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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N N. R.G. 3099/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero ConSIliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Michele L. Savasta ed elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo elettronico dello stesso in forza di Email_1
procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliata in Milano, viale San Michele del Carso n. 10, Controparte_1
presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Vespasiani, Alice Fantauzzi, Ester Cantina, che la rappresentano e difendono, in forza di procura alle liti in atti;
elettivamente domiciliata in Milano via Terraggio 17, presso Controparte_2
lo studio dell'avv.to Gaetano Del Borrello, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
pagina 1 di 24 APPELLATE
PER LA RIFORMA
dell'ordinanza ex art. 702ter cpc pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 5.10.2023, non notificata, nell'ambito del procedimento rg 46944/2022.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti all'esito dell'udienza ex artt. 127 ter e 352 cpc del 4.3.2025 chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma dell'Ordinanza resa nell'ambito del procedimento recante RG 46944/2022, pubblicata in data 5.10.2023, dal Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Lucia Francesca Iori, e comunicata in data 6.10.2023
In via Istruttoria:
Ammettere la documentazione prodotta subb.IV e V per le ragioni dedotte.
In via principale:
Accogliere in toto l'appello proposto e, conseguentemente, riformare l'Ordinanza resa nell'ambito del procedimento recante RG 46944/2022, pubblicata in data 5.10.2023, dal
Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Lucia Francesca Iori, mai notificata e comunicata in data 6.10.2023, relativamente a tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto,
Dichiarare tenuta e condannare la Signora ( ), nata a Controparte_1 CodiceFiscale_1
BO (RO) in data 12.09.1939 e residente in [...], e per essa la
[...]
in forza della manleva prestata dalla stessa nei confronti dell'Assicurata, al Controparte_2
rimborso/pagamento/restituzione in favore della Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'importo di euro 15.568,96 iva inclusa, come quantificata dal CTU Arch. , o altra somma veriore Per_1
determinanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo pagina 2 di 24 Respingere in toto le domande avversarie.
Con vittoria delle spese di causa ed onorari professionali, rimborso forfettario 15% ex
D.M. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A. per entrambi i gradi di giudizio, oltre al riconoscimento delle spese di CTU, di CTP e legali relative al Procedimento di ATP.
Controparte_1
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis
In via preliminare
Dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. i documenti prodotti da per la prima volta nel Pt_1
presente giudizio (docc. IV A e B e V A, B e C), trattandosi di documentazione che l'appellante aveva a disposizione anche in precedenza e che, in ogni caso, non ha dimostrato di non aver potuto produrre per causa alla stessa non imputabile.
Nel merito
In via principale
Rigettarsi l'appello proposto da per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente l'ordinanza impugnata.
In via subordinata Nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da
, condannare a manlevare integralmente la SI.ra Parte_1 Controparte_2 CP_1
con riferimento a qualsivoglia importo quest'ultima sia condannata a pagare nei confronti di
[...]
. Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Controparte_2
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma così giudicare
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibili le domande nuove formulate in atto di appello.
Dichiarare inammissibili le produzioni documentali allegate al fascicolo di appello.
NEL MERITO respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate da nei confronti di Pt_1
e, per l'effetto respingere la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_1
Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA
pagina 3 di 24 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da , previa Pt_1 applicazione della ripartizione ex art. 1910 c.c., limitare l'esposizione di Controparte_2 nell'ambito di quanto rigorosamente accertato in corso di causa, con applicazione della franchigia di €
100,00
Vinte le spese di lite
Con ogni ulteriore riserva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dall'ordinanza impugnata emerge quanto segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, depositato il 25.11.2022 con Controparte_3
sede legale presso il Granducato del Lussemburgo, agiva innanzi al Tribunale di Milano nei confronti di al fine di ottenere, in surroga dei diritti dell'assicurata , la Controparte_1 CP_4 condanna della resistente al pagamento dell'importo di euro 15.568,96, versato dalla compagnia assicuratrice ricorrente alla propria assicurata, a seguito di quanto accertato all'esito del procedimento di ATP, promosso innanzi al medesimo Tribunale ed iscritto sub r.g.n. 2003/2022, nonché la rifusione delle spese legali del presente procedimento e di quello di ATP.
La ricorrente a fondamento della propria pretesa deduceva:
- di essere la compagnia assicuratrice di , cittadina belga, proprietaria di un CP_4
appartamento, sito in Piazzale Lagosta 10 a Milano, acquistato per permettere alla figlia di studiare in
Italia e rimasto inoccupato a causa della pandemia Covid 19;
- che, in data 2 agosto 2020, si era recata a Milano e, appena giunta nell'appartamento CP_4
di sua proprietà, si era immediatamente accorta di una copiosa perdita d'acqua, proveniente dall'appartamento sovrastante, di proprietà di in quel periodo assente per le vacanze Controparte_1
estive;
- che, vista la gravità della situazione, aveva chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, CP_4
i quali avevano demolito parzialmente il soffitto per far fuoriuscire l'acqua ed evitarne il crollo;
- che, in data 4 agosto 2020, comunicava il sinistro alla sua compagnia assicuratrice CP_4
, in forza della polizza VNVO145240, la quale eseguiva un sopralluogo per verificare i Parte_1
danni sia ai locali, che ai beni in essi contenuti;
- che, nel frattempo, anche incaricava il proprio idraulico al fine di individuare le Controparte_1
pagina 4 di 24 cause della perdita, consentendo anche al perito della società ricorrente di compiere un sopralluogo nel suo appartamento, all'esito del quale era stato verificato che la perdita d'acqua proveniva da una tubatura a muro al servizio di uno dei due bagni;
- che, attesi i danni riscontrati, accettava, a saldo e stralcio, la somma di euro CP_4
20.910,00, versata dall'assicurazione ricorrente, autorizzandola a surrogarsi in tutti i suoi diritti (cfr. doc. 5 allegato A);
- che la ricorrente, dopo aver contattato inutilmente e il Condominio, aveva Controparte_1 instaurato nei loro confronti un procedimento ex articolo 696 bis c.p.c, all'esito del quale era stata individuata -come causa della perdita d'acqua- la rottura di una tubazione in rame nel bagno della resistente ed erano stati stimati danni nella misura di euro 15.568,96;
- che, nonostante le conclusioni del procedimento di accertamento tecnico preventivo, la ricorrente non aveva ricevuto alcun pagamento ed era stata costretta ad agire in giudizio (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Con deposito di memoria di costituzione si costituiva in giudizio chiedendo, in Controparte_1
via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'assicurazione del
[...]
e, in via principale, il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente, Controparte_5
in quanto infondate. In particolare, parte convenuta evidenziava che, nonostante la disponibilità al pagamento da parte dell'assicurazione del non aveva mai versato in atti, né CP_5 Parte_1
nella fase di accertamento tecnico preventivo, né nel procedimento di merito, le condizioni generali della polizza assicurativa, non dimostrando la sussistenza del diritto di surroga.
Autorizzata la chiamata di terzo, con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio
, la quale chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande proposte Controparte_2
dalla parte ricorrente in quanto infondate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di limitare il risarcimento danni sulla base di quanto accertato in corso di causa. In particolare, anche sottolineava che parte ricorrente non aveva prodotto in Controparte_2 giudizio una valida polizza assicurativa, ma solo “due paginette prodotte (con a margine una presunta traduzione scritta a penna), non si sa neppure da chi sottoscritte, dalle quali non è dato comunque desumere quali siano le condizioni di polizza e attraverso quali criteri si sia provveduto alla stima ed alla liquidazione del danno” (cfr. costituzione di . Evidenziava che, Controparte_2
nonostante i ripetuti inviti, la ricorrente non aveva mai prodotto la polizza assicurativa e le relative condizioni generali debitamente tradotte, tenendo un comportamento contrario a buona fede, che giustificava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. pagina 5 di 24 Alla prima udienza avanti al Tribunale del 26.9.2023 i procuratori delle parti si riportavano agli atti e la resistente e la parte terza chiamata facevano presente che “il doc. n. 1 di parte ricorrente, già prodotto in atp, anche ove le annotazioni a margine fossero corrette da un punto di vista di traduzione, nulla provano e rilevano in ordine alla legittimazione attiva ed alla fondatezza della domanda ex adverso proposta. Rilevano del pari che manca il contenuto della polizza, come da richiesta già formulata alla controparte anche in sede di atp ed in fase stragiudiziale” (cfr. verbale di udienza del 26/09/2023).
All'esito dell'udienza il giudice si riservava di provvedere e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in data 5.10.2023 ordinanza di rigetto integrale delle domande di con Pt_2
condanna della stessa alle spese di lite, escludendo tuttavia la condanna ex art. 96 cpc. In sostanza il
Tribunale evidenziava che la mancata produzione della polizza assicurativa integrale e delle relative condizioni generali impediva di verificare la sussistenza del diritto di surroga azionato dalla ricorrente nei confronti del responsabile delle infiltrazioni, diritto che poteva essere stato escluso contrattualmente;
posto che è una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo, Parte_1
richiamava i regolamenti Roma I e Roma II sulla legge applicabile rispettivamente ai contratti e agli atti illeciti, sottolineando che non era noto –mancando polizza e condizioni- se le parti avevano effettuato una scelta pattizia in ordine alla legge regolante il rapporto e, ove fosse stata applicabile la legge del Lussemburgo, quale legge del luogo di sede della compagnia assicurativa ricorrente ex art. 7, comma 2, Reg. Roma I, non poteva ritenersi dimostrato che fosse effettivamente titolare Parte_1
di un diritto di surroga, né tanto meno con quale modalità la surroga dovesse essere esercitata o se fossero previsti limiti in tal senso. Sotto tale profilo escludeva valenza alla sottoscrizione da parte della SInora dell'attribuzione del diritto di surroga di cui al doc. 5 del ricorso, CP_4
sostenendo che tale documento ben poteva confermare un accordo pregresso caratterizzato da precise condizioni e limitazioni che, in assenza della produzione della polizza e delle relative condizioni, non potevano essere verificate. Infine evidenziava che non vi era neppure prova dell'intervenuto pagamento da parte di a favore di , non essendo stato prodotti in tal senso Parte_1 Parte_3
né un estratto conto bancario, né una ricevuta di bonifico, né una quietanza da parte dell'assicurata.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza per i Parte_1
motivi dedotti.
Si costituivano e ontestando l'appello Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo la conferma della sentenza.
pagina 6 di 24 Alla prima udienza del 26.11.2024 il conSIliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4.3.2025 e decisa nella camera di conSIlio del
12.3.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice ha affermato che la resistente non aveva negato la sua responsabilità e che CP_1 Controparte_2
si era dimostrata disponibile a risarcire il danno a condizione che producesse la polizza Parte_1
assicurativa e le relative condizioni.
Sostiene l'appellante che la , costituendosi nel giudizio di atp, aveva chiesto di accertare la CP_1
carenza del fumus boni iuris, dunque non aveva affatto ammesso la propria responsabilità.
[...]
, poi, in sede di atp, aveva affermato l'impossibilità di giungere a una conciliazione Controparte_2
per la non chiarezza delle condizioni di assicurazione, non prodotte dalla ricorrente, che rendeva, a suo dire, impossibile capire il criterio di ripartizione del danno tra le compagnie per raggiungere ad un eventuale accordo. L'appellante, pertanto, evidenzia che in sede di atp aveva Controparte_2
accennato alle condizioni di polizza di in una mera ottica di ripartizione del danno tra le Parte_1
compagnie assicurative e non per accertare la titolarità del diritto, mai messa in discussione. In tale sede, dunque, non aveva prodotto le sue condizioni di polizza in quanto il suo diritto di surroga Pt_1
non era stato posto in discussione, mentre il richiamo alla ripartizione tra compagnie assicurative ex art. 1910 c.c. era privo di fondamento, posto che detta disposizione si applica al caso in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente più assicurazioni e non alla ripartizione del rischio tra assicurazione del danneggiante e assicurazione del danneggiato che agisca in surroga.
Pertanto, secondo l'appellante, nel procedimento di atp non era mai stata contestata la titolarità del diritto in capo a . Soltanto nel procedimento ex art.702 bis cpc, le parti, per la prima volta, Pt_1
hanno contestato la sussistenza stessa del diritto di surroga, ragione per la quale nel procedimento di
ATP ed in sede di ricorso ex art. 702bis cpc, l'appellante non aveva ritenuto necessario dare ulteriore prova dello stesso.
pagina 7 di 24 Il motivo è privo di pregio.
