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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/10/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3535/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. AR DO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3535 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
Milicia il 5.03.1950 — e per esso in qualità di procuratore generale Parte_2
cod. fisc. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._2
giusta procura generale in Notaio del 9.10.2020 rep. n. 49074 racc. n. 15950 Per_1
— elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Baiamonte Bernardette, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
- , cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(Francia) il 19.09.1960, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti
PI FR e PI ZI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- , cod. fisc. , nata a [...] Parte_3 C.F._4
(Germania) il 14.09.1987; cod. fisc. , Parte_4 C.F._5
Pag. 1 di 15 R.G. n. 3535/2019
nato a [...] il [...]; cod. fisc. e Controparte_2
p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituiti P.IVA_1
in giudizio;
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio , nonché , ed Controparte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
(d'ora in avanti, anche ) al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_2 CP_2
inefficacia ex art 2901 c.c. dei seguenti atti dispositivi compiuti dalla debitrice
: (i) atto di donazione del 6.04.2017, a rogito del notaio Controparte_1 Per_2
(rep. 919, racc. 812), con il quale e il coniuge
[...] Controparte_1 [...]
, comproprietari in regime di comunione legale, donarono alla figlia CP_3
la piena proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione sito Parte_3
in Altavilla Milicia, c.da Paradiso s.n.c., censito al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 397, nonché del terreno censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 23 particelle 394 e 396; (ii) l'atto di compravendita dell'11.06.2018, rogato dal notaio (rep. 1494, racc. 1307), con il quale i medesimi Persona_2
alienarono a la piena proprietà di un lotto di terreno sito in Controparte_2
Altavilla Milicia, via Madre Teresa di Calcutta, ricadente in zona D2, esteso catastalmente mq 2.354 e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio
5, particelle 176 e 1005; (iii) atto di donazione del 14.01.2019, rogato dal notaio
Pag. 2 di 15 R.G. n. 3535/2019
(rep. 1824, racc. 1587), con il quale gli stessi donarono al figlio Persona_2
la piena proprietà dell'immobile (casa unifamiliare ad una Parte_4
elevazione fuori terra) sito in Altavilla Milicia, via Leonardo Sciascia n. 28, con annesso locale di sgombero, vasca di irrigazione e corte pertinenziale di mq 768, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, particella 367.
In particolare, l'attore ha affermato di vantare un credito nei confronti di CP_1
per l'importo complessivo di € 39.957,14, oltre interessi e spese, in forza
[...]
della sentenza n. 1182/2017, pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il
15.11.2017 all'esito del giudizio R.G. n. 1188/2010, avente ad oggetto la violazione delle distanze legali tra edifici, con la quale la convenuta è stata condannata, tra l'altro, al pagamento di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 8.500,00 per spese di lite. Tale pronuncia non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
A sostegno delle proprie pretese l'attore ha allegato che la convenuta — nelle more della definizione del predetto giudizio ed anche in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza — avrebbe posto in essere una sistematica attività di depauperamento del proprio compendio patrimoniale, mediante il compimento di una serie di atti dispositivi diretti a trasferire beni immobili di rilevante consistenza economica in favore dei figli e di una società di capitali riconducibile al medesimo nucleo familiare.
Secondo la prospettazione attorea, tali negozi sarebbero stati concepiti e realizzati con finalità elusive, in quanto volti a sottrarre i cespiti alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., con conseguente pregiudizio per la soddisfazione coattiva del credito consacrato nella menzionata pronuncia passata in giudicato.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.02.2020, si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto il rigetto integrale delle domande Controparte_1
attoree, deducendo la radicale insussistenza dei presupposti di legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria. In particolare, la convenuta ha eccepito: (i) l'assenza di prova dell'eventus damni, rilevando che l'attore non avrebbe dimostrato l'inadeguatezza del patrimonio residuo della debitrice, essendosi limitato a produrre mere visure catastali;
(ii) la mancanza della partecipatio fraudis in capo a terzo acquirente a titolo Controparte_2
oneroso, non essendo stata fornita alcuna evidenza della consapevolezza, da parte di quest'ultima, dell'asserito pregiudizio arrecato al creditore;
(iii) la necessità che l'attore, prima di intraprendere il giudizio revocatorio, esperisse infruttuosamente azioni esecutive nei confronti della debitrice e, in caso di esito negativo, si avvalesse degli strumenti di ricerca telematica previsti dall'art. 492-bis c.p.c., al fine di acquisire dati aggiornati e completi sulla consistenza patrimoniale della stessa;
(iv)
l'inidoneità dell'atto di donazione del 6.04.2017 a fondare la revocatoria, atteso che esso è anteriore al sorgere del credito azionato e che non vi è prova della dolosa preordinazione.
La convenuta ha, inoltre, invocato lo ius superveniens introdotto dall'art. 5 del D.L.
32/2019, convertito nella L. 55/2019, recante norme di interpretazione autentica che, a suo avviso, incidendo retroattivamente sulla disciplina delle distanze legali, avrebbe privato di concreta efficacia esecutiva la sentenza n. 1182/2017, con la conseguenza che il credito azionato non potrebbe considerarsi effettivamente esigibile.
Di contro, l'attore ha replicato che l'autorità di una pronuncia passata in giudicato non può essere vulnerata da sopravvenienze normative, quand'anche di
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interpretazione autentica, e che, in ogni caso, l'azione revocatoria conserva natura autonoma, di tipo conservativo e cautelare, rispetto all'eventuale esito della fase esecutiva.
Con ordinanza resa in data 12.10.2023, la causa è stata trattenuta in decisione, salvo successiva rimessione in ruolo, disposta con provvedimento dell'8.01.2024, al fine di consentire, mediante ricostruzione del fascicolo di parte attrice, la reperibilità della visura camerale relativa a depositata unitamente all'atto Controparte_2
di citazione.
Assegnato il procedimento ad altro Giudice e ricostruito il fascicolo di parte, con ordinanza del 19.05.2025 la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti , Parte_3
ed i quali, seppur ritualmente evocati in Parte_4 Controparte_2
giudizio, non si sono costituiti.
Premesso ciò, prima di esaminare nel dettaglio la domanda oggetto di causa, si reputa opportuno delineare brevemente i principi che governano la materia.
L'azione revocatoria ordinaria (o pauliana) prevista dagli artt. 2901 ss. c.c. è uno strumento di cui il creditore può avvalersi al fine di conservare la garanzia generica per lui rappresentata dal patrimonio del debitore (cfr. art. 2740 c.c.), in vista di un'eventuale successiva esecuzione. In particolare, con essa, il creditore mira ad ottenere l'inefficacia nei suoi confronti di un determinato atto negoziale con cui il debitore ha disposto del suo patrimonio (alternandone la consistenza quantitativa o qualitativa), recando così pregiudizio alle ragioni del creditore, rendendo incerta o anche solo più difficoltosa l'eventuale realizzazione coattiva del credito.
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In altre parole, l'azione revocatoria, ove esperita con successo, non comporta la nullità o l'annullamento dell'atto dispositivo, né ha una funzione restitutoria/recuperatoria, ma consente unicamente al creditore “revocante” di promuovere nei confronti dei terzi aventi causa del debitore le medesime azioni conservative o esecutive che avrebbe potuto avviare ove l'atto negoziale revocato non fosse stato compiuto.
Perché sia utilmente promossa occorre che il creditore dimostri l'esistenza di un credito che, quand'anche non sia certo, liquido ed esigibile, possa valutarsi come
“probabile”. È per tale ragione che anche il credito sottoposto a condizione o termine, e persino il credito litigioso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., n.
9440/2006), sono crediti eventuali idonei ad abilitare l'esperimento dell'azione revocatoria, ritenendosi sufficiente l'esistenza di una mera ragione creditoria, e financo di un'aspettativa (da ultimo, v. Cass. n. 8522/2024; Cass. n. 1414/2023;
Cass., n. 12235/2011).
Proprio perché l'azione revocatoria ordinaria presuppone la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, essa è pacificamente esperibile, ad esempio, anche nei confronti del fideiussore (v., ex multis, Cass. n. 14851/2024;
Cass. n. 25883/2023; Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 22465/2006).
È altresì necessario che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore rechi un pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), determinando o aggravando il pericolo di una maggiore difficoltà o incertezza dell'esecuzione coattiva del credito, senza che si renda necessario dimostrare l'entità e la consistenza del patrimonio del debitore in seguito all'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche (così Cass. n. 15265/2006).
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Va poi soggiunto che l'atto di disposizione patrimoniale può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (ad es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile) (v. Cass., Sez. III, 15.02.2007, n. 3470).
Sicché, una volta che il creditore dimostri che l'atto negoziale sia in astratto potenzialmente idoneo a produrre effetti svantaggiosi per il soddisfacimento del credito, incombe sul convenuto — in applicazione del principio di vicinanza della prova — l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento, senza difficoltà, delle ragioni del creditore (v. Cass. n. 14851/2024 e Cass. n. 1706/2021).
Quanto ai presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, va invece ricordato che è indispensabile che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato al creditore con l'atto dispositivo (c.d. scientia damni).
Bisogna però distinguere a seconda che l'atto del debitore sia a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito.
Nel primo caso occorre anche la c.d. partecipatio fraudis, ossia la conoscenza da parte del terzo dell'eventus damni. In presenza di atti a titolo gratuito, invece, è sufficiente che tale consapevolezza sussista solo in capo al debitore.
Per completezza, va infine osservato che è possibile assoggettare a revocatoria non solo l'atto dispositivo compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito, ma anche quello realizzato anteriormente, allorché, unitamente alla scientia damni, ricorra il c.d. consilium fraudis, cioè la dolosa preordinazione dell'atto negoziale a pregiudicare il soddisfacimento del credito. In quest'ultima eventualità l'atto è inefficace poiché compiuto dal (futuro) debitore proprio allo scopo di precostituirsi
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una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione di un'obbligazione, intenzionalmente destinata a non essere soddisfatta.
La prova dell'elemento soggettivo del debitore (e, per gli atti a titolo oneroso, anche del terzo) grava sul soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni semplici (v. Cass. n. 13265/2024; Cass. n. 30188/2018; Cass.
n. 18315/2015), come, ad esempio, la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass.
n. 5328/2024; Cass. n. 10928/2020 e Cass. n. 1286/2019).
Fatte tali premesse di ordine sistematico, la domanda dell'attore è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, non sussiste alcun dubbio che i crediti azionati siano sorti in epoca anteriore al compimento degli atti di disposizione oggetto di revocatoria.
Con specifico riguardo all'atto di donazione del 6.04.2017, sebbene preceda la pubblicazione della sentenza n. 1182/2017 (avvenuta il 15.11.2017), esso deve certamente considerarsi successivo al sorgere del credito.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di credito litigioso — idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria — per stabilire se lo stesso sia sorto anteriormente o meno all'atto dispositivo è necessario avere riguardo non già alla data della pronuncia giudiziale che lo accerta, bensì al momento genetico dell'obbligazione: vale a dire alla stipula del contratto, ove si tratti di credito contrattuale, ovvero al fatto illecito, ove si verta in materia di responsabilità aquiliana, come avvenuto nel caso di specie (v., ex plurimis, Cass., Sez. III,
11.07.2025, n. 19099).
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Ciò posto, non deve neppure ignorarsi la peculiare tempistica dell'atto di donazione del 6.04.2017, perfezionato a brevissima distanza dall'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2017. In quel momento processuale, la causa era stata posta in decisione ed era prevedibile, per la convenuta, un'eventuale pronuncia sfavorevole, stante la pendenza di una domanda di condanna al risarcimento del danno. Tale circostanza, letta nel suo contesto, conferisce all'atto dispositivo una connotazione di significativa anomalia, rendendo plausibile la prospettazione attorea secondo cui esso è stato finalizzato a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale generica del creditore.
Non assume, al riguardo, alcun rilievo la circostanza che la convenuta fosse rimasta contumace nel predetto giudizio. Ciò, infatti, non esclude la conoscenza dell'oggetto del contendere né delle pretese risarcitorie avanzate nei suoi confronti, atteso che l'atto di citazione le era stato ritualmente notificato e che la pendenza della lite non poteva, pertanto, esserle ignota.
Parimenti, gli ulteriori atti di disposizione patrimoniale successivamente compiuti
— la vendita del terreno in favore di e la donazione Controparte_2
dell'immobile al figlio — risultano idonei ad aggravare la posizione del creditore, determinando un concreto pregiudizio per la soddisfazione coattiva del credito.
La convenuta, infatti, ha progressivamente alienato la gran parte delle proprie consistenze immobiliari, rendendo più incerta, onerosa e difficoltosa l'eventuale esecuzione forzata.
Dall'esame delle visure catastali e ipotecarie in atti risulta, infatti, che CP_1
nel volgere di un arco temporale ristretto e in coincidenza con lo svolgimento
[...]
del contenzioso definito con sentenza n. 1182/2017, ha alienato pressoché integralmente il proprio compendio immobiliare.
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Tale progressiva dismissione ha avuto come effetto evidente quello di ridurre in misura significativa la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., rendendo l'aggressione coattiva del patrimonio da parte del creditore senz'altro più incerta, complessa e onerosa.
Non è peraltro richiesto, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, che il debitore si sia spogliato dell'intero patrimonio, essendo principio ormai pacifico che l'eventus damni non presuppone la totale compromissione della consistenza patrimoniale, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta, difficile o comunque gravosa la soddisfazione del credito. In altri termini, ciò che rileva non
è l'azzeramento della garanzia patrimoniale, bensì la sua significativa riduzione o la trasformazione qualitativa dei beni, tale da ostacolare, anche solo in parte,
l'esercizio dell'azione esecutiva (v. Cass., Sez. II, 7.05.2025, n. 12020).
Ne discende che la condotta della convenuta, oggettivamente connotata da una progressiva e sistematica spoliazione immobiliare, non può che qualificarsi pregiudizievole per le ragioni creditorie, essendo rimasto indimostrato — ed anzi documentalmente smentito — che il patrimonio residuo conservi la capacità di garantire adeguatamente l'adempimento dell'obbligazione.
A fronte di tale quadro, gravava infatti sulla debitrice l'onere di dimostrare che il suo patrimonio residuo fosse tale da garantire comunque in misura adeguata la pretesa creditoria. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, con la conseguenza che l'eventus damni deve ritenersi pienamente integrato.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è necessario distinguere, ai fini della prova della consapevolezza del pregiudizio, tra l'atto a titolo gratuito e quello a titolo oneroso.
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Ebbene, per gli atti a titolo gratuito (nel caso di specie le due donazioni ai figli), come detto, è sufficiente la scientia damni del solo debitore (ossia consapevolezza da parte del disponente che l'atto è suscettibile di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie). Non va indagato pertanto l'elemento soggettivo dei donatari, la cui presenza, comunque, non sarebbe difficile da riscontrare, considerata l'estrema improbabilità che tra stretti congiunti (madre-figli) non fossero noti gli effetti pregiudizievoli che le donazioni avrebbero avuto per il creditore, dovendosi ritenere, ricorrendo al criterio dell'id quod plerumque accidit, che in ambito familiare tutti disponessero delle informazioni rilevanti (o quantomeno essenziali) in ordine alla situazione economica della famiglia.
Con riguardo all'unico atto a titolo oneroso, deve affermarsi la sussistenza della participatio fraudis della Controparte_2
Dall'atto di compravendita rogato l'11.06.2018 risulta, infatti, che la presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società fosse
[...]
, figlia della debitrice e, peraltro, beneficiaria della Parte_3 Controparte_1
donazione del 2017: circostanza che trova puntuale riscontro nella visura camerale acquisita agli atti.
Emerge altresì, in modo inequivoco, che l'intero assetto proprietario della società fosse integralmente circoscritto all'ambito familiare della debitrice: la stessa detiene una partecipazione pari al 45%, il fratello Parte_3 Pt_4
è titolare di ulteriore quota di pari consistenza, mentre il padre,
[...] [...]
— coniuge della convenuta — possiede la residua quota minoritaria del CP_3
10%.
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Si tratta, dunque, di una compagine chiusa, formata esclusivamente dagli stretti congiunti della debitrice, sicché l'assetto decisionale e gestionale della società coincide in toto con quello del nucleo familiare della stessa.
In tale contesto, la compravendita del 2018 non si atteggia quale ordinario negozio traslativo tra soggetti estranei, bensì quale operazione endofamiliare, realizzata attraverso lo schermo societario, e funzionalmente destinata a incidere in modo pregiudizievole sulla garanzia patrimoniale del creditore.
L'evidente riconducibilità soggettiva della società acquirente alla famiglia della debitrice non può, pertanto, essere considerata un dato neutro, ma costituisce elemento sintomatico della piena consapevolezza, in capo all'acquirente, del pregiudizio arrecato, integrando quella scientia damni che la giurisprudenza reputa desumibile dai rapporti di parentela o coniugio.
Ed invero, la società convenuta non si atteggia qui quale soggetto terzo ed autonomo, dotato di un proprio e distinto centro decisionale, ma si configura piuttosto come mera proiezione giuridica del medesimo nucleo familiare della debitrice, di cui riproduce fedelmente la composizione soggettiva e la direzione gestionale. Ne discende che la scientia damni deve imputarsi senza esitazione alla società, la cui volontà e consapevolezza coincide integralmente con quella dei familiari della convenuta.
Non può, peraltro, prescindersi da una valutazione unitaria delle operazioni poste in essere, che evidenziano una precisa strategia di spoliazione progressiva: tre atti dispositivi, collocati a distanza di circa un anno l'uno dall'altro, tutti indirizzati a trasferire beni di rilievo ai medesimi stretti congiunti o alla società di famiglia. Tale sequenza temporale, lungi dal potersi ritenere casuale, rafforza la presunzione che l'intero nucleo familiare fosse pienamente consapevole della situazione debitoria
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della e che abbia cooperato, in modo concorde, a sottrarre sistematicamente CP_1
i beni immobili alla garanzia patrimoniale generica.
La scientia damni deve dunque desumersi non solo dall'intreccio familiare che lega debitore e terzi acquirenti, ma altresì dalla considerazione complessiva delle operazioni, la cui ripetizione e progressione temporale rendono manifesto l'intento spoliativo.
Non coglie nel segno, infine, il richiamo alla normativa sopravvenuta di interpretazione autentica, la quale non può certamente assumere alcuna rilevanza nel presente giudizio. Il credito azionato trova, infatti, il proprio fondamento in una sentenza divenuta definitiva, sicché il giudicato sostanziale che ne è scaturito costituisce invalicabile limite all'efficacia retroattiva della legge interpretativa.
Al lume di tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea deve essere integralmente accolta.
Non assume rilievo ostativo la circostanza che gli atti oggetto di revocatoria siano stati compiuti dalla debitrice unitamente al coniuge su beni acquistati in regime di comunione legale.
È, infatti, principio pacifico che, nel giudizio intrapreso ex art. 2901 c.c. nei confronti di uno dei coniugi — avente ad oggetto un atto dispositivo compiuto da entrambi su beni in comunione legale — non ricorra alcun litisconsorzio necessario con l'altro coniuge, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione.
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La domanda revocatoria, ricorrendone i presupposti, è peraltro accoglibile non già limitatamente ad una quota ideale del diritto, ma con riguardo all'intero diritto oggetto di comunione legale, nella sua intera e non frazionabile estensione (v., ex multis, Cass., Sez. III, 7.07.2023, n. 19319; Cass., Sez. VI, 1.07.2021 n. 18707).
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. n.
55/2014 e del valore della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00).
Ai sensi dell'art. 2655 c.c. la presente sentenza deve essere oggetto di annotazione nei registri immobiliari a cura del competente Conservatore, anche su richiesta della parte interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. così provvede:
DICHIARA la contumacia di , ed Parte_3 Parte_4 [...]
Controparte_2
DICHIARA inefficaci, e come tali inopponibili, nei confronti di Parte_1
i seguenti atti: (i) atto di donazione del 6.04.2017, a rogito del Notaio
[...] [...]
(rep. 919, racc. 812), con il quale e il coniuge Persona_2 Controparte_1
, comproprietari in regime di comunione legale, donarono alla Controparte_3
figlia la piena proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione Parte_3
sito in Altavilla Milicia, c.da Paradiso s.n.c., censito al Catasto Fabbricati al foglio
23, particella 397, nonché del terreno censito al Catasto Terreni del medesimo
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Comune al foglio 23 particelle 394 e 396; (ii) l'atto di compravendita dell'11.06.2018, rogato dal notaio (rep. 1494, racc. 1307), con il Persona_2
quale i medesimi alienarono a la piena proprietà di un lotto Controparte_2
di terreno sito in Altavilla Milicia, via Madre Teresa di Calcutta, ricadente in zona
D2, esteso catastalmente mq 2.354 e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 5, particelle 176 e 1005; (iii) atto di donazione del 14.01.2019, rogato dal notaio (rep. 1824, racc. 1587), con il quale gli stessi donarono al Persona_2
figlio la piena proprietà dell'immobile (casa unifamiliare ad una Parte_4
elevazione fuori terra) sito in Altavilla Milicia, via Leonardo Sciascia n. 28, con annesso locale di sgombero, vasca di irrigazione e corte pertinenziale di mq 768, censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, particella 367;
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza;
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura di € 7.616,00 (oltre € 657,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese, in data 1/10/2025.
Il Giudice
AR DO
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR DO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. AR DO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3535 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
Milicia il 5.03.1950 — e per esso in qualità di procuratore generale Parte_2
cod. fisc. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._2
giusta procura generale in Notaio del 9.10.2020 rep. n. 49074 racc. n. 15950 Per_1
— elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Baiamonte Bernardette, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
- , cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(Francia) il 19.09.1960, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti
PI FR e PI ZI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- , cod. fisc. , nata a [...] Parte_3 C.F._4
(Germania) il 14.09.1987; cod. fisc. , Parte_4 C.F._5
Pag. 1 di 15 R.G. n. 3535/2019
nato a [...] il [...]; cod. fisc. e Controparte_2
p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituiti P.IVA_1
in giudizio;
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio , nonché , ed Controparte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
(d'ora in avanti, anche ) al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_2 CP_2
inefficacia ex art 2901 c.c. dei seguenti atti dispositivi compiuti dalla debitrice
: (i) atto di donazione del 6.04.2017, a rogito del notaio Controparte_1 Per_2
(rep. 919, racc. 812), con il quale e il coniuge
[...] Controparte_1 [...]
, comproprietari in regime di comunione legale, donarono alla figlia CP_3
la piena proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione sito Parte_3
in Altavilla Milicia, c.da Paradiso s.n.c., censito al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 397, nonché del terreno censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 23 particelle 394 e 396; (ii) l'atto di compravendita dell'11.06.2018, rogato dal notaio (rep. 1494, racc. 1307), con il quale i medesimi Persona_2
alienarono a la piena proprietà di un lotto di terreno sito in Controparte_2
Altavilla Milicia, via Madre Teresa di Calcutta, ricadente in zona D2, esteso catastalmente mq 2.354 e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio
5, particelle 176 e 1005; (iii) atto di donazione del 14.01.2019, rogato dal notaio
Pag. 2 di 15 R.G. n. 3535/2019
(rep. 1824, racc. 1587), con il quale gli stessi donarono al figlio Persona_2
la piena proprietà dell'immobile (casa unifamiliare ad una Parte_4
elevazione fuori terra) sito in Altavilla Milicia, via Leonardo Sciascia n. 28, con annesso locale di sgombero, vasca di irrigazione e corte pertinenziale di mq 768, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, particella 367.
In particolare, l'attore ha affermato di vantare un credito nei confronti di CP_1
per l'importo complessivo di € 39.957,14, oltre interessi e spese, in forza
[...]
della sentenza n. 1182/2017, pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il
15.11.2017 all'esito del giudizio R.G. n. 1188/2010, avente ad oggetto la violazione delle distanze legali tra edifici, con la quale la convenuta è stata condannata, tra l'altro, al pagamento di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 8.500,00 per spese di lite. Tale pronuncia non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
A sostegno delle proprie pretese l'attore ha allegato che la convenuta — nelle more della definizione del predetto giudizio ed anche in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza — avrebbe posto in essere una sistematica attività di depauperamento del proprio compendio patrimoniale, mediante il compimento di una serie di atti dispositivi diretti a trasferire beni immobili di rilevante consistenza economica in favore dei figli e di una società di capitali riconducibile al medesimo nucleo familiare.
Secondo la prospettazione attorea, tali negozi sarebbero stati concepiti e realizzati con finalità elusive, in quanto volti a sottrarre i cespiti alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., con conseguente pregiudizio per la soddisfazione coattiva del credito consacrato nella menzionata pronuncia passata in giudicato.
Pag. 3 di 15 R.G. n. 3535/2019
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.02.2020, si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto il rigetto integrale delle domande Controparte_1
attoree, deducendo la radicale insussistenza dei presupposti di legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria. In particolare, la convenuta ha eccepito: (i) l'assenza di prova dell'eventus damni, rilevando che l'attore non avrebbe dimostrato l'inadeguatezza del patrimonio residuo della debitrice, essendosi limitato a produrre mere visure catastali;
(ii) la mancanza della partecipatio fraudis in capo a terzo acquirente a titolo Controparte_2
oneroso, non essendo stata fornita alcuna evidenza della consapevolezza, da parte di quest'ultima, dell'asserito pregiudizio arrecato al creditore;
(iii) la necessità che l'attore, prima di intraprendere il giudizio revocatorio, esperisse infruttuosamente azioni esecutive nei confronti della debitrice e, in caso di esito negativo, si avvalesse degli strumenti di ricerca telematica previsti dall'art. 492-bis c.p.c., al fine di acquisire dati aggiornati e completi sulla consistenza patrimoniale della stessa;
(iv)
l'inidoneità dell'atto di donazione del 6.04.2017 a fondare la revocatoria, atteso che esso è anteriore al sorgere del credito azionato e che non vi è prova della dolosa preordinazione.
La convenuta ha, inoltre, invocato lo ius superveniens introdotto dall'art. 5 del D.L.
32/2019, convertito nella L. 55/2019, recante norme di interpretazione autentica che, a suo avviso, incidendo retroattivamente sulla disciplina delle distanze legali, avrebbe privato di concreta efficacia esecutiva la sentenza n. 1182/2017, con la conseguenza che il credito azionato non potrebbe considerarsi effettivamente esigibile.
Di contro, l'attore ha replicato che l'autorità di una pronuncia passata in giudicato non può essere vulnerata da sopravvenienze normative, quand'anche di
Pag. 4 di 15 R.G. n. 3535/2019
interpretazione autentica, e che, in ogni caso, l'azione revocatoria conserva natura autonoma, di tipo conservativo e cautelare, rispetto all'eventuale esito della fase esecutiva.
Con ordinanza resa in data 12.10.2023, la causa è stata trattenuta in decisione, salvo successiva rimessione in ruolo, disposta con provvedimento dell'8.01.2024, al fine di consentire, mediante ricostruzione del fascicolo di parte attrice, la reperibilità della visura camerale relativa a depositata unitamente all'atto Controparte_2
di citazione.
Assegnato il procedimento ad altro Giudice e ricostruito il fascicolo di parte, con ordinanza del 19.05.2025 la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti , Parte_3
ed i quali, seppur ritualmente evocati in Parte_4 Controparte_2
giudizio, non si sono costituiti.
Premesso ciò, prima di esaminare nel dettaglio la domanda oggetto di causa, si reputa opportuno delineare brevemente i principi che governano la materia.
L'azione revocatoria ordinaria (o pauliana) prevista dagli artt. 2901 ss. c.c. è uno strumento di cui il creditore può avvalersi al fine di conservare la garanzia generica per lui rappresentata dal patrimonio del debitore (cfr. art. 2740 c.c.), in vista di un'eventuale successiva esecuzione. In particolare, con essa, il creditore mira ad ottenere l'inefficacia nei suoi confronti di un determinato atto negoziale con cui il debitore ha disposto del suo patrimonio (alternandone la consistenza quantitativa o qualitativa), recando così pregiudizio alle ragioni del creditore, rendendo incerta o anche solo più difficoltosa l'eventuale realizzazione coattiva del credito.
Pag. 5 di 15 R.G. n. 3535/2019
In altre parole, l'azione revocatoria, ove esperita con successo, non comporta la nullità o l'annullamento dell'atto dispositivo, né ha una funzione restitutoria/recuperatoria, ma consente unicamente al creditore “revocante” di promuovere nei confronti dei terzi aventi causa del debitore le medesime azioni conservative o esecutive che avrebbe potuto avviare ove l'atto negoziale revocato non fosse stato compiuto.
Perché sia utilmente promossa occorre che il creditore dimostri l'esistenza di un credito che, quand'anche non sia certo, liquido ed esigibile, possa valutarsi come
“probabile”. È per tale ragione che anche il credito sottoposto a condizione o termine, e persino il credito litigioso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., n.
9440/2006), sono crediti eventuali idonei ad abilitare l'esperimento dell'azione revocatoria, ritenendosi sufficiente l'esistenza di una mera ragione creditoria, e financo di un'aspettativa (da ultimo, v. Cass. n. 8522/2024; Cass. n. 1414/2023;
Cass., n. 12235/2011).
Proprio perché l'azione revocatoria ordinaria presuppone la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, essa è pacificamente esperibile, ad esempio, anche nei confronti del fideiussore (v., ex multis, Cass. n. 14851/2024;
Cass. n. 25883/2023; Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 22465/2006).
È altresì necessario che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore rechi un pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), determinando o aggravando il pericolo di una maggiore difficoltà o incertezza dell'esecuzione coattiva del credito, senza che si renda necessario dimostrare l'entità e la consistenza del patrimonio del debitore in seguito all'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche (così Cass. n. 15265/2006).
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Va poi soggiunto che l'atto di disposizione patrimoniale può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (ad es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile) (v. Cass., Sez. III, 15.02.2007, n. 3470).
Sicché, una volta che il creditore dimostri che l'atto negoziale sia in astratto potenzialmente idoneo a produrre effetti svantaggiosi per il soddisfacimento del credito, incombe sul convenuto — in applicazione del principio di vicinanza della prova — l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento, senza difficoltà, delle ragioni del creditore (v. Cass. n. 14851/2024 e Cass. n. 1706/2021).
Quanto ai presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, va invece ricordato che è indispensabile che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato al creditore con l'atto dispositivo (c.d. scientia damni).
Bisogna però distinguere a seconda che l'atto del debitore sia a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito.
Nel primo caso occorre anche la c.d. partecipatio fraudis, ossia la conoscenza da parte del terzo dell'eventus damni. In presenza di atti a titolo gratuito, invece, è sufficiente che tale consapevolezza sussista solo in capo al debitore.
Per completezza, va infine osservato che è possibile assoggettare a revocatoria non solo l'atto dispositivo compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito, ma anche quello realizzato anteriormente, allorché, unitamente alla scientia damni, ricorra il c.d. consilium fraudis, cioè la dolosa preordinazione dell'atto negoziale a pregiudicare il soddisfacimento del credito. In quest'ultima eventualità l'atto è inefficace poiché compiuto dal (futuro) debitore proprio allo scopo di precostituirsi
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una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione di un'obbligazione, intenzionalmente destinata a non essere soddisfatta.
La prova dell'elemento soggettivo del debitore (e, per gli atti a titolo oneroso, anche del terzo) grava sul soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni semplici (v. Cass. n. 13265/2024; Cass. n. 30188/2018; Cass.
n. 18315/2015), come, ad esempio, la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass.
n. 5328/2024; Cass. n. 10928/2020 e Cass. n. 1286/2019).
Fatte tali premesse di ordine sistematico, la domanda dell'attore è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, non sussiste alcun dubbio che i crediti azionati siano sorti in epoca anteriore al compimento degli atti di disposizione oggetto di revocatoria.
Con specifico riguardo all'atto di donazione del 6.04.2017, sebbene preceda la pubblicazione della sentenza n. 1182/2017 (avvenuta il 15.11.2017), esso deve certamente considerarsi successivo al sorgere del credito.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di credito litigioso — idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria — per stabilire se lo stesso sia sorto anteriormente o meno all'atto dispositivo è necessario avere riguardo non già alla data della pronuncia giudiziale che lo accerta, bensì al momento genetico dell'obbligazione: vale a dire alla stipula del contratto, ove si tratti di credito contrattuale, ovvero al fatto illecito, ove si verta in materia di responsabilità aquiliana, come avvenuto nel caso di specie (v., ex plurimis, Cass., Sez. III,
11.07.2025, n. 19099).
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Ciò posto, non deve neppure ignorarsi la peculiare tempistica dell'atto di donazione del 6.04.2017, perfezionato a brevissima distanza dall'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2017. In quel momento processuale, la causa era stata posta in decisione ed era prevedibile, per la convenuta, un'eventuale pronuncia sfavorevole, stante la pendenza di una domanda di condanna al risarcimento del danno. Tale circostanza, letta nel suo contesto, conferisce all'atto dispositivo una connotazione di significativa anomalia, rendendo plausibile la prospettazione attorea secondo cui esso è stato finalizzato a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale generica del creditore.
Non assume, al riguardo, alcun rilievo la circostanza che la convenuta fosse rimasta contumace nel predetto giudizio. Ciò, infatti, non esclude la conoscenza dell'oggetto del contendere né delle pretese risarcitorie avanzate nei suoi confronti, atteso che l'atto di citazione le era stato ritualmente notificato e che la pendenza della lite non poteva, pertanto, esserle ignota.
Parimenti, gli ulteriori atti di disposizione patrimoniale successivamente compiuti
— la vendita del terreno in favore di e la donazione Controparte_2
dell'immobile al figlio — risultano idonei ad aggravare la posizione del creditore, determinando un concreto pregiudizio per la soddisfazione coattiva del credito.
La convenuta, infatti, ha progressivamente alienato la gran parte delle proprie consistenze immobiliari, rendendo più incerta, onerosa e difficoltosa l'eventuale esecuzione forzata.
Dall'esame delle visure catastali e ipotecarie in atti risulta, infatti, che CP_1
nel volgere di un arco temporale ristretto e in coincidenza con lo svolgimento
[...]
del contenzioso definito con sentenza n. 1182/2017, ha alienato pressoché integralmente il proprio compendio immobiliare.
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Tale progressiva dismissione ha avuto come effetto evidente quello di ridurre in misura significativa la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., rendendo l'aggressione coattiva del patrimonio da parte del creditore senz'altro più incerta, complessa e onerosa.
Non è peraltro richiesto, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, che il debitore si sia spogliato dell'intero patrimonio, essendo principio ormai pacifico che l'eventus damni non presuppone la totale compromissione della consistenza patrimoniale, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta, difficile o comunque gravosa la soddisfazione del credito. In altri termini, ciò che rileva non
è l'azzeramento della garanzia patrimoniale, bensì la sua significativa riduzione o la trasformazione qualitativa dei beni, tale da ostacolare, anche solo in parte,
l'esercizio dell'azione esecutiva (v. Cass., Sez. II, 7.05.2025, n. 12020).
Ne discende che la condotta della convenuta, oggettivamente connotata da una progressiva e sistematica spoliazione immobiliare, non può che qualificarsi pregiudizievole per le ragioni creditorie, essendo rimasto indimostrato — ed anzi documentalmente smentito — che il patrimonio residuo conservi la capacità di garantire adeguatamente l'adempimento dell'obbligazione.
A fronte di tale quadro, gravava infatti sulla debitrice l'onere di dimostrare che il suo patrimonio residuo fosse tale da garantire comunque in misura adeguata la pretesa creditoria. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, con la conseguenza che l'eventus damni deve ritenersi pienamente integrato.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è necessario distinguere, ai fini della prova della consapevolezza del pregiudizio, tra l'atto a titolo gratuito e quello a titolo oneroso.
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Ebbene, per gli atti a titolo gratuito (nel caso di specie le due donazioni ai figli), come detto, è sufficiente la scientia damni del solo debitore (ossia consapevolezza da parte del disponente che l'atto è suscettibile di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie). Non va indagato pertanto l'elemento soggettivo dei donatari, la cui presenza, comunque, non sarebbe difficile da riscontrare, considerata l'estrema improbabilità che tra stretti congiunti (madre-figli) non fossero noti gli effetti pregiudizievoli che le donazioni avrebbero avuto per il creditore, dovendosi ritenere, ricorrendo al criterio dell'id quod plerumque accidit, che in ambito familiare tutti disponessero delle informazioni rilevanti (o quantomeno essenziali) in ordine alla situazione economica della famiglia.
Con riguardo all'unico atto a titolo oneroso, deve affermarsi la sussistenza della participatio fraudis della Controparte_2
Dall'atto di compravendita rogato l'11.06.2018 risulta, infatti, che la presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società fosse
[...]
, figlia della debitrice e, peraltro, beneficiaria della Parte_3 Controparte_1
donazione del 2017: circostanza che trova puntuale riscontro nella visura camerale acquisita agli atti.
Emerge altresì, in modo inequivoco, che l'intero assetto proprietario della società fosse integralmente circoscritto all'ambito familiare della debitrice: la stessa detiene una partecipazione pari al 45%, il fratello Parte_3 Pt_4
è titolare di ulteriore quota di pari consistenza, mentre il padre,
[...] [...]
— coniuge della convenuta — possiede la residua quota minoritaria del CP_3
10%.
Pag. 11 di 15 R.G. n. 3535/2019
Si tratta, dunque, di una compagine chiusa, formata esclusivamente dagli stretti congiunti della debitrice, sicché l'assetto decisionale e gestionale della società coincide in toto con quello del nucleo familiare della stessa.
In tale contesto, la compravendita del 2018 non si atteggia quale ordinario negozio traslativo tra soggetti estranei, bensì quale operazione endofamiliare, realizzata attraverso lo schermo societario, e funzionalmente destinata a incidere in modo pregiudizievole sulla garanzia patrimoniale del creditore.
L'evidente riconducibilità soggettiva della società acquirente alla famiglia della debitrice non può, pertanto, essere considerata un dato neutro, ma costituisce elemento sintomatico della piena consapevolezza, in capo all'acquirente, del pregiudizio arrecato, integrando quella scientia damni che la giurisprudenza reputa desumibile dai rapporti di parentela o coniugio.
Ed invero, la società convenuta non si atteggia qui quale soggetto terzo ed autonomo, dotato di un proprio e distinto centro decisionale, ma si configura piuttosto come mera proiezione giuridica del medesimo nucleo familiare della debitrice, di cui riproduce fedelmente la composizione soggettiva e la direzione gestionale. Ne discende che la scientia damni deve imputarsi senza esitazione alla società, la cui volontà e consapevolezza coincide integralmente con quella dei familiari della convenuta.
Non può, peraltro, prescindersi da una valutazione unitaria delle operazioni poste in essere, che evidenziano una precisa strategia di spoliazione progressiva: tre atti dispositivi, collocati a distanza di circa un anno l'uno dall'altro, tutti indirizzati a trasferire beni di rilievo ai medesimi stretti congiunti o alla società di famiglia. Tale sequenza temporale, lungi dal potersi ritenere casuale, rafforza la presunzione che l'intero nucleo familiare fosse pienamente consapevole della situazione debitoria
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della e che abbia cooperato, in modo concorde, a sottrarre sistematicamente CP_1
i beni immobili alla garanzia patrimoniale generica.
La scientia damni deve dunque desumersi non solo dall'intreccio familiare che lega debitore e terzi acquirenti, ma altresì dalla considerazione complessiva delle operazioni, la cui ripetizione e progressione temporale rendono manifesto l'intento spoliativo.
Non coglie nel segno, infine, il richiamo alla normativa sopravvenuta di interpretazione autentica, la quale non può certamente assumere alcuna rilevanza nel presente giudizio. Il credito azionato trova, infatti, il proprio fondamento in una sentenza divenuta definitiva, sicché il giudicato sostanziale che ne è scaturito costituisce invalicabile limite all'efficacia retroattiva della legge interpretativa.
Al lume di tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea deve essere integralmente accolta.
Non assume rilievo ostativo la circostanza che gli atti oggetto di revocatoria siano stati compiuti dalla debitrice unitamente al coniuge su beni acquistati in regime di comunione legale.
È, infatti, principio pacifico che, nel giudizio intrapreso ex art. 2901 c.c. nei confronti di uno dei coniugi — avente ad oggetto un atto dispositivo compiuto da entrambi su beni in comunione legale — non ricorra alcun litisconsorzio necessario con l'altro coniuge, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione.
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La domanda revocatoria, ricorrendone i presupposti, è peraltro accoglibile non già limitatamente ad una quota ideale del diritto, ma con riguardo all'intero diritto oggetto di comunione legale, nella sua intera e non frazionabile estensione (v., ex multis, Cass., Sez. III, 7.07.2023, n. 19319; Cass., Sez. VI, 1.07.2021 n. 18707).
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. n.
55/2014 e del valore della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00).
Ai sensi dell'art. 2655 c.c. la presente sentenza deve essere oggetto di annotazione nei registri immobiliari a cura del competente Conservatore, anche su richiesta della parte interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. così provvede:
DICHIARA la contumacia di , ed Parte_3 Parte_4 [...]
Controparte_2
DICHIARA inefficaci, e come tali inopponibili, nei confronti di Parte_1
i seguenti atti: (i) atto di donazione del 6.04.2017, a rogito del Notaio
[...] [...]
(rep. 919, racc. 812), con il quale e il coniuge Persona_2 Controparte_1
, comproprietari in regime di comunione legale, donarono alla Controparte_3
figlia la piena proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione Parte_3
sito in Altavilla Milicia, c.da Paradiso s.n.c., censito al Catasto Fabbricati al foglio
23, particella 397, nonché del terreno censito al Catasto Terreni del medesimo
Pag. 14 di 15 R.G. n. 3535/2019
Comune al foglio 23 particelle 394 e 396; (ii) l'atto di compravendita dell'11.06.2018, rogato dal notaio (rep. 1494, racc. 1307), con il Persona_2
quale i medesimi alienarono a la piena proprietà di un lotto Controparte_2
di terreno sito in Altavilla Milicia, via Madre Teresa di Calcutta, ricadente in zona
D2, esteso catastalmente mq 2.354 e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 5, particelle 176 e 1005; (iii) atto di donazione del 14.01.2019, rogato dal notaio (rep. 1824, racc. 1587), con il quale gli stessi donarono al Persona_2
figlio la piena proprietà dell'immobile (casa unifamiliare ad una Parte_4
elevazione fuori terra) sito in Altavilla Milicia, via Leonardo Sciascia n. 28, con annesso locale di sgombero, vasca di irrigazione e corte pertinenziale di mq 768, censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 5, particella 367;
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza;
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura di € 7.616,00 (oltre € 657,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese, in data 1/10/2025.
Il Giudice
AR DO
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR DO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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