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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 206 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Giovanni Paoletti e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Carlo Fia n. 9 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 392/2022 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 06/04/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver presentato in data 26/10/2016 Parte_1 domanda all' di aggravamento del proprio stato di invalidità ed inabilità CP_1 lavorativa, e dedotto che all'esito del nuovo accertamento era stata declassata ad
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 70%”, e che aveva 1 avviato giudizio di accertamento tecnico preventivo avverso tale infondata valutazione, giudizio che si era concluso con declaratoria di improcedibilità del ricorso avendo il c.t.u. erroneamente riferito al giudice che la perizianda non si era presentata alla visita, né al successivo incontro, ha agito in giudizio contro l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “… verificato che la stessa, sin dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2016, versa nella condizione di invalida civile con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%: 1) dichiari il diritto. della Sig.ra all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71, Parte_1 con decorrenza dal I° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa;
2) condanni l , …, a corrisponderle i Controparte_2 relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e l'eventuale maggior danno (rivalutazione monetaria), nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/91. Rifuse le spese di lite, del procedimento di ATP e del presente, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Velletri ha così statuito: “Ogni CP_1 contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni Parte_1 sanitarie di cui all'art. 13 legge 118/1971, con decorrenza dall'1 gennaio 2020 per tre anni e con rivedibilità a scadenza;
compensa i compensi di lite tra le parti;
pone le CP_ spese di CTU della presente fase in capo all come liquidate con separato decreto”.
1.2. Con successiva ordinanza del 26/07/2022 di correzione di errore materiale il Tribunale di Velletri ha così disposto: “- laddove si legge erroneamente nella motivazione: “Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere affermata la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 legge 118/1971, con decorrenza dall'1 gennaio 2020 per tre anni e con rivedibilità a scadenza.
6. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565), Tanto premesso, i compensi di lite vengono compensati integralmente tra le parti” si legga invece correttamente: “Tanto premesso, viste le conclusioni rassegnate dal CTU dopo le osservazioni di parte, in accoglimento del ricorso, deve essere affermata la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 legge 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza”. - laddove si legge erroneamente nel dispositivo: “in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. Parte_1
13 legge 118/1971, con decorrenza dall'1 gennaio 2020 per tre anni e con rivedibilità a scadenza;
compensa i compensi di lite tra le parti” si legga invece correttamente: “in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo a Parte_1 delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 legge 118/1971, dalla domanda CP_ amministrativa del 26 ottobre 2016; condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, comprensivi delle spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge”.
2 1.3. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione - sollevata dall' - di CP_1 improcedibilità e di inammissibilità della domanda per difetto di preventivo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c.; b) infondata l'eccezione di decadenza dall'azione di cui all'art. 42 d.l. n. 269/2003 sollevata dall' c) fondata la domanda nel merito, alla stregua delle CP_1 conclusioni rassegnate dal CTU dopo le osservazioni di parte. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di
[...] prime cure ha omesso di disporre la distrazione delle spese di lite, nonché di motivare la statuizione di determinazione del quantum delle spese, liquidate in misura inferiore ai minimi di cui all'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014. 2.1. Non si è costituito in giudizio l' pur avendo ricevuto in data 02/02/2023 CP_1 regolare notifica telematica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di accertamento della sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 legge n. Parte_1
118/1971, dalla data della domanda amministrativa del 26/10/2016. 4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Ebbene, il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1). 4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 443,00 per studio, € 370,00 per introduttiva, € 1.100 per istruttoria/trattazione ed € 963,00 per decisionale.
4.5. Difatti, le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella
3 fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio, nella fase istruttoria/trattazione, sostanziatasi nella disamina degli atti e documenti di controparte e nello svolgimento della c.t.u., e nella fase decisionale.
4.6. Vanno, inoltre, considerati i compensi dovuti per il procedimento di ATP, comunque esperito in un momento antecedente il giudizio ordinario, tanto che il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda proprio perché in effetti l'ATP era stato esperito, pur se concluso con la pronuncia di improcedibilità, ed ha ritenuto altresì infondata l'eccezione di decadenza dell'azione poiché il ricorso per ATP era stato proposto in data 14/09/2017, ossia entro i sei mesi dalla ricezione del verbale della visita del 07/06/2017. 4.6.1. In definitiva, il Tribunale ha considerato il giudizio dinanzi a sé come giudizio a cognizione piena ai sensi dell'art. 445 bis comma 5 c.p.c., ragion per cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020; conforme Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023).
4.6.2. A tal proposito, la Tabella n. 9 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, per i procedimenti di istruzione preventiva prevede i compensi minimi come segue: € 270,00 per studio, € 338,00 per introduttiva, € 707,00 per istruttoria/trattazione.
4.7. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.8. Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio,
4 eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi
- in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in CP_1 base al criterio della soccombenza.
4.9. Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4.10. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore dell'odierna appellante, la somma complessiva di € 4.201,00,00 [(270,00
+ 338,00 + 707,00) + (443,00 + 370,00 + 1.110,00 + 963,00)] per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo di € 2.000,00 per compensi professionali comprensivo di spese generali, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano - con distrazione - tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 4.201,00, in luogo di € 2.000,00 liquidate in prime cure e comprensive anche delle spese generali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore
5 antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese del grado, che si liquidano CP_1 in € 962,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 206 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Giovanni Paoletti e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Carlo Fia n. 9 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 392/2022 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 06/04/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver presentato in data 26/10/2016 Parte_1 domanda all' di aggravamento del proprio stato di invalidità ed inabilità CP_1 lavorativa, e dedotto che all'esito del nuovo accertamento era stata declassata ad
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 70%”, e che aveva 1 avviato giudizio di accertamento tecnico preventivo avverso tale infondata valutazione, giudizio che si era concluso con declaratoria di improcedibilità del ricorso avendo il c.t.u. erroneamente riferito al giudice che la perizianda non si era presentata alla visita, né al successivo incontro, ha agito in giudizio contro l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “… verificato che la stessa, sin dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2016, versa nella condizione di invalida civile con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%: 1) dichiari il diritto. della Sig.ra all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71, Parte_1 con decorrenza dal I° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa;
2) condanni l , …, a corrisponderle i Controparte_2 relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e l'eventuale maggior danno (rivalutazione monetaria), nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/91. Rifuse le spese di lite, del procedimento di ATP e del presente, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Velletri ha così statuito: “Ogni CP_1 contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni Parte_1 sanitarie di cui all'art. 13 legge 118/1971, con decorrenza dall'1 gennaio 2020 per tre anni e con rivedibilità a scadenza;
compensa i compensi di lite tra le parti;
pone le CP_ spese di CTU della presente fase in capo all come liquidate con separato decreto”.
1.2. Con successiva ordinanza del 26/07/2022 di correzione di errore materiale il Tribunale di Velletri ha così disposto: “- laddove si legge erroneamente nella motivazione: “Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere affermata la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 legge 118/1971, con decorrenza dall'1 gennaio 2020 per tre anni e con rivedibilità a scadenza.
6. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565), Tanto premesso, i compensi di lite vengono compensati integralmente tra le parti” si legga invece correttamente: “Tanto premesso, viste le conclusioni rassegnate dal CTU dopo le osservazioni di parte, in accoglimento del ricorso, deve essere affermata la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 legge 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza”. - laddove si legge erroneamente nel dispositivo: “in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. Parte_1
13 legge 118/1971, con decorrenza dall'1 gennaio 2020 per tre anni e con rivedibilità a scadenza;
compensa i compensi di lite tra le parti” si legga invece correttamente: “in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo a Parte_1 delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 legge 118/1971, dalla domanda CP_ amministrativa del 26 ottobre 2016; condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, comprensivi delle spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge”.
2 1.3. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione - sollevata dall' - di CP_1 improcedibilità e di inammissibilità della domanda per difetto di preventivo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c.; b) infondata l'eccezione di decadenza dall'azione di cui all'art. 42 d.l. n. 269/2003 sollevata dall' c) fondata la domanda nel merito, alla stregua delle CP_1 conclusioni rassegnate dal CTU dopo le osservazioni di parte. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di
[...] prime cure ha omesso di disporre la distrazione delle spese di lite, nonché di motivare la statuizione di determinazione del quantum delle spese, liquidate in misura inferiore ai minimi di cui all'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014. 2.1. Non si è costituito in giudizio l' pur avendo ricevuto in data 02/02/2023 CP_1 regolare notifica telematica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di accertamento della sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 legge n. Parte_1
118/1971, dalla data della domanda amministrativa del 26/10/2016. 4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Ebbene, il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1). 4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 443,00 per studio, € 370,00 per introduttiva, € 1.100 per istruttoria/trattazione ed € 963,00 per decisionale.
4.5. Difatti, le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella
3 fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio, nella fase istruttoria/trattazione, sostanziatasi nella disamina degli atti e documenti di controparte e nello svolgimento della c.t.u., e nella fase decisionale.
4.6. Vanno, inoltre, considerati i compensi dovuti per il procedimento di ATP, comunque esperito in un momento antecedente il giudizio ordinario, tanto che il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda proprio perché in effetti l'ATP era stato esperito, pur se concluso con la pronuncia di improcedibilità, ed ha ritenuto altresì infondata l'eccezione di decadenza dell'azione poiché il ricorso per ATP era stato proposto in data 14/09/2017, ossia entro i sei mesi dalla ricezione del verbale della visita del 07/06/2017. 4.6.1. In definitiva, il Tribunale ha considerato il giudizio dinanzi a sé come giudizio a cognizione piena ai sensi dell'art. 445 bis comma 5 c.p.c., ragion per cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020; conforme Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023).
4.6.2. A tal proposito, la Tabella n. 9 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, per i procedimenti di istruzione preventiva prevede i compensi minimi come segue: € 270,00 per studio, € 338,00 per introduttiva, € 707,00 per istruttoria/trattazione.
4.7. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.8. Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio,
4 eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi
- in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in CP_1 base al criterio della soccombenza.
4.9. Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4.10. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore dell'odierna appellante, la somma complessiva di € 4.201,00,00 [(270,00
+ 338,00 + 707,00) + (443,00 + 370,00 + 1.110,00 + 963,00)] per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo di € 2.000,00 per compensi professionali comprensivo di spese generali, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano - con distrazione - tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 4.201,00, in luogo di € 2.000,00 liquidate in prime cure e comprensive anche delle spese generali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore
5 antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese del grado, che si liquidano CP_1 in € 962,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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