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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 457/2022, in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 4/6/2024 all'esito dell'ordinanza del 6/06/2024 e promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. CARLINO ELIO
- APPELLANTE -
CONTRO
, quale cessionaria del credito, rappresentato e difeso dall'Avv. DE Controparte_1
BR AL
- APPELLATA INTERVENUTA -
E PER CP_2 Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_1
- APPELLATO CONTUMACE – avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Chieti n. 718/2021 pubblicata in data
05/11/2021 non notificata resa all'esito del procedimento R.G. 646/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di appello ritualmente notificato gli appellant e Parte_1 Pt_2 fideiussori della società impugnano la sentenza definitiva con la quale CP_4 all'esito del giudizio il Tribunale di Chieti revocando il decreto monitorio emesso in favore di rigettate le domande dell'opponente sub II e III della citazione, CP_2 determinava posta contabile finale a debito dell'opponente per € 119.328,67 e condanna l'opponente al pagamento di detta somma, a maggiorarsi di interessi fino al saldo, compensando le spese.
La controversia originava dall'opposizione proposta dagli odierni appellanti, unitamente alla società di cui erano garanti, fallita in corso di causa, avverso il ricorso monitorio che aveva ad oggetto il saldo dei rapporti bancari intercorsi con la società - contratti di conto corrente, conto anticipi e mutuo, ed era fondata, l'opposizione sul rilievo di illegittima applicazione di interessi convenzionali non pattuiti per iscritto, modifiche delle condizioni contrattuali non pattuite per iscritto, determinazione degli interessi illegittima in quanto basati sul rinvio agli “usi di piazza”, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'illegittimità della CMS, spese non pattuite per iscritto, indebita determinazione dei giorni di valuta, saggio degli interessi eccedenti la soglia usuraria, la nullità del mutuo per assenza di causa e per la usurarietà degli interessi passivi.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale rideterminava l'ammontare dei saldi relativi ai rapporti di conto corrente e conto anticipi intercorsi tra le parti, rimettendo le parti in istruttoria per la rideterminazione del saldo del rapporto di mutuo alla luce delle doglianze espresse dagli opponenti in ordine all'usurarietà del tasso ed alla nullità del contratto di mutuo per la mancanza di causa, in quanto nella prospettazione dell'opponente si verteva circa un mutuo concesso al fine della ristrutturazione di un debito.
Con la sentenza definitiva, oggi impugnata, Il Tribunale evidenziava come dalle risultanze della CTU il saggio di interesse passivo previsto per il mutuo risultava inferiore al tasso soglia, ritenendo che l'operazione di ristrutturazione del debito attraverso il mutuo non risultava priva di causa, alla luce della tipicità del rapporto contrattuale e quanot alla domanda circa la illegittima segnalazione al CRIF, tale segnalazione non risultava essere stata provata e né risultava provato il danno o
2 venivano forniti elementi per una quantificazione equitativa.
L'appellante censura la sentenza lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine ad alcune delle proprie domande ed in particolare con riferimento alla nullità delle fideiussioni eccepita dai garanti nella propria memoria ex art. 183, VI comma n.
1 c.p.c. in relazione alla quale non v'è traccia nella sentenza impugnata.
Conseguentemente l'appellante ripropone le censure mosse ai rapporti fideiussori basati sulla violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte dell'Istituto di
Credito nella concessione degli affidamenti e nella raccolta delle garanzie, sulla nullità delle fideiussioni omnibus per la loro genericità, indeterminatezza e conformità allo schema ABI, sulla decadenza in cui è intercorsa l avendo azionato l'Istituto CP_2 di Credito le garanzie oltre il termine massimo previsto per legge dall'art. 1957 c.c.; della mancata produzione delle fideiussioni specifiche e comunque della loro nullità derivata per il contratto di mutuo n. 4090847.
In particolare, quanto al primo profilo, l'appellante lamenta che l'istituto di credito abbia violato gli obblighi di cui all'art. 1175 c.c. nei riguardi dei fideiussori che sarebbero stati indotti a concedere la garanzia fideiussoria onde consentire il ripristino del credito in favore della società garantita, credito, invece, affatto concesso alla società alla quale di lì a poco veniva invece revocato l'affidamento.
Quanto al profilo delle eccepite nullità, l'appellante evidenzia come il testo della garanzia fideiussoria non consentisse l'individuazione delle obbligazioni effettivamente garantite, mancando il riferimento alla natura bancaria delle operazioni fonti delle obbligazioni garantite ed un limite temporale del rapporto di garanzia, sicchè la garanzia doveva ritenersi radicalmente nulla ed in ogni caso l'eccepita nullità sarebbe dovuta discendere anche dalla conformità del negozio fideiussorio azionato, con lo schema ABI che era stato sanzionato di illiceità in forza del provvedimento di Banca
d'Italia del 2015 in ragione della violazione del divieto di intese restrittive alla concorrenza.
Quanto all'eccezione relativa alla decadenza ex art. 1957 cc lamenta l'appellante come la stessa doveva predicarsi con riguardo all'eccepita nullità della clausola di deroga contenuta nel negozio fideiussorio e dal mancato esperimento delle azioni nei riguardi del debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
3 Da ultimo lamenta ancora la mancata produzione da parte della banca appellata delle fideiussioni specifiche afferenti il rapporto di mutuo di cui in ogni caso evidenzia la nullità derivata dalla nullità del contratto di mutuo, discendente dalla mancanza di causa
Sul punto, l'appellante, richiamando gli accertamenti effettuati in sede di CTU evidenzia come non si sia mai verificata alcuna traditio delle somme concesse a mutuo, alla luce delle contemporanee operazioni di addebito che erano state effettuate sul conto cui sarebbero dovute affluire le somme mutuate.
Altro profilo di invalidità risiede, nella prospettazione dell'appellante, nella natura di mutuo di scopo del finanziamento concesso alla società mutuataria, scopo evidenziato nel programma richiamato dall'art. 1 del contratto stesso, sicchè l'utilizzo per un fine diverso dallo scopo cui era destinato il finanziamento ne avrebbe comportato l'invalidità.
Da tali profili di nullità, quindi, ne deriverebbe la nullità delle fideiussioni prestate a garanzia del rapporto invalido.
Così, quindi, l'appellante conclude: “accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.
718/2021 per l'omessa statuizione in merito all'eccipita, da parte opponente in primo grado, nullità delle fideiussioni azionate dall'Istituto di Credito e, per l'effetto, accertare e dichiarare per le ragioni sopra ampiamente spiegate: a)- la nullità ab origine e/o derivata delle garanzie omnibus, rilasciate dai sig.ri ed Parte_1 Parte_2
in virtù della conclamata violazione dei doveri di buona fede e correttezza da
[...] parte dell'Istituto di Credito nella concessione degli affidamenti e nella raccolta delle garanzia, per la loro genericità, indeterminatezza e conformità allo schema ABI e, per l'effetto, dichiarare i suddetti garanti liberati dall'obbligo di garanzia della Controparte_4 nei confronti della b)- la nullità ab origine e/o derivata delle Controparte_5 garanzie specifiche, imputate ai sig.ri ed in Parte_1 Parte_2 virtù della mancata produzione dei contratti di fideiussione da parte dell'opposta e comunque della loro nullità derivata per il contratto di mutuo n. 4090847 e, per l'effetto, dichiarare i suddetti garanti liberati dall'obbligo di garanzia della nei Controparte_4 confronti della c)- in ogni caso, accertare e dichiarare Controparte_5
l'intervenuta decadenza della dal diritto di escutere le fideiussioni in Controparte_5
4 virtù dell'1957 cod. civ. e quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.;
QUANTO ALLE SPESE DI LITE: condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio o, in subordine, quelle del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito oggetto di Controparte_6 causa, acquistato da nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_5 ex L. 130/1999 ed intervenendo nel giudizio solo per la tutela del proprio credito, senza subentrare nelle posizioni debitorie o responsabilità della cedente, eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto a pretese risarcitorie o restitutorie.
Quanto alle ragioni dell'impugnazione, il cessionario del credito in relazione all'eccezione di nullità parziale o totale delle fideiussioni per la violazione della normativa antitrust, in quanot riproducente lo schema ABI, ne eccepisce la tardività ed infondatezza poiché non risulta tra gli istituti sanzionati dall'Autorità Garante CP_2 nè è stata fornita prova della conformità delle fideiussioni allo schema ABI ed in ogni caso evidenziando come anche in caso di nullità parziale, il contratto resterebbe valido ex art. 1419 c.c. per la parte non colpita dalla nullità.
Eccepisce la tardività e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., poiché non proposta in sede di opposizione e perché nel contratto è previsto un termine di 36 mesi in luogo dei 6 mesi codicistici, termine, questo, ampiamente rispettato.
Evidenzia l'intervenuto come in ogni caso risultava del tutto esclusa la ricorrenza dell'usura in relazione ai contratti di mutuo che, quindi, rimanevano pienamente validi.
Evidenzia, ancora, l'intervenuto, l'infondatezza delle censure circa la condotta dell'istituto bancario, non risultando violato l'art. 1956 c.c., non essendo provata la concessione di credito in mala fede né la consapevolezza di insolvenza della società debitrice, i cui soci erano gli stessi fideiussori.
Così, quindi, conclude: “in via preliminare, procedere alla correzione delle sentenze n.
610/2020, pubblicata il 29.10.2020 e n. 718/2021, pubblicata il 05.11.2021, entrambe emesse dal Tribunale di Chieti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo distinto al R.G. n. 646/2014, sostituendo al nominativo “ ” il nome “ Parte_3 Pt_1
5 ;
2. in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria Pt_1 esecuzione della sentenza per mancanza dei presupposti di legge, per i motivi spiegati in premessa;
3. in via preliminare, accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
4. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
5. in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie riproposte in sede di gravame perché inammissibili ed inconferenti, per i motivi spiegati in premessa;
6. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame perché inammissibile ed infondato e per l'effetto, confermare la sentenza n. 718/2021, pubblicata il
05.11.2021, emessa dal Tribunale di Chieti, per i motivi spiegati in premessa;
7. rigettare la domanda di declaratoria di nullità della sentenza n. 718/2021 in merito alla eccezione di nullità delle fideiussioni azionate dall'Istituto di Credito, perché infondata per i motivi indicati in premessa;
8. rigettare la domanda di declaratoria di nullità ab origine e/o derivata delle garanzie omnibus, rilasciate dai signori ed Parte_1
per asserita violazione dei doveri di buona fede e correttezza Parte_2 da parte dell'Istituto di Credito nella concessione degli affidamenti e nella raccolta della garanzia, per la pretesa genericità, indeterminatezza e conformità allo schema ABI e, per l'effetto, condannare i suddetti garanti al pagamento delle somme di cui alla sentenza impugnata in favore della cessionaria , essendo infondati i CP_6 relativi assunti per i motivi indicati in premessa;
9. rigettare la domanda di declaratoria di nullità ab origine e/o derivata delle garanzie specifiche, imputate ai signori Pt_1 ed non avendo gli appellanti proceduto al deposito
[...] Parte_2 delle dette fideiussioni e per i motivi indicati in premessa;
10. rigettare la domanda di declaratoria di nullità derivata delle suddette fideiussioni perché ritenute collegate al contratto di mutuo n. 4090847, non essendo lo stesso stato dichiarato nullo e, comunque, non sussistendone i presupposti di legge per i motivi indicati in premessa;
11. per l'effetto, rigettare la domanda di declaratoria di liberazione dei suddetti garanti dall'obbligo di garanzia della nei confronti della originaria Controparte_4 [...]
e ora della cessionaria 12. rigettare la declaratoria Controparte_5 Controparte_6
6 di intervenuta decadenza dell'Istituto di credito dal diritto di escutere le fideiussioni in virtù dell'1957 cod. civ., perché tardiva ed infondata per i motivi dedotti in premessa;
13. rigettare la domanda di riforma della sentenza in ordine alla ripartizione delle spese di lite ivi disposta, per i motivi indicati in premessa;
14. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali”
Per la parte appellata nessuno si costituiva.
All'udienza del 4/6/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
6/6/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si evidenzia come con l'atto di opposizione monitoria, la parte appellante - in una con il debitore principale, opponevano il decreto ingiuntivo emesso in favore della banca cedente rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “NEL MERITO: I.- accertare e dichiarare, sui rapporti di conto corrente per cui è causa congiuntamente e/o alternativamente: a) la nullità relativa alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale e/o comunque l'inefficacia dei relativi addebiti anche per mancanza ovvero difetto di valida pattuizione scritta e per indeterminatezza dell'oggetto della prestazione e quindi per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c.
e dell'art. 117 del D.lgs. n. 385/1993 nonché dell'art. 118 del predetto D. Igs. in ragione dell'inefficacia del mutamento in peius delle condizioni contrattuali di volta in volta applicate e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti contrattuali e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. degli interessi di cui all'art. 117, comma 7°, lett. a), del D. lgs. n. 385/1993; b)- la nullità della clausola impositiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, competenze, spese ed oneri e/o comunque l'inefficacia dei relativi addebiti, applicati nel corso dei rapporti di c/c, anche per mancanza ovvero difetto di valida pattuizione scritta e quindi per violazione degli artt. 1283, 2697
e 1418 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia
7 capitalizzazione degli interessi e degli oneri predetti ai rapporti di c/c in esame, determinando l'esatta modalità di calcolo degli stessi e l'eventuale ammontare dovuto;
c)- la nullità e/o l'inefficacia degli addebiti effettuati sine titulo per commissione sul massimo scoperto trimestrale, per spese ed oneri e per costi derivati dall'applicazione delle valute fittizie, anche per mancanza ovvero difetto di valida pattuizione scritta e per indeterminatezza dell'oggetto della prestazione e quindi per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. e comunque in assenza di causa negoziale e per violazione dell'art. 118 del D. lgs. n. 385/1993 in ragione dell'inefficacia del mutamento in peius delle condizioni contrattuali di volta in volta applicate e, in subordine, in relazione ai costi di valuta, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697
1418 c.c., degh addebiti di interessi ultralegali applicat, nel corso dei rapporti sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, d)- la nullità e/o l'inefficacia, previo accertamento del tasso effettivo globale (T.E.G.) nei predetti rapporti bancari, dell'applicazione di tassi di interesse superiori ai tassi soglia per contrarietà al disposto di cui alla Legge n. 108/1996 с quindi, per violazione degli artt. 1815 cc. e 644 cp. e degli artt. 1418 e 1375 c.c., con l'effetto dell'obbligazione di restituzione degli interessi addebitati e, in subordine, di sostituzione del tasso usurario con quello legale di cui all'art. 1284, comma 1°, c.c. e, in ulteriore subordine, con quello trimestralmente rilevato dal Ministero del Tesoro;
e)-
l'effettivo saldo finale dei rapporti di c/c sulla base della loro riclassificazione contabile in regime di interessi al saggio legale o ex art. 117, comma 7°, lett. a), del D. lgs. n. 385/1993, senza capitalizzazioni, con eliminazione di commissioni sul massimo scoperto, di spese ed oneri e costi derivanti dall'applicazione delle valute fittizie e, in subordine, in relazione ai predetti costi di valuta, con l'esclusione di interessi computati alla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta e con l'epurazione degli interessi applicati al tasso usurario e in subordine la sostituzione del predetto tasso con quelli su indicati in via gradata;
- indi condannare l alla restituzione in favore della della CP_2 Controparte_4
8 complessiva somma illegittimamente addebitatale di € 173.400,41 per le causali esposte in narrativa e di quella pari at costi derivati dall'applicazione delle valute fittizie o dagli addebiti di interessi ultralegali sulla predetta differenza in giorni banca o in ogni caso condannarla al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale e al maggior danno ex art. 1224, comma 2°, c.c., da commisurarsi alla differenza tra il tasso di rendimento netto annuo dei titoli di Stato di durata non superiore ai
12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato anno per anno, il tutto dalla data della domanda fino a quella della sentenza e gli ulteriori interessi al tasso legale da detta pronuncia giudiziale sino al saldo;
II.- quanto al contratto di finanziamento n. 4090847 stipulato tra la e la in data Controparte_4 CP_2
12.05.2010: a)- accertare e dichiarare la nullità del contratto per difetto di causa in virtù degli artt. 1325 e 1418, comma 2°, c.c.; b) accertare e dichiarare che la stipula del contratto di mutuo dissimula un accordo di trasformazione del credito chirografario di cui al conto anticipi n 500068317 nel credito derivante dal contratto di mutuo n. 4090847 al fine di eludere la normativa antiusura attraverso la riclassificazione del credito della Banca nei confronti della da "anticipo" a "mutuo chirografario" nonostante la natura della Controparte_4 prestazione sia rimasta invariata e senza che vi sia stato un corrispondente spostamento patrimoniale dall'Istituto di credito in favore della Controparte_4
e)- in virtù del collegamento negoziale tra il conto anticipi n. 500068317 il contratto di mutuo n. 4098047, accertare e dichiarare che la stipula del contratto di mutuo integra il reato in contratto di usura impropria di cui all'art. 644, comma
3°, c.p. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del mutuo ex art. 1418, comma 1°, c.c. per illegalità in quanto contrario alla predetta norma imperativa e in via subordinata e salvo gravame, che tale contratto realizza il reato contratto di usura oggettiva di cui all'art. 644, comma 3°, c.p., per superamento del tasso soglia vigente all'epoca della sua stipula e per l'effetto accertarme e dichiararne la nullità ex art. 1418, comma 2°, c.c. per illiceità della causa o dell'oggetto per contrasto con tale norma imperativa e quindi la gratuità della concessione del credito, quale prevista dall'art. 1815, comma 2°, c.c.; d) in ogni caso,
9 condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 с.с., l alla CP_2 restituzione in favore della della somma, percepita in Controparte_4 esecuzione del negozio di mutuo nullo, di € 223.748,20 e, per l'ipotesi in cui venga accertata la nullità del contratto per la pattuizione degli interessi esorbitanti il tasso soglia usurario, della somma di € 18.967.00 o di quelle somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale e al maggior danno ex art. 1224, comma 2°, c.c., da commisurarsi alla differenza tra il tasso di rendimento netto annuo dei titoli di
Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato anno per anno ai sensi dell'art. 1224, comma 1°, c.c., il tutto dalla data dei pagamenti delle rate di mutuo fino a quella della sentenza e gli ulteriori interessi al tasso legale da detta pronuncia giudiziale sino al saldo;
e)- sempre per l'ipotesi in cui venga accertata la nullità del contratto per la pattuizione degli interessi esorbitanti il tasso soglia usurario, accertare e dichiarare che alla data del 14.05.2013 il capitale residuo legittimo derivante dal contratto di finanziamento n. 4098047 era pari ad euro 66.662,73 e, per l'effetto,
l'inesigibilità del capitale residuo ed il diritto della ad avvalersi Controparte_4 del beneficio del termine, con conseguente illegittimità della dichiarazione di decadenza dell'Istituto di credito;
3)- accertare e dichiarare, in ragione dell'illegittima segnalazione alla CRIF degli esponenti, la responsabilità della per illegittimo trattamento dei di loro dati personali e per l'effetto CP_2 condannarla al risarcimento di tutti i danni da essi patiti e patiendı da liquidarsi in via equitativa nell'importo di € 15.000,00 per ciascuno ovvero in quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e il maggior danno di cui sopra;
4) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, per l'effetto, revocarlo per essere la pretesa con esso azionata destituita di ogni fondamento, non essendo dovuto il pagamento ingiunto per le motivazioni tutte sopra rassegnate;
5) con vittoria in ogni caso di spese e competenze del presente giudizio e delle spese di mediazione.”
1.1. Con la propria memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., la parte
10 appellante, poi, così concludeva, per la prima volta, sul punto dell'invalidità delle fideiussioni: “quanto alle fideiussioni omnibus rilasciate dai garanti in favore della accertare e Controparte_5 dichiarare: a)- la nullità derivata ab origine delle garanzie rilasciate dai i sigg. ed e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 dichiarare i suddetti garanti liberati dall'obbligo di garanzia della nei confronti della b)- in via Controparte_4 Controparte_5 alternativa, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità delle garanzie rilasciate dai i sigg. ed Parte_1 Parte_2 per la violazione da parte della nei
[...] Controparte_5 confronti dei suddetti dei doveri di buona fede e correttezza per tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare i suddetti garanti liberati dall'obbligo di garanzia della nei confronti del Controparte_4 sopra citato Istituto di Credito;
”
1.2. I suddetti due atti determinano in via definitiva il thema decidendum della controversia e delimitano l'obbligo del Giudice di decidere ex art. 112
c.p.c. su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
1.3. Ciò, fatta salva l'ipotesi di un eventuale rilievo d'ufficio di una causa di nullità - per ragioni diverse da quelle azionate - di alcuno dei rapporti oggetto del giudizio.
1.4. Rilievo, peraltro, possibile allorquando, però, gli elementi fondanti la nullità fossero stati ritualmente acquisiti al giudizio e risultassero ex actis.
1.5. Infatti, “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per
11 essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).” (Cass.
Sez. 3, 23/02/2024, n. 4867)
1.6. Solo con la terza comparsa conclusionale del 6/4/2020, la parte appellante in ordine alle fideiussioni da essa rilasciate si doleva “della nullità delle fideiussioni omnibus per la loro genericità, indeterminatezza e conformità allo schema ABI;
della decadenza in cui è intercorsa l avendo azionato la Banca le garanzie oltre il termine massimo CP_2 previsto per legge dall'art. 1957 c.c.;” e concludeva, in tale atto, in conformità a tali nuove doglianze
1.7. Ciò posto, deve ritenersi l'inammissibilità delle doglianze mosse dagli appellanti circa la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle suddette eccezioni, proprio in quanto tali doglianze ed eccezioni sono state tardivamente proposte in primo grado, sì da porsi al di fuori del thema decidendum posto dalla domanda giudiziale e non sussistendo ex actis alcuno degli elementi che consentissero il rilievo d'ufficio della lamentata nullità da parte del giudice.
2. Quanto all'eccezione relativa alla genericità ed indeterminatezza delle fideiussioni, giova evidenziare come il testo del negozio appare in sè pienamente determinato, trattandosi di fideiussione omnibus limitata nell'importo alla somma di euro 500.000,00 garantendo, in favore della società di cui gli appellanti erano soci in misura paritaria, la , “... CP_4
l'adempimento delle obbligazioni verso (di seguito ), Controparte_5 CP_5 dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, giá consentite o che venissero in seguito consentite al predette nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari. anticipazioni su titoli, su crediti a su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estere, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionáli, ripórti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.” e venendo determinato anche l'oggetto della garanzia prestata “... per
12 tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori e qualsiasi altro accessorio nonchè per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”
3. Quanto alla doglianza circa la conformità allo schema ABI della fideiussione prestata dagli appellanti, da cui discenderebbe la nullità - peraltro solo parziale in quanto limitata ad alcune delle clausole della fideiussione laddove non vi sia l'allegazione e dimostrazione, con onere a carico della parte stessa, dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla
(Cass. SS.UU. 4199/2021) - indicate nel conseguente al provvedimento della
Banca d'Italia che ha accertato la natura anticoncorrenziale dell'intesa che ha determinato la nascita dello schema adottato dall'ABI ed adottato dai propri associati, costituiva onere della parte che di tale nullità di doleva, l'allegazione degli elementi necessari e sufficienti (schema ABI 2002 e provvedimento della
Banca d'Italia 55/2005 che sanciva lo schema come intesa restrittiva della concorrenza e, quindi, vietata) da cui potersi desumere la nullità della garanzia fideiussoria prestata dagli appellanti nell'anno 2012.
3.1. Orbene, tale documentazione non risulta mai essere stata acquisita al processo nei termini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c. sicchè alcuna nullità si sarebbe potuta predicare, neanche sulla scorta di un rilievo officioso del Giudice, relativamente alle garanzie fideiussorie prestate dagli appellanti.
3.2. In ogni caso, il testo delle garanzie prestate effettivamente dagli appellanti, non apparivano affatto conformi a quelle degli schemi ABI riportati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, giacchè, quanto alla deroga all'art. 1957 c.c. lo schema ABI 2002 così riportava la relativa clausola: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall' art. 1957 c.c., che si intende derogato” (Cfr il testo riportato in
Corte di Cassazione Sez. U 41994/2021)
13 3.3. Assai difformemente, invece, la fideiussione prestata dagli appellanti, così recitava all'art. 5 "Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine per agire per l'adempimento, in deroga all'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
”
3.4. Non può muoversi in dubbio della sostanziale differenza tra la clausola dello schema ABI restrittivo della concorrenza, che derogava sic et simpliciter l'art. 1957 c.c., da quello della fideiussione prestata dagli appellanti, ove l'art. 1957 c.c. veniva sì derogato ma nei limiti della fissazione di un termine maggiore di quello semestrale previsto dalla norma, preservando, quindi, gli interessi della garante ed essendo, peraltro ed alla luce della sua natura vessatoria, correttamente oggetto della seconda sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
4. Il rilievo dell'appellante circa il mancato esperimento delle azioni della banca garantita nel termine stabilito contrattualmente, in ogni caso, è privo di fondamento sulla scorta della tardività dell'eccezione in tal senso sollevata dall'appellante.
4.1. Infatti, è del tutto tardiva l'eccezione. sollevata dai fideiussori appellanti, di decadenza ex art. 1957 c.c. della banca appellata dalla garanzia fideiussoria.
4.2. Tale eccezione, infatti, costituisce eccezione di merito e avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente all'atto della proposizione dell'opposizione monitoria, per com'è ormai pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
4.3. Infatti “L'eccezione ex art. 1957 cod. civ., che è eccezione di merito, integra eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d'ufficio, che avrebbe dovuto essere fatta valere dagli odierni ricorrenti con il primo atto difensivo e non già con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., così ponendosi in linea con quanto già affermato da Cass.
17/06/1963, n. 1613 e, di recente, da Cass. 22/02/2019, n. 4373; Cass.
14 14011/2024 e Cass. n. 11619/2024. ( Cassazione Sez. 3, Ordinanza n.
663 del 2025)
4.4. La decadenza dall'eccezione di merito non tempestivamente proposta, peraltro, anche dove non eccepita dalla controparte o rilevata dal Giudice di primo grado, ben può essere rilevata d'ufficio in grado di appello.
4.5. Infatti “la tardività di un'eccezione in senso stretto, non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello …(Cass., sez. 3,
21/02/2020, n. 4689; Cass., sez. U, 25/05/2018, n. 13195; Cass., sez. 3,
01/12/2023, n. 33649).” (ibidem)
5. Analogamente, deve ritenersi parimenti tardiva l'eccezione fondata sull'applicazione dell'art. 1956 c.c. anche in quanto tale norma non introduce un'ipotesi di nullità del rapporto di garanzia, ma più semplicemente la liberazione del fideiussore dall'obbligo di garanzia.
5.1. Laddove, poi, sia predicata l'invalidità della garanzia fideiussoria alla luce della violazione da parte del garantito degli obblighi di buona fede in quanto avrebbe concesso del credito al debitore ben conoscendone le mutate condizioni patrimoniali, la giurisprudenza di merito e di legittimità
è ben salda nell'attribuire al fideiussore l'onere di allegazione e di dimostrazione del fatto che il creditore abbia continuato a concedere il credito al debitore nella consapevolezza della difficoltà del debitore a poter soddisfare il proprio debito.
5.2. Infatti “... il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (Cass. 23422/2016, Cass. 2524/2006)” (Cass. Sez. 1,
24/11/2022, n. 34685)
15 5.3. Nella fattispecie, aldilà di una mera deduzione difensiva della parte appellante, non v'era alcun elemento di prova - finanche di mero indizio
- che potesse far ritenere la consapevolezza dell'istituto di credito, all'atto della concessione del credito, di una maggiore difficoltà di recupero del credito stesso, da cui far conseguire la liberazione del fideiussore, tenendo conto che il mero saldaconto negativo non costituisce elemento presuntivo di tale consapevolezza (v. Cass. Sez. 1, 24/11/2022, n.
34685)
5.4. Da altro profilo, poi, la violazione della buona fede da cui potrebbe conseguire un profilo di nullità della garanzia fideiussoria o la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. sarebbe da escludersi in radice, alla luce della qualità di socio paritario di entrambi i fideiussori e di amministratore della società del fideiussore . CP_4 Parte_1
5.5. Infatti, il collegio condivide pienamente l'orientamento espresso sul punto dalla Giurisprudenza secondo cui “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non
è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice.” (Cass. Sez. 3, 17/06/2024, n. 16822) e “Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non
16 sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.” (Cass. Sez. 6, 23/03/2017, n. 7444)
6. Quanto all'eccepita nullità del mutuo per la sua natura meramente solutoria relativamente a precedente posizione debitoria del mutuatario nei riguardi del mutuante, giova richiamare la recentissima sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite, secondo cui “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo, il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (SU, n.5841/2025)
6.1. E' comprovato ed incontestato che l'ammontare del finanziamento venne accreditato sul conto della società così come disposto specificamente dal contratto stesso, sicchè la messa a disposizione della somma, nei termini suddetti, perfezionava il rapporto di mutuo con la banca mutuante.
6.2. Anche la doglianza degli appellanti circa il venire meno dello scopo del mutuo stesso,è del tutto infondata, laddove solo si consideri come la finalità del finanziamento, così come espressa dal contratto stesso era quello di essere destinata “al consolidamento delle passività” della parte mutuataria, la CP_4
7. L'appello, quindi e per le superiori ragioni, è infondato.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la
17 fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM
55/2014, non tenutasi e, quindi in Euro 6.946,00, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.058,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.418,00
4. Fase decisionale € 3.470,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata intervenuta delle spese di lite che liquida in euro 6.946,00, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
18
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 457/2022, in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 4/6/2024 all'esito dell'ordinanza del 6/06/2024 e promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. CARLINO ELIO
- APPELLANTE -
CONTRO
, quale cessionaria del credito, rappresentato e difeso dall'Avv. DE Controparte_1
BR AL
- APPELLATA INTERVENUTA -
E PER CP_2 Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_1
- APPELLATO CONTUMACE – avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Chieti n. 718/2021 pubblicata in data
05/11/2021 non notificata resa all'esito del procedimento R.G. 646/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di appello ritualmente notificato gli appellant e Parte_1 Pt_2 fideiussori della società impugnano la sentenza definitiva con la quale CP_4 all'esito del giudizio il Tribunale di Chieti revocando il decreto monitorio emesso in favore di rigettate le domande dell'opponente sub II e III della citazione, CP_2 determinava posta contabile finale a debito dell'opponente per € 119.328,67 e condanna l'opponente al pagamento di detta somma, a maggiorarsi di interessi fino al saldo, compensando le spese.
La controversia originava dall'opposizione proposta dagli odierni appellanti, unitamente alla società di cui erano garanti, fallita in corso di causa, avverso il ricorso monitorio che aveva ad oggetto il saldo dei rapporti bancari intercorsi con la società - contratti di conto corrente, conto anticipi e mutuo, ed era fondata, l'opposizione sul rilievo di illegittima applicazione di interessi convenzionali non pattuiti per iscritto, modifiche delle condizioni contrattuali non pattuite per iscritto, determinazione degli interessi illegittima in quanto basati sul rinvio agli “usi di piazza”, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'illegittimità della CMS, spese non pattuite per iscritto, indebita determinazione dei giorni di valuta, saggio degli interessi eccedenti la soglia usuraria, la nullità del mutuo per assenza di causa e per la usurarietà degli interessi passivi.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale rideterminava l'ammontare dei saldi relativi ai rapporti di conto corrente e conto anticipi intercorsi tra le parti, rimettendo le parti in istruttoria per la rideterminazione del saldo del rapporto di mutuo alla luce delle doglianze espresse dagli opponenti in ordine all'usurarietà del tasso ed alla nullità del contratto di mutuo per la mancanza di causa, in quanto nella prospettazione dell'opponente si verteva circa un mutuo concesso al fine della ristrutturazione di un debito.
Con la sentenza definitiva, oggi impugnata, Il Tribunale evidenziava come dalle risultanze della CTU il saggio di interesse passivo previsto per il mutuo risultava inferiore al tasso soglia, ritenendo che l'operazione di ristrutturazione del debito attraverso il mutuo non risultava priva di causa, alla luce della tipicità del rapporto contrattuale e quanot alla domanda circa la illegittima segnalazione al CRIF, tale segnalazione non risultava essere stata provata e né risultava provato il danno o
2 venivano forniti elementi per una quantificazione equitativa.
L'appellante censura la sentenza lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine ad alcune delle proprie domande ed in particolare con riferimento alla nullità delle fideiussioni eccepita dai garanti nella propria memoria ex art. 183, VI comma n.
1 c.p.c. in relazione alla quale non v'è traccia nella sentenza impugnata.
Conseguentemente l'appellante ripropone le censure mosse ai rapporti fideiussori basati sulla violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte dell'Istituto di
Credito nella concessione degli affidamenti e nella raccolta delle garanzie, sulla nullità delle fideiussioni omnibus per la loro genericità, indeterminatezza e conformità allo schema ABI, sulla decadenza in cui è intercorsa l avendo azionato l'Istituto CP_2 di Credito le garanzie oltre il termine massimo previsto per legge dall'art. 1957 c.c.; della mancata produzione delle fideiussioni specifiche e comunque della loro nullità derivata per il contratto di mutuo n. 4090847.
In particolare, quanto al primo profilo, l'appellante lamenta che l'istituto di credito abbia violato gli obblighi di cui all'art. 1175 c.c. nei riguardi dei fideiussori che sarebbero stati indotti a concedere la garanzia fideiussoria onde consentire il ripristino del credito in favore della società garantita, credito, invece, affatto concesso alla società alla quale di lì a poco veniva invece revocato l'affidamento.
Quanto al profilo delle eccepite nullità, l'appellante evidenzia come il testo della garanzia fideiussoria non consentisse l'individuazione delle obbligazioni effettivamente garantite, mancando il riferimento alla natura bancaria delle operazioni fonti delle obbligazioni garantite ed un limite temporale del rapporto di garanzia, sicchè la garanzia doveva ritenersi radicalmente nulla ed in ogni caso l'eccepita nullità sarebbe dovuta discendere anche dalla conformità del negozio fideiussorio azionato, con lo schema ABI che era stato sanzionato di illiceità in forza del provvedimento di Banca
d'Italia del 2015 in ragione della violazione del divieto di intese restrittive alla concorrenza.
Quanto all'eccezione relativa alla decadenza ex art. 1957 cc lamenta l'appellante come la stessa doveva predicarsi con riguardo all'eccepita nullità della clausola di deroga contenuta nel negozio fideiussorio e dal mancato esperimento delle azioni nei riguardi del debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
3 Da ultimo lamenta ancora la mancata produzione da parte della banca appellata delle fideiussioni specifiche afferenti il rapporto di mutuo di cui in ogni caso evidenzia la nullità derivata dalla nullità del contratto di mutuo, discendente dalla mancanza di causa
Sul punto, l'appellante, richiamando gli accertamenti effettuati in sede di CTU evidenzia come non si sia mai verificata alcuna traditio delle somme concesse a mutuo, alla luce delle contemporanee operazioni di addebito che erano state effettuate sul conto cui sarebbero dovute affluire le somme mutuate.
Altro profilo di invalidità risiede, nella prospettazione dell'appellante, nella natura di mutuo di scopo del finanziamento concesso alla società mutuataria, scopo evidenziato nel programma richiamato dall'art. 1 del contratto stesso, sicchè l'utilizzo per un fine diverso dallo scopo cui era destinato il finanziamento ne avrebbe comportato l'invalidità.
Da tali profili di nullità, quindi, ne deriverebbe la nullità delle fideiussioni prestate a garanzia del rapporto invalido.
Così, quindi, l'appellante conclude: “accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.
718/2021 per l'omessa statuizione in merito all'eccipita, da parte opponente in primo grado, nullità delle fideiussioni azionate dall'Istituto di Credito e, per l'effetto, accertare e dichiarare per le ragioni sopra ampiamente spiegate: a)- la nullità ab origine e/o derivata delle garanzie omnibus, rilasciate dai sig.ri ed Parte_1 Parte_2
in virtù della conclamata violazione dei doveri di buona fede e correttezza da
[...] parte dell'Istituto di Credito nella concessione degli affidamenti e nella raccolta delle garanzia, per la loro genericità, indeterminatezza e conformità allo schema ABI e, per l'effetto, dichiarare i suddetti garanti liberati dall'obbligo di garanzia della Controparte_4 nei confronti della b)- la nullità ab origine e/o derivata delle Controparte_5 garanzie specifiche, imputate ai sig.ri ed in Parte_1 Parte_2 virtù della mancata produzione dei contratti di fideiussione da parte dell'opposta e comunque della loro nullità derivata per il contratto di mutuo n. 4090847 e, per l'effetto, dichiarare i suddetti garanti liberati dall'obbligo di garanzia della nei Controparte_4 confronti della c)- in ogni caso, accertare e dichiarare Controparte_5
l'intervenuta decadenza della dal diritto di escutere le fideiussioni in Controparte_5
4 virtù dell'1957 cod. civ. e quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.;
QUANTO ALLE SPESE DI LITE: condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio o, in subordine, quelle del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito oggetto di Controparte_6 causa, acquistato da nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_5 ex L. 130/1999 ed intervenendo nel giudizio solo per la tutela del proprio credito, senza subentrare nelle posizioni debitorie o responsabilità della cedente, eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto a pretese risarcitorie o restitutorie.
Quanto alle ragioni dell'impugnazione, il cessionario del credito in relazione all'eccezione di nullità parziale o totale delle fideiussioni per la violazione della normativa antitrust, in quanot riproducente lo schema ABI, ne eccepisce la tardività ed infondatezza poiché non risulta tra gli istituti sanzionati dall'Autorità Garante CP_2 nè è stata fornita prova della conformità delle fideiussioni allo schema ABI ed in ogni caso evidenziando come anche in caso di nullità parziale, il contratto resterebbe valido ex art. 1419 c.c. per la parte non colpita dalla nullità.
Eccepisce la tardività e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., poiché non proposta in sede di opposizione e perché nel contratto è previsto un termine di 36 mesi in luogo dei 6 mesi codicistici, termine, questo, ampiamente rispettato.
Evidenzia l'intervenuto come in ogni caso risultava del tutto esclusa la ricorrenza dell'usura in relazione ai contratti di mutuo che, quindi, rimanevano pienamente validi.
Evidenzia, ancora, l'intervenuto, l'infondatezza delle censure circa la condotta dell'istituto bancario, non risultando violato l'art. 1956 c.c., non essendo provata la concessione di credito in mala fede né la consapevolezza di insolvenza della società debitrice, i cui soci erano gli stessi fideiussori.
Così, quindi, conclude: “in via preliminare, procedere alla correzione delle sentenze n.
610/2020, pubblicata il 29.10.2020 e n. 718/2021, pubblicata il 05.11.2021, entrambe emesse dal Tribunale di Chieti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo distinto al R.G. n. 646/2014, sostituendo al nominativo “ ” il nome “ Parte_3 Pt_1
5 ;
2. in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria Pt_1 esecuzione della sentenza per mancanza dei presupposti di legge, per i motivi spiegati in premessa;
3. in via preliminare, accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
4. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
5. in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie riproposte in sede di gravame perché inammissibili ed inconferenti, per i motivi spiegati in premessa;
6. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame perché inammissibile ed infondato e per l'effetto, confermare la sentenza n. 718/2021, pubblicata il
05.11.2021, emessa dal Tribunale di Chieti, per i motivi spiegati in premessa;
7. rigettare la domanda di declaratoria di nullità della sentenza n. 718/2021 in merito alla eccezione di nullità delle fideiussioni azionate dall'Istituto di Credito, perché infondata per i motivi indicati in premessa;
8. rigettare la domanda di declaratoria di nullità ab origine e/o derivata delle garanzie omnibus, rilasciate dai signori ed Parte_1
per asserita violazione dei doveri di buona fede e correttezza Parte_2 da parte dell'Istituto di Credito nella concessione degli affidamenti e nella raccolta della garanzia, per la pretesa genericità, indeterminatezza e conformità allo schema ABI e, per l'effetto, condannare i suddetti garanti al pagamento delle somme di cui alla sentenza impugnata in favore della cessionaria , essendo infondati i CP_6 relativi assunti per i motivi indicati in premessa;
9. rigettare la domanda di declaratoria di nullità ab origine e/o derivata delle garanzie specifiche, imputate ai signori Pt_1 ed non avendo gli appellanti proceduto al deposito
[...] Parte_2 delle dette fideiussioni e per i motivi indicati in premessa;
10. rigettare la domanda di declaratoria di nullità derivata delle suddette fideiussioni perché ritenute collegate al contratto di mutuo n. 4090847, non essendo lo stesso stato dichiarato nullo e, comunque, non sussistendone i presupposti di legge per i motivi indicati in premessa;
11. per l'effetto, rigettare la domanda di declaratoria di liberazione dei suddetti garanti dall'obbligo di garanzia della nei confronti della originaria Controparte_4 [...]
e ora della cessionaria 12. rigettare la declaratoria Controparte_5 Controparte_6
6 di intervenuta decadenza dell'Istituto di credito dal diritto di escutere le fideiussioni in virtù dell'1957 cod. civ., perché tardiva ed infondata per i motivi dedotti in premessa;
13. rigettare la domanda di riforma della sentenza in ordine alla ripartizione delle spese di lite ivi disposta, per i motivi indicati in premessa;
14. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali”
Per la parte appellata nessuno si costituiva.
All'udienza del 4/6/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
6/6/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si evidenzia come con l'atto di opposizione monitoria, la parte appellante - in una con il debitore principale, opponevano il decreto ingiuntivo emesso in favore della banca cedente rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “NEL MERITO: I.- accertare e dichiarare, sui rapporti di conto corrente per cui è causa congiuntamente e/o alternativamente: a) la nullità relativa alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale e/o comunque l'inefficacia dei relativi addebiti anche per mancanza ovvero difetto di valida pattuizione scritta e per indeterminatezza dell'oggetto della prestazione e quindi per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c.
e dell'art. 117 del D.lgs. n. 385/1993 nonché dell'art. 118 del predetto D. Igs. in ragione dell'inefficacia del mutamento in peius delle condizioni contrattuali di volta in volta applicate e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti contrattuali e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. degli interessi di cui all'art. 117, comma 7°, lett. a), del D. lgs. n. 385/1993; b)- la nullità della clausola impositiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, competenze, spese ed oneri e/o comunque l'inefficacia dei relativi addebiti, applicati nel corso dei rapporti di c/c, anche per mancanza ovvero difetto di valida pattuizione scritta e quindi per violazione degli artt. 1283, 2697
e 1418 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia
7 capitalizzazione degli interessi e degli oneri predetti ai rapporti di c/c in esame, determinando l'esatta modalità di calcolo degli stessi e l'eventuale ammontare dovuto;
c)- la nullità e/o l'inefficacia degli addebiti effettuati sine titulo per commissione sul massimo scoperto trimestrale, per spese ed oneri e per costi derivati dall'applicazione delle valute fittizie, anche per mancanza ovvero difetto di valida pattuizione scritta e per indeterminatezza dell'oggetto della prestazione e quindi per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. e comunque in assenza di causa negoziale e per violazione dell'art. 118 del D. lgs. n. 385/1993 in ragione dell'inefficacia del mutamento in peius delle condizioni contrattuali di volta in volta applicate e, in subordine, in relazione ai costi di valuta, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697
1418 c.c., degh addebiti di interessi ultralegali applicat, nel corso dei rapporti sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, d)- la nullità e/o l'inefficacia, previo accertamento del tasso effettivo globale (T.E.G.) nei predetti rapporti bancari, dell'applicazione di tassi di interesse superiori ai tassi soglia per contrarietà al disposto di cui alla Legge n. 108/1996 с quindi, per violazione degli artt. 1815 cc. e 644 cp. e degli artt. 1418 e 1375 c.c., con l'effetto dell'obbligazione di restituzione degli interessi addebitati e, in subordine, di sostituzione del tasso usurario con quello legale di cui all'art. 1284, comma 1°, c.c. e, in ulteriore subordine, con quello trimestralmente rilevato dal Ministero del Tesoro;
e)-
l'effettivo saldo finale dei rapporti di c/c sulla base della loro riclassificazione contabile in regime di interessi al saggio legale o ex art. 117, comma 7°, lett. a), del D. lgs. n. 385/1993, senza capitalizzazioni, con eliminazione di commissioni sul massimo scoperto, di spese ed oneri e costi derivanti dall'applicazione delle valute fittizie e, in subordine, in relazione ai predetti costi di valuta, con l'esclusione di interessi computati alla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta e con l'epurazione degli interessi applicati al tasso usurario e in subordine la sostituzione del predetto tasso con quelli su indicati in via gradata;
- indi condannare l alla restituzione in favore della della CP_2 Controparte_4
8 complessiva somma illegittimamente addebitatale di € 173.400,41 per le causali esposte in narrativa e di quella pari at costi derivati dall'applicazione delle valute fittizie o dagli addebiti di interessi ultralegali sulla predetta differenza in giorni banca o in ogni caso condannarla al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale e al maggior danno ex art. 1224, comma 2°, c.c., da commisurarsi alla differenza tra il tasso di rendimento netto annuo dei titoli di Stato di durata non superiore ai
12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato anno per anno, il tutto dalla data della domanda fino a quella della sentenza e gli ulteriori interessi al tasso legale da detta pronuncia giudiziale sino al saldo;
II.- quanto al contratto di finanziamento n. 4090847 stipulato tra la e la in data Controparte_4 CP_2
12.05.2010: a)- accertare e dichiarare la nullità del contratto per difetto di causa in virtù degli artt. 1325 e 1418, comma 2°, c.c.; b) accertare e dichiarare che la stipula del contratto di mutuo dissimula un accordo di trasformazione del credito chirografario di cui al conto anticipi n 500068317 nel credito derivante dal contratto di mutuo n. 4090847 al fine di eludere la normativa antiusura attraverso la riclassificazione del credito della Banca nei confronti della da "anticipo" a "mutuo chirografario" nonostante la natura della Controparte_4 prestazione sia rimasta invariata e senza che vi sia stato un corrispondente spostamento patrimoniale dall'Istituto di credito in favore della Controparte_4
e)- in virtù del collegamento negoziale tra il conto anticipi n. 500068317 il contratto di mutuo n. 4098047, accertare e dichiarare che la stipula del contratto di mutuo integra il reato in contratto di usura impropria di cui all'art. 644, comma
3°, c.p. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del mutuo ex art. 1418, comma 1°, c.c. per illegalità in quanto contrario alla predetta norma imperativa e in via subordinata e salvo gravame, che tale contratto realizza il reato contratto di usura oggettiva di cui all'art. 644, comma 3°, c.p., per superamento del tasso soglia vigente all'epoca della sua stipula e per l'effetto accertarme e dichiararne la nullità ex art. 1418, comma 2°, c.c. per illiceità della causa o dell'oggetto per contrasto con tale norma imperativa e quindi la gratuità della concessione del credito, quale prevista dall'art. 1815, comma 2°, c.c.; d) in ogni caso,
9 condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 с.с., l alla CP_2 restituzione in favore della della somma, percepita in Controparte_4 esecuzione del negozio di mutuo nullo, di € 223.748,20 e, per l'ipotesi in cui venga accertata la nullità del contratto per la pattuizione degli interessi esorbitanti il tasso soglia usurario, della somma di € 18.967.00 o di quelle somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale e al maggior danno ex art. 1224, comma 2°, c.c., da commisurarsi alla differenza tra il tasso di rendimento netto annuo dei titoli di
Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato anno per anno ai sensi dell'art. 1224, comma 1°, c.c., il tutto dalla data dei pagamenti delle rate di mutuo fino a quella della sentenza e gli ulteriori interessi al tasso legale da detta pronuncia giudiziale sino al saldo;
e)- sempre per l'ipotesi in cui venga accertata la nullità del contratto per la pattuizione degli interessi esorbitanti il tasso soglia usurario, accertare e dichiarare che alla data del 14.05.2013 il capitale residuo legittimo derivante dal contratto di finanziamento n. 4098047 era pari ad euro 66.662,73 e, per l'effetto,
l'inesigibilità del capitale residuo ed il diritto della ad avvalersi Controparte_4 del beneficio del termine, con conseguente illegittimità della dichiarazione di decadenza dell'Istituto di credito;
3)- accertare e dichiarare, in ragione dell'illegittima segnalazione alla CRIF degli esponenti, la responsabilità della per illegittimo trattamento dei di loro dati personali e per l'effetto CP_2 condannarla al risarcimento di tutti i danni da essi patiti e patiendı da liquidarsi in via equitativa nell'importo di € 15.000,00 per ciascuno ovvero in quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e il maggior danno di cui sopra;
4) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, per l'effetto, revocarlo per essere la pretesa con esso azionata destituita di ogni fondamento, non essendo dovuto il pagamento ingiunto per le motivazioni tutte sopra rassegnate;
5) con vittoria in ogni caso di spese e competenze del presente giudizio e delle spese di mediazione.”
1.1. Con la propria memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., la parte
10 appellante, poi, così concludeva, per la prima volta, sul punto dell'invalidità delle fideiussioni: “quanto alle fideiussioni omnibus rilasciate dai garanti in favore della accertare e Controparte_5 dichiarare: a)- la nullità derivata ab origine delle garanzie rilasciate dai i sigg. ed e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 dichiarare i suddetti garanti liberati dall'obbligo di garanzia della nei confronti della b)- in via Controparte_4 Controparte_5 alternativa, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità delle garanzie rilasciate dai i sigg. ed Parte_1 Parte_2 per la violazione da parte della nei
[...] Controparte_5 confronti dei suddetti dei doveri di buona fede e correttezza per tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare i suddetti garanti liberati dall'obbligo di garanzia della nei confronti del Controparte_4 sopra citato Istituto di Credito;
”
1.2. I suddetti due atti determinano in via definitiva il thema decidendum della controversia e delimitano l'obbligo del Giudice di decidere ex art. 112
c.p.c. su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
1.3. Ciò, fatta salva l'ipotesi di un eventuale rilievo d'ufficio di una causa di nullità - per ragioni diverse da quelle azionate - di alcuno dei rapporti oggetto del giudizio.
1.4. Rilievo, peraltro, possibile allorquando, però, gli elementi fondanti la nullità fossero stati ritualmente acquisiti al giudizio e risultassero ex actis.
1.5. Infatti, “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per
11 essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).” (Cass.
Sez. 3, 23/02/2024, n. 4867)
1.6. Solo con la terza comparsa conclusionale del 6/4/2020, la parte appellante in ordine alle fideiussioni da essa rilasciate si doleva “della nullità delle fideiussioni omnibus per la loro genericità, indeterminatezza e conformità allo schema ABI;
della decadenza in cui è intercorsa l avendo azionato la Banca le garanzie oltre il termine massimo CP_2 previsto per legge dall'art. 1957 c.c.;” e concludeva, in tale atto, in conformità a tali nuove doglianze
1.7. Ciò posto, deve ritenersi l'inammissibilità delle doglianze mosse dagli appellanti circa la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle suddette eccezioni, proprio in quanto tali doglianze ed eccezioni sono state tardivamente proposte in primo grado, sì da porsi al di fuori del thema decidendum posto dalla domanda giudiziale e non sussistendo ex actis alcuno degli elementi che consentissero il rilievo d'ufficio della lamentata nullità da parte del giudice.
2. Quanto all'eccezione relativa alla genericità ed indeterminatezza delle fideiussioni, giova evidenziare come il testo del negozio appare in sè pienamente determinato, trattandosi di fideiussione omnibus limitata nell'importo alla somma di euro 500.000,00 garantendo, in favore della società di cui gli appellanti erano soci in misura paritaria, la , “... CP_4
l'adempimento delle obbligazioni verso (di seguito ), Controparte_5 CP_5 dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, giá consentite o che venissero in seguito consentite al predette nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari. anticipazioni su titoli, su crediti a su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estere, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionáli, ripórti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.” e venendo determinato anche l'oggetto della garanzia prestata “... per
12 tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori e qualsiasi altro accessorio nonchè per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”
3. Quanto alla doglianza circa la conformità allo schema ABI della fideiussione prestata dagli appellanti, da cui discenderebbe la nullità - peraltro solo parziale in quanto limitata ad alcune delle clausole della fideiussione laddove non vi sia l'allegazione e dimostrazione, con onere a carico della parte stessa, dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla
(Cass. SS.UU. 4199/2021) - indicate nel conseguente al provvedimento della
Banca d'Italia che ha accertato la natura anticoncorrenziale dell'intesa che ha determinato la nascita dello schema adottato dall'ABI ed adottato dai propri associati, costituiva onere della parte che di tale nullità di doleva, l'allegazione degli elementi necessari e sufficienti (schema ABI 2002 e provvedimento della
Banca d'Italia 55/2005 che sanciva lo schema come intesa restrittiva della concorrenza e, quindi, vietata) da cui potersi desumere la nullità della garanzia fideiussoria prestata dagli appellanti nell'anno 2012.
3.1. Orbene, tale documentazione non risulta mai essere stata acquisita al processo nei termini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c. sicchè alcuna nullità si sarebbe potuta predicare, neanche sulla scorta di un rilievo officioso del Giudice, relativamente alle garanzie fideiussorie prestate dagli appellanti.
3.2. In ogni caso, il testo delle garanzie prestate effettivamente dagli appellanti, non apparivano affatto conformi a quelle degli schemi ABI riportati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, giacchè, quanto alla deroga all'art. 1957 c.c. lo schema ABI 2002 così riportava la relativa clausola: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall' art. 1957 c.c., che si intende derogato” (Cfr il testo riportato in
Corte di Cassazione Sez. U 41994/2021)
13 3.3. Assai difformemente, invece, la fideiussione prestata dagli appellanti, così recitava all'art. 5 "Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine per agire per l'adempimento, in deroga all'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
”
3.4. Non può muoversi in dubbio della sostanziale differenza tra la clausola dello schema ABI restrittivo della concorrenza, che derogava sic et simpliciter l'art. 1957 c.c., da quello della fideiussione prestata dagli appellanti, ove l'art. 1957 c.c. veniva sì derogato ma nei limiti della fissazione di un termine maggiore di quello semestrale previsto dalla norma, preservando, quindi, gli interessi della garante ed essendo, peraltro ed alla luce della sua natura vessatoria, correttamente oggetto della seconda sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
4. Il rilievo dell'appellante circa il mancato esperimento delle azioni della banca garantita nel termine stabilito contrattualmente, in ogni caso, è privo di fondamento sulla scorta della tardività dell'eccezione in tal senso sollevata dall'appellante.
4.1. Infatti, è del tutto tardiva l'eccezione. sollevata dai fideiussori appellanti, di decadenza ex art. 1957 c.c. della banca appellata dalla garanzia fideiussoria.
4.2. Tale eccezione, infatti, costituisce eccezione di merito e avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente all'atto della proposizione dell'opposizione monitoria, per com'è ormai pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
4.3. Infatti “L'eccezione ex art. 1957 cod. civ., che è eccezione di merito, integra eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d'ufficio, che avrebbe dovuto essere fatta valere dagli odierni ricorrenti con il primo atto difensivo e non già con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., così ponendosi in linea con quanto già affermato da Cass.
17/06/1963, n. 1613 e, di recente, da Cass. 22/02/2019, n. 4373; Cass.
14 14011/2024 e Cass. n. 11619/2024. ( Cassazione Sez. 3, Ordinanza n.
663 del 2025)
4.4. La decadenza dall'eccezione di merito non tempestivamente proposta, peraltro, anche dove non eccepita dalla controparte o rilevata dal Giudice di primo grado, ben può essere rilevata d'ufficio in grado di appello.
4.5. Infatti “la tardività di un'eccezione in senso stretto, non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello …(Cass., sez. 3,
21/02/2020, n. 4689; Cass., sez. U, 25/05/2018, n. 13195; Cass., sez. 3,
01/12/2023, n. 33649).” (ibidem)
5. Analogamente, deve ritenersi parimenti tardiva l'eccezione fondata sull'applicazione dell'art. 1956 c.c. anche in quanto tale norma non introduce un'ipotesi di nullità del rapporto di garanzia, ma più semplicemente la liberazione del fideiussore dall'obbligo di garanzia.
5.1. Laddove, poi, sia predicata l'invalidità della garanzia fideiussoria alla luce della violazione da parte del garantito degli obblighi di buona fede in quanto avrebbe concesso del credito al debitore ben conoscendone le mutate condizioni patrimoniali, la giurisprudenza di merito e di legittimità
è ben salda nell'attribuire al fideiussore l'onere di allegazione e di dimostrazione del fatto che il creditore abbia continuato a concedere il credito al debitore nella consapevolezza della difficoltà del debitore a poter soddisfare il proprio debito.
5.2. Infatti “... il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (Cass. 23422/2016, Cass. 2524/2006)” (Cass. Sez. 1,
24/11/2022, n. 34685)
15 5.3. Nella fattispecie, aldilà di una mera deduzione difensiva della parte appellante, non v'era alcun elemento di prova - finanche di mero indizio
- che potesse far ritenere la consapevolezza dell'istituto di credito, all'atto della concessione del credito, di una maggiore difficoltà di recupero del credito stesso, da cui far conseguire la liberazione del fideiussore, tenendo conto che il mero saldaconto negativo non costituisce elemento presuntivo di tale consapevolezza (v. Cass. Sez. 1, 24/11/2022, n.
34685)
5.4. Da altro profilo, poi, la violazione della buona fede da cui potrebbe conseguire un profilo di nullità della garanzia fideiussoria o la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. sarebbe da escludersi in radice, alla luce della qualità di socio paritario di entrambi i fideiussori e di amministratore della società del fideiussore . CP_4 Parte_1
5.5. Infatti, il collegio condivide pienamente l'orientamento espresso sul punto dalla Giurisprudenza secondo cui “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non
è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice.” (Cass. Sez. 3, 17/06/2024, n. 16822) e “Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non
16 sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.” (Cass. Sez. 6, 23/03/2017, n. 7444)
6. Quanto all'eccepita nullità del mutuo per la sua natura meramente solutoria relativamente a precedente posizione debitoria del mutuatario nei riguardi del mutuante, giova richiamare la recentissima sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite, secondo cui “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo, il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (SU, n.5841/2025)
6.1. E' comprovato ed incontestato che l'ammontare del finanziamento venne accreditato sul conto della società così come disposto specificamente dal contratto stesso, sicchè la messa a disposizione della somma, nei termini suddetti, perfezionava il rapporto di mutuo con la banca mutuante.
6.2. Anche la doglianza degli appellanti circa il venire meno dello scopo del mutuo stesso,è del tutto infondata, laddove solo si consideri come la finalità del finanziamento, così come espressa dal contratto stesso era quello di essere destinata “al consolidamento delle passività” della parte mutuataria, la CP_4
7. L'appello, quindi e per le superiori ragioni, è infondato.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la
17 fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM
55/2014, non tenutasi e, quindi in Euro 6.946,00, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.058,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.418,00
4. Fase decisionale € 3.470,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata intervenuta delle spese di lite che liquida in euro 6.946,00, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
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