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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2044 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Bruno Gulino ed elettivamente domiciliate a
Verona, via Valverde n. 25, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
Sede e di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
(C.F. e P. IVA ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Linda Silvia Bonaldo e Salvatore
Dimartino ed elettivamente domiciliata a Vignate (MI), via Vittorio Veneto n. 26, presso lo studio dei difensori;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1979/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, riformare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n.
1979/2023 pubblicata il 19.10.2023, n. 6833/2020 R.G., sui punti espressamente indicati in atti e per i motivi e le ragioni indicati, e per l'effetto:
Nel merito, in via principale:
1. per i motivi e le causali di cui in atti accertarsi e dichiararsi l'operatività della garanzia prevista dall'art. 2 dei contratti di assicurazione stipulati in favore delle signore e con la compagnia assicuratrice Parte_1 Parte_2
AWP P&C S.A. –
Rappresentanza Generale per l'Italia (certificati n. 510827804 e n. 510827805)
2. conseguentemente, condannarsi la soc. AWP P&C S.A. – Rappresentanza
Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire e/o risarcire e/o indennizzare alle signore e Parte_1 Parte_2 la somma complessiva di € 8.108,00, costituente il corrispettivo
[...] economico della quota di soggiorno pagata e non goduta dalle attrici in seguito all'interruzione del viaggio al netto del costo di trasporto aereo, ovvero la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
In ogni caso:
3. condannarsi la soc. AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alle attrici gli interessi legali sulla sorte capitale liquidata in loro favore al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(come previsto dall'art. 1284 c.c. per come modificato dall'art. 17, co. 1, D.L. n.
132/2014) e rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione
e sino al saldo effettivo;
4. condannarsi la soc. AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare e/o risarcire le attrici del costo sostenuto per le spese legali stragiudiziali, che sin da ora si
pagina 2 di 17 quantifica in € 1.459,12 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
5. compensi e spese di causa, oltre a spese gen., IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse;
In via istruttoria: previa revoca, se del caso, dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, in particolare l'ordinanza del 04.01.2022, riaprirsi l'istruttoria come segue:
(A) prova per INTERROGATORIO FORMALE del legale rappresentante o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa (su tutti i capitoli) nonché per TESTI sui seguenti capitoli da aversi tutti preceduti dalla formula “vero che”:
1. Il giorno 02.05.2018, presso l'unità locale di Verona della Welcome Travel
(agenzia di viaggio), la signora acquistò per sé e per conto della Parte_1 figlia un pacchetto turistico denominato “Panorama Parte_2
Namibiano Glamping” per il periodo 10.07.2018 – 21.07.2018, organizzatore la soc. (pratica/preventivo n. 482422) pagando il prezzo di € Parte_3
9.598,00, di cui € 8.368,00 per quota di partecipazione (includente quest'ultima il costo dei voli aerei per complessivi € 260,00) (cfr. docc. nn.
1-4 che si esibiscono).
2. Le attrici si determinarono all'acquisto del viaggio essendo intenzionate a godere di un periodo di riposo e relax lontano da casa, motivo questo di cui parlarono con il personale dell'agenzia di viaggio.
3. Parte integrante del contratto concluso con (cfr. doc. n. 1 che Parte_3 si esibisce) era la stipulazione di assicurazione obbligatoria con la soc. CP_1
(gruppo ), che per le attrici assunsero i seguenti numeri di certificato:
[...] CP_4
510827804 e 510827805 (cfr. docc. nn.
5-7 che si esibiscono).
4. Tra le prestazioni assicurate anche l'ipotesi di “interruzione viaggio” (art. 2) così garantita: “ rimborsa la quota di soggiorno pagata e Controparte_5 non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a: a) rientro sanitario organizzato dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Assistenza in viaggio e
Pagamento Spese di cura, alla voce “Trasporto/Rientro sanitario organizzato””
pagina 3 di 17 (art. 2.1); a sua volta la garanzia “Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura” (art. 4) così prevedeva: “d.1 – Trasporto sanitario organizzato. In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali” (art.
4.1.1. lett. d) (cfr. doc. n. 6 che si esibisce).
5. Il giorno 10.07.2018 le attrici partirono in aereo da Milano Malpensa con direzione Doha (capitale del Qatar) ove il successivo 11.07.2018 si imbarcarono per la seconda parte del viaggio aereo per raggiungere in giornata l'aeroporto di
Windhoek (capitale della Namibia).
6. Appena giunta a destinazione all'aeroporto namibiano di Hosea-Kutako la signora si sentì male, tanto che venne soccorsa da personale Parte_2 sanitario del posto ed immediatamente trasportata in ambulanza presso
l'ospedale cittadino “Lady Pohamba Hospital” (cfr. docc. nn.
8-9 che si esibiscono).
7. All'esito dell'accertamento strumentale eseguito in nosocomio (angiogramma polmonare) fu fatta diagnosi di “embolia polmonare acuta multipla bilaterale, peggio a destra con ingrossamento del tronco polmonare principale e raddrizzamento del setto intraventricolare” (cfr. doc. n. 10 che si esibisce).
8. La signora venne pertanto ricoverata presso il reparto di Parte_2 terapia intensiva dell'ospedale cittadino “Lady Pohamba Hospital”.
9. Di tanto la signora diede immediato avviso alla Centrale Parte_1
Operativa della compagnia assicuratrice AWP, che riscontrò positivamente
l'apertura del sinistro, oltre che all'agenzia di viaggio e, tramite essa, all'organizzatrice (cfr. docc. nn. 11, 12 e 40 che si esibiscono). Parte_3
10. Nei giorni seguenti la signora sempre riscontrata, tenne Pt_1 costantemente aggiornata la compagnia assicuratrice dello sviluppo della situazione, comunicando tra l'altro la decisione dei medici locali di mantenere sotto osservazione la signora per almeno due settimane dal Parte_2 fatto (cfr. docc. nn. 13-14 che si esibiscono).
pagina 4 di 17 11. Nuovi accertamenti e visite furono eseguiti nei giorni seguenti il ricovero ospedaliero (proseguito in regime ordinario dal 13.07), che ebbe termine il
17.07.2018 (giorno delle dimissioni) con prescrizione di successivo appuntamento di controllo (cfr. docc. nn. 15-16 che si esibiscono).
12. La signora mantenne stabile corrispondenza anche con la dott.ssa Pt_1 [...]
guardia medica della compagnia assicuratrice, via via informandola Per_1 degli sviluppi e del fatto che il medico di riferimento, dott. Persona_2 indicava solo nel 28.07.2018 il giorno in cui l'attrice avrebbe Parte_2 potuto volare, in ciò rassicurata dalla sanitaria (cfr. docc. nn. 17-19 che si esibiscono).
13. La mattina del giorno 19.07.2018 la signora a causa di Parte_2 vomito, palpitazioni e dolori addominali si recò al P.S. dell'ospedale “Lady
Pohamba” dove venne visitata dalla dott.ssa che mandò al Persona_3 medico curante privato per le necessarie prescrizioni (cfr. docc. nn. 21-22 che si esibiscono).
[... 14. Solo il 24.07.2018 il medico responsabile, specialista pneumologo dott.
dichiarò la signora abile a volare a partire dal Persona_2 Parte_2 giorno 28.07.2018 con particolari prescrizioni (ossigeno supplementare e viaggio in business class) (cfr. doc. n. 23 che si esibisce).
15. Di tanto venne dato tempestivo avviso, riscontrato, alla AWP P&C.
16. Nonostante le tempestive notizie fornite dall'attrice alla compagnia Pt_1 assicuratrice, il dott. , medico incaricato dalla stessa, giunse in Namibia Per_4 solo in data 27.07.2018 potendo così organizzare il viaggio di rientro, il tutto dopo aver indicato alla signora (tramite messaggistica whatsapp) la Pt_1 impossibilità di organizzare un volo per il fine settimana precedente (cfr. docc. nn. 24-26 che si esibiscono).
17. Quanto sopra trova conferma, altresì, nella comunicazione e-mail del personale della centrale operativa AWP con la quale il 26.07.2018 veniva comunicato alle attrici che il medico incaricato dalla compagnia sarebbe arrivato nella capitale namibiana il giorno successivo (27.07.2018), come da dettaglio di volo allegato (cfr. docc. nn. 27-28 che si esibiscono).
pagina 5 di 17 18. Per tutto il periodo di permanenza in Namibia (11.07-29.07) la signora trascorse il tempo ad assistere la signora in Parte_1 Parte_2 ospedale, ad accompagnarla alle visite mediche, a tenere i contatti con la P compagnia assicuratrice, la società organizzatrice, Console Italiano e, infine, con il medico incaricato dalla compagnia, andando in albergo solo a dormire e, qualche volta, mangiare.
19. Le attrici furono pertanto fatte rientrare con volo organizzato solo nei giorni di
29.07.2018 (tratta Windhoek-Doha) e 30.07.2018 (tratta ) (cfr. docc. Persona_5 nn. 29-30 che si esibiscono).
20. Dell'accaduto la soc. venne tenuta aggiornata ed Parte_4 informata anche attraverso comunicazioni intrattenute con la dott.ssa Per_6
all'epoca Console Generale Onorario dell'Italia in Namibia (cfr. doc. n. 41
[...] che si esibisce).
21. Rientrate in Italia, le attrici, a mezzo dell'avv. Francesca Segna, chiesero alla compagnia assicuratrice AWP P&C il rimborso sia delle spese sostenute e sia del soggiorno non usufruito (att. 2 e 4 delle condizioni di assicurazione) (cfr. docc. nn. 31 e 6 che si esibiscono).
22. Risposta fu il (parziale) rimborso delle spese per complessivi € 963,24 ed il diniego del rimborso del soggiorno non usufruito quantificato in quanto “non vi è stato rientro anticipato”, decisione questa contestata dalle attrici (cfr. docc. nn.
32-33 che si esibiscono).
23. Nuova messa in mora inviata dallo scrivente a mezzo PEC del 25.10.2019 ottenne medesima risposta dalla compagnia assicuratrice (“Nel caso in questione non vi è stato un rientro anticipato pertanto non vi è diritto ad alcun rimborso, Art
2.1 Interruzione di viaggio a)”), né maggior fortuna ebbe la proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita formulata dalle attrici alle controparti, con
AWP P&C che comunicò di non voler aderire alla procedura affermando, testualmente, “il viaggio inizialmente previsto dal 10 al 21 di luglio si è protratto fino al 29 luglio. Pertanto, alla luce dei fatti si è verificato un prolungamento del soggiorno piuttosto che un rientro anticipato” (cfr. docc. nn. 34-38 che si esibiscono).
pagina 6 di 17 Si indicano a testi:
- su tutti i capitoli da n. 1 a n. 4 inclusi la signora e il Testimone_1 responsabile dell'agenzia Welcome Travel Shop di Verona (ovvero chi per esso a conoscenza dei fatti di causa)
- su tutti i capitoli da n. 5 a n. 20 inclusi i sigg.ri , , Testimone_2 Tes_3 [...]
, la dott.ssa Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_1 [...] nonché la dott.ssa (all'epoca dei fatti Console Per_1 Persona_6
Generale Onorario dell'Italia in Namibia)
(B) laddove ritenuto necessario, procedersi a norma dell'art. 123 c.p.c. per la traduzione dei documenti dimessi sub nn. 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 25 e 26
(C) ove contestate la genuinità e/o la veridicità dei messaggi whatsapp dimessi sub doc. n. 26 si dichiara la disponibilità dell'attrice a mettere a disposizione il telefono per l'eventuale perizia tecnica che fosse ritenuta necessaria e che si chiede sia disposta d'ufficio dal giudice.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta, previo ogni e più opportuna declaratoria del caso, anche in via incidentale riproponendo espressamente nel presente giudizio tutte le domande, eccezioni e istanze già avanzate nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale ai sensi dell'art. 346 c.p.c., così giudicare: nel merito, in via principale,
- ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti dalle appellanti e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dalle appellanti nei confronti di CP_1
confermando l'impugnata sentenza di primo grado n. 1979/2023
[...] pronunciata dal Tribunale di Verona, Sez. I Civile, Giudice dott.ssa Da Cortà
Fumei, il 17/10/2023 e pubblicata il 19/10/2023;
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfetario del 15% per il presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria,
- previa revoca, se del caso, dei provvedimenti istruttori assunti nel corso del giudizio di primo grado, si chiede riaprirsi l'istruttoria ammettendo interrogatorio
pagina 7 di 17 formale e prova testimoniale, senza accettare l'inversione dell'onere della prova, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la dott.ssa manteneva stabile corrispondenza con la Per_1 signora Pt_1
2) Vero che AWP, per il tramite delle Centrale Operativa, all'atto di ricezione della denuncia, apriva il sinistro e prendeva in carico la gestione del caso?
3) Vero che AWP, per il tramite della Centrale Operativa, manteneva i contatti con la madre dell'assicurata, signora con la struttura ospedaliera e, per il Pt_1 tramite di proprio personale medico, vagliava l'evoluzione della malattia della signora Parte_2
4) Vero che AWP teneva a proprio carico i costi della degenza ospedaliera, degli accertamenti diagnostici, anche strumentali, effettuati sulla persona della signora
e dei farmaci come da doc.ti nn. 8,9,10 che si rammostrano Parte_2 al teste?
5) Vero che AWP organizzava, con costi a proprio carico, il viaggio aereo di ritorno delle signore ed HE in business class, con accompagnamenti da Parte_2 parte di un medico e con organizzazione del rientro al loro domicilio in Verona dall'aeroporto di Milano Malpensa con ambulanza, come da doc.ti nn. 5,6,7 che si rammostrano al teste?
6) Vero che AWP provvedeva a rimborsare alle attrici le spese dell'ambulanza per il trasposrto presso il Lady Pohamba Private Hospital?
7) Vero che AWP provvedeva a rimborsare alle attrici le spese farmaceutiche/terapeutiche?
8) Vero che AWP provvedeva a rimborsare alle attrici le spese per l'acquisto di
SIM locale?
9) Vero che AWP provvedeva a rimborsare alle attrici le spese per le calze compressive?
10) Vero che AWP provvedeva a rimborsare alle attrici le spese per l'alloggio presso l'Hotel Town Lodge Windhoek nel limite del massimale di € 963,24?
Si indicano quali testi: , , Tes_3 Testimone_6 Testimone_4 Tes_2
, dott.ssa tutti domiciliati c/o corrente in
[...] Testimone_7 CP_1
pagina 8 di 17 Milano al viale Brenta n. 32
- ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte per i motivi sopra esposti che qui si richiamano integralmente e in particolare ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dalle appellanti in quanto inammissibili per tutto quanto sopra esposto.
Ci si oppone altresì all'accoglimento dell'istanza di interrogatorio formale del legale rappresentante di AWP per quanto sopra ampiamente motivato. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali ex adverso formulata, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati da parte attrice e con i testi sopra indicati.
Si contesta a tutti gli effetti, ivi compresi quelli probatori, chiedendone
l'espunzione, il doc. n. 26 delle appellanti, non essendo certo che trattasi di messaggi Whatsapp nonché il loro contenuto, nemmeno essendo possibile desumere da quali utenze provengano. Nel documento si rilevano peraltro aggiunte manoscritte nonché libere traduzioni di frasi in lingua tedesca, contestazioni tutti già ritualmente e tempestivamente sollevate dalla scrivente difesa e che qui si reiterano ad ogni effetto.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.9.2020 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - chiedendo che fosse accertata l'operatività della garanzia prevista dall'art. 2 dei contratti di assicurazione stipulati in favore delle ricorrenti con la compagnia assicuratrice;
chiedevano pertanto la restituzione del corrispettivo economico della quota di soggiorno pagata e non goduta (per l'importo di euro 8.108,00) in seguito all'interruzione del viaggio, avvenuta sin dal loro arrivo in Namibia, causata dalla malattia occorsa a oltre agli interessi maturati Parte_2 sulla sorte capitale e rivalutazione monetaria. Chiedevano, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento del costo sostenuto per le spese legali stragiudiziali
(euro 1.459,12).
Le ricorrenti riferivano che l'11.7.2018, giunte a destinazione all'aeroporto namibiano di Hosea-Kutako, era stata ricoverata presso Parte_2
pagina 9 di 17 l'ospedale di Windhoek, con diagnosi di embolia polmonare acuta multipla bilaterale, ove era rimasta fino al 28.7.2018, assistita da Le Parte_1 attrici erano, poi, rientrate in Italia con voli organizzati dalla Compagnia assicuratrice (29.7.2018, tratta Windhoek-Doha, e 30.7.2018, tratta Doha-
Milano).
Tra le prestazioni assicurate vi era l'ipotesi di “Interruzione viaggio” (art. 2) e la garanzia “Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura” (art. 4). Nonostante ciò, a fronte della richiesta delle attrici volta a ottenere il rimborso delle spese sostenute e del soggiorno non usufruito, la convenuta aveva rimborsato, parzialmente (euro 963,24), le spese ma rigettato la richiesta di rimborso del soggiorno non usufruito sostenendo che non vi era stato rientro anticipato.
Nel costituirsi la Compagnia contestava quanto dedotto dalle ricorrenti evidenziando che il prodotto assicurativo prevedeva una serie di garanzie
(annullamento viaggio, interruzione viaggio, assistenza in viaggio e pagamento spese di cura, bagaglio, assistenza legale in viaggio, garanzie assicurative per i parenti non viaggianti), connesse ai pacchetti di viaggio acquistati e organizzati da “ , e che per il sinistro occorso a era Parte_3 Parte_2 operante la garanzia “Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura”, le cui prestazioni assicurate erano già state tutte puntualmente ed esattamente eseguite ed assolte da AWP. Non poteva, invece, ritenersi operante la garanzia assicurativa “Interruzione viaggio”, posto che per l'operatività di detta garanzia doveva necessariamente verificarsi un rientro anticipato rispetto alla data del termine del soggiorno prevista dal contratto di viaggio o pacchetto turistico, mentre, nel caso di specie, non vi era stato alcun rientro anticipato in Italia rispetto al termine del viaggio stabilito dal contratto di viaggio per la data del
21.7.2018.
Disposto il mutamento del rito, con sentenza n. 1979/2023 il Tribunale di Verona rigettava le domande attoree.
In particolare, il Tribunale riteneva che alla luce delle previsioni di polizza non potesse ritenersi operante la garanzia assicurativa “Interruzione viaggio”, in quanto non si era verificata una cessazione anticipata del viaggio rispetto alla pagina 10 di 17 data del termine del soggiorno (21.7.2018), bensì l'ipotesi dell'“Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura”, atteso che la era stata curata in Parte_2 loco a spese di AWP, assistita in contemporanea dai medici della Centrale
Operativa per tutta la durata della permanenza in Namibia che si era protratta oltre il termine del viaggio, precisamente fino al 29.7.2018.
Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione e Parte_1 lamentando: Parte_2
1) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e di norme di diritto sostanziale come l'art. 2697 c.c. in quanto l'affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui la era stata assistita in loco anche dai medici Parte_2 incaricati da AWP, era stata da sempre contestata in giudizio dove, fin dall'atto introduttivo era stata contestata ad AWP una non adeguata gestione del caso.
Infatti, il dott. , medico incaricato dalla Compagnia assicuratrice, era Per_4 giunto in Namibia solo in data 27.7.2018 potendo così organizzare il viaggio di rientro (doc. n. 25 e doc. n. 26) soltanto successivamente a tale data;
2) l'errata valutazione dei fatti di causa ed incomprensibilità/illogicità della motivazione, violazione degli artt. 1218 e 1225 c.c. e dell'art. 132 c.p.c. Il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevanti la non imputabilità e la non prevedibilità in capo alle attrici delle cause che avevano provocato il totale annullamento del viaggio-vacanza: tale annullamento era inscindibilmente e sostanzialmente connesso al contratto di assicurazione stipulato con AWP P&C, sicché eventuali circostanze riconducibili a responsabilità delle consumatrici avrebbero da un lato ben potuto essere sollevate nei confronti delle medesime e dall'altro rilevano comunque -e soprattutto- al fine di una corretta indagine del contenuto del contratto di assicurazione.
3) l'errata interpretazione del contenuto del contratto di assicurazione con esclusione di operatività della garanzia, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., degli artt. 1418, 1343 e 1344
c.c. e 1895 nonché degli art. 1322 c.c. e/o art. 33 codice del consumo (d.lgs. n.
206/2005). Secondo le appellanti una corretta interpretazione, e conseguente applicazione, delle condizioni del contratto di assicurazione da esse stipulato con pagina 11 di 17 AWP dovrebbe portare a ricondurre i fatti di causa nell'ambito di una ipotesi di
“Interruzione viaggio” stante la prova documentale che esse non avevano goduto totalmente del pacchetto turistico, stante la gravissima patologia che aveva colto la che era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, fino al 13 Parte_2 luglio, poi in reparto ordinario, fino al 17 luglio, tenuta in osservazione sino al 24 luglio e autorizzata a volare solo dal successivo 28 luglio 2018. Il Tribunale non avrebbe interpretato e valutato correttamente le condizioni di assicurazione, in particolare quanto previsto all'art.
2.1 e all'art.
4.1.1 lett. d). Ove la garanzia di cui all'art.
2.1 delle condizioni di assicurazione fosse realmente da intendersi nel senso avallato dal Giudice di primo grado -quello, cioè, di porre a carico delle turiste le conseguenze economiche per un mancato anticipato rientro determinato dalla totale e incolpevole loro impossibilità a fare ciò- essa sarebbe da considerarsi o inoperativa, ex art. 1418 c.c. per l'insanabile contrasto con norme imperative, secondo gli artt. 1343 e 1344 c.c., o inefficace ex art. 1322 c.c. e/o art. 33 codice del consumo, per contrarietà al principio di meritevolezza trattandosi di clausola che sbilancerebbe in maniera irragionevole il sinallagma contrattuale, mancando peraltro la specifica separata approvazione, richiesta dall'art. 1341, II comma, c.c. di quella che sarebbe una clausola vessatoria.
Risulterebbe integrata anche una ipotesi di nullità, ex art. 1895 c.c., perché se oggetto della garanzia fosse quello proposto dalla Compagnia assicuratrice e avallato nella sentenza impugnata, di fatto non sarebbe mai esistito alcun rischio assunto su di sé dal soggetto assicuratore. Deducono, inoltre, le appellanti che ogni diversa interpretazione risulterebbe altresì lesiva delle norme in materia di correttezza e buona fede, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 166, II comma, d.lgs. n. 209/2005 Reiterano, infine, le richieste risarcitorie quantificandole in euro 8.108,00, e chiedono il ristoro anche delle spese sostenute per l'assistenza tecnica stragiudiziale, pari a complessivi euro 1.459,12, accessori di legge inclusi.
Così sinteticamente riassunte le argomentazioni svolte dalle appellanti, ritiene il
Collegio che l'appello non sia fondato e debba essere rigettato.
pagina 12 di 17 I tre motivi di appello, in quanto strettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente.
Non merita di essere condiviso l'assunto delle appellanti secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato e interpretato correttamente le condizioni di polizza.
In realtà sono le stesse appellanti che propongono una lettura limitata e parziale di dette condizioni soffermandosi soltanto sull'art.
2.1 e sull'art.
4.1.1. lett. d).
Al contrario, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha svolto un esame approfondito e corretto di tutte le condizioni contrattuali rilevando che la polizza stipulata prevedeva diverse tipologie di garanzie, precisamente per annullamento viaggio, interruzione del viaggio, assistenza in viaggio e pagamento spese di cura, bagaglio, assistenza legale in viaggio, garanzie assicurative per i parenti non viaggianti.
All'art. 2, titolato “Interruzione di viaggio” era previsto:
2.1 Oggetto
rimborsa la quota di soggiorno pagata e non goduta in CP_6 Controparte_5 seguito di interruzione del viaggio dovuta:
“a) rientro sanitario organizzato dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla
Centrale Operativa come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia
Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura, alla voce “Trasporto/Rientro sanitario organizzato;
oppure
b) rientro anticipato a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla Centrale
Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura alla voce “Rientro anticipato.”
Al punto 2.2 delle condizioni, previsione di cui non vi è traccia nell'atto di appello ma che, invece, è stata puntualmente esaminata dal Tribunale, viene precisato che rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a Controparte_5 decorrere dalla data di rientro a domicilio/residenza.
Il rientro sanitario organizzato dall'Assicurato previsto quale ipotesi di rimborso nella garanzia “Interruzione viaggio” è regolamentato dall'art.
4.1.1. lett. d.2)
pagina 13 di 17 delle condizioni di polizza, come evidenziato dal Tribunale e senza che sul punto le appellanti abbiano formulato qualche censura, che prevede che quando le condizioni dell' ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, Parte_5 richiedano il suo trasporto al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale
Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo.
Diversa, invece, è la garanzia prevista per “Assistenza in viaggio e Pagamento spese di cura” che all'art.
4.1 prevede l'esecuzione di varie prestazioni di
Assistenza in viaggio consistenti in consulenza medica telefonica;
invio di un medico;
segnalazione di un medico specialista all'estero; trasporto/rientro sanitario organizzato;
rientro dei familiari e dei compagni di viaggio;
spese di soccorso, salvataggio e recupero;
rientro accompagnato di minori;
invio medicinali urgenti;
invio messaggi urgenti;
interprete a disposizione;
traduzione della cartella clinica;
spese di viaggio di un familiare;
spese di prolungamento soggiorno;
rientro a domicilio dell'assicurato convalescente;
rientro della salma;
rientro anticipato;
anticipo spese di prima necessità; protezione documenti;
rimborso spese telefoniche”.
All'art. 4.1.2 è, poi, previsto il pagamento di Spese di Cura relative al ricovero ospedaliero durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio e precisamente:
a) il rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
b) il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio.
Pertanto, dalla lettura ed esame complessivo delle condizioni di polizza si deve affermare che la garanzia denominata “Interruzione viaggio” presuppone un mancato completamento del viaggio dovuto a rientro sanitario o a rientro anticipato per decesso o ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare e che l'Assicurazione rimborsa soltanto il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro presso il domicilio e la residenza.
Tale garanzia non era operante atteso che nella fattispecie non si era verificata una cessazione anticipata del viaggio, per rientro anticipato dell'assicurato pagina 14 di 17 rispetto alla data del termine del soggiorno previsto dal contratto di viaggio, precisamente al 21.7.2018, tanto che l'art.
2.2. precisava espressamente che l'assicurazione rimborsava il pro rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio/residenza. Era, invece, operante la garanzia
“Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura”, in quanto la è stata Parte_2 curata in Namibia, a spese della Compagnia, assistita anche dai medici della
Centrale Operativa per tutta la durata della permanenza in Namibia, protrattasi oltre il termine del viaggio, precisamente fino al 29.7.2018, senza che si fosse verificato un rientro anticipato in Italia rispetto alla data del 21.7.2018.
Non è contestato, e risulta documentalmente provato, che la ha fruito Parte_2 dell'assistenza prevista dalle condizioni di cui all'art. 4 della polizza e che AWP ha adempiuto alle obbligazioni previste dal contratto assicurativo provvedendo al pagamento diretto delle spese ospedaliere e rimborsando alle assicurate le spese mediche/farmaceutiche, di ambulanza per il trasporto al Lady Pohamba Private
Hospital, di soggiorno, di acquisto SIM, e ad organizzare, sostenendone i costi, il viaggio di rientro con assistenza medica e voli in business class.
A fronte di tutta l'attività svolta dalla Compagnia appare infondata, oltreché irrilevante, l'affermazione delle appellanti secondo cui AWP non avrebbe adeguatamente gestito il caso: dimenticano le appellanti che il dott. , Per_4 medico incaricato dalla Compagnia assicuratrice, era giunto in Namibia in data
27.7.2018, e aveva organizzato il viaggio di rientro, viaggio che non poteva essere organizzato in data antecedente rispetto a quanto poi effettuato, tenuto conto la era stata dichiarata abile a volare a partire dal 28.7.2018 (doc. Parte_2
23 – certificazione del dott. . Persona_2
L'appellante deduce genericamente la violazione di norme imperative, senza nulla specificare e senza che, comunque, si palesino profili di nullità delle condizioni di contratto esaminate e applicate nella fattispecie.
Le condizioni di polizza sono chiare e non pongono problemi in ordine alla loro interpretazione e sono espresse in modo tale da non ingenerare dubbio alcuno rispetto al loro tenore.
pagina 15 di 17 Con riferimento all'art. 166 codice delle assicurazioni si osserva che dalla lettura della polizza è possibile agevolmente comprendere il contenuto delle previsioni contrattuali tenuto conto che tutti gli articoli, compresi il 2 e il 4, hanno specifica schematizzazione con differenti caratteri grafici ed evidenziazioni.
Peraltro, le condizioni contrattuali della garanzia “Interruzione viaggio” non prevedono decadenze, nullità, ma unicamente descrivono e circoscrivono in modo chiaro e trasparente, l'oggetto della garanzia assicurativa. Da ciò consegue l'infondatezza del richiamo all'art. 1341, II comma, c.c. atteso che, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere, nel contratto di assicurazione, le clausole limitative della responsabilità da quelle che limitano l'oggetto del contratto e che le prime limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o escludono il rischio garantito, mentre le seconde riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito, con la conseguenza che solo le prime sono da considerare vessatorie.
Nella fattispecie le clausole in esame rientrano tra quelle che attengono all'oggetto del contratto e, in quanto tali, non sono da considerarsi vessatorie.
E, d'altronde, il riparto degli oneri così realizzato in forza delle varie previsioni di polizza risponde a logica, dal momento che, nell'ipotesi di rientro sanitario dell'assicurato, la compagnia, essendo tenuta a versargli tutte le spese di soggiorno ospedaliero sino al rientro in Italia, già copre i costi sopportati nel periodo in cui il viaggio avrebbe dovuto avere luogo, sicché si avrebbe una duplicazione di poste se, in relazione allo stesso periodo, dovesse anche essere rimborsato il valore del soggiorno non goduto.
Né le clausole esaminate prevedono obblighi solo a carico dell'assicurato, tanto da determinare uno squilibrio del rapporto contrattuale in favore dell'Assicuratrice, tenuto anche conto che le appellanti hanno goduto della garanzia “Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura”.
Inammissibili, infine, sono le prove orali richieste dalle appellanti: i capitoli di prova attengono a circostanze incontestate, irrilevanti e documentali.
Per quanto esposto la sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
pagina 16 di 17 Le spese del presente grado seguono la soccombenza di e Parte_1
e vengono liquidate in favore della società appellata come in Parte_2 dispositivo, secondo il valore della causa con parametri medi e senza fase istruttoria.
Le appellanti vanno altresì dichiarate tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1979/2023 emessa dal Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna le appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2044 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Bruno Gulino ed elettivamente domiciliate a
Verona, via Valverde n. 25, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
Sede e di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
(C.F. e P. IVA ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Linda Silvia Bonaldo e Salvatore
Dimartino ed elettivamente domiciliata a Vignate (MI), via Vittorio Veneto n. 26, presso lo studio dei difensori;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1979/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, riformare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n.
1979/2023 pubblicata il 19.10.2023, n. 6833/2020 R.G., sui punti espressamente indicati in atti e per i motivi e le ragioni indicati, e per l'effetto:
Nel merito, in via principale:
1. per i motivi e le causali di cui in atti accertarsi e dichiararsi l'operatività della garanzia prevista dall'art. 2 dei contratti di assicurazione stipulati in favore delle signore e con la compagnia assicuratrice Parte_1 Parte_2
AWP P&C S.A. –
Rappresentanza Generale per l'Italia (certificati n. 510827804 e n. 510827805)
2. conseguentemente, condannarsi la soc. AWP P&C S.A. – Rappresentanza
Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire e/o risarcire e/o indennizzare alle signore e Parte_1 Parte_2 la somma complessiva di € 8.108,00, costituente il corrispettivo
[...] economico della quota di soggiorno pagata e non goduta dalle attrici in seguito all'interruzione del viaggio al netto del costo di trasporto aereo, ovvero la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
In ogni caso:
3. condannarsi la soc. AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alle attrici gli interessi legali sulla sorte capitale liquidata in loro favore al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(come previsto dall'art. 1284 c.c. per come modificato dall'art. 17, co. 1, D.L. n.
132/2014) e rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione
e sino al saldo effettivo;
4. condannarsi la soc. AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare e/o risarcire le attrici del costo sostenuto per le spese legali stragiudiziali, che sin da ora si
pagina 2 di 17 quantifica in € 1.459,12 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
5. compensi e spese di causa, oltre a spese gen., IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse;
In via istruttoria: previa revoca, se del caso, dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, in particolare l'ordinanza del 04.01.2022, riaprirsi l'istruttoria come segue:
(A) prova per INTERROGATORIO FORMALE del legale rappresentante o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa (su tutti i capitoli) nonché per TESTI sui seguenti capitoli da aversi tutti preceduti dalla formula “vero che”:
1. Il giorno 02.05.2018, presso l'unità locale di Verona della Welcome Travel
(agenzia di viaggio), la signora acquistò per sé e per conto della Parte_1 figlia un pacchetto turistico denominato “Panorama Parte_2
Namibiano Glamping” per il periodo 10.07.2018 – 21.07.2018, organizzatore la soc. (pratica/preventivo n. 482422) pagando il prezzo di € Parte_3
9.598,00, di cui € 8.368,00 per quota di partecipazione (includente quest'ultima il costo dei voli aerei per complessivi € 260,00) (cfr. docc. nn.
1-4 che si esibiscono).
2. Le attrici si determinarono all'acquisto del viaggio essendo intenzionate a godere di un periodo di riposo e relax lontano da casa, motivo questo di cui parlarono con il personale dell'agenzia di viaggio.
3. Parte integrante del contratto concluso con (cfr. doc. n. 1 che Parte_3 si esibisce) era la stipulazione di assicurazione obbligatoria con la soc. CP_1
(gruppo ), che per le attrici assunsero i seguenti numeri di certificato:
[...] CP_4
510827804 e 510827805 (cfr. docc. nn.
5-7 che si esibiscono).
4. Tra le prestazioni assicurate anche l'ipotesi di “interruzione viaggio” (art. 2) così garantita: “ rimborsa la quota di soggiorno pagata e Controparte_5 non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a: a) rientro sanitario organizzato dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Assistenza in viaggio e
Pagamento Spese di cura, alla voce “Trasporto/Rientro sanitario organizzato””
pagina 3 di 17 (art. 2.1); a sua volta la garanzia “Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura” (art. 4) così prevedeva: “d.1 – Trasporto sanitario organizzato. In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali” (art.
4.1.1. lett. d) (cfr. doc. n. 6 che si esibisce).
5. Il giorno 10.07.2018 le attrici partirono in aereo da Milano Malpensa con direzione Doha (capitale del Qatar) ove il successivo 11.07.2018 si imbarcarono per la seconda parte del viaggio aereo per raggiungere in giornata l'aeroporto di
Windhoek (capitale della Namibia).
6. Appena giunta a destinazione all'aeroporto namibiano di Hosea-Kutako la signora si sentì male, tanto che venne soccorsa da personale Parte_2 sanitario del posto ed immediatamente trasportata in ambulanza presso
l'ospedale cittadino “Lady Pohamba Hospital” (cfr. docc. nn.
8-9 che si esibiscono).
7. All'esito dell'accertamento strumentale eseguito in nosocomio (angiogramma polmonare) fu fatta diagnosi di “embolia polmonare acuta multipla bilaterale, peggio a destra con ingrossamento del tronco polmonare principale e raddrizzamento del setto intraventricolare” (cfr. doc. n. 10 che si esibisce).
8. La signora venne pertanto ricoverata presso il reparto di Parte_2 terapia intensiva dell'ospedale cittadino “Lady Pohamba Hospital”.
9. Di tanto la signora diede immediato avviso alla Centrale Parte_1
Operativa della compagnia assicuratrice AWP, che riscontrò positivamente
l'apertura del sinistro, oltre che all'agenzia di viaggio e, tramite essa, all'organizzatrice (cfr. docc. nn. 11, 12 e 40 che si esibiscono). Parte_3
10. Nei giorni seguenti la signora sempre riscontrata, tenne Pt_1 costantemente aggiornata la compagnia assicuratrice dello sviluppo della situazione, comunicando tra l'altro la decisione dei medici locali di mantenere sotto osservazione la signora per almeno due settimane dal Parte_2 fatto (cfr. docc. nn. 13-14 che si esibiscono).
pagina 4 di 17 11. Nuovi accertamenti e visite furono eseguiti nei giorni seguenti il ricovero ospedaliero (proseguito in regime ordinario dal 13.07), che ebbe termine il
17.07.2018 (giorno delle dimissioni) con prescrizione di successivo appuntamento di controllo (cfr. docc. nn. 15-16 che si esibiscono).
12. La signora mantenne stabile corrispondenza anche con la dott.ssa Pt_1 [...]
guardia medica della compagnia assicuratrice, via via informandola Per_1 degli sviluppi e del fatto che il medico di riferimento, dott. Persona_2 indicava solo nel 28.07.2018 il giorno in cui l'attrice avrebbe Parte_2 potuto volare, in ciò rassicurata dalla sanitaria (cfr. docc. nn. 17-19 che si esibiscono).
13. La mattina del giorno 19.07.2018 la signora a causa di Parte_2 vomito, palpitazioni e dolori addominali si recò al P.S. dell'ospedale “Lady
Pohamba” dove venne visitata dalla dott.ssa che mandò al Persona_3 medico curante privato per le necessarie prescrizioni (cfr. docc. nn. 21-22 che si esibiscono).
[... 14. Solo il 24.07.2018 il medico responsabile, specialista pneumologo dott.
dichiarò la signora abile a volare a partire dal Persona_2 Parte_2 giorno 28.07.2018 con particolari prescrizioni (ossigeno supplementare e viaggio in business class) (cfr. doc. n. 23 che si esibisce).
15. Di tanto venne dato tempestivo avviso, riscontrato, alla AWP P&C.
16. Nonostante le tempestive notizie fornite dall'attrice alla compagnia Pt_1 assicuratrice, il dott. , medico incaricato dalla stessa, giunse in Namibia Per_4 solo in data 27.07.2018 potendo così organizzare il viaggio di rientro, il tutto dopo aver indicato alla signora (tramite messaggistica whatsapp) la Pt_1 impossibilità di organizzare un volo per il fine settimana precedente (cfr. docc. nn. 24-26 che si esibiscono).
17. Quanto sopra trova conferma, altresì, nella comunicazione e-mail del personale della centrale operativa AWP con la quale il 26.07.2018 veniva comunicato alle attrici che il medico incaricato dalla compagnia sarebbe arrivato nella capitale namibiana il giorno successivo (27.07.2018), come da dettaglio di volo allegato (cfr. docc. nn. 27-28 che si esibiscono).
pagina 5 di 17 18. Per tutto il periodo di permanenza in Namibia (11.07-29.07) la signora trascorse il tempo ad assistere la signora in Parte_1 Parte_2 ospedale, ad accompagnarla alle visite mediche, a tenere i contatti con la P compagnia assicuratrice, la società organizzatrice, Console Italiano e, infine, con il medico incaricato dalla compagnia, andando in albergo solo a dormire e, qualche volta, mangiare.
19. Le attrici furono pertanto fatte rientrare con volo organizzato solo nei giorni di
29.07.2018 (tratta Windhoek-Doha) e 30.07.2018 (tratta ) (cfr. docc. Persona_5 nn. 29-30 che si esibiscono).
20. Dell'accaduto la soc. venne tenuta aggiornata ed Parte_4 informata anche attraverso comunicazioni intrattenute con la dott.ssa Per_6
all'epoca Console Generale Onorario dell'Italia in Namibia (cfr. doc. n. 41
[...] che si esibisce).
21. Rientrate in Italia, le attrici, a mezzo dell'avv. Francesca Segna, chiesero alla compagnia assicuratrice AWP P&C il rimborso sia delle spese sostenute e sia del soggiorno non usufruito (att. 2 e 4 delle condizioni di assicurazione) (cfr. docc. nn. 31 e 6 che si esibiscono).
22. Risposta fu il (parziale) rimborso delle spese per complessivi € 963,24 ed il diniego del rimborso del soggiorno non usufruito quantificato in quanto “non vi è stato rientro anticipato”, decisione questa contestata dalle attrici (cfr. docc. nn.
32-33 che si esibiscono).
23. Nuova messa in mora inviata dallo scrivente a mezzo PEC del 25.10.2019 ottenne medesima risposta dalla compagnia assicuratrice (“Nel caso in questione non vi è stato un rientro anticipato pertanto non vi è diritto ad alcun rimborso, Art
2.1 Interruzione di viaggio a)”), né maggior fortuna ebbe la proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita formulata dalle attrici alle controparti, con
AWP P&C che comunicò di non voler aderire alla procedura affermando, testualmente, “il viaggio inizialmente previsto dal 10 al 21 di luglio si è protratto fino al 29 luglio. Pertanto, alla luce dei fatti si è verificato un prolungamento del soggiorno piuttosto che un rientro anticipato” (cfr. docc. nn. 34-38 che si esibiscono).
pagina 6 di 17 Si indicano a testi:
- su tutti i capitoli da n. 1 a n. 4 inclusi la signora e il Testimone_1 responsabile dell'agenzia Welcome Travel Shop di Verona (ovvero chi per esso a conoscenza dei fatti di causa)
- su tutti i capitoli da n. 5 a n. 20 inclusi i sigg.ri , , Testimone_2 Tes_3 [...]
, la dott.ssa Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_1 [...] nonché la dott.ssa (all'epoca dei fatti Console Per_1 Persona_6
Generale Onorario dell'Italia in Namibia)
(B) laddove ritenuto necessario, procedersi a norma dell'art. 123 c.p.c. per la traduzione dei documenti dimessi sub nn. 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 25 e 26
(C) ove contestate la genuinità e/o la veridicità dei messaggi whatsapp dimessi sub doc. n. 26 si dichiara la disponibilità dell'attrice a mettere a disposizione il telefono per l'eventuale perizia tecnica che fosse ritenuta necessaria e che si chiede sia disposta d'ufficio dal giudice.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta, previo ogni e più opportuna declaratoria del caso, anche in via incidentale riproponendo espressamente nel presente giudizio tutte le domande, eccezioni e istanze già avanzate nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale ai sensi dell'art. 346 c.p.c., così giudicare: nel merito, in via principale,
- ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti dalle appellanti e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dalle appellanti nei confronti di CP_1
confermando l'impugnata sentenza di primo grado n. 1979/2023
[...] pronunciata dal Tribunale di Verona, Sez. I Civile, Giudice dott.ssa Da Cortà
Fumei, il 17/10/2023 e pubblicata il 19/10/2023;
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfetario del 15% per il presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria,
- previa revoca, se del caso, dei provvedimenti istruttori assunti nel corso del giudizio di primo grado, si chiede riaprirsi l'istruttoria ammettendo interrogatorio
pagina 7 di 17 formale e prova testimoniale, senza accettare l'inversione dell'onere della prova, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la dott.ssa manteneva stabile corrispondenza con la Per_1 signora Pt_1
2) Vero che AWP, per il tramite delle Centrale Operativa, all'atto di ricezione della denuncia, apriva il sinistro e prendeva in carico la gestione del caso?
3) Vero che AWP, per il tramite della Centrale Operativa, manteneva i contatti con la madre dell'assicurata, signora con la struttura ospedaliera e, per il Pt_1 tramite di proprio personale medico, vagliava l'evoluzione della malattia della signora Parte_2
4) Vero che AWP teneva a proprio carico i costi della degenza ospedaliera, degli accertamenti diagnostici, anche strumentali, effettuati sulla persona della signora
e dei farmaci come da doc.ti nn. 8,9,10 che si rammostrano Parte_2 al teste?
5) Vero che AWP organizzava, con costi a proprio carico, il viaggio aereo di ritorno delle signore ed HE in business class, con accompagnamenti da Parte_2 parte di un medico e con organizzazione del rientro al loro domicilio in Verona dall'aeroporto di Milano Malpensa con ambulanza, come da doc.ti nn. 5,6,7 che si rammostrano al teste?
6) Vero che AWP provvedeva a rimborsare alle attrici le spese dell'ambulanza per il trasposrto presso il Lady Pohamba Private Hospital?
7) Vero che AWP provvedeva a rimborsare alle attrici le spese farmaceutiche/terapeutiche?
8) Vero che AWP provvedeva a rimborsare alle attrici le spese per l'acquisto di
SIM locale?
9) Vero che AWP provvedeva a rimborsare alle attrici le spese per le calze compressive?
10) Vero che AWP provvedeva a rimborsare alle attrici le spese per l'alloggio presso l'Hotel Town Lodge Windhoek nel limite del massimale di € 963,24?
Si indicano quali testi: , , Tes_3 Testimone_6 Testimone_4 Tes_2
, dott.ssa tutti domiciliati c/o corrente in
[...] Testimone_7 CP_1
pagina 8 di 17 Milano al viale Brenta n. 32
- ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte per i motivi sopra esposti che qui si richiamano integralmente e in particolare ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dalle appellanti in quanto inammissibili per tutto quanto sopra esposto.
Ci si oppone altresì all'accoglimento dell'istanza di interrogatorio formale del legale rappresentante di AWP per quanto sopra ampiamente motivato. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali ex adverso formulata, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati da parte attrice e con i testi sopra indicati.
Si contesta a tutti gli effetti, ivi compresi quelli probatori, chiedendone
l'espunzione, il doc. n. 26 delle appellanti, non essendo certo che trattasi di messaggi Whatsapp nonché il loro contenuto, nemmeno essendo possibile desumere da quali utenze provengano. Nel documento si rilevano peraltro aggiunte manoscritte nonché libere traduzioni di frasi in lingua tedesca, contestazioni tutti già ritualmente e tempestivamente sollevate dalla scrivente difesa e che qui si reiterano ad ogni effetto.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.9.2020 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - chiedendo che fosse accertata l'operatività della garanzia prevista dall'art. 2 dei contratti di assicurazione stipulati in favore delle ricorrenti con la compagnia assicuratrice;
chiedevano pertanto la restituzione del corrispettivo economico della quota di soggiorno pagata e non goduta (per l'importo di euro 8.108,00) in seguito all'interruzione del viaggio, avvenuta sin dal loro arrivo in Namibia, causata dalla malattia occorsa a oltre agli interessi maturati Parte_2 sulla sorte capitale e rivalutazione monetaria. Chiedevano, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento del costo sostenuto per le spese legali stragiudiziali
(euro 1.459,12).
Le ricorrenti riferivano che l'11.7.2018, giunte a destinazione all'aeroporto namibiano di Hosea-Kutako, era stata ricoverata presso Parte_2
pagina 9 di 17 l'ospedale di Windhoek, con diagnosi di embolia polmonare acuta multipla bilaterale, ove era rimasta fino al 28.7.2018, assistita da Le Parte_1 attrici erano, poi, rientrate in Italia con voli organizzati dalla Compagnia assicuratrice (29.7.2018, tratta Windhoek-Doha, e 30.7.2018, tratta Doha-
Milano).
Tra le prestazioni assicurate vi era l'ipotesi di “Interruzione viaggio” (art. 2) e la garanzia “Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura” (art. 4). Nonostante ciò, a fronte della richiesta delle attrici volta a ottenere il rimborso delle spese sostenute e del soggiorno non usufruito, la convenuta aveva rimborsato, parzialmente (euro 963,24), le spese ma rigettato la richiesta di rimborso del soggiorno non usufruito sostenendo che non vi era stato rientro anticipato.
Nel costituirsi la Compagnia contestava quanto dedotto dalle ricorrenti evidenziando che il prodotto assicurativo prevedeva una serie di garanzie
(annullamento viaggio, interruzione viaggio, assistenza in viaggio e pagamento spese di cura, bagaglio, assistenza legale in viaggio, garanzie assicurative per i parenti non viaggianti), connesse ai pacchetti di viaggio acquistati e organizzati da “ , e che per il sinistro occorso a era Parte_3 Parte_2 operante la garanzia “Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura”, le cui prestazioni assicurate erano già state tutte puntualmente ed esattamente eseguite ed assolte da AWP. Non poteva, invece, ritenersi operante la garanzia assicurativa “Interruzione viaggio”, posto che per l'operatività di detta garanzia doveva necessariamente verificarsi un rientro anticipato rispetto alla data del termine del soggiorno prevista dal contratto di viaggio o pacchetto turistico, mentre, nel caso di specie, non vi era stato alcun rientro anticipato in Italia rispetto al termine del viaggio stabilito dal contratto di viaggio per la data del
21.7.2018.
Disposto il mutamento del rito, con sentenza n. 1979/2023 il Tribunale di Verona rigettava le domande attoree.
In particolare, il Tribunale riteneva che alla luce delle previsioni di polizza non potesse ritenersi operante la garanzia assicurativa “Interruzione viaggio”, in quanto non si era verificata una cessazione anticipata del viaggio rispetto alla pagina 10 di 17 data del termine del soggiorno (21.7.2018), bensì l'ipotesi dell'“Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura”, atteso che la era stata curata in Parte_2 loco a spese di AWP, assistita in contemporanea dai medici della Centrale
Operativa per tutta la durata della permanenza in Namibia che si era protratta oltre il termine del viaggio, precisamente fino al 29.7.2018.
Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione e Parte_1 lamentando: Parte_2
1) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e di norme di diritto sostanziale come l'art. 2697 c.c. in quanto l'affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui la era stata assistita in loco anche dai medici Parte_2 incaricati da AWP, era stata da sempre contestata in giudizio dove, fin dall'atto introduttivo era stata contestata ad AWP una non adeguata gestione del caso.
Infatti, il dott. , medico incaricato dalla Compagnia assicuratrice, era Per_4 giunto in Namibia solo in data 27.7.2018 potendo così organizzare il viaggio di rientro (doc. n. 25 e doc. n. 26) soltanto successivamente a tale data;
2) l'errata valutazione dei fatti di causa ed incomprensibilità/illogicità della motivazione, violazione degli artt. 1218 e 1225 c.c. e dell'art. 132 c.p.c. Il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevanti la non imputabilità e la non prevedibilità in capo alle attrici delle cause che avevano provocato il totale annullamento del viaggio-vacanza: tale annullamento era inscindibilmente e sostanzialmente connesso al contratto di assicurazione stipulato con AWP P&C, sicché eventuali circostanze riconducibili a responsabilità delle consumatrici avrebbero da un lato ben potuto essere sollevate nei confronti delle medesime e dall'altro rilevano comunque -e soprattutto- al fine di una corretta indagine del contenuto del contratto di assicurazione.
3) l'errata interpretazione del contenuto del contratto di assicurazione con esclusione di operatività della garanzia, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., degli artt. 1418, 1343 e 1344
c.c. e 1895 nonché degli art. 1322 c.c. e/o art. 33 codice del consumo (d.lgs. n.
206/2005). Secondo le appellanti una corretta interpretazione, e conseguente applicazione, delle condizioni del contratto di assicurazione da esse stipulato con pagina 11 di 17 AWP dovrebbe portare a ricondurre i fatti di causa nell'ambito di una ipotesi di
“Interruzione viaggio” stante la prova documentale che esse non avevano goduto totalmente del pacchetto turistico, stante la gravissima patologia che aveva colto la che era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, fino al 13 Parte_2 luglio, poi in reparto ordinario, fino al 17 luglio, tenuta in osservazione sino al 24 luglio e autorizzata a volare solo dal successivo 28 luglio 2018. Il Tribunale non avrebbe interpretato e valutato correttamente le condizioni di assicurazione, in particolare quanto previsto all'art.
2.1 e all'art.
4.1.1 lett. d). Ove la garanzia di cui all'art.
2.1 delle condizioni di assicurazione fosse realmente da intendersi nel senso avallato dal Giudice di primo grado -quello, cioè, di porre a carico delle turiste le conseguenze economiche per un mancato anticipato rientro determinato dalla totale e incolpevole loro impossibilità a fare ciò- essa sarebbe da considerarsi o inoperativa, ex art. 1418 c.c. per l'insanabile contrasto con norme imperative, secondo gli artt. 1343 e 1344 c.c., o inefficace ex art. 1322 c.c. e/o art. 33 codice del consumo, per contrarietà al principio di meritevolezza trattandosi di clausola che sbilancerebbe in maniera irragionevole il sinallagma contrattuale, mancando peraltro la specifica separata approvazione, richiesta dall'art. 1341, II comma, c.c. di quella che sarebbe una clausola vessatoria.
Risulterebbe integrata anche una ipotesi di nullità, ex art. 1895 c.c., perché se oggetto della garanzia fosse quello proposto dalla Compagnia assicuratrice e avallato nella sentenza impugnata, di fatto non sarebbe mai esistito alcun rischio assunto su di sé dal soggetto assicuratore. Deducono, inoltre, le appellanti che ogni diversa interpretazione risulterebbe altresì lesiva delle norme in materia di correttezza e buona fede, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 166, II comma, d.lgs. n. 209/2005 Reiterano, infine, le richieste risarcitorie quantificandole in euro 8.108,00, e chiedono il ristoro anche delle spese sostenute per l'assistenza tecnica stragiudiziale, pari a complessivi euro 1.459,12, accessori di legge inclusi.
Così sinteticamente riassunte le argomentazioni svolte dalle appellanti, ritiene il
Collegio che l'appello non sia fondato e debba essere rigettato.
pagina 12 di 17 I tre motivi di appello, in quanto strettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente.
Non merita di essere condiviso l'assunto delle appellanti secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato e interpretato correttamente le condizioni di polizza.
In realtà sono le stesse appellanti che propongono una lettura limitata e parziale di dette condizioni soffermandosi soltanto sull'art.
2.1 e sull'art.
4.1.1. lett. d).
Al contrario, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha svolto un esame approfondito e corretto di tutte le condizioni contrattuali rilevando che la polizza stipulata prevedeva diverse tipologie di garanzie, precisamente per annullamento viaggio, interruzione del viaggio, assistenza in viaggio e pagamento spese di cura, bagaglio, assistenza legale in viaggio, garanzie assicurative per i parenti non viaggianti.
All'art. 2, titolato “Interruzione di viaggio” era previsto:
2.1 Oggetto
rimborsa la quota di soggiorno pagata e non goduta in CP_6 Controparte_5 seguito di interruzione del viaggio dovuta:
“a) rientro sanitario organizzato dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla
Centrale Operativa come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia
Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura, alla voce “Trasporto/Rientro sanitario organizzato;
oppure
b) rientro anticipato a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla Centrale
Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura alla voce “Rientro anticipato.”
Al punto 2.2 delle condizioni, previsione di cui non vi è traccia nell'atto di appello ma che, invece, è stata puntualmente esaminata dal Tribunale, viene precisato che rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a Controparte_5 decorrere dalla data di rientro a domicilio/residenza.
Il rientro sanitario organizzato dall'Assicurato previsto quale ipotesi di rimborso nella garanzia “Interruzione viaggio” è regolamentato dall'art.
4.1.1. lett. d.2)
pagina 13 di 17 delle condizioni di polizza, come evidenziato dal Tribunale e senza che sul punto le appellanti abbiano formulato qualche censura, che prevede che quando le condizioni dell' ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, Parte_5 richiedano il suo trasporto al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale
Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo.
Diversa, invece, è la garanzia prevista per “Assistenza in viaggio e Pagamento spese di cura” che all'art.
4.1 prevede l'esecuzione di varie prestazioni di
Assistenza in viaggio consistenti in consulenza medica telefonica;
invio di un medico;
segnalazione di un medico specialista all'estero; trasporto/rientro sanitario organizzato;
rientro dei familiari e dei compagni di viaggio;
spese di soccorso, salvataggio e recupero;
rientro accompagnato di minori;
invio medicinali urgenti;
invio messaggi urgenti;
interprete a disposizione;
traduzione della cartella clinica;
spese di viaggio di un familiare;
spese di prolungamento soggiorno;
rientro a domicilio dell'assicurato convalescente;
rientro della salma;
rientro anticipato;
anticipo spese di prima necessità; protezione documenti;
rimborso spese telefoniche”.
All'art. 4.1.2 è, poi, previsto il pagamento di Spese di Cura relative al ricovero ospedaliero durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio e precisamente:
a) il rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
b) il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio.
Pertanto, dalla lettura ed esame complessivo delle condizioni di polizza si deve affermare che la garanzia denominata “Interruzione viaggio” presuppone un mancato completamento del viaggio dovuto a rientro sanitario o a rientro anticipato per decesso o ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare e che l'Assicurazione rimborsa soltanto il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro presso il domicilio e la residenza.
Tale garanzia non era operante atteso che nella fattispecie non si era verificata una cessazione anticipata del viaggio, per rientro anticipato dell'assicurato pagina 14 di 17 rispetto alla data del termine del soggiorno previsto dal contratto di viaggio, precisamente al 21.7.2018, tanto che l'art.
2.2. precisava espressamente che l'assicurazione rimborsava il pro rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio/residenza. Era, invece, operante la garanzia
“Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura”, in quanto la è stata Parte_2 curata in Namibia, a spese della Compagnia, assistita anche dai medici della
Centrale Operativa per tutta la durata della permanenza in Namibia, protrattasi oltre il termine del viaggio, precisamente fino al 29.7.2018, senza che si fosse verificato un rientro anticipato in Italia rispetto alla data del 21.7.2018.
Non è contestato, e risulta documentalmente provato, che la ha fruito Parte_2 dell'assistenza prevista dalle condizioni di cui all'art. 4 della polizza e che AWP ha adempiuto alle obbligazioni previste dal contratto assicurativo provvedendo al pagamento diretto delle spese ospedaliere e rimborsando alle assicurate le spese mediche/farmaceutiche, di ambulanza per il trasporto al Lady Pohamba Private
Hospital, di soggiorno, di acquisto SIM, e ad organizzare, sostenendone i costi, il viaggio di rientro con assistenza medica e voli in business class.
A fronte di tutta l'attività svolta dalla Compagnia appare infondata, oltreché irrilevante, l'affermazione delle appellanti secondo cui AWP non avrebbe adeguatamente gestito il caso: dimenticano le appellanti che il dott. , Per_4 medico incaricato dalla Compagnia assicuratrice, era giunto in Namibia in data
27.7.2018, e aveva organizzato il viaggio di rientro, viaggio che non poteva essere organizzato in data antecedente rispetto a quanto poi effettuato, tenuto conto la era stata dichiarata abile a volare a partire dal 28.7.2018 (doc. Parte_2
23 – certificazione del dott. . Persona_2
L'appellante deduce genericamente la violazione di norme imperative, senza nulla specificare e senza che, comunque, si palesino profili di nullità delle condizioni di contratto esaminate e applicate nella fattispecie.
Le condizioni di polizza sono chiare e non pongono problemi in ordine alla loro interpretazione e sono espresse in modo tale da non ingenerare dubbio alcuno rispetto al loro tenore.
pagina 15 di 17 Con riferimento all'art. 166 codice delle assicurazioni si osserva che dalla lettura della polizza è possibile agevolmente comprendere il contenuto delle previsioni contrattuali tenuto conto che tutti gli articoli, compresi il 2 e il 4, hanno specifica schematizzazione con differenti caratteri grafici ed evidenziazioni.
Peraltro, le condizioni contrattuali della garanzia “Interruzione viaggio” non prevedono decadenze, nullità, ma unicamente descrivono e circoscrivono in modo chiaro e trasparente, l'oggetto della garanzia assicurativa. Da ciò consegue l'infondatezza del richiamo all'art. 1341, II comma, c.c. atteso che, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere, nel contratto di assicurazione, le clausole limitative della responsabilità da quelle che limitano l'oggetto del contratto e che le prime limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o escludono il rischio garantito, mentre le seconde riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito, con la conseguenza che solo le prime sono da considerare vessatorie.
Nella fattispecie le clausole in esame rientrano tra quelle che attengono all'oggetto del contratto e, in quanto tali, non sono da considerarsi vessatorie.
E, d'altronde, il riparto degli oneri così realizzato in forza delle varie previsioni di polizza risponde a logica, dal momento che, nell'ipotesi di rientro sanitario dell'assicurato, la compagnia, essendo tenuta a versargli tutte le spese di soggiorno ospedaliero sino al rientro in Italia, già copre i costi sopportati nel periodo in cui il viaggio avrebbe dovuto avere luogo, sicché si avrebbe una duplicazione di poste se, in relazione allo stesso periodo, dovesse anche essere rimborsato il valore del soggiorno non goduto.
Né le clausole esaminate prevedono obblighi solo a carico dell'assicurato, tanto da determinare uno squilibrio del rapporto contrattuale in favore dell'Assicuratrice, tenuto anche conto che le appellanti hanno goduto della garanzia “Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura”.
Inammissibili, infine, sono le prove orali richieste dalle appellanti: i capitoli di prova attengono a circostanze incontestate, irrilevanti e documentali.
Per quanto esposto la sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
pagina 16 di 17 Le spese del presente grado seguono la soccombenza di e Parte_1
e vengono liquidate in favore della società appellata come in Parte_2 dispositivo, secondo il valore della causa con parametri medi e senza fase istruttoria.
Le appellanti vanno altresì dichiarate tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1979/2023 emessa dal Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna le appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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