CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2544/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73288 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73289 IMU 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73290 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato alla società Maggioli Tributi S.p.A. ed al Comune di Rende, ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe, aventi ad oggetto l'IMU per gli anni 2018, 2019
e 2020, eccependo di aver diritto all'esenzione dall'imposta trattandosi di abitazione principale (c.d. prima casa), con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Maggioli Tributi S.p.A. ed il Comune di Rende si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha eccepito di aver diritto all'esenzione IMU per gli anni di imposta oggetto di accertamento in quanto l'immobile, in cui egli ha mantenuto la propria residenza fino al 14/06/2020, costituiva la propria abitazione principale. Il ricorrente ha sostenuto che l'immobile era parzialmente concesso in locazione e che una porzione dello stesso era riservata al proprio uso esclusivo.
A sostegno della propria eccezione, il ricorrente ha depositato in giudizio le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai conduttori dell'immobile negli anni oggetto di accertamento, i quali hanno confermato quanto asserito dal ricorrente.
Tuttavia, al fine di poter beneficiare dell'esenzione dall'imposta, è necessario che sussista non soltanto il requisito della residenza anagrafica, ma anche quello della dimora abituale nell'immobile per cui si chiede l'esenzione dall'imposta, come previsto dall'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, secondo cui “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio non è idonea a provare il requisito legislativamente previsto della dimora abituale, necessario affinché l'abitazione del ricorrente possa non essere assoggettata a imposta. Tanto importa il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro
923,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 28.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2544/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73288 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73289 IMU 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73290 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato alla società Maggioli Tributi S.p.A. ed al Comune di Rende, ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe, aventi ad oggetto l'IMU per gli anni 2018, 2019
e 2020, eccependo di aver diritto all'esenzione dall'imposta trattandosi di abitazione principale (c.d. prima casa), con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Maggioli Tributi S.p.A. ed il Comune di Rende si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha eccepito di aver diritto all'esenzione IMU per gli anni di imposta oggetto di accertamento in quanto l'immobile, in cui egli ha mantenuto la propria residenza fino al 14/06/2020, costituiva la propria abitazione principale. Il ricorrente ha sostenuto che l'immobile era parzialmente concesso in locazione e che una porzione dello stesso era riservata al proprio uso esclusivo.
A sostegno della propria eccezione, il ricorrente ha depositato in giudizio le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai conduttori dell'immobile negli anni oggetto di accertamento, i quali hanno confermato quanto asserito dal ricorrente.
Tuttavia, al fine di poter beneficiare dell'esenzione dall'imposta, è necessario che sussista non soltanto il requisito della residenza anagrafica, ma anche quello della dimora abituale nell'immobile per cui si chiede l'esenzione dall'imposta, come previsto dall'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, secondo cui “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio non è idonea a provare il requisito legislativamente previsto della dimora abituale, necessario affinché l'abitazione del ricorrente possa non essere assoggettata a imposta. Tanto importa il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro
923,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 28.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco