Articolo 4 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 3 bisArticolo 5
Versione
1 gennaio 2006
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Versione
30 giugno 2015
Art. 4. ((Ministro dello sviluppo economico)) 1. Il ((Ministro dello sviluppo economico)) adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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