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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.P.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Brasile);
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Maringa (Brasile);
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_3 C.F._3
Maringa (Brasile), in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.P.F. Persona_1 C.F._4
), nata il [...] a [...],
[...]
tutte rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Carosi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Roma, piazza Benedetto
Cairoli n. 2;
Ricorrenti contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadine italiane in virtù della loro discendenza da , Persona_2 cittadino italiano nato il [...] a [...], successivamente emigrato in
Brasile, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_1
Con provvedimento del 2.7.2024 (comunicato in data 8.7.2024), è stato assegnato termine perentorio di sessanta giorni per l'integrazione della procura alle liti al difensore, in quanto recante unicamente la sottoscrizione digitale di quest'ultimo, non anche la sottoscrizione autografa delle parti e del difensore per autentica;
la parte ricorrente ha provveduto tempestivamente all'integrazione richiesta.
Con provvedimento del 31.10.2024 (comunicato in pari data), è stato sollevato il seguente, letterale, rilievo:
“rilevato che: la ricorrente ha proposto la domanda in Parte_3 proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
; in punto di rappresentanza della minore, la procura alle liti è Persona_1 stata rilasciata unicamente dalla predetta ricorrente, non anche dal padre;
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza dei figli minori, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che eserciti in via Parte_3 esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore della minore ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che la parte provveda a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto, rimette la causa sul ruolo;
assegna termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile”.
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18 febbraio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è in parte improcedibile e in parte fondata.
1) Sulla posizione di . Persona_1
Il termine perentorio assegnato è scaduto il 30.12.2024, posto che il provvedimento di integrazione del 31.10.2024 è stato comunicato dalla
Cancelleria lo stesso giorno;
entro il predetto termine nulla è stato depositato dalla parte ricorrente, la quale ha depositato, invece, nuovamente, la procura della minore conferita soltanto dalla madre, senza nulla integrare in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ad opera dell'altro genitore e senza fornire adeguata prova contraria in data 17.02.2025, soltanto in occasione delle note ex art. 127 ter c.p.c., in vista dell'udienza del 18.02.2025, celebrata in modalità cartolare.
È chiaro che altro è il termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c., altro è il termine perentorio per il deposito delle note sostitutive delle dichiarazioni da rendere a verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c.: in altri termini, la parte ricorrente avrebbe dovuto depositare nel primo termine la documentazione richiesta, al fine di rispettare il termine perentorio assegnato.
Né potrebbe giungersi a conclusione differente in ragione dell'allegazione difensiva in base alla quale la parte ricorrente avrebbe depositato documentazione in data
14.1.2025, posto che detto deposito, che comunque non risulta agli atti del fascicolo telematico, sarebbe stato in ogni caso tardivo in quanto successivo alla scadenza del termine perentorio di cui si è detto.
La domanda della ricorrente minore , allora, deve Persona_1 essere dichiarata improcedibile in ragione tanto della mancata integrazione della procura nel termine perentorio allo scopo assegnato, quanto della mancanza di specifiche integrazioni della stessa parte ricorrente.
2) Sulla posizione di , e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano alle odierne ricorrenti è compiutamente documentata.
Le parti attrici hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. Per_2 unitamente agli ulteriori atti di nascita e di matrimonio dei discendenti,
[...] sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: ascendente delle Persona_3 odierni ricorrenti e figlia di , ha contratto matrimonio nel 1932 Persona_2 con cittadino brasiliano per nascita, perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara improcedibile la domanda di;
Persona_1
- dichiara che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 sono cittadine italiane;
[...]
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, 27 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.P.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Brasile);
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Maringa (Brasile);
(C.P.F. ), nata il [...] a Parte_3 C.F._3
Maringa (Brasile), in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.P.F. Persona_1 C.F._4
), nata il [...] a [...],
[...]
tutte rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Carosi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Roma, piazza Benedetto
Cairoli n. 2;
Ricorrenti contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadine italiane in virtù della loro discendenza da , Persona_2 cittadino italiano nato il [...] a [...], successivamente emigrato in
Brasile, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_1
Con provvedimento del 2.7.2024 (comunicato in data 8.7.2024), è stato assegnato termine perentorio di sessanta giorni per l'integrazione della procura alle liti al difensore, in quanto recante unicamente la sottoscrizione digitale di quest'ultimo, non anche la sottoscrizione autografa delle parti e del difensore per autentica;
la parte ricorrente ha provveduto tempestivamente all'integrazione richiesta.
Con provvedimento del 31.10.2024 (comunicato in pari data), è stato sollevato il seguente, letterale, rilievo:
“rilevato che: la ricorrente ha proposto la domanda in Parte_3 proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
; in punto di rappresentanza della minore, la procura alle liti è Persona_1 stata rilasciata unicamente dalla predetta ricorrente, non anche dal padre;
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza dei figli minori, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che eserciti in via Parte_3 esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore della minore ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che la parte provveda a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto, rimette la causa sul ruolo;
assegna termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile”.
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18 febbraio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è in parte improcedibile e in parte fondata.
1) Sulla posizione di . Persona_1
Il termine perentorio assegnato è scaduto il 30.12.2024, posto che il provvedimento di integrazione del 31.10.2024 è stato comunicato dalla
Cancelleria lo stesso giorno;
entro il predetto termine nulla è stato depositato dalla parte ricorrente, la quale ha depositato, invece, nuovamente, la procura della minore conferita soltanto dalla madre, senza nulla integrare in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ad opera dell'altro genitore e senza fornire adeguata prova contraria in data 17.02.2025, soltanto in occasione delle note ex art. 127 ter c.p.c., in vista dell'udienza del 18.02.2025, celebrata in modalità cartolare.
È chiaro che altro è il termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c., altro è il termine perentorio per il deposito delle note sostitutive delle dichiarazioni da rendere a verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c.: in altri termini, la parte ricorrente avrebbe dovuto depositare nel primo termine la documentazione richiesta, al fine di rispettare il termine perentorio assegnato.
Né potrebbe giungersi a conclusione differente in ragione dell'allegazione difensiva in base alla quale la parte ricorrente avrebbe depositato documentazione in data
14.1.2025, posto che detto deposito, che comunque non risulta agli atti del fascicolo telematico, sarebbe stato in ogni caso tardivo in quanto successivo alla scadenza del termine perentorio di cui si è detto.
La domanda della ricorrente minore , allora, deve Persona_1 essere dichiarata improcedibile in ragione tanto della mancata integrazione della procura nel termine perentorio allo scopo assegnato, quanto della mancanza di specifiche integrazioni della stessa parte ricorrente.
2) Sulla posizione di , e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano alle odierne ricorrenti è compiutamente documentata.
Le parti attrici hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. Per_2 unitamente agli ulteriori atti di nascita e di matrimonio dei discendenti,
[...] sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: ascendente delle Persona_3 odierni ricorrenti e figlia di , ha contratto matrimonio nel 1932 Persona_2 con cittadino brasiliano per nascita, perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara improcedibile la domanda di;
Persona_1
- dichiara che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 sono cittadine italiane;
[...]
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, 27 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi