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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2573/2024 R.G.
tra
quali genitori esercenti la potestà sulla Parte_1 Parte_2 minore nata il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Persona_1
Siniscalco e Antonio Gullì
RICORRENTI
e
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento;
riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge n.104/1992. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
12.02.2025.
Con ricorso depositato il 16.10.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, premettevano di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto in favore della figlia oltre al Persona_2 riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 104/92; che la CTU
1 sortiva esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedevano pertanto che fosse riconosciuto in giudizio il diritto di a Persona_2 percepire l'indennità di accompagnamento, con riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. cit.
Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda con la quale i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/92 nei confronti della figlia minore, dal momento che la predetta condizione risulta già riconosciuta dalla Commissione Medica
come da verbale del 07.09.2023 allegato al ricorso. CP_1
Ciò posto, si osserva che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1,
d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma
6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna
2 alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Tanto premesso, si osserva che l'indennità di accompagnamento presuppone che la persona si trovi nell'impossibilità di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Orbene, disposta CTU medico-legale, il dott. ha accertato che le Persona_3 patologie da cui è affetta la minore (“PSUEDUARTROSI Persona_2
CONGENITA DI TIBIA E PERONE SN IN NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1 IN
FOLLOW-UP. DISTURBO DELL'ATTENZIONE CON IPERATTIVITA' ADHD
SOTTOTIPO COMBINATO DI LIVELLO GRAVE. DISTURBO DEL
LINGUAGGIO”) la rendono invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (ex L. 118/71; L. 289/90) e con diritto all'indennità di frequenza, senza tuttavia precluderle di deambulare, né compromettere alla stessa lo svolgimento degli atti quotidiani della vita (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 06.05.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, i ricorrenti si sono limitati a contestare le conclusioni rassegnate dal CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità della condizione della propria figlia minore.
Trattasi, tuttavia, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, né dalla produzione di documentazione sanitaria attestante l'insorgenza di nuove patologie idonee ad incidere in modo peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
3 Le conclusioni del CTU possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Pur in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della qualità delle parti e della natura della controversia.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico dei ricorrenti le spese di CTU.
Catanzaro, 15.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2573/2024 R.G.
tra
quali genitori esercenti la potestà sulla Parte_1 Parte_2 minore nata il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Persona_1
Siniscalco e Antonio Gullì
RICORRENTI
e
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento;
riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge n.104/1992. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
12.02.2025.
Con ricorso depositato il 16.10.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, premettevano di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto in favore della figlia oltre al Persona_2 riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 104/92; che la CTU
1 sortiva esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Chiedevano pertanto che fosse riconosciuto in giudizio il diritto di a Persona_2 percepire l'indennità di accompagnamento, con riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. cit.
Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda con la quale i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/92 nei confronti della figlia minore, dal momento che la predetta condizione risulta già riconosciuta dalla Commissione Medica
come da verbale del 07.09.2023 allegato al ricorso. CP_1
Ciò posto, si osserva che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1,
d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma
6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna
2 alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Tanto premesso, si osserva che l'indennità di accompagnamento presuppone che la persona si trovi nell'impossibilità di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Orbene, disposta CTU medico-legale, il dott. ha accertato che le Persona_3 patologie da cui è affetta la minore (“PSUEDUARTROSI Persona_2
CONGENITA DI TIBIA E PERONE SN IN NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1 IN
FOLLOW-UP. DISTURBO DELL'ATTENZIONE CON IPERATTIVITA' ADHD
SOTTOTIPO COMBINATO DI LIVELLO GRAVE. DISTURBO DEL
LINGUAGGIO”) la rendono invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (ex L. 118/71; L. 289/90) e con diritto all'indennità di frequenza, senza tuttavia precluderle di deambulare, né compromettere alla stessa lo svolgimento degli atti quotidiani della vita (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 06.05.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, i ricorrenti si sono limitati a contestare le conclusioni rassegnate dal CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità della condizione della propria figlia minore.
Trattasi, tuttavia, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, né dalla produzione di documentazione sanitaria attestante l'insorgenza di nuove patologie idonee ad incidere in modo peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
3 Le conclusioni del CTU possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Pur in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della qualità delle parti e della natura della controversia.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico dei ricorrenti le spese di CTU.
Catanzaro, 15.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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