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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/08/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3643 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
AZIONE DI RIDUZIONE E DIVISIONE EREDITARIA,
e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filippo Freda, e Giuseppina Barbaro,
ATTORI
E
, e CP_1 Controparte_2 CP_3 rappresentate e difese dall'Avv. Francesco De Beaumont - -, C.F._1
CONVENUTE
E
, , E Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 rappresentate e difese dall'Avv. Pericle Maria Negri,
CONVENUTE
NONCHÉ
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 E CP_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
***
Dagli atti e documenti prodotti risulta quanto segue.
Il 7 11 2006 decedeva in Avellino , del 3 12 1938, e lasciava a Persona_1 sé UP il coniuge del 26 8 1926, con il quale si era unita in Persona_2 matrimonio l'8 8 1992, optando per il regime di comunione legale.
La de cuius disponeva del suo patrimonio giusta testamento olografo del 26 5
2005, pubblicato con verbale per notar del 16 11 2006, repertorio n. Persona_3
37178, raccolta n. 13060.
Con detto atto di ultima volontà lasciava alle nipoti Persona_1 CP_1
e CP_2 CP_3
- l'appartamento in via Dante di sua esclusiva proprietà e gli arredi nello stesso presenti;
- il saldo del conto corrente postale n. 60449378;
- i buoni fruttiferi postali.
Agli altri convenuti lasciava singoli gioielli, monili e pietre di famiglia o altri beni mobili, quali piatti, giradischi e simili.
Quanto all'appartamento che era adibito a casa familiare, era disposto altresì che nel caso il marito le fosse sopravvissuto aveva il diritto di abitarvi fino al suo decesso.
Quanto al conto corrente e ai buoni, che le nipoti dovevano provvedere con i relativi soldi al funerale e all'acquisto di un loculo e dividere in parti uguali tra loro quanto restava.
Il coniuge decedeva il 20 10 2014. Persona_2
Nel 2016, gli eredi di quest'ultimo citavano in giudizio le tre istituite eredi Per_1 dalla zia nonché gli altri soggetti destinatari di disposizioni relative a Persona_1 beni mobili vari.
Deducevano in primis che i buoni fruttiferi postali in quanto acquistati in costanza di matrimonio erano comuni ai coniugi e che la stessa cosa doveva dirsi per il saldo del conto corrente al momento del decesso, per l'operare della cosiddetta comunione de residuo. Conseguenza di ciò era che caduti in successione erano solo ½ dei buoni e ½ del saldo del conto corrente essendo gli altri due mezzi rimasti in proprietà esclusiva di
, coniuge UP. Persona_2
Deducevano poi che il padre, deceduto nel 2014, era stato pretermesso dalla eredità, per cui chiedevano la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di e CP_1 CP_2 CP_3
Valutavano il relictum in 215.000 euro circa (di cui 180.000 l'appartamento,
5.000 gli arredi, 20.000 la quota del 50% dei buoni postali caduti in successione, 5.250 la quota del 50% del saldo di conto corrente postale caduta in successone) e la quota di riserva spettante al genitore in euro 107.500,00 circa.
A detta quota di riserva aggiungevano il valore del diritto di abitazione, determinato in euro 45.000; ne conseguiva che le disposizioni testamentarie andavano ridotte di euro 152.500 circa ossia più del 70%.
Instavano poi per la conseguente divisione.
Per il caso che le convenute avessero già riscosso e nella loro interezza i buoni postali e il saldo del conto corrente, chiedevano condannarsi le stesse a dare loro il 50% di tali somme.
Chiedevano altresì condannarsi le convenute a restituire le spese funerarie anticipate dal coniuge UP . Persona_2
Le convenute predette si limitavano a contestare il valore dato ai beni dagli attori e a dedurre il pieno rispetto da parte loro del diritto di abitazione e di uso riconosciuto dalla zia al marito, . Persona_2
Aggiungevano che gli attori avrebbero dovuto partecipare alle spese successorie e a quelle straordinarie e ordinarie occorse per l'appartamento dopo il decesso del
. Per_2
Concludevano rappresentando che avevano avuto una proposta di acquisto dell'appartamento per 145.000 euro ma che gli attori non avevano inteso comunicare la loro adesione, per cui la vendita era sfumata.
È stata espletata consulenza tecnica di ufficio e fornito successivi chiarimenti a cura dell'ingegnere . Testimone_1 Trattasi di accertamenti completi ed esaustivi, esperiti nel pieno contraddittorio delle parti e con lo scrupoloso rispetto delle regole tecniche di settore in primo luogo dell'estimo.
Il valore dell'appartamento alla via Dante è risultato di euro 180.000 all'epoca dell'apertura della successione (2006) e di euro 144.000 all'attualità.
Il valore degli arredi di detto appartamento è risultato di euro 5.000 all'epoca dell'apertura della successione e di euro 4.000 all'attualità.
Il valore dei buoni fruttiferi postali è risultato di euro 40.000 al momento dell'apertura della successione.
Il saldo del conto corrente postale è risultato di euro 10.500 al momento dell'apertura della successione.
In ordine alle due ultime poste è rimasto accertato che in data 15 5 2015 le convenute eredi hanno provveduto a chiuderle, riscuotendo la complessiva somma di euro 59.190,57.
È stato infine determinato in euro 46.250 il valore dei diritti di abitazione e di uso della casa familiare da parte del coniuge UP, al tempo Persona_2 dell'apertura della successione.
Consegue che il valore della massa ereditaria all'epoca del decesso della Per_1 era pari ad euro 210.250 (180.000, appartamento + 5.000, arredi + 20.000, buoni postali
+ 5.250, saldo conto corrente postale).
Consegue ancora che il valore delle disposizioni testamentarie della è di Per_1
160.950, vale a dire 138.750 (ossia valore della nuda proprietà dell'appartamento di via
Dante ossia 185.000, valore di appartamento e arredo, – 46.250, peso gravante sullo stesso a favore del coniuge UP) + 20.000 + 5.250,40 – 3050,00 (spese funerarie poste a carico delle co-eredi). È da precisare che erroneamente (ciò occorre dire, in mancanza di allegazioni contrarie e di prove a supporto) la de cuius ha considerato per intero suoi i buoni fruttiferi postali e il saldo di conto corrente e quindi la somma di euro
50.250 e che quindi erroneamente con il testamento ha disposto della loro interezza anziché della sola metà; ne deriva che le disposizioni testamentarie comprendono beni di terzi (di ) per 25.125, che dunque non può ritenersi facciano Persona_2 realmente parte delle disposizioni testamentarie e al riguardo c'è la domanda di restituzione degli attori che, come si dirà appresso, non potrà che essere accolta. I singoli gioielli e singoli beni mobili legati agli altri convenuti non sono stati rinvenuti.
Occorre a questo punto determinare la quota di riserva del coniuge e la riduzione da apportare alle disposizioni testamentarie in rassegna.
L'art. 540 c.c. dispone che «a favore del coniuge è riservata metà del patrimonio dell'altro coniuge …
Al coniuge … sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile …».
Quelle appena riportate sono le norme applicabili al caso di specie.
Ne deriva che la quota di riserva di era pari ad euro 105.125,20 e Persona_2 che la quota della quale la de cuius poteva disporre era pari a quella di riserva, gravata tuttavia, quest'ultima, dal diritto di abitazione e uso, dell'appartamento adibito a dimora familiare, del coniuge UP pure contemplati nell'atto di ultima volontà.
Consegue che l'azione di riduzione esercitata dagli eredi del , Per_2 pretermesso, è fondata per cui lo stesso è da ritenere co-erede nella misura del 50% di tutti i beni della moglie, mentre le nipoti e solo del restante CP_1 CP_2 CP_3
50%, gravato tuttavia dei diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare spettanti e riconosciuti in testamento, conformemente a legge, al medesimo e dell'onere Per_2 di pagare le spese funerarie.
All'attualità i diritti di abitazione e di uso del coniuge UP si sono estinti per il decesso del medesimo, per cui la quota delle coeredi relativamente Per_1 all'appartamento che costituiva la dimora familiare è divenuta di piena proprietà.
Consegue che attualmente, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione di riduzione, gli eredi di sono coeredi della de cuius per quota pari al 50% mentre le Persona_2
istituite eredi con il testamento, lo sono per la quota restante, pari anch'essa al Per_1
50%.
È da precisare qui che con la soluzione prescelta i diritti di abitazione e uso riconosciuti in testamento al coniuge UP finiscono conformemente a legge per gravare sulla disponibile e dunque per aggiungersi alla quota di riserva spettante al
. Questi ha esercito o comunque è stato nella possibilità di farlo i diritti di Per_2 abitazione e di uso della casa familiare e dei relativi arredi e tale utilità, già conseguita, si aggiunge a quella che conseguirà con il riconoscimento della quota di riserva.
Specularmente le hanno già sopportato le limitazioni rappresentate dal diritto di Per_1 abitazione e di uso riconosciuto al coniuge UP e da questi esercitati o comunque nella possibilità di farlo dal decesso del coniuge al proprio;
in questo lasso di tempo le eredi testamentarie rispetto alla casa familiare sono state nella posizione del nudo proprietario e non in quello del proprietario pieno e di conseguenza hanno scontato tutti i limiti che sconta il nudo proprietario, quali il non poter godere del bene, il non poterlo locare o darlo in comodato, il non poterlo vendere se non con il limite rappresentato dai diritti reali minori e quindi con maggiore difficoltà e comunque a prezzo ridotto.
In conclusione, l'avvenuta estinzione del diritto di abitazione ed uso nel 2014 fa sì che negli otto anni precedenti, per un verso, il beneficiario già ha esercitato e goduto di tali diritti, per l'altro, le controparti già ne hanno per intero patito il peso.
Orbene, chiarito quali sono i beni in comunione ereditaria, chi sono gli eredi della de cuius e l'entità delle rispettive quote, va affermata la sussistenza del diritto alla divisione della comunione medesima. Gli attori l'hanno chiesta e le convenute non si sono opposte, anche se si sono augurate – riconosciuta la bontà dell'azione di riduzione
– una composizione transattiva della lite.
La preponderanza dell'appartamento e la sua non divisibilità rendono impossibile formare un progetto divisionale che veda conguagli in danaro non esorbitanti e dunque ammissibili. Ne consegue che in mancanza di diverse richieste delle parti occorrerà dapprima procedere alla vendita forzata dell'immobile. Per la qual cosa la causa andrà rimessa sul ruolo.
Venendo alle altre questioni si osserva quanto segue.
A. Resa dei conti.
1. Spese funerarie. Sono state poste dalla de cuius a carico delle convenute e Ne consegue che esse le dovranno riconoscere al che CP_1 CP_2 CP_3 Per_2 le ha sostenute.
2. Spese successorie. È corretta l'obiezione degli attori, per cui tali spese, sopportate dalle convenute predette, non possono porsi in conto degli attori in nessuna misura, poiché il ne sarebbe stato esentato. Persona_2
3. Spese ordinarie e straordinarie relative all'appartamento di via Dante.
Vanno poste a carico degli attori e delle convenute in pari misura. Ne consegue che gli attori dovranno restituire alle convenute il 50% delle spese in parola, pari a complessive 12.736, di cui 12.270, per lavori straordinari, 346 per oneri condominiali e
120 per IMU;
trattasi di spese documentalmente provate. percepiti e percipiendi. CP_14
Frutti percepiti non ce ne sono stati, per cui nulla è da disporre in merito.
I frutti percipiendi non spettano.
E invero le disposizioni testamentarie soggette a riduzione sono pienamente valide e soltanto sono soggette a divenire inefficaci in caso di azione di riduzione esercitata con successo. Ne consegue che sino alla domanda giudiziale di riduzione i beneficiari delle disposizioni testamentarie sono da considerare possessori di buona fede e dunque titolati a far propri i frutti della cosa tanto civili quanto naturali, così come previsto dall'art. 1148 c.c.
Per il tempo successivo alla domanda giudiziale non ci sono frutti che le convenute avrebbero potuto percepire usando la diligenza del buon padre di famiglia. E invero, l'appartamento al tempo della domanda giudiziale era inutilizzato e libero, per cui non produceva frutti di sorta. Né può ritenersi che un buon padre di famiglia si sarebbe determinato a concederlo in locazione a terzi, stante le domande di riduzione e di divisione notificate. In primis, perché a quel punto era più conveniente avere l'appartamento libero e non occupato, poiché è notorio che in tali condizioni ne è più agevole e di solito più fruttuosa la vendita, anche eventualmente da parte del Tribunale.
Ad ogni modo, in tali condizioni non sarebbe stato agevole trovare un soggetto interessato alla locazione. È da aggiungere che locare l'immobile poteva tradursi in un pregiudizio per l'immobile medesimo. D'altronde, certamente la locazione avrebbe comportato un minimo di spese iniziali. Diverso sarebbe stato, certo, nel caso di locazione in corso e di trascuratezza delle convenute nel riscuotere i canoni o nel dare disdetta del rapporto ovvero nel caso di beni produttivi trascurati quanto alla loro produttività, ma nel caso di specie né ricorre il primo caso né ricorre il secondo.
C. Restituzione somme riscosse indebitamente.
Le convenute hanno riscosso l'intero saldo del conto corrente postale e tutti i buoni fruttiferi postali per un ammontare complessivo di euro 59.190. Orbene tali somme si appartenevano per la giusta metà a per cui in tale misura Persona_2 vanno restituite agli eredi odierni attori che le reclamano. Le convenute nulla hanno osservato circa il fatto che tanto il saldo del conto corrente quanto i buoni fruttiferi postali ricadessero nella comunione legale, regime prescelto dai coniugi.
Le convenute dunque vanno condannate a restituire agli attori la somma di euro
29.595 e i relativi interessi legali dal 13 5 2015.
La reciproca soccombenza e la sostanziale adesione all'azione di riduzione impongono la compensazione di due terzi delle spese di lite. Il restante terzo va posto a carico delle convenute e in ragione della loro soccombenza CP_1 CP_2 CP_3 prevalente. Le spese della consulenza tecnica di ufficio vanno poste per due terzi a carico delle convenute ora dette e per un terzo a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea di riduzione per quanto di ragione e, per l'effetto:
a. riduce le disposizioni testamentarie a favore delle convenute e CP_1 CP_2 al 50% dei beni caduti in successione, gravati all'apertura della CP_3 successione dal diritto di abitazione e di uso sulla casa familiare attribuito al coniuge UP - diritti limitati estintisi il 20 10 2014 con il decesso di detto coniuge - e dall'onere costituito dalle spese funerarie;
b. dichiara di conseguenza che le convenute e sono CP_1 CP_2 CP_3 co-eredi della de cuius giusta testamento olografo per come ridotto per quota in comune e pro-indiviso pari al 50%, gravate dall'onere detto, e gli attori quali co-eredi di
– coniuge UP, deceduto prima del giudizio – per quota pari al Persona_2 restante 50%;
2) dichiara aperta la successione di nata ad [...] il 3 12 Persona_1
1938 e ivi deceduta il 7 11 2006, giusta testamento olografo del 26 5 2005, per come ridotto nelle disposizioni testamentarie nel capo che precede a seguito dell'azione proposta dagli attori;
3) dichiara il diritto dei co-eredi a procedere alla divisione della comunione ereditaria;
4) dichiara che gli attori nulla debbono alle convenute per le spese successorie da queste affrontate;
5) dichiara che gli attori devono rispondere nella misura del 50% alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie affrontate dalle convenute quali indicate in motivazione;
6) rigetta la domanda attorea di pagamento dei frutti percepiti e percipiendi;
7) condanna le convenute a restituire agli attori le spese funerarie pari ad euro
3.050,00 e i relativi interessi legali dalla domanda;
8) condanna le convenute a restituire agli attori la somma di euro 29.595,00 e i relativi interessi legali dal 15 5 2015;
9) compensa due terzi delle spese di lite e condanna le convenute CP_1 CP_2
e a pagare agli attori il restante terzo che si liquida in euro 90,00 per CP_3 esborsi e in euro 3.400,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
attribuisce le medesime ai difensori antistatari avvocati Filippo Freda e
Giuseppina Barberio;
10) pone le spese della consulenza tecnica di ufficio per due terzi a carico delle convenute predette e per il restante terzo a carico degli attori;
11) compensa tra le altre parti le spese di lite;
12) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo delle operazioni divisionali, come da separata ordinanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20/08/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3643 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
AZIONE DI RIDUZIONE E DIVISIONE EREDITARIA,
e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filippo Freda, e Giuseppina Barbaro,
ATTORI
E
, e CP_1 Controparte_2 CP_3 rappresentate e difese dall'Avv. Francesco De Beaumont - -, C.F._1
CONVENUTE
E
, , E Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 rappresentate e difese dall'Avv. Pericle Maria Negri,
CONVENUTE
NONCHÉ
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 E CP_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
***
Dagli atti e documenti prodotti risulta quanto segue.
Il 7 11 2006 decedeva in Avellino , del 3 12 1938, e lasciava a Persona_1 sé UP il coniuge del 26 8 1926, con il quale si era unita in Persona_2 matrimonio l'8 8 1992, optando per il regime di comunione legale.
La de cuius disponeva del suo patrimonio giusta testamento olografo del 26 5
2005, pubblicato con verbale per notar del 16 11 2006, repertorio n. Persona_3
37178, raccolta n. 13060.
Con detto atto di ultima volontà lasciava alle nipoti Persona_1 CP_1
e CP_2 CP_3
- l'appartamento in via Dante di sua esclusiva proprietà e gli arredi nello stesso presenti;
- il saldo del conto corrente postale n. 60449378;
- i buoni fruttiferi postali.
Agli altri convenuti lasciava singoli gioielli, monili e pietre di famiglia o altri beni mobili, quali piatti, giradischi e simili.
Quanto all'appartamento che era adibito a casa familiare, era disposto altresì che nel caso il marito le fosse sopravvissuto aveva il diritto di abitarvi fino al suo decesso.
Quanto al conto corrente e ai buoni, che le nipoti dovevano provvedere con i relativi soldi al funerale e all'acquisto di un loculo e dividere in parti uguali tra loro quanto restava.
Il coniuge decedeva il 20 10 2014. Persona_2
Nel 2016, gli eredi di quest'ultimo citavano in giudizio le tre istituite eredi Per_1 dalla zia nonché gli altri soggetti destinatari di disposizioni relative a Persona_1 beni mobili vari.
Deducevano in primis che i buoni fruttiferi postali in quanto acquistati in costanza di matrimonio erano comuni ai coniugi e che la stessa cosa doveva dirsi per il saldo del conto corrente al momento del decesso, per l'operare della cosiddetta comunione de residuo. Conseguenza di ciò era che caduti in successione erano solo ½ dei buoni e ½ del saldo del conto corrente essendo gli altri due mezzi rimasti in proprietà esclusiva di
, coniuge UP. Persona_2
Deducevano poi che il padre, deceduto nel 2014, era stato pretermesso dalla eredità, per cui chiedevano la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di e CP_1 CP_2 CP_3
Valutavano il relictum in 215.000 euro circa (di cui 180.000 l'appartamento,
5.000 gli arredi, 20.000 la quota del 50% dei buoni postali caduti in successione, 5.250 la quota del 50% del saldo di conto corrente postale caduta in successone) e la quota di riserva spettante al genitore in euro 107.500,00 circa.
A detta quota di riserva aggiungevano il valore del diritto di abitazione, determinato in euro 45.000; ne conseguiva che le disposizioni testamentarie andavano ridotte di euro 152.500 circa ossia più del 70%.
Instavano poi per la conseguente divisione.
Per il caso che le convenute avessero già riscosso e nella loro interezza i buoni postali e il saldo del conto corrente, chiedevano condannarsi le stesse a dare loro il 50% di tali somme.
Chiedevano altresì condannarsi le convenute a restituire le spese funerarie anticipate dal coniuge UP . Persona_2
Le convenute predette si limitavano a contestare il valore dato ai beni dagli attori e a dedurre il pieno rispetto da parte loro del diritto di abitazione e di uso riconosciuto dalla zia al marito, . Persona_2
Aggiungevano che gli attori avrebbero dovuto partecipare alle spese successorie e a quelle straordinarie e ordinarie occorse per l'appartamento dopo il decesso del
. Per_2
Concludevano rappresentando che avevano avuto una proposta di acquisto dell'appartamento per 145.000 euro ma che gli attori non avevano inteso comunicare la loro adesione, per cui la vendita era sfumata.
È stata espletata consulenza tecnica di ufficio e fornito successivi chiarimenti a cura dell'ingegnere . Testimone_1 Trattasi di accertamenti completi ed esaustivi, esperiti nel pieno contraddittorio delle parti e con lo scrupoloso rispetto delle regole tecniche di settore in primo luogo dell'estimo.
Il valore dell'appartamento alla via Dante è risultato di euro 180.000 all'epoca dell'apertura della successione (2006) e di euro 144.000 all'attualità.
Il valore degli arredi di detto appartamento è risultato di euro 5.000 all'epoca dell'apertura della successione e di euro 4.000 all'attualità.
Il valore dei buoni fruttiferi postali è risultato di euro 40.000 al momento dell'apertura della successione.
Il saldo del conto corrente postale è risultato di euro 10.500 al momento dell'apertura della successione.
In ordine alle due ultime poste è rimasto accertato che in data 15 5 2015 le convenute eredi hanno provveduto a chiuderle, riscuotendo la complessiva somma di euro 59.190,57.
È stato infine determinato in euro 46.250 il valore dei diritti di abitazione e di uso della casa familiare da parte del coniuge UP, al tempo Persona_2 dell'apertura della successione.
Consegue che il valore della massa ereditaria all'epoca del decesso della Per_1 era pari ad euro 210.250 (180.000, appartamento + 5.000, arredi + 20.000, buoni postali
+ 5.250, saldo conto corrente postale).
Consegue ancora che il valore delle disposizioni testamentarie della è di Per_1
160.950, vale a dire 138.750 (ossia valore della nuda proprietà dell'appartamento di via
Dante ossia 185.000, valore di appartamento e arredo, – 46.250, peso gravante sullo stesso a favore del coniuge UP) + 20.000 + 5.250,40 – 3050,00 (spese funerarie poste a carico delle co-eredi). È da precisare che erroneamente (ciò occorre dire, in mancanza di allegazioni contrarie e di prove a supporto) la de cuius ha considerato per intero suoi i buoni fruttiferi postali e il saldo di conto corrente e quindi la somma di euro
50.250 e che quindi erroneamente con il testamento ha disposto della loro interezza anziché della sola metà; ne deriva che le disposizioni testamentarie comprendono beni di terzi (di ) per 25.125, che dunque non può ritenersi facciano Persona_2 realmente parte delle disposizioni testamentarie e al riguardo c'è la domanda di restituzione degli attori che, come si dirà appresso, non potrà che essere accolta. I singoli gioielli e singoli beni mobili legati agli altri convenuti non sono stati rinvenuti.
Occorre a questo punto determinare la quota di riserva del coniuge e la riduzione da apportare alle disposizioni testamentarie in rassegna.
L'art. 540 c.c. dispone che «a favore del coniuge è riservata metà del patrimonio dell'altro coniuge …
Al coniuge … sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile …».
Quelle appena riportate sono le norme applicabili al caso di specie.
Ne deriva che la quota di riserva di era pari ad euro 105.125,20 e Persona_2 che la quota della quale la de cuius poteva disporre era pari a quella di riserva, gravata tuttavia, quest'ultima, dal diritto di abitazione e uso, dell'appartamento adibito a dimora familiare, del coniuge UP pure contemplati nell'atto di ultima volontà.
Consegue che l'azione di riduzione esercitata dagli eredi del , Per_2 pretermesso, è fondata per cui lo stesso è da ritenere co-erede nella misura del 50% di tutti i beni della moglie, mentre le nipoti e solo del restante CP_1 CP_2 CP_3
50%, gravato tuttavia dei diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare spettanti e riconosciuti in testamento, conformemente a legge, al medesimo e dell'onere Per_2 di pagare le spese funerarie.
All'attualità i diritti di abitazione e di uso del coniuge UP si sono estinti per il decesso del medesimo, per cui la quota delle coeredi relativamente Per_1 all'appartamento che costituiva la dimora familiare è divenuta di piena proprietà.
Consegue che attualmente, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione di riduzione, gli eredi di sono coeredi della de cuius per quota pari al 50% mentre le Persona_2
istituite eredi con il testamento, lo sono per la quota restante, pari anch'essa al Per_1
50%.