Nella relazione finale di ATP versata in atti si legge: “TERZA PARTE DEL QUESITO “… Tenti, ove possibile, la conciliazione tra le parti prima di provvedere al deposito dell'elaborato peritale”. Sul punto, si ritiene doveroso precisare quanto segue. Si precisa che la SI.ra non si è trovata nelle CP_1
condizioni per poter aderire alla proposta conciliativa avanzata dal CTU per la seguente ragione: chiedeva, a più riprese, che la ricorrente fornisse le proprie Controparte_2 Parte_1
condizioni di polizza, in modo da poter comprendere i criteri di ripartizione del danno tra le due compagnie assicurative e raggiungere un eventuale accordo. Tuttavia, detta documentazione non veniva mai fornita;
non è dunque chiaro se vi sia o meno il diritto di regresso avanzato da La Pt_1
SI.ra , qualora responsabile, si sarebbe fatta manlevare da pertanto, CP_1 Controparte_2
non può che condividerne la posizione”.
Dalla relazione finale del consulente d'ufficio nominato in sede di atp, nonché dagli stralci degli atti di detto procedimento richiamati dalle parti, si evince dunque chiaramente che la questione della mancata produzione delle condizioni di polizze era stata sollevata dalle odierne appellate sin dal procedimento di atp. In particolare era stato dalle stesse evidenziato che era “necessario conoscere
l'oggetto e le condizioni di polizza al fine di giungere ad una soluzione conciliativa” (cfr p. 4 comparsa di intervento di nel procedimento di atp). Controparte_2
In ogni caso, al di là delle considerazioni che precedono, deve evidenziarsi che la questione della mancanza della polizza e delle relative condizioni è stata tempestivamente riproposta dalle resistente nelle rispettive comparse di costituzione nel successivo procedimento sommario.
Così scriveva la difesa di nella comparsa di costituzione del procedimento sommario: “Non CP_1
avendo prodotto una polizza tradotta in italiano e nemmeno le condizioni di polizza, a Pt_1
prescindere dalla sussistenza o meno di qualsivoglia responsabilità in capo alla SI.ra , la CP_1
compagnia non può esercitare il diritto di surroga non avendo dimostrato la sussistenza di tale diritto, né nella fase di accertamento tecnico preventivo, né nel presente procedimento. Il diritto di surroga è infatti garantito dal diritto italiano, nello specifico dal codice civile e dal codice delle assicurazioni private, sottoposte alla vigilanza dell'IVASS. società di diritto Lussemburghese, non ha Pt_1
dimostrato se ed in quali termini sia assoggettabile a detta normativa, né se le proprie condizioni di polizza garantivano o meno detta tutela o altra differente tutela per la compagnia in relazione ad eventuali risarcimenti corrisposti alla propria assicurata. Si precisa nuovamente che la richiesta di produrre le condizioni di polizza (ovviamente con debita traduzione diversamente dalla documentazione prodotta allo stato dalla ricorrente) è stata avanzata anche in sede di atp e mai ottemperata.
pagina 8 di 24 , a sua volta, scriveva nella sua comparsa di costituzione in primo grado Controparte_2 sul punto: “Nonostante quanto già dedotto ed illustrato sia nella comparsa di costituzione in sede di
ATP, sia nel corso delle trattative che hanno seguito il deposito della consulenza tecnica, parte ricorrente NON ha prodotto la copia (tradotta ed asseverata) della polizza in forza della quale sarebbe stata indennizzata la proprietaria dell'immobile sito nel Condominio di Piazzale Lagosta. Come ripetutamente ribadito, per poter valutare la sussistenza della legittimazione attiva di la Pt_1 fondatezza delle avverse pretese, la correttezza delle somme liquidate all'assicurata ed ogni altra questione relativa alla sussistenza dei presupposti della presente azione, avrebbe dovuto Pt_1 produrre le copia della polizza assicurativa sottoscritta da ” (comp. cost. CP_4 CP_6
p. 3 primo grado). E ancora: “Il diritto di surroga è infatti garantito dal diritto italiano, nello
[...] specifico dal codice civile e dal codice delle assicurazioni private, sottoposte alla vigilanza dell'IVASS.
società di diritto Lussemburghese, non ha dimostrato se ed in quali termini sia assoggettabile Pt_1
a detta normativa, né se le proprie condizioni di polizza garantivano o meno detta tutela o altra differente tutela per la compagnia in relazione ad eventuali risarcimenti corrisposti alla propria assicurata, né se la polizza prevedesse, come spesso accade nei contratti assicurativi italiani, una espressa rinuncia alla surroga e/ o alla rivalsa (comp. cost. p. 6 primo grado). Controparte_6
Emerge, pertanto, che la richiesta della produzione della polizza integrale e delle relative condizioni generali era stata formulata dalle odierne appellate sia in sede di atp, sia in sede di comparsa di costituzione nel procedimento sommario di cognizione di primo grado, tempestivamente depositata.
A fronte di tale istanza delle controparti formulate nelle comparse di costituzione in primo grado, ben avrebbe potuto produrre tali documenti in sede di prima udienza del procedimento Parte_1
sommario, non essendovi preclusioni istruttorie in tal senso.
E' noto, infatti, che, in tema di procedimento sommario di cognizione, “poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (Cass. 19226/2024; Cass. 46/2021).
In sede di prima udienza, pertanto, la ricorrente avrebbe potuto produrre la documentazione mancante o al limite chiedere termine per depositarla, mentre dal verbale di udienza risulta che la difesa della stessa aveva domandato unicamente un termine per note conclusive affermando contestualmente che vi erano tutte le condizioni perché potesse ritenersi prodotta una polizza valida, con conseguente rigetto delle eccezioni avversarie.
pagina 9 di 24 La mancata produzione della polizza integrale e delle relative condizioni generali in primo grado non può, dunque, ascriversi alla linea difensiva delle appellate e alla mancata contestazione da parte delle stesse della titolarità in capo all'appellante del diritto di surroga, ma unicamente a negligenza della stessa.
Col secondo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui afferma che “non sono allegate le condizioni di polizza al fine di individuare i danni effettivamente coperti dalla polizza assicurativa e di verificare la sussistenza del diritto della compagnia assicuratrice di surrogarsi nei confronti del responsabile delle infiltrazioni, diritto che potrebbe essere stato contrattualmente escluso tra le parti”. La difesa di assume che in realtà aveva prodotto Pt_1
sin dal procedimento di atp la polizza VNVO145240 in fiammingo, con a margine la traduzione a penna in italiano non ex adverso contestata, come evidenziato anche dal primo giudice.
In ogni caso in sede di appello ha prodotto la polizza integrale, comprensiva delle Condizioni
Generali (docc. IV A e B), opportunamente tradotte ed asseverate, documenti che chiede alla Corte di ritenere ammissibili ex art. 702quater cpc, applicabile nel caso di specie in quanto il procedimento in primo grado era stato instaurato prima della riforma Cartabia.
L'appellante richiama gli articoli delle condizioni generali di polizza che sarebbero applicabili al caso di specie e in particolare il punto 2.2.2.1, p. 6, rubricato “GARANZIE E ESCLUSIONI
SPECIFICHE PER OGNI COPERTURA” si legge “Copertura dell'edificio indicato - Assicuriamo il fabbricato indicato nelle Dichiarazioni contro i danni materiali. Costo della ricerca dell'origine delle perdite d'acqua: ci impegniamo a risarcire il cliente per i costi di individuazione dell'origine della perdita d'acqua, tra cui le spese per l'apertura e la chiusura di pareti, pavimenti e soffitti fino a un massimo di 2.500 euro (non indicizzati) per sinistro”. Il punto 2.2.1.1., p. 7, rubricato “Costi per il ripristino della conformità”, si legge “ci impegniamo a risarcirvi per qualsiasi provvedimento/ misure necessarie per riportarla in conformità con la legislazione e ai regolamenti in vigore alla data del sinistro, comprese le spese per il ripristino dell'edificio indicato, a condizione che l'edificio fosse conforme al momento del sinistro e che venga riparato o ricostruito nello stesso luogo. L'indennizzo è limitato a un massimo di 25.000 euro (non indicizzati) per sinistro”. Ancora, il paragrafo “Contenuto”,
a pagina 8, dove si legge “
2.2.2.2 Copertura del contenuto. Assicuriamo il contenuto dell'edificio e/o delle sue pertinenze all'indirizzo indicato nella pagina delle dichiarazioni contro i danni alla proprietà”. E infine il punto 2.4.1., a p. 10, in cui si legge: ““Valutazione dei danni (…) In relazione all'edificio indicato se non diversamente concordato, la compagnia pagherà al contraente, per ogni
pagina 10 di 24 sinistro, il valore di rimpiazzo alla data del sinistro, fino a concorrenza della somma assicurata per il fabbricato indicato(…)”.
L'appellante evidenzia, altresì, in merito alla pretesa impossibilità di verificare la sussistenza del diritto di surroga, che la stessa SInora aveva espressamente attribuito a tale CP_4 Parte_1
diritto in un momento successivo alla sottoscrizione della polizza e che, in ogni caso, tale accordo temporalmente successivo prevale sulla precedente pattuizione (doc. 5 ricorso all. A).
Assume che la surrogazione è un istituto previsto dalla legge con funzione ri-equilibratrice, consentendo il subingresso dell'assicuratore sino a concorrenza dell'indennità pagata all'assicurato e richiama il paragrafo 24.3, pagina 11, delle condizioni di polizza prodotte nel presente grado di appello che testualmente prevede: “Dopo aver risarcito l'assicurato o il terzo in base ai nostri obblighi, possiamo agire in sua vece nei confronti dei terzi responsabili del danno, fino al limite della nostra responsabilità al suo posto contro i terzi responsabili del danno, nei limiti di quanto da noi pagato. Ci impegniamo a non pregiudicare il vostro diritto di rivendicare la parte del danno per la quale non ha ricevuto l'indennizzo”.
Col quarto motivo di appello –la cui trattazione si anticipa qui perché connesso alle questioni poste col secondo motivo- l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provato il pagamento dell'indennizzo da parte di all'assicurata Pt_1 CP_4
in quanto il documento allegato sub 4 al ricorso sarebbe a tal fine insufficiente, non essendo né un estratto conto, né una ricevuta di bonifico, né una quietanza da parte dell'assicurata. Sostiene
l'appellante che, in tal modo, il Tribunale si è pronunciato in aperta violazione dell'art. 112 cpc, relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto le controparti non hanno mai contestato l'avvenuto pagamento dell'indennizzo in questione all'assicurata, per cui la condotta processuale tenuta dalle odierne appellate in primo grado escludeva che l'assicurazione dovesse fornire ulteriore prova del pagamento eseguito. In ogni caso produce con l'atto di appello anche la contabile del bonifico eseguito da a favore di a comprova del pagamento e chiede che Pt_1 CP_4
anche tale documento sia ritenuto ammissibile in quanto indispensabile ex art. 702quater cpc.
Analogamente l'appellante lamenta che il primo giudice ha affermato che la firma apposta alla polizza assicurativa non sarebbe leggibile e univocamente riconducibile alla SInora , CP_4
quando anche tali circostanze non erano mai state contestate dalle controparti.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente devono essere affrontate le questioni della disciplina processuale applicabile al caso di specie e dell'ammissibilità della nuova documentazione prodotta da nel presente Parte_1
giudizio di appello.
pagina 11 di 24 Sotto il primo profilo ritiene la Corte che, effettivamente, possa trovare applicazione nel presente procedimento l'abrogato art. 702quater cpc.
Come noto, il rito sommario di cui agli artt. 702bis e ss. cpc è stato abrogato dall'art. 3, comma 48,
d.lgs 149/2022.
L'art. 35 del dlgs 149/22 contiene la disciplina transitoria rispetto all'entrata in vigore della
Riforma Cartabia.
Ai sensi dell'art. 35 la regola generale è che la riforma è destinata ad operare per i procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023, se non diversamente disposto.
Pertanto, il principio generale stabilito dall'art. 35 è l'ultrattività delle norme abrogate ai procedimenti instaurati e pendenti al 28.2.2023. Il concetto di pendenza non si esaurisce con la definizione del primo grado di giudizio, perché è assimilabile a quello di litispendenza di cui all'art. 39 cpc.
Ne discende che i procedimenti instaurati sino al 28.2.2023, in linea di principio, continuano ad essere soggetti alle norme processuali abrogate anche per i gradi successivi al primo, salve le eccezioni previste dall'art. 35.
Tra queste eccezioni vi sono diverse norme in tema di impugnazione per le quali si è stabilito che si applicano alle impugnazioni (e non ai procedimenti) instaurate dopo il 28.2.20223. In particolare tale eccezione riguarda i capi I (“Delle impugnazioni in generale”) e II (“Dell'Appello”) del titolo III
(“Delle Impugnazioni”) del libro II, che si applicano dunque alle impugnazioni proposte dopo il
28.2.2023, in deroga alla regola generale dettata in apertura dall'art. 35.
L'art. 702quater cpc, tuttavia, non rientra tra tali eccezioni, per cui per detta disposizione si applica la regola generale dettata dall'art. 35, in forza della quale tale disposizione continua ad avere effetto per i procedimenti sommari di cognizione iniziati in primo grado ex art. 702 bis cpc prima del 28.2.2023.
Siccome il procedimento in esame è iniziato con ricorso sommario depositato il 25.11.2022, nel presente procedimento di appello deve trovare applicazione l'art. 702quater cpc.
Secondo detta norma in appello “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili”.
Il testo della disposizione corrisponde a quello dell'art. 345 cpc nella sua formulazione ante d.l. n.
83/2012, conv. con modificazione dalla l. 134/2012, per cui può farsi riferimento anche alla giurisprudenza della Suprema Corte formatesi sull'interpretazione di detta norma.
Sul punto le Sezioni Uniti hanno avuto modo di affermare che, “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea
pagina 12 di 24 ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass.
SU n. 10790/2017; conf. Cass, 401/23, 24129/18, 24164/17).
Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte “l'indispensabilità del documento costituisce requisito, necessario e sufficiente, per la producibilità in appello, indipendentemente dalla accertata impossibilità di produzione in primo grado, la quale integrava una diversa e alternativa ipotesi di nuova producibilità, .. a nulla rilevava che la parte … tale documento avrebbe già potuto produrre in primo grado” (Cass. 196/2024).
Pertanto la negligenza della parte che in primo grado non ha prodotto il documento necessario alle sue difese, che pur era in grado di produrre, è del tutto irrilevante ai fini dell'ammissibilità in appello di detto documento sotto il profilo dell'indispensabilità dello stesso.
Applicando tale principio al caso di specie deve, dunque, ritenersi che la negligenza di Parte_1
che in primo grado non ha prodotto le condizioni di polizza, nonostante la reiterata richiesta delle altre parti, non influisce in alcun modo nella valutazione in ordine all'indispensabilità della documentazione oggi prodotta.
Si è poi affermato che “in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto
a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste - a rigori - neppure prove nuove” (Cass. 10790/17, 11804/21).
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto la polizza integrale e le relative condizioni non erano state prodotte in primo grado, ma solo con l'atto di citazione in appello, per cui detta produzione non è stata dichiarata inammissibile dal primo giudice.
Si è affermato che le prove indispensabili sono quelle “idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi” (Cass. 25434/2019) o comunque quelle che “nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia” (Cass. 15488/2020,
16745/14).
E' stato, altresì, precisato che “il mezzo istruttorio in sede di gravame di merito è indispensabile quando appaia idoneo a sovvertire la decisione di primo grado, nel senso di mutare uno o più giudizi
pagina 13 di 24 di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, in coerenza con i principi del giusto processo” (Cass. 16745/2016).
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno stabilito che il giudice d'appello può ammettere, applicando l'art. 345 cpc nella formulazione previgente, “solo quelle prove che ritenga - nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite - "indispensabili", perché suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come "rilevanti", hanno sulla decisione finale della controversia;
prove che, proprio perché "indispensabili", sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado”; deve trattarsi di “prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale” (Cass. SU 8203/2005).
Nel caso di specie l'appellante in primo grado aveva prodotto solo le prime due pagine della polizza della SInora e aveva omesso di produrre le relative condizioni generali. Ora chiede di CP_4
ritenere ammissibili, in quanto documenti indispensabili ex art. 345 cpc, il terzo foglio della polizza oggetto di causa e le relative condizioni generali, con traduzione asseverata. In punto traduzione deve rilevarsi che in primo grado i primi due fogli della polizza erano stati annotati a penna con una traduzione in italiano non contestata dalle controparti (cfr. verbale prima udienza primo grado).
Per valutare l'indispensabilità dei documenti in esame ai fini della decisione occorre preliminarmente verificare la loro rilevanza ai fini della decisione, per poi stabilire se si tratta di documenti aventi una incidenza causale più incisiva rispetto agli ordinari documenti rilevanti per la decisione, ossia se si tratta di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, consentendo di sovvertire la decisione di primo grado.
La necessità di produzione, in particolare, delle condizioni generali di polizza è stata invocata dalle odierne appellate al fine di verificare se sia effettivamente titolare del diritto di surroga Pt_1 esercitato. In particolare nell'ordinanza impugnata si legge che “non sono allegate le condizioni di polizza al fine di individuare i danni effettivamente coperti dalla polizza assicurativa e di verificare la sussistenza del diritto della compagnia assicuratrice di surrogarsi nei confronti del responsabile delle infiltrazioni, diritto che potrebbe essere stato contrattualmente escluso tra le parti”.
In materia di assicurazione contro i danni, l'art. 1916 del codice civile italiano disciplina il diritto di surrogazione dell'assicurazione stabilendo che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, sino a concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
pagina 14 di 24 In proposito la giurisprudenza ha affermato che la surrogazione è un'ipotesi speciale di successione legale a titolo particolare nel diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile (Cass.
26647/2019, Corte App. Milano 22.3.2023). Essa comporta il subingresso dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo, e fino a concorrenza di tale somma, nel diritto dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del responsabile.
La surrogazione, pertanto, comporta per l'assicuratore l'acquisto a titolo derivativo dei diritti dell'assicurato verso il responsabile e tali diritti vengono trasferiti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti che avevano quando erano in capo all'assicurato.
L'efficacia della surrogazione è subordinata all'esistenza del rapporto di assicurazione, al pagamento dell'indennizzo all'assicurato e alla comunicazione da parte dell'assicuratore al terzo responsabile dell'intenzione di surrogarsi all'assicurato. L'assicuratore nei confronti del danneggiante dovrà poi dimostrare l'esistenza e l'entità del danno.
Per quanto concerne poi le eccezioni opponibili dal terzo danneggiante all'assicuratore che agisce in surroga, la Suprema Corte ha stabilito che, quando un'assicurazione -dopo aver indennizzato il proprio assicurato- agisce in surroga verso il responsabile, il terzo danneggiante non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto assicurativo deducibili soltanto dall'altro contraente, ma è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto e che pertanto non sussiste il presupposto legale della surrogazione (Cass.
n. 13957/1999; Cass. 5668/2010). In applicazione di tali principi la Cassazione ha affermato, ad esempio, che qualora risulti che proprietario della merce, al momento del sinistro -e, quindi, titolare dell'interesse assicurato- sia un determinato soggetto, al quale dunque spettava l'indennizzo,
l'assicurazione che aveva indennizzato diverso soggetto, non proprietario in quel momento della merce, non aveva titolo per surrogarsi nei diritti dell'assicurato, verso il responsabile del danno.
Ciò premesso, appare fondata la richiesta delle appellate in primo grado di esaminare la polizza e le condizioni di polizza di al fine di verificare i presupposti della surrogazione e l'eventuale Parte_1
nullità del contratto assicurativo, anche per inesistenza del rischio o per carenza di interesse o sotto il profilo della corretta individuazione del soggetto titolare del diritto all'indennizzo al momento del sinistro.
A nulla vale obiettare che la surroga è un istituto previsto dalla legge perché le condizioni di polizza ben possono escluderla in tutto o in parte.
pagina 15 di 24 Non viene, invece, in rilievo nel caso in esame, come erroneamente sostenuto in primo grado, l'art. 1910 c.c., posto che tale disposizione riguarda il caso in cui per il medesimo rischio sono state contratte separatamente diverse assicurazioni e si pone il problema di ripartire l'indennizzo pagato tra gli assicuratori. Tale norma, come correttamente evidenziato dall'appellante, non viene in considerazione quando la controversia interviene tra l'assicurazione del danneggiato e quella del danneggiante come nel caso che ci occupa.
Come rilevato dal primo giudice, nel caso di specie, l'esame della polizza e delle relative condizioni era necessaria anche con riferimento al diritto applicabile, tenuto conto che l'appellante è una società straniera, con sede in Lussemburgo.
Il regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del ConSIlio del 17.6.2008, c.d. Roma I, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, all'art. 3 stabilisce, in via generale, che il contratto
è disciplinato dalla legge scelta dalle parti;
la scelta può risultare dalle disposizioni del contratto. In mancanza di scelta pattizia, l'art. 7 stabilisce che il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l'assicuratore ha la residenza abituale.
Il regolamento CE n. 864/2007, c.d. Roma II, che si applica alle obbligazioni extracontrattuali, stabilisce all'art. 4 che “Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica”. Per quanto concerne la “surrogazione” l'art. 19 di detto regolamento stabilisce che “Qualora, in virtù di un'obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti”.
Dalle disposizioni in esame si evince che la legge applicabile all'obbligo del terzo -ossia la compagnia assicurativa che in forza del contratto di assicurazione ha indennizzato il creditore- determina se e in che misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti del creditore. Ciò SInifica che la legge applicabile al contratto di assicurazione regola il diritto di surroga e si è visto sopra che, salvo diversa scelta delle parti, in forza del regolamento Roma I, il contratto di assicurazione
è regolato dalla legge del paese in cui l'assicuratore ha la residenza abituale.
Il primo giudice, sulla scorta delle disposizioni che precedono, ha evidenziato che, mancando le condizioni di polizza, non era noto se le parti avevano operato una scelta pattizia in merito alla legge applicabile al contratto di assicurazione.
pagina 16 di 24 Riassumendo, la produzione della polizza corredata dalle relative condizioni generali era necessaria per accertare l'esistenza del diritto di surroga di –con riferimento all'eventuale nullità del Pt_1 contratto di assicurazione per inesistenza del rischio o carenza di interesse, all'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto e all'eventuale esclusione del diritto di surroga- nonché per verificare la legge applicabile al diritto di surroga secondo le previsioni contrattuali, in applicazione dei regolamenti CE Roma I e Roma II sopra richiamati.
Con riferimento a quest'ultima questione osserva la Corte –anticipando quando espresso infra in ordine al terzo motivo di appello- che non appare corretto invece il riferimento agli artt. 85 e ss del
Regolamento del Parlamento Europeo 29.4.2004, n. 883/2004; tale regolamento infatti è relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, come stabilito dall'art. 3, si applica “a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia;
b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia;
e) le prestazioni per i superstiti;
f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
g) gli assegni in caso di morte;
h) le prestazioni di disoccupazione;
i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
j) le prestazioni familiari”. Nel caso che ci occupa, invece, non vengono in considerazione prestazioni di tale natura, riconducibili ai sistemi di sicurezza sociale, ma un'assicurazione contro i danni, per cui anche la giurisprudenza richiamata dall'appellante riguardante tale diverso settore è inconferente nel caso di specie.
Così ricostruita la rilevanza della polizza e delle relative condizioni generali ai fini del presente giudizio, occorre verificare se la produzione di tali documenti in appello sia ammissibile, ossia se dette produzioni siano indispensabili ai fini della decisione, tenuto conto del concetto di indispensabilità elaborato dalla giurisprudenza e sopra richiamato.
Escluso dunque che assumano rilievo la possibilità di produrre lo stesso documento in primo grado e la negligenza della parte che non vi ha allora provveduto, ci si deve domandare se alla polizza corredata dalle sue condizioni generali è possibile riconnettere un'influenza causale particolarmente incisiva ai fini della decisione finale e se la stessa, per il suo spessore contenutistico, è idonea a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, con l'effetto di giungere ad un completo rovesciamento della decisione del primo giudice.
A tale domanda la Corte ritiene di poter dare risposta positiva.
Nel caso di specie, infatti, aveva prodotto in primo grado la polizza assicurativa, sia pure Pt_1
incompleta della sua terza pagina, corredata da traduzione a penna in italiano non contestata dalle altre parti (cfr verb. ud. 26.9.2023).
pagina 17 di 24 Da tale documento emergevano il numero della polizza, il nome dell'assicuratore e CP_7 dell'assicurata -la SInora il bene assicurato con la sua ubicazione in Milano, piazzale Controparte_4
Lagosta 10, e le sue caratteristiche, la durata del contratto assicurativo che comprendeva l'epoca in cui si era verificato il sinistro, il premio annuale e l'importo assicurato (doc. 1 ricorso). Venivano inoltre prodotti da la perizia sui danni all'appartamento di , assicurata, svolta su Parte_1 CP_4 incarico di da che al punto due dava atto dell'importo assicurato e della Pt_1 Persona_2
relativa franchigia (doc. 2 ric.); la stima analitica dei danni per un totale di euro 20.910,00 sottoscritta per accettazione con firma leggibile dalla SInora in data 27.1.2021 (doc. 3 ric.); una CP_4 stampa indicante l'importo di euro 20.910,00 e a fianco il nominativo della SInora e di CP_4
con cui quest'ultima intendeva attestare l'avvenuto pagamento dell'indennizzo alla propria Pt_1
assicurata (doc. 4 ric.); un documento in lingua inglese datato 12.5.2021, sottoscritto da
[...]
con firma leggibile, con cui quest'ultima dichiarava che, avendo incassato l'importo di euro CP_4
20.910, dichiarava che era liberata da ogni obbligazione in relazione al sinistro del 2.8.2020 Pt_1
relativo al suo immobile sito in Piazzale Lagosta 10 a Milano, e dichiarava espressamente di surrogare nei suoi diritti ed azioni sino a concorrenza dell'importo pagato di euro 20.910,00; precisava CP_8
altresì di non essere assicurata presso altri assicuratori per il medesimo sinistro (doc. 5 ric.).
Già dagli elementi documentali sopra indicati poteva evincersi che la prova del pagamento dell'indennizzo alla SInora era fornita dalla dichiarazione resa dalla stessa in data CP_4
12.5.2021 e prodotta sub doc. 5 di parte ricorrente. Peraltro, come correttamente rilevato dall'appellante, tale pagamento non era stato mai contestato dalle convenute.
Gli elementi documentali forniti in primo grado consentivano, pertanto, di accertare l'esistenza della polizza contro i danni sottoscritta dalla SInora con per il suo appartamento sito CP_4 Pt_1
in Milano, piazzale Lagosta 10, la vigenza della polizza quando si è verificato il sinistro del 2.8.2020,
l'importo assicurato con la relativa franchigia, l'avvenuto pagamento alla SInora dell'importo di euro
20.910,00 a titolo di indennizzo per i danni subiti dal sinistro del 2.8.2020, nonché la dichiarazione dell'assicurata relativa alla surroga dell'assicuratore nei suoi diritti verso il danneggiante.
Gli elementi che rimanevano incerti, senza la produzione delle condizioni generali di polizza, erano l'eventuale esclusione del diritto di surroga, nonché la verifica di possibili profili di nullità del contratto assicurativo e l'eventuale previsione pattizia della legge applicabile al rapporto assicurativo.
Sulla scorta dell'incertezza in ordine a detti elementi la domanda di è stata rigettata. Parte_1
La produzione in appello della polizza e della relative condizioni generali consente oggi di appurare che il pagamento dell'indennizzo alla SInora è stato correttamente effettuato da CP_4
in conformità alle previsioni della polizza sottoscritta e infatti nessuna eccezione in proposito è Pt_1
pagina 18 di 24 stata sollevata dalle difese delle appellate;
che il diritto di surroga –in conformità ai principi generali in materia- è stato espressamente previsto e non escluso e non sono contemplate delle eccezioni o delle limitazioni;
che la legge applicabile al contratto è quella belga, se non diversamente disposto ai sensi dell'art.
3.4 delle condizioni generali (“se non diversamente disposto, il presente contratto è soggetto alla legge belga”).
Il contratto di assicurazione in esame, pertanto, prevede l'applicazione della legge belga;
ne discende che, in forza dell'art. 19 del regolamento Roma II, la legge belga regola anche il diritto di surrogazione.
Con riferimento all'applicazione del diritto belga, deve tenersi presente che, ex art. 14, l. 218/1995, il giudice è tenuto d'ufficio a ricercare le norme straniere applicabili al caso concreto, senza che sia ravvisabile un onere di prova a carico delle parti. Si è infatti affermato che “l'obbligo del giudice di ricercare d'ufficio le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione può ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile all'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, fermo restando che non non sussiste alcun onere di queste ultime né di indicare né di documentare la legge straniera ritenuta applicabile” (Cass. 14209/2022, 27365/16).
Esaminando il diritto belga emerge che lo stesso conosce sia, in generale, il diritto di surroga in caso di pagamento (cfr artt. 1249-1252 del codice civile vigente all'epoca dei fatti per cui è causa), sia il diritto di surroga dell'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo al proprio assicurato (cfr art. 95 legge
4.4.2014). Con riferimento al caso all'esame di questa Corte non emergono dal diritto belga delle limitazioni in ordine all'esercizio del diritto di surroga da parte di , né d'altra parte le appellate Pt_1
hanno eccepito alcunché al riguardo.
Ciò premesso, data la loro idoneità a chiarire in via definitiva il diritto dell'appellante a surrogarsi nei diritti della sua assicurata e quindi a consentire l'accoglimento delle sue domande, non contestate sotto altri profili, devono ritenersi ammissibili, in quanto documenti indispensabili ai fini della decisione, il terzo foglio della polizza assicurativa e soprattutto le relative condizioni di polizza.
Viceversa si ritiene superflua la produzione del bonifico relativo alla prova del pagamento dell'indennizzo all'assicurata, in quanto circostanza non contestata e comunque già risultante univocamente dalla dichiarazione dell'assicurata di cui al doc. 5 allegato al ricorso.
La produzione delle condizioni generali di polizza, in particolare, fuga ogni dubbio circa il corretto pagamento dell'indennizzo al soggetto legittimato, l'inesistenza di cause di nullità del contratto assicurativo e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di surroga, mentre al contempo chiarisce quale sia il diritto applicabile al contratto, ossia il diritto belga, che, in forza dell'art. 14 legge pagina 19 di 24 218/1995, il giudice deve accertare e applicare d'ufficio; tale diritto conosce l'istituto della surroga dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo al suo assicurato e non prevede limitazioni che possano venire in considerazione nel caso di specie.
All'esito delle verifiche in oggetto può, dunque, senz'altro ritenersi sussistente il diritto di di Pt_1 agire nei confronti di per i danni subiti dall'assicurata. Controparte_1
Entrando dunque nel merito della pretesa dell'appellante, deve rilevarsi che l'atp svolta prima dell'introduzione del procedimento sommario ha consentito di accertare che i danni subiti dall'appartamento della SInora sono effettivamente derivati da una perdita del bagno CP_4
della SInora e, in particolare, da un tratto di tubazione di rame sotto traccia di adduzione di CP_1 acqua calda al bidet;
l'atp ha quantificato in euro 15.568,96, iva inclusa, i danni e su questo aspetto non sono sorte contestazioni.
Da quanto precede deriva il diritto dell'appellante di ottenere la condanna della SInora al CP_1 pagamento dell'importo di cui sopra. Quest'ultima, a sua volta, dovrà essere manlevata dalla sua assicurazione , la quale, del resto, non ha mai contestato l'esistenza della Controparte_2
polizza assicurativa e l'indennizzabilità del danno in discussione, una volta che si fosse accertata la legittimazione attiva di e ha espressamente riconosciuto che la SInora deve ritenersi Parte_1 CP_1
garantita dalla polizza assicurativa stipulata dal anche a favore dei singoli condomini, fatta CP_5 salva la franchigia di € 100,00 prevista dall'art.
7.6 delle condizioni generali di assicurazione.
Pertanto, deve condannarsi a favore dell'appellante la SInora a pagare l'importo Controparte_1 di euro 15.568,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del deposito dell'atp del 20.7.2022 alla presente sentenza e oltre interessi legali compensativi, da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro del 2.8.2020 e via via annualmente rivalutata, dal 2.8.2020 sino alla sentenza;
dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Col terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto necessaria la produzione della polizza per definire la legge applicabile al caso di specie, che, ai sensi degli artt. 85 e ss del Regolamento del Parlamento Europeo 29.4.2004, n. 883/2004, sarebbe in ogni caso la legge italiana perché il danno si è verificato in Italia su un immobile ubicato in territorio italiano. L'appellante prosegue evidenziando che le previsioni di tale normativa sono interpretate dalla Corte di Giustizia nel senso che i diritti della vittima verso il responsabile, nei quali l'assicuratore sociale straniero può surrogarsi, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è
pagina 20 di 24 verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato e cita la decisine della Corte
Giustizia Comunità Europea 21.9.1999, n. 397/96, che si sarebbe pronunciata sul regolamento n.
1408/71 del 14.6.1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità.
Il rapporto tra assicuratore e terzo, ad avviso dell'appellante, quanto a contenuto e ampiezza della rivalsa sarebbe pertanto regolato dalla legge che regola la responsabilità aquiliana del danneggiante, mentre i rapporti tra assicuratore e assicurato ricadono sotto la legge del contratto di assicurazione.
Il motivo è infondato.
Come sopra evidenziato, non è corretto invece il riferimento agli artt. 85 e ss del Regolamento del Parlamento Europeo 29.4.2004, n. 883/2004; tale regolamento infatti è relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, come stabilito dall'art. 3, si applica “a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia;
b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia;
e) le prestazioni per i superstiti;
f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
g) gli assegni in caso di morte;
h) le prestazioni di disoccupazione;
i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
j) le prestazioni familiari.
Nel caso che ci occupa, invece, non vengono in considerazione prestazioni di tale natura, riconducibili ai sistemi di sicurezza sociale, ma un'assicurazione contro i danni a cose, per cui anche la giurisprudenza richiamata dall'appellante riguardante tale diverso settore è inconferente nel caso di specie.
Inoltre, nel presente caso non è in discussione la legge applicabile al fatto integrante responsabilità aquiliana -ossia l'allagamento dell'appartamento che ha determinato dei danni materiali- che ai sensi dell'art. 4 del regolamento Roma I deve individuarsi nella legge del paese in cui il danno si verifica e quindi, nel caso che ci occupa, l'Italia.
L'aspetto che viene in rilievo –a fronte delle contestazione delle appellate sull'effettiva sussistenza del diritto di surroga- è la legge applicabile a tale diritto che, nel caso di specie, deve individuarsi nel diritto belga ai sensi dell'art. 19 del regolamento Roma I, che richiama la legge applicabile all'assicuratore.
In ogni caso la questione è assorbita sulla scorta di quanto argomentato in ordine al secondo e al quarto motivo di appello.
pagina 21 di 24 Parimenti assorbito deve ritenersi il quinto motivo di appello in merito al mancato riconoscimento, in ogni caso, delle spese legali e di ctu e ctp con riferimento al procedimento tecnico preventivo che ha accertato l'effettiva esistenza dei danni lamentati dall'appellante e la loro riconducibilità all'appartamento della SInora . CP_1
Sul punto deve, infatti, rilevarsi che la fondatezza dell'appello comporta l'applicazione del principio di soccombenza per le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia come spese legali, che come spese di ctu e ctp sostenute dall'appellante.
SPESE DI LITE
Come sopra anticipato, la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle domande attoree comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”
(cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
In forza del principio di soccombenza, dovrà condannarsi la SInora al Controparte_1
pagamento delle spese di lite di parte appellante, mentre, vista la coincidenza sostanziale delle difese, le spese tra e la sua assicurazione possono essere CP_1 Controparte_2
compensate.
Sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite dell'appellante si liquidano per il primo grado di giudizio in euro 5.077,00, di cui euro 919,00 per fase di studio, € 777,00 per pagina 22 di 24 fase introduttiva ed € 1.680 per fase di trattazione ed euro 1.701 per la fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
per il grado di appello si liquidano in euro 3.966,00, di cui per fase di studio euro 1.134, per fase introduttiva euro 921 e per fase decisionale euro 1.911, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
Per il procedimento di atp le spese legali dell'appellante si liquidano, sempre tenuto conto dei parametri sopra indicati, in euro 2.337,00, di cui euro 567 per studio, euro 709 per fase introduttiva ed euro 1.061 per fase istruttoria.
L'appellante ha pure diritto al rimborso delle spese di ctu del procedimento di atp, pari ad euro 2.747,71, oltre accessori di legge, nonché delle spese di ctp del medesimo procedimento, pari ad euro 2.792,00, oltre accessori di legge e interessi legali dal pagamento delle fatture al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata in data 5.10.2023, non notificata, nell'ambito del procedimento rg 46944/2022 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. Condanna a pagare a , a titolo di risarcimento per il sinistro Controparte_1 Parte_1
occorso il 2.8.2020, la somma di euro 15.568,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del deposito dell'atp del 20.7.2022 alla presente sentenza e oltre interessi legali, da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro del
2.8.2020 e via via annualmente rivalutata, dal 2.8.2020 sino alla sentenza;
dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali
2. Condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
del procedimento di primo grado, la somma di euro 5.077,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
1. Condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
del procedimento di appello, la somma di euro 3.966,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
del procedimento di atp, la somma di euro 2.337,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 23 di 24 1. Condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di ctu Controparte_1 Parte_1
del procedimento di atp, la somma di euro 2.747,71 oltre accessori di legge e interessi dal pagamento delle fatture al saldo;
1. Condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di ctp Controparte_1 Parte_1
del procedimento di atp, la somma di euro 2.792,00, oltre accessori di legge e interessi dal pagamento della fattura al saldo;
1. Dichiara tenuta a manlevare per quanto la Controparte_2 Controparte_1 stessa è tenuta a versare all'appellante in forza del presente dispositivo, fatta salva la franchigia di euro 100,00.
2. Compensa le spese di lite tra e . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 12.3.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero ConSIliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Michele L. Savasta ed elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo elettronico dello stesso in forza di Email_1
procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliata in Milano, viale San Michele del Carso n. 10, Controparte_1
presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Vespasiani, Alice Fantauzzi, Ester Cantina, che la rappresentano e difendono, in forza di procura alle liti in atti;
elettivamente domiciliata in Milano via Terraggio 17, presso Controparte_2
lo studio dell'avv.to Gaetano Del Borrello, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
pagina 1 di 24 APPELLATE
PER LA RIFORMA
dell'ordinanza ex art. 702ter cpc pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 5.10.2023, non notificata, nell'ambito del procedimento rg 46944/2022.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti all'esito dell'udienza ex artt. 127 ter e 352 cpc del 4.3.2025 chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma dell'Ordinanza resa nell'ambito del procedimento recante RG 46944/2022, pubblicata in data 5.10.2023, dal Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Lucia Francesca Iori, e comunicata in data 6.10.2023
In via Istruttoria:
Ammettere la documentazione prodotta subb.IV e V per le ragioni dedotte.
In via principale:
Accogliere in toto l'appello proposto e, conseguentemente, riformare l'Ordinanza resa nell'ambito del procedimento recante RG 46944/2022, pubblicata in data 5.10.2023, dal
Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Lucia Francesca Iori, mai notificata e comunicata in data 6.10.2023, relativamente a tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto,
Dichiarare tenuta e condannare la Signora ( ), nata a Controparte_1 CodiceFiscale_1
BO (RO) in data 12.09.1939 e residente in [...], e per essa la
[...]
in forza della manleva prestata dalla stessa nei confronti dell'Assicurata, al Controparte_2
rimborso/pagamento/restituzione in favore della Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'importo di euro 15.568,96 iva inclusa, come quantificata dal CTU Arch. , o altra somma veriore Per_1
determinanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo pagina 2 di 24 Respingere in toto le domande avversarie.
Con vittoria delle spese di causa ed onorari professionali, rimborso forfettario 15% ex
D.M. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A. per entrambi i gradi di giudizio, oltre al riconoscimento delle spese di CTU, di CTP e legali relative al Procedimento di ATP.
Controparte_1
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis
In via preliminare
Dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. i documenti prodotti da per la prima volta nel Pt_1
presente giudizio (docc. IV A e B e V A, B e C), trattandosi di documentazione che l'appellante aveva a disposizione anche in precedenza e che, in ogni caso, non ha dimostrato di non aver potuto produrre per causa alla stessa non imputabile.
Nel merito
In via principale
Rigettarsi l'appello proposto da per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente l'ordinanza impugnata.
In via subordinata Nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da
, condannare a manlevare integralmente la SI.ra Parte_1 Controparte_2 CP_1
con riferimento a qualsivoglia importo quest'ultima sia condannata a pagare nei confronti di
[...]
. Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Controparte_2
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma così giudicare
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibili le domande nuove formulate in atto di appello.
Dichiarare inammissibili le produzioni documentali allegate al fascicolo di appello.
NEL MERITO respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate da nei confronti di Pt_1
e, per l'effetto respingere la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_1
Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA
pagina 3 di 24 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da , previa Pt_1 applicazione della ripartizione ex art. 1910 c.c., limitare l'esposizione di Controparte_2 nell'ambito di quanto rigorosamente accertato in corso di causa, con applicazione della franchigia di €
100,00
Vinte le spese di lite
Con ogni ulteriore riserva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dall'ordinanza impugnata emerge quanto segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, depositato il 25.11.2022 con Controparte_3
sede legale presso il Granducato del Lussemburgo, agiva innanzi al Tribunale di Milano nei confronti di al fine di ottenere, in surroga dei diritti dell'assicurata , la Controparte_1 CP_4 condanna della resistente al pagamento dell'importo di euro 15.568,96, versato dalla compagnia assicuratrice ricorrente alla propria assicurata, a seguito di quanto accertato all'esito del procedimento di ATP, promosso innanzi al medesimo Tribunale ed iscritto sub r.g.n. 2003/2022, nonché la rifusione delle spese legali del presente procedimento e di quello di ATP.
La ricorrente a fondamento della propria pretesa deduceva:
- di essere la compagnia assicuratrice di , cittadina belga, proprietaria di un CP_4
appartamento, sito in Piazzale Lagosta 10 a Milano, acquistato per permettere alla figlia di studiare in
Italia e rimasto inoccupato a causa della pandemia Covid 19;
- che, in data 2 agosto 2020, si era recata a Milano e, appena giunta nell'appartamento CP_4
di sua proprietà, si era immediatamente accorta di una copiosa perdita d'acqua, proveniente dall'appartamento sovrastante, di proprietà di in quel periodo assente per le vacanze Controparte_1
estive;
- che, vista la gravità della situazione, aveva chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, CP_4
i quali avevano demolito parzialmente il soffitto per far fuoriuscire l'acqua ed evitarne il crollo;
- che, in data 4 agosto 2020, comunicava il sinistro alla sua compagnia assicuratrice CP_4
, in forza della polizza VNVO145240, la quale eseguiva un sopralluogo per verificare i Parte_1
danni sia ai locali, che ai beni in essi contenuti;
- che, nel frattempo, anche incaricava il proprio idraulico al fine di individuare le Controparte_1
pagina 4 di 24 cause della perdita, consentendo anche al perito della società ricorrente di compiere un sopralluogo nel suo appartamento, all'esito del quale era stato verificato che la perdita d'acqua proveniva da una tubatura a muro al servizio di uno dei due bagni;
- che, attesi i danni riscontrati, accettava, a saldo e stralcio, la somma di euro CP_4
20.910,00, versata dall'assicurazione ricorrente, autorizzandola a surrogarsi in tutti i suoi diritti (cfr. doc. 5 allegato A);
- che la ricorrente, dopo aver contattato inutilmente e il Condominio, aveva Controparte_1 instaurato nei loro confronti un procedimento ex articolo 696 bis c.p.c, all'esito del quale era stata individuata -come causa della perdita d'acqua- la rottura di una tubazione in rame nel bagno della resistente ed erano stati stimati danni nella misura di euro 15.568,96;
- che, nonostante le conclusioni del procedimento di accertamento tecnico preventivo, la ricorrente non aveva ricevuto alcun pagamento ed era stata costretta ad agire in giudizio (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Con deposito di memoria di costituzione si costituiva in giudizio chiedendo, in Controparte_1
via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'assicurazione del
[...]
e, in via principale, il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente, Controparte_5
in quanto infondate. In particolare, parte convenuta evidenziava che, nonostante la disponibilità al pagamento da parte dell'assicurazione del non aveva mai versato in atti, né CP_5 Parte_1
nella fase di accertamento tecnico preventivo, né nel procedimento di merito, le condizioni generali della polizza assicurativa, non dimostrando la sussistenza del diritto di surroga.
Autorizzata la chiamata di terzo, con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio
, la quale chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande proposte Controparte_2
dalla parte ricorrente in quanto infondate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di limitare il risarcimento danni sulla base di quanto accertato in corso di causa. In particolare, anche sottolineava che parte ricorrente non aveva prodotto in Controparte_2 giudizio una valida polizza assicurativa, ma solo “due paginette prodotte (con a margine una presunta traduzione scritta a penna), non si sa neppure da chi sottoscritte, dalle quali non è dato comunque desumere quali siano le condizioni di polizza e attraverso quali criteri si sia provveduto alla stima ed alla liquidazione del danno” (cfr. costituzione di . Evidenziava che, Controparte_2
nonostante i ripetuti inviti, la ricorrente non aveva mai prodotto la polizza assicurativa e le relative condizioni generali debitamente tradotte, tenendo un comportamento contrario a buona fede, che giustificava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. pagina 5 di 24 Alla prima udienza avanti al Tribunale del 26.9.2023 i procuratori delle parti si riportavano agli atti e la resistente e la parte terza chiamata facevano presente che “il doc. n. 1 di parte ricorrente, già prodotto in atp, anche ove le annotazioni a margine fossero corrette da un punto di vista di traduzione, nulla provano e rilevano in ordine alla legittimazione attiva ed alla fondatezza della domanda ex adverso proposta. Rilevano del pari che manca il contenuto della polizza, come da richiesta già formulata alla controparte anche in sede di atp ed in fase stragiudiziale” (cfr. verbale di udienza del 26/09/2023).
All'esito dell'udienza il giudice si riservava di provvedere e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in data 5.10.2023 ordinanza di rigetto integrale delle domande di con Pt_2
condanna della stessa alle spese di lite, escludendo tuttavia la condanna ex art. 96 cpc. In sostanza il
Tribunale evidenziava che la mancata produzione della polizza assicurativa integrale e delle relative condizioni generali impediva di verificare la sussistenza del diritto di surroga azionato dalla ricorrente nei confronti del responsabile delle infiltrazioni, diritto che poteva essere stato escluso contrattualmente;
posto che è una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo, Parte_1
richiamava i regolamenti Roma I e Roma II sulla legge applicabile rispettivamente ai contratti e agli atti illeciti, sottolineando che non era noto –mancando polizza e condizioni- se le parti avevano effettuato una scelta pattizia in ordine alla legge regolante il rapporto e, ove fosse stata applicabile la legge del Lussemburgo, quale legge del luogo di sede della compagnia assicurativa ricorrente ex art. 7, comma 2, Reg. Roma I, non poteva ritenersi dimostrato che fosse effettivamente titolare Parte_1
di un diritto di surroga, né tanto meno con quale modalità la surroga dovesse essere esercitata o se fossero previsti limiti in tal senso. Sotto tale profilo escludeva valenza alla sottoscrizione da parte della SInora dell'attribuzione del diritto di surroga di cui al doc. 5 del ricorso, CP_4
sostenendo che tale documento ben poteva confermare un accordo pregresso caratterizzato da precise condizioni e limitazioni che, in assenza della produzione della polizza e delle relative condizioni, non potevano essere verificate. Infine evidenziava che non vi era neppure prova dell'intervenuto pagamento da parte di a favore di , non essendo stato prodotti in tal senso Parte_1 Parte_3
né un estratto conto bancario, né una ricevuta di bonifico, né una quietanza da parte dell'assicurata.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza per i Parte_1
motivi dedotti.
Si costituivano e ontestando l'appello Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo la conferma della sentenza.
pagina 6 di 24 Alla prima udienza del 26.11.2024 il conSIliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4.3.2025 e decisa nella camera di conSIlio del
12.3.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice ha affermato che la resistente non aveva negato la sua responsabilità e che CP_1 Controparte_2
si era dimostrata disponibile a risarcire il danno a condizione che producesse la polizza Parte_1
assicurativa e le relative condizioni.
Sostiene l'appellante che la , costituendosi nel giudizio di atp, aveva chiesto di accertare la CP_1
carenza del fumus boni iuris, dunque non aveva affatto ammesso la propria responsabilità.
[...]
, poi, in sede di atp, aveva affermato l'impossibilità di giungere a una conciliazione Controparte_2
per la non chiarezza delle condizioni di assicurazione, non prodotte dalla ricorrente, che rendeva, a suo dire, impossibile capire il criterio di ripartizione del danno tra le compagnie per raggiungere ad un eventuale accordo. L'appellante, pertanto, evidenzia che in sede di atp aveva Controparte_2
accennato alle condizioni di polizza di in una mera ottica di ripartizione del danno tra le Parte_1
compagnie assicurative e non per accertare la titolarità del diritto, mai messa in discussione. In tale sede, dunque, non aveva prodotto le sue condizioni di polizza in quanto il suo diritto di surroga Pt_1
non era stato posto in discussione, mentre il richiamo alla ripartizione tra compagnie assicurative ex art. 1910 c.c. era privo di fondamento, posto che detta disposizione si applica al caso in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente più assicurazioni e non alla ripartizione del rischio tra assicurazione del danneggiante e assicurazione del danneggiato che agisca in surroga.
Pertanto, secondo l'appellante, nel procedimento di atp non era mai stata contestata la titolarità del diritto in capo a . Soltanto nel procedimento ex art.702 bis cpc, le parti, per la prima volta, Pt_1
hanno contestato la sussistenza stessa del diritto di surroga, ragione per la quale nel procedimento di
ATP ed in sede di ricorso ex art. 702bis cpc, l'appellante non aveva ritenuto necessario dare ulteriore prova dello stesso.
pagina 7 di 24 Il motivo è privo di pregio.
Nella relazione finale di ATP versata in atti si legge: “TERZA PARTE DEL QUESITO “… Tenti, ove possibile, la conciliazione tra le parti prima di provvedere al deposito dell'elaborato peritale”. Sul punto, si ritiene doveroso precisare quanto segue. Si precisa che la SI.ra non si è trovata nelle CP_1
condizioni per poter aderire alla proposta conciliativa avanzata dal CTU per la seguente ragione: chiedeva, a più riprese, che la ricorrente fornisse le proprie Controparte_2 Parte_1
condizioni di polizza, in modo da poter comprendere i criteri di ripartizione del danno tra le due compagnie assicurative e raggiungere un eventuale accordo. Tuttavia, detta documentazione non veniva mai fornita;
non è dunque chiaro se vi sia o meno il diritto di regresso avanzato da La Pt_1
SI.ra , qualora responsabile, si sarebbe fatta manlevare da pertanto, CP_1 Controparte_2
non può che condividerne la posizione”.
Dalla relazione finale del consulente d'ufficio nominato in sede di atp, nonché dagli stralci degli atti di detto procedimento richiamati dalle parti, si evince dunque chiaramente che la questione della mancata produzione delle condizioni di polizze era stata sollevata dalle odierne appellate sin dal procedimento di atp. In particolare era stato dalle stesse evidenziato che era “necessario conoscere
l'oggetto e le condizioni di polizza al fine di giungere ad una soluzione conciliativa” (cfr p. 4 comparsa di intervento di nel procedimento di atp). Controparte_2
In ogni caso, al di là delle considerazioni che precedono, deve evidenziarsi che la questione della mancanza della polizza e delle relative condizioni è stata tempestivamente riproposta dalle resistente nelle rispettive comparse di costituzione nel successivo procedimento sommario.
Così scriveva la difesa di nella comparsa di costituzione del procedimento sommario: “Non CP_1
avendo prodotto una polizza tradotta in italiano e nemmeno le condizioni di polizza, a Pt_1
prescindere dalla sussistenza o meno di qualsivoglia responsabilità in capo alla SI.ra , la CP_1
compagnia non può esercitare il diritto di surroga non avendo dimostrato la sussistenza di tale diritto, né nella fase di accertamento tecnico preventivo, né nel presente procedimento. Il diritto di surroga è infatti garantito dal diritto italiano, nello specifico dal codice civile e dal codice delle assicurazioni private, sottoposte alla vigilanza dell'IVASS. società di diritto Lussemburghese, non ha Pt_1
dimostrato se ed in quali termini sia assoggettabile a detta normativa, né se le proprie condizioni di polizza garantivano o meno detta tutela o altra differente tutela per la compagnia in relazione ad eventuali risarcimenti corrisposti alla propria assicurata. Si precisa nuovamente che la richiesta di produrre le condizioni di polizza (ovviamente con debita traduzione diversamente dalla documentazione prodotta allo stato dalla ricorrente) è stata avanzata anche in sede di atp e mai ottemperata.
pagina 8 di 24 , a sua volta, scriveva nella sua comparsa di costituzione in primo grado Controparte_2 sul punto: “Nonostante quanto già dedotto ed illustrato sia nella comparsa di costituzione in sede di
ATP, sia nel corso delle trattative che hanno seguito il deposito della consulenza tecnica, parte ricorrente NON ha prodotto la copia (tradotta ed asseverata) della polizza in forza della quale sarebbe stata indennizzata la proprietaria dell'immobile sito nel Condominio di Piazzale Lagosta. Come ripetutamente ribadito, per poter valutare la sussistenza della legittimazione attiva di la Pt_1 fondatezza delle avverse pretese, la correttezza delle somme liquidate all'assicurata ed ogni altra questione relativa alla sussistenza dei presupposti della presente azione, avrebbe dovuto Pt_1 produrre le copia della polizza assicurativa sottoscritta da ” (comp. cost. CP_4 CP_6
p. 3 primo grado). E ancora: “Il diritto di surroga è infatti garantito dal diritto italiano, nello
[...] specifico dal codice civile e dal codice delle assicurazioni private, sottoposte alla vigilanza dell'IVASS.
società di diritto Lussemburghese, non ha dimostrato se ed in quali termini sia assoggettabile Pt_1
a detta normativa, né se le proprie condizioni di polizza garantivano o meno detta tutela o altra differente tutela per la compagnia in relazione ad eventuali risarcimenti corrisposti alla propria assicurata, né se la polizza prevedesse, come spesso accade nei contratti assicurativi italiani, una espressa rinuncia alla surroga e/ o alla rivalsa (comp. cost. p. 6 primo grado). Controparte_6
Emerge, pertanto, che la richiesta della produzione della polizza integrale e delle relative condizioni generali era stata formulata dalle odierne appellate sia in sede di atp, sia in sede di comparsa di costituzione nel procedimento sommario di cognizione di primo grado, tempestivamente depositata.
A fronte di tale istanza delle controparti formulate nelle comparse di costituzione in primo grado, ben avrebbe potuto produrre tali documenti in sede di prima udienza del procedimento Parte_1
sommario, non essendovi preclusioni istruttorie in tal senso.
E' noto, infatti, che, in tema di procedimento sommario di cognizione, “poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (Cass. 19226/2024; Cass. 46/2021).
In sede di prima udienza, pertanto, la ricorrente avrebbe potuto produrre la documentazione mancante o al limite chiedere termine per depositarla, mentre dal verbale di udienza risulta che la difesa della stessa aveva domandato unicamente un termine per note conclusive affermando contestualmente che vi erano tutte le condizioni perché potesse ritenersi prodotta una polizza valida, con conseguente rigetto delle eccezioni avversarie.
pagina 9 di 24 La mancata produzione della polizza integrale e delle relative condizioni generali in primo grado non può, dunque, ascriversi alla linea difensiva delle appellate e alla mancata contestazione da parte delle stesse della titolarità in capo all'appellante del diritto di surroga, ma unicamente a negligenza della stessa.
Col secondo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui afferma che “non sono allegate le condizioni di polizza al fine di individuare i danni effettivamente coperti dalla polizza assicurativa e di verificare la sussistenza del diritto della compagnia assicuratrice di surrogarsi nei confronti del responsabile delle infiltrazioni, diritto che potrebbe essere stato contrattualmente escluso tra le parti”. La difesa di assume che in realtà aveva prodotto Pt_1
sin dal procedimento di atp la polizza VNVO145240 in fiammingo, con a margine la traduzione a penna in italiano non ex adverso contestata, come evidenziato anche dal primo giudice.
In ogni caso in sede di appello ha prodotto la polizza integrale, comprensiva delle Condizioni
Generali (docc. IV A e B), opportunamente tradotte ed asseverate, documenti che chiede alla Corte di ritenere ammissibili ex art. 702quater cpc, applicabile nel caso di specie in quanto il procedimento in primo grado era stato instaurato prima della riforma Cartabia.
L'appellante richiama gli articoli delle condizioni generali di polizza che sarebbero applicabili al caso di specie e in particolare il punto 2.2.2.1, p. 6, rubricato “GARANZIE E ESCLUSIONI
SPECIFICHE PER OGNI COPERTURA” si legge “Copertura dell'edificio indicato - Assicuriamo il fabbricato indicato nelle Dichiarazioni contro i danni materiali. Costo della ricerca dell'origine delle perdite d'acqua: ci impegniamo a risarcire il cliente per i costi di individuazione dell'origine della perdita d'acqua, tra cui le spese per l'apertura e la chiusura di pareti, pavimenti e soffitti fino a un massimo di 2.500 euro (non indicizzati) per sinistro”. Il punto 2.2.1.1., p. 7, rubricato “Costi per il ripristino della conformità”, si legge “ci impegniamo a risarcirvi per qualsiasi provvedimento/ misure necessarie per riportarla in conformità con la legislazione e ai regolamenti in vigore alla data del sinistro, comprese le spese per il ripristino dell'edificio indicato, a condizione che l'edificio fosse conforme al momento del sinistro e che venga riparato o ricostruito nello stesso luogo. L'indennizzo è limitato a un massimo di 25.000 euro (non indicizzati) per sinistro”. Ancora, il paragrafo “Contenuto”,
a pagina 8, dove si legge “
2.2.2.2 Copertura del contenuto. Assicuriamo il contenuto dell'edificio e/o delle sue pertinenze all'indirizzo indicato nella pagina delle dichiarazioni contro i danni alla proprietà”. E infine il punto 2.4.1., a p. 10, in cui si legge: ““Valutazione dei danni (…) In relazione all'edificio indicato se non diversamente concordato, la compagnia pagherà al contraente, per ogni
pagina 10 di 24 sinistro, il valore di rimpiazzo alla data del sinistro, fino a concorrenza della somma assicurata per il fabbricato indicato(…)”.
L'appellante evidenzia, altresì, in merito alla pretesa impossibilità di verificare la sussistenza del diritto di surroga, che la stessa SInora aveva espressamente attribuito a tale CP_4 Parte_1
diritto in un momento successivo alla sottoscrizione della polizza e che, in ogni caso, tale accordo temporalmente successivo prevale sulla precedente pattuizione (doc. 5 ricorso all. A).
Assume che la surrogazione è un istituto previsto dalla legge con funzione ri-equilibratrice, consentendo il subingresso dell'assicuratore sino a concorrenza dell'indennità pagata all'assicurato e richiama il paragrafo 24.3, pagina 11, delle condizioni di polizza prodotte nel presente grado di appello che testualmente prevede: “Dopo aver risarcito l'assicurato o il terzo in base ai nostri obblighi, possiamo agire in sua vece nei confronti dei terzi responsabili del danno, fino al limite della nostra responsabilità al suo posto contro i terzi responsabili del danno, nei limiti di quanto da noi pagato. Ci impegniamo a non pregiudicare il vostro diritto di rivendicare la parte del danno per la quale non ha ricevuto l'indennizzo”.
Col quarto motivo di appello –la cui trattazione si anticipa qui perché connesso alle questioni poste col secondo motivo- l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provato il pagamento dell'indennizzo da parte di all'assicurata Pt_1 CP_4
in quanto il documento allegato sub 4 al ricorso sarebbe a tal fine insufficiente, non essendo né un estratto conto, né una ricevuta di bonifico, né una quietanza da parte dell'assicurata. Sostiene
l'appellante che, in tal modo, il Tribunale si è pronunciato in aperta violazione dell'art. 112 cpc, relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto le controparti non hanno mai contestato l'avvenuto pagamento dell'indennizzo in questione all'assicurata, per cui la condotta processuale tenuta dalle odierne appellate in primo grado escludeva che l'assicurazione dovesse fornire ulteriore prova del pagamento eseguito. In ogni caso produce con l'atto di appello anche la contabile del bonifico eseguito da a favore di a comprova del pagamento e chiede che Pt_1 CP_4
anche tale documento sia ritenuto ammissibile in quanto indispensabile ex art. 702quater cpc.
Analogamente l'appellante lamenta che il primo giudice ha affermato che la firma apposta alla polizza assicurativa non sarebbe leggibile e univocamente riconducibile alla SInora , CP_4
quando anche tali circostanze non erano mai state contestate dalle controparti.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente devono essere affrontate le questioni della disciplina processuale applicabile al caso di specie e dell'ammissibilità della nuova documentazione prodotta da nel presente Parte_1
giudizio di appello.
pagina 11 di 24 Sotto il primo profilo ritiene la Corte che, effettivamente, possa trovare applicazione nel presente procedimento l'abrogato art. 702quater cpc.
Come noto, il rito sommario di cui agli artt. 702bis e ss. cpc è stato abrogato dall'art. 3, comma 48,
d.lgs 149/2022.
L'art. 35 del dlgs 149/22 contiene la disciplina transitoria rispetto all'entrata in vigore della
Riforma Cartabia.
Ai sensi dell'art. 35 la regola generale è che la riforma è destinata ad operare per i procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023, se non diversamente disposto.
Pertanto, il principio generale stabilito dall'art. 35 è l'ultrattività delle norme abrogate ai procedimenti instaurati e pendenti al 28.2.2023. Il concetto di pendenza non si esaurisce con la definizione del primo grado di giudizio, perché è assimilabile a quello di litispendenza di cui all'art. 39 cpc.
Ne discende che i procedimenti instaurati sino al 28.2.2023, in linea di principio, continuano ad essere soggetti alle norme processuali abrogate anche per i gradi successivi al primo, salve le eccezioni previste dall'art. 35.
Tra queste eccezioni vi sono diverse norme in tema di impugnazione per le quali si è stabilito che si applicano alle impugnazioni (e non ai procedimenti) instaurate dopo il 28.2.20223. In particolare tale eccezione riguarda i capi I (“Delle impugnazioni in generale”) e II (“Dell'Appello”) del titolo III
(“Delle Impugnazioni”) del libro II, che si applicano dunque alle impugnazioni proposte dopo il
28.2.2023, in deroga alla regola generale dettata in apertura dall'art. 35.
L'art. 702quater cpc, tuttavia, non rientra tra tali eccezioni, per cui per detta disposizione si applica la regola generale dettata dall'art. 35, in forza della quale tale disposizione continua ad avere effetto per i procedimenti sommari di cognizione iniziati in primo grado ex art. 702 bis cpc prima del 28.2.2023.
Siccome il procedimento in esame è iniziato con ricorso sommario depositato il 25.11.2022, nel presente procedimento di appello deve trovare applicazione l'art. 702quater cpc.
Secondo detta norma in appello “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili”.
Il testo della disposizione corrisponde a quello dell'art. 345 cpc nella sua formulazione ante d.l. n.
83/2012, conv. con modificazione dalla l. 134/2012, per cui può farsi riferimento anche alla giurisprudenza della Suprema Corte formatesi sull'interpretazione di detta norma.
Sul punto le Sezioni Uniti hanno avuto modo di affermare che, “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea
pagina 12 di 24 ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass.
SU n. 10790/2017; conf. Cass, 401/23, 24129/18, 24164/17).
Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte “l'indispensabilità del documento costituisce requisito, necessario e sufficiente, per la producibilità in appello, indipendentemente dalla accertata impossibilità di produzione in primo grado, la quale integrava una diversa e alternativa ipotesi di nuova producibilità, .. a nulla rilevava che la parte … tale documento avrebbe già potuto produrre in primo grado” (Cass. 196/2024).
Pertanto la negligenza della parte che in primo grado non ha prodotto il documento necessario alle sue difese, che pur era in grado di produrre, è del tutto irrilevante ai fini dell'ammissibilità in appello di detto documento sotto il profilo dell'indispensabilità dello stesso.
Applicando tale principio al caso di specie deve, dunque, ritenersi che la negligenza di Parte_1
che in primo grado non ha prodotto le condizioni di polizza, nonostante la reiterata richiesta delle altre parti, non influisce in alcun modo nella valutazione in ordine all'indispensabilità della documentazione oggi prodotta.
Si è poi affermato che “in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto
a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste - a rigori - neppure prove nuove” (Cass. 10790/17, 11804/21).
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto la polizza integrale e le relative condizioni non erano state prodotte in primo grado, ma solo con l'atto di citazione in appello, per cui detta produzione non è stata dichiarata inammissibile dal primo giudice.
Si è affermato che le prove indispensabili sono quelle “idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi” (Cass. 25434/2019) o comunque quelle che “nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia” (Cass. 15488/2020,
16745/14).
E' stato, altresì, precisato che “il mezzo istruttorio in sede di gravame di merito è indispensabile quando appaia idoneo a sovvertire la decisione di primo grado, nel senso di mutare uno o più giudizi
pagina 13 di 24 di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, in coerenza con i principi del giusto processo” (Cass. 16745/2016).
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno stabilito che il giudice d'appello può ammettere, applicando l'art. 345 cpc nella formulazione previgente, “solo quelle prove che ritenga - nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite - "indispensabili", perché suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come "rilevanti", hanno sulla decisione finale della controversia;
prove che, proprio perché "indispensabili", sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado”; deve trattarsi di “prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale” (Cass. SU 8203/2005).
Nel caso di specie l'appellante in primo grado aveva prodotto solo le prime due pagine della polizza della SInora e aveva omesso di produrre le relative condizioni generali. Ora chiede di CP_4
ritenere ammissibili, in quanto documenti indispensabili ex art. 345 cpc, il terzo foglio della polizza oggetto di causa e le relative condizioni generali, con traduzione asseverata. In punto traduzione deve rilevarsi che in primo grado i primi due fogli della polizza erano stati annotati a penna con una traduzione in italiano non contestata dalle controparti (cfr. verbale prima udienza primo grado).
Per valutare l'indispensabilità dei documenti in esame ai fini della decisione occorre preliminarmente verificare la loro rilevanza ai fini della decisione, per poi stabilire se si tratta di documenti aventi una incidenza causale più incisiva rispetto agli ordinari documenti rilevanti per la decisione, ossia se si tratta di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, consentendo di sovvertire la decisione di primo grado.
La necessità di produzione, in particolare, delle condizioni generali di polizza è stata invocata dalle odierne appellate al fine di verificare se sia effettivamente titolare del diritto di surroga Pt_1 esercitato. In particolare nell'ordinanza impugnata si legge che “non sono allegate le condizioni di polizza al fine di individuare i danni effettivamente coperti dalla polizza assicurativa e di verificare la sussistenza del diritto della compagnia assicuratrice di surrogarsi nei confronti del responsabile delle infiltrazioni, diritto che potrebbe essere stato contrattualmente escluso tra le parti”.
In materia di assicurazione contro i danni, l'art. 1916 del codice civile italiano disciplina il diritto di surrogazione dell'assicurazione stabilendo che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, sino a concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
pagina 14 di 24 In proposito la giurisprudenza ha affermato che la surrogazione è un'ipotesi speciale di successione legale a titolo particolare nel diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile (Cass.
26647/2019, Corte App. Milano 22.3.2023). Essa comporta il subingresso dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo, e fino a concorrenza di tale somma, nel diritto dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del responsabile.
La surrogazione, pertanto, comporta per l'assicuratore l'acquisto a titolo derivativo dei diritti dell'assicurato verso il responsabile e tali diritti vengono trasferiti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti che avevano quando erano in capo all'assicurato.
L'efficacia della surrogazione è subordinata all'esistenza del rapporto di assicurazione, al pagamento dell'indennizzo all'assicurato e alla comunicazione da parte dell'assicuratore al terzo responsabile dell'intenzione di surrogarsi all'assicurato. L'assicuratore nei confronti del danneggiante dovrà poi dimostrare l'esistenza e l'entità del danno.
Per quanto concerne poi le eccezioni opponibili dal terzo danneggiante all'assicuratore che agisce in surroga, la Suprema Corte ha stabilito che, quando un'assicurazione -dopo aver indennizzato il proprio assicurato- agisce in surroga verso il responsabile, il terzo danneggiante non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto assicurativo deducibili soltanto dall'altro contraente, ma è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto e che pertanto non sussiste il presupposto legale della surrogazione (Cass.
n. 13957/1999; Cass. 5668/2010). In applicazione di tali principi la Cassazione ha affermato, ad esempio, che qualora risulti che proprietario della merce, al momento del sinistro -e, quindi, titolare dell'interesse assicurato- sia un determinato soggetto, al quale dunque spettava l'indennizzo,
l'assicurazione che aveva indennizzato diverso soggetto, non proprietario in quel momento della merce, non aveva titolo per surrogarsi nei diritti dell'assicurato, verso il responsabile del danno.
Ciò premesso, appare fondata la richiesta delle appellate in primo grado di esaminare la polizza e le condizioni di polizza di al fine di verificare i presupposti della surrogazione e l'eventuale Parte_1
nullità del contratto assicurativo, anche per inesistenza del rischio o per carenza di interesse o sotto il profilo della corretta individuazione del soggetto titolare del diritto all'indennizzo al momento del sinistro.
A nulla vale obiettare che la surroga è un istituto previsto dalla legge perché le condizioni di polizza ben possono escluderla in tutto o in parte.
pagina 15 di 24 Non viene, invece, in rilievo nel caso in esame, come erroneamente sostenuto in primo grado, l'art. 1910 c.c., posto che tale disposizione riguarda il caso in cui per il medesimo rischio sono state contratte separatamente diverse assicurazioni e si pone il problema di ripartire l'indennizzo pagato tra gli assicuratori. Tale norma, come correttamente evidenziato dall'appellante, non viene in considerazione quando la controversia interviene tra l'assicurazione del danneggiato e quella del danneggiante come nel caso che ci occupa.
Come rilevato dal primo giudice, nel caso di specie, l'esame della polizza e delle relative condizioni era necessaria anche con riferimento al diritto applicabile, tenuto conto che l'appellante è una società straniera, con sede in Lussemburgo.
Il regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del ConSIlio del 17.6.2008, c.d. Roma I, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, all'art. 3 stabilisce, in via generale, che il contratto
è disciplinato dalla legge scelta dalle parti;
la scelta può risultare dalle disposizioni del contratto. In mancanza di scelta pattizia, l'art. 7 stabilisce che il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l'assicuratore ha la residenza abituale.
Il regolamento CE n. 864/2007, c.d. Roma II, che si applica alle obbligazioni extracontrattuali, stabilisce all'art. 4 che “Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica”. Per quanto concerne la “surrogazione” l'art. 19 di detto regolamento stabilisce che “Qualora, in virtù di un'obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti”.
Dalle disposizioni in esame si evince che la legge applicabile all'obbligo del terzo -ossia la compagnia assicurativa che in forza del contratto di assicurazione ha indennizzato il creditore- determina se e in che misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti del creditore. Ciò SInifica che la legge applicabile al contratto di assicurazione regola il diritto di surroga e si è visto sopra che, salvo diversa scelta delle parti, in forza del regolamento Roma I, il contratto di assicurazione
è regolato dalla legge del paese in cui l'assicuratore ha la residenza abituale.
Il primo giudice, sulla scorta delle disposizioni che precedono, ha evidenziato che, mancando le condizioni di polizza, non era noto se le parti avevano operato una scelta pattizia in merito alla legge applicabile al contratto di assicurazione.
pagina 16 di 24 Riassumendo, la produzione della polizza corredata dalle relative condizioni generali era necessaria per accertare l'esistenza del diritto di surroga di –con riferimento all'eventuale nullità del Pt_1 contratto di assicurazione per inesistenza del rischio o carenza di interesse, all'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto e all'eventuale esclusione del diritto di surroga- nonché per verificare la legge applicabile al diritto di surroga secondo le previsioni contrattuali, in applicazione dei regolamenti CE Roma I e Roma II sopra richiamati.
Con riferimento a quest'ultima questione osserva la Corte –anticipando quando espresso infra in ordine al terzo motivo di appello- che non appare corretto invece il riferimento agli artt. 85 e ss del
Regolamento del Parlamento Europeo 29.4.2004, n. 883/2004; tale regolamento infatti è relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, come stabilito dall'art. 3, si applica “a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia;
b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia;
e) le prestazioni per i superstiti;
f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
g) gli assegni in caso di morte;
h) le prestazioni di disoccupazione;
i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
j) le prestazioni familiari”. Nel caso che ci occupa, invece, non vengono in considerazione prestazioni di tale natura, riconducibili ai sistemi di sicurezza sociale, ma un'assicurazione contro i danni, per cui anche la giurisprudenza richiamata dall'appellante riguardante tale diverso settore è inconferente nel caso di specie.
Così ricostruita la rilevanza della polizza e delle relative condizioni generali ai fini del presente giudizio, occorre verificare se la produzione di tali documenti in appello sia ammissibile, ossia se dette produzioni siano indispensabili ai fini della decisione, tenuto conto del concetto di indispensabilità elaborato dalla giurisprudenza e sopra richiamato.
Escluso dunque che assumano rilievo la possibilità di produrre lo stesso documento in primo grado e la negligenza della parte che non vi ha allora provveduto, ci si deve domandare se alla polizza corredata dalle sue condizioni generali è possibile riconnettere un'influenza causale particolarmente incisiva ai fini della decisione finale e se la stessa, per il suo spessore contenutistico, è idonea a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, con l'effetto di giungere ad un completo rovesciamento della decisione del primo giudice.
A tale domanda la Corte ritiene di poter dare risposta positiva.
Nel caso di specie, infatti, aveva prodotto in primo grado la polizza assicurativa, sia pure Pt_1
incompleta della sua terza pagina, corredata da traduzione a penna in italiano non contestata dalle altre parti (cfr verb. ud. 26.9.2023).
pagina 17 di 24 Da tale documento emergevano il numero della polizza, il nome dell'assicuratore e CP_7 dell'assicurata -la SInora il bene assicurato con la sua ubicazione in Milano, piazzale Controparte_4
Lagosta 10, e le sue caratteristiche, la durata del contratto assicurativo che comprendeva l'epoca in cui si era verificato il sinistro, il premio annuale e l'importo assicurato (doc. 1 ricorso). Venivano inoltre prodotti da la perizia sui danni all'appartamento di , assicurata, svolta su Parte_1 CP_4 incarico di da che al punto due dava atto dell'importo assicurato e della Pt_1 Persona_2
relativa franchigia (doc. 2 ric.); la stima analitica dei danni per un totale di euro 20.910,00 sottoscritta per accettazione con firma leggibile dalla SInora in data 27.1.2021 (doc. 3 ric.); una CP_4 stampa indicante l'importo di euro 20.910,00 e a fianco il nominativo della SInora e di CP_4
con cui quest'ultima intendeva attestare l'avvenuto pagamento dell'indennizzo alla propria Pt_1
assicurata (doc. 4 ric.); un documento in lingua inglese datato 12.5.2021, sottoscritto da
[...]
con firma leggibile, con cui quest'ultima dichiarava che, avendo incassato l'importo di euro CP_4
20.910, dichiarava che era liberata da ogni obbligazione in relazione al sinistro del 2.8.2020 Pt_1
relativo al suo immobile sito in Piazzale Lagosta 10 a Milano, e dichiarava espressamente di surrogare nei suoi diritti ed azioni sino a concorrenza dell'importo pagato di euro 20.910,00; precisava CP_8
altresì di non essere assicurata presso altri assicuratori per il medesimo sinistro (doc. 5 ric.).
Già dagli elementi documentali sopra indicati poteva evincersi che la prova del pagamento dell'indennizzo alla SInora era fornita dalla dichiarazione resa dalla stessa in data CP_4
12.5.2021 e prodotta sub doc. 5 di parte ricorrente. Peraltro, come correttamente rilevato dall'appellante, tale pagamento non era stato mai contestato dalle convenute.
Gli elementi documentali forniti in primo grado consentivano, pertanto, di accertare l'esistenza della polizza contro i danni sottoscritta dalla SInora con per il suo appartamento sito CP_4 Pt_1
in Milano, piazzale Lagosta 10, la vigenza della polizza quando si è verificato il sinistro del 2.8.2020,
l'importo assicurato con la relativa franchigia, l'avvenuto pagamento alla SInora dell'importo di euro
20.910,00 a titolo di indennizzo per i danni subiti dal sinistro del 2.8.2020, nonché la dichiarazione dell'assicurata relativa alla surroga dell'assicuratore nei suoi diritti verso il danneggiante.
Gli elementi che rimanevano incerti, senza la produzione delle condizioni generali di polizza, erano l'eventuale esclusione del diritto di surroga, nonché la verifica di possibili profili di nullità del contratto assicurativo e l'eventuale previsione pattizia della legge applicabile al rapporto assicurativo.
Sulla scorta dell'incertezza in ordine a detti elementi la domanda di è stata rigettata. Parte_1
La produzione in appello della polizza e della relative condizioni generali consente oggi di appurare che il pagamento dell'indennizzo alla SInora è stato correttamente effettuato da CP_4
in conformità alle previsioni della polizza sottoscritta e infatti nessuna eccezione in proposito è Pt_1
pagina 18 di 24 stata sollevata dalle difese delle appellate;
che il diritto di surroga –in conformità ai principi generali in materia- è stato espressamente previsto e non escluso e non sono contemplate delle eccezioni o delle limitazioni;
che la legge applicabile al contratto è quella belga, se non diversamente disposto ai sensi dell'art.
3.4 delle condizioni generali (“se non diversamente disposto, il presente contratto è soggetto alla legge belga”).
Il contratto di assicurazione in esame, pertanto, prevede l'applicazione della legge belga;
ne discende che, in forza dell'art. 19 del regolamento Roma II, la legge belga regola anche il diritto di surrogazione.
Con riferimento all'applicazione del diritto belga, deve tenersi presente che, ex art. 14, l. 218/1995, il giudice è tenuto d'ufficio a ricercare le norme straniere applicabili al caso concreto, senza che sia ravvisabile un onere di prova a carico delle parti. Si è infatti affermato che “l'obbligo del giudice di ricercare d'ufficio le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione può ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile all'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, fermo restando che non non sussiste alcun onere di queste ultime né di indicare né di documentare la legge straniera ritenuta applicabile” (Cass. 14209/2022, 27365/16).
Esaminando il diritto belga emerge che lo stesso conosce sia, in generale, il diritto di surroga in caso di pagamento (cfr artt. 1249-1252 del codice civile vigente all'epoca dei fatti per cui è causa), sia il diritto di surroga dell'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo al proprio assicurato (cfr art. 95 legge
4.4.2014). Con riferimento al caso all'esame di questa Corte non emergono dal diritto belga delle limitazioni in ordine all'esercizio del diritto di surroga da parte di , né d'altra parte le appellate Pt_1
hanno eccepito alcunché al riguardo.
Ciò premesso, data la loro idoneità a chiarire in via definitiva il diritto dell'appellante a surrogarsi nei diritti della sua assicurata e quindi a consentire l'accoglimento delle sue domande, non contestate sotto altri profili, devono ritenersi ammissibili, in quanto documenti indispensabili ai fini della decisione, il terzo foglio della polizza assicurativa e soprattutto le relative condizioni di polizza.
Viceversa si ritiene superflua la produzione del bonifico relativo alla prova del pagamento dell'indennizzo all'assicurata, in quanto circostanza non contestata e comunque già risultante univocamente dalla dichiarazione dell'assicurata di cui al doc. 5 allegato al ricorso.
La produzione delle condizioni generali di polizza, in particolare, fuga ogni dubbio circa il corretto pagamento dell'indennizzo al soggetto legittimato, l'inesistenza di cause di nullità del contratto assicurativo e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di surroga, mentre al contempo chiarisce quale sia il diritto applicabile al contratto, ossia il diritto belga, che, in forza dell'art. 14 legge pagina 19 di 24 218/1995, il giudice deve accertare e applicare d'ufficio; tale diritto conosce l'istituto della surroga dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo al suo assicurato e non prevede limitazioni che possano venire in considerazione nel caso di specie.
All'esito delle verifiche in oggetto può, dunque, senz'altro ritenersi sussistente il diritto di di Pt_1 agire nei confronti di per i danni subiti dall'assicurata. Controparte_1
Entrando dunque nel merito della pretesa dell'appellante, deve rilevarsi che l'atp svolta prima dell'introduzione del procedimento sommario ha consentito di accertare che i danni subiti dall'appartamento della SInora sono effettivamente derivati da una perdita del bagno CP_4
della SInora e, in particolare, da un tratto di tubazione di rame sotto traccia di adduzione di CP_1 acqua calda al bidet;
l'atp ha quantificato in euro 15.568,96, iva inclusa, i danni e su questo aspetto non sono sorte contestazioni.
Da quanto precede deriva il diritto dell'appellante di ottenere la condanna della SInora al CP_1 pagamento dell'importo di cui sopra. Quest'ultima, a sua volta, dovrà essere manlevata dalla sua assicurazione , la quale, del resto, non ha mai contestato l'esistenza della Controparte_2
polizza assicurativa e l'indennizzabilità del danno in discussione, una volta che si fosse accertata la legittimazione attiva di e ha espressamente riconosciuto che la SInora deve ritenersi Parte_1 CP_1
garantita dalla polizza assicurativa stipulata dal anche a favore dei singoli condomini, fatta CP_5 salva la franchigia di € 100,00 prevista dall'art.
7.6 delle condizioni generali di assicurazione.
Pertanto, deve condannarsi a favore dell'appellante la SInora a pagare l'importo Controparte_1 di euro 15.568,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del deposito dell'atp del 20.7.2022 alla presente sentenza e oltre interessi legali compensativi, da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro del 2.8.2020 e via via annualmente rivalutata, dal 2.8.2020 sino alla sentenza;
dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Col terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto necessaria la produzione della polizza per definire la legge applicabile al caso di specie, che, ai sensi degli artt. 85 e ss del Regolamento del Parlamento Europeo 29.4.2004, n. 883/2004, sarebbe in ogni caso la legge italiana perché il danno si è verificato in Italia su un immobile ubicato in territorio italiano. L'appellante prosegue evidenziando che le previsioni di tale normativa sono interpretate dalla Corte di Giustizia nel senso che i diritti della vittima verso il responsabile, nei quali l'assicuratore sociale straniero può surrogarsi, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è
pagina 20 di 24 verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato e cita la decisine della Corte
Giustizia Comunità Europea 21.9.1999, n. 397/96, che si sarebbe pronunciata sul regolamento n.
1408/71 del 14.6.1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità.
Il rapporto tra assicuratore e terzo, ad avviso dell'appellante, quanto a contenuto e ampiezza della rivalsa sarebbe pertanto regolato dalla legge che regola la responsabilità aquiliana del danneggiante, mentre i rapporti tra assicuratore e assicurato ricadono sotto la legge del contratto di assicurazione.
Il motivo è infondato.
Come sopra evidenziato, non è corretto invece il riferimento agli artt. 85 e ss del Regolamento del Parlamento Europeo 29.4.2004, n. 883/2004; tale regolamento infatti è relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, come stabilito dall'art. 3, si applica “a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia;
b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia;
e) le prestazioni per i superstiti;
f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
g) gli assegni in caso di morte;
h) le prestazioni di disoccupazione;
i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
j) le prestazioni familiari.
Nel caso che ci occupa, invece, non vengono in considerazione prestazioni di tale natura, riconducibili ai sistemi di sicurezza sociale, ma un'assicurazione contro i danni a cose, per cui anche la giurisprudenza richiamata dall'appellante riguardante tale diverso settore è inconferente nel caso di specie.
Inoltre, nel presente caso non è in discussione la legge applicabile al fatto integrante responsabilità aquiliana -ossia l'allagamento dell'appartamento che ha determinato dei danni materiali- che ai sensi dell'art. 4 del regolamento Roma I deve individuarsi nella legge del paese in cui il danno si verifica e quindi, nel caso che ci occupa, l'Italia.
L'aspetto che viene in rilievo –a fronte delle contestazione delle appellate sull'effettiva sussistenza del diritto di surroga- è la legge applicabile a tale diritto che, nel caso di specie, deve individuarsi nel diritto belga ai sensi dell'art. 19 del regolamento Roma I, che richiama la legge applicabile all'assicuratore.
In ogni caso la questione è assorbita sulla scorta di quanto argomentato in ordine al secondo e al quarto motivo di appello.
pagina 21 di 24 Parimenti assorbito deve ritenersi il quinto motivo di appello in merito al mancato riconoscimento, in ogni caso, delle spese legali e di ctu e ctp con riferimento al procedimento tecnico preventivo che ha accertato l'effettiva esistenza dei danni lamentati dall'appellante e la loro riconducibilità all'appartamento della SInora . CP_1
Sul punto deve, infatti, rilevarsi che la fondatezza dell'appello comporta l'applicazione del principio di soccombenza per le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia come spese legali, che come spese di ctu e ctp sostenute dall'appellante.
SPESE DI LITE
Come sopra anticipato, la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle domande attoree comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”
(cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
In forza del principio di soccombenza, dovrà condannarsi la SInora al Controparte_1
pagamento delle spese di lite di parte appellante, mentre, vista la coincidenza sostanziale delle difese, le spese tra e la sua assicurazione possono essere CP_1 Controparte_2
compensate.
Sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite dell'appellante si liquidano per il primo grado di giudizio in euro 5.077,00, di cui euro 919,00 per fase di studio, € 777,00 per pagina 22 di 24 fase introduttiva ed € 1.680 per fase di trattazione ed euro 1.701 per la fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
per il grado di appello si liquidano in euro 3.966,00, di cui per fase di studio euro 1.134, per fase introduttiva euro 921 e per fase decisionale euro 1.911, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
Per il procedimento di atp le spese legali dell'appellante si liquidano, sempre tenuto conto dei parametri sopra indicati, in euro 2.337,00, di cui euro 567 per studio, euro 709 per fase introduttiva ed euro 1.061 per fase istruttoria.
L'appellante ha pure diritto al rimborso delle spese di ctu del procedimento di atp, pari ad euro 2.747,71, oltre accessori di legge, nonché delle spese di ctp del medesimo procedimento, pari ad euro 2.792,00, oltre accessori di legge e interessi legali dal pagamento delle fatture al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata in data 5.10.2023, non notificata, nell'ambito del procedimento rg 46944/2022 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. Condanna a pagare a , a titolo di risarcimento per il sinistro Controparte_1 Parte_1
occorso il 2.8.2020, la somma di euro 15.568,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del deposito dell'atp del 20.7.2022 alla presente sentenza e oltre interessi legali, da calcolarsi, sulla somma devalutata alla data del sinistro del
2.8.2020 e via via annualmente rivalutata, dal 2.8.2020 sino alla sentenza;
dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali
2. Condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
del procedimento di primo grado, la somma di euro 5.077,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
1. Condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
del procedimento di appello, la somma di euro 3.966,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
del procedimento di atp, la somma di euro 2.337,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 23 di 24 1. Condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di ctu Controparte_1 Parte_1
del procedimento di atp, la somma di euro 2.747,71 oltre accessori di legge e interessi dal pagamento delle fatture al saldo;
1. Condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di ctp Controparte_1 Parte_1
del procedimento di atp, la somma di euro 2.792,00, oltre accessori di legge e interessi dal pagamento della fattura al saldo;
1. Dichiara tenuta a manlevare per quanto la Controparte_2 Controparte_1 stessa è tenuta a versare all'appellante in forza del presente dispositivo, fatta salva la franchigia di euro 100,00.
2. Compensa le spese di lite tra e . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 12.3.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
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