Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 4934 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena Regolamentazio Volontaria Giurisdizione ne dell'esercizio della responsabilita'
genitoriale (ricorso congiunto)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Michele Moggi Giudice
Bonifacio Rossi G.O.P. nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4934 /2024 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] Parte_1 C.F._1
SALVATORE (SI) , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.FE' SARA ,
Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende,
Ricorrente
CON
, (CF nato il17.08.1988 a Castel Del Controparte_1 C.F._2
Piano, elettivamente domiciliato e rappresentato come sopra,
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: “visto” il 20/2/2025. Ricorrenti: “chiedono che il Tribunale, accolga il presente ricorso con le seguenti condizioni:
1) –AFFIDAMENTO E VISITE a valere anche come piano genitoriale
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Abbadia San salvatore via Trento 65 di proprietà della di lei famiglia che pertanto viene definitivamente assegnata a quest'ultima.
Il Sig. a già trasferito altrove il proprio domicilio CP_1
I genitori dichiarano essere loro preciso intendimento che le minori possano continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e con le rispettive famiglie di origine.
Essi si impegnano, pertanto a comunicarsi ogni e qualsiasi notizia relativa alla salute, educazione ed istruzione delle figlie in un'ottica di reale e fattiva co - genitorialità.
Il Sig. ratterrà con sé le minori nelle seguenti CP_1 modalità:
- a fine settimana alternati, continuativamente dall'uscita di scuola del venerdì all'accompagnamento a scuola del lunedì;
- nei giorni infrasettimanali: il padre terrà le figlie nel pomeriggio del mercoledì, dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola del giovedì mattina nei fine settimana nelle settimane in cui le minori saranno con lui, mentre per due notti a settimana il martedì ed il giovedì nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la madre ferma restando la facoltà di vederle liberamente e previo accordo;
Durante le vacanze di Natale, le minori staranno con un genitore dal 24 al 30.12 e con l'altro dal 30.12 al 6.01 ad anni alterni;
in merito alla giornata di Natale i genitori si obbligano a far trascorrere il pranzo di Natale col genitore che non le trattiene per quella settimana- mentre le vacanze Pasquali saranno ripartite a perfetta metà tra i genitori (tre giorni ciascuno) ad anni alterni alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze nel periodo estivo il padre, in aggiunta alla normale frequentazione, potrà trascorrere con le figlie un periodo di ulteriori 20 giorni, di cui 10 anche consecutivi. Il padre dovrà comunicare alla madre delle minori, con un anticipo di almeno trenta giorni, il detto periodo continuativo ed il luogo ove intenderà trascorrere le ferie con i minori
Le modalità di visita saranno – in ogni caso - sempre esercitate nel rispetto delle esigenze delle bambine e fatti, comunque, salvi diversi accordi tra i genitori.
Nell'ambito della cura e gestione delle minori i genitori si impegnano a collaborare ed a sostituirsi nell'ottica di dimostrare alla figlia costante presenza e partecipazione, ed entrambi si obbligano a far comunicare ogni giorno
Pagina 2 telefonicamente la bambina con l'altro genitore.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione l'istruzione e la salute delle figlie sono assunte congiuntamente dai due genitori;
il singolo genitore assume le decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo di collocamento dei minori, impegnandosi a dare tempestivamente notizia all'altro genitore di ogni fatto o questione di rilevante importanza che riguardi la crescita, l'educazione, il percorso scolastico, la salute o la vita di relazione delle figlie.
In caso di proprio impedimento, ciascun genitore si impegna a richiedere la sostituzione all'altro genitore, prima che a ogni altra persona;
i due genitori si impegnano ad attuare il regolamento di collocamento e relativa custodia di cui ai precedenti punti della presente scrittura con atteggiamento collaborativo e di massima elasticità, nel superiore interesse e benessere della figlia;
si impegnano ad assicurare all'altro genitore la più ampia facoltà di comunicazione telefonica, fornendo all'altro genitore un'utenza presso la quale i figli siano sempre raggiungibili, sia permettendo ai minori di comunicare con l'altro genitore a propria discrezione e richiesta mettendo a disposizione il proprio apparecchio telefonico.
Entrambi i genitori si impegnano a non iniziare una stabile convivenza nei sei mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo nell'esclusivo interesse dei minori. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO –
Considerato il tempo trascorso con entrambi i genitori, ma anche la diversa situazione economica tra i medesimi
Considerata l'assegnazione della casa familiare i genitori concordemente prevedono che il Sig. ersi Controparte_1 alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di Parte_1 ciascun mese euro 450,00 quale contributo al mantenimento delle figlie minori, detto contributo al mantenimento verrà aumentato, salvo il mutamento delle condizioni reddituali dei genitori, ad euro 500,00 al momento in cui le figlie inizieranno la frequentazione delle scuole secondarie.
Ciascun genitore si impegna a contribuire alle spese straordinarie per i minori in pari misura, a tal fine recependo e accettando integralmente il contenuto del relativo Protocollo adottato presso il Tribunale di Siena che le parti dichiarano di ben conoscere e lo sottoscrivono ed allegano al presente e come da protocollo genitoriale che si produce.
Espressamente i genitori concordano di pagare a metà anche l'importo relativo ai buoni mensa scolastici
Per i medesimi motivi sopra esposti i ricorrenti concordano che l'assegno unico erogato dallo Stato relativamente ai figli sia percepito e interamente fruito dalla signora Il signor Pt_1
Pagina 3 pertanto, indicherà nella relativa domanda che CP_1
l'importo al predetto destinato sia versato su conto corrente indicatogli dalla signora Pt_1
Laddove si modificasse la normativa sull'assegno unico le parti si obbligano sin da ora a rimodulare il suddetto contributo al mantenimento
I genitori e i rilasciano Parte_1 Controparte_1 reciprocamente il consenso per il rilascio della documentazione valida per l'espatrio personale e delle minori, a soli fini di vacanze e non per dimorarvi per maggiori periodi se non concordati”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 17 dicembre 2024 gli ex conviventi hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la suddetta disciplina di affidamento della prole minore .
Hanno assunto in ricorso: di aver a far data dal 2012 intrapreso una relazione sentimentale con relativa convivenza “more uxorio” che dal rapporto sono nate due figlie : nata il [...] in [...] ed Persona_3 nata il [...] in [...]; Persona_4 che dopo un lungo periodo di serenità il rapporto tra i conviventi è entrato in crisi, fino a quando i genitori hanno deciso di interrompere la convivenza.
Può prendersi atto della suddetta disciplina di affidamento alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Solo , con riferimento all'ultimo punto delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti. Il P.m. non ha presentato obiezioni.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede : disciplina l'affidamento della prole alle condizioni di cui in epigrafe. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 26/02/2025
Il Presidente estensore
Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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