È da precisare qui che con la soluzione prescelta i diritti di abitazione e uso riconosciuti in testamento al coniuge UP finiscono conformemente a legge per gravare sulla disponibile e dunque per aggiungersi alla quota di riserva spettante al
. Questi ha esercito o comunque è stato nella possibilità di farlo i diritti di Per_2 abitazione e di uso della casa familiare e dei relativi arredi e tale utilità, già conseguita, si aggiunge a quella che conseguirà con il riconoscimento della quota di riserva.
Specularmente le hanno già sopportato le limitazioni rappresentate dal diritto di Per_1 abitazione e di uso riconosciuto al coniuge UP e da questi esercitati o comunque nella possibilità di farlo dal decesso del coniuge al proprio;
in questo lasso di tempo le eredi testamentarie rispetto alla casa familiare sono state nella posizione del nudo proprietario e non in quello del proprietario pieno e di conseguenza hanno scontato tutti i limiti che sconta il nudo proprietario, quali il non poter godere del bene, il non poterlo locare o darlo in comodato, il non poterlo vendere se non con il limite rappresentato dai diritti reali minori e quindi con maggiore difficoltà e comunque a prezzo ridotto.
In conclusione, l'avvenuta estinzione del diritto di abitazione ed uso nel 2014 fa sì che negli otto anni precedenti, per un verso, il beneficiario già ha esercitato e goduto di tali diritti, per l'altro, le controparti già ne hanno per intero patito il peso.
Orbene, chiarito quali sono i beni in comunione ereditaria, chi sono gli eredi della de cuius e l'entità delle rispettive quote, va affermata la sussistenza del diritto alla divisione della comunione medesima. Gli attori l'hanno chiesta e le convenute non si sono opposte, anche se si sono augurate – riconosciuta la bontà dell'azione di riduzione
– una composizione transattiva della lite.
La preponderanza dell'appartamento e la sua non divisibilità rendono impossibile formare un progetto divisionale che veda conguagli in danaro non esorbitanti e dunque ammissibili. Ne consegue che in mancanza di diverse richieste delle parti occorrerà dapprima procedere alla vendita forzata dell'immobile. Per la qual cosa la causa andrà rimessa sul ruolo.
Venendo alle altre questioni si osserva quanto segue.
A. Resa dei conti.
1. Spese funerarie. Sono state poste dalla de cuius a carico delle convenute e Ne consegue che esse le dovranno riconoscere al che CP_1 CP_2 CP_3 Per_2 le ha sostenute.
2. Spese successorie. È corretta l'obiezione degli attori, per cui tali spese, sopportate dalle convenute predette, non possono porsi in conto degli attori in nessuna misura, poiché il ne sarebbe stato esentato. Persona_2
3. Spese ordinarie e straordinarie relative all'appartamento di via Dante.
Vanno poste a carico degli attori e delle convenute in pari misura. Ne consegue che gli attori dovranno restituire alle convenute il 50% delle spese in parola, pari a complessive 12.736, di cui 12.270, per lavori straordinari, 346 per oneri condominiali e
120 per IMU;
trattasi di spese documentalmente provate. percepiti e percipiendi. CP_14
Frutti percepiti non ce ne sono stati, per cui nulla è da disporre in merito.
I frutti percipiendi non spettano.
E invero le disposizioni testamentarie soggette a riduzione sono pienamente valide e soltanto sono soggette a divenire inefficaci in caso di azione di riduzione esercitata con successo. Ne consegue che sino alla domanda giudiziale di riduzione i beneficiari delle disposizioni testamentarie sono da considerare possessori di buona fede e dunque titolati a far propri i frutti della cosa tanto civili quanto naturali, così come previsto dall'art. 1148 c.c.
Per il tempo successivo alla domanda giudiziale non ci sono frutti che le convenute avrebbero potuto percepire usando la diligenza del buon padre di famiglia. E invero, l'appartamento al tempo della domanda giudiziale era inutilizzato e libero, per cui non produceva frutti di sorta. Né può ritenersi che un buon padre di famiglia si sarebbe determinato a concederlo in locazione a terzi, stante le domande di riduzione e di divisione notificate. In primis, perché a quel punto era più conveniente avere l'appartamento libero e non occupato, poiché è notorio che in tali condizioni ne è più agevole e di solito più fruttuosa la vendita, anche eventualmente da parte del Tribunale.
Ad ogni modo, in tali condizioni non sarebbe stato agevole trovare un soggetto interessato alla locazione. È da aggiungere che locare l'immobile poteva tradursi in un pregiudizio per l'immobile medesimo. D'altronde, certamente la locazione avrebbe comportato un minimo di spese iniziali. Diverso sarebbe stato, certo, nel caso di locazione in corso e di trascuratezza delle convenute nel riscuotere i canoni o nel dare disdetta del rapporto ovvero nel caso di beni produttivi trascurati quanto alla loro produttività, ma nel caso di specie né ricorre il primo caso né ricorre il secondo.
C. Restituzione somme riscosse indebitamente.
Le convenute hanno riscosso l'intero saldo del conto corrente postale e tutti i buoni fruttiferi postali per un ammontare complessivo di euro 59.190. Orbene tali somme si appartenevano per la giusta metà a per cui in tale misura Persona_2 vanno restituite agli eredi odierni attori che le reclamano. Le convenute nulla hanno osservato circa il fatto che tanto il saldo del conto corrente quanto i buoni fruttiferi postali ricadessero nella comunione legale, regime prescelto dai coniugi.
Le convenute dunque vanno condannate a restituire agli attori la somma di euro
29.595 e i relativi interessi legali dal 13 5 2015.
La reciproca soccombenza e la sostanziale adesione all'azione di riduzione impongono la compensazione di due terzi delle spese di lite. Il restante terzo va posto a carico delle convenute e in ragione della loro soccombenza CP_1 CP_2 CP_3 prevalente. Le spese della consulenza tecnica di ufficio vanno poste per due terzi a carico delle convenute ora dette e per un terzo a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea di riduzione per quanto di ragione e, per l'effetto:
a. riduce le disposizioni testamentarie a favore delle convenute e CP_1 CP_2 al 50% dei beni caduti in successione, gravati all'apertura della CP_3 successione dal diritto di abitazione e di uso sulla casa familiare attribuito al coniuge UP - diritti limitati estintisi il 20 10 2014 con il decesso di detto coniuge - e dall'onere costituito dalle spese funerarie;
b. dichiara di conseguenza che le convenute e sono CP_1 CP_2 CP_3 co-eredi della de cuius giusta testamento olografo per come ridotto per quota in comune e pro-indiviso pari al 50%, gravate dall'onere detto, e gli attori quali co-eredi di
– coniuge UP, deceduto prima del giudizio – per quota pari al Persona_2 restante 50%;
2) dichiara aperta la successione di nata ad [...] il 3 12 Persona_1
1938 e ivi deceduta il 7 11 2006, giusta testamento olografo del 26 5 2005, per come ridotto nelle disposizioni testamentarie nel capo che precede a seguito dell'azione proposta dagli attori;
3) dichiara il diritto dei co-eredi a procedere alla divisione della comunione ereditaria;
4) dichiara che gli attori nulla debbono alle convenute per le spese successorie da queste affrontate;
5) dichiara che gli attori devono rispondere nella misura del 50% alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie affrontate dalle convenute quali indicate in motivazione;
6) rigetta la domanda attorea di pagamento dei frutti percepiti e percipiendi;
7) condanna le convenute a restituire agli attori le spese funerarie pari ad euro
3.050,00 e i relativi interessi legali dalla domanda;
8) condanna le convenute a restituire agli attori la somma di euro 29.595,00 e i relativi interessi legali dal 15 5 2015;
9) compensa due terzi delle spese di lite e condanna le convenute CP_1 CP_2
e a pagare agli attori il restante terzo che si liquida in euro 90,00 per CP_3 esborsi e in euro 3.400,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
attribuisce le medesime ai difensori antistatari avvocati Filippo Freda e
Giuseppina Barberio;
10) pone le spese della consulenza tecnica di ufficio per due terzi a carico delle convenute predette e per il restante terzo a carico degli attori;
11) compensa tra le altre parti le spese di lite;
12) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo delle operazioni divisionali, come da separata ordinanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20/08/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Raffaele Califano