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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/10/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De BA,
viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, vista l'ordinanza di separazione dei giudizi pronunciata in data odierna visto l'art 2792 n°5) cpc ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.1359/23 RG Lav.
TRA
Rita Fiori, e Parte_1 Parte_2
rappresentati dagli avv.ti L. Berti, R. Rossini e L. Versace
e
Parte_3
rappresentata dagli avv.ti R. Fuso, C. Fazio e A. Di Matteo
OGGETTO: risarcimento danni
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti addebitano alla convenuta il decesso del loro dante causa CP_1 [...]
, nato il [...] e spirato in data 9/12/17 dopo che in data 6/10/07 gli Per_1
era stata diagnosticata una «asbestosi pleuro polmonare» (doc.10 allegato al ricorso); indicano come causa della patologia l'inalazione di polvere di amianto, subìta dal lavoratore nel cantiere della convenuta dove aveva lavorato come dipendente di ditte appaltatrici negli anni dal 1960 al 1966. pagina 1 di 15 **
2. In ordine alla responsabilità della convenuta si osserva quanto segue.
2.1. Il rapporto causale tra la citata patologia e il decesso del lavoratore è stato accertato - all'esito di relazione completa, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa qui integrale rinvio per ogni maggior dettaglio - dal nominato
CTU dr.ssa la quale ha concluso nel senso di ritenere che «il Persona_2
sig. sia stato esposto in modo rilevante … a fibre di amianto, e che Parte_1
tale esposizione abbia determinato, con ragionevole grado di certezza medico- legale, una forma clinicamente e radiologicamente riconoscibile di asbestosi pleuro-polmonare …. patologia [che] ha inciso in modo significativo sul suo stato di salute generale e ha rappresentato un fattore di concausa determinante nel decesso, unitamente alla preesistente cardiopatia» e che dunque «la malattia professionale asbesto-correlata vada riconosciuta come causa concorrente nel determinismo della morte»; in particolare il CTU, esaminati gli atti:
2.1.1. ha evidenziato che «la positività del BAL già nel 2007, con una concentrazione di corpuscoli ferruginosi pari a 4,1/ml, costituisce un dato obiettivo di esposizione professionale significativa, secondo criteri universalmente riconosciuti»;
2.1.2. ha specificato che «tale rilievo, unito ai numerosi accertamenti radiologici susseguitisi tra il 2012 e il 2017, ha consentito l'identificazione in vita di un quadro clinico coerente con asbestosi pleuro-polmonare: le tomografie mostrano ripetutamente pattern UIP, aspetti di honeycombing, ispessimenti settali e pleurici, placche calcifiche e bronchiectasie da trazione, tutti reperti patognomonici per una pneumopatia fibrosante da esposizione ad amianto, in un soggetto con anamnesi lavorativa compatibile. Tali reperti vanno ben oltre la semplice presenza di placche pleuriche e sono universalmente riconosciuti nella letteratura specialistica come indicativi di asbestosi pleuro- polmonare in soggetti esposti ad amianto»;
pagina 2 di 15 2.1.3. ha spiegato che «l'insufficienza respiratoria cronica, documentata, ingravescente e trattata con ossigenoterapia continua, ha certamente ridotto la riserva funzionale dell'organismo, aumentando la vulnerabilità a eventi acuti come infezioni o scompensi cardiaci».
2.1.4. ha pertanto ritenuto di non «condividere l'impostazione del Prof.
(CTU di parte resisntente), «che tende a ridimensionare la rilevanza Per_3
clinica e causale della patologia respiratoria»;
2.1.5. ha aggiunto che «la diagnosi, formulata in vita da numerosi specialisti e condivisa in ambito , trova ulteriore conferma nell'esame autoptico CP_2
condotto dal Prof. che documenta un carico di corpi dell'asbesto Persona_4
pari a 917,24 per grammo di tessuto umido, un valore elevato e pienamente compatibile con esposizione professionale prolungata, ben oltre i livelli di fondo riscontrabili in soggetti esposti solo in ambiente urbano o domestico», mentre «la critica metodologica mossa al campionamento effettuato in sede autoptica non inficia in alcun modo la validità del dato ottenuto, né è in grado di ribaltare la valutazione complessiva basata su criteri clinici, radiologici e istopatologici»;
2.1.6. ha obiettato che «Sostenere che la patologia respiratoria non abbia contribuito al decesso del paziente risulta quindi una forzatura, anche alla luce dell'intero decorso clinico» laddove l'interessato «ha infatti sviluppato un'insufficienza respiratoria cronica ingravescente, diagnosticata già nel 2014 e trattata con ossigenoterapia continuativa fino alla morte, avvenuta nel dicembre
2017»;
2.1.7. ha evidenziato che «tale condizione ha progressivamente ridotto la riserva funzionale dell'organismo, esponendo il soggetto a un rischio maggiore di complicanze acute, infettive e cardiovascolari»;
2.1.8. ha spiegato che «affermare, come fa il Prof. che l'asbestosi Per_3
non abbia avuto alcun ruolo nel determinismo della morte, equivale a pagina 3 di 15 disconoscere l'interazione clinico-funzionale tra apparato respiratorio, soprattutto n un soggetto anziano, fragile e già cardiopatico», precisando che «il protocollo BIOFIBRE 2017, richiamato dal Prof. pur rappresentando Per_3
uno standard istopatologico utile in ambito forense, non sostituisce i criteri clinico-radiologici consolidati, né ha valore vincolante. Non è in contrasto, peraltro, con i Criteri di Helsinki, tuttora riferimento internazionale per l'attribuzione delle patologie asbesto-correlate»;
2.1.9. in replica alle osservazioni del CTU di parte convenuta, ha precisato
«Quanto al profilo diagnostico, … che il Prof. limita la relazione Per_3
causale all'unica presenza di placche pleuriche, attribuendo il quadro clinico del sig. a una fibrosi polmonare idiopatica (UIP)» laddove «è noto Parte_1
che la diagnosi differenziale tra UIP idiopatica e forme secondarie (tra cui l'asbestosi) si basa essenzialmente su criteri clinico-anamnestici. La definizione stessa di “idiopatica” presuppone l'esclusione di altre cause note», mentre «Nel caso specifico, il paziente presentava:
• documentata esposizione professionale ad amianto;
• presenza di placche pleuriche bilaterali;
• reperto positivo al BAL per corpuscoli dell'asbesto (4,1/ml);
• progressivo deterioramento della funzione respiratoria.
…. elementi [che], nel loro insieme, supportavano una diagnosi di asbestosi con ragionevole certezza clinico-patologica, non riducibile alla sola presenza di placche pleuriche, né compatibile con una diagnosi idiopatica in senso stretto»;
2.1.10. ha quindi confermato le citate conclusioni, senza suscitare successive, specifiche e pertinenti contestazioni di parte resistente;
osservando, in ordine a quanto dedotto da quest'ultima nelle note del 15/9/25, che:
2.1.10.1. non può sostenersi che «la certa ed incontestata abitudine al fumo del de cuius, .. deve ritenersi causa esclusiva della patologia sofferta», evincendosi dalla documentazione in atti e dichiaratamente esaminata pagina 4 di 15 dal CTU («Visita pneumologica del 06.08.2014») che tale abitudine è durata solo «fino a 30 anni fa»; in tutta apparenza, proprio per essere remota nel tempo, essa non è stata ritenuta di alcun significativo rilievo né in sede medico-amministrativa, né dal CTU, né dallo stesso CT di parte resistente il quale non ne fa cenno nelle proprie osservazioni redatte ai sensi dell'art. 1953 cpc (per come riportate nella relazione dell'Ausiliario);
2.1.10.2. la concorrenza concausale di altre patologie (non dipendenti da condotta colposa del lavoratore, che potrebbe rilevare ex art. 12271 cc), ed in particolare della «preesistente cardiopatia», non esclude il nesso di causalità (v Cass.4092/25).
2.2. Ribadito che già dalla espletata CTU è emersa in termini certi una elevata inalazione di polveri di amianto da parte del lavoratore, si deve ritenere altresì provato che essa sia avvenuta - almeno in misura significativa - durante il lavoro svolto (dal 1960 al 1965) nel cantiere della convenuta, ciò essendo emerso in sede amministrativa in termini incontroversi, e tali da rendere non necessaria (a fronte delle generiche contestazioni di parte resistente) la prova testimoniale offerta sul punto dai ricorrenti (si coglie l'occasione per rilevare, con valenza generale per tutto l'oggetto del giudizio, che parte convenuta ha chiesto la prova testimoniale solo «nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte»); si rileva in particolare che:
2.2.1. nel «diario generale» del 30/11/22 (doc.10 attoreo) si annota che CP_2
«l'assicurato dal 1961 al 1966 ha lavorato presso ditte che operavano presso il cantiere di Ancona con varie ditte appaltatrici».. fra cui 6 mesi alla CP_3
ditta “VI & RH” addetto alla spruzzatura di amianto»;
2.2.2. nella relazione dell'8/6/08 a firma del Consulente Con.t.a.r.p. dr.ssa
(doc. 10 cit.) si legge che «dalla documentazione in Persona_5
atti risulta che l'assicurato … ha svolto la seguente attività lavorativa: nel pagina 5 di 15 1960 per 5 settimane operaio presso la ditta CI FA di Falconara
Marittima; nel 1962 per 22 settimane operaio presso la ditta di Per_6
; nel 1964 per 35 settimane operaio presso la ditta A. E. Santamaria;
[...]
dal 25.1.1965 al 08/01/01966 operaio presso la ditta VI & RH presso i cantieri navali di Ancona….[e] che tale azienda si occupasse di coibentazioni navali operando anche in appalto presso vari cantieri navali, tra cui di Ancona. E' noto che le operazioni di coibentazione navale Parte_3
venivano svolte in passato spruzzando una miscela di fibretta di amianto ed acqua con sistemi a pressione, operando anche in ambienti molto angusti»;
2.2.3. in sede di S.I.T. rese il 20/5/19 (doc.8 attoreo) l'ex dipendente della
FI SA ER ha ricordato che : ha lavorato Persona_1
dagli «inizi degli anni 60» e per «la durata di 4-5 anni» nel suo «stesso ambiente lavorativo», «per aziende appaltatrici diverse»; si occupava tra l'altro «delle pulizie dei locali del cantiere» recandosi anche «in fonderia il cui ambiente era molto polveroso», senza «averlo visto mai utilizzare mascherine»; ha lavorato anche, «verso gli ultimi anni della sua permanenza»
«a bordo nave» ove «si occupava … anche della impermeabilizzazione»
[ovvero coibentazione, essendo questa l'attività della “VI & RH”, per la quale il lavorava nell'ultimo periodo, ndr] «delle paratie CP_4
delle navi mediante la spruzzatura di materiale di colore grigio» preparandolo personalmente in quanto «c'erano dei bidoni che contenevano questo materiale in polvere» [del tutto verosimilmente amianto, in quanto all'epoca utilizzato per la coibentazione ndr] «che venivano aperti e successivamente gli operai aggiungevano credo acqua o colla e mescolavano tutto con il frullino,.. operazione» che «produceva polvere», ma nonostante ciò, e come i
«suoi colleghi», non utilizzava mascherine ma piuttosto «nelle lavorazioni più polverosi» si riparava ponendo «sul naso e bocca stracci bianchi»;
2.2.4. sulla tecnica ed il materiale utilizzati per la coibentazione nulla di specifico pagina 6 di 15 ha dedotto o replicato parte convenuta;
2.2.5. quest'ultima si è infatti sostanzialmente limitata a eccepire (paragrafi 22-24 della esposizione “in fatto”) che «I lavoratori avevano in dotazione ed erano obbligati ad utilizzarli... mascherina antipolvere, maschere antigas dotate di filtro esterno..» e che «tutte le postazioni operative erano corredate di impianti d'estrazione e ventilazione, sia localizzata che ambientale»: circostanze sulle quali (per quanto accennato circa la richiesta di prova orale: aggiungendovi che appare irrilevante il doc.3, prodotto ed invocato dalla
Società, il quale attesta solamente l'acquisto di un «elettroventilatore» e di un
«aspiratore per fumi di saldatura» per il cantiere di Palermo) non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante ai sensi dell'art.2087 cc;
2.2.6. è quindi superfluo aggiungere che il contrario emerge dai verbali delle numerose dichiarazioni testimoniali rese in processi analoghi (svoltisi nei confronti della stessa convenuta), prodotti dai ricorrenti (doc.24) e per la cui dettagliata analisi si rinvia (ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc) a numerosi precedenti di questo Giudice (tra le ultime sentenza 372/24,
RG 893/22): testimonianze nelle quali i lavoratori riferiscono altresì come le operazioni di pulizia (che pure risultano essere state svolte dal CP_4
fossero effettuate con sistemi rudimentali (con «scopa e paletta» o soffiando aria compressa) e tali da generare anch'esse significativa esposizione diretta al medesimo rischio.
2.3. la consapevolezza della pericolosità dell'amianto, in capo alla Società convenuta, anche all'epoca (presumibile) della inalazione poi rivelatasi letale, si deve ritenere provata o comunque esigibile (quantomeno da una grande azienda di proprietà pubblica [cfr Cass. 644/05]): secondo quanto rilevato, sul punto, anche nella sentenza 2251/12 dalla Corte di Cassazione, evidenziando che già «sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto. Cass.
9.5.98 n. 4721 richiama al pagina 7 di 15 riguardo fonti remote, quali: a) R.D. 14 giugno 1909, n.442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi;
b) D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tab. B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
c) R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5). Le fonti più recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la Legge Delega 12 febbraio
1955, n. 52 (art. 1, lett. F); e) il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; f) il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n.1169, che prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio. La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n.
1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi (all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo
Cass. 20.08.91 n. 8970)».
2.3.1. non è quindi necessario che vi fossero (come oggi) precisi e generali limiti quantitativi della concentrazione di amianto nell'aria;
2.3.2. l'accennata soggettività pubblica della proprietà aziendale evidenzia l'inconferenza della deduzione (peraltro rimasta indimostrata) secondo cui in passato l'utilizzo dell'amianto «era addirittura imposto da committenti pubblici», essendo pacifico nel nostro ordinamento che anche le stesse
Amministrazioni Statali possono essere chiamate a risarcire i danni derivanti pagina 8 di 15 da loro condotte eventualmente illecite.
2.4. Anche in mancanza di un diretto rapporto di lavoro, la convenuta deve rispondere in qualità di committente, a titolo di responsabilità extracontrattuale;
sul punto infatti si deve ritenere che si configurasse a suo carico un preciso e determinante obbligo sia di dotare di idonei impianti di aspirazione i propri ambienti, dove operava il personale delle ditte appaltatrici, sia e comunque (in applicazione del principio del neminem laedere: di cui il contenuto dell'art.2087 funge da «espressione .. per l'imprenditore», secondo Cass.21694/11) di informare queste ultime del rischio (anche specifico) presente nel proprio cantiere e della conseguente necessità (e importanza) dell'uso di dispositivi individuali
(mascherine): informazione che non ha debitamente fornito, per quanto risulta, né in termini formali, nè comunque certamente con la propria condotta (viste le condizioni in cui operavano i suoi stessi dipendenti).
2.5. Anche un eventuale contributo causale di analoga esposizione in altri contesti lavorativi non eliderebbe l'obbligo risarcitorio a carico della convenuta, il quale ha natura solidale ai sensi dell'art.2055 cc, trattandosi di identico rischio e di analoga condotta, oltre che di unico danno (il che sarebbe già sufficiente: cfr
Cass.1070/19); il criterio causale del “più probabile che non” deve in altre parole essere riferito alla esposizione lavorativa complessiva, e non frazionato con riferimento ai vari periodi: salve eventuali rivalse tra i coobbligati, non esperibili nel presente giudizio in cui è presente un solo soggetto responsabile .
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3. Come già ritenuto da questo Giudice in casi analoghi (anche nella sopra richiamata sentenza 372/24), «si profila per quanto più sopra esposto una condotta colposa
(addirittura) “specifica”, per violazione di quanto disposto (all'epoca) dall'art.21
DPR 303/56. Sul punto si deve ritenere che la debita specificità della norma di prudenza sia soddisfatta considerando l'effetto (presumibilmente) nocivo sul sistema respiratorio di aria contenente (una quantità significativa di) residui di lavorazione pagina 9 di 15 delle più disparate materie, senza che la condotta colposa richieda ex ante la conoscenza (collettiva) dei peculiari effetti patogeni di ciascuna di esse». In merito si veda ora Cass. 4092/25 secondo cui «qualora sia accertato che il danno sia stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro, provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, almeno le cautele previste in via generale e specifica dalle norme cautelari dettate dall'ordinamento all'epoca della condotta in materia di polveri», laddove «risulta dalla stessa lettura dell'art. 21 dpr 303/56 (sulla protezione dei lavoratori dalle polveri) [che] la stessa norma non richieda alcun superamento di limiti per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte. Non è previsto ai fini dell'osservanza dell'art. 21 che sia accertata la presenza di determinati limiti espositivi, essendo solo sufficiente che si sviluppino polveri nocive di qualsiasi specie (visibili ed invisibili)».
4. La condotta della convenuta configura quindi un'ipotesi di reato (omicidio colposo;
o comunque, ai fini di cui qui si tratta, lesioni aggravate colpose: v. Cass.5964/16,
27765\17) con inoperatività dell'esonero di cui all'art. 10 DPR 1124/65 (a prescindere dalla questione della residua vigenza di tale disposizione: cfr
Cass12041/20), e conseguente responsabilità diretta del datore di lavoro.
4.1. Appare opportuno evidenziare che in materia la configurabilità di un reato deve esser accertata con i criteri propri dei fini risarcitori di cui in oggetto, e quindi con legittimo ricorso alle norme ed ai principi civilistici relativi dell'onere della prova, ed in particolare alle presunzioni (cfr Cass.4184/06, 1918/15).
4.2. Ciò si deve ritenere riferibile anche alla questione dell'accertamento del rapporto di causalità (in cui al criterio dell' ”aldilà di ogni ragionevole dubbio” si contrappone quello del “più probabile che non”: cfr Cass.3390/15); non appaiono pertanto di rilievo, in particolare, le disquisizioni di parte resistente (la quale peraltro, come accennato, contradditoriamente afferma di aver obbligato i lavoratori anche all'uso di «maschere antigas») relative alla (asserita) inesistenza,
pagina 10 di 15 all'epoca, di una «maschera idonea alla schermatura da polveri e fibre di amianto»;
4.3. in altre parole si deve ritenere che l'obbligo di attenersi alle specifiche prescrizioni di cautela (come, del resto, di adottare le “misure” genericamente invocate dall'art.2087 cc) sussista e rilevi anche laddove non vi sia la certezza, ma solo la seria probabilità che la loro osservanza avrebbe diminuito (e non solo eliminato) il rischio: osservando che nella fattispecie si tratta di patologia generabile solo da una «dose cumulativa» come riconosciuto dallo stesso CT di parte convenuta (per quanto riportato nella CTU);
4.4. per concludere sul punto si può richiamare Cass.291\17, la quale in un caso analogo (mesotelioma imputato all'attività presso la di Ancona) ha Parte_3
evidenziato da un lato la rilevanza della mancata imposizione di mascherine
(anche se all'epoca di tipo inidoneo a scongiurare completamente il rischio) e dall'altro l'onere di tutelare comunque i dipendenti con onere, a tal fine, di
«modifica dell'attività dei lavoratori».
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5. Stabilita pertanto al responsabilità (diretta) della Società, si deve considerare che oggetto della domanda (iure hereditario) è (solamente) il «danno non patrimoniale c.d. terminale» ovvero quello collegato alla morte prematura (e non anche all'intero decorso della patologia sofferta, a decorrere dall'insorgenza dei primi sintomi);
6. si osserva quindi che, in merito alla liquidazione di tale danno, tra i vari criteri adottati dalla giurisprudenza appare più equo e congruo quello che parte dalla considerazione, valida per fattispecie analoghe (malattia ingravescente con possibile esito letale), secondo cui «nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più
pagina 11 di 15 intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") nè si stabilizza, ma degrada verso la morte» precisando che se anche
«quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute», ciò non avviene per «la
"progressione" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita» (v. Cass.1072/11: fattispecie in cui tra l'evento lesivo ed il recesso erano trascorsi appena 4 giorni, risolta in modo ritenuto espressamente congruo anche da
Cass.29492/19; in senso conforme Cass.29759/17, ed essenzialmente corrispondente
Corte di Appello Ancona 450/14 dep. il 19/6/14, doc.26 di parte ricorrente).
7. In mancanza di altri riferimenti nel diritto positivo, quello al danno “permanente” appare senz'altro il più adeguato, potendosi a ben vedere ed in tutta sostanza identificare l'oggetto del diritto alla salute con l'aspettativa ad una quantità di vita il più possibile sana, che viene persa in misura tanto maggiore quanto la morte è precoce;
si evidenzia quindi la ontologica inadeguatezza del criterio del (mero) danno
“temporaneo” il quale implica un risarcimento direttamente proporzionale alla durata della vita (e quindi tanto minore quanto più essa viene abbreviata).
8. In altre parole, appare evidente che concetti di postumi (o danno) di natura rispettivamente “temporanea” e “permanente”, essendo stati concepiti con riferimento alla generale ipotesi di percorso di progressivo miglioramento, non possono essere senz'altro applicati (ai fini risarcitori) alla ipotesi inversa di peggioramento ineluttabile verso il decesso: nel senso che solo nella prima ipotesi è possibile esigere che la situazione “permanente” coincida con una “stabilizzazione”
(nel senso che si richiede una situazione in cui il danno non diminuisca più), mentre in casi analoghi a quello in esame il gradiente di pregiudizio alla integrità fisica è da subito “definitivo” in quanto rimarrà per sempre, costituendo la base di ulteriori pagina 12 di 15 aggravamenti fino al raggiungimento, in prossimità dell'esito infausto, di quello del
100% (quest'ultimo, certamente non “temporaneo”, in quanto caratterizzato da quella
“permanenza” la cui caratteristica concettualmente più essenziale è quella di non avere termine se non con il finire della vita).
9. Ai fini della liquidazione del danno di tale natura, si rileva che:
9.1. il diritto positivo non indica parametri esaurienti (l'art.138 del D. L.vo 209/05 non ha ad oggi trovato attuazione;
la somma liquidabile dall ai sensi CP_2
dell'art.132 lett. a) del D.L.vo 38/00 ha natura di “indennizzo” quantitativamente inferiore al danno, per quanto ritenuto da Cass.777/15);
9.2. in materia, l'equità (v. in part. art.1226 cc, 434 cpc;
art. 2, 3, e 32 Costit) esige parità di trattamento nel Paese, che in tale situazione può essere assicurata (solo) con il ricorso al criterio di (notoria: art.1152 cpc, e) di gran lunga preponderante diffusione, ovvero con il ricorso alle “tabelle del Tribunale di Milano”, come ritenuto da Cass.12408/11 (e successive);
9.3. quest'ultima sentenza ha evidenziato che le applicate “tabelle” contemplano il
“danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” prevedendo (per « persone della stessa età e con conseguenze identiche» sul piano strettamente inerente alla integrità psico-fisica), una componente fissa
(riconducibile al “danno biologico” in senso stretto) ed una variabile, comprensiva delle altre conseguenze non patrimoniali (generalmente individuate nel danno “morale” ossia “per sofferenza” e in quello “esistenziale” ossia
“personalizzato” in relazione alle concrete condizioni di vita ), e che – per quanto sopra esposto, in presenza di patologia che in prossimità del decesso si manifesta idonea a ridurre o addirittura ad annientare la concreta aspettativa di vita– devono essere integralmente riconosciute nel caso di specie.
9.4. Appare opportuno sottolineare che il ricorso alle “tabelle di Milano” per la monetizzazione del danno “permanete”, trova qui giustificazione (non tanto per la “autorevolezza della fonte”, quanto essenzialmente) per esigenze di “pari pagina 13 di 15 trattamento” che assumono prevalenza nella impossibilità di individuare di criteri alternativi ontologicamente “migliori”; esso quindi non implica una necessaria contraddizione con la negazione della riconducibilità della malattia incurabile e ingravescente al “danno temporaneo” (abbinamento, che, - per quanto si desume anche dalle deduzioni attoree - è stato operato [anche] dalla medesima “fonte”
[di diritto essenzialmente “pretorio”]: ma che, per quanto sopra considerato, non appare né idoneo a fornire soluzione adeguata, né concettualmente convincente, né univocamente condiviso dalla giurisprudenza).
9.5. l'età di riferimento appare congruamente identificabile in quella dei 84 anni, già compiuti dal lavoratore alla data del decesso (ricordando che tutta la liquidazione del danno non patrimoniale si fonda sul criterio equitativo).
***
10. Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, osservando in breve (anche a fronte delle ulteriori eccezioni e deduzioni formulate nella memoria di costituzione da parte della convenuta) che:
10.1. le somme eventualmente erogate dall' (ove riferite al periodo di CP_2
astratta aspettativa di vita, coperto dal presente risarcimento) devono essere detratte ai sensi dell'art.107 DPR 1124/65: (nella versione pro tempore applicabile e quindi) limitatamente al danno biologico ovvero da un lato alla citata “componente fissa” della liquidazione qui effettuata, e dall'altro alla somma di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) D. L.vo 38/00;
10.2. è appena il caso di rilevare che nessun rilievo, ai fini della presente decisione, può riconoscersi a quanto previsto dall'invocato art. 242 del DL 34/23, nemmeno sul piano della liquidazione del dann: trattandosi di un mero
«indennizzo», il quale presuppone (per quanto stabilito dal «decreto interministeriale n. 3112 del 5 dicembre 2023», doc. 2 di parte convenuta) una previa «sentenza esecutiva» e il successivo «mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno»;
pagina 14 di 15 10.3. la somma indicata nelle citate Tabelle, dovendo ritenersi adeguata alla data del loro ultimo aggiornamento, deve essere rivalutata da tale data al momento del saldo;
gli interessi (anch'essi dovuti ai sensi dell'art. 429 cpc) decorrono dalla data del fatto (decesso), sulla somma prima devalutata (dalla data dell'indicato aggiornamento) e poi rivalutata annualmente;
10.4. le spese di lite sono attribuite secondo soccombenza.
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PQM
Il Giudice, vista l'ordinanza di separazione dei procedimenti pronunciata in data odierna, e sull'oggetto residuo del giudizio definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA la Società convenuta civilmente responsabile del decesso di
[...]
e la Per_1
CONDANNA in favore degli eredi ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura indicata dalle “tabelle di Milano” e riferita ad un pregiudizio alla integrità psicofisica pari al 100%, subìto all'età di 84 anni, con aumento “variabile” nella misura massima, e con rivalutazione ed interessi come per legge;
detratto quanto eventualmente erogato per lo stesso titolo dall . CP_2
CONDANNA inoltre la Società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei citati eredi che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 22.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
e al pagamento delle spese di CTU.
Ancona, 10/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BA
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De BA,
viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, vista l'ordinanza di separazione dei giudizi pronunciata in data odierna visto l'art 2792 n°5) cpc ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.1359/23 RG Lav.
TRA
Rita Fiori, e Parte_1 Parte_2
rappresentati dagli avv.ti L. Berti, R. Rossini e L. Versace
e
Parte_3
rappresentata dagli avv.ti R. Fuso, C. Fazio e A. Di Matteo
OGGETTO: risarcimento danni
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti addebitano alla convenuta il decesso del loro dante causa CP_1 [...]
, nato il [...] e spirato in data 9/12/17 dopo che in data 6/10/07 gli Per_1
era stata diagnosticata una «asbestosi pleuro polmonare» (doc.10 allegato al ricorso); indicano come causa della patologia l'inalazione di polvere di amianto, subìta dal lavoratore nel cantiere della convenuta dove aveva lavorato come dipendente di ditte appaltatrici negli anni dal 1960 al 1966. pagina 1 di 15 **
2. In ordine alla responsabilità della convenuta si osserva quanto segue.
2.1. Il rapporto causale tra la citata patologia e il decesso del lavoratore è stato accertato - all'esito di relazione completa, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa qui integrale rinvio per ogni maggior dettaglio - dal nominato
CTU dr.ssa la quale ha concluso nel senso di ritenere che «il Persona_2
sig. sia stato esposto in modo rilevante … a fibre di amianto, e che Parte_1
tale esposizione abbia determinato, con ragionevole grado di certezza medico- legale, una forma clinicamente e radiologicamente riconoscibile di asbestosi pleuro-polmonare …. patologia [che] ha inciso in modo significativo sul suo stato di salute generale e ha rappresentato un fattore di concausa determinante nel decesso, unitamente alla preesistente cardiopatia» e che dunque «la malattia professionale asbesto-correlata vada riconosciuta come causa concorrente nel determinismo della morte»; in particolare il CTU, esaminati gli atti:
2.1.1. ha evidenziato che «la positività del BAL già nel 2007, con una concentrazione di corpuscoli ferruginosi pari a 4,1/ml, costituisce un dato obiettivo di esposizione professionale significativa, secondo criteri universalmente riconosciuti»;
2.1.2. ha specificato che «tale rilievo, unito ai numerosi accertamenti radiologici susseguitisi tra il 2012 e il 2017, ha consentito l'identificazione in vita di un quadro clinico coerente con asbestosi pleuro-polmonare: le tomografie mostrano ripetutamente pattern UIP, aspetti di honeycombing, ispessimenti settali e pleurici, placche calcifiche e bronchiectasie da trazione, tutti reperti patognomonici per una pneumopatia fibrosante da esposizione ad amianto, in un soggetto con anamnesi lavorativa compatibile. Tali reperti vanno ben oltre la semplice presenza di placche pleuriche e sono universalmente riconosciuti nella letteratura specialistica come indicativi di asbestosi pleuro- polmonare in soggetti esposti ad amianto»;
pagina 2 di 15 2.1.3. ha spiegato che «l'insufficienza respiratoria cronica, documentata, ingravescente e trattata con ossigenoterapia continua, ha certamente ridotto la riserva funzionale dell'organismo, aumentando la vulnerabilità a eventi acuti come infezioni o scompensi cardiaci».
2.1.4. ha pertanto ritenuto di non «condividere l'impostazione del Prof.
(CTU di parte resisntente), «che tende a ridimensionare la rilevanza Per_3
clinica e causale della patologia respiratoria»;
2.1.5. ha aggiunto che «la diagnosi, formulata in vita da numerosi specialisti e condivisa in ambito , trova ulteriore conferma nell'esame autoptico CP_2
condotto dal Prof. che documenta un carico di corpi dell'asbesto Persona_4
pari a 917,24 per grammo di tessuto umido, un valore elevato e pienamente compatibile con esposizione professionale prolungata, ben oltre i livelli di fondo riscontrabili in soggetti esposti solo in ambiente urbano o domestico», mentre «la critica metodologica mossa al campionamento effettuato in sede autoptica non inficia in alcun modo la validità del dato ottenuto, né è in grado di ribaltare la valutazione complessiva basata su criteri clinici, radiologici e istopatologici»;
2.1.6. ha obiettato che «Sostenere che la patologia respiratoria non abbia contribuito al decesso del paziente risulta quindi una forzatura, anche alla luce dell'intero decorso clinico» laddove l'interessato «ha infatti sviluppato un'insufficienza respiratoria cronica ingravescente, diagnosticata già nel 2014 e trattata con ossigenoterapia continuativa fino alla morte, avvenuta nel dicembre
2017»;
2.1.7. ha evidenziato che «tale condizione ha progressivamente ridotto la riserva funzionale dell'organismo, esponendo il soggetto a un rischio maggiore di complicanze acute, infettive e cardiovascolari»;
2.1.8. ha spiegato che «affermare, come fa il Prof. che l'asbestosi Per_3
non abbia avuto alcun ruolo nel determinismo della morte, equivale a pagina 3 di 15 disconoscere l'interazione clinico-funzionale tra apparato respiratorio, soprattutto n un soggetto anziano, fragile e già cardiopatico», precisando che «il protocollo BIOFIBRE 2017, richiamato dal Prof. pur rappresentando Per_3
uno standard istopatologico utile in ambito forense, non sostituisce i criteri clinico-radiologici consolidati, né ha valore vincolante. Non è in contrasto, peraltro, con i Criteri di Helsinki, tuttora riferimento internazionale per l'attribuzione delle patologie asbesto-correlate»;
2.1.9. in replica alle osservazioni del CTU di parte convenuta, ha precisato
«Quanto al profilo diagnostico, … che il Prof. limita la relazione Per_3
causale all'unica presenza di placche pleuriche, attribuendo il quadro clinico del sig. a una fibrosi polmonare idiopatica (UIP)» laddove «è noto Parte_1
che la diagnosi differenziale tra UIP idiopatica e forme secondarie (tra cui l'asbestosi) si basa essenzialmente su criteri clinico-anamnestici. La definizione stessa di “idiopatica” presuppone l'esclusione di altre cause note», mentre «Nel caso specifico, il paziente presentava:
• documentata esposizione professionale ad amianto;
• presenza di placche pleuriche bilaterali;
• reperto positivo al BAL per corpuscoli dell'asbesto (4,1/ml);
• progressivo deterioramento della funzione respiratoria.
…. elementi [che], nel loro insieme, supportavano una diagnosi di asbestosi con ragionevole certezza clinico-patologica, non riducibile alla sola presenza di placche pleuriche, né compatibile con una diagnosi idiopatica in senso stretto»;
2.1.10. ha quindi confermato le citate conclusioni, senza suscitare successive, specifiche e pertinenti contestazioni di parte resistente;
osservando, in ordine a quanto dedotto da quest'ultima nelle note del 15/9/25, che:
2.1.10.1. non può sostenersi che «la certa ed incontestata abitudine al fumo del de cuius, .. deve ritenersi causa esclusiva della patologia sofferta», evincendosi dalla documentazione in atti e dichiaratamente esaminata pagina 4 di 15 dal CTU («Visita pneumologica del 06.08.2014») che tale abitudine è durata solo «fino a 30 anni fa»; in tutta apparenza, proprio per essere remota nel tempo, essa non è stata ritenuta di alcun significativo rilievo né in sede medico-amministrativa, né dal CTU, né dallo stesso CT di parte resistente il quale non ne fa cenno nelle proprie osservazioni redatte ai sensi dell'art. 1953 cpc (per come riportate nella relazione dell'Ausiliario);
2.1.10.2. la concorrenza concausale di altre patologie (non dipendenti da condotta colposa del lavoratore, che potrebbe rilevare ex art. 12271 cc), ed in particolare della «preesistente cardiopatia», non esclude il nesso di causalità (v Cass.4092/25).
2.2. Ribadito che già dalla espletata CTU è emersa in termini certi una elevata inalazione di polveri di amianto da parte del lavoratore, si deve ritenere altresì provato che essa sia avvenuta - almeno in misura significativa - durante il lavoro svolto (dal 1960 al 1965) nel cantiere della convenuta, ciò essendo emerso in sede amministrativa in termini incontroversi, e tali da rendere non necessaria (a fronte delle generiche contestazioni di parte resistente) la prova testimoniale offerta sul punto dai ricorrenti (si coglie l'occasione per rilevare, con valenza generale per tutto l'oggetto del giudizio, che parte convenuta ha chiesto la prova testimoniale solo «nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte»); si rileva in particolare che:
2.2.1. nel «diario generale» del 30/11/22 (doc.10 attoreo) si annota che CP_2
«l'assicurato dal 1961 al 1966 ha lavorato presso ditte che operavano presso il cantiere di Ancona con varie ditte appaltatrici».. fra cui 6 mesi alla CP_3
ditta “VI & RH” addetto alla spruzzatura di amianto»;
2.2.2. nella relazione dell'8/6/08 a firma del Consulente Con.t.a.r.p. dr.ssa
(doc. 10 cit.) si legge che «dalla documentazione in Persona_5
atti risulta che l'assicurato … ha svolto la seguente attività lavorativa: nel pagina 5 di 15 1960 per 5 settimane operaio presso la ditta CI FA di Falconara
Marittima; nel 1962 per 22 settimane operaio presso la ditta di Per_6
; nel 1964 per 35 settimane operaio presso la ditta A. E. Santamaria;
[...]
dal 25.1.1965 al 08/01/01966 operaio presso la ditta VI & RH presso i cantieri navali di Ancona….[e] che tale azienda si occupasse di coibentazioni navali operando anche in appalto presso vari cantieri navali, tra cui di Ancona. E' noto che le operazioni di coibentazione navale Parte_3
venivano svolte in passato spruzzando una miscela di fibretta di amianto ed acqua con sistemi a pressione, operando anche in ambienti molto angusti»;
2.2.3. in sede di S.I.T. rese il 20/5/19 (doc.8 attoreo) l'ex dipendente della
FI SA ER ha ricordato che : ha lavorato Persona_1
dagli «inizi degli anni 60» e per «la durata di 4-5 anni» nel suo «stesso ambiente lavorativo», «per aziende appaltatrici diverse»; si occupava tra l'altro «delle pulizie dei locali del cantiere» recandosi anche «in fonderia il cui ambiente era molto polveroso», senza «averlo visto mai utilizzare mascherine»; ha lavorato anche, «verso gli ultimi anni della sua permanenza»
«a bordo nave» ove «si occupava … anche della impermeabilizzazione»
[ovvero coibentazione, essendo questa l'attività della “VI & RH”, per la quale il lavorava nell'ultimo periodo, ndr] «delle paratie CP_4
delle navi mediante la spruzzatura di materiale di colore grigio» preparandolo personalmente in quanto «c'erano dei bidoni che contenevano questo materiale in polvere» [del tutto verosimilmente amianto, in quanto all'epoca utilizzato per la coibentazione ndr] «che venivano aperti e successivamente gli operai aggiungevano credo acqua o colla e mescolavano tutto con il frullino,.. operazione» che «produceva polvere», ma nonostante ciò, e come i
«suoi colleghi», non utilizzava mascherine ma piuttosto «nelle lavorazioni più polverosi» si riparava ponendo «sul naso e bocca stracci bianchi»;
2.2.4. sulla tecnica ed il materiale utilizzati per la coibentazione nulla di specifico pagina 6 di 15 ha dedotto o replicato parte convenuta;
2.2.5. quest'ultima si è infatti sostanzialmente limitata a eccepire (paragrafi 22-24 della esposizione “in fatto”) che «I lavoratori avevano in dotazione ed erano obbligati ad utilizzarli... mascherina antipolvere, maschere antigas dotate di filtro esterno..» e che «tutte le postazioni operative erano corredate di impianti d'estrazione e ventilazione, sia localizzata che ambientale»: circostanze sulle quali (per quanto accennato circa la richiesta di prova orale: aggiungendovi che appare irrilevante il doc.3, prodotto ed invocato dalla
Società, il quale attesta solamente l'acquisto di un «elettroventilatore» e di un
«aspiratore per fumi di saldatura» per il cantiere di Palermo) non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante ai sensi dell'art.2087 cc;
2.2.6. è quindi superfluo aggiungere che il contrario emerge dai verbali delle numerose dichiarazioni testimoniali rese in processi analoghi (svoltisi nei confronti della stessa convenuta), prodotti dai ricorrenti (doc.24) e per la cui dettagliata analisi si rinvia (ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc) a numerosi precedenti di questo Giudice (tra le ultime sentenza 372/24,
RG 893/22): testimonianze nelle quali i lavoratori riferiscono altresì come le operazioni di pulizia (che pure risultano essere state svolte dal CP_4
fossero effettuate con sistemi rudimentali (con «scopa e paletta» o soffiando aria compressa) e tali da generare anch'esse significativa esposizione diretta al medesimo rischio.
2.3. la consapevolezza della pericolosità dell'amianto, in capo alla Società convenuta, anche all'epoca (presumibile) della inalazione poi rivelatasi letale, si deve ritenere provata o comunque esigibile (quantomeno da una grande azienda di proprietà pubblica [cfr Cass. 644/05]): secondo quanto rilevato, sul punto, anche nella sentenza 2251/12 dalla Corte di Cassazione, evidenziando che già «sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto. Cass.
9.5.98 n. 4721 richiama al pagina 7 di 15 riguardo fonti remote, quali: a) R.D. 14 giugno 1909, n.442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi;
b) D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tab. B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
c) R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5). Le fonti più recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la Legge Delega 12 febbraio
1955, n. 52 (art. 1, lett. F); e) il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; f) il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n.1169, che prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio. La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n.
1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi (all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo
Cass. 20.08.91 n. 8970)».
2.3.1. non è quindi necessario che vi fossero (come oggi) precisi e generali limiti quantitativi della concentrazione di amianto nell'aria;
2.3.2. l'accennata soggettività pubblica della proprietà aziendale evidenzia l'inconferenza della deduzione (peraltro rimasta indimostrata) secondo cui in passato l'utilizzo dell'amianto «era addirittura imposto da committenti pubblici», essendo pacifico nel nostro ordinamento che anche le stesse
Amministrazioni Statali possono essere chiamate a risarcire i danni derivanti pagina 8 di 15 da loro condotte eventualmente illecite.
2.4. Anche in mancanza di un diretto rapporto di lavoro, la convenuta deve rispondere in qualità di committente, a titolo di responsabilità extracontrattuale;
sul punto infatti si deve ritenere che si configurasse a suo carico un preciso e determinante obbligo sia di dotare di idonei impianti di aspirazione i propri ambienti, dove operava il personale delle ditte appaltatrici, sia e comunque (in applicazione del principio del neminem laedere: di cui il contenuto dell'art.2087 funge da «espressione .. per l'imprenditore», secondo Cass.21694/11) di informare queste ultime del rischio (anche specifico) presente nel proprio cantiere e della conseguente necessità (e importanza) dell'uso di dispositivi individuali
(mascherine): informazione che non ha debitamente fornito, per quanto risulta, né in termini formali, nè comunque certamente con la propria condotta (viste le condizioni in cui operavano i suoi stessi dipendenti).
2.5. Anche un eventuale contributo causale di analoga esposizione in altri contesti lavorativi non eliderebbe l'obbligo risarcitorio a carico della convenuta, il quale ha natura solidale ai sensi dell'art.2055 cc, trattandosi di identico rischio e di analoga condotta, oltre che di unico danno (il che sarebbe già sufficiente: cfr
Cass.1070/19); il criterio causale del “più probabile che non” deve in altre parole essere riferito alla esposizione lavorativa complessiva, e non frazionato con riferimento ai vari periodi: salve eventuali rivalse tra i coobbligati, non esperibili nel presente giudizio in cui è presente un solo soggetto responsabile .
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3. Come già ritenuto da questo Giudice in casi analoghi (anche nella sopra richiamata sentenza 372/24), «si profila per quanto più sopra esposto una condotta colposa
(addirittura) “specifica”, per violazione di quanto disposto (all'epoca) dall'art.21
DPR 303/56. Sul punto si deve ritenere che la debita specificità della norma di prudenza sia soddisfatta considerando l'effetto (presumibilmente) nocivo sul sistema respiratorio di aria contenente (una quantità significativa di) residui di lavorazione pagina 9 di 15 delle più disparate materie, senza che la condotta colposa richieda ex ante la conoscenza (collettiva) dei peculiari effetti patogeni di ciascuna di esse». In merito si veda ora Cass. 4092/25 secondo cui «qualora sia accertato che il danno sia stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro, provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, almeno le cautele previste in via generale e specifica dalle norme cautelari dettate dall'ordinamento all'epoca della condotta in materia di polveri», laddove «risulta dalla stessa lettura dell'art. 21 dpr 303/56 (sulla protezione dei lavoratori dalle polveri) [che] la stessa norma non richieda alcun superamento di limiti per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte. Non è previsto ai fini dell'osservanza dell'art. 21 che sia accertata la presenza di determinati limiti espositivi, essendo solo sufficiente che si sviluppino polveri nocive di qualsiasi specie (visibili ed invisibili)».
4. La condotta della convenuta configura quindi un'ipotesi di reato (omicidio colposo;
o comunque, ai fini di cui qui si tratta, lesioni aggravate colpose: v. Cass.5964/16,
27765\17) con inoperatività dell'esonero di cui all'art. 10 DPR 1124/65 (a prescindere dalla questione della residua vigenza di tale disposizione: cfr
Cass12041/20), e conseguente responsabilità diretta del datore di lavoro.
4.1. Appare opportuno evidenziare che in materia la configurabilità di un reato deve esser accertata con i criteri propri dei fini risarcitori di cui in oggetto, e quindi con legittimo ricorso alle norme ed ai principi civilistici relativi dell'onere della prova, ed in particolare alle presunzioni (cfr Cass.4184/06, 1918/15).
4.2. Ciò si deve ritenere riferibile anche alla questione dell'accertamento del rapporto di causalità (in cui al criterio dell' ”aldilà di ogni ragionevole dubbio” si contrappone quello del “più probabile che non”: cfr Cass.3390/15); non appaiono pertanto di rilievo, in particolare, le disquisizioni di parte resistente (la quale peraltro, come accennato, contradditoriamente afferma di aver obbligato i lavoratori anche all'uso di «maschere antigas») relative alla (asserita) inesistenza,
pagina 10 di 15 all'epoca, di una «maschera idonea alla schermatura da polveri e fibre di amianto»;
4.3. in altre parole si deve ritenere che l'obbligo di attenersi alle specifiche prescrizioni di cautela (come, del resto, di adottare le “misure” genericamente invocate dall'art.2087 cc) sussista e rilevi anche laddove non vi sia la certezza, ma solo la seria probabilità che la loro osservanza avrebbe diminuito (e non solo eliminato) il rischio: osservando che nella fattispecie si tratta di patologia generabile solo da una «dose cumulativa» come riconosciuto dallo stesso CT di parte convenuta (per quanto riportato nella CTU);
4.4. per concludere sul punto si può richiamare Cass.291\17, la quale in un caso analogo (mesotelioma imputato all'attività presso la di Ancona) ha Parte_3
evidenziato da un lato la rilevanza della mancata imposizione di mascherine
(anche se all'epoca di tipo inidoneo a scongiurare completamente il rischio) e dall'altro l'onere di tutelare comunque i dipendenti con onere, a tal fine, di
«modifica dell'attività dei lavoratori».
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5. Stabilita pertanto al responsabilità (diretta) della Società, si deve considerare che oggetto della domanda (iure hereditario) è (solamente) il «danno non patrimoniale c.d. terminale» ovvero quello collegato alla morte prematura (e non anche all'intero decorso della patologia sofferta, a decorrere dall'insorgenza dei primi sintomi);
6. si osserva quindi che, in merito alla liquidazione di tale danno, tra i vari criteri adottati dalla giurisprudenza appare più equo e congruo quello che parte dalla considerazione, valida per fattispecie analoghe (malattia ingravescente con possibile esito letale), secondo cui «nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più
pagina 11 di 15 intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") nè si stabilizza, ma degrada verso la morte» precisando che se anche
«quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute», ciò non avviene per «la
"progressione" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita» (v. Cass.1072/11: fattispecie in cui tra l'evento lesivo ed il recesso erano trascorsi appena 4 giorni, risolta in modo ritenuto espressamente congruo anche da
Cass.29492/19; in senso conforme Cass.29759/17, ed essenzialmente corrispondente
Corte di Appello Ancona 450/14 dep. il 19/6/14, doc.26 di parte ricorrente).
7. In mancanza di altri riferimenti nel diritto positivo, quello al danno “permanente” appare senz'altro il più adeguato, potendosi a ben vedere ed in tutta sostanza identificare l'oggetto del diritto alla salute con l'aspettativa ad una quantità di vita il più possibile sana, che viene persa in misura tanto maggiore quanto la morte è precoce;
si evidenzia quindi la ontologica inadeguatezza del criterio del (mero) danno
“temporaneo” il quale implica un risarcimento direttamente proporzionale alla durata della vita (e quindi tanto minore quanto più essa viene abbreviata).
8. In altre parole, appare evidente che concetti di postumi (o danno) di natura rispettivamente “temporanea” e “permanente”, essendo stati concepiti con riferimento alla generale ipotesi di percorso di progressivo miglioramento, non possono essere senz'altro applicati (ai fini risarcitori) alla ipotesi inversa di peggioramento ineluttabile verso il decesso: nel senso che solo nella prima ipotesi è possibile esigere che la situazione “permanente” coincida con una “stabilizzazione”
(nel senso che si richiede una situazione in cui il danno non diminuisca più), mentre in casi analoghi a quello in esame il gradiente di pregiudizio alla integrità fisica è da subito “definitivo” in quanto rimarrà per sempre, costituendo la base di ulteriori pagina 12 di 15 aggravamenti fino al raggiungimento, in prossimità dell'esito infausto, di quello del
100% (quest'ultimo, certamente non “temporaneo”, in quanto caratterizzato da quella
“permanenza” la cui caratteristica concettualmente più essenziale è quella di non avere termine se non con il finire della vita).
9. Ai fini della liquidazione del danno di tale natura, si rileva che:
9.1. il diritto positivo non indica parametri esaurienti (l'art.138 del D. L.vo 209/05 non ha ad oggi trovato attuazione;
la somma liquidabile dall ai sensi CP_2
dell'art.132 lett. a) del D.L.vo 38/00 ha natura di “indennizzo” quantitativamente inferiore al danno, per quanto ritenuto da Cass.777/15);
9.2. in materia, l'equità (v. in part. art.1226 cc, 434 cpc;
art. 2, 3, e 32 Costit) esige parità di trattamento nel Paese, che in tale situazione può essere assicurata (solo) con il ricorso al criterio di (notoria: art.1152 cpc, e) di gran lunga preponderante diffusione, ovvero con il ricorso alle “tabelle del Tribunale di Milano”, come ritenuto da Cass.12408/11 (e successive);
9.3. quest'ultima sentenza ha evidenziato che le applicate “tabelle” contemplano il
“danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” prevedendo (per « persone della stessa età e con conseguenze identiche» sul piano strettamente inerente alla integrità psico-fisica), una componente fissa
(riconducibile al “danno biologico” in senso stretto) ed una variabile, comprensiva delle altre conseguenze non patrimoniali (generalmente individuate nel danno “morale” ossia “per sofferenza” e in quello “esistenziale” ossia
“personalizzato” in relazione alle concrete condizioni di vita ), e che – per quanto sopra esposto, in presenza di patologia che in prossimità del decesso si manifesta idonea a ridurre o addirittura ad annientare la concreta aspettativa di vita– devono essere integralmente riconosciute nel caso di specie.
9.4. Appare opportuno sottolineare che il ricorso alle “tabelle di Milano” per la monetizzazione del danno “permanete”, trova qui giustificazione (non tanto per la “autorevolezza della fonte”, quanto essenzialmente) per esigenze di “pari pagina 13 di 15 trattamento” che assumono prevalenza nella impossibilità di individuare di criteri alternativi ontologicamente “migliori”; esso quindi non implica una necessaria contraddizione con la negazione della riconducibilità della malattia incurabile e ingravescente al “danno temporaneo” (abbinamento, che, - per quanto si desume anche dalle deduzioni attoree - è stato operato [anche] dalla medesima “fonte”
[di diritto essenzialmente “pretorio”]: ma che, per quanto sopra considerato, non appare né idoneo a fornire soluzione adeguata, né concettualmente convincente, né univocamente condiviso dalla giurisprudenza).
9.5. l'età di riferimento appare congruamente identificabile in quella dei 84 anni, già compiuti dal lavoratore alla data del decesso (ricordando che tutta la liquidazione del danno non patrimoniale si fonda sul criterio equitativo).
***
10. Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, osservando in breve (anche a fronte delle ulteriori eccezioni e deduzioni formulate nella memoria di costituzione da parte della convenuta) che:
10.1. le somme eventualmente erogate dall' (ove riferite al periodo di CP_2
astratta aspettativa di vita, coperto dal presente risarcimento) devono essere detratte ai sensi dell'art.107 DPR 1124/65: (nella versione pro tempore applicabile e quindi) limitatamente al danno biologico ovvero da un lato alla citata “componente fissa” della liquidazione qui effettuata, e dall'altro alla somma di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) D. L.vo 38/00;
10.2. è appena il caso di rilevare che nessun rilievo, ai fini della presente decisione, può riconoscersi a quanto previsto dall'invocato art. 242 del DL 34/23, nemmeno sul piano della liquidazione del dann: trattandosi di un mero
«indennizzo», il quale presuppone (per quanto stabilito dal «decreto interministeriale n. 3112 del 5 dicembre 2023», doc. 2 di parte convenuta) una previa «sentenza esecutiva» e il successivo «mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno»;
pagina 14 di 15 10.3. la somma indicata nelle citate Tabelle, dovendo ritenersi adeguata alla data del loro ultimo aggiornamento, deve essere rivalutata da tale data al momento del saldo;
gli interessi (anch'essi dovuti ai sensi dell'art. 429 cpc) decorrono dalla data del fatto (decesso), sulla somma prima devalutata (dalla data dell'indicato aggiornamento) e poi rivalutata annualmente;
10.4. le spese di lite sono attribuite secondo soccombenza.
.
PQM
Il Giudice, vista l'ordinanza di separazione dei procedimenti pronunciata in data odierna, e sull'oggetto residuo del giudizio definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA la Società convenuta civilmente responsabile del decesso di
[...]
e la Per_1
CONDANNA in favore degli eredi ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura indicata dalle “tabelle di Milano” e riferita ad un pregiudizio alla integrità psicofisica pari al 100%, subìto all'età di 84 anni, con aumento “variabile” nella misura massima, e con rivalutazione ed interessi come per legge;
detratto quanto eventualmente erogato per lo stesso titolo dall . CP_2
CONDANNA inoltre la Società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei citati eredi che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 22.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
e al pagamento delle spese di CTU.
Ancona, 10/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BA
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