Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 24700/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24700 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data
8.1.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA cf. Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Langella cf. e C.F._2
presso questi elettivamente domiciliato in Napoli, al C.so V.
Emanuele II 764, giusta procura in atti;
APPELLANTE -
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dr.
[...] P.IVA_1
, giusta procura per Notaio Controparte_2 Persona_1
in Milano, n. 12605 rep., 6773 racc, del 24.11.2021, domiciliato, per la carica, presso la sede legale in Milano, alla Via Benigno
Crespi n.23, ed elettivamente in Napoli alla Via Domenico
Fontana, 27, is.17/18, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Antonini
(CF ), che rappresenta e difende giusta C.F._3
procura in atti;
APPELLATA –
c.f. residente in Controparte_3 CodiceFiscale_4
Giugliano in Campania alla via Lago Patria
APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7642/2021 resa dal
Giudice di Pace di Napoli depositata in data 15.3.2021
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 7.1.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, citava innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Napoli la deducendo: - che in Controparte_1
data 15.03.2016 alle ore 11.30 in Napoli alla S.S. Domitiana, si trovava alla guida del veicolo Alfa Romeo modello Mito Tg.
EZ872EN, assicurato con la predetta compagnia;
- che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo mentre percorreva regolarmente il suo senso di marcia, improvvisamente, il
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conducente del veicolo Tg. ED049NR, assicurato con la CP_4
, proveniente dal senso di marcia opposto, invadeva la
[...]
sede stradale riservata ad esso attore, urtandolo al lato anteriore;
- che, a causa dell'impatto, riportava lesioni personali che venivano diagnosticate con referto nr. 17692/2016 del 15/03/2016 presso il presidio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli in
"contusione cranica policontuso" con prognosi di giorni 5 salvo complicazioni. Tanto premesso chiedeva il risarcimento dei danni patiti, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la che poneva dubbi sul fatto storico e sul CP_1
corretto utilizzo dei presidi di sicurezza da parte dell'attore.
Escusso il teste ed espletata la CTU, con sentenza del 15.3.2021 n.
7642/2021, il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda attorea e ha condannato la compagnia a corrispondere all'attore la somma di euro 2.199,97 oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo, nonché alle spese di lite ponendo quelle di CTU
a carico della . CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
evidenziando l'erroneità delle conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace, l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c.
Pertanto, ha chiesto, in riforma parziale della sentenza appellata, di dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Tg. ED049NR, nella produzione del sinistro e per l'effetto di condannare la al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della somma di Euro 17.574,67, detratti € 2.199,26 già liquidati a titolo di risarcimento, interessi dal fatto al soddisfo;
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di condannare la alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore;
in subordine e, nella denegata ipotesi di conferma della corresponsabilità al 50%, di liquidare le somme effettivamente dovute all'appellante a titolo di risarcimento nella misura del 50%.
Si è costituita la che ha eccepito l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Preliminarmente si osserva che l'appello è ammissibile in quanto l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a lui favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alterativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
Nel merito l'appello è fondato nei termini che seguono.
Va premesso che l'art. 2054 comma 2 c.c., laddove statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, appunto, dalla quale il conducente può liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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Questa prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento in concreto conforme alla disciplina del codice della strada ed esente da colpe, che il giudice deve valutare con riferimento al caso concreto
(cfr. Cass. n. 10031 del 29/04/2006).
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054
c.c. opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro. Di conseguenza,
l'accertamento della colpa, quand'anche ritenuta grave a carico di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. n. 195 del 09/01/2007).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene questo giudice che la presunzione di pari responsabilità possa dirsi superata.
Invero, il teste escusso ha chiarito che il sinistro si è verificato a causa del conducente dell'autovettura Tg. ED049NR, il quale, per effettuare un sorpasso, invadeva l'opposta corsia in cui viaggiava l'attore che dunque nulla poteva fare per evitare l'impatto.
Ora il Giudice di Pace ha errato nella parte in cui ha riconosciuto una responsabilità concorrente del nella causazione del Parte_1
sinistro.
Invero, va ricordato che in ordine al mancato uso di cinture di sicurezza, la prova del fatto storico contestato
(mancato uso delle cinture) debba essere data dalla parte che lo eccepisce.
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In realtà nessuna prova ha dato in tal senso la compagnia: non ha dato prova né che il Broscritto non indossasse le cinture al momento del sinistro, né che l'omissione di tale cautela ha causato le lesioni riportate.
Né è possibile desumere dette circostanze dalla relazione medico legale di parte.
Non competeva poi al CTU accertare se l'attore indossasse o meno le cinture di sicurezza e per questo il CTU si è limitato a indicare quanto dichiarato dall'attore al momento della visita. La CTU in ogni caso non può essere utilizzata per supplire alle carenze probatorie della parte.
Per completezza è il caso di ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non è fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso
(Cass. Sez. III, 19 novembre 2009, n. 24432).
In altre parole, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale (Cass. 19 novembre 2009, n. 24432; Cass. 2 marzo 2007, n. 4954; Cass. 3 dicembre 2003, n. 18467). Secondo tali precetti, quindi, il mancato utilizzo di cinture di sicurezza può essere invocato ai fini di ridurre la misura del risarcimento solo ove risulti che quell'uso avrebbe ridotto, o addirittura eliminato in radice, il danno.
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In corso di causa la compagnia non ha in alcun modo provato neppure questa circostanza, di qui l'erroneità delle conclusioni del
Giudice di Pace che non poteva desumere tale circostanza dal fatto che il teste di parte attrice non avesse fatto alcun riferimento all'uso dei dispostivi di protezione da parte dell'attore, circostanza che, si ripete, doveva essere provata dalla compagnia.
Pertanto, la sentenza di appello va riformata.
In relazione alla quantificazione dei danni si ritiene di fare proprie le conclusioni del CTU nominato dal giudice di primo grado, condividendosi il metodo di indagine scevro da vizi logici e scientifici.
La CTU ha evidenziato che le lesioni riportate dall'appellante hanno avuto una evoluzione tale da determinare una I.T.T. di 5 gg., una I.T.P di 20 giorni valutabile al 50%; una ITP di altri 15 gg. al 25% per poi raggiungere una stabilizzazione con esisti invalidanti permanenti nella misura di 3 punti percentuali.
Ciò posto, nella specie, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del
Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato;
ITT per gg. 5: € 276,20; ITP al 50% per gg. 20: €
552,40; ITP al 25% per giorni 15: € 207,15; postumi invalidanti permanenti al 3 %: € 3.171,56; danno morale già riconosciuto dal
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giudice di pace nella misura del 20% 841,46; spese mediche nella misura di euro 60,00 per un totale di € 5.108,77 all'attualità.
Da tale somma totale, vanno tuttavia detratti euro 2.199,26, già liquidati, come precisato nell'atto di appello.
Pertanto, la compagnia va condannata al pagamento in favore dell'appellante della residua somma di euro 2.909,51.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n.
7272/2012; n. 11152/2015), la somma ulteriormente riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale di € 2.909,51 non deve essere ulteriormente incrementata della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente la compagnia è tenuta al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di euro 2.909,51 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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L'appellante, come si evince dall'atto di appello, ha chiesto la riforma della sentenza appellata anche in punto di spese di lite.
Tuttavia, sul punto si ritiene di confermare la sentenza appellata, in quanto gli importi riconosciuti al difensore dal Giudice di Pace rientrano nello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55/2014 in applicazione del criterio del decisum.
La va invece condannata alla rifusione delle spese di lite CP_1
del presente grado di giudizio in applicazione del d.m. 55/2014
(valore della controversia compreso tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00; giudizi innanzi al Tribunale per le tre fasi;
studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria;
in applicazione dei parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: dichiara la contumacia di;
Controparte_3
accoglie l'appello, per quanto di ragione, e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Tg. ED049NR nella causazione del sinistro per cui è causa;
condanna la al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della residua somma di euro 2.909,51 (5.108,77 -
2.199,26, già liquidati) per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 15.03.2016 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della
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presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
conferma per il resto la sentenza appellata;
condanna la alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellante che si liquidano in € 393,15 per spese ed € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge con attribuzione al difensore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 22.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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