Ascoli – Cassa 2, Fil. 177”) e dal taglio apposto ai titoli stessi sul lato sinistro in alto (c.d. “check-truncation”).
Correlativamente a tale rilievo, la difesa dell'appellante ripropone, anche in sede di gravame, l'istanza di ordine d'esibizione ex art. 210 c.p.c. (già articolata nella II memoria istruttoria) degli originali dei titoli in oggetto.
Infine deduce che l'iscrizione dell'ipoteca volontaria consolidata dal 2006 sull'immobile per €. 1.200.000,00, doveva far ritenere l'assenza dell'TU DA (con conseguente carenza d'interesse ad agire della e degli interventori), considerata anche la quota di mutuo ipotecario Parte_3 erogato dalla “ ” che, alla data del marzo 2015, presentava un CP_24 importo residuo in linea capitale di €. 504.133,00 posto che i creditori non avrebbero potuto ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile al fine dell'eventuale reintegrazione delle proprie ragioni di credito, mediante l'assoggettamento del bene in questione all'esecuzione forzata, ovvero non avrebbero realizzato in sede di vendita del cespite staggito un importo superiore al debito in essere nei confronti della ex AS , garantito fino alla somma di euro 1.200.000,00 per il quale era stata iscritta ipoteca volontaria di primo grado.
La , quindi, non avrebbe assolto l' onere sulla stessa incombente Parte_3 di provare la “capienza del bene”, peraltro impossibile da soddisfare, in quanto la garanzia ipotecaria avrebbe consentito alla ricorrente e ai convenuti di realizzare i loro crediti, a prescindere dalle vicende traslative del bene gravato.
In definitiva, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la vendita non avrebbe comportato un mutamento qualitativo del patrimonio del debitore, poiché l'atto oggetto di revocatoria non era idoneo a produrre alcuna modifica patrimoniale.
5.5.) Con il quinto motivo l'appellante deduce l'errata motivazione della pronuncia impugnata circa la natura e gli effetti dell'accollo del debito residuo derivante dal mutuo ipotecario gravante sull'immobile avendo i figli provveduto a corrispondere al padre la somma residua di €. 509.932,70, con accollo della quota rimanente del mutuo ipotecario stipulato con il CP_24
02/08/2006, per l'originario importo di €. 600.000,00.
Il primo giudice aveva errato quanto alla sua qualificazione e agli effetti giuridici non avendo considerato che tale accollo rientra nella prassi ordinaria per cui gli acquirenti degli immobili gravati da ipoteca si assumono l'obbligo di pagare il debito residuo derivante dal mutuo preesistente imputando tale somma a corrispettivo della vendita.
La prassi suindicata - riconosciuta legittima dall'ordinamento in quanto espressione dell'autonomia privata - non poteva ritenersi suscettibile di arrecare alcun danno alla banca creditrice ipotecaria la quale, proprio in virtù della garanzia reale acquisita, vanterebbe il diritto di sequela nei confronti dei terzi acquirenti ex art. 602 c.p.c.
Osserva, infine, come la conoscenza del carattere pregiudizievole alle ragioni creditore di un contratto non possa desumersi in automatico dall'esistenza di una relazione parentale tra i contraenti, in assenza di altri fattori concomitanti.
5.6.) Con il sesto motivo di gravame il sig. censura la gravata Pt_1 sentenza deducendo il vizio di ultrapetizione in ordine alla prova del presupposto soggettivo per il legittimo esperimento dell'azione pauliana. In particolare contesta l'accertamento della piena consapevolezza in capo al debitore disponente della portata lesiva dell'atto di compravendita, nonché il rilievo del tribunale secondo cui tale atto sarebbe intervenuto “nel contesto di un complesso di atti” di disposizione patrimoniale (i quali, si afferma, avrebbero del pari dovuto essere oggetto di revocatoria); deduce che la circostanza che il , prima della stipula dell'atto di vendita immobiliare, Pt_1 fosse socio e fideiussore della doveva ritenersi insufficiente ad CP_1 integrare il requisito della scientia DA in mancanza, peraltro, di qualsiasi riferimento da parte del primo giudice al patrimonio personale residuo del sig. Pt_1
5.7.) Nel settimo motivo d'appello l'appellante eccepisce la nullità della fideiussione posta a fondamento del credito vantato dalla banca per violazione della normativa antitrust, con conseguente carenza di legittimazione attiva dell'istituto di credito ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c. ed osserva al riguardo che la data di rilascio del 23/03/2005, indicata nel corpo della lettera, non possa essere successiva a quella della conferma del 08/03/2005.
La difesa del sig. reitera, quindi, l'istanza di ordine di esibizione ex art. Pt_1
210, c.p.c. dell'originale dell'atto di fideiussione, anche al fine di verificare la sussistenza degli altri elementi essenziali alla sua validità ed efficacia (modalità di riempimento, data, sottoscrizioni, ecc.), con riserva di sollevare le dovute eccezioni sul punto. In ogni caso ne eccepisce la nullità ex art. 1419, comma 1, c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per essere stata stipulata in conformità a uno schema contrattuale uniforme ABI, dichiarato illegittimo dall'Autorità Antitrust, siccome in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990 (nel dettaglio, la fideiussione in oggetto conterrebbe clausole vessatorie agli artt. 1 comma 2, 2, 3 comma 3, 5 commi 3 e 4, 6 comma 2, 10) chiedendo, conseguentemente, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per carenza di legittimazione attiva ex artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all'invalidità del titolo a fondamento della revocatoria.
L'appellante ritiene perciò che la fideiussione sia nulla ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., senza che sia possibile dichiarare la nullità solo parziale (delle singole clausole illegittime), anche a fronte del carattere unitario dell'obbligazione assunta e dell'impossibilità di una loro sostituzione automatica.
6.) ESAME DEI MOTIVI D'APPELLO DI “ (R.G. N. 1374/2020) Controparte_3
6.1.) Con il primo motivo di gravame l' censura la gravata CP_3 sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale sulle domande azionate dalla “
[...]
(di seguito “ ). In particolare Controparte_8 CP osserva che, nonostante quanto argomentato in motivazione rispetto alla sussistenza degli elementi richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria, il tribunale ha omesso, nel dispositivo, di accogliere le domande formulate da (succeduta a sia di condanna CP_3 CP al pagamento da parte de Sig. , quale fideiussore della Parte_1
, della somma di 521.831,86, oltre interessi legali maturati e CP_12 maturandi dal 17/02/2015 al saldo effettivo, nonché di simulazione, ovvero d'inefficacia ex art. 2901, c.c., del citato atto di compravendita del
16/10/2014, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di in data 17.10.2014: in sostanza pur avendo il giudice di primo CP_6 grado riconosciuto il credito in favore degli intervenuti, e in particolare della non aveva conseguentemente pronunciato in relazione alla CP_3 domanda di condanna del sig. al pagamento in favore della Parte_1
e per essa , della somma accertata decidendo, rispetto alla CP_3 CP_25 domanda revocatoria soltanto in relazione al e, a seguito Controparte_1 della successiva ordinanza di correzione di errore materiale, dichiarando l'atto di trasferimento soggetto a revocatoria da parte della CP_13
nonché disponendo rispetto alle spese di lite sulla base del
[...] principio di soccombenza ma omettendo di liquidare nel dispositivo le spese legali in favore di CP_3
6.2.) Con il secondo motivo di appello AQUI rileva la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulle domande azionate da CP in primo grado, e la conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c, e la fondatezza delle domande svolte risultando raggiunta la prova, sia attraverso la documentazione depositata in atti che per la mancata contestazione da parte del sig. , della ragione di Parte_1 credito vantata dall'allora titolare del nei confronti del sig. CP
, della natura simulata e/o fraudolenta e della inefficacia Parte_1 ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 16.10.2014 in quanto stipulato a fine di sottrarre il patrimonio immobiliare del fideiussore dalla garanzia del credito.
7) Il primo motivo dell'appello promosso da risulta Parte_1 infondato e va conseguentemente rigettato.
Per giurisprudenza consolidata, la violazione dell'art. 43-bis, comma
2, R.D. n. 12/1941 non integra uno dei vizi di costituzione del giudice che l'art. 158 c.p.c. riconduce a una delle ipotesi di nullità insanabile.
La Cassazione pronunciando sul tema ha affermato : «(…) questa Corte ha già chiarito (Cass.19660/2016) che «quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo
(salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari “ante causam”, espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità».
Inoltre, sempre questa Corte (Cass.466/2016) ha precisato che «il vicepretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario che può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue funzioni, e dunque anche nell'espletamento dell'attività propria del giudice istruttore, senza che da ciò discenda la nullità degli atti dallo stesso compiuti, tenuto conto che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, non investita della funzione esercitata, e che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari, quali fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge».
Invero, le circolari con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari del
Tribunale, in quanto fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-
1, ordinanza n. 3356/19 del 15/01/2019, pubbl. 05/02/2019).
Nel caso di specie, inoltre, non si è verificata alcuna violazione del principio d'immutabilità del giudice, posto che il G.O.T. dinanzi al quale si è celebrata l'udienza di discussione è il medesimo che ha emesso la pronuncia impugnata
(vds. verbale udienza di P.C. del 10/10/2019 Tribunale di Fermo, R.G. n.
2982/2015): «Invero, per orientamento consolidato di questa Corte (Cass.
4925/2015), l'art. 276 c.p.c. va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l'udienza di discussione» (vds. pag. 6,
Cass. civ., Sez. VI-1, n. 3356/19 cit.).
8) Il secondo motivo d'appello risulta parimenti infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «(…) il provvedimento di correzione, come già evidenziato, ha natura sostanzialmente amministrativa, ossia ha unicamente la funzione di rendere aderente la «formula» della sentenza al contenuto effettivo della decisione, con la conseguenza che la verifica della legittimità e dell'esattezza della correzione è possibile solo attraverso
l'impugnazione della sentenza nelle parti corrette, prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c.» (Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 12966 del 12/05/2023). «Invero, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288
c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata
l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento, in base al disposto dell'art. 177, terzo comma, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza, all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c.,è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento che non può toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se
– tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame allo scopo di incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio – sia stato violato il giudicato ormai formatosi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1625 del 19/01/2023; Sez. U, Sentenza
n. 5419 del 26/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 20309 del 26/07/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 5733 del 27/02/2019; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 16205 del
27/06/2013; Sez. 5, Sentenza n. 5950 del 14/03/2007). La sentenza corretta, quindi, resta impugnabile, nei termini previsti dalla legge e con lo specifico mezzo di volta in volta accordato, proprio al fine di verificare se, con il ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3272 del
10/02/2021). A riscontro di tale affermazione deve richiamarsi, sul punto, il principio affermato da questa Corte, secondo cui l'adozione della misura correttiva, quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, comporta la riapertura o il prolungamento dei termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di correzione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8863 del
10/04/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014; Sez. L, « Sentenza n.
19668 del 11/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006). Di contro,
l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19668 del 11/09/2009; Sez. 5,
Sentenza n. 28189 del 26/11/2008; Sez. L, Sentenza n. 22933 del
07/12/2004). E ciò perché il provvedimento di correzione, come già evidenziato, ha natura sostanzialmente amministrativa, ossia ha unicamente la funzione di rendere aderente la «formula» della sentenza al contenuto effettivo della decisione, con la conseguenza che la verifica della legittimità e dell'esattezza della correzione è possibile solo attraverso l'impugnazione della sentenza nelle parti corrette, prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c. (
Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 12966 del 12.05.2023).
Con il provvedimento di correzione di errore materiale della sentenza oggetto di appello adottato con ordinanza del 23.09.2020, il tribunale ha disposto, quanto alla l'inserimento nel Controparte_13 dispositivo della frase “ della in Controparte_6 persona del legale rappresentante pt...” dopo la locuzione “ in accoglimento della domanda, dichiara inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2901 c.c. , nei confronti” procedendo così a rendere conforme il dispositivo alla motivazione della sentenza nella parte riguardante la società attrice stante l'esplicita affermazione circa Controparte_13
l'accoglimento della domanda previo accertamento sia della ragione di credito a tutela del quale il predetto istituto di credito aveva agito in revocatoria, che del requisito soggettivo, valutato con riferimento alla conoscenza da parte del sig. del credito vantato dalla Pt_1 CP_13
nei confronti della società garantita di cui era socio. Analoghe
[...] considerazione vanno svolte rispetto all'inserimento nella parte del dispositivo successiva a “ condanna , al pagamento delle spese Parte_10 di lite in favore” dell' ulteriore frase “ della cassa di Risparmio di Fermo
S.p.a.a in persona del legale rappresentante p.t ( CF e PI ) ” P.IVA_4 nonché, dopo la locuzione “ che si liquidano” della dicitura “per ciascuna parte ” posto che la regolamentazione delle spese era stata disciplinata, in motivazione, sulla base del principio della soccombenza mentre “per ciascuna parte” è stata evidentemente inserita in luogo di una ulteriore liquidazione rispetto a quella effettuata nei confronti della curatela fallimentare.
Diverso rilievo potrebbero, in astratto, assumere le doglianze sollevate proprio rispetto alla indistinta liquidazione delle spese di lite in egual misura in favore di ciascuna delle due parti indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine all'intervento effettuato e all'entità del credito vantato sicché di tale aspetto potrà eventualmente tenere conto nel successivo punto relativo alla disciplina e alla liquidazione delle spese di lite a nulla rilevando che in quel procedimento il sig. non si sia Pt_1 costituito.
9) L'esame del settimo motivo dell'appello di cui al giudizio principale deve precedere, per ragioni logiche, quello riguardante le restanti doglianze.
Il motivo va disatteso.
Con il motivo in esame l'appellante lamenta la nullità della fideiussione in virtù della quale la creditrice ha agito nei confronti del sig. quale Pt_1 garante del debitore principale.
Pienamente condivisibile risulta al riguardo quanto osservato dalla difesa della che, nel costituirsi, ha evidenziato che la nullità Controparte_13 della fideiussione non può essere oggetto del presente giudizio non solo perché la revocatoria era stata basata sul decreto ingiuntivo 371/15, dichiarato provvisoriamente esecutivo e opposto da , ma Parte_1 anche perché nel relativo giudizio di opposizione - all'esito del quale è stata pronunciata dal Tribunale di Fermo sentenza n. 157/22 di condanna, fra gli altri, di nella sua qualità di fideiussore (impugnata Parte_1 dinanzi alla intestata Corte territoriale con appello introduttivo del giudizio n. 477/2022 r.g.) - era stata sollevata la questione della nullità della fideiussione.
Le argomentazioni difensive svolte dalla difesa della Controparte_13 devono ritenersi condivisibili alla luce del principio che la Suprema
Corte ha affermato in fattispecie analoga e secondo il quale “In ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli atti con cui un fideiussore aveva conferito i propri beni in un fondo patrimoniale e in un "trust" potesse essere precluso dalla proposizione, da parte di quest'ultimo, dell'eccezione riconvenzionale di nullità dei contratti di garanzia per abuso del diritto)” ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15275 del
30/05/2023).
10) Con il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello l'appellante lamenta l'omessa o erronea motivazione da parte del primo giudice in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo della domanda revocatoria e l'errata valutazione dei presupposti per ritenere la sussistenza del credito, la violazione dell'art. 2740 c.c., il difetto di interesse in capo alla ad agire in revocatoria e l' Controparte_13 errata valutazione degli effetti dell'accollo del mutuo da parte degli acquirenti.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi
10.1) Rispetto alla configurabilità del credito occorre considerare che affinché si possa proporre azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è necessaria e sufficiente la sola esistenza di un credito indipendentemente dalla circostanza che esso sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. Civ. n. 2748/2005; Cass. Civ.n. 1413/2006, Cass. Civ. n.
22465/2006, Cass. Civ. n. 3676/2011) sicchè, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni connesse ad una apertura di credito o ad altro rapporto bancario, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla nascita del rapporto bancario garantito, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 n.1 prima parte c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore “scientia DA” (Cass. Civ. n. 8680/2009,
Cass. Civ. n.10702/2003, Cass. Civ. n. 9349/2002), atteso che l'acquisto da parte del fideiussore della qualità di debitore, nei confronti del creditore procedente, risale al momento della nascita stessa del credito, e non a quello della scadenza dell'obbligazione, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta "dolosa preordinazione" (vedi Cass. Civ. n.
591/1999; Cass. Civ. n. 7484/2001, Cass. Civ.n 3676/2011, Cass. Civ.
19.01.2016 n. 762, Cass. Civ. 15.05.2018 n. 11755, Cass. Civ. 03.06.2020 n.
10522; Cass. Civ. 19.02.2020 n. 4212).
La sola pendenza del giudizio di accertamento del credito non risulta, dunque, di ostacolo ai fini della proposizione dell'azione revocatoria anche nei confronti del fideiussore stante, peraltro, l'intervenuta pronuncia di condanna adottata dal giudice di primo grado.
10.2) In ordine all'elemento soggettivo occorre considerare che nessun rilievo può attribuirsi alla stipula del preliminare datato
01.12.2011 atteso che tale atto, così come eccepito dalla CP_13
non può ritenersi alla stessa opponibile in mancanza di data
[...] certa. Né potrebbe giungersi a conclusioni diverse sulla base degli assegni bancari indicati dai contraenti nel contratto definitivo sebbene emessi in data 01.12.2011 atteso che il carattere astratto dei titoli non esclude la riferibilità ad operazioni diverse a nulla evidentemente rilevando, proprio in ragione della mancanza di data certa del preliminare, la loro indicazione nel contratto preliminare.
Ne deriva che ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo non può aversi riguardo al momento della stipula del preliminare ma deve farsi riferimento a quello del contratto definitivo ( Cass. Sez.3,
Ordinanza n. 15215 del 12/06/2018).
A tal fine indubbio rilievo va attribuito alla missiva del
13.12.2013 in cui si preannunciava la presentazione di un piano di risanamento della - debitrice principale - ex art. 67, comma CP_12
3, lett. d, L. Fall., risultando dalla stessa la evidente situazione di crisi aziendale, verosimilmente conosciuta dallo stesso a fronte della Pt_1 formale iniziativa di cui alla richiamata missiva, tenuto conto della qualifica di consigliere dallo stesso rivestita nella medesima società.
Si deve, pertanto, per ciò stesso ritenere che alla data di stipula dell'atto di compravendita il sig. fosse consapevole di arrecare Pt_1 pregiudizio alle ragioni creditorie attraverso l'alienazione dei beni con cui avrebbe dovuto provvedere alla garanzia fideiussoria.
Va, peraltro, rilevato che anche la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia della debitrice principale risulta indicativa dell' esistenza di una significativa situazione debitoria della debitrice principale e, conseguentemente, delle azioni creditorie nei confronti dei suoi fideiussori.
La sussistenza della consapevolezza in capo al debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori va, dunque, affermata anche a prescindere dalla valutazione del rilievo assunto dal sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p adottato in data 23.05.2014 ai danni della società debitrice principale, nel procedimento penale RGNR CP_12
1790/2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche quanto ai terzi, figli del sig. ed acquirenti dell'immobile, potendosi presuntivamente Pt_1 ritenere, in ragione dello stesso vincolo di parentela con il venditore, che gli stessi fossero pienamente a conoscenza della situazione in cui versava la debitrice principale e delle concrete ripercussioni sul patrimonio del loro padre, in quanto fideiussore.
10.3) Ai fini dell'accertamento dell'TU DA deve in ogni caso aversi riguardo al momento della stipula del contratto definitivo ( Cass.
Sez.3, Ordinanza n. 15215 del 12/06/2018).
“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"TU DA") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo)(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 16221 del
18/06/2019).
Ne deriva che la sottrazione del bene immobile sul quale il creditore avrebbe potuto soddisfare le propria ragioni creditorie, anche a fronte di un effettivo pagamento del prezzo da parte degli acquirenti, rende ugualmente configurabile il requisito in esame risultando di certo maggiormente difficile per il creditore il soddisfacimento del proprio credito attesa la facile possibilità di sottrazione dei corrispondenti beni mobili.
La mancata riproposizione della domanda di simulazione consente, dunque, di non procedere ad alcun accertamento in ordine all'effettivo versamento del prezzo da parte degli acquirenti e dell'effettiva assunzione del residuo mutuo dovendosi in ogni caso rilevare che “L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante;
tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18848 del
04/07/2023).
10.4)L'appellante denuncia, inoltre, l'insussistenza dell' effettività della lesione patrimoniale subita dall'istituto bancario appellato evidenziando come il saldo debitore del c/c n. 28270, pari ad euro
343.783,57, risultava garantito al 25% da ciascuno dai fideiussori, per cui la somma garantita da doveva essere pari ad euro Parte_1
85.945,75, che l'esposizione maggiore risultava essere quella della debitrice principale, società in quanto pari ad oltre tre milioni CP_12 di euro, garantita da ipoteca volontaria consolidata per 7,5 milioni di euro.
Al riguardo è sufficiente osservare che la successiva dichiarazione del depone per la impossibilità per il debitore Controparte_17 principale di far fronte alle proprie obbligazioni, tanto più non risultando la chiusura del fallimento per totale soddisfazione dei crediti insinuati.
Né potrebbe attribuirsi rilievo a quanto osservato dall'appellante in ordine all'iscrizione sull'immobile dell'ipoteca volontaria, consolidata dal
2006, per €. 1.200.000,00, considerato che alla data del marzo 2015 il mutuo ipotecario erogato dalla “ ” presentava un importo residuo CP_24 in linea capitale di €. 504.133,00, di gran lunga inferiore all'entità della garanzia iscritta. Integra invece una mera illazione quanto affermato dall'appellante in ordine al fatto che i creditori non avrebbero potuto ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, al fine dell'eventuale reintegrazione delle proprie ragioni di credito, mediante l'assoggettamento del bene in questione all'esecuzione forzata, ovvero non avrebbero realizzato in sede di vendita del cespite staggito un importo superiore al debito in essere nei confronti della ex AS, garantito fino alla somma di euro 1.200.000,00 per il quale era stata iscritta ipoteca volontaria di primo grado.
Occorre, difatti, fare riferimento a quanto affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "TU DA" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n.
5815 del 27/02/2023) considerato che nella fattispecie in esame, per stessa affermazione della parte appellante, il creditore ipotecario vantava un importo residuo di credito per circa 500.000,00 euro e, dunque, tale da non poter escludere la possibilità di soddisfacimento del credito della avuto riguardo al prezzo di vendita Controparte_13 indicato nell'atto pubblico di compravendita fatto oggetto di revocatoria. .
10.5.)Va, infine, rilevato che non vanno sovrapposte le diverse posizioni del debitore principale e del fideiussore, rispetto CP_12 agli effetti del prospettato piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. D) L. Fall. riguardante il solo debitore principale e che l'appellante non ha alcun interesse a far valere il mancato esame da parte del primo giudice della domanda avversaria proposta in primo grado, in via principale, di simulazione dell'atto di compravendita oggetto della domanda subordinata di revocatoria;
che 11) L'appello proposto da va, dunque, respinto. Parte_1
12) I motivi di appello dedotti dalla e di cui al giudizio CP_3 riunito possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi.
La è intervenuta nel giudizio di primo grado con atto Controparte_22 depositato in data 28.05.2016 dopo che, con provvedimento adottato all'udienza del 28.04.2016, erano stati concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In quella sede il predetto istituto di credito ha proposto domanda di condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
521.831,86, oltre accessori, di simulazione dell'atto di compravendita in data 16.10.2014 e, in via subordinata, di revocatoria del medesimo atto.
In particolare ha dedotto che aveva sottoscritto, Parte_1 unitamente agli altri tre consiglieri, due distinte garanzie personali: in data 28.11.2007, sino alla concorrenza della somma di euro 1.500.000,00 nei limiti del 25% ciascuno;
in data 05.12.2012 sino alla concorrenza della somma di euro 156.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla in ragione del finanziamento chirografario n. 30179167, CP_12 affermando di essere creditrice nei confronti del sig. della somma di Pt_1 euro 521.831,86.
Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché
l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.
Come osservato dall'appellante il tribunale ha argomentato in motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ma non anche con specifico riferimento all'autonoma domanda di accertamento del credito vantato nei confronti del fideiussore sicché, ribadito quanto già sopra argomentato in ordine all'impugnazione del provvedimento di correzione di errore materiale, deve escludersi che si debba procedere in tal senso.
Quanto alla doglianza di omessa pronuncia rispetto alla medesima domanda occorre richiamare quanto sopra osservato rispetto al fatto che nel giudizio di revocatoria ordinaria non vi è necessità di procedere all'accertamento del credito a tutela del quale si agisce in revocatoria neanche in via incidentale risultando sufficiente la sussistenza della mera ragione di credito, ancorché litigiosa.
ha poi riproposto la domanda di simulazione avanzata in CP_3 primo grado lamentando l'omessa pronuncia ed evidenziando che l'atto oggetto di domanda è stato stipulato da in favore di tre Parte_1 figli allo scopo di sottrarre alla garanzia del credito vantato dalla CP_22
il patrimonio immobiliare del garante mediante la simulata
[...] alienazione in favore dei figli non volendo, in realtà, stipulare alcun atto. Prospetta quali indizi lo strettissimo rapporto di parentela esistente con gli acquirenti, di cui due residenti con lo stesso venditore, la grave situazione economico finanziaria in cui la debitrice principale CP_12
si trovava alla data del 16.10.2014 attesa la presentazione
[...] dell'accordo di ristrutturazione, il fatto che l'immobile compravenduto costituiva l'unico bene di valore di cui disponeva, che risultava inverosimile che tutti e tre i figli avessero emesso in data 01.12.2011 tre assegni bancari non trasferibili di pari elevato importo ( euro 69.600,00) in favore del padre ben tre anni prima del definitivo, che la mutuataria non aveva nemmeno partecipato all'atto pubblico di compravendita CP_24 per cui le parti dichiaravano di essere a conoscenza di quanto stabilito dall'art. 1273 , comma 2, c.c., per cui il venditore non veniva liberato dal pagamento del mutuo, che la quietanza liberatoria rilasciata dal venditore in sede di atto pubblico non risultava veridica né poteva assurgere a prova nei confronti della attesa la sua posizione di terzietà rispetto ai contraenti. CP_3 L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace, rispetto al solo creditore che la esercita, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", mentre l'azione di simulazione assoluta mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente o la declaratoria di nullità dello stesso.
La Banca creditrice, qualora abbia proposto come nella fattispecie in esame l'azione di simulazione, assume la posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal debitore per cui la prova della simulazione del contrato da parte sua non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 1417
c.c. e la simulazione può essere quindi accertata dal giudice anche sulla base di presunzioni.
Gli elementi posti a fondamento della domanda risultano già prospettati dall'appellante in primo grado e supportano l'assunto circa l'insussistenza del contratto di compravendita per non aver mai le parti voluto concluderlo.
Vanno infatti considerati lo stretto rapporto i parentela fra il venditore e gli acquirenti, due dei quali già residenti nell'immobile compravenduto 8 come risultante dall'atto pubblico di vendita) ; la pressoché contestuale ( 8,13
e 16 ottobre 2014) stipula di contratti di compravendita da parte dei tre consiglieri e garanti della società debitrice principale;
la mancanza di prova del versamento del prezzo posto che alla relativa dichiarazione rilasciata dal venditore nel rogito notarile della compravendita immobiliare non può attribuirsi valore vincolante nei confronti della Banca creditrice attesa la sua posizione di terzo rispetto alle parti che hanno stipulato tale compravendita;
il mancato deposito da parte di di Parte_1 documentazione bancaria nella sua disponibilità (al di là della richiesta ex art. 210 c.p.c.) attestante l'intervenuto transito nel suo conto delle somme di cui agli assegni bancari emessi dai figli, fra l'altro di giovane età all'epoca dei fatti e, quindi, difficilmente muniti della necessaria provvista per l'acquisto dell'immobile; l'emissione dei tre assegni in data antecedente di circa tre anni rispetto alla stipula del definitivo privo di data certa;
la mancata liberazione del venditore dalle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo come risultante dal richiamo, nell'atto, del disposto di cui all'art. 1273, c. 2, c.c. e la dichiarazione di essere a conoscenza della necessità del consenso dell'istituto mutuante;
la rinuncia da parte del venditore alla ipoteca legale.
Numerosi, oltre che gravi, precisi e concordanti, risultano gli indizi indicativi di una compravendita non reale ma fittizia e, dunque, in ordine alla volontà delle parti di non voler stipulare alcun atto di compravendita ma soltanto di sottrare il bene ai creditori attesa la grave situazione di crisi della debitrice principale CP_12
All'esito delle valutazione di tali elementi, anche nel loro complesso, appare evidente che gli stessi risultino sintomatici e convergenti rispetto alla dedotta simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
Assorbite le ulteriori domande avanzate in via subordinata entro tali limiti va, dunque accolto l'appello proposto da dovendosi al contempo CP_3 escludere che tale pronuncia possa riverberarsi, in assenza di giudicato, sull'interesse degli istituti di credito rispetto alla svolta azione revocatoria.
13.) In virtù del principio di soccombenza ex art. 91, c.p.c. cui, nel caso di specie, non si ravvedono ragioni di deroga, va pronunciata condanna di parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore delle parti costituite e di Controparte_13 CP_3 liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia.
Le spese di lite del grado vanno, invece, compensate fra e Parte_1 la curatela fallimentare in ragione del rilievo attribuibile all'attuale rigetto della domanda volta ad accertare il credito a tutela del quale ha agito nella presente sede. Nulla per le spese quanto alle parti contumaci. 14.) A norma dell'art. 13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento del doppio del contributo unificato in capo all'appellante . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, sui giudizi riuniti proposti da nei confronti della Parte_1
, quale Controparte_6 Controparte_5 mandataria della , , Controparte_3 Controparte_22 [...]
, , e e da Controparte_1 CP_10 CP_9 CP_11
quale mandataria della Controparte_5 Controparte_3
,nei confronti di , , , , Parte_1 CP_10 CP_9 CP_11
Controparte_6 Controparte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 181/2020
[...] pubblicata il 03/04/2020, come risultante a seguito di ordinanza di correzione del 23.09.2020 nel procedimento n. r.g. 2982-1/2015, rigetta l'appello proposto da e in parziale accoglimento dell'appello proposto Parte_1 da quale mandataria della Controparte_5 Controparte_3
e parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, dichiara la simulazione dell'atto 16/10/2014 a rogito Notaio di Persona_2
Grottammare, Rep. 114559, Raccolta n. 19389 (trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di il 17/10/2014, Reg. Part. 5015- CP_6
Reg. Gen. 6906).
Ordina alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, con esonero dello stesso da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado in Parte_1 favore della , di quale Controparte_13 Controparte_5 mandataria della , liquidate per ciascuna di dette Controparte_3 parti, in €. 2.900,00 per la fase di studio della controversia, €. 1.700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €.4.800,00 per la fase decisionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge e, quanto alla sola di quale Controparte_5 mandataria della € 2.529,00 per esborsi;
dichiara le spese Controparte_3 del grado interamente compensate fra e il Parte_1 [...]
; nulla per le spese quanto alle parti non Controparte_1 costituite.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1–bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 05.02.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico