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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 426/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), residente in [...], C.F._1 con l'Avv. Elisabetta Gorini
e nata a [...] Controparte_1
Dominicana) il 05/02/1974, (C.F. ), con l'avv. Marinai C.F._2
Enrico
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi senza condizioni pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 20.2.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta con la resistente, premettendo di avere contratto matrimonio in data 15/12/2011 nel Comune di Cecina e che dalla loro unione non sono nati figli. Con provvedimento in data 26.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 5.6.2025. In data 5.5.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale dichiarava di voler aderire al ricorso. Il Giudice relatore, quindi, disponeva la sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 5.6.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Non vi sono provvedimenti accessori da prendere. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato civile di Cecina di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina il giorno 15/12/2011 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 36 parte 1 anno 2011 DISPONE CHE:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 5.6.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 426/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), residente in [...], C.F._1 con l'Avv. Elisabetta Gorini
e nata a [...] Controparte_1
Dominicana) il 05/02/1974, (C.F. ), con l'avv. Marinai C.F._2
Enrico
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi senza condizioni pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 20.2.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta con la resistente, premettendo di avere contratto matrimonio in data 15/12/2011 nel Comune di Cecina e che dalla loro unione non sono nati figli. Con provvedimento in data 26.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 5.6.2025. In data 5.5.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale dichiarava di voler aderire al ricorso. Il Giudice relatore, quindi, disponeva la sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 5.6.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Non vi sono provvedimenti accessori da prendere. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato civile di Cecina di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina il giorno 15/12/2011 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 36 parte 1 anno 2011 DISPONE CHE:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 5.6.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3