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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 378/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
- (c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Gentile e Alfonso Menichini, elett.te domiciliato presso lo studio del primo in Napoli alla via
Firenze n. 32 -appellante-
E
Controparte_1
-appellato n.c.-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.3.2022, l'appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza depositata il 13.12.2021, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la domanda dallo stesso proposta, in qualità di dipendente dell'LD BR SP, di accertamento dei requisiti per l'accesso al beneficio di cui al comma 277 della legge 28/12/2015 n. 208, come modificato dall'art. 1 comma 246 della legge 205/2017, e di condanna dell' l' al riconoscimento della rivalutazione prevista dalla legge per CP_1 il periodo dal 1.6.1996 al 1.6.2006, con vittoria di spese.
L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, sulla base della CTU espletata in primo grado, ha ritenuto “che il sig. non è affetto da patologia asbestosica, per cui Parte_1 non è stato esposto durante il lavoro in ambiente microclimatico inquinato da fibre di amianto. Non sussiste pertanto un complesso morboso che riconosce un danno biologico da esposizione, per cui il non ha diritto alla ricostruzione della posizione contributiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, Pt_1 comma 246 legge 205 del 27/1/2017…”.
Non si è costituito l , restando pertanto contumace. CP_1
All'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte appellante, la Corte ha riservato la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della LD BR SP dal 4/12/1986 Parte_1 alla data del ricorso introduttivo, presso la sede di Napoli alla via Argine 425; che tra il giugno 1995 ed il giugno 1996, sono stati effettuati lavori di bonifica dall'amianto, in particolare la rimozione di tetti e coperture in amianto, come comprovato dalla dichiarazione dell'ASL NA1 allegata;
che in data 24/4/2018 la LD TS (già LD BR SP e Leonardo SP) rilasciava modello AP30 su richiesta del ricorrente (Dichiarazione del datore di lavoro ai fini della concessione dei benefici per l'esposizione all'amianto previsti dall'art. 1, comma 246, legge 205 del 27/1/2017), in cui si attestava che “per il periodo dal giugno 1995 al giugno 1996, presso lo stabilimento di Napoli di via
Argine 425 sono stati effettuati lavori di bonifica dall'amianto, posti in essere mediante sostituzione del tetto e che il ricorrente è stato presente durante le operazioni di bonifica dall'amianto”.
La domanda dallo stesso proposta ha ad oggetto l'accertamento giudiziale del suo diritto alla rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 1 comma 277 L. 208/2015 cit., con riferimento al periodo di lavoro dal giugno 1995 e per il successivo decennio (sino al giugno 2006), durante il quale egli svolgeva l'attività lavorativa presso il sito di LD BR s.p.a. di Via Argine 425 in
Napoli, senza essere dotato di alcun dispositivo di protezione individuale specifico per inalazione di fibre di amianto ed era altresì presente alle operazioni di bonifica dall'amianto.
Pertanto, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere al beneficio richiesto e di avere presentato istanza in data 2/3/2018 per ottenere il diritto alla maggiorazione amianto di cui all'art. 1, comma 246 della l. 205/2017, con esito negativo, ha chiesto al Tribunale di Napoli Nord di accertare e dichiarare tale diritto e condannare l' alla relativa CP_1 rivalutazione contributiva.
Il Tribunale, valutata la documentazione prodotta e sulla base della espletata CTU, rigettava la domanda, ritenendola non provata.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Il Tribunale ha rigettato la domanda basando la decisione sulla CTU, condividendone i contenuti e le conclusioni, in particolare in ordine alla mancata precisazione nel ricorso introduttivo della mansione lavorativa svolta dal , all'utilizzo, presuntivo, dei DPI da parte di tutti i lavoratori e Pt_1 la circostanza di non aver contratto una malattia asbestosica, lasciando sottintendere l'assenza di esposizione durante il lavoro in ambiente microclimatico inquinato da fibre di amianto.
Non ha contestato invece che nei predetti anni l'odierno appellante abbia lavorato in quello stabilimento.
Deve rammentarsi che la speciale disciplina prevista dal comma 277 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1, comma 246 della l. 205/2017, prevede che “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica,
a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all' , a pena di decadenza, CP_1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto”.
Nel caso di specie, come affermato anche in altre pronunce giudiziarie a cui la Corte intende dare continuità, costituisce fatto notorio che la LD BR operasse nel settore del materiale rotabile ferroviario. La domanda amministrativa versata in atti è corredata dalla dichiarazione dell'azienda che attesta la presenza dell'appellante presso lo stabilimento di via Argine Napoli nel periodo dal giugno 1995 al giugno del 1996, e che presso tale stabilimento, in quel periodo, sono stati effettuati lavori di bonifica dall'amianto, fra cui la rimozione e sostituzione di tetti in amianto da alcune strutture dello stabilimento.
Il ricorrente ha prodotto in atti una nota proveniente dalla LD BR s.p.a., datata 19/4/2018, con la quale l'azienda dichiarava di aver rinvenuto un documento avente ad oggetto “Mappatura dei materiali contenenti asbesto relativo all'insediamento LD Trasporti Napoli” datato 29 aprile
1996, a cura della società nel quale, tra l'altro, si riporta la presenza di 3 tettoie Controparte_2 contenenti materiale asbestosico, successivamente bonificate mediante rimozione. Nella stessa nota l'Ing. qualificatosi “datore di lavoro ai fini e per gli effetti del D.lgs 81/2008”, Persona_1 premesso che l'azienda non era riuscita a rinvenire la documentazione afferente i lavori di bonifica dall'amianto, effettuati presso lo stabilimento di via Argine, riferisce che con dichiarazione del
10/4/2018 il sig. , già responsabile delle funzioni Sviluppo e Gestione progetti Testimone_1 della LD BR s.p.a., aveva dichiarato, sotto la sua responsabilità, “…che nel periodo dal giugno 1995 al giugno 1996 presso la stessa LD BR, sono stati svolti lavori di bonifica dall'amianto, fra cui la rimozione e sostituzione di tetti/coperture in cemento amianto da alcune strutture esistenti nello stabilimento. Detti lavori, effettuati nel rispetto delle leggi vigenti in materia, furono eseguiti e diretti dalla ditta ”. CP_2
Parte ricorrente ha inoltre prodotto la nota rilasciata dalla Controparte_3
, datata 23/4/2018, con la quale l'Azienda sanitaria, nel riferire di non aver reperito
[...] documentazione, a causa di vari cambiamenti di sede e dell'avvenuto allagamento degli archivi, dichiara però che “verso la metà degli anni 90 sono stati effettuati vari interventi di bonifica e rimozione di materiali contenenti amianto presso lo stabilimento LD BR di via Argine 425
Napoli, da parte di ditte che noi abbiamo controllato ed autorizzato alla successiva rimozione dei vari materiali contenenti amianto”.
La riferita documentazione costituisce presunzione grave, precisa e concordante circa l'avvenuta effettuazione dei lavori di bonifica presso il citato stabilimento.
La domanda va dunque accolta con condanna dell' al riconoscimento in favore del ricorrente CP_1 dei benefici previdenziali di cui all'articolo 1 comma 246, L. 205 del 27/12/2017, per il periodo corrispondente alla bonifica – giugno 1995/giugno 1996 - e per i dieci anni successivi al termine dei lavori relativi alla stessa.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Francesco Gentile e Alfonso Menichini, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta in primo grado e, per l'effetto, condanna l' a riconoscere in favore del ricorrente i benefici previdenziali CP_1 di cui all'articolo 1 comma 246, L. 205 del 27/12/2017, per il periodo corrispondente alla bonifica svolta presso lo stabilimento di Napoli, via Argine, in cui ha lavorato e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica;
- condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo CP_1 grado in euro 2.800,00 e per il secondo grado in € 3.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, con attribuzione agli avv.ti Francesco Gentile e Alfonso Menichini, antistatari.
Napoli, 9 giugno 2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 378/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
- (c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Gentile e Alfonso Menichini, elett.te domiciliato presso lo studio del primo in Napoli alla via
Firenze n. 32 -appellante-
E
Controparte_1
-appellato n.c.-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.3.2022, l'appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza depositata il 13.12.2021, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la domanda dallo stesso proposta, in qualità di dipendente dell'LD BR SP, di accertamento dei requisiti per l'accesso al beneficio di cui al comma 277 della legge 28/12/2015 n. 208, come modificato dall'art. 1 comma 246 della legge 205/2017, e di condanna dell' l' al riconoscimento della rivalutazione prevista dalla legge per CP_1 il periodo dal 1.6.1996 al 1.6.2006, con vittoria di spese.
L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, sulla base della CTU espletata in primo grado, ha ritenuto “che il sig. non è affetto da patologia asbestosica, per cui Parte_1 non è stato esposto durante il lavoro in ambiente microclimatico inquinato da fibre di amianto. Non sussiste pertanto un complesso morboso che riconosce un danno biologico da esposizione, per cui il non ha diritto alla ricostruzione della posizione contributiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, Pt_1 comma 246 legge 205 del 27/1/2017…”.
Non si è costituito l , restando pertanto contumace. CP_1
All'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte appellante, la Corte ha riservato la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della LD BR SP dal 4/12/1986 Parte_1 alla data del ricorso introduttivo, presso la sede di Napoli alla via Argine 425; che tra il giugno 1995 ed il giugno 1996, sono stati effettuati lavori di bonifica dall'amianto, in particolare la rimozione di tetti e coperture in amianto, come comprovato dalla dichiarazione dell'ASL NA1 allegata;
che in data 24/4/2018 la LD TS (già LD BR SP e Leonardo SP) rilasciava modello AP30 su richiesta del ricorrente (Dichiarazione del datore di lavoro ai fini della concessione dei benefici per l'esposizione all'amianto previsti dall'art. 1, comma 246, legge 205 del 27/1/2017), in cui si attestava che “per il periodo dal giugno 1995 al giugno 1996, presso lo stabilimento di Napoli di via
Argine 425 sono stati effettuati lavori di bonifica dall'amianto, posti in essere mediante sostituzione del tetto e che il ricorrente è stato presente durante le operazioni di bonifica dall'amianto”.
La domanda dallo stesso proposta ha ad oggetto l'accertamento giudiziale del suo diritto alla rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 1 comma 277 L. 208/2015 cit., con riferimento al periodo di lavoro dal giugno 1995 e per il successivo decennio (sino al giugno 2006), durante il quale egli svolgeva l'attività lavorativa presso il sito di LD BR s.p.a. di Via Argine 425 in
Napoli, senza essere dotato di alcun dispositivo di protezione individuale specifico per inalazione di fibre di amianto ed era altresì presente alle operazioni di bonifica dall'amianto.
Pertanto, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere al beneficio richiesto e di avere presentato istanza in data 2/3/2018 per ottenere il diritto alla maggiorazione amianto di cui all'art. 1, comma 246 della l. 205/2017, con esito negativo, ha chiesto al Tribunale di Napoli Nord di accertare e dichiarare tale diritto e condannare l' alla relativa CP_1 rivalutazione contributiva.
Il Tribunale, valutata la documentazione prodotta e sulla base della espletata CTU, rigettava la domanda, ritenendola non provata.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Il Tribunale ha rigettato la domanda basando la decisione sulla CTU, condividendone i contenuti e le conclusioni, in particolare in ordine alla mancata precisazione nel ricorso introduttivo della mansione lavorativa svolta dal , all'utilizzo, presuntivo, dei DPI da parte di tutti i lavoratori e Pt_1 la circostanza di non aver contratto una malattia asbestosica, lasciando sottintendere l'assenza di esposizione durante il lavoro in ambiente microclimatico inquinato da fibre di amianto.
Non ha contestato invece che nei predetti anni l'odierno appellante abbia lavorato in quello stabilimento.
Deve rammentarsi che la speciale disciplina prevista dal comma 277 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1, comma 246 della l. 205/2017, prevede che “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica,
a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all' , a pena di decadenza, CP_1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto”.
Nel caso di specie, come affermato anche in altre pronunce giudiziarie a cui la Corte intende dare continuità, costituisce fatto notorio che la LD BR operasse nel settore del materiale rotabile ferroviario. La domanda amministrativa versata in atti è corredata dalla dichiarazione dell'azienda che attesta la presenza dell'appellante presso lo stabilimento di via Argine Napoli nel periodo dal giugno 1995 al giugno del 1996, e che presso tale stabilimento, in quel periodo, sono stati effettuati lavori di bonifica dall'amianto, fra cui la rimozione e sostituzione di tetti in amianto da alcune strutture dello stabilimento.
Il ricorrente ha prodotto in atti una nota proveniente dalla LD BR s.p.a., datata 19/4/2018, con la quale l'azienda dichiarava di aver rinvenuto un documento avente ad oggetto “Mappatura dei materiali contenenti asbesto relativo all'insediamento LD Trasporti Napoli” datato 29 aprile
1996, a cura della società nel quale, tra l'altro, si riporta la presenza di 3 tettoie Controparte_2 contenenti materiale asbestosico, successivamente bonificate mediante rimozione. Nella stessa nota l'Ing. qualificatosi “datore di lavoro ai fini e per gli effetti del D.lgs 81/2008”, Persona_1 premesso che l'azienda non era riuscita a rinvenire la documentazione afferente i lavori di bonifica dall'amianto, effettuati presso lo stabilimento di via Argine, riferisce che con dichiarazione del
10/4/2018 il sig. , già responsabile delle funzioni Sviluppo e Gestione progetti Testimone_1 della LD BR s.p.a., aveva dichiarato, sotto la sua responsabilità, “…che nel periodo dal giugno 1995 al giugno 1996 presso la stessa LD BR, sono stati svolti lavori di bonifica dall'amianto, fra cui la rimozione e sostituzione di tetti/coperture in cemento amianto da alcune strutture esistenti nello stabilimento. Detti lavori, effettuati nel rispetto delle leggi vigenti in materia, furono eseguiti e diretti dalla ditta ”. CP_2
Parte ricorrente ha inoltre prodotto la nota rilasciata dalla Controparte_3
, datata 23/4/2018, con la quale l'Azienda sanitaria, nel riferire di non aver reperito
[...] documentazione, a causa di vari cambiamenti di sede e dell'avvenuto allagamento degli archivi, dichiara però che “verso la metà degli anni 90 sono stati effettuati vari interventi di bonifica e rimozione di materiali contenenti amianto presso lo stabilimento LD BR di via Argine 425
Napoli, da parte di ditte che noi abbiamo controllato ed autorizzato alla successiva rimozione dei vari materiali contenenti amianto”.
La riferita documentazione costituisce presunzione grave, precisa e concordante circa l'avvenuta effettuazione dei lavori di bonifica presso il citato stabilimento.
La domanda va dunque accolta con condanna dell' al riconoscimento in favore del ricorrente CP_1 dei benefici previdenziali di cui all'articolo 1 comma 246, L. 205 del 27/12/2017, per il periodo corrispondente alla bonifica – giugno 1995/giugno 1996 - e per i dieci anni successivi al termine dei lavori relativi alla stessa.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Francesco Gentile e Alfonso Menichini, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta in primo grado e, per l'effetto, condanna l' a riconoscere in favore del ricorrente i benefici previdenziali CP_1 di cui all'articolo 1 comma 246, L. 205 del 27/12/2017, per il periodo corrispondente alla bonifica svolta presso lo stabilimento di Napoli, via Argine, in cui ha lavorato e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica;
- condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo CP_1 grado in euro 2.800,00 e per il secondo grado in € 3.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, con attribuzione agli avv.ti Francesco Gentile e Alfonso Menichini, antistatari.
Napoli, 9 giugno 2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano-