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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/07/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite a n.n 1365/ 2019 R.G., 379/2020 e 380/2020,
promosse:
la n.1365/2019 con atto di citazione notificato in data XXXX
d a con l'avv. Marco Giordano Parte_1
appellante
contro in persona del dr. , TRoparte_1 TRoparte_2
curatore fallimentare, con gli avv.ti Emilio Midolo e Nadia Farina
appellato
pagina 1 di 168 E contro
, convenuto in primo grado, con gli avv.ti prof. Agostino CP_3
Gambino, Stefano Lojacono, Vincenzo Farina e Marco Sonnino;
LAUDISIO AVV. FRANCESCO PAOLO, convenuto in primo grado, in proprio,
, convenuto in primo grado, con gli avv.ti Donato TRoparte_4
Mastrogiovanni e Claudia De Vincenzi;
e , convenuti in primo grado, CP_5 TRoparte_6
con gli avv.ti Salvatore Giordano, Pasqualina Recussi e Agostina Petrogalli;
, convenuto costituito in primo grado, contumace in CP_7
grado d'appello;
, convenuta contumace in primo grado TRoparte_8
, terzo chiamato in causa in primo grado, con gli avv.ti TRoparte_9
Massimo Longo, Marco Grosso e Vittorio Roscini Vitali;
, terzo chiamato in causa in primo grado, con gli TRoparte_10
avv.ti Marco Ramponi, Gaia Ramponi e Sara Huge;
, terzo chiamato in causa in primo grado, con TRoparte_11
gli avv.ti Andrea Mora e Pierpaolo Camadini;
, terzo chiamato in causa in primo grado, con gli avv.ti CP_12
IZ CH e Francesca Bazoli;
, e CP_13 TRoparte_14 CP_14
pagina 2 di 168 , quali eredi del sig. , terzi chiamati in CP_15 Persona_1
causa in primo grado, con l'avv. Dino Corbo;
contumaci in primo grado CP_16
, terzo chiamato in causa in primo grado, con gli avv.ti CP_17
Nicola Vasile, Mario Maienza e Anna Cristini;
terzo chiamato in causa in primo grado, con Parte_2
l'avv. Carla Provenzani;
Appellati
Con la chiamata in causa di
, con gli avv.ti Bruno Giuffrè e Giacomo TRoparte_18
Belometti,
e di
chiamata in giudizio dal e TRoparte_19 CP_12
con l'avv. Iside Pasini TRoparte_10
***
la n.379/2020 con atto di citazione notificato in data XXXX
d a
, con l'avv. LUIGI BORLONE, del foro di Milano, e Parte_3
con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Tirale, in Brescia,
appellante
pagina 3 di 168 Nei confronti di
, con gli avvocati Marco Dimola e TRoparte_18
Giacomo Belometti
Appellata e appellante incidentale
***
la n.380/2020 con atto di citazione notificato in data XXXX
d a
, con l'avv. LUIGI BORLONE, del foro di Milano, e con Parte_4
elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Tirale, in Brescia, deceduto in corso di causa, con costituzione in giudizio degli eredi (accettanti con beneficio di inventario) e TRoparte_20 Parte_5
col patrocinio dell'avv. Luigi Borlone, del foro di Milano,
[...]
nonché dell'erede , col patrocinio dell'avv. TRoparte_21
Alessandro Nucci, del foro di Milano)
appellante
Nei confronti di
, con gli avvocati Marco Dimola e TRoparte_18
Giacomo Belometti
appellata e appellante incidentale
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/02/2025 avente ad oggetto:
pagina 4 di 168 Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 12/10/2019 con il n. 2753/2019
CONCLUSIONI
Nel procedimento a n.1365/2019
Per l'appellante (convenuto in primo grado) Parte_1
La difesa del Dott. nel riportarsi i propri atti COSÌ CONCLUDE: Pt_1
“Relativamente alla chiamata in causa operata in primo grado, permanendo l'interesse del dott. ad una pronuncia, in via gradata quantomeno in Pt_1
forza del principio di soccombenza virtuale per quel che attiene le spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio, Voglia la Corte D'Appello adita rigettare ogni avversa domanda pronunciandosi sull'appello proposto dal dott.
accertandone e dichiarandone la fondatezza con accoglimento delle Pt_1
conclusioni rassegnate con il detto atto il tutto, in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio questi ultimi da liquidarsi in favore dell'avv. Marco Giordano procuratore antistatario”.
Per l'appellato ed appellante incidentale (convenuto TRoparte_4
in primo grado)
L'avv. Donato Mastrogiovanni, per conto dell'ing. nel TRoparte_4
rimandare alle difese svolte, reitera le già rassegnate conclusioni e confida che venga dichiarata cessata la materia del contendere anche in relazione a tutte le pagina 5 di 168 altre domande e parti in causa, a spese compensate
Per l'appellato (convenuto in primo TRoparte_22
grado)
L'avv. , per tutti i motivi esposti nella propria TRoparte_22
comparsa di costituzione e risposta e riportandosi, per quanto di ragione alle proprie difese ed eccezioni svolte anche nel primo grado di giudizio, da intendersi integralmente ripetute e trascritte, e ai documenti prodotti, chiede all'adita Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, di accogliere le seguenti conclusioni:
“a. Rigettata qualsivoglia eventuale domanda possa ritenersi proposta nei confronti dell'esponente, provvedere alla correzione degli errori come rilevati già in comparsa di costituzione;
b. Con vittoria di spese, compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% CAP ed IVA come per legge.”
Per l'appellato , in persona del Curatore, TRoparte_1
attore in primo grado,
Visto l'invito di cui al verbale d'udienza n. cronol. 1370/2024 del 05/06/2024
rivolto dalla Corte alle Parti “ad indicare le proprie determinazioni avuto riguardo alla definizione stragiudiziale del contenzioso da parte di alcune di esse”, il dà atto di aver compiutamente definito la Parte_6
propria posizione processuale con tutti gli amministratori e sindaci della fallita pagina 6 di 168 risultati soccombenti in primo grado e costituitisi nei giudizi d'appello riuniti
R.G. nn. 1365/2019 – 379/2020 – 380/2020, come confermato dalle sentenze della Corte d'Appello di Brescia di declaratoria di cessata materia del contendere e di estinzione del giudizio a spese compensate per effetto di rinuncia agli atti reciprocamente accettata a seguito di conciliazione stragiudiziale sottoscritta inter partes.
In particolare, precisa di aver definito i rapporti processuali con:
• e come da sentenza n. TRoparte_4 TRoparte_23
1042/2023 della Corte d'Appello di Brescia, pubblicata il 19/06/2023 a definizione del procedimento civile R.G. n. 571/2023, generato per separazione dalla causa risultante dai procedimenti civili riuniti a R.G. nn. 1365/2019 –
379/2020 – 380/2020;
• , e , come da sentenza n. CP_3 Parte_1 TRoparte_6
1207/2023 pubblicata l'08/07/2024 a definizione del procedimento civile R.G.
n. 585/2024, generato per separazione dalla causa risultante dai procedimenti civili riuniti a R.G. nn. 1365/2019 – 379/2020 – 380/2020.
Il Fall. AT precisa, altresì, di non aver trovato alcun accordo con i soli sindaci (rimasto contumace nel giudizio d'appello) e CP_7 CP_5
Riguardo a quest'ultimo, il deducente dà atto che, con note
[...] CP_1
d'udienza depositate telematicamente in data 04/06/2024 in vista dell'udienza fissata per il 05/06/2024, i suoi legali – avv.ti Salvatore Giordano e Pasqualina
pagina 7 di 168 – hanno ritualmente dichiarato alla Corte che in data 18.10.2020 è CP_5
deceduto in Angri (SA) il dott. (documentando che la moglie CP_5
ed i figli del de cuius hanno rinunciato all'eredità) e hanno chiesto che, ai sensi dell'art. 300 cpc, il processo venisse interrotto relativamente alla posizione del predetto. Ad oggi, ad oltre otto mesi di distanza dalla summenzionata dichiarazione, il giudizio non risulta essere stato riassunto nei confronti del dott. Ne segue l'estinzione del giudizio in oggetto, ancorché CP_5
limitatamente alla posizione del deceduto vertendosi in CP_5
un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Detta estinzione parziale sancisce la compiuta definizione di tutti i rapporti processuali intercorrenti tra il
[...]
e gli amministratori e sindaci convenuti dal medesimo in Parte_6
giudizio ex art. 146 L.F. Il rileva, infatti, di non aver Parte_6
formulato domande nei confronti delle altre Parti in causa le quali, a loro volta,
non hanno proposto domande nei confronti della TE.
Precisazione delle conclusioni.
Visto l'invito di cui al verbale d'udienza n. cronol. 2181/2024 del 16/10/2024
rivolto dalla Corte alle Parti a precisare le conclusioni all'udienza del 12
febbraio 2025, il dichiara di aver compiutamente Parte_6
definito tutti i rapporti processuali con gli ex amministratori e gli ex sindaci della fallita come nel dettaglio descritto alle pagg. 1 e 2 delle presenti note d'udienza.
pagina 8 di 168 Per l'appellato , terzo chiamato in primo grado CP_17
voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, previa inoltre, se ritenuto il caso, separazione della causa principale dai rapporti processuali intercorrenti tra il dottor da Per_2
un lato, il dottor e il dottor dall'altro lato Pt_1 P_
in via preliminare,
- dichiarare la cessazione della materia del contendere tra il dottor e il Pt_1
dottor da un lato e il dottor dall'altro, con condanna del P_ Per_2
dottor nonché del dottor alla rifusione di spese e compensi Pt_1 P_
dei due gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfetario e valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3°,
c.p.c.;
o, in alternativa,
dichiarare inammissibili e/o radicalmente infondate già in linea di principio l'impugnazione proposta dal dottor e dal dottor in via Pt_1 P_
incidentale (per il caso in cui quest'ultimo, a seguito delle rinunce e delle accettazioni di cui sopra nonché del provvedimento di separazione dovesse ancora ritenersi parte del presente giudizio), nonché le domande formulate dagli stessi dottor e dottor nei confronti del dottor Pt_1 P_ Per_2
perché implicitamente rinunciate e/o per difetto di interesse ad agire (e a pagina 9 di 168 impugnare) e/o per cessazione della materia del contendere e/o comunque radicalmente prive dei presupposti;
sempre in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello del dottor nonché Pt_1
dell'appello incidentale del dottor ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché P_
ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per le ragioni esposte in atti;
- dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte dal dottor Pt_1
per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. per le ragioni esposte in atti;
in via principale, nel merito:
- rigettare in ogni caso le domande svolte nei confronti del dottor in Per_2
quanto integralmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, comunque confermare la sentenza del Tribunale di Brescia n.
2753/2019 emessa in data 12 settembre 2019, pubblicata in data 12 ottobre
2019,
in ogni caso
- condannare il dottor nonché il dottor alla rifusione di spese Pt_1 P_
e compensi dei due gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfetario e valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96,
comma 3°, c.p.c.
Per l'appellato , terzo chiamato in primo grado, TRoparte_10
pagina 10 di 168 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Dott. ai sensi Pt_1
dell'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale svolto dall'Ing. , P_
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto;
- in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello del Dott.
per carenza dei requisiti ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., e dell'appello Pt_1
incidentale dell'Ing. per carenza dei requisiti ex art. 163, nn. 2, 3 e 4, P_
c.p.c.;
nel merito in via principale:
in ogni caso, rigettare nel modo migliore le domande avanzate dal Dott.
e dall'Ing. nei confronti del Dott. in quanto Pt_1 P_ CP_10
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel presente atto nonché
negli atti del primo grado di giudizio;
nel merito in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza n. 2753/2019 e di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dal Dott. nei Pt_1
confronti del Dott. condannare a CP_10 TRoparte_24
tenere indenne e manlevare il Dott. da quanto TRoparte_10
quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere al Dott. all'Ing. , Pt_1 P_
pagina 11 di 168 direttamente al ME attore o ad altre parti del giudizio, a seguito dell'accertamento di eventuali responsabilità a proprio carico;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con espressa richiesta che - in caso di inadempimento dei soccombenti - vengano poste a carico di e che TRoparte_24
la stessa venga condannata a rifonderle all'assicurato Dott. CP_10
[...]
Per l'appellato (terzo chiamato in primo grado) TRoparte_9
In ossequio al provvedimento reso all'esito dell'udienza collegiale del 16
ottobre 2024, il dott. , come in epigrafe rappresentato e difeso, TRoparte_9
rinviando integralmente ai precedenti atti difensivi, e riproducendo le conclusioni assunte con foglio di precisazione delle conclusioni del 4 giugno
2024, così precisa nuovamente le proprie Conclusioni.
Con riserva di interloquire ulteriormente con l'unico contraddittore
(l'appellante e chiamante , il comparente dott. chiede Pt_1 TRoparte_9
che codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa, anche a mezzo di declaratoria ex art. 348-bis c.p.c. dichiari l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. o comunque lo respinga. Con il favore Persona_3
delle spese di lite.
