Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2450
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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Il ricorso in opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto pretore con consegna "a mani" del cancelliere, considerato che tale deposito (mancando negli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689 una disposizione derogatoria delle regole generali) costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale, e che, inoltre, il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 disp. att. cod. proc. civ., inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica). Ne consegue l'impossibilità di configurare qualsiasi tipo di sanatoria in relazione ad un'attività inidonea "tout court" a realizzare la corrispondente fattispecie legale determinativa della proposizione del ricorso, a nulla rilevando, all'uopo, la eventuale costituzione in giudizio dell'Amministrazione e la sua eventuale difesa nel merito (Contra, sulla sola seconda parte, Cass. 9706968, rv 506261).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2450
    Data del deposito : 18 marzo 1999

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