Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Il ricorso in opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto pretore con consegna "a mani" del cancelliere, considerato che tale deposito (mancando negli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689 una disposizione derogatoria delle regole generali) costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale, e che, inoltre, il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 disp. att. cod. proc. civ., inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica). Ne consegue l'impossibilità di configurare qualsiasi tipo di sanatoria in relazione ad un'attività inidonea "tout court" a realizzare la corrispondente fattispecie legale determinativa della proposizione del ricorso, a nulla rilevando, all'uopo, la eventuale costituzione in giudizio dell'Amministrazione e la sua eventuale difesa nel merito (Contra, sulla sola seconda parte, Cass. 9706968, rv 506261).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
G&C RENT Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO BALLETTA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI PIACENZA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Pretore di PIACENZA, Sezione distaccata di FIORENZUOLA D'ARDA, emessa il 03/12/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica sentenza dell'01/12/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La G.& C. RENT s.r.l. proponeva opposizione senza ministero di difensore dinanzi al Pretore di Fiorenzuola d'Arda avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Piacenza in data 3 dicembre 1996 con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L.
1.092.000 per violazione dell'art. 180 del Codice della Strada. Il ricorso in opposizione era inviato tramite corriere postale alla cancelleria della Pretura.
Con ordinanza del 3 dicembre 1996 il Pretore dichiarava l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la firma apposta in calce all'atto , pervenuto a mezzo posta, non era autenticata nel modi di legge.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la G.& C. RENT s.r.l. deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si deduce che le disposizioni richiamate non pongono alcun obbligo di autentica della firma dell'opponente nel caso di opposizione personale e che F unico controllo che preliminarmente incombe al pretore è quello relativo alla tempestivita della proposizione del ricorso.
Si aggiunge che il quinto comma dell'art. 23, il quale impone la presenza dell'opponente o di un suo procuratore alla prima udienza , soddisfa l'esigenza di verificare che l'opposizione sia stata proposta dal soggetto legittimato .
Va pregiudizialmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso. Ed invero il provvedimento impugnato ha natura sostanziale di sentenza resa a definizione del giudizio di opposizione, e quindi resta soggetto al principio di ricorribilità per cassazione posto dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981.
L'ordinanza impugnata , nella sua stringatissima motivazione a sostegno della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione , fa riferimento alla spedizione a mezzo posta ed alla mancata autenticazione della firma apposta in calce al ricorso. Nonostante la censura prospetti soltanto l'inesistenza ai sensi della legge n. 689 del 1981 di un obbligo di autentica della sottoscrizione del soggetto opponente, essa investe necessariamente l'altro profilo adombrato dal Pretore, concernente l'inammissibilità dell'opposizione fatta pervenire a mezzo posta in cancelleria, non ponendosi logicamente un problema di identificazione dell'opponente se non in relazione ad un atto non presentato personalmente dal soggetto legittimato o dal suo difensore.
Ritiene il Collegio che la sanzione di inammissibilità dell'opposizione sia corretta, ma che la relativa motivazione debba essere modificata nel termini di seguito precisati. Va innanzi tutto considerato che all'opposizione all'ordinanza - ingiunzione emessa ai sensi della legge n. 689 del 1981 si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla stessa legge, le norme disciplinanti il procedimento dinanzi al pretore ( v. per tutte Cass.1996 n. 7245 ) , e quindi anche quelle generali relative alle modalità del deposito degli atti in cancelleria, in forza del richiamo contenuto nell'art. 311 c.p.c. Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire affrontando la medesima questione ( sent. n. 3137 del 1992 ), l'ordinamento processuale prevede in via generale , affinché l'atto della parte sia sottoposto all'esame ed alla decisione del giudice, come unico ed inefettibile tramite l'attività del cancelliere ( artt. 57 e s. c.p.c. ) e quindi esige che l'atto stesso sia depositato in cancelleria , anche in difetto di una nonna che in relazione ai vari tipi di procedimento espressamente lo disponga . In particolare, l'ordinamento configura come modo normale di deposito la consegna dell'atto al cancelliere da parte del soggetto legittimato, in relazione alla funzione propria del cancelliere stesso di ricezione degli atti rivolti al giudice e dei connessi obblighi di certificazione e di controllo sulla regolarità dell'adempimento . In tale prospettiva il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, che determina la costituzione dell'opponente, viene ad assumere il precipuo significato giuridico di un' autopresentazione formale della parte al giudice.
Nè può addurre a diverse conclusioni il rilievo che l'art. 134 disp. att. c.p.c. consente agli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso per cassazione di provvedere al deposito di detti atti mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale - e quindi non suscettibile di applicazione analogica - che risponde alle peculiari esigenze del giudizio di legittimità, devoluto ad un organo centralizzato, in funzione di giudice dell'impugnazione rispetto a pronunce rese nell'intero territorio nazionale.
(Nello stesso senso v. altresì S.U. 1988 n. 4130 ; Cass.1996 n. 1572, in motivazione). Come peraltro rilevato nella richiamata sentenza a Sezioni Unite n. 4130 del 1988, ad evitare la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione non proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 23 comma 1^ della legge mi esame, non basta la volontà di proporre opposizione in qualsiasi modo manifestata, atteso che la perentorietà del termine e la decadenza determinata dalla sua inosservanza esigono che il comportamento imposto alla parte al fine di evitare conseguenze ad essa sfavorevoli sia precisamente individuato in astratto e sia compiutamente tenuto mi concreto secondo le modalità prescritte dalla legge. Trattasi infatti di un onere dalla cui osservanza o inosservanza non possono che derivare conseguenze certe e che si traduce in uno strumento imposto dal sistema processuale idoneo ad impedire effetti sfavorevoli per la parte soltanto se compiutamente realizzato, non suscettibile quindi di interventi sostitutivi o integrativi ad opera dell'ordinamento, in quanto volto a garantire - oltre ad esigenze di certezza di ordine generale - da un lato la facoltà del soggetto attivo di osservare l'onere a suo carico e dall'altro lato la posizione del soggetto passivo di fronte all'altrui esercizio di detta facoltà.
Da tali principi consegue l'impossibilità di configurare qualsiasi tipo di sanatoria - nella specie neppure ipotizzata o ipotizzabile - mi relazione ad un'attività inidonea a realizzare la fattispecie legale determinativa della proposizione del ricorso, difformemente da quanto ritenuto nella recente pronuncia di questa stessa sezione n. 6968 del 1997, che pur affermando la nullità di siffatta forma di deposito del ricorso in opposizione ne ha ravvisato la sanatoria per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio dell'Amministrazione opposta e della sua difesa nel merito. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile il 1^ dicembre 1998. Depositata in Cancelleria il 18 marzo 1999