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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 136/2024 LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PER I MINORENNI
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELLILI Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria BOSSOLASCO Consigliere on. Dott. Michele TERMINE Consigliere on.
ha pronunciato il seguente:
DECRETO
nella causa civile n.136/2024 V.G., promossa in sede di reclamo da
, nato in [...] il [...] e nata in Parte_1 Parte_2
Albania il 11.08.1999 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Federico CELANO del Foro di Novara sito in Borgomanero, Viale Zoppis n. 31, che li rappresenta e difende giusta procura in atti Genitori del minore:
, nato a [...] il [...]. Persona_1
avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Torino emesso in data 26.01.2024
acquisito il parere del PG, in data 07.05.2024, parere contrario all'accoglimento del reclamo;
OSSERVA
Con ricorso al Tribunale per i Minorenni depositato in data 17.04.2024, i signori e , cittadini albanesi, chiedevano l'autorizzazione alla Parte_1 Pt_2 permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31, T.U. immigrazione, in qualità di genitori del minore , nato a [...] il [...]. Persona_1
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale minorile rigettava l'istanza ex art. 31 TUI alla luce dell'assenza del radicamento e di particolari pregiudizi in caso di ritorno in patria. In motivazione si specificava quanto segue: il minore, seppur nato in [...], aveva solo due anni e mezzo e non poteva pertanto ritenersi radicato sul territorio;
inoltre, i genitori erano giunti sul territorio italiano per meri motivi economici, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita. Il minore non era portatore di alcuna patologia o disagi psichici e, in caso di rimpatrio, in Albania c'erano i genitori della madre, una sorella e un fratello del padre;
pertanto, il nucleo non sarebbe rimasto privo di aiuti materiali e morali. Avverso il provvedimento veniva proposto tempestivo reclamo, con il quale i ricorrenti lamentavano preliminarmente il ritardo nell'emissione del provvedimento definitivo, pervenuto due anni dopo il deposito del ricorso, in assenza di un'istruttoria approfondita. I reclamanti rappresentavano che il nucleo materno rimasto in patria non poteva garantire alcun tipo di aiuto materiale alla famiglia. Evidenziavano, inoltre, di essere perfettamente integrati nel territorio nazionale e che il padre sarebbe stato sin da subito in grado di reperire una regolare occupazione lavorativa, atteso che lo zio del medesimo era titolare di un'impresa edile ben avviata e che - come da dichiarazione prodotta - era disponibile fin da subito ad assumerlo alle sue dipendenze non appena ottenuto il permesso di soggiorno. Sottolineavano come, ai fini della decisione, fosse determinante la prospettiva lavorativa certa del padre che permetteva di poter mantenere il figlio e garantirgli una serena esistenza. Chiedevano, altresì, di integrare l'istruttoria con un'inchiesta socio-familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di Arona. Nel merito, segnalavano che la circostanza per la quale i ricorrenti erano privi di una costante attività lavorativa e di un'abitazione stabile non corrispondeva al vero, lavorando entrambi in nero ed essendo il contratto di affitto dell'abitazione a nome del cugino Persona_2
*** Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Come emerge dalla relazione sociale agli atti depositata il 7.2.25 - sulla base di quanto emerso durante i colloqui e dalla conoscenza del nucleo familiare - è stato riscontrato come quest'ultimo sia ben integrato nel tessuto sociale. Seppure legati al proprio Paese d'origine, i reclamanti hanno riferito che la loro progettualità è quella di rimanere in Italia, dove oggi godono del supporto di una cerchia familiare e di amici che frequentano e alla quale sono molto legati. Gli operatori del servizio sociale della di Arona visitavano l'alloggio del CP_1 nucleo, valutandolo come ampio, adeguato e dotato di spazi e giochi per il benessere del minore. I canoni di affitto e spese (530+120 euro) venivano coperti dal cugino, il locatario dell'appartamento, in cambio delle prestazioni lavorative del signor . Parte_1
La reclamante pur desiderando rendersi autonoma Parte_2 economicamente, dice di aver trovato ostacolo per una occupazione stabile nella mancanza del permesso di soggiorno. Emerge – al di là dei rapporti con il cugino e la famiglia - una ricca rete amicale di conterranei sul territorio italiano. A riscontro di quanto dedotto, i reclamanti hanno, inoltre, prodotto la seguente documentazione:
- tessera di vaccinazione del minore;
Persona_1
- iscrizione alla scuola materna del minore . Persona_1
I Servizi hanno accertato che il minore frequenta la scuola dell'infanzia “Cesare Battisti “di Arona dalle 8.00 alle 16.00, così concludendo “Sebbene non si possa vagliare la profondità e l'intensità della rete del minore, come cartina di tornasole della sua realtà, si può tuttavia considerare che certamente l'interazione fino ad oggi con i coetanei nella dimensione scolastica paritaria, ha dato il via all'apprendimento di un -linguaggio sociale- propedeutica, secondo una pertinente lettura pedagogica, allo sviluppo poi di abilità sociali.” Occorre, infine, evidenziarsi che il carattere di temporaneità dell'autorizzazione ex art. 31 norma cit. non pare ostativa al rinnovo della stessa, nel caso in cui se ne ripresentassero i presupposti alla sua scadenza.
Alla luce di tali osservazioni, conclusivamente, considerando che nel caso di specie sussistono i presupposti tali da giustificare l'autorizzazione alla permanenza in Italia ex art. 31 D.Lgs. 286/98, questa Corte ritiene che il reclamo presentato debba essere accolto, con le specificazioni di cui al dispositivo che segue.
Si dà atto che le spese di questo grado di giudizio sono irripetibili, in assenza di contraddittori non istituzionali.
P.Q.M
La Corte d'appello di Torino Sezione per la Famiglia e Minori
ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lvo n. 286/1998, accoglie il reclamo presentato da , nato in [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...], avverso il provvedimento del Parte_2
Tribunale per i minorenni di Torino in data 26.1.24 e, per l'effetto, autorizza la loro permanenza nel territorio italiano per il periodo di mesi 24.
Spese irripetibili. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, così deciso alla camera di consiglio del 12.3.2025
Il Cons. est. Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Il Presidente Dott.ssa Eleonora M.PAPPALETTERE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELLILI Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria BOSSOLASCO Consigliere on. Dott. Michele TERMINE Consigliere on.
ha pronunciato il seguente:
DECRETO
nella causa civile n.136/2024 V.G., promossa in sede di reclamo da
, nato in [...] il [...] e nata in Parte_1 Parte_2
Albania il 11.08.1999 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Federico CELANO del Foro di Novara sito in Borgomanero, Viale Zoppis n. 31, che li rappresenta e difende giusta procura in atti Genitori del minore:
, nato a [...] il [...]. Persona_1
avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Torino emesso in data 26.01.2024
acquisito il parere del PG, in data 07.05.2024, parere contrario all'accoglimento del reclamo;
OSSERVA
Con ricorso al Tribunale per i Minorenni depositato in data 17.04.2024, i signori e , cittadini albanesi, chiedevano l'autorizzazione alla Parte_1 Pt_2 permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31, T.U. immigrazione, in qualità di genitori del minore , nato a [...] il [...]. Persona_1
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale minorile rigettava l'istanza ex art. 31 TUI alla luce dell'assenza del radicamento e di particolari pregiudizi in caso di ritorno in patria. In motivazione si specificava quanto segue: il minore, seppur nato in [...], aveva solo due anni e mezzo e non poteva pertanto ritenersi radicato sul territorio;
inoltre, i genitori erano giunti sul territorio italiano per meri motivi economici, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita. Il minore non era portatore di alcuna patologia o disagi psichici e, in caso di rimpatrio, in Albania c'erano i genitori della madre, una sorella e un fratello del padre;
pertanto, il nucleo non sarebbe rimasto privo di aiuti materiali e morali. Avverso il provvedimento veniva proposto tempestivo reclamo, con il quale i ricorrenti lamentavano preliminarmente il ritardo nell'emissione del provvedimento definitivo, pervenuto due anni dopo il deposito del ricorso, in assenza di un'istruttoria approfondita. I reclamanti rappresentavano che il nucleo materno rimasto in patria non poteva garantire alcun tipo di aiuto materiale alla famiglia. Evidenziavano, inoltre, di essere perfettamente integrati nel territorio nazionale e che il padre sarebbe stato sin da subito in grado di reperire una regolare occupazione lavorativa, atteso che lo zio del medesimo era titolare di un'impresa edile ben avviata e che - come da dichiarazione prodotta - era disponibile fin da subito ad assumerlo alle sue dipendenze non appena ottenuto il permesso di soggiorno. Sottolineavano come, ai fini della decisione, fosse determinante la prospettiva lavorativa certa del padre che permetteva di poter mantenere il figlio e garantirgli una serena esistenza. Chiedevano, altresì, di integrare l'istruttoria con un'inchiesta socio-familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di Arona. Nel merito, segnalavano che la circostanza per la quale i ricorrenti erano privi di una costante attività lavorativa e di un'abitazione stabile non corrispondeva al vero, lavorando entrambi in nero ed essendo il contratto di affitto dell'abitazione a nome del cugino Persona_2
*** Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Come emerge dalla relazione sociale agli atti depositata il 7.2.25 - sulla base di quanto emerso durante i colloqui e dalla conoscenza del nucleo familiare - è stato riscontrato come quest'ultimo sia ben integrato nel tessuto sociale. Seppure legati al proprio Paese d'origine, i reclamanti hanno riferito che la loro progettualità è quella di rimanere in Italia, dove oggi godono del supporto di una cerchia familiare e di amici che frequentano e alla quale sono molto legati. Gli operatori del servizio sociale della di Arona visitavano l'alloggio del CP_1 nucleo, valutandolo come ampio, adeguato e dotato di spazi e giochi per il benessere del minore. I canoni di affitto e spese (530+120 euro) venivano coperti dal cugino, il locatario dell'appartamento, in cambio delle prestazioni lavorative del signor . Parte_1
La reclamante pur desiderando rendersi autonoma Parte_2 economicamente, dice di aver trovato ostacolo per una occupazione stabile nella mancanza del permesso di soggiorno. Emerge – al di là dei rapporti con il cugino e la famiglia - una ricca rete amicale di conterranei sul territorio italiano. A riscontro di quanto dedotto, i reclamanti hanno, inoltre, prodotto la seguente documentazione:
- tessera di vaccinazione del minore;
Persona_1
- iscrizione alla scuola materna del minore . Persona_1
I Servizi hanno accertato che il minore frequenta la scuola dell'infanzia “Cesare Battisti “di Arona dalle 8.00 alle 16.00, così concludendo “Sebbene non si possa vagliare la profondità e l'intensità della rete del minore, come cartina di tornasole della sua realtà, si può tuttavia considerare che certamente l'interazione fino ad oggi con i coetanei nella dimensione scolastica paritaria, ha dato il via all'apprendimento di un -linguaggio sociale- propedeutica, secondo una pertinente lettura pedagogica, allo sviluppo poi di abilità sociali.” Occorre, infine, evidenziarsi che il carattere di temporaneità dell'autorizzazione ex art. 31 norma cit. non pare ostativa al rinnovo della stessa, nel caso in cui se ne ripresentassero i presupposti alla sua scadenza.
Alla luce di tali osservazioni, conclusivamente, considerando che nel caso di specie sussistono i presupposti tali da giustificare l'autorizzazione alla permanenza in Italia ex art. 31 D.Lgs. 286/98, questa Corte ritiene che il reclamo presentato debba essere accolto, con le specificazioni di cui al dispositivo che segue.
Si dà atto che le spese di questo grado di giudizio sono irripetibili, in assenza di contraddittori non istituzionali.
P.Q.M
La Corte d'appello di Torino Sezione per la Famiglia e Minori
ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lvo n. 286/1998, accoglie il reclamo presentato da , nato in [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...], avverso il provvedimento del Parte_2
Tribunale per i minorenni di Torino in data 26.1.24 e, per l'effetto, autorizza la loro permanenza nel territorio italiano per il periodo di mesi 24.
Spese irripetibili. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, così deciso alla camera di consiglio del 12.3.2025
Il Cons. est. Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Il Presidente Dott.ssa Eleonora M.PAPPALETTERE