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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 01.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 3036.2023
TRA
VI RO, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Villani, come in atti
- ricorrente -
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Mauro Elberti, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.05.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare la prescrizione delle richieste di ripetizione delle somme di cui alle singole note impugnate e la conseguente irripetibilità delle stesse.
Ha, nello specifico, impugnato le seguenti note: n. 68983572468-4 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.1999 al 31.12.1999 per l'importo complessivo di € 188,96; - n. 68983572467-3 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2002 al 31.12.2002 per l'importo complessivo di € 783,17; n. 68983572466-2 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2003 al 31.12.2003 per l'importo complessivo di € 336,94; - n. 68983572465-1 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2004 al 31.12.2004 per l'importo complessivo di € 549,86; n.68983572462-8 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2005 al 31.12.2005 per l'importo complessivo di € 369,42; n. 68983572470-7 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2006 al 31.12.2006 per l'importo complessivo di € 842,46; n. 68983572461- 6 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2007 al 31.12.2007 per l'importo complessivo di € 770,46; n. 68983572463-9 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2008 al 31.12.2008 per l'importo complessivo di € 1.273,00; n. 68983572464-0 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2009 al 31.12.2009 per l'importo complessivo di € 1.065,33; n. 68983572460-5 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2010 al 31.12.2010 per l'importo complessivo di € 446,04. Ha dedotto che con le suddette note l'INPS aveva chiesto alla ricorrente la restituzione di asserite indennità di malattia/maternità erogate per i periodi ivi rispettivamente indicati sul presupposto "dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli". Ha eccepito: l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione delle somme chieste in restituzione;
l'illegittimità delle note per genericità; la mancanza di prova della corresponsione delle indennità in questione, per carenza di allegazione degli estremi di pagamento;
la violazione dell'art. 10, comma 2bis, del DPR n. 917/86, inserito dall'art. 150 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020. Si è costituito l'INPS ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Incontestato il merito dell'indebito, l'istante eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale. Ebbene, l'INPS ha allegato e documentato l'avvenuta interruzione del decorso del termine, con le richieste di pagamento del 27.12.2011 notificate a mezzo di raccomandate ricevute in data 4.1.2012, nonchè con le richieste di pagamento del 21.10.2013 notificate a mezzo di raccomandate ricevute l'11.11.2013. Le suddette missive, ritualmente notifiche alla ricorrente a mezzo posta hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa relativi all'indennità di malattia/maternità. Le contestazioni mosse da parte ricorrente in relazione a tali missive risultano generiche e pretestuose. Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano regolarmente sottoscritti. Trattandosi di notifica a mezzo posta, eseguita direttamente dall'ente impositore, “...si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” . (Cass. n. 15315 del 04/07/2014). Il collegamento tra raccomandate e avvisi di ricevimento prodotti è dato dal numero di raccomandata. Peraltro, l'interruzione della prescrizione avvenuta con gli atti notificati il 4.1.2012 si è determinata per riconoscimento delle pretese dalla stessa ricorrente nel ricorso R.G. 4607/12 proposto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata nel quale a pag. 2 si impugnano le medesime richieste di restituzione dell'indennità di malattia. Il ricorso R.G. 4607/12 è stato deciso con sentenza n. 714/14, che ha respinto il ricorso. Ne consegue che la prescrizione è rimasta sospesa per tutta la durata del giudizio;
dal 17.9.2012 (data di deposito del ricorso) al passaggio in giudicato della sentenza depositata il 4.3.2014. Come correttamente eccepito dall'INPS, essendosi formato il giudicato sull'an e sul quantum della pretesa creditoria dell'Istituto, in virtù della menzionata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, le eccezioni relative alla mancanza della prova del pagamento sono inammissibili in ragione del giudicato implicito che si è formato su tali eccezioni nel menzionato giudizio e che non consente un nuovo scrutinio. Analogo ragionamento riguarda l'annualità 1999 per la quale ogni doglianza anche relativa al decorso del termine di prescrizione è coperta dal giudicato implicito, non avendo alcuna rilevanza l'eccezione dell'istante circa l'assenza di indicazione dei singoli importi fatti oggetto della richiesta di ripetizione. Quanto alla mancata applicazione della norma relativa alla cd. nettizzazione degli indebiti, si rileva che la norma non opera per gli indebiti ante 1.1.2020, come stabilito dall'articolo 150 (comma 2) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto rilancio, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77. In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata. Le spese, in applicazione del principio della soccombenza sono poste a carico del ricorrente nei confronti dell'Istituto e liquidate come da dispositivo. Invero, non si rinviene in atti la dichiarazione della parte ai fini dell'esenzione dalle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c., ma solo quella relativa all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al rimborso delle spese in favore dell'INPS liquidate in complessivi
€ 1000,00 .
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 01.04.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 01.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 3036.2023
TRA
VI RO, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Villani, come in atti
- ricorrente -
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Mauro Elberti, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.05.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare la prescrizione delle richieste di ripetizione delle somme di cui alle singole note impugnate e la conseguente irripetibilità delle stesse.
Ha, nello specifico, impugnato le seguenti note: n. 68983572468-4 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.1999 al 31.12.1999 per l'importo complessivo di € 188,96; - n. 68983572467-3 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2002 al 31.12.2002 per l'importo complessivo di € 783,17; n. 68983572466-2 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2003 al 31.12.2003 per l'importo complessivo di € 336,94; - n. 68983572465-1 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2004 al 31.12.2004 per l'importo complessivo di € 549,86; n.68983572462-8 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2005 al 31.12.2005 per l'importo complessivo di € 369,42; n. 68983572470-7 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2006 al 31.12.2006 per l'importo complessivo di € 842,46; n. 68983572461- 6 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2007 al 31.12.2007 per l'importo complessivo di € 770,46; n. 68983572463-9 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2008 al 31.12.2008 per l'importo complessivo di € 1.273,00; n. 68983572464-0 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2009 al 31.12.2009 per l'importo complessivo di € 1.065,33; n. 68983572460-5 del 24.10.2022, recapitata l'11.11.2022, ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2010 al 31.12.2010 per l'importo complessivo di € 446,04. Ha dedotto che con le suddette note l'INPS aveva chiesto alla ricorrente la restituzione di asserite indennità di malattia/maternità erogate per i periodi ivi rispettivamente indicati sul presupposto "dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli". Ha eccepito: l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione delle somme chieste in restituzione;
l'illegittimità delle note per genericità; la mancanza di prova della corresponsione delle indennità in questione, per carenza di allegazione degli estremi di pagamento;
la violazione dell'art. 10, comma 2bis, del DPR n. 917/86, inserito dall'art. 150 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020. Si è costituito l'INPS ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Incontestato il merito dell'indebito, l'istante eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale. Ebbene, l'INPS ha allegato e documentato l'avvenuta interruzione del decorso del termine, con le richieste di pagamento del 27.12.2011 notificate a mezzo di raccomandate ricevute in data 4.1.2012, nonchè con le richieste di pagamento del 21.10.2013 notificate a mezzo di raccomandate ricevute l'11.11.2013. Le suddette missive, ritualmente notifiche alla ricorrente a mezzo posta hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa relativi all'indennità di malattia/maternità. Le contestazioni mosse da parte ricorrente in relazione a tali missive risultano generiche e pretestuose. Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano regolarmente sottoscritti. Trattandosi di notifica a mezzo posta, eseguita direttamente dall'ente impositore, “...si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” . (Cass. n. 15315 del 04/07/2014). Il collegamento tra raccomandate e avvisi di ricevimento prodotti è dato dal numero di raccomandata. Peraltro, l'interruzione della prescrizione avvenuta con gli atti notificati il 4.1.2012 si è determinata per riconoscimento delle pretese dalla stessa ricorrente nel ricorso R.G. 4607/12 proposto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata nel quale a pag. 2 si impugnano le medesime richieste di restituzione dell'indennità di malattia. Il ricorso R.G. 4607/12 è stato deciso con sentenza n. 714/14, che ha respinto il ricorso. Ne consegue che la prescrizione è rimasta sospesa per tutta la durata del giudizio;
dal 17.9.2012 (data di deposito del ricorso) al passaggio in giudicato della sentenza depositata il 4.3.2014. Come correttamente eccepito dall'INPS, essendosi formato il giudicato sull'an e sul quantum della pretesa creditoria dell'Istituto, in virtù della menzionata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, le eccezioni relative alla mancanza della prova del pagamento sono inammissibili in ragione del giudicato implicito che si è formato su tali eccezioni nel menzionato giudizio e che non consente un nuovo scrutinio. Analogo ragionamento riguarda l'annualità 1999 per la quale ogni doglianza anche relativa al decorso del termine di prescrizione è coperta dal giudicato implicito, non avendo alcuna rilevanza l'eccezione dell'istante circa l'assenza di indicazione dei singoli importi fatti oggetto della richiesta di ripetizione. Quanto alla mancata applicazione della norma relativa alla cd. nettizzazione degli indebiti, si rileva che la norma non opera per gli indebiti ante 1.1.2020, come stabilito dall'articolo 150 (comma 2) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto rilancio, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77. In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata. Le spese, in applicazione del principio della soccombenza sono poste a carico del ricorrente nei confronti dell'Istituto e liquidate come da dispositivo. Invero, non si rinviene in atti la dichiarazione della parte ai fini dell'esenzione dalle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c., ma solo quella relativa all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al rimborso delle spese in favore dell'INPS liquidate in complessivi
€ 1000,00 .
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 01.04.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè