Ordinanza cautelare 3 ottobre 2019
Sentenza 7 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/06/2021, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2021
N. 00756/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, Piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa - -OMISSIS-_-OMISSIS-, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per 2 mesi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’annullamento della sanzione, alla riammissione in servizio e alla relativa ricostruzione di carriera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un -OMISSIS-e con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento -OMISSIS-
-OMISSIS-, con il quale la -OMISSIS- gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per due mesi.
Il provvedimento è motivato con riferimento all’esito del controllo tossicologico di screening a campione di urine svolto in data -OMISSIS-, confermato dalle controanalisi svolte in data-OMISSIS-, dalle quali il ricorrente è risultato positivo all’uso dei sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi.
Il ricorrente deduce che, per confutare l’esito degli accertamenti svolti, in data -OMISSIS-si è volontariamente sottoposto ad un nuovo esame delle urine che ha dato esito negativo, ed in data -OMISSIS-si è volontariamente sottoposto ad un’analisi della matrice pilifera che è risultata ugualmente negativa ai cannabinoidi.
Nel corso del procedimento disciplinare con atto del-OMISSIS-ha concluso l’istruttoria proponendo di non adottare sanzioni disciplinari di stato non ritenendo provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza dell’addebito contestato perché gli ulteriori accertamenti svolti volontariamente dal ricorrente mettono in dubbio la genuinità del drug test effettuato in data -OMISSIS-.
Il provvedimento impugnato ha disatteso tali conclusioni irrogando la sanzione della sospensione di due mesi, tenendo conto, nel determinare l’entità della sanzione, dei precedenti disciplinari a carico del ricorrente.
Tale provvedimento è impugnato con due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1398 e 1370 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, la carenza di motivazione, la contraddittorietà per il mancato riferimento agli accertamenti successivi, l’arbitrarietà, l’illogicità e l’incongruenza, in quanto l’Amministrazione nel provvedimento finale ha del tutto omesso di menzionare l’esito degli esami ai quali si è volontariamente sottoposto il ricorrente e che hanno dato esito negativo circa la presenza di cannabinoidi.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1368 e 1370 del D.lgs. n. 66 del 2010, l’arbitrarietà, l’incoerenza e l’incongruenza manifeste nonché la violazione del diritto di difesa in quanto non risultano essere state valutate le memorie prodotte in sede procedimentale, a fronte di norme che impongono all’Amministrazione di vagliare le giustificazioni addotte dal militare interessato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza del 14 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Nella relazione depositata in giudizio l’Amministrazione chiarisce che le memorie e l’esito degli esami ai quali si è volontariamente sottoposto il ricorrente sono stati oggetto di valutazione, e ciò risulta dagli atti istruttori richiamati per relationem dal provvedimento impugnato con il quale è stata irrogata la sanzione, ovvero la relazione finale -OMISSIS-e la proposta -OMISSIS-, nelle quali viene dato espressamente atto che le memorie e le analisi effettuate dal ricorrente sono state vagliate.
Il dedotto vizio di motivazione pertanto non è fondato.
Il vizio di contraddittorietà tra gli atti dell’istruttoria ed il provvedimento finale, parimenti non sussiste. Infatti l’Amministrazione può sempre discostarsi dalle valutazioni intermedie espresse nel corso del procedimento alla luce dei diversi elementi conoscitivi che sono nella disponibilità di un organo centrale, quale è la -OMISSIS-, rispetto alle problematiche di propria competenza, anche al fine di mantenere un’unitarietà di orientamenti.
Il vizio di contraddittorietà pertanto non sussiste.
Quanto alla disomogeneità dei dati riscontrati nei diversi accertamenti clinici effettuati, va osservato che l’esame delle urine eseguito dall’Amministrazione è stato svolto attraverso il metodo immunoenzimatico che costituisce prova certa della presenza della sostanza stupefacente ricercata. Esso infatti si articola in una prima fase di screening che accerta il consumo entro un range di due o tre giorni, ed in una seconda fase di controanalisi svolte con il sistema cromatografico, il cui esito positivo è in grado di confermare in modo inequivocabile la presenza della sostanza identificata in sede di prime analisi.
Al riguardo la giurisprudenza ha ritenuto che l'accertamento dell’assunzione di sostanza stupefacente rilevato nel corso del drug test costituisca un corredo istruttorio e di motivazione sufficiente a giustificare l'irrogazione della sospensione dal servizio da uno a sei mesi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5425).
Quanto ai test ai quali si è sottoposto volontariamente il ricorrente, l’Amministrazione fornisce degli elementi che ne attenuano significativamente l’attendibilità.
L’esame urinario a cui si è sottoposto il ricorrente volontariamente il -OMISSIS-, non è particolarmente significativo, perché dimostra la mancata assunzione di sostanze negli ultimi due o tre giorni antecedenti, ma nulla prova circa l’assunzione risalente a sette o dieci giorni prima.
Il test del capello ha invece dei limiti di affidabilità perché è caratterizzato da margini di errore ed alterazione volontaria o involontaria dovuti alle modalità di conservazione del campione, all’eventuale assunzione di farmaci, a scoloriture o trattamenti meccanici sul capello che possono portare ad un esito negativo dell’esame.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che “ va escluso che siffatto esito possa, ex se , privare di attendibilità la positività riscontrata all’esito dei due test posti a fondamento del proscioglimento dalla ferma disposto in data-OMISSIS-.
L’esame della matrice cheratinica, di per sé, non può confutare un esame effettuato su matrice diversa (nella specie urine), in considerazione della differenza dei materiali analizzati e delle loro caratteristiche, che attribuiscono una valenza diversa anche ai risultati dei relativi test (cfr. Cons. Stato, sez. I, 4 marzo 2019 n. 653).
Se l’esame su matrice cheratinica è preordinato all’accertamento dell’abitualità nell’assunzione di sostanze stupefacenti, l’esame su matrice urinaria, diversamente, [registra] in maniera puntuale la presenza dei metaboliti delle sostanze assunte, fornendo un quadro tossicologico che indica l'assunzione recente di almeno una dose, più o meno grande, di una specifica sostanza stupefacente ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 4 febbraio 2020, n. 919).
Pertanto neppure il test sul capello può essere ritenuto idoneo con certezza scientifica a confutare l’esito del drug test , essendo utile solamente ad escludere una eventuale tossicofilia abituale al consumo, che tuttavia nel caso di specie non è mai stata contestata al ricorrente.
In definitiva va affermato che gli accertamenti tossicologici forniti dall’interessato non sono idonei a scalfire, sotto il profilo dell’assunzione pur solo occasionale di sostanze stupefacenti, l’esito delle controanalisi svolte dall’Amministrazione.
L’entità della sanzione irrogata, nella misura ridotta di due mesi, risulta altresì sufficientemente motivata con riferimento ai precedenti sanzionatori (15 sanzioni di corpo ed una di stato a seguito di una condanna penale per guida in stato di ebbrezza) e alla gravità del fatto rispetto ai preminenti interessi pubblici di operatività, efficienza e mantenimento dell’integrità psicofisica dei militari.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.