Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
598/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei ConIGlieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino ConIGliere
Dott. Fabrizio Pelosi ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
difesa dall'avv. Leonardo Parte_1
Tarabella, giusta procura alle liti allegata telematicamente.
APPELLANTE
CONTRO
difeso dall'avv. Serena Torre per Parte_2 mandato allegato all'atto di costituzione di appello.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI:
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Massa – Dott. Ginesi, n.
62/2024 pubbl. il 23.1.2024, RG 451/2021 – Rep.
n. 66/2024 del 23.1.2024, ed in accoglimento dei
1
1321/2020 RG – Tribunale di Massa (dott.
); • condannare il dott. , per Per_1 Parte_2 tutte causali indicate in atto, a dare e pagare in favore della IG.ra la somma, così Parte_1 come analiticamente quantificato nel corpo dell'atto, di euro 18.770,55, o la maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa anche in base all'applicazione di diversi criteri di quantificazione, a titolo di risarcimento di tutti i danni (nessuno escluso ed eccettuato), patrimoniali
e non patrimoniali, cagionati a parte attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto pagamento sino all'effettivo soddisfo;
• accertato e dichiarata la gravità dell'inadempimento del convenuto, dichiarare la risoluzione del contratto concluso tra le parti e per
l'effetto condannare parte convenuta alla ulteriore restituzione di tutte le altre (rispetto a quelle riconsociute dal ctu) prestazioni rimaste senza causa per effetto della dichiarata risoluzione contrattuale pari ad euro € 7.720,00, oltre interessi legali dal momento del dovuto pagamento sin all'effettivo soddisfo;
• condannare il dott.
[...]
a rimborsare le spese sino ad oggi Pt_2 sostenute da parte attrice – o a quelle ulteriori che eventualmente saranno rich ieste e documentate – per il proprio consulente tecnico, pari ad euro
2 1098,00, e quelle corrisposte al CTU, per ulteriori euro 1.830,00 oltre interessi legali dal momento in cui è stato effettuato il pagamento sino all'effettivo rimborso a parte attrice (cfr. Doc. 9). Al contempo e contestualmente: (a) procedere a rivalutare il credito risarcitorio al momento della liquidazione
(ovvero liquidarlo direttamente in moneta attuale);
(b) tenere conto dell'ulteriore danno da ritardato adempimento, o mora debendi e, in forza dei noti principi stabiliti da Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712, liquidare altresì il relativo pregiudizio applicando un saggio di interesse (legale o altro un saggio scelto in via equitativa dalla S. V. Ill.ma, tenuto conto delle specificità della fattispecie) sul credito devalutato all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, oppure rivalutato in base ad un indice medio tra quello dell'epoca del fatto e quello dell'epoca della liquidazione. Con vittoria di spese ed onorari di causa, sia per la fase dell'ATP – importo che si quantifica sin d'ora in euro 4.718 ,96
– sia per la presente fase di merito di primo e secondo grado.
CON ESPRESSA RICHIESTA DI DISTRAZIONE
DELLE SPESE LEGALI SIA DELLA FASE DI ATP CHE
DI MERITO (PRIMO E SECONDO GRADO) IN FAVORE
DELLO SCRIVENTE DIFENSORE ANTISTATARIO.
PER “Piaccia alla Ecc.ma Corte Email_1
d'Appello, contrariis reiectis: in via principale
Rigettare integralmente l'appello proposto da
[...] in subordine Nella denegata e non Pt_1 creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'atto di appello proposto dalla Sig.ra
condannare la Pt_1 [...]
[...] [...]
, con sede in Controparte_2
Lungadige Cangrande n. 16. 37126 Verona, cod. fiscale e partita Iva pec mail P.IVA_1
oggi Email_2 in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Sede
Legale: IA EN (TV), Via Marocchesa, 14,
CAP 31021, cod fisc. e iscriz. nel registro imprese di Treviso Belluno n. 00409920584, Partita IVA
pecmail P.IVA_2
a tenere Email_3 indenne e a manlevare il Dott. da Parte_2 ogni ulteriore conseguenza risarcitoria derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle domande di parte appellante, ivi comprese l e spese legali del presente giudizio in ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge del presente giudizio di appello (e ferma la statuizione relativa alle spese di giudizio di primo grado contenuta nella sentenza 62/2024)”
Parole chiave: responsabilità medica – danno non patrimoniale
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Massa, il dott. ed ha Parte_2 sostenuto:
• di essersi rivolta al convenuto, nel novembre
2006, per sottoporsi a cure odontoiatriche;
• che le cure, iniziate nel novembre 2006, erano terminate nel dicembre 2017 ed erano consistite nella estrazione di denti e nell'applicazione di protesi a ponte;
4 • che l'attrice, per tale opera, aveva corrisposto
15.440,00 euro;
• che la prestazione medica non era stata eseguita, però, a regola d'arte, come dimostrato dalla ctp e dall'atp instaurato presso il Tribunale di Massa;
L'attrice ha, quindi, chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale patito ed alla restituzione del 50% di quanto versato al professionista oltre alle spese legali sostenute ed al costo da sostenere per il rifacimento del nuovo impianto, oltre accessori.
Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti e di essere autorizzato a chiamare in causa per essere da questa Controparte_4 manlevata.
Autorizzata la chiamata, si è costituita CP_1 in giudizio ed ha chiesto di respingere ogni domanda nei suoi confronti.
La causa è stata istruita con prove documentali, testi e ctu ed è stata, poi decisa con la sentenza n. 62 del 2024, che ha così statuito in dispositivo:
“Accoglie parzialmente la domanda avanzata da nei confronti di e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna il convenuto a pagare Pt_2 all'attrice l'importo di euro 939,78 per danno biologico ed euro 1.400 per restituzione compensi, oltre interessi su tale ultima somma dal versamento al saldo. Condanna a Parte_2 rifondere a le spese di lite del Parte_1 presente giudizio, che liquida in euro 800,00 (un terzo di 2.400,00 applicata la compensazione) per competenze e quelle di ATP che liqu ida in euro
5 700,00 (un terzo di 2.100,00 applicata la compensazione) oltre spese generali 15% e accessori di legge. Pone le spese di CTU della fase di istruzione preventiva e di questa fase nonché di
CTP nella misura di 1.500,00 euro per 1/3 a carico di e per 2/3 a carico di Condanna Pt_2 Pt_1
a tenere indenne Controparte_2 [...]
dall'importo per danno biologico pari a Pt_2 euro 939,78 e dalle spese di lite e di CTU/CTP di questo giudizio, nella misura posta a suo carico.
Condanna a rifondere a Controparte_5
le spese di lite del presente giudizio, Parte_2 che liquida in euro 2.400,00 oltre spese generali
15% e accessori di legge”.
La sentenza ha sostenuto che l'attività istruttoria aveva dimostrato che l'attrice, già fumatrice e affetta da parodontite generalizzata, si era rivolta al dott. già determinata a non sottoporsi ad Pt_2 alcun piano organico di intervento e senza seguire correttamente le indicazioni terapeutiche (utilizzo del bite e pulizie periodiche).
Di conseguenza, “a fronte di una simile determinazione della attrice a poco rileva che il Dr. non abbia proposto un piano organico (o lo Pt_2 abbia formalizzato tardivamente), poiché comunque la volontà del paziente risulta prevalente
e non vi è certo potere coercitivo d el medico in tal senso. Ne consegue che non può ascriversi alla condotta del convenuto il protrarsi eccessivo delle cure, cui i CTU ascrivono una valenza lesiva da ricondurre ai parametri della invalidità temporanea”.
Non c'era, poi, nessuna responsabilità del
6 professionista neppure in relazione al fallimento dell'inserimento dell'impianto in posizione 2.7, nonostante la diversa indicazione dei ctu.
L'insuccesso era collegato ad una mancata integrazione ossea dell'impianto e non c'era alcuna prova del fatto che questa era dipesa da una condotta del professionista.
L'unica responsabilità del dott. era, quindi, Pt_2 legata agli impianti in posizione 3.1 e 4.1, come evidenziato dall'atp. Tale intervento era stato eseguito nel 2015; era, quindi, presumibile che, quanto pagato in tale anno (1.400,00 euro) fosse relativo a tale difettosa prestazione. Di conseguenza, tale importo doveva essere restituito a parte attrice.
Infine, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno morale, per difetto di prova e di corretta allegazione.
2 il giudizio di appello
La IG.ra ha impugnato la sentenza in esame Pt_1 ed ha chiesto di incrementare le poste risarcitorie riconosciutele e quanto liquidato a titolo di spese di lite.
Il dott. si è costituito in giudizio ed ha Pt_2 chiesto di confermare la sentenza impugnata. In via subordinata, ha chiesto di condannare a manlevarlo degli ulteriori importi cui CP_1 fosse condannato a pagare.
è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione, senza necessità di alcuna ulteriore istruttoria, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, in data 21 maggio 2025.
7 3 I motivi di appello
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che, una volta appurato l'insuccesso dell'impianto sul dente 2.7, era onere del professionista dimostrare la insussistenza del nesso causale e che le cure non avevano avuto riverberi sulla salute del paziente. L'impianto era stato inutilmente eseguito per la mancata formazione di idoneo callo osseo e la gestione del trapianto rientrava nelle competenze del professionista e non erano state indicate altre cause potenziali diverse dalla condotta del professionista .
Da ciò discendeva che dovevano essere restituiti anche gli importi pagati per tale prestazione, in quanto, comunque, le prestazioni eseguite dal dott. erano risultati inutili. Pt_2
Con il secondo motivo di appello, la IG.ra ha Pt_1 lamentato che il Tribunale aveva condannato la controparte a restituire il solo importo di euro
1.400,00. Tuttavia, la domanda di restituzione avrebbe dovuto essere integralmente accolta, dal momento che la prestazione complessiva del dott. era risultata negligente, come dimostrato Pt_2 dall'atp, non avendo il dentista in mente un approccio terapeutico complessivo ed avendo navigato a vista. A questo, doveva aggiungersi che il professionista non aveva tenuto correttamente la cartella clinica, circostanza valorizzata dalla giurisprudenza ai fini della affermazione della responsabilità del medico. Era, quindi, onere del professionista dimostrare l'assenza del nesso causale tra la sua prestazione e il peggio ramento delle condizioni della paziente. Le testimonianze
8 indicate dal Tribunale, poi, non smentivano affatto la responsabilità del professionista. Di conseguenza, la sentenza doveva essere riformata, oltre nella parte relativa alla restituzione dei compensi percepiti dal dott. anche nella Pt_2 parte in cui non aveva riconosciuto l'invalidità temporanea alla parte appellante.
Con il terzo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza, nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento del danno morale per difetto di prova. La IG.ra aveva fornito la Pt_1 prova del fatto che, per tutto il periodo interessato dalla "cure", oltre ai continui e lancinanti dolori che il prolungarsi degli interventi in bocca avevano causato alla paziente, non aveva potuto alimentarsi con cibi solidi ed aveva abbandonato ogni tipo di evento della vita mondana quali cene, feste o anche semplici incontri con amiche ed era stata costretta a letto per intere giornate a causa di lancinanti mal di testa.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha evidenziato che la riforma della sentenza di primo grado doveva comportare una nuova disciplina delle spese di lite. In via subordinata, l'appellante ha evidenziato che la sentenza di primo grado, nel liquidare le spese di lite, anche di atp, non aveva tenuto conto dell'aumento per la presenza di più parti processuali ed aveva liquidato le spese in misura inferiore ai medi senza motivare sul punto.
4 La responsabilità del dott. per l'impianto Pt_2
2.7
Il primo motivo di appello è fondato.
In merito all'impianto 2.7, dalla cartella medica
9 risulta che questo fu posizionato a luglio 2011 e, poi, “rimesso dopo essere stato sterilizzato”, in data 21 novembre 2015. Il 21 aprile 2016,
l'impianto fu “stretto”. L'intervento non ebbe successo.
Secondo la sentenza di primo grado, la mancata integrazione ossea dell'impianto non era imputabile al dott. Il tentativo, Pt_2 stigmatizzato dai ctu, da parte del dott. di Pt_2 recuperare l'impianto, era risultato magari inutile, ma non dannoso.
Tale conclusione non è convincente, in quanto si basa su una interpretazione delle risultanze dell'atp non condivisibile.
I ctu non hanno affatto addebitato al dott. Pt_2 la mancata integrazione ossea dell'impianto, le cui cause sono, a ben vedere, irrilevanti. Ciò che, invece, i periti hanno rimproverato al professionista è la pratica, priva di qualunque supporto scientifico, di reinstallare il medesimo impianto già inutilmente inserito, provando a stringerlo, dopo il primo insuccesso, invece che di rimuoverlo, in quanto “il manufatto aveva perso quelle caratteristiche della superficie implantare che la casa produttrice fornisce con l'impianto confezionato sterile e certificato” ed era, quindi, ampiamente prevedibile un secondo fallimento.
Secondo l'atp, in ciò non smentito da alcuno dei ctp intervenuti, “il ripetuto inserimento implantare nella sede edentula 2.7, con protocollo inadeguato
(reinserimento impianto sterilizzato) ha portato inevitabilmente ad una riformazione di un volume osseo ridotto per la sofferenza del fallimento
10 implantare rispetto al volume di osso nativo della sede edentula 2.7”. L'errore del dott. ha, Pt_2 quindi, determinato un “indebolimento dell'apparato masticatorio, con particolare riguardo alla integrità dell'osso che ha accolto gli impianti effettuati” (atp, pag. 6), che, in termini medico legali, comporta un'IP dello 0,5%.
Il dott. deve rispondere di tale danno. Pt_2
Secondo i ctu, inoltre, sarà necessario un ulteriore intervento sul dente del costo di
1.000,00 euro. L'appellante ha chiesto di condannare la controparte al versamento di tale importo.
Tuttavia, non c'è prova che tale intervento è la diretta conseguenza delle prestazioni difettose del dott. e non è, invece, da mettere in relazione Pt_2 causale con la patologia in ragione della quale l'attrice si era rivolta al dott. Pt_2
Detto in altri termini, la IG.ra deve essere Pt_1 rimessa, per effetto del risarcimento, nelle condizioni pregresse, prima dell'intervento, e non in condizioni migliori.
5 La mancata predisposizione di un programma terapeutico
Anche il secondo motivo di appello è fondato.
La ctu ha imputato al dott. la mancanza di Pt_2 un piano terapeutico che indichi chiaramente la diagnosi e un corretto percorso di cure odontoiatriche razionalizzate al fine di ottenere in un arco temporale ragionevole una sufficiente riabilitazione estetico funzionale dell'apparato stomatognatico della paziente. Tale errore è stato causa di una ITP al 25% per 33 gg., secondo
11 quanto ulteriormente chiarito nella ctu disposta in corso di causa.
Secondo la sentenza di primo grado, invece, i tempi dilatati (e, quindi, le conseguenze sulla salute che ne sono derivate) erano la conseguenza del rifiuto della paziente di sottoporsi ad un programmato piano di cura, pure proposto dal professionista, e del rifiuto della donna di seguire le indicazioni terapeutiche (utilizzo del bite e pulizie periodiche) fornitele dallo studio dentistico.
Tale conclusione non è condivisibile. Sul punto, la ctu, nel rispondere alle specifiche contestazioni del dott. in merito al rifiuto della donna di Pt_2 seguire le sue indicazioni, non ha dato alcun rilievo a tali circostanze, considerate, quindi, ininfluenti in relazione ai danni poi riscontrati dall'atp ed in merito al mancato utilizzo del byte, ha sostenuto che “tale dispositivo in considerazione della preparazione di provvisori, che possono solo assicurare una valenza terapeutica provvisoria, nonché diagnostica (per valutare dimensione verticale, centrica e funzionali dinamiche di protrusiva e lateralità, appare del tutto inutile in considerazione del trattamento protesico effettuato)” (atp, pag. 11).
Quanto, invece, all'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il dott. Pt_2 aveva proposto un piano terapeutico rifiutato dalla IG.ra diversamente interessata Pt_1 esclusivamente ad interventi diretti a tamponare, ma non a risolvere in via definitiva, la difficile situazione dell'apparato masticatorio, essa non è
12 condivisibile, alla luce delle incongruenze difficilmente superabili emerse nell'istruttoria.
In primo luogo, non si vede come la IG.ra Pt_1 potesse essere determinata a seguire un piano terapeutico prima che questo le fosse stato indicato dal dott. Questi ha iniziato le cure Pt_2 senza formulare alcuna diagnosi e senza compiere gli esami a ciò necessari.
In secondo luogo, nessuno dei testi ha saputo indicare qual era il piano curativo perseguito dal dott. e neppure il diretto interessato ha Pt_2 saputo chiarirlo nel corso delle operazioni peritali ai ctu.
In terzo luogo, è evidente che il professionista doveva indirizzare la paziente verso la scelta ottimale, tenuto conto del fatto che questa non aveva gli strumenti tecnici per potersi autodeterminare consapevolmente. Solo ove l'appellante fosse stata adeguatamente informata
(e di ciò non c'è prova), la prestazione del professionista di non contingentare i tempi per le cure sarebbe stata rispondente alle regole dell'arte medica. Per usare le parole dei ctu, “il medico non deve imporsi, ma deve instaurare una corretta e doverosa comunicazione al fine di ottenere una condivisione di un piano di cure razionale che abbia come obiettivo l'evoluzione favorevole e un tempo di realizzazione razionale”. Il professionista aveva l'obbligo di informare la paziente della necessità di restringere i tempi di cura, evidenziando i costi (non solo economici, ma anche in termini di maggiore sofferenza e minore efficacia terapeutica) di un approccio attendista.
13 Che ciò sia avvenuto è rimasto indimostrato, con conseguente responsabilità del professionista convenuto.
Risulta, quindi, corretto il riconoscimento di un'invalidità temporanea al 25% per 33 giorni, in quanto “le cure erogate in un periodo di tempo assai lungo non abbiano tenuto conto della scarsa validità protesica dei denti residui. Ciò ha comportato che siano state portate su denti con grosse sofferenze parodontali numerose e inefficaci terapie e che sarebbe stato meglio per converso non accanirsi in terapie non adeguate a ottenere dei validi pilastri protesici” (atp, pag. 10).
Quanto agli aspetti patrimoniali, la sentenza ha riconosciuto il diritto alla restituzione di quanto pagato dalla IG.ra per le sole prestazioni Pt_1 riconosciute difettose.
Non è, quindi, in discussione che la domanda di risoluzione ha avuto corretto ingresso nel processo. Oggetto di controversia è, quindi, solo la determinazione dell'ammontare degli importi che il dott. dovrà restituire alla IG.ra Pt_2 Pt_1
Va premesso che non è possibile distinguere tra quanto versato per prestazioni correttamente eseguite e quanto versato per prestazioni
“censurabili”, tenuto conto della dizione assolutamente generica contenuta nelle ricevute prodotte da parte appellante. Per il principio della
“vicinanza della prova”, era onere del professionista indicare quali importi erano riferibili alle une e quali alle altre.
Tutte le prestazioni, pur se alcune utili a fini terapeutici, sono viziate dal difetto originario:
14 mancanza di un programma terapeutico ed una eccessiva dilatazione dei tempi, fonte, come visto Cont di un danno da . Ciò dimostra il grave inadempimento rilevante ex art. 1453 e 1455 c.c. in cui è incorso il professionista. Ogni prestazione eseguita, quindi, non fu ottimale.
Il paziente si rivolge al medico curante per ottenere un miglioramento delle proprie condizioni di salute. Se l'esito, invece, è peggiorativo o, comunque, non migliorativo, è evidente che viene del tutto pretermesso l'interesse sotteso al contratto (miglioramento delle proprie condizioni di salute), con la conseguenza che sussistono i presupposti per la risoluzione.
Una volta pronunciata la risoluzione, gli effetti restitutori si producono rispetto alle prestazioni già eseguite con efficacia retroattiva;
laddove gli effetti restitutori non possano essere disposti in forma specifica, il Giudice deve ordinarli per equivalente (sul punto Cass. 15705/13).
In questo caso, quindi, tutte le parti hanno diritto alla restituzione della prestazione eseguita per effetto della domanda di risoluzione;
la prestazione medica potrà essere restituita non in natura, ma solo per equivalente.
Si deve, quindi, determinare il controvalore pecuniario di una prestazione professionale volta ad un miglioramento delle condizioni di salute del paziente, che, però, solo in parte ha raggiunto tale obbiettivo, per una negligenza del professionista incaricato, come nel caso di specie. Non tutta l'attività dell'appellante è stata inutile e dannosa.
La ctu ha appunto “salvato” la metà delle
15 prestazioni ricevute (atp, pag. 6 “Relativamente al costo delle prestazioni, riteniamo che l'attrice abbia diritto alla restituzione della metà degli onorari corrisposti, in quanto le lavorazioni effettuate, pur viziate da errori, hanno comunque garantito una certa efficienza masticatoria e un apprezzabile seppur precario miglioramento dell'estetica”) e, quindi, tale frazione deve essere monetizzata ed esclusa dagli effetti restitutori seguendo, appunto, le indicazioni della ctu.
Del resto, la stessa parte appellante ha chiesto la restituzione di solo la metà di quanto pagato.
6 Il danno morale
Il terzo motivo di appello è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, vanno risarciti anche i pregiudizi non patrimoniali, derivanti dalle lesioni fisiche, che non hanno un fondamento medico legale e che non sono ricompresi nel bareme medico legale e che consistono nella tristezza, nel dolore dell'animo, nella vergogna, nella disistima di sé, nella paura, nella disperazione, ecc. Si tratta di pregiudizi che non degenerano in danno biologico psichico ed attengono esclusivamente alla sfera interiore: un disagio ps icologico che non compromette il “funzionamento dell'Io” nelle sue funzioni di adattamento e di organizzazione e controllo e non si traduce, quindi, nella compromissione delle “attività quotidiane” e degli
“aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, ma comporta, comunque, intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto,
e rilevanti strategie di adattamento (sul punto, si
16 rimanda a Cass. 901/18 e Cass. 7513/18).
Che si manifestino simili reazioni psicologiche è circostanza che può presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, in quanto esiste una correlazione tra le lesioni patite ed il suddetto danno morale. Infatti, questo è direttamente proporzionale alla entità ed al tipo di lesioni,
"attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di IGnificativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale" (così
Cass. 6444/23).
Tuttavia, nel caso di riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), vi è un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria;
sul punto Cass. 5547/24). Inoltre, “La possibilità di invocare il valore percentuale del danno biologico, alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento
17 di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. (Cass. n. 6444/23; in termini analoghi, Cass. 13383/25).
Nella specie, non c'è stata alcuna allegazione e prova specifica;
infatti, il danno riscontrato a livello biologico è lieve (1,5%); non è dimostrato che le sofferenze fisiche patite siano da mettere in correlazione con le prestazioni mediche offerte dal professionista e non dipendano, invece, dalla patologia da cui l'attrice era affetta;
in ogni caso, le difficoltà di masticare ed i mal di testa sono già
“coperte” dal riscontrato danno biologico temporaneo (e la giurisprudenza evidenzia la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie), che altrimenti non avrebbe contenuto. Parte appellante ha, poi, lamentato il proprio imbarazzo per aver perso un dente nel corso di una cena;
tuttavia, anche tale episodio, anche se ritenuto provato, non giustificherebbe alcuna ulteriore liquidazione del danno morale, in quanto non c'è prova che il dente perduto fosse tra quelli già curati dal dott. Pt_2
7 Riepilogo degli importi dovuti
La IG.ra ha, quindi, diritto a ricevere dal Pt_1 dott. a titolo di danno biologico 1.159,50 Pt_2
18 euro (a titolo di IP), cui devono aggiungersi 455,73 euro (a titolo di ITT).
Tali importi sono calcolati avendo riguardo all'età della donna al momento della cessazione delle cure (57, età indicata anche dall'attrice nel suo calcolo del danno biologico) e sulla base del DM
16 luglio 2024. “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n.
158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (Cass.
31868/24).
L'importo così riconosciuto a titolo di risarcimento, essendo determinato sulla base di tabelle risalenti al luglio 2024, deve essere attualizzato, e, quindi, rivalutato da tale data sino
19 alla data odierna.
Una volta attualizzato l'importo dovuto, spetta altresì al creditore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio, rappresentato dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, investirla e ricavarne un lucro finanziario. Quest'ultimo tipo di pregiudizio va liquidato in via equitativa, sotto forma di interessi
(c.d. compensativi), dovuti in misura legale e liquidati d'ufficio (Cass. 4028/17).
La base di calcolo di tali interessi non è rappresentata dal credito rivalutato, ma da quello originario, cioè, espresso nella moneta dell'epoca in cui sorse l'obbligazione, rivalutato anno per anno secondo gli insegnamenti di Cass. Sez. Un.
1712/95.
La somma riconosciuta a titolo di risarcimento deve, quindi, essere devalutata dal luglio 2024
(data di adozione delle tabelle di Milano) sino al momento della morte.
Su questa somma, rivalutata anno per anno, devono, poi, essere calcolati gli interessi compensativi fino alla data della presente decisione.
La rivalutazione va calcolata, applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
20 L'appellato deve, poi, restituire 6.564,00 euro, oltre interessi legali calcolati dalla domanda giudiziale (Cass. 6911/18).
8 Le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della IG.ra secondo i Pt_1 valori medi, sul valore determinato in relazione agli importi liquidati. Nel giudizio di appello, le fasi istruttoria e decisoria sono stati liquidate secondo i minimi, così come le spese di atp.
Nei rapporti tra il dott. e l'assicurazione si Pt_2
è considerato il minor valore del rapporto processuale e sono stati liquidati gli importi minimi.
Non è possibile dare applicazione all'incremento previsto dall'art. 4, co. 2 DM 55/14, secondo cui il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti, in quanto la disposizione si applica solo nell'ipotesi in cui vi sia un unico rapporto processuale, mentre nel caso in esame vi sono più rapporti processuali
(con il medico e con l'assicurazione) ed il maggior impegno del difensore viene ricompensato dall'autonoma liquidazione dei suoi compensi per ciascun rapporto. Oltre alle spese di lite sono dovuti anche le spese vive costituite dalla ctp.
Le spese di ctu seguono la soccombenza.
9 La domanda di manleva
Per gli importi sopra liquidati, vale la manleva dell'assicurazione contumace.
PQM
21 In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Massa n. 62 del 2024 ed in parziale accoglimento del primo e del secondo motivo di appello;
1) ridetermina gli importi che deve Parte_2 pagare a a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale in 1.615,23 euro oltre accessori indicati in motivazione;
2) ridetermina gli importi che deve Parte_2 restituire a in 6.564,00 euro Parte_1 oltre interessi come in parte motiva;
3) condanna a rifondere a Parte_2 CP_7
le spese di lite del giudizio di primo grado,
[...] che liquida in 5.077,00 euro oltre spese generali al 15%, accessori di legge, e 1.098,00 per spese di ctp e quelle del giudizio di atp in
1.170,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
4) Pone le spese di ctu a carico di Parte_2
5) Condanna a manlevare Controparte_8 di quanto dovrà pagare in Parte_2 esecuzione dei capi del dispositivo 1, 3, 4 che precedono;
6) Condanna a rifondere a Controparte_8 le spese di lite del giudizio di Parte_2 primo grado che liquida in 1.278,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e quelle di atp che liquida in 423,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
7) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
8) Condanna a rifondere a Parte_2 Pt_1 le spese di lite del giudizio di appello, che
[...] liquida in 3.933,00 euro oltre spese generali al
15% e accessori di legge, con distrazione delle
22 spese a favore del difensore antistatario;
9) Condanna a rifondere a Controparte_8 le spese di lite del giudizio di Parte_2 primo grado che liquida in 1.458,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 27 maggio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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