Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00890/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2017, proposto da
CL AR, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino n. 11/A;
contro
Comune di Melendugno (Le), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 4 del 07.09.2017 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico (prot. n. 20208), notificata in data 12.09.2017, recante ad oggetto “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE EDILI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - Sig. RR CL”, nonché di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, ove occorra, il verbale di sopralluogo del 13/12/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10 ottobre 2018 e depositato il successivo 24 ottobre 2018, il ricorrente impugna l’ordinanza meglio indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Melendugno gli ha ordinato la demolizione e rimozione di opere e installazioni, realizzate senza titolo abilitativo e in difformità “alla disciplina urbanistica delle zone E1-agricole, non rispettando alcuno dei parametri urbanistici ed edilizi”, “indicate in premessa e contraddistinte dai numeri da 1 a 12” (e, segnatamente: - struttura in legno, completamente scoperta, per una superficie di ingombro di mq. 39,30; - struttura in legno, completamente scoperta, per una superficie di ingombro di mq. 34,30; - tettoia in legno con copertura in legno e tegole e relativa superficie coperta di mq. 8,78; - tettoia in legno con copertura in legno e tegole e relativa superficie coperta di mq. 7,20; - tettoia in legno con copertura in legno e tegole e relativa superficie coperta di mq. 17,50; - tettoia in legno con copertura in legno e tegole e relativa superficie coperta di mq. 58,13; - tettoia in legno con copertura in legno e tegole e relativa superficie coperta di mq. 7,70; - n. 3 piccole unità immobiliari autonome, per una superficie coperta totale di mq, 67,20, con annesso balcone delle dimensioni di ml. 16,00 x 1,00, ricavate dal cambio di destinazione d’uso del deposito e dello studio facenti parte dell’abitazione principale; - locale ripostiglio in muratura, privo di infissi, per una superficie coperta di mq. 6,63; - delimitazione con pareti perimetrali in muratura di altezza ml. 2,50, priva di copertura ed infissi, per una superficie di ingombro delle dimensioni di ml. 4,40 x 6,65; - n. 2 tettoie in legno con copertura in tegole a servizio del fabbricato posto nella parte retrostante del lotto, delle dimensioni rispettivamente di mq. 10,22 e mq. 9,30; - n. 2 unità immobiliari autonome realizzate in muratura e copertura, per una superficie complessiva di mq. 93,00, altezza di ml. 2,70) nonché al “ripristino dello stato originario dei luoghi entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica” dell’ordinanza.
Ai fini dell’annullamento il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: “eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione; perplessità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione del regime sanzionatorio ex art. 31, commi 2 e 3, DPR n. 380/01”, adducendo – in sintesi – l’omessa individuazione “dell’area che viene acquisita di diritto” per il caso di inottemperanza all’ordine nonché l’omessa considerazione dell’esatta natura e consistenza delle opere contestate e, dunque, l’erroneità del riferimento “applicativo al regime sanzionatorio ex art. 31 del D.P.R. n. 380/01”, tenuto conto – in particolare – dell’impossibilità di ricondurre le strutture prive di copertura, le tettoie, l’annesso balcone, il locale ripostiglio, il piccolo vano lavanderia descritto sub n. 12 e, ancora, il cambio di destinazione d’uso contestato – indicato come “meramente funzionale” - nell’ambito degli interventi soggetti a permesso di costruire.
Il Comune di Melendugno – ancorchè ritualmente evocato in giudizio - non si è costituito.
A seguito del deposito in data 16 maggio 2022 di “richiesta di passaggio in decisione” da parte del ricorrente, all’udienza di smaltimento del 19 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
2.1. Come si trae dalla narrativa che precede ma evincibile ancora meglio dal tenore del provvedimento gravato:
- il Comune di Melendugno ha riscontrato la realizzazione da parte del ricorrente di una pluralità di opere o, meglio, l’esecuzione sine titulo di molteplici interventi edilizi, rilevando – in particolare – che l’attività posta in essere non è conforme “alla disciplina urbanistica delle zone E1-Agricole, non rispettando alcuno dei parametri urbanistici ed edilizi (destinazione, volumi e distanze) di detto azzonamento, atteso che il lotto non esprime alcun volume ……; i manufatti destinati ad unità abitative abusive sono incompatibili con la destinazione di zona, avendo il AR già edificato la casa agricola a titolo gratuito e fruendo dei benefici dell’accorpamento; le unità abitative abusive sono poste sul confine o comunque in violazione delle distanze previste dalle N.T.A. per le zone agricole”;
- in aggiunta ma non per questo meno importante, la citata Amministrazione ha considerato che “le opere abusive sopra descritte non possono essere valutate in modo atomistico ma sono da considerarsi, nella loro globalità, facenti parte di un unico intervento edilizio per funzione e allocazione, e quindi sono a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lette. e), del D.P.R. n. 380/2001 e, pertanto, assoggettate al regime del Permesso di Costruire, così come gli avvenuti interventi di trasformazione durevole dello stato dei luoghi”, pervenendo a prendere atto “che alle opere abusive ed alle relative opere di modificazione dello stato dei luoghi, si devono applicare i disposti sanzionatori previsti dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001”.
2.2. Tutto ciò riportato, il Collegio osserva che:
- le Amministrazioni hanno facoltà – per non dire “dovere”, in presenza dei relativi presupposti – di procedere ad una valutazione complessiva, e dunque non atomistica, delle opere abusive contestate;
- la valutazione complessiva e non atomistica di tali opere ben si presta a comportare - come dà conto il Comune intimato - l’accertamento della “realizzazione di un intervento edilizio in totale difformità ovvero, comunque, con variazioni essenziali rispetto al progetto assentito con i titoli edili in precedenza rilasciati, così obbligando” l’Amministrazione “ad irrogare la più grave sanzione ripristinatoria ossia quella di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001” (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, n. 3897 del 2022).
Preso atto di quanto in precedenza riportato, il Collegio constata, pertanto, che il ricorrente si è del tutto astenuto – non solo dal confutare il mancato rispetto dei parametri urbanistici e, in termini più generali, la non conformità delle opere “alla disciplina urbanistica delle zone E1-Agricole”, ma anche – dal contestare la sussumibilità di tali interventi, in quanto “complessivamente” considerati, nell’alveo degli interventi di “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001, limitandosi – per contro – a soffermarsi su singole e specifiche opere, al fine di invocare l’operatività di un regime sanzionatorio “meno rigoroso” (cfr., in particolare, pag. 7 dell’atto introduttivo del giudizio).
In ragione della constatazione di cui sopra, la censura afferente l’omessa considerazione dell’esatta natura e consistenza delle opere contestate si palesa infondata.
Del pari infondata si presenta, ancora, la doglianza inerente la mancata indicazione dell’area oggetto di acquisizione di diritto per il caso di inottemperanza all’ordine impartito.
Come rilevato anche di recente dal Tribunale, <<per condivisa giurisprudenza amministrativa: “La mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell'ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l'accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, la mancata indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione” (TAR Brescia, I, 4.8.2021, n. 724)>> (Sez. Seconda, sentenza n. 719 del 28 aprile 2022).
Per tali ragioni, è, quindi, da escludere che la mancata individuazione dell’area di sedime incida sulla legittimità dell’ordine di demolizione, potendo essere effettuata anche successivamente, vale a dire in sede di acquisizione del relativo compendio alla mano pubblica.
Ne consegue l’infondatezza del motivo di gravame in esame.
3. In conclusione, il ricorso va respinto.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO