Articolo 2 della Legge 9 febbraio 1963, n. 131
Articolo 1
Versione
17 marzo 1963
Art. 2.
I provvedimenti di decadenza pronunciati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soci che hanno occupato l'alloggio dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 98 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e tuttora lo occupano di fatto, perdono efficacia quando nei verbali di assegnazione e di consegna non sia espressamente detto che la mancata occupazione dell'alloggio entro i trenta giorni dalla data comporta la decadenza dall'assegnazione stessa e non siano intervenute una sentenza passata in giudicato o una decisione amministrativa in sede giurisdizionale e sempreche' i soci occupanti di fatto non siano incorsi in inadempienze contrattuali.

Entrata in vigore il 17 marzo 1963