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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/09/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 498 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), ed ivi residente in [...]N. 65, C.F._1
elettivamente domiciliato in Licata, Via De Pasquali n. 54, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lombardo, che la rappresenta e difende, codice fiscale , PEC C.F._2
ammesso in via anticipata e Email_1
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n°
140/25 del 14/02/2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Agrigento
E
nata a [...] il [...] e residente in Persona_1
Licata (AG) in Via Bruxelles N. 65, C.F. , C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carmen Clotilde Stuto, C.F.
PEC: elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Palma di Montechiaro
(AG), Via Capuana n. 33, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n° 78/25 del 31.01.25 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento,
e
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16 settembre 2025.
DEL PM: cfr. visto dell'otto aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, dalla cui unione non sono nati figli.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
nato il [...] in [...] e nata a
[...] Persona_1
Agrigento il 25/06/1980, i quali hanno contratto matrimonio civile il 14/05/2022, in Palma di Montechiaro, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palma di Montechiaro, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, al N. 7 P. 1, .alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda
Giambertoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 498 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), ed ivi residente in [...]N. 65, C.F._1
elettivamente domiciliato in Licata, Via De Pasquali n. 54, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lombardo, che la rappresenta e difende, codice fiscale , PEC C.F._2
ammesso in via anticipata e Email_1
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n°
140/25 del 14/02/2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Agrigento
E
nata a [...] il [...] e residente in Persona_1
Licata (AG) in Via Bruxelles N. 65, C.F. , C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carmen Clotilde Stuto, C.F.
PEC: elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Palma di Montechiaro
(AG), Via Capuana n. 33, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n° 78/25 del 31.01.25 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento,
e
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16 settembre 2025.
DEL PM: cfr. visto dell'otto aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, dalla cui unione non sono nati figli.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
nato il [...] in [...] e nata a
[...] Persona_1
Agrigento il 25/06/1980, i quali hanno contratto matrimonio civile il 14/05/2022, in Palma di Montechiaro, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palma di Montechiaro, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, al N. 7 P. 1, .alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda
Giambertoni
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