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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2179 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2179 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Controparte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. COMANDUCCI CRISTINA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. COMANDUCCI CRISTINA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/12/2024 con il quale e Controparte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_2
matrimonio celebrato in data 28.07.2012, a San Giovanni in Marignano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 15.05.2015 e
5.09.2018, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il Sig. , che già ha Controparte_2
rilasciato la casa coniugale, con il consenso della signora si obbliga a trasferire altrove la CP_1
propria residenza entro e non oltre la fine del mese di gennaio 2025, dandone contestuale comunicazione alla signora CP_1
2. Responsabilità genitoriale
I figli e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza
I minori resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la madre, la signora
, presso l'attuale abitazione sita in Via Montebello, n. 6 a Pietracuta (RN). Controparte_1
Tenuto conto dell'attività turnaria del sig. (di dodici ore di lavoro diurno, di dodici di CP_2
lavoro notturno e ventiquattro/quarantotto ore di riposo), nonché delle attività extra turno a cui potrebbe essere assegnato, per corsi di formazione, straordinari, vigilanze, per esempio per calamità naturali imprevedibili, servizi di presenza e di controllo sul territorio, manifestazioni fieristiche etc.,
i coniugi concordano che il calendario delle visite del padre sia definito in base ai giorni di riposo dell'attività turnaria, stabiliti all'inizio di ogni anno dal Comando dei VVFF, giorni di riposo che potranno essere derogati solo per le attività extra turno alle quali il potrebbe essere CP_2
assegnato anche con poco tempo di anticipo.
Il Sig. si obbliga sin da ora a comunicare alla Signora il calendario Controparte_2 CP_1
annuale dei giorni di riposi entro e non oltre cinque giorni dalla sua comunicazione da parte del
Comando VVFF, nonché a comunicarle tempestivamente eventuali attività extra turno assegnate dal medesimo Comando.
In base a tale calendario, comunque, le parti concordano che il Sig. potrà tenere con sé i CP_2
figli come segue: a) durante l'anno, ogni settimana, una volta dalle ore 13.30, cioè dall'uscita della scuola, ove il padre ritirerà i figli, oppure dalle ore 10.00 da casa della madre quando non c'è scuola, sino al giorno successivo, con pernottamento incluso, quando li riporterà a casa della madre alle ore 19,00 (turno di riposo del padre); ed una volta dalle 13.30, cioè dall'uscita della scuola, ove il padre ritirerà i figli, oppure dalle ore 10.00 da casa della madre quando non c'è scuola, sino alle ore 19.00, quando li ricondurrà presso l'abitazione materna per la cena (turno notte del padre).
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il sig. potrà tenere CP_2
con sé i figli dal 24 dicembre al 31 dicembre o in via alternata dal 31 dicembre al 7 gennaio dell'anno successivo, se gli saranno concesse le ferie. Le parti concordano tuttavia che in via alternata trascorreranno con i figli i giorni del 24, del 25 e del 26 dicembre.
Diversamente il calendario non subirà modifiche rispetto a quanto concordato nel punto a) che precede;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il sig. potrà tenere CP_2
con sé i figli i primi due o in via alternata gli ultimi tre giorni se gli saranno concesse le ferie.
Diversamente il calendario non subirà modifiche rispetto a quanto concordato nel punto a) che precede;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: il sig. potrà tenere con sé i figli una o due settimane anche consecutive, se gli saranno CP_2
concesse le ferie. Diversamente il calendario non subirà modifiche rispetto a quanto concordato nel punto a) che precede;
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: il sig. CP_2
potrà tenere con sé i figli a giornate alterne se gli saranno concesse le ferie.
Diversamente il calendario non subirà modifiche rispetto a quanto concordato nel punto a) che precede;
Nel caso in cui all'inizio di ogni anno il sig. potrà definire oltre al piano dei turni di riposo CP_2
anche il piano ferie, i coniugi concorderanno anche i periodi delle vacanze natalizie, delle vacanze pasquali e delle vacanze estive, delle festività e dei ponti che i figli trascorreranno con il padre, salve sempre le modifiche al piano di lavoro del sig. per le attività extra turno che potranno CP_2
essere comunicate con poco tempo di anticipo. In tutti i casi di modifica al piano di lavoro concordato, per attività turnarie ovvero per attività extra turno, la signora si obbliga a sostituire il sig. nell'accudimento e nella gestione CP_1 CP_2
dei figli.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale sita in Pietracuta alla Via Montebello, n. 6, censita come sopra esposto, è assegnata con tutti gli arredi a , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli Controparte_1
minori.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di e Persona_3 Persona_4
Il sig. contribuirà in via ordinaria al mantenimento dei figli minori, come segue: Controparte_2
a)versando a , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, entro il giorno Controparte_1
25 di ogni mese, l'importo del mese corrispondente di € 250,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale mensile di € 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di dicembre 2024; importo sottoposto ad automatica rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di gennaio 2026. Il contributo include le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita e dei figli quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per ordinaria cura della persona.
I coniugi concordano che l'assegno unico a favore dei minori sarà ottenuto integralmente dalla signora Controparte_1
b) le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% come previsto dal protocollo del Tribunale di Bologna e saranno regolate come segue:
1) Spese ordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità
a meno che non intervengano tra i genitori, a causa o dopo lo scioglimento dell'unione, documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalle scelte concordate dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni eccetera) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto plastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritte;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
2) spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
3) Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da un altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge
I coniugi concordano che il sig. versi un contributo di mantenimento alla signora Controparte_2
dell'importo di € 265,00 (duecentosessantacinque) pari alla quota parte a carico Controparte_1 di quest'ultima della rata del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale. Le parti concordano che tale importo non subirà variazioni, né in caso di aumento ovvero di riduzione della rata, cioè che tale importo vale tanto per l'oggi, quanto per il futuro. Le parti concordano, altresì, che il contributo di mantenimento da parte del sig. sia corrisposto sino CP_2
al mutamento delle condizioni economiche della signora e, comunque, non oltre al CP_1 momento dell'estinzione del mutuo, ovvero sino al momento della vendita dell'immobile, se precedente all'estinzione del mutuo medesimo. Le parti concordano infine che la somma di € 265,00 spettante alla signora a titolo di contributo di mantenimento sia versata dal sig. CP_1 CP_2 all'istituto bancario presso cui è acceso il mutuo, a copertura della quota parte della rata del mutuo a carico della stessa Tale obbligo decorre dal mese di dicembre 2024. CP_1
7. Regolazione dei futuri rapporti patrimoniali
In merito all'immobile adibito a casa coniugale, i coniugi ne rimarranno comproprietari sino alla autosufficienza economica dei figli. Tuttavia, il sig. accetta sin da ora che la signora CP_2
possa acquistare anche prima la sua quota parte. Dopo tale termine i coniugi accettano già CP_1 da ora che l'immobile sia posto in vendita anche a terzi, a prezzi e condizioni che saranno stabiliti di comune accordo.
Sino a tale termine, i coniugi continueranno a corrispondere la quota parte a loro carico della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adito a casa coniugale, e come già previsto, il Sig. provvederà a versare la quota parte della signora all'istituto bancario. La signora CP_2 CP_1
nel caso di modifica in aumento dell'importo della rata, provvederà a versare CP_1
personalmente la quota residua.
In merito al contributo del sig. a favore della signora i coniugi convengono CP_2 CP_1
infine, che nel caso in cui il primo sia chiamato a svolgere attività extra turno, ore straordinarie, corsi di formazione e vigilanze, a fronte dell'impegno assunto dalla signora di tenere con sé i CP_1 minori anche quando dovrebbero stare con il padre, quest'ultimo si obbliga a corrispondere annualmente alla signora una somma pari al 10% sul reddito netto maturato per tali attività CP_1
extra turno.
In merito ai beni mobili registrati, i coniugi accettano di continuare nella comproprietà dell'autovettura Volkswagen Tiguan tg EZ20429, la quale continuerà ad essere in uso al coniuge che avrà con sé i minori. La signora accetta che quando sarà lei ad utilizzare l'autovettura CP_1
Volkswagen, il sig. continui ad usare la Toyota Yaris tg. CM202ZS. I coniugi accettano di CP_2
continuare a sostenere le spese di entrambe le autovetture in parti uguali, per assicurazione, bollo e manutenzione (ordinaria e straordinaria). Il rimborso per la quota parte avverrà ad esibizione delle ricevute di pagamento.
Nulla rivendica la signora in merito al motociclo per trasporto tg. EZ20429, CP_1 CP_3 di proprietà del sig. Il Sig. riconosce che per l'acquisto di detto motociclo ha CP_2 CP_2 contratto un debito nei confronti della minore della somma di € 5700,00 che, salvo Persona_3
qualche parziale rimborso già eseguito, restituirà nella somma dovuta, a richiesta della minore.
La polizza Formula mutuo sicuro sarà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
La polizza Formula family resterà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sin tanto che sarà ritenuta obbligatoria dall'istituto bancario che l'ha rilasciata. Alla scadenza, sarà rinnovata dal coniuge che ne sarà interessato. I coniugi sono titolari ciascuno del proprio conto corrente bancario e nulla rivendicano reciprocamente sulle somme ivi depositate. Il conto corrente n. 0021/018/032825 cointestato ai coniugi sarà chiuso il giorno dell'omologa della separazione personale, con divisione delle somme residue in parti uguali. I coniugi concordano invece che non modificheranno le intestazioni dei libretti di conto n. 0021/018/073601 e n. 0021/018/046581 riferibili ai minori e Per_2 Per_1
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di avere definito ogni questione di natura economica tra loro;
pertanto, dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'una dall'altra;
Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 11 Parte II Serie A
Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2179 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Controparte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. COMANDUCCI CRISTINA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. COMANDUCCI CRISTINA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/12/2024 con il quale e Controparte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_2
matrimonio celebrato in data 28.07.2012, a San Giovanni in Marignano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 15.05.2015 e
5.09.2018, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il Sig. , che già ha Controparte_2
rilasciato la casa coniugale, con il consenso della signora si obbliga a trasferire altrove la CP_1
propria residenza entro e non oltre la fine del mese di gennaio 2025, dandone contestuale comunicazione alla signora CP_1
2. Responsabilità genitoriale
I figli e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza
I minori resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la madre, la signora
, presso l'attuale abitazione sita in Via Montebello, n. 6 a Pietracuta (RN). Controparte_1
Tenuto conto dell'attività turnaria del sig. (di dodici ore di lavoro diurno, di dodici di CP_2
lavoro notturno e ventiquattro/quarantotto ore di riposo), nonché delle attività extra turno a cui potrebbe essere assegnato, per corsi di formazione, straordinari, vigilanze, per esempio per calamità naturali imprevedibili, servizi di presenza e di controllo sul territorio, manifestazioni fieristiche etc.,
i coniugi concordano che il calendario delle visite del padre sia definito in base ai giorni di riposo dell'attività turnaria, stabiliti all'inizio di ogni anno dal Comando dei VVFF, giorni di riposo che potranno essere derogati solo per le attività extra turno alle quali il potrebbe essere CP_2
assegnato anche con poco tempo di anticipo.
Il Sig. si obbliga sin da ora a comunicare alla Signora il calendario Controparte_2 CP_1
annuale dei giorni di riposi entro e non oltre cinque giorni dalla sua comunicazione da parte del
Comando VVFF, nonché a comunicarle tempestivamente eventuali attività extra turno assegnate dal medesimo Comando.
In base a tale calendario, comunque, le parti concordano che il Sig. potrà tenere con sé i CP_2
figli come segue: a) durante l'anno, ogni settimana, una volta dalle ore 13.30, cioè dall'uscita della scuola, ove il padre ritirerà i figli, oppure dalle ore 10.00 da casa della madre quando non c'è scuola, sino al giorno successivo, con pernottamento incluso, quando li riporterà a casa della madre alle ore 19,00 (turno di riposo del padre); ed una volta dalle 13.30, cioè dall'uscita della scuola, ove il padre ritirerà i figli, oppure dalle ore 10.00 da casa della madre quando non c'è scuola, sino alle ore 19.00, quando li ricondurrà presso l'abitazione materna per la cena (turno notte del padre).
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il sig. potrà tenere CP_2
con sé i figli dal 24 dicembre al 31 dicembre o in via alternata dal 31 dicembre al 7 gennaio dell'anno successivo, se gli saranno concesse le ferie. Le parti concordano tuttavia che in via alternata trascorreranno con i figli i giorni del 24, del 25 e del 26 dicembre.
Diversamente il calendario non subirà modifiche rispetto a quanto concordato nel punto a) che precede;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il sig. potrà tenere CP_2
con sé i figli i primi due o in via alternata gli ultimi tre giorni se gli saranno concesse le ferie.
Diversamente il calendario non subirà modifiche rispetto a quanto concordato nel punto a) che precede;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: il sig. potrà tenere con sé i figli una o due settimane anche consecutive, se gli saranno CP_2
concesse le ferie. Diversamente il calendario non subirà modifiche rispetto a quanto concordato nel punto a) che precede;
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: il sig. CP_2
potrà tenere con sé i figli a giornate alterne se gli saranno concesse le ferie.
Diversamente il calendario non subirà modifiche rispetto a quanto concordato nel punto a) che precede;
Nel caso in cui all'inizio di ogni anno il sig. potrà definire oltre al piano dei turni di riposo CP_2
anche il piano ferie, i coniugi concorderanno anche i periodi delle vacanze natalizie, delle vacanze pasquali e delle vacanze estive, delle festività e dei ponti che i figli trascorreranno con il padre, salve sempre le modifiche al piano di lavoro del sig. per le attività extra turno che potranno CP_2
essere comunicate con poco tempo di anticipo. In tutti i casi di modifica al piano di lavoro concordato, per attività turnarie ovvero per attività extra turno, la signora si obbliga a sostituire il sig. nell'accudimento e nella gestione CP_1 CP_2
dei figli.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale sita in Pietracuta alla Via Montebello, n. 6, censita come sopra esposto, è assegnata con tutti gli arredi a , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli Controparte_1
minori.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di e Persona_3 Persona_4
Il sig. contribuirà in via ordinaria al mantenimento dei figli minori, come segue: Controparte_2
a)versando a , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, entro il giorno Controparte_1
25 di ogni mese, l'importo del mese corrispondente di € 250,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale mensile di € 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di dicembre 2024; importo sottoposto ad automatica rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di gennaio 2026. Il contributo include le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita e dei figli quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per ordinaria cura della persona.
I coniugi concordano che l'assegno unico a favore dei minori sarà ottenuto integralmente dalla signora Controparte_1
b) le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% come previsto dal protocollo del Tribunale di Bologna e saranno regolate come segue:
1) Spese ordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità
a meno che non intervengano tra i genitori, a causa o dopo lo scioglimento dell'unione, documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalle scelte concordate dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni eccetera) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto plastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritte;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
2) spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
3) Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da un altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge
I coniugi concordano che il sig. versi un contributo di mantenimento alla signora Controparte_2
dell'importo di € 265,00 (duecentosessantacinque) pari alla quota parte a carico Controparte_1 di quest'ultima della rata del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale. Le parti concordano che tale importo non subirà variazioni, né in caso di aumento ovvero di riduzione della rata, cioè che tale importo vale tanto per l'oggi, quanto per il futuro. Le parti concordano, altresì, che il contributo di mantenimento da parte del sig. sia corrisposto sino CP_2
al mutamento delle condizioni economiche della signora e, comunque, non oltre al CP_1 momento dell'estinzione del mutuo, ovvero sino al momento della vendita dell'immobile, se precedente all'estinzione del mutuo medesimo. Le parti concordano infine che la somma di € 265,00 spettante alla signora a titolo di contributo di mantenimento sia versata dal sig. CP_1 CP_2 all'istituto bancario presso cui è acceso il mutuo, a copertura della quota parte della rata del mutuo a carico della stessa Tale obbligo decorre dal mese di dicembre 2024. CP_1
7. Regolazione dei futuri rapporti patrimoniali
In merito all'immobile adibito a casa coniugale, i coniugi ne rimarranno comproprietari sino alla autosufficienza economica dei figli. Tuttavia, il sig. accetta sin da ora che la signora CP_2
possa acquistare anche prima la sua quota parte. Dopo tale termine i coniugi accettano già CP_1 da ora che l'immobile sia posto in vendita anche a terzi, a prezzi e condizioni che saranno stabiliti di comune accordo.
Sino a tale termine, i coniugi continueranno a corrispondere la quota parte a loro carico della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adito a casa coniugale, e come già previsto, il Sig. provvederà a versare la quota parte della signora all'istituto bancario. La signora CP_2 CP_1
nel caso di modifica in aumento dell'importo della rata, provvederà a versare CP_1
personalmente la quota residua.
In merito al contributo del sig. a favore della signora i coniugi convengono CP_2 CP_1
infine, che nel caso in cui il primo sia chiamato a svolgere attività extra turno, ore straordinarie, corsi di formazione e vigilanze, a fronte dell'impegno assunto dalla signora di tenere con sé i CP_1 minori anche quando dovrebbero stare con il padre, quest'ultimo si obbliga a corrispondere annualmente alla signora una somma pari al 10% sul reddito netto maturato per tali attività CP_1
extra turno.
In merito ai beni mobili registrati, i coniugi accettano di continuare nella comproprietà dell'autovettura Volkswagen Tiguan tg EZ20429, la quale continuerà ad essere in uso al coniuge che avrà con sé i minori. La signora accetta che quando sarà lei ad utilizzare l'autovettura CP_1
Volkswagen, il sig. continui ad usare la Toyota Yaris tg. CM202ZS. I coniugi accettano di CP_2
continuare a sostenere le spese di entrambe le autovetture in parti uguali, per assicurazione, bollo e manutenzione (ordinaria e straordinaria). Il rimborso per la quota parte avverrà ad esibizione delle ricevute di pagamento.
Nulla rivendica la signora in merito al motociclo per trasporto tg. EZ20429, CP_1 CP_3 di proprietà del sig. Il Sig. riconosce che per l'acquisto di detto motociclo ha CP_2 CP_2 contratto un debito nei confronti della minore della somma di € 5700,00 che, salvo Persona_3
qualche parziale rimborso già eseguito, restituirà nella somma dovuta, a richiesta della minore.
La polizza Formula mutuo sicuro sarà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
La polizza Formula family resterà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sin tanto che sarà ritenuta obbligatoria dall'istituto bancario che l'ha rilasciata. Alla scadenza, sarà rinnovata dal coniuge che ne sarà interessato. I coniugi sono titolari ciascuno del proprio conto corrente bancario e nulla rivendicano reciprocamente sulle somme ivi depositate. Il conto corrente n. 0021/018/032825 cointestato ai coniugi sarà chiuso il giorno dell'omologa della separazione personale, con divisione delle somme residue in parti uguali. I coniugi concordano invece che non modificheranno le intestazioni dei libretti di conto n. 0021/018/073601 e n. 0021/018/046581 riferibili ai minori e Per_2 Per_1
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di avere definito ogni questione di natura economica tra loro;
pertanto, dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'una dall'altra;
Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 11 Parte II Serie A
Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi