Articolo 999 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 978Articolo 1000
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
9 febbraio 2013
Art. 999. Chiamate collettive in servizio 1. Le chiamate collettive in servizio ((...)) disposte a norma di legge e i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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