Per l'appellato (terzo chiamato in primo grado) Parte_2
Il procuratore del dr i) Richiama quanto prodotto dedotto Parte_2
pagina 12 di 168 ed eccepito nei precedenti atti difensivi, contesta nuovamente in toto ed ogni sua parte anche il contenuto dell'atto di appello spiegato dal signor Parte_1
così come l'appello incidentale spiegato dall'ing ,
[...] TRoparte_4
ii) impugna per quanto di ragione ogni altra domanda possa ritenersi formulata ex adverso nei confronti del dr chiede che la causa venga trattenuta Parte_2
in decisione e quindi che siano concessi i termini di legge per il deposito delle memorie ex art 190 cpc, assumendo le seguenti conclusioni:
Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis così giudicare :
Preliminarmente dichiarare inammissibili per assenza dei requisiti ex art 342 ,
nonché ex artt. 348, 348 bis cpc l'appello principale spiegato dal dr Parte_1
nonché l'appello incidentale spiegato dall' ing. nei
[...] TRoparte_4
confronti del dr e comunque nulli per assenza dei requisiti Parte_2
di cui all'art 163 n. 3 e 4 cpc e per i motivi e le causali di cui ai precedenti scritti difensivi. Nel merito in via principale in ogni caso confermare sempre per i motivi e le causali di cui ai precedenti scritti difensivi la sentenza gravata,
n 2753/2019 depositata dal Tribunale di Brescia il 12.10.2019 nella parte che dichiara inammissibile la domanda nei confronti del terzo chiamato dr
[...]
e comunque rigettare nel modo migliore le domande avanzate da Parte_2
e da in quanto infondate sia in fatto che Parte_1 TRoparte_4
in diritto. Rigettare qualsivoglia eventuale altra domanda possa ritenersi proposta nei confronti del dr siccome palesemente infondata sia in Parte_2
pagina 13 di 168 fatto che in diritto.
Con vittoria di compensi anche relativamente al presente grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per espressa dichiarazione di anticipo e con condanna ex art 96 cpc.
Salvis iuribus
Per e CP_13 TRoparte_14
quali eredi di , Parte_7 Persona_1
appellato, terzo chiamato in primo grado
L'avvocato Dino Corbo, nell'interesse degli eredi di ( Persona_1 CP_13
e ha rassegnato le
[...] TRoparte_14 Parte_7
seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Brescia, contrariis reiectis,
• in via preliminare, sul rito, dichiarare inammissibili l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 P_
sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi indicati nella comparsa di
[...]
risposta in appello, sia per effetto delle intese nel frattempo intervenute stragiudizialmente tra gli appellanti e e il Pt_1 P_ CP_1
(e delle relative rinunce e accettazioni riferite all'azione e agli atti
[...]
del giudizio);
• in via subordinata preliminare, sempre sul rito, accertare e dichiarare la nullità della citazione per chiamata di terzo notificata da a Parte_1
pagina 14 di 168 ex art. 164, 4° comma, c.p.c. per totale difetto dei requisiti di Persona_1
cui all'art. 163, n. 3 e n. 4, nonché, per le stesse ragioni, la nullità dell'appello proposto da;
TRoparte_4
• nel merito, respingere l'appello principale proposto da e Parte_1
l'appello incidentale proposto da , perché infondati in fatto e TRoparte_4
in diritto per i motivi indicati nella narrativa della comparsa di costituzione in appello e degli atti del precedente grado, con conseguente conferma del capo della sentenza impugnata con cui il tribunale ha dichiarato inammissibili le chiamate svolte da per difetto di legittimazione attiva del chiamante;
Pt_1
• in via subordinata preliminare, nel merito, accertare l'intervenuta prescrizione estintiva per decorso del termine normativamente previsto in relazione alle domande che il chiamante abbia inteso svolgere nei confronti del chiamato, e conseguentemente dichiarare la prescrizione di ogni correlativo diritto che il chiamante abbia inteso fare valere;
• in via subordinata, sempre nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda che e/o abbiano inteso avanzare nei Parte_1 TRoparte_4
confronti di perché infondata in fatto e in diritto;
Persona_1
• in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di di accertamento di responsabilità, anche parziale, di per effetto della domanda Persona_1
svolta dal chiamante, limitare la stessa al danno conseguente al suo effettivo inadempimento;
pagina 15 di 168 • in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del grado.
Ribadisce di non accettare il contraddittorio su domande nuove svolte in appello da o da . Parte_1 TRoparte_4
Per l'appellato , terzo chiamato in primo TRoparte_11
grado
L'appellato, nonché terzo chiamato in primo grado, dott. TRoparte_11
richiamate tutte le proprie difese esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 febbraio 2020, nonché alle precedenti udienze del
4 marzo 2020, del 25 novembre 2020 e del 14 giugno 2023, preso atto, non solo della cessazione della materia del contendere – che comunque non lo riguardava – intervenuta tra il e l'appellante incidentale, ing. CP_1
, ma anche e soprattutto della rinuncia all'azione e agli atti ex art. 306 P_
c.p.c. del nei confronti del dott. chiamante in causa Parte_6 Pt_1
del dott. e accettata dal medesimo dott. considerato CP_11 Pt_1
che, né il (originario attore in primo grado), né le altre parti del Parte_6
giudizio diverse dal dott. e dal dott. hanno svolto domande Pt_1 P_
nei confronti del dott. il quale non ha interesse alla CP_11
prosecuzione del giudizio, ritiene che sia quindi venuto meno il presupposto delle domande del dott. e del dott. nei suoi confronti, fermi Pt_1 P_
comunque gli altri motivi di inammissibilità e/o infondatezza già illustrati in atti. Per quanto sopra e per tutto quanto esposto e considerato in atti, il dott.
pagina 16 di 168 chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia TRoparte_11
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc. mo Collegio dell'intestata Ecc. ma Corte d'Appello, contrariis reiectiis, previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare estinto il procedimento di appello e comunque dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di chiamata di terzo svolta in primo grado dal dott.
e l'appello incidentale svolto dal dott. nei confronti del dott. Pt_1 P_
poiché tutte le domande svolte dal dott. e dal TRoparte_11 Pt_1
dott. nei confronti del dott. devono intendersi P_ CP_11
rinunciate e/o divenute carenti di interesse ad agire (e a impugnare) e/o per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e/o comunque perché
radicalmente prive dei presupposti;
solo in via subordinata e gradata, senza che ciò costituisca rinunzia alla superiore eccezione e domanda, e solo per l'ipotesi in cui venga dichiarata ammissibile la chiamata in causa del terzo e l'appello incidentale, rigettare l'appello svolto dal dott. e l'appello incidentale svolto dal dott. Pt_1
e confermare integralmente la sentenza impugnata (Trib. Brescia, n. P_
2735/19 del 12.09.2019, nella causa civile iscritta con R.G. n. 14705/2009), in particolare dichiarando inammissibile e/o improcedibile l'atto di chiamata di terzo svolta in primo grado dal dott. e l'appello incidentale svolto dal Pt_1
dott. nei confronti del dott. anche per carenza P_ TRoparte_11
pagina 17 di 168 di legittimazione attiva rispettivamente del chiamante e dell'appellante e/o ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348-bis c.p.c.;
solo in via ulteriormente subordinata e gradata, senza che ciò costituisca rinunzia alla superiore eccezione e domanda, e solo per l'ipotesi in cui venga dichiarata ammissibile la chiamata in causa del terzo e l'appello incidentale,
con riforma della Sentenza, in via preliminare in rito, dichiarare la nullità
dell'atto di citazione e/o dell'atto di chiamata di terzo, per insufficienza del requisito previsto ex art. 163, n. 4, c.p.c.;
solo in via ulteriormente subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc. mo Collegio decidesse di riformare la sentenza impugnata, accertato, per tutti i motivi esposti in atto e qui integralmente richiamati, che il dott.
[...]
si è comportato con la diligenza richiesta nell'espletamento del CP_11
proprio incarico in e che conseguentemente non ha alcuna Parte_6
responsabilità in ordine ai danni eventualmente arrecati alla stessa o ai suoi creditori, dichiarare infondata la chiamata in causa del dott. e ogni Pt_1
domanda svolta in sede di appello incidentale dal dott. , nei confronti P_
del Dott. e comunque rigettare ogni domanda proposta nei suoi CP_11
confronti;
in via ulteriormente subordinata, in istruttoria, per i motivi esposti in atti dichiarare la nullità della CTU di cui al primo grado di giudizio e conseguentemente disporne la rinnovazione.
pagina 18 di 168 Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per l'appellato , terzo chiamato in primo grado CP_12
Il Dott. come sopra rappresentato e difeso, insiste per CP_12
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia la Ecc.ma Corte adita ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal dott. e di conseguenza l'appello incidentale proposto dall'ing. Pt_1 P_
per le ragioni indicate in atti.
- in via subordinata accertare e dichiarare la nullità dell'atto di appello del dott.
e dell'atto di appello incidentale proposto dall'ing. per Pt_1 P_
carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.
Nel merito in via principale in ogni caso, confermare la sentenza n. 2753/2019
resa dal Tribunale di Brescia e depositata in cancelleria il 12/10/2019 nella parte che riguarda il dott e rigettare nel modo migliore le CP_12
domande avanzate dal dott. e dall'ing. nei confronti del dott. Pt_1 P_
perché infondate in fatto ed in diritto. CP_12
Nel merito in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata nel senso indicato dal dott. e dall'ing. Pt_1
dichiarare obbligata a manlevare e a P_ TRoparte_25
pagina 19 di 168 tenere indenne il dott. da quanto quest'ultimo fosse tenuto a CP_12
corrispondere agli appellanti o direttamente al , a seguito CP_1
dell'accertamento di eventuali responsabilità a proprio carico connesse alla carica di sindaco rivestita.
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Per l'appellata , terzo chiamato in primo TRoparte_18
grado
Gli Avv.ti Bruno Giuffré e Giacomo Belometti, nella loro qualità ut supra, - si riportano integralmente ai precedenti scritti difensivi e - dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove,
reiterano le seguenti conclusioni:
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale:
TR in accoglimento dell'appello incidentale parziale proposto da riformare la Sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia respingendo le domande
TR di manleva e/o garanzia proposte nei confronti di con diversa motivazione così come esposto in atti, accertando e dichiarando che la polizza n. VA/MI/03137 non opera ratione temporis;
In via subordinata:
pagina 20 di 168 rigettare tutti gli appelli e le domande di manleva e/o garanzia proposte nei
TR confronti di per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la
Sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia;
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, degli appelli proposti
TR contro rigettare in ogni caso le domande di manleva e/o garanzia
TR proposte nei confronti della medesima per infondatezza in fatto e in diritto delle stesse, in accoglimento delle eccezioni espressamente riproposte in
TR atti da ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via di estremo subordine:
TR
− ridurre ex art. 1893 c.c. ogni esborso eventualmente posto a carico di in base alla polizza n. VA/MI/03137;
TR
− contenere eventuali esborsi posti a carico di entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor somma disponibile per effetto di altri pagamenti già effettuati o eventualmente
TR da effettuarsi da parte di in base alla polizza;
In via istruttoria:
− ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nel giudizio di primo grado:
TR 1. “Vero che prima di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci, chiede alle società assicurande pagina 21 di 168 di compilare un questionario?”;
2. “Vero che nei suddetti questionari vi sono domande finalizzate alla raccolta di dati relativi alla struttura della società, al suo posizionamento nel mercato ed alla sua situazione economico-finanziaria?”;
TR 3. “Vero che decide se stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci sulla base dei suddetti dati?”;
TR 4. “Vero che attribuisce particolare importanza alla situazione economico-finanziaria delle società assicurande?”;
TR 5. “Vero che prima di stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci, verifica se la stampa italiana ha riportato notizie negative sulla società contraente?”;
6. “Vero che i SI , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
TR di discussero la situazione economico-finanziaria di prima di Parte_6
stipulare la polizza n. VA/MI/03137?”;
TR 7. “Vero che se avesse saputo che i dati di bilancio forniti da Parte_6
in fase preassuntiva non rispecchiavano la reale situazione economico-
finanziaria della società medesima avrebbe rifiutato di stipulare la polizza n.
VA/MI/03137?”;
TR 8. “Vero che rifiuta la stipulazione di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci nel caso in cui una società o il
Gruppo del quale tale società fa parte presenta una perdita d'esercizio di oltre pagina 22 di 168 34 milioni risultante dall'ultimo bilancio depositato?";
TR 9. “Vero che, per quanto riguarda il mercato italiano, ha rifiutato la stipulazione o il rinnovo di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci per i seguenti soggetti: Parmalat S.p.A., Gruppo Delta
S.p.A., Eutelia S.p.A., avendo appreso delle difficoltà finanziarie di tali società?".
Si indicano a testi i SI , e Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Tes_6
Considerato che gli stessi risiedono in Spagna, si chiede che il Tribunale voglia procedere ad assumere le deposizioni per iscritto ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c.
ovvero tramite rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e, in riforma della Sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia, anche del giudizio di primo grado;
- con condanna degli Eredi e di ai sensi dell'art. 96, Pt_4 Parte_3
commi 1 e 3, c.p.c. c.p.c. per aver chiesto ed insistito ripetutamente per l'ammissione di istanze di esibizione esplorative e aventi ad oggetto documenti inesistenti.
Per la terza chiamata , terza chiamata in primo TRoparte_26
grado pagina 23 di 168 La scrivente difesa per conto di , precisa le conclusioni TRoparte_19
come in comparsa costitutiva e cioè come segue:
In via preliminare:
dichiararsi l'inammissibilità del gravame svolto dal Dr. verso Persona_4
il dr. e il dr. ex art. 342 Cpc, per le CP_12 TRoparte_10
ragioni esposte.
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale svolto dall' Ing. P_
verso il dr. ed il dr. sempre ex
[...] CP_12 TRoparte_10
art. 342 Cpc;
dichiarare la nullità dell'atto di appello incidentale svolto dall'Ing. ex art. 163 n. 3 e 4 Cpc, verso i qui chiamati Dr. TRoparte_4
e dr. CP_12 TRoparte_10
nel merito: respingersi l'appello principale del dr. e Parte_1
l'appello incidentale dell'Ing. verso il dr. e TRoparte_4 CP_12
il dr. e confermarsi la sentenza n. 2753/2019 resa dal TRoparte_10
Tribunale Ordinario di Brescia e pubblicata in data 12 ottobre 2019, nella parte che riguarda gli assicurati dr. e dr. e CP_12 TRoparte_10
. TRoparte_19
In ogni caso, respingersi ogni domanda nei confronti di . TRoparte_19
In via di estremo subordine: limitarsi la garanzia al limite del massimale unico per sinistro di euro 697.21680= pur in presenza di due assicurati, con operatività delle franchigie e degli scoperti nei loro confronti.
pagina 24 di 168 Spese, diritti e onorari di lite rifusi.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie ed in particolare al rinnovo della CTU, in quanto superflua.
Nel procedimento a n.379/2020
Per l'appellante , convenuto in primo grado Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione,
domanda e deduzione reietta, in accoglimento dei motivi indicati nell'atto di citazione in appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del precedente grado di giudizio, nonché a verbale, da intendersi parimenti ritrascritti, in riforma della sentenza n. 2753/2019 del
Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 ottobre 2019, previo ogni accertamento e adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario, nonché traendo argomenti di prova dal contegno della parte convenuta, così giudicare:
Nel merito:
- riformare la sentenza n. 2753/2019 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 ottobre 2019, perché errata, iniqua e gravatoria, per tutti i motivi di cui alla narrativa in atti;
- dichiarare valido e operativo nei confronti dell'odierno appellante il contratto assicurativo “D&O Numero VA/MI 03137”
pagina 25 di 168 - in ogni caso, in accoglimento dei motivi di appello formulati, dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale TRoparte_18
rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare l'appellante Pt_3
da ogni somma corrisposta in favore del - in
[...] TRoparte_1
forza e in conseguenza del contratto assicurativo “D&O Numero Num_1
” emesso dal broker assicurativo - e, per l'effetto, emettere
[...] CP_27
nei suoi confronti sentenza di condanna al risarcimento e/o comunque al pagamento/rimborso in favore dell'appellante della somma di Parte_3
Euro 210.000,00 nonché dei costi di difesa civile e penale e di consulenza tecnica di parte sostenuti, come da documenti prodotti, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
Sempre nel merito:
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello incidentale
TR formulato dalla convenuta appellata anche previa dichiarazione, se del caso, di nullità e/o comunque inefficacia della c.d. “claims made rule”, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare ogni altra domanda/eccezione ex adverso riproposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutto quanto ampiamente esposto in atti.
In via istruttoria:
- ordinare:
pagina 26 di 168 - al l'esibizione degli originali della Polizza TRoparte_1
VA/MI/03137, delle quietanze di pagamento del premio, nonché delle comunicazioni di denuncia del sinistro;
- a a e TRoparte_18 CP_3 Persona_4
l'esibizione delle ricevute dei pagamenti effettuati da TRoparte_18
in favore di e o in favore degli altri
[...] CP_3 Persona_4
convenuti, in ottemperanza alla polizza VA/MI/03137.
- ordinare a , e/o del sig. , TRoparte_18 TRoparte_4
l'esibizione degli accordi transattivi tra questi intervenuti e come dagli stessi richiamati agli atti e posti alla base dell'istanza di separazione del rapporto processuale dal giudizio e dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge e spese generali.
Per l'appellata TRoparte_18
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale riunire il presente procedimento al giudizio d'appello promosso dal dott. (R.G. n. 1365/2019). ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; Pt_1
pagina 27 di 168 In via principale:
TR in accoglimento dell'appello incidentale parziale proposto da riformare la sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia respingendo la domanda di
TR manleva e/o garanzia proposta nei confronti di con diversa motivazione,
accertando e dichiarando che la polizza n. VA/MI/03137 non opera ratione temporis;
In via subordinata:
rigettare l'appello proposto dal signor per i motivi esposti nel Parte_3
presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2753/19 resa dal
Tribunale di Brescia;
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello proposto dal signor rigettare in ogni caso la domanda di manleva e/o garanzia Pt_3
TR proposta nei confronti di per infondatezza in fatto e in diritto della stessa,
TR in accoglimento delle eccezioni espressamente riproposte da nel presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via di estremo subordine:
TR
− ridurre ex art. 1893 c.c. ogni esborso eventualmente posto a carico di in base alla polizza n. VA/MI/03137
TR
− contenere eventuali esborsi posti a carico di entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor pagina 28 di 168 somma disponibile per effetto di altri pagamenti già effettuati o eventualmente
TR da effettuarsi da parte di in base alla Polizza;
In via istruttoria:
− ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nel giudizio di primo grado:
TR 1. “Vero che prima di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci, chiede alle società assicurande di compilare un questionario?”;
2. “Vero che nei suddetti questionari vi sono domande finalizzate alla raccolta di dati relativi alla struttura della società, al suo posizionamento nel mercato ed alla sua situazione economico-finanziaria?”;
TR 3. “Vero che decide se stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci sulla base dei suddetti dati?”;
TR 4. “Vero che attribuisce particolare importanza alla situazione economicofinanziaria delle società assicurande?”;
TR 5. “Vero che prima di stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci, verifica se la stampa italiana ha riportato notizie negative sulla società contraente?”;
6. “Vero che i SI , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
TR di discussero la situazione economico-finanziaria di prima di Parte_6
stipulare la polizza n. VA/MI/03137?”;
pagina 29 di 168 TR 7. “Vero che se avesse saputo che i dati di bilancio forniti da Parte_6
in fase preassuntiva non rispecchiavano la reale situazione economico-
finanziaria della società medesima avrebbe rifiutato di stipulare la polizza n.
VA/MI/03137?”;
TR 8. “Vero che rifiuta la stipulazione di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci nel caso in cui una società o il
Gruppo del quale tale società fa parte presenta una perdita d'esercizio di oltre
34 milioni risultante dall'ultimo bilancio depositato?";
TR 9. “Vero che, per quanto riguarda il mercato italiano, ha rifiutato la stipulazione o il rinnovo di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci per i seguenti soggetti: Parmalat S.p.A., Gruppo Delta
S.p.A., Eutelia S.p.A., avendo appreso delle difficoltà finanziarie di tali società?".
Si indicano a testi i SI , e Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Considerato che gli stessi risiedono in Spagna, si chiede che il Tes_6
Tribunale voglia procedere ad assumere le deposizioni per iscritto ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c. ovvero tramite rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c.
Omissis
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e, in riforma della sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia, anche del giudizio di pagina 30 di 168 primo grado.
Nel procedimento a n.380/2020
Per gli eredi (con beneficio di inventario) di , Parte_8
e : TRoparte_20 Parte_5
Premesso che - In data 16 ottobre 2024 l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
<
SI e , << …rilevato che possono sussistere dubbi in Pt_4 Parte_9
ordine al contenuto di cui all'ordinanza della precedente udienza, precisa[va]
che [con] la stessa si è disposto l'ordine di esibizione di cui all'art 210
cpc…>> e concedeva all'uopo termine fino al 31 gennaio 2025; fissava l'udienza del 12 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni;
- in data
31 ottobre 2024 gli esponenti provvedevano alla notifica del proprio atto depositato in data 4 ottobre 2024 nonché del verbale della citata udienza sia nei confronti di sia nei confronti del sig. TRoparte_18
considerato che: - nel termine all'uopo concesso TRoparte_4 [...]
e il sig. si sono limitate a dare TRoparte_18 TRoparte_4
atto della – supposta – inesistenza di un accordo transattivo da produrre, tutto ciò premesso e considerato Con il presente atto, i sig.ri e TRoparte_20
nella loro qualità di accettanti con beneficio di Parte_5
inventario ai sensi dell'art. 484 c.c. l'eredità relitta del defunto sig. Pt_4
pagina 31 di 168 ( ), nato a [...] il 27 giugno Parte_8 CodiceFiscale_1
1933 e deceduto a Firenze in data 8 novembre 2022, giusto l'atto del dott.
Notaio in Firenze, in via Castelfidardo 47, redatto in data 2 Persona_5
luglio 2024, registrato a Firenze in data 9 luglio 2024 e trascritto a Milano in data 10 luglio 2024, richiamato espressamente tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto con i precedenti atti difensivi e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritto, a farne parte integrante, insistono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione,
domanda e deduzione reietta, in accoglimento dei motivi indicati nell'atto di citazione in appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del precedente grado di giudizio, nonché a verbale, da intendersi parimenti ritrascritti, in riforma della sentenza n. 2753/2019 del
Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 ottobre 2019, previo ogni accertamento e adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario, nonché traendo argomenti di prova dal contegno della parte convenuta, così giudicare:
Nel merito:
- riformare la sentenza n. 2753/2019 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 ottobre 2019, perché errata, iniqua e gravatoria, per tutti i motivi di cui alla narrativa in atti;
pagina 32 di 168 - dichiarare valido e operativo nei confronti dell'odierno appellante il contratto assicurativo “D&O Numero VA/MI 03137”;
- in ogni caso, in accoglimento dei motivi di appello formulati nell'interesse del de cuius dichiarare tenuta e condannare Parte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a TRoparte_18
tenere indenne e manlevare l'originario appellante ed i suoi aventi causa da ogni somma corrisposta in favore del - in forza e in TRoparte_1
conseguenza del contratto assicurativo “D&O Numero VA/MI 03137” emesso dal broker assicurativo - e, per l'effetto, emettere nei suoi CP_27
confronti sentenza di condanna al risarcimento e/o comunque al pagamento/rimborso in favore dell'appellante e per esso in Parte_4
favore dell'eredità relitta, e/o in subordine in favore degli odierni comparenti nella pertinente quota di spettanza, della somma di Euro 210.000,00 nonché
dei costi di difesa civile e penale e di consulenza tecnica di parte sostenuti,
come da documenti prodotti, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
Sempre nel merito:
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello incidentale
TR formulato dalla convenuta appellata anche previa dichiarazione, se del caso, di nullità e/o comunque inefficacia della c.d. “claims made rule”, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
pagina 33 di 168 - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare ogni altra domanda/eccezione ex adverso riproposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutto quanto ampiamente esposto in atti.
In via istruttoria:
- ordinare:
- al l'esibizione degli originali della Polizza TRoparte_1
VA/MI/03137, delle quietanze di pagamento del premio, nonché delle comunicazioni di denuncia del sinistro;
-a a e TRoparte_18 CP_3 Persona_4
l'esibizione delle ricevute dei pagamenti effettuati da TRoparte_18
in favore di e o in favore degli altri
[...] CP_3 Persona_4
convenuti, in ottemperanza alla polizza VA/MI/03137.
- ordinare nei confronti della convenuta , TRoparte_18
e/o del sig. , l'esibizione degli accordi transattivi tra questi TRoparte_4
intervenuti e come dagli stessi richiamati agli atti e posti alla base dell'istanza di separazione del rapporto processuale dal giudizio e dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge e spese pagina 34 di 168 generali.
Per l'appellata TRoparte_18
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via pregiudiziale riunire il presente procedimento al giudizio d'appello promosso dal dott.
(R.G. n. 1365/2019). ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; Pt_1
In via principale:
TR in accoglimento dell'appello incidentale parziale proposto da riformare la sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia respingendo la domanda di
TR manleva e/o garanzia proposta nei confronti di con diversa motivazione,
accertando e dichiarando che la polizza n. VA/MI/03137 non opera ratione temporis;
In via subordinata:
rigettare l'appello proposto dal signor per i motivi esposti nel CP_21
presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2753/19 resa dal
Tribunale di Brescia;
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello proposto dal signor rigettare in ogni caso la domanda di manleva e/o garanzia Pt_4
TR proposta nei confronti di per infondatezza in fatto e in diritto della stessa,
pagina 35 di 168 TR in accoglimento delle eccezioni espressamente riproposte da nel presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via di estremo subordine:
TR
− ridurre ex art. 1893 c.c. ogni esborso eventualmente posto a carico di in base alla polizza n. VA/MI/03137
TR
− contenere eventuali esborsi posti a carico di entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor somma disponibile per effetto di altri pagamenti già effettuati o eventualmente
TR da effettuarsi da parte di in base alla Polizza;
In via istruttoria:
− ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nel giudizio di primo grado:
TR 1. “Vero che prima di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci, chiede alle società assicurande di compilare un questionario?”;
2. “Vero che nei suddetti questionari vi sono domande finalizzate alla raccolta di dati relativi alla struttura della società, al suo posizionamento nel mercato ed alla sua situazione economico-finanziaria?”;
TR 3. “Vero che decide se stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci sulla base dei suddetti dati?”;
TR 4. “Vero che attribuisce particolare importanza alla situazione pagina 36 di 168 economico-finanziaria delle società assicurande?”;
TR 5. “Vero che prima di stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci, verifica se la stampa italiana ha riportato notizie negative sulla società contraente?”;
6. “Vero che i SI , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
TR di discussero la situazione economico-finanziaria di prima di Parte_6
stipulare la polizza n. VA/MI/03137?”;
TR 7. “Vero che se avesse saputo che i dati di bilancio forniti da Parte_6
in fase preassuntiva non rispecchiavano la reale situazione economico-
finanziaria della società medesima avrebbe rifiutato di stipulare la polizza n.
VA/MI/03137?”;
TR 8. “Vero che rifiuta la stipulazione di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci nel caso in cui una società o il
Gruppo del quale tale società fa parte presenta una perdita d'esercizio di oltre
34 milioni risultante dall'ultimo bilancio depositato?";
TR 9. “Vero che, per quanto riguarda il mercato italiano, ha rifiutato la stipulazione o il rinnovo di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci per i seguenti soggetti: Parmalat S.p.A., Gruppo Delta
S.p.A., Eutelia S.p.A., avendo appreso delle difficoltà finanziarie di tali società?".
Si indicano a testi i SI , e Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
pagina 37 di 168 . Considerato che gli stessi risiedono in Spagna, si chiede che il Tes_6
Tribunale voglia procedere ad assumere le deposizioni per iscritto ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c. ovvero tramite rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c.
Omissis
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e, in riforma della sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia, anche del giudizio di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (dichiarato con sentenza in data 19.12.2004) con TRoparte_1
citazione notificata in data 15.07.2009 ha convenuto in giudizio Parte_1
, ,
[...] CP_3 TRoparte_22 CP_21 Pt_3
, e (amministratori, fra gli
[...] TRoparte_4 TRoparte_8
altri, della società poi fallita), nonché , e CP_5 TRoparte_6
(già componenti del collegio sindacale) chiedendone la Persona_6
condanna al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società (con particolare riferimento alla indebita prosecuzione dell'attività di impresa in epoca successiva alla perdita del capitale sociale) originariamente quantificati in € 20.000.000,00=, oltre interessi e rivalutazione.
è rimasta contumace;
tutti gli altri convenuti si sono TRoparte_8 pagina 38 di 168 costituiti in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande proposte nei loro confronti e hanno concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese;
su richiesta di alcuni di loro è stato disposto il differimento d'udienza ex art.269 cpc per la chiamata in causa di terzi.
In particolare:
ha chiamato quali terzi gli ulteriori amministratori e Parte_1
sindaci ; , , TRoparte_10 TRoparte_11 CP_12 Per_1
, , , ,
[...] TRoparte_28 Persona_7 Persona_8 [...]
e nonché , già “partner Persona_9 Parte_2 TRoparte_9
responsabile della società DI spa in liquidazione (che aveva ereditato gli asset di Grant Thornton spa), dichiarata fallita in data 26.02.2009, che aveva curato la revisione della ed aveva certificato i bilanci 2001 e Parte_6
2002, ai sensi dell'art.156 del d.lgs 24/02/1998 n.58”;
, , , TRoparte_22 TRoparte_4 Parte_3 CP_21
, e hanno chiamato in causa CP_5 CP_7 TRoparte_6
la compagnia di assicurazione TRoparte_18
spiegando domanda di manleva nei suoi confronti.
Tutti i terzi chiamati si sono costituiti in giudizio contestando sotto vari profili le domande proposte nei loro confronti.
Alcuni tra loro hanno formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in pagina 39 di 168 TR causa delle compagnie e TRoparte_29
[...]
Parte_10 CP_25
TR Costituitisi gli ulteriori terzi chiamati, su istanza di è stata autorizzata l'ulteriore chiamata di Parte_11
che si è costituita in giudizio resistendo, a sua volta, alla domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
La causa (di primo grado) è stata istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di ctu contabile (con relativo supplemento).
Nel corso dell'istruzione, a seguito di rituali rinunce con relative accettazioni,
il processo è stato dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c. limitatamente ai seguenti rapporti processuali: , TRoparte_30 TRoparte_31 Persona_10
e SAI/Reale Mutua. Persona_11 Persona_12 Per_13
Il processo, interrotto per due volte a seguito della morte dei convenuti e è stato tempestivamente riassunto su istanza del Per_1 CP_16
fallimento attore e dei convenuti e Pt_3 Pt_4
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate all'udienza del 9.5.2009 (il fallimento ha ridotto la propria domanda al minor importo di € 5.000.000,00= “per ragioni di natura esclusivamente fiscale”).
***
pagina 40 di 168 Con l'impugnata sentenza n. 2753/2019 il Tribunale di Brescia anzitutto dichiarava l'estinzione del processo per inattività delle parti, ex art.306 cpc,
limitatamente ai singoli rapporti processuali sopra indicati, precisando,
tuttavia, che i convenuti e sarebbero rimasti in causa avendo Pt_3 Pt_4
TR mantenuto le domande di manleva svolte nei confronti di e che la medesima conclusione doveva prendersi per il convenuto nei cui Pt_1
confronti la curatela aveva mantenuto ferma la propria domanda risarcitoria e che, a sua volta, aveva mantenuto ferme le domande proposte contro alcuni dei terzi chiamati.
***
Il Tribunale statuiva, quindi, che per effetto delle pronunce di estinzione
parziale erano definitivamente uscite dal processo i terzi chiamati
TR Sgaravato, . Per_7 Parte_11
***
Procedeva quindi all'identificazione del thema decidendum, affermando anzitutto che con l'atto introduttivo del giudizio la TE, facendo specifico richiamo al “combinato disposto degli art. 2447 c.c., 2484 comma 1 n. 4 e
2485 comma 1 c.c.”, aveva agito per ottenere la condanna al risarcimento del solo danno derivante dall'indebita prosecuzione dell'attività di impresa in
epoca successiva alla perdita del capitale sociale, con conseguente aggravio pagina 41 di 168 del deficit. Rilevava, inoltre, che analoga censura era stata sollevata a carico dell'organo di controllo.
***
Il Tribunale dichiarava poi inammissibile la chiamata in causa dei terzi su
istanza del convenuto ritenendo che quest'ultimo non fosse Pt_1
legittimato a proporre domanda di condanna dei terzi chiamati
direttamente in favore della curatela, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di sostituzione processuale contemplate dall'ordinamento, mentre doveva ritenersi insussistente un interesse giuridicamente apprezzabile del a Pt_1
ottenere una pronuncia di mero accertamento delle ulteriori
responsabilità dei terzi chiamati anche in vista di una (eventuale) futura
azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati.
***
Ferma restando l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti e il Tribunale dichiarava pertanto Persona_10 Persona_11
inammissibili le ulteriori chiamate svolte dal restando di conseguenza Pt_1
assorbita l'indagine relativa al merito delle stesse (e delle ulteriori
derivate).
***
Stante l'inammissibilità delle chiamate operate dal ne restavano Pt_1
pagina 42 di 168 assorbite le domande di manleva spiegate dagli ulteriori terzi chiamati dal
nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici. Pt_1
***
Il Tribunale quindi passava all'esame dell'eccezione di prescrizione,
sollevata dalla totalità dei convenuti e dei terzi chiamati, e ne riteneva l'infondatezza. Si riportava alla giurisprudenza costante (Cass. 24715/2015, da cui veniva tratta la massima) secondo la quale “l'azione di responsabilità,
esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., cumula in sé le
diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore,
rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può,
anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai
presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con
riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura
extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità
giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella
disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della
prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di
decorrenza del termine di prescrizione”; sulla base di tale premessa la citata
Co sentenza della giungeva ad affermare che l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c.,
pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è pagina 43 di 168 soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva
percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a
soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione),
che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5
della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di
decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo
sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di
insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.
Tanto premesso in diritto, in punto di fatto il Tribunale rilevava che nel caso in esame i bilanci approvati da e poi depositati al registro imprese Parte_6
relativi agli esercizi 2002 e 2003 occultavano le perdite effettivamente maturate;
in particolare, il bilancio al 31.12.2003, l'ultimo reso pubblico dalla società poi fallita, evidenziava l'esistenza di un residuo patrimonio netto decisamente consistente (€ 44.063.100,00=), occultando la - già intervenuta -
reale integrale erosione del capitale sociale.
pagina 44 di 168 Riteneva, poi, il giudice di prime cure che la natura delle operazioni di riclassificazione dei bilanci della società operata dapprima dalla curatela (e poi dal c.t.u. in corso di giudizio), idonea a ricostruire gli effettivi risultati economici conseguiti, con le relative conseguenze patrimoniali, avrebbe reso palese l'impossibilità per i creditori sociali, privi di accesso alle indispensabili informazioni contabili, di provvedere a detta riclassificazione.
Riteneva, inoltre, che i creditori non avrebbero potuto pervenire a conoscenza dell'insufficienza dell'attivo di a soddisfarne i debiti sulla base delle Parte_6
ulteriori circostanze richiamate dalle difese di gran parte dei convenuti e dei terzi chiamati, relative a indagini penali a carico degli organi di a Parte_6
notizie di stampa relative alla società, ecc…, trattandosi di circostanze che, pur idonee a rivelare una situazione di indubbia difficoltà della società, non avrebbero fornito alcuna informazione certa ed attendibile in ordine alla sussistenza dello specifico presupposto dell'azione dei creditori sociali,
costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale (occultata, come detto, dal bilancio reso pubblico della società).
Concludeva pertanto il Tribunale ritenendo che l'oggettiva percepibilità
dell'insufficienza del patrimonio dovesse esser fatta coincidere con la dichiarazione di fallimento (o, al più, con la pubblicazione del bilancio della semestrale al 30.6.2004, successiva all'estate di quell'anno), conseguendone il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e dai terzi pagina 45 di 168 chiamati, in ragione del fatto che la curatela aveva provveduto alla notifica dell'atto di citazione prima che decorresse il quinquennio dagli eventi sopra indicati (dichiarazione di fallimento o, in alternativa, pubblicazione del bilancio della semestrale al 30.6.2004, successiva all'estate di quell'anno).
***
Si occupava, poi, della CTU e della valutazione dell'indagine demandata al consulente, anzitutto respingendo le censure mosse all'operato del tecnico,
in relazione alla consultazione di documentazione non prodotta in causa,
ritenuta ammissibile, sulla scorta dell'insegnamento della SC (Cass. SS.UU.
9522/1996), che ha distinto la consulenza cd deducente da quella cd percipiente, e che ha chiarito (Cass, 5091/2016) che “ha natura esplorativa la
consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati
dalla parte che li allega, non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di
rapporti contabili non controversi nella loro esistenza…”. Rilevava, in particolare, il giudice di prime cure che nel caso in esame la curatela aveva provveduto alla produzione – fra l'altro - dei bilanci di relativi agli Parte_6
esercizi 2002 e 2003 e all'ulteriore produzione dei bilanci relativi ai medesimi esercizi della maggior parte delle società controllate o partecipate dalla società
poi fallita, aggiungendo che, in tale contesto il CTU aveva precisato (pag. 88
della relazione – risposta alle osservazioni del dott. “di aver Per_14
provveduto all'analisi delle partecipate di sulla base dei Parte_6
pagina 46 di 168 bilanci dalle stesse depositati e/o agli atti di ”, come chiarito Parte_6
nel corso delle riunioni con i c.t.p. tenute in data 12.11.2014 e 22.12.2014,
completando, in tal modo, quanto accennato a pagina 8 dell'elaborato in ordine alla natura percipiente della consulenza. Esclusa pertanto, per evidenti ragioni pratiche, la materiale possibilità di provvedere alla produzione in giudizio dell'intero corpo delle scritture e dei documenti contabili della società poi fallita (nonché delle società da questa controllate e partecipate), il Tribunale
pertanto concludeva affermando: a) da un lato che la curatela aveva correttamente assolto l'onere essenziale di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e di produzione documentale di indispensabile sostegno mediante la ricordata produzione dei bilanci della società poi fallita e delle sue controllate e partecipate;
b) dall'altro lato che il CTU aveva legittimamente completato i suoi accertamenti, nell'ambito di una c.t.u. di natura percipiente, mediante esclusivo accesso alle scritture e ai documenti contabili della fallita, pur non prodotti in causa, e ciò al fine di sottoporre a ulteriore verifica gli elementi comunque ricavabili dai documenti ritualmente prodotti.
Sulla base delle medesime considerazioni il Tribunale aveva escluso la fondatezza delle ulteriori censure mosse all'operato del CTU, in relazione alla mancata acquisizione di ulteriore documentazione (in particolare, impairment test redatto da LI & NE e documento Consob a seguito di un esposto pagina 47 di 168 presentato da soci di minoranza di ); a suo giudizio, infatti, si trattava Parte_6
in entrambi i casi di documenti del tutto autonomi, non riconducibili al novero delle scritture e documenti contabili della società poi fallita, che avrebbero pertanto potuto trovare legittimo ingresso nel processo, unicamente, nel rispetto delle regole dell'attività istruttoria (e perciò, tempestiva produzione o rituale ordine di esibizione).
***
Il giudice di prime cure passava poi all'esame delle contestazioni mosse nel merito alle valutazioni espresse nella relazione del CTU, ritenendole esse pure infondate.
Anzitutto, con riferimento alla valutazione delle partecipazioni, il Tribunale
affermava di condividere e considerazioni svolte dal c.t.u. quanto al più
corretto criterio di valutazione delle partecipazioni ricomprese nel patrimonio della società poi fallita fra le immobilizzazioni finanziarie, ritenendo inadeguato in molti casi il criterio del “costo storico” sistematicamente impiegato da per la valorizzazione delle partecipazioni anche in Parte_6
presenza di valori delle stesse, ricavabili dal dato relativo alla consistenza del loro patrimonio netto, significativamente inferiori. Notava, poi, che i bilanci relativi agli esercizi 2002 e 2003 risultavano esser stati redatti (e approvati) nel vigore di due diverse discipline di legge (la riforma di cui al d.lgs. 6/2003 era difatti entrata in vigore l'1.1.2004 e non poteva, pertanto, trovare applicazione pagina 48 di 168 con riferimento al bilancio relativo al primo dei due esercizi). Rilevava,
tuttavia, che la c.t.u. espletata nel corso dell'istruzione aveva accertato che il capitale di era andato perso solo nel corso dell'esercizio 2003, Parte_6
osservando, inoltre, che la disciplina relativa alla valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni non aveva subito sostanziali modifiche a seguito della riforma. Riteneva, pertanto, possibile, per semplificare l'esame, far leva sulla sola disciplina sopravvenuta con la riforma,
che delineava come segue:
a norma dell'art. 2426, 1° comma, n. 1), c.c., le immobilizzazioni “sono
iscritte al costo di acquisto o di produzione” e “nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori”;
il numero 3) del comma in esame precisa poi che “l'immobilizzazione che,
alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a
tale minore valore;
questo non può essere mantenuto se…”
con specifico riferimento alle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate, il medesimo numero 3) aggiunge che,
qualora le stesse “risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero
4) […], la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa”;
pagina 49 di 168 il numero 4) del comma in esame stabilisce infine che “le immobilizzazioni
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere
valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il
criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese
medesime, detratti i dividendi …”;
affermava, poi, che il principio contabile n. 20 (applicabile ratione temporis)
integra il dettato normativo, fornendo utili indicazioni, in particolare, quanto alla nozione di “perdita durevole”;
concludeva, quindi, affermando che la corretta valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate contempla l'utilizzo del criterio del costo storico, solo quando il
relativo dato non risulti intaccato da perdite di natura durevole,
aggiungendo che l'iscrizione di una (o più) di tali poste attive per un valore
superiore a quello della corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio avrebbe in ogni caso dovuto essere
adeguatamente motivata nella nota integrativa.
Tanto premesso in diritto, in fatto il giudice di prime cure rilevava che nel caso in esame le note integrative che compongono i bilanci di 2002 e Parte_6
che le partecipazioni in esame (vedi richiamo operato dal c.t.u. a pag. 12 della pagina 50 di 168 relazione) “rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società”, risultando, all'evidenza, inadeguate: la natura durevole
dell'investimento operato dalla società incide difatti, senz'altro, sulla
classificazione della posta attiva (inserita fra le immobilizzazioni o fra
l'attivo circolante), ma non costituisce giustificazione idonea all'adozione
tout court del criterio del costo storico (consentito, in sostanza, solo quando risultassero evidenziate nella nota effettive plusvalenze naturalmente occultate dalla necessaria adozione dei rigorosi criteri legali di redazione del bilancio delle società partecipate).
Osservava, poi, il Tribunale che i condivisibili rilievi operati dal c.t.u.,
all'esito dell'esame critico dei bilanci delle singole società controllate o
partecipate rendevano ragione della ritenuta natura durevole del minor
valore di gran parte delle partecipazioni possedute da e quindi, Parte_6
in definitiva, della necessità, alla stregua dei fondamentali principi di verità e prudenza del bilancio, di adeguare la valutazione di dette partecipazioni al
loro minor valore effettivo.
Faceva, nello specifico, riferimento ai seguenti dati relativi (bilancio al
31.12.2002) a:
a) iscritta in bilancio per un valore di € 1.326.598,00= Parte_12
a fronte di un patrimonio netto (da ora PN) positivo per il minor importo di €
677.204,00=, pagina 51 di 168 b) , iscritta in bilancio per un valore di € 7.709.641,00= a Parte_13
fronte di un PN positivo per il minor importo di € 397.304,00=,
c) iscritta in bilancio per un valore di € 18.538.971,00= a fronte CP_33
di un PN negativo di € 138.084,00=,
d) iscritta in bilancio per un valore di € 21.856.311,00= TRoparte_34
a fronte di un PN positivo per il minor importo di € 1.979.962,00=,
e) iscritta in bilancio per un valore di € 7.045.698,00= a fronte CP_35
di un PN positivo per il minor importo di € 2.469.466,00=,
f) iscritta in bilancio per un valore di € 10.979.547,00= a fronte di CP_36
un PN negativo di € 912.420,00=,
g) iscritta in bilancio per un valore di € 1.026.315,00= a fronte di CP_37
un PN positivo per il minor importo di € 222.156,00.
Con riferimento, poi, o al bilancio al 31.12.2003, riportava i dati relativi a:
a) Biztop.com s.p.a., iscritta in bilancio per un valore di € 269.481,00= a fronte di un PN negativo di € 1.162.896,00=,
b) iscritta in bilancio per un valore di € 1.326.598,00= Parte_12
a fronte di un PN negativo di € 1.738.844,00=,
c) AT IO CE BV, iscritta in bilancio per un valore di €
1.018.243,00= a fronte di un PN positivo per il minor importo di €
pagina 52 di 168 229.858,00=,
d) AT RA AR TD, iscritta in bilancio per un valore di €
15.082.485,00= a fronte di un PN positivo per il minor importo di €
250.259,00=,
e) , iscritta in bilancio per un valore di € 7.709.641,00= a Parte_13
fronte di un PN negativo non precisato,
f) iscritta in bilancio per un valore di € 6.176.471,00= a fronte di CP_33
un PN positivo per il minor importo di € 1.061.923,00=,
g) AT TD (già ) iscritta in bilancio per un valore TRoparte_34
di € 21.868.994,00= a fronte di un PN positivo per il minor importo di €
215.575,00=,
h) iscritta in bilancio per un valore di € 1.026.315,00= a fronte di CP_37
un PN negativo di € 322.969,00=,
i) iscritta in bilancio per un valore di € 1.725.871,00= a fronte di CP_38
un PN positivo per il minor importo di € 762.980,00=.
Osservava, quindi, il Tribunale che i dati testè riportati registrano i valori di patrimonio netto risultanti dai bilanci delle singole società partecipate da e non tengono perciò conto delle ulteriori rettifiche apportate dal Parte_6
CTU a detti bilanci (in gran parte comunque condivisibili); tali dati evidenziano un elevato valore contabile delle partecipazioni (sistematicamente pagina 53 di 168 conteggiato da come ricordato, utilizzando il criterio del costo Parte_6
storico), al quale si contrappongono dati di patrimonio netto in alcuni casi ben più modesti e in altri, addirittura, negativi.
Rilevava, inoltre, che le note integrative ai bilanci di non Parte_6
contengono alcuna adeguata giustificazione quanto alla scelta di far ricorso al criterio più favorevole adottato.
Osservava, inoltre, che amministratori e sindaci, gravati dal corrispondente onere probatorio, in virtù del criterio di vicinanza della prova, non avevano indicato nel corso del giudizio concreti elementi idonei a giustificare l'adozione del criterio in esame
Il giudice di prime cure concludeva pertanto affermando che la più prudente
valorizzazione delle partecipazioni operata dal c.t.u. doveva essere
sostanzialmente condivisa, deducendone che, per effetto delle rettifiche apportate, la valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie di cui al
bilancio al 31.12.2003 di veniva a ridursi di un importo assai Parte_6
rilevante (indicato dal c.t.u.), con evidente ricaduta sul risultato dell'esercizio e, quindi, sulla definitiva consistenza del patrimonio della società alla sua chiusura.
Analoghe considerazioni svolgeva il Tribunale in ordine alla valutazione delle
partecipazioni inserite fra le attività finanziarie che non costituiscono
pagina 54 di 168 immobilizzazioni, atteso che, a norma dell'art. 2426, n. 9), c.c., tali attività
devono essere iscritte al “costo di acquisto o di produzione calcolato secondo
il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato, se minore”; valore da ritenersi – in difetto di elementi concreti di segno contrario - essenzialmente correlato alla consistenza del patrimonio
netto della società partecipata, piuttosto che al costo sopportato per la sua acquisizione.
Il giudice di prime cure faceva infine richiamo al criterio di natura generale
di rappresentazione veritiera e corretta richiamato dal c.t.u. e sancito dall'art. 2423 (commi da 2 a 5) c.c., integrato dal fondamentale principio di
prudenza di cui all'art. 2423-bis, 1° comma, n. 1), c.c., idoneo a imporre, in ogni caso, una valutazione meno ottimistica delle attività in esame, osservando tuttavia che un'indagine più approfondita relativa a tale voce dell'attivo sarebbe risultata superflua, alla luce dell'entità del tutto modesta delle rettifiche apportate dal c.t.u. al riguardo.
Il Tribunale dava quindi conto della valutazione dei crediti, affermando che a tale proposito si rendeva necessario svolgere considerazioni di carattere più
complesso. Premetteva al riguardo che il CTU aveva evidenziato, in risposta alle osservazioni formulate da alcuni c.t.p., di aver dovuto operare “a più di
dieci anni di distanza dalla redazione dei bilanci esaminati e dovendo inoltre
collocarsi nella prospettiva in cui si trovavano a suo tempo i redattori dei pagina 55 di 168 bilanci” e ciò “in assenza di informazioni analitiche e in presenza di fondi di
svalutazione crediti in molti casi di entità assai modesta”, e che lo stesso, sulla scorta di tali premesse, aveva giustificato il criterio di valutazione adottato così
argomentando: “non avendo quindi a disposizione elementi che gli consentano
un'analisi analitica del singolo credito al fine della determinazione del fondo
specifico, ritiene che l'applicazione di un fondo forfettario (tra l'altro con una
percentuale di applicazione assai contenuta) possa comprendere sia la
componente generica che la componente specifica, ritenendo tuttavia che in
possesso della predetta documentazione presumibilmente tale fondo potrebbe
essere insufficiente”.
Il Tribunale riteneva tuttavia di dover prendere le distanze da tale conclusione,
e ciò in quanto il criterio forfettario adottato dal c.t.u. - il quale aveva operato utilizzando la modesta documentazione messagli a disposizione, non procedendo quindi alla (più corretta) verifica analitica dei crediti di - Parte_6
non avrebbe a suo giudizio potuto ritenersi scientificamente corretto.
Il giudice di prime cure, riprendendo le rilevazioni del CTU, premetteva che i bilanci di contemplano fondi di svalutazione dei crediti di entità Parte_6
veramente irrisoria;
ne traeva il convincimento, avvalorato dalla considerazione dell'entità modesta delle percentuali di svalutazione adottate dal c.t.u. (5%, quanto ai crediti commerciali e finanziari vantati verso società
del gruppo con patrimonio netto positivo, 10% quanto ai crediti commerciali e pagina 56 di 168 finanziari vantati verso società del gruppo con patrimonio netto negativo e 5%,
quanto ai crediti commerciali vantati verso terzi), che la necessaria verifica analitica dei crediti avrebbe portato a risultati di maggior rigore (con svalutazioni, di conseguenza, più severe).
Per tale motivo il Tribunale affermava di dover condividere le più prudenti
indicazioni fornite dal c.t.u. quanto al valore effettivo dei crediti appostati
nei bilanci di 2002 e 2003, nel ricordato contesto di carenza delle Parte_6
informazioni fornite nelle relative note e di insufficiente approfondimento nell'ambito della istruzione del presente giudizio.
Il giudice di prime cure, alla luce delle sopra indicate valutazioni da parte del
CTU, procedeva quindi alla riclassificazione dei bilanci di 2002 e Parte_6
2003, sul presupposto che quelli depositati contenessero valutazioni di poste attive in chiaro contrasto col fondamentale principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis, 1° comma, n. 1), c.c.., in particolare in ragione della costante valorizzazione delle partecipazioni al “costo storico”, di gran lunga eccedente,
nella maggior parte dei casi, il valore effettivo della frazione di patrimonio netto delle singole società partecipate;
ed ancora in ragione dell'iscrizione dei crediti a valori prossimi al nominale, con appostazione di fondi di svalutazione di entità irrisoria, e senza che le note integrative fornissero adeguate indicazioni quanto ai criteri (sempre più favorevoli) impiegati in sede di redazione degli stessi, né che amministratori e sindaci della società poi fallita pagina 57 di 168 avessero fornito, nel corso del giudizio, elementi istruttori idonei a sopperire alle originarie lacune informative.
Il Tribunale, facendo proprie le valutazioni sul punto espresse dal CTU,
premesso che il bilancio della semestrale al 30.6.2004, di Parte_6
evidenziava un Patrimonio Netto negativo pari ad € 65.792.885 ed una perdita di periodo (6 mesi) di € 109.855.989, affermava esser poco credibile che tale perdita si riferisse a 6 mesi di gestione ritenendo invece ben più probabile che la stessa comprendesse perdite generatesi nell'esercizio 2003, essendo inverosimile (anche alla luce dell'ulteriore criterio fornito dall'art. 2423-bis, 1°
comma, n. 4, c.c.) che una perdita così rilevante potesse essere maturata in un periodo di tempo così breve, peraltro sostanzialmente coincidente con quello impiegato per la redazione del bilancio al 31.12.2003.
Il Tribunale concludeva quindi affermando la piena validità dell'indagine espletata dal c.t.u., che, sulla scorta dei limitati elementi informativi acquisiti,
aveva apportato ai due bilanci le necessarie rettifiche;
condivideva, quindi, le rettifiche apportate dal c.t.u. ai bilanci di , che, una volta rettificati, Parte_6
evidenziavano risultati economici di segno negativo decisamente difformi da quelli dichiarati, con le conseguenti, inevitabili ricadute sulla consistenza patrimoniale della società alla chiusura di entrambi gli esercizi.
Riteneva, pertanto, sulla scorta delle rettifiche operate dal ctu, che i dati relativi ai bilanci al 31.12.2002 e 31.12.2003 dovessero esser così rideterminati: pagina 58 di 168 a) bilancio 31.12.2002
– risultato d'esercizio: perdita di € 51.853.918,00= (a fronte di un utile apparente di € 4.499.034,00=);
- patrimonio netto positivo per € 25.103.586,00= (e non € 103.078.539,00=);
b) bilancio 31.12.2003
– risultato d'esercizio: perdita di € 63.497.661,00= (a fronte di un perdita apparente di € 59.015.439,00=);
- patrimonio netto negativo per € 38.394.075,00= (e non positivo per €
44.063.100,00=).
Concludeva, quindi, accertando che la perdita accumulata nell'esercizio 2003
aveva determinato l'azzeramento del capitale sociale nel corso di detto esercizio;
sulla scorta del criterio - pur approssimativo - adoperato dal c.t.u.,
ipotizzando una maturazione della perdita “in modo lineare ed omogeneo” in ragione di € 173.966,19= al giorno, collocava sul piano temporale il verificarsi di tale situazione alla data del 25.5.2003. L'adozione del criterio empirico proposto dal CTU era ritenuta accettabile, nonostante la natura approssimativa del dato, posto che la curatela aveva sensibilmente ridotto la propria pretesa risarcitoria al minor importo di € 5.000.000,00= ed inoltre le date di vigenza nelle rispettive cariche dei singoli soggetti ritenuti responsabili non avrebbero imposto un più puntuale accertamento del momento della perdita del capitale pagina 59 di 168 sociale. La rilevabilità – facendo uso di ordinaria diligenza - della perdita del capitale sociale da parte degli organi di gestione e controllo veniva individuata dal CTU, con giudizio condiviso e fatto proprio dal Tribunale, in concomitanza con la “redazione della trimestrale al 30/06/2003 disponibile normalmente nei
mesi successivi” e perciò in data non successiva al 30.9.2003.
Il Tribunale passava poi all'accertamento dell'aggravamento del deficit,
conseguente al mancato rilievo della perdita del capitale sociale e alla conseguente indebita prosecuzione dell'attività d'impresa caratterizzata da risultati economici negativi (pagg. 83/84 della relazione); sulla scorta dei conteggi elaborati dal CTU il Tribunale rilevava che la perdita accumulata negli ultimi tre mesi del 2003 (€ 16.004.889,00=), sommata all'ulteriore perdita maturata dall'1.1.2004 al 30.9.2004 (€ 100.240.891,00=) determinava un ammontare complessivo del danno pari ad € 116.245.780,00=.
Da tale perdita detraeva (in conformità a quanto disposto col quesito e,
soprattutto, alla previsione di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2486 c.c.) le voci di costo che sarebbero comunque maturate anche in caso di tempestiva messa in liquidazione della società, pari a complessivi € 28.256.902,00=.
Concludeva, pertanto, affermando che l'aggravio del deficit imputabile agli organi di gestione e controllo di doveva determinarsi, in definitiva, Parte_6
nel minor importo di € 87.988.878,00=.
pagina 60 di 168 ***
Il Tribunale procedeva quindi all'esame della responsabilità dei singoli
soggetti coinvolti nel giudizio.
***
Valutava per prima la posizione di , il quale aveva TRoparte_22
rivestito la carica di componente del c.d.a. di dal 29.1.2002 al Parte_6
7.2.2003; osservava che pertanto la cessazione da parte del predetto dalla carica rivestita era perciò ampiamente anteriore alla data in cui doveva ritenersi emersa la perdita del capitale sociale di;
per tale motivo il giudice di Parte_6
prime cure rigettava la domanda risarcitoria rivolta dalla TE nei suoi confronti.
***
Il Tribunale passava quindi in esame la posizione degli altri amministratori
, e Parte_1 CP_3 TRoparte_4 TRoparte_8
, tutti cessati nel corso dell'anno 2004 ( 10.12.2004,
[...] Pt_1 CP_3
10.2.2004, : 29.6.2004, 10.12.2004; poiché essi avevano P_ CP_8
rivestito le rispettive cariche per un periodo di tempo sufficientemente ampio,
nell'ambito del quale erano maturate perdite in misura, all'evidenza, superiore al quantum della richiesta risarcitoria sensibilmente ridotta in sede di precisazione delle conclusioni dalla TE, pari ad € 5.000.000,00= (la pagina 61 di 168 perdita giornaliera conteggiata dal c.t.u. ammonta infatti a € 173.966,19=,
risultando perciò sufficienti 29 giorni circa per raggiungere l'importo di €
5.000.000,00=), il Tribunale riteneva perciò fondata l'azione risarcitoria rivolta nei loro confronti, senza distinzioni fra amministratori “operativi” e non, per aver essi: a) concorso (anche a mero titolo di colpa) alla formazione di bilanci falsi;
b) con ciò occultato le rilevanti perdite maturate nei rispettivi esercizi;
c)
omesso i necessari adempimenti conseguenti alla definitiva perdita del capitale sociale;
d) proseguito indebitamente l'attività aggravando ulteriormente il deficit;
riteneva, infatti, il giudice di prime cure che non potesse trovare applicazione alla fattispecie la disciplina - più favorevole - di cui all'art.2392
c.c., in tema di responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe
(o funzioni), essendo qui contestata agli amministratori la violazione di doveri relativi alla corretta formazione del bilancio e agli adempimenti conseguenti;
osservava, in proposito, il Tribunale che la predetta disciplina, essenzialmente diretta a limitare la responsabilità degli amministratori non operativi in relazione al compimento di atti gestori dannosi, non può difatti mandare esente da responsabilità l'amministratore che, sebbene estraneo alle specifiche attività
gestorie, non può non partecipare, con piena consapevolezza e conseguenti responsabilità, all'adempimento fondamentale rappresentato dalla redazione del bilancio di esercizio. Tanto più in casi come quello in esame, in cui i profili di falsità del bilancio di dipendono dalla errata valutazione di Parte_6
pagina 62 di 168 peculiari poste attive di detto bilancio (in sostanza: partecipazioni e crediti),
suscettibile di agevole rilevamento anche in difetto di specifiche informazioni di dettaglio in ordine alla concreta attività di gestione concentrata in capo ad alcuni dei componenti dell'organo amministrativo.
***
Il Tribunale passava quindi ad esaminare la posizione di CP_5
e , componenti del collegio sindacale, TRoparte_6 CP_7
rimasti in carica, i primi due, sino al 29.6.2004 e il terzo sino al 12.2.2004.
Fatto richiamo al disposto di cui all'art.2407 c.c., in base al quale i sindaci rispondono del danno che “non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi della loro carica”, il Tribunale affermava che nel caso in esame, la più diligente condotta dell'organo di controllo avrebbe consentito ai suoi componenti di rilevare la perdita del capitale sociale di al 30.9.2003 (data in cui sarebbero stati conoscibili, come ricordato, Parte_6
i dati della semestrale al 30.6.2003 correttamente redatta) ed imposto loro il tempestivo ricorso ai rimedi di cui agli artt. 2485, 2° comma e 2487, 2°
comma, c.c.; tali rimedi avrebbero impedito l'indebita prosecuzione dell'attività di impresa e il conseguente - rilevante - aggravio del deficit.
Riteneva, in particolare, il giudice di prime cure non esser ostativa all'affermazione della responsabilità dei sindaci la considerazione della pagina 63 di 168 relativa estraneità al controllo contabile, affidato ad una società di revisione, e ciò perché a norma dell'art.2403 c.c. il collegio sindacale vigila, fra l'altro, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
osservava, quindi, il Tribunale
che nel caso in esame, la politica (assai rischiosa) di , volta alla Parte_6
sistematica acquisizione di partecipazioni a valori assai elevati, avrebbe imposto al collegio sindacale una particolare valutazione critica delle risultanze di bilancio, con specifico riferimento agli effettivi risultati economici dell'esercizio, necessariamente influenzati – fra l'altro - dalla corretta valutazione delle partecipazioni comprese nel patrimonio della società: il corretto esercizio del controllo sulla legalità della gestione (situazione incompatibile con la perdita del capitale sociale) non poteva perciò
prescindere, nel caso in esame, dal costante monitoraggio del valore effettivo delle società partecipate, indispensabile, come accennato, per una effettiva valutazione dell'andamento economico della società e, di conseguenza, della effettiva consistenza del suo patrimonio.
Il Tribunale concludeva quindi affermando che anche i sindaci dovessero esser chiamati a rispondere dell'aggravio del deficit per indebita prosecuzione dell'attività d'impresa per il periodo tra il 1° ottobre 2003 e la datadi cessazione dalle rispettive cariche (risultando coperto, anche in questo caso, un arco di tempo idoneo a raggiungere il ricordato importo di € 5.000.000,00=)
*** pagina 64 di 168 Il Tribunale perveniva pertanto alla affermazione del credito della curatela del fallimento, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti degli amministratori e e dei sindaci Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5
e per l'importo in linea capitale di € 5.000.000,00=, oltre a CP_6 CP_7
rivalutazione monetaria (trattandosi di credito di valore) e ad interessi legali
(via via maturati sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado),
con ciò pervenendosi ad una liquidazione complessiva del danno risarcibile,
maggiorato di interessi e rivalutazione, di € 7.400.000,00.
Condannava, pertanto, i convenuti , Pt_1 CP_3 P_ CP_8
e al pagamento in favore della curatela, della CP_5 CP_6 CP_7
complessiva somma di € 7.400.000,00=, oltre ad ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
***
Il giudice di prime cure, andando quindi a considerare il rapporto interno fra i coobbligati, ritenendo, per le ragioni sopra esposte, equivalente l'apporto di ciascun responsabile alla formazione dei bilanci falsi e quindi paritaria la responsabilità per le successive condotte omissive, giungeva pertanto all'affermazione della pari responsabilità di ciascuno in ordine al danno cagionato;
concludeva pertanto sul punto affermando che ciascuno dei soggetti sopra indicati (i convenuti , Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5 CP_6
e doveva esser tenuto responsabile del danno, nei rapporti interni, CP_7 pagina 65 di 168 nel limite di un settimo dello stesso.
***
Il Tribunale passava quindi all'esame della domanda di manleva svolta dai convenuti , , TRoparte_22 TRoparte_4 CP_21 Pt_3
, , e nei confronti
[...] CP_5 TRoparte_6 CP_7
della terza chiamata TRoparte_39
***
Con riferimento alla posizione del , nei cui confronti l'azione CP_22
risarcitoria era stata respinta, riteneva che la relativa domanda di manleva ne fosse assorbita.
***
Il Tribunale esaminava invece nel merito la domanda di manleva avanzata nei
TR confronti di da parte degli altri convenuti, sopra indicati, che rigettava,
ritenendo fondata la contestazione mossa dalla terza chiamata, la quale aveva eccepito, fra l'altro, la “perdita del diritto all'indennizzo in base al combinato
disposto degli artt. 1892 c.c. e 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione di
cui alla Sezione B di Polizza”, evidenziando che la , in Parte_14 Parte_6
sede di stipulazione del contratto di assicurazione, aveva reso dichiarazioni inesatte e fraudolente, avendo allegato, in particolare, in quella sede, il bilancio al 31.12.2002, che si è visto, sulla base delle indagini di natura tecnica pagina 66 di 168 espletate nel corso del precedente procedimento penale e di questo giudizio,
esser risultato palesemente falso. Il giudice di prime cure rilevava in proposito
TR esser pacifico che avesse richiesto, in sede di stipula del contratto,
l'allegazione de “l'ultimo bilancio ed annessa relazione al bilancio della
Società proponente e delle società controllate o facenti parte del gruppo” e che tale richiesta era stata assolta da mediante allegazione, fra Parte_6
l'altro, del proprio bilancio al 31.12.2002; ebbene, la CTU espletata nel corso del presente giudizio era pervenuta all'accertamento della falsità del bilancio di al 31.12.2002, essendone emerso che il risultato dell'esercizio Parte_6
(apparente utile di € 4.499.034,00=) era invece di segno negativo e che l'ingente perdita accumulata (€ 51.853.918,00=) aveva determinato nella realtà
una sensibile riduzione del patrimonio netto della società (da €
103.078.539,00= a € 25.103.586,00=); riteneva, inoltre, il giudice di prime cure che a conoscenza dell'effettiva natura (e consistenza) del risultato dell'ultimo esercizio di (come ricordato, perdita superiore a € Parte_6
50.000.000,00=) avrebbe comportato una diversa valutazione del rischio assicurato da parte della compagnia;
concludeva, quindi, statuendo che la falsa informazione fornita da in sede di stipula del contratto avrebbe Parte_6
integrato gli estremi dell'ipotesi di invalidità del contratto contemplata dall'art. 1892 c.c. (e giustificato il rifiuto del pagamento dell'indennizzo ai sensi del terzo comma dell'articolo in esame).
pagina 67 di 168 La predetta conclusione a giudizio del Tribunale non poteva ritenersi inficiata dal fatto che nella specie altro fosse il contraente ( ed altri gli Parte_6
assicurati (i convenuti, amministratori e sindaci): infatti: a) a norma dell'art. 1891, 3° comma, c.c., sono opponibili all'assicurato “le eccezioni che si
possono opporre al contraente in dipendenza del contratto”; b) in ogni caso, la qualità professionale rivestita dai soggetti assicurati - amministratori e sindaci della società contraente - impone di ritenere sussistente il requisito della
“conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al
rischio” in capo agli stessi.
Il giudice di prime cure escludeva, infine, che all'assicuratore potesse esser contestata la decadenza dal diritto di impugnare il contratto per il decorso del termine stabilito dall'art. 1892, 2° comma, c.c., posto che la conoscenza della falsità della dichiarazione di poteva ritenersi raggiunta, quanto a Parte_6
TR
solo nel corso del presente giudizio, all'esito del deposito della c.t.u.; il
Tribunale ne deduceva che il sinistro dovesse perciò ritenersi verificato prima del decorso del termine citato, col conseguente diritto dell'assicuratore di rifiutare il pagamento.
***
Per le considerazioni sopra esposte il Tribunale prendeva posizione sulle ulteriori istanze istruttorie formulate dai convenuti e dai terzi chiamati giudicandole inammissibili (per irrilevanza). pagina 68 di 168 ***
Escludeva la sussistenza dei presupposti per la condanna del richiesta Pt_1
da alcuni dei terzi chiamati, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante il totale difetto di prova della relativa sussistenza.
***
Da ultimo regolava le spese di lite secondo criterio di soccombenza,
disponendo la condanna in solido dei convenuti , Pt_1 CP_3 P_
e alla relativa rifusione in favore della CP_8 CP_5 CP_6 CP_7
curatela attrice, con liquidazione del dovuto in complessivi € 55.000,00=, oltre
15% per spese forfettarie e accessori di legge, ed ancora la condanna del convenuto, chiamante, alla rifusione delle spese sostenute dai terzi Pt_1
chiamati TRoparte_10 TRoparte_11 CP_12 [...]
(eredi), Per_1 Persona_8 Parte_2 Persona_9
(eredi) e , liquidate per ciascuno in € 35.000,00=, oltre
[...] TRoparte_9
15% per spese forfettarie e accessori di legge (liquidazione limitata, quanto agli eredi - rimasti contumaci a seguito della riassunzione -, a € CP_16
25.000,00=), nonché la condanna della curatela alla rifusione delle spese sostenute dal convenuto per il presente giudizio, liquidate in € CP_22
35.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
dichiarava compensate le spese di lite fra i convenuti e terzi chiamati che avevano
TR formulato domanda di manleva nei confronti di e quest'ultima (la pagina 69 di 168 compensazione veniva giustificata sulla base delle ragioni della decisione, in quanto il rigetto della domanda di manleva era conseguenza delle dichiarazioni infedeli rese dal contraente, soggetto diverso dagli assicurati); dichiarava infine compensate le spese fra i terzi chiamati dal e le rispettive compagnie Pt_1
assicuratrici, risultando – in radice - assorbite le domande di manleva.
***
Poneva, infine, le spese di CTU, liquidate dal GI, definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, dei convenuti Pt_1
, e in parti uguali (1/7 CP_3 P_ CP_8 CP_5 CP_6 CP_7
ciascuno).
***
Così pertanto statuiva il Tribunale di Brescia:
<
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa
domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna i convenuti Parte_1 CP_3 P_
, e
[...] TRoparte_8 CP_5 TRoparte_6
, in solido, al pagamento, in favore della CP_7 [...]
della somma di € 7.400.000,00=, con gli ulteriori Parte_15
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- rigetta la domanda proposta dalla curatela nei confronti del convenuto pagina 70 di 168 e le domande di manleva proposte dai convenuti e TRoparte_22
terzi chiamati nei confronti della terza chiamata TRoparte_18
[...]
- dichiara assorbite le ulteriori domande di manleva meglio precisate in
motivazione;
- dichiara inammissibili le chiamate svolte dal convenuto Parte_1
[...]
- condanna i convenuti , Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5 CP_6
e in solido, al pagamento, in favore della curatela, della somma di CP_7
€ 55.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di
rifusione delle spese di lite;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dei terzi chiamati Pt_1
TRoparte_10 TRoparte_11 CP_12 [...]
(eredi), , e , Per_1 Persona_8 Parte_2 TRoparte_9
per il presente giudizio, liquidate per ciascuno in € 35.000,00=, oltre 15% per
spese forfettarie e accessori di legge (condanna limitata, quanto agli eredi
- rimasti contumaci a seguito della riassunzione -, a € 25.000,00=); CP_16
- compensa per intero le spese di lite tra le altre parti nei termini precisati in
motivazione;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei
pagina 71 di 168 rapporti interni, dei convenuti , Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5
e in parti uguali (1/7 ciascuno).>> CP_6 CP_7
***
(Proc. n.1365/2019)
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione il dott.
nei confronti: del , del Parte_1 TRoparte_1
sig. , dell'avv. , del CP_3 TRoparte_22
sig. dei SI , TRoparte_4 CP_5 [...]
e , del sig. , del CP_6 CP_7 TRoparte_9
sig. , del sig. dei TRoparte_10 TRoparte_11
SI , e CP_13 TRoparte_14
, quali eredi del defunto sig. Parte_7 Per_1
(costituitisi in primo grado), del sig. , del sig.
[...] CP_17
e del sig. , rassegnando nei Parte_2 CP_12
loro confronti le seguenti conclusioni:
“..Piaccia all'adita Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, in accoglimento
dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n°2753/2019
emessa inter partes dal Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, per tutti i motivi
innanzi esposti, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai
sensi dell'art. 283 cpc ricorrendone i requisiti, e previa revoca dell'ordinanza ammissiva
della CTU in primo grado ovvero declaratoria di nullità della CTU, accogliere le
pagina 72 di 168 conclusioni già rassegnate in primo grado di giudizio dal dott. e: Pt_1
a) Rigettare la domanda così come proposta dalla TE perché, nulla, improponibile,
inammissibile e prescritta, oltre che infondata in fatto e diritto;
b) In via del tutto gradata e per puro scrupolo difensivo, solo nel caso in cui si dovesse
ritenere l'esponente responsabile civile nel giudizio de quo e condannarlo al risarcimento
dei danni, comunque in misura che non potrà eccedere quella degli altri convenuti di cui alle
transazioni intervenute nel corso di causa, accogliendo, anche solo parzialmente la domanda
attrice, si chiede che la detta responsabilità e la condanna venga estesa solidalmente anche
agli altri amministratori, ai sindaci, e al revisore di cui si è chiesta la chiamata in causa con
accertamento e ripartizione interna della quota di responsabilità eccetto quelli e CP
, per i quali nel corso del giudizio a seguito di transazione si è proceduto alla Per_7
rinuncia;
c) il tutto, in ogni caso, con vittoria delle spese, anche di CTU e dei compensi del doppio
grado di giudizio questi ultimi da liquidarsi in favore dell'avv. Marco Giordano procuratore
antistatario”.
A sostegno dell'impugnazione il dott. ha proposto sei motivi di Pt_1
gravame:
- col primo motivo ha lamentato <violazione e falsa applicazione degli artt.
50 bis cpc n. 5, 115 cpc (disponibilità della prova), 2697 cc (onere della
prova), art. 198 cpc, principio del contraddittorio, art. 24 Cost. diritto di
difesa, art.111 cost., principio della ragionevole durata del processo – Vizio di
motivazione, omesso esame della documentazione agli atti, nullità della
pagina 73 di 168 CTU>>, per aver il giudice di prime cure disposto una CTU con finalità
meramente esplorativa, volta a supplire alla carenza di prova da parte della
TE, gravata del relativo onere, e per aver aderito alle valutazioni espresse dal CTU, sebbene fondate su stime e presunzioni dal CTU stesso definite non dimostrabili;
- col secondo motivo ha lamentato <contraddittorietà della sentenza – vizio
di omessa motivazione – errata valutazione della CTU nel merito -
inammissibilità ed inattendibilità della CTU del dott. , per aver il Per_15
giudice recepito le determinazioni del CTU, errate in quanto adottate in un'ottica ex post, e non ex ante, e inoltre basate sulla sua “personale
esperienza”, senza che si tenesse conto, come dovuto, di alcuni elementi di rilevante importanza [<<- il piano industriale triennale della società di consulenza
internazionale IN & OMpany richiamato dalla Relazione sulla Gestione del bilancio al
31.12.2003 ed approvato dal CdA dell'epoca; - l'Impairment test della società LI &
NE, pure richiamato e parzialmente riportato nella “Nota Integrativa al Bilancio al
31.12.2003” (l'impairment test costituisce il procedimento di verifica delle perdite di valore
delle attività iscritte in bilancio previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS); - la
relazione della Consob all'1.4.2004 (che stima correttamente la valutazione della
partecipazione in ); - la recente acquisizione di alcune delle partecipazioni detenute, CP_33
in base a perizie di stima ex art. 2343 cc (ad es. acquistata a fine 2002 e, peraltro CP_35
rivenduta, nel corso del 2003 al valore di costo); - il reale valore di mercato delle società
CP_3 partecipate, notevolmente superiore allo stesso costo d'acquisto (ad es. ed Pt_13
che - la circostanza è pacifica e documentalmente provata - in epoca successiva al pagina 74 di 168 ME sono state rivendute dallo stesso Curatore Fallimentare per un valore di circa €
50.000.000,00)>>], e per aver quindi recepito e fatto proprie le valutazioni espresse nella relazione del CTU con riguardo a) anzitutto alle partecipazioni,
il cui valore era stato determinato sulla base del criterio del patrimonio netto,
anziché sulla base del criterio del costo, utilizzato da e da tutto il Parte_6
gruppo; b) ai crediti, fatti oggetto di rilevante svalutazione, sebbene neppure il
ME attore fosse pervenuto a tale conclusione;
c) alla perdita del capitale sociale alla fine del mese di maggio del 2023 ed alla relativa consapevolezza in capo agli amministratori al 30 settembre 2003, data di approvazione della trimestrale al 30/06/2003, trattandosi di valutazione effettuata sulla base di un dato oggettivamente approssimativo, non potendosi redigere una CTU
contabile in assenza della contabilità della società; d) alla determinazione del danno, valutato dal CTU nell'importo di € 87.988.878 e comunque non inferiore ad € 46.453.191, cifre cui il CTU sarebbe pervenuto mediante quantificazione in via presuntiva, anziché procedere, come avrebbe dovuto,
all'individuazione delle operazioni nuove compiute dagli amministratori che fossero risultate foriere di danni alla società;
- col terzo motivo ha lamentato <violazione e falsa applicazione degli artt.
2949, comma 2 e 2394 cc - prescrizione dell'azione>>, dolendosi del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, invece a suo dire fondata, essendo al momento della notifica dell'atto di citazione già trascorsi i cinque anni sia pagina 75 di 168 dal compimento delle eventuali azioni lesive sia dal momento in cui si era evidenziato all'esterno lo stato di crisi della società che, come assunto dallo stesso fallimento, non poteva che essere evidente ai terzi coevamente al suo sorgere, cioè nel corso del 2004;
- col quarto motivo ha lamentato <erroneità della sentenza – vizio di
motivazione – nullità, anche per violazione dell'art. 163 cpc, inammissibilità
ed infondatezza della domanda proposta dalla TE attrice in primo grado
–>>, per l'eccessiva genericità della domanda avanzata dal , che non CP_1
avrebbe reso alla controparte possibile la predisposizione di un'adeguata difesa, non avendo, a suo dire, la TE indicato i fatti che avrebbero provocato la perdita del capitale sociale, né, quando ciò si sarebbe verificato,
né quale fosse il danno che ne era derivato alla società e quando lo stesso si fosse effettivamente concretizzato, né il nesso causale tra la condotta e l'evento, e non avendo essa indicato le specifiche condotte addebitabili all'esponente né i relativi danni;
inoltre era la TE, quale parte attrice in azione di responsabilità contro gli ex amministratori e sindaci della società, a dover fornire prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto;
- col quinto motivo l'appellante ha lamentato <erroneità della sentenza-
vizio di motivazione – contraddittorietà – ammissibilità e fondatezza della
chiamata in causa operata dal dott. >> perché la decisione impugnata Pt_1
pagina 76 di 168 sarebbe risultata erronea per aver negato la legittimazione del dott. a Pt_1
proporre domanda di condanna dei terzi chiamati;
questi ultimi, infatti,
sebbene la TE avesse espressamente dichiarato di non voler estendere le proprie domande nei loro confronti, avevano preso posizione sulla domanda della TE ed avevano anche articolato mezzi istruttori sui quali la stessa
TE aveva preso specifica posizione;
quindi <l'interpretazione della
domanda del dott. contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale Pt_1
di Brescia, non poteva essere intesa in senso riduttivo (vale a dire
esclusivamente diretta a ottenere il mero accertamento della responsabilità
concorrente dei soggetti terzi chiamati) ma, nel senso estensivo in cui risulta
sostenuta da un interesse giuridicamente apprezzabile dell'esponente insito
nella possibilità: i) di ridurre nei rapporti interni la propria responsabilità
estendendo il numero dei responsabili solidali, agli ulteriori soggetti chiamati;
ii) di ottenere l'accertamento della quota di (eventuale) responsabilità interna
gravante su ciascun coobbligato;
iii) in via gradata di ottenere anche solo una
pronuncia di mero accertamento delle ulteriori responsabilità anche in vista di
una (eventuale e logica) futura azione di regresso nei confronti degli altri
coobbligati>>. A dire dell'appellante, quindi, la chiamata dallo stesso operata al fine di ottenere una estensione ad altri pretesi responsabili della condanna al risarcimento dei danni doveva, in definitiva, ritenersi ispirata alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante;
pertanto, ferma restando l'intervenuta pagina 77 di 168 estinzione del processo limitatamente ai rapporti e Persona_10
doveva, a suo dire, venir riconosciuta l'ammissibilità delle Persona_11
ulteriori chiamate svolte;
- col sesto motivo, relativo alle <spese di lite>>, l'appellante ha dedotto che all'accoglimento del gravame doveva far seguito la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio. Ha infine richiesto disporsi la sospensione ex art.283 cpc della provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata.
***
Costituendosi in giudizio, il ha resistito al gravame TRoparte_1
avversario, con riferimento ai primi quattro motivi, relativi all'azione di responsabilità dallo stesso intentata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art.342 cpc e comunque contestandone la fondatezza. La TE ha pertanto così rassegnato le proprie conclusioni in comparsa di costituzione e risposta
“TRariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso,
voglia l'adita Corte d'Appello di Brescia:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: rigettare l'istanza di sospensione
ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante del dott. in quanto Pt_1
inammissibile ed infondata per carenza dei presupposti di legge;
NEL
pagina 78 di 168 MERITO: rigettare l'appello proposto dal dott. in quanto Parte_1
improponibile, inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con
conferma integrale dell'impugnata sentenza;
IN OGNI CASO: il tutto con vittoria di spese, compensi del doppio grado di
giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% CAP ed IVA come per legge.”
***
Il dott. , costituendosi, ha in buona sostanza aderito CP_3
all'appello del proponendo a sua volta, per tre articolati motivi, Pt_1
appello incidentale avverso l'impugnata sentenza n.2753/2019 del Tribunale di
Brescia, rassegnando, in comparsa, le seguenti conclusioni: <Tanto premesso
e considerato, il dott. come in epigrafe rappresentato, difeso e CP_3
domiciliato, chiede a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, respinta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via preliminare, ai sensi dell'art.283 cpc sospendere la provvisoria
esecutorietà della sentenza n.2753/2019 del Tribunale di Brescia omissis;
nel merito, annullare e revocare la sentenza n.2753/2019 del Tribunale di
Brescia omissis e per l'effetto, respingere le domande formulate contro il dott.
dal ; CP_3 TRoparte_1
in via istruttoria, ordinare al , in persona del TRoparte_1
Curatore pro tempore, l'esibizione degli impairment test di LI & NE
pagina 79 di 168 acquisiti a supporto delle valutazioni delle partecipazioni sociali nella
titolarità di nel Bilancio al 31 dicembre 2003. Parte_6
Con vittoria compensi e spese, anche generali, per entrambi i gradi di
giudizio>>
In particolare il col primo motivo di appello incidentale ha CP_3
sottoposto a censura la decisione del Tribunale con cui quest'ultimo aveva respinto l'eccezione di prescrizione, da lui tempestivamente sollevata;
ha in particolare dedotto essere interamente decorso il periodo prescrizionale quinquennale, in quanto, assumendo quale dies a quo quello delle dimissioni,
da lui comunicate in data 24/01/2004, il quinquennio di legge – che andava a maturare il 24/01/2009 - era già trascorso alla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado, intervenuta nel luglio di quell'anno 2009; ha inoltre dedotto essersi acquisiti agli atti numerosi elementi da cui poter ricavare con certezza la percepibilità da parte dei creditori di ben prima che Parte_6
ne venisse dichiarato il fallimento;
col secondo motivo ha lamentato l'omesso rilievo dell'illegittimità dell'acquisizione da parte del CTU di documentazione non ritualmente offerta in comunicazione dalle parti;
ha in particolare evidenziato il fatto che il non aveva prodotto le scritture ed i CP_1
documenti contabili di e delle società sue controllate, ma soltanto i Parte_6
bilanci di esercizio della capogruppo e di alcune società controllate, dato quest'ultimo che avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda per pagina 80 di 168 insufficienza della prova circa i fatti dedotti a fondamento dell'azione di responsabilità; col terzo motivo di gravame ha sottoposto a censura le valutazioni espresse nella relazione del CTU, e recepite in sentenza, circa il valore delle partecipazioni, rilevando, tra le altre, le seguenti discrasie: a)
omessa considerazione del contesto di operatività di violazione del Parte_6
principio dell'insindacabilità delle scelte gestorie e della loro valutazione ex ante (cd business judgement rule), inammissibilità della valutazione se effettuata ex post;
b) omessa considerazione dell'assenza di contestazioni (da parte del Collegio Sindacale, della CONSOB, della società di revisione
PriceWaterhouse & Coopers) al bilancio del 2003, nonché Parte_6
dell'acquisizione di impairment test indipendenti da parte di LI &
NE, proprio in merito al valore delle partecipazioni in c) in Parte_6
ogni caso, estraneità del dott. alla predisposizione ed alla redazione di CP_3
tale bilancio;
d) erroneità del riferimento al patrimonio netto delle società
partecipate ai fini della loro iscrizione nel bilancio, anziché al costo storico sostenuto per la relativa acquisizione;
e) omessa considerazione dell'accertamento fatto dalla Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n.123/2018, passata in giudicato, circa la legittimità dei valori di iscrizione di partecipazioni e crediti della società partecipata , precedentemente CP_33
ritenuta dal CTU nominato in primo grado, dott. le cui Persona_16
valutazioni erano state recepite nella sentenza del Tribunale poi confermata pagina 81 di 168 dalla Corte;
f) vizio di ultrapetizione per aver la sentenza impugnata, sulla scorta delle valutazioni espresse nella CTU, proceduto alla svalutazione di
Biztop.com spa, AT IO CE BV, Parte_12
AT RA AR TD, e in assenza di alcuna CP_37 CP_38
richiesta in tal senso da parte della TE.
***
Costituendosi in giudizio LAUDISIO avv. FRANCESCO PAOLO, riuscito vincitore nel giudizio di primo grado, considerato che il dott. aveva Pt_1
impugnato la sentenza di primo grado nelle parti relative all'accoglimento della domanda svolta dalla TE attrice nei propri confronti, nonché in ordine alla dichiarata inammissibilità della domanda di manleva dallo stesso proposta, ha evidenziato di non aver alcun interesse nel presente giudizio d'appello e di non poter pertanto contraddire compiutamente rispetto alla domanda proposta dal dott. con l'atto di appello;
ha dedotto, infatti, Pt_1
dall'esame dell'atto di citazione, nel quale nessuna censura era stata mossa avverso i capi di decisione che lo riguardavano, di esser stato evocato nel presente giudizio di gravame solo in quanto parte del giudizio di primo grado.
Il in comparsa ha inoltre evidenziato esservi stati nella sentenza CP_22
del Tribunale di Brescia due errori materiali:
1) Nel dispositivo, non era stata riprodotta nel
PQM
la condanna alle spese pagina 82 di 168 della TE nei suoi confronti, chiaramente espressa nella parte motiva – a pag. 23 – e precisamente: “..la curatela va condannata alla rifusione delle
spese sostenute dal convenuto per il presente giudizio, liquidate in € CP_22
35.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge..”
2) Nella parte motiva (pag. 12 secondo capoverso) e, di conseguenza nel dispositivo, lì dove, nel prevedere che “15. Le spese seguono la soccombenza”
in ordine alla CTU, era stato così disposto “…pone le spese di ctu
definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, dei
convenuti , e in Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5 CP_6 CP_7
parti uguali (1/7 ciascuno).” sebbene il Giudice di Prime Cure avesse chiaramente inteso che le spese di ctu dovevano essere definitivamente poste
“… a carico di tutte le parti soccombenti in solido..” e, nei rapporti interni, dei convenuti , e in Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5 CP_6 CP_7
parti uguali (1/7 ciascuno).”
Per le anzidette considerazioni, così ha concluso il in comparsa: CP_22
“a. Rigettata qualsivoglia eventuale domanda proposta nei confronti
dell'esponente, provvedere alla correzione degli errori materiali come rilevati
nel presente atto;
b. Con vittoria di spese, compensi del presente grado di giudizio, oltre
rimborso forfettario al 15% CAP ed IVA come per legge.”
pagina 83 di 168 ***
Costituendosi in giudizio, , ha pure lui P_0 P_
sostanzialmente aderito all'impugnazione del e sostenendo (in Pt_1
estrema sintesi, tra le altre cose): a) che la domanda del doveva CP_1
ritenersi nulla per indeterminatezza;
b) che in ogni caso si trattava di pretesa prescritta;
c) che il Tribunale aveva recepito e fatto proprie le valutazioni assunte dal CTU a seguito di incarico a carattere esplorativo, cui il tecnico era pervenuto sulla base di elementi di conoscenza diversi rispetto a quelli ritualmente acquisiti in causa;
d) che comunque le valutazioni espresse dal
CTU dovevano ritenersi inattendibili, perché ottenute con valutazione a posteriori anziché a priori;
e) che la rivalutazione delle partecipazioni secondo il criterio del relativo patrimonio netto, accolto dal CTU e confermato in sentenza, doveva ritenersi non appropriata, corretto essendo invece il metodo adottato, che faceva capo al costo di acquisizione, dato che la stessa CONSOB
aveva espresso parere positivo in proposito;
f) che parimenti incongrua appariva la svalutazione dei crediti, effettuata con riferimento ai bilanci al
31/12/2003, senza che al riguardo fossero state espresse specifiche doglianze da parte della TE;
g) che in ogni caso la domanda risarcitoria avanzata da quest'ultima doveva ritenersi infondata, per quanto lo riguardava, essendo egli stato mero consigliere, senza deleghe, fino al 18 (29) marzo 2004, mentre al vertice della struttura stava il dott. , presidente del CdA Parte_1
pagina 84 di 168 e azionista di maggioranza, e vero dominus di fatto era il dott.
[...]
amministratore delegato di che gestiva, in esclusiva, i CP_3 Parte_6
rapporti col il mondo bancario e concentrava nelle sue mani la finanza, la tesoreria e l'amministrazione del gruppo.
Il ha poi sottoposto a censura la decisione del Tribunale di P_
reputare inammissibili le chiamate in causa operate dal ed ha infine Pt_1
chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice
TR
contestando la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza in forza di clausola “claims made rule” così come dell'eccezione di prescrizione ex art.2952 c.c. ante riforma.
Così ha pertanto concluso:
“Piaccia all'adita Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, in
accoglimento dell'appello principale del dott. e di quello incidentale Pt_1
proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n°2753/2019
emessa inter partes dal Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, per
tutti i motivi innanzi esposti, previa sospensione della efficacia esecutiva della
sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 cpc ricorrendone i requisiti e previa
revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU in primo grado ovvero
declaratoria di nullità della CTU o ancora rinnovazione della stessa,
accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado di giudizio e, quindi:
pagina 85 di 168 a) Rigettare la domanda così come proposta dalla TE in quanto nulla,
improponibile, improcedibile, inammissibile, prescritta e/o infondata in fatto e
diritto;
b) In via subordinata e per puro scrupolo difensivo, nella non creduta ipotesi
di conferma, anche parziale, della sentenza impugnata, accertare e dichiarare,
comunque, il diverso grado di responsabilità delle parti in giudizio, compresi i
terzi chiamati in causa (amministratori, sindaci e revisori dei conti), nella
produzione dei fatti generatori del presunto danno e, per l'effetto, ripartire,
nei rapporti interni, l'ammontare dell'eventuale importo da risarcire,
contenendolo, comunque, in misura non eccedente quella degli altri convenuti
di cui alle transazioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado,
c) Sempre in via subordinata e sempre nell'ipotesi di conferma, anche parziale,
della sentenza impugnata, previa eventuale dichiarazione di nullità della cd.
Clausola “claims made rule”, dichiarare la TRoparte_18
obbligata a manlevare e tenere indenne l'ing. da ogni e TRoparte_4
qualsiasi pregiudizio, condannandola al pagamento diretto all'appellata
; Pt_15
d) In ogni caso, con vittoria di spese, ivi comprese quelle di CTU, e compensi
del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore
antistatario”.
pagina 86 di 168 L'ing. ha in data 9/12/2019 notificato ad P_ TRoparte_18
l'atto di citazione in appello del la propria comparsa di
[...] Pt_1
risposta e la procura alle liti, citando la terza chiamata a comparire all'udienza del 4 marzo 2020.
***
e , già componenti del Collegio CP_5 TRoparte_6
Sindacale, costituendosi in giudizio, hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza n.2753/2019 del Tribunale di Brescia, per i seguenti motivi:
1) nullità della CTU: violazione e falsa applicazione agli arrt. 50 bis c.p.c,
dell'art. 115 c.p.c, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 198 c.p.c., in virtù degli stessi argomenti proposti dall'appellante principale;
2) violazione di legge – motivazione contradittoria e/o insufficiente – erronea valutazione nel merito della CTU – omessa valutazione delle prove documentali e delle deduzioni difensive dei convenuti in ordine alle stesse –
omessa motivazione – violazione dell'art. 2697 c.c (anche qui per le medesime considerazioni espresse negli atti di impugnazione sopra riportati), con specifico riferimento alla valutazione delle partecipazioni e dei crediti, nonché
all'individuazione del momento della perdita del capitale sociale e alla determinazione del danno risarcibile;
pagina 87 di 168 3) erroneità della sentenza – vizio di motivazione – errata valutazione delle risultanze probatorie – errata applicazione delle norme in tema di compiti del collegio sindacale in società quotata: gli appellanti incidentali hanno sottolineato l'erroneità della decisione impugnata per averne ravvisato la responsabilità, quali sindaci, con valutazione approssimativa dei compiti dei sindaci in società controllate dove è presente una società di revisione e,
comunque, in assenza di prove in ordine al nesso di causalità tra le condotte
(comunque mai individuate e provate nella loro specificità e asserita illegittimità) e l'asserito danno;
4) erroneità della sentenza – vizio di motivazione – errata valutazione delle risultanze probatorie, apparendo inappropriata la decisione di ritenere
“equivalente l'apporto di ciascuno responsabile alla formazione dei bilanci
falsi con la conseguente responsabilità per le successive condotte omissive”;
5) erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda di parte attrice – errata valutazione del quadro probatorio –
vizio di motivazione.
Hanno pertanto concluso in comparsa come segue:
“In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
2753/2019 emessa dal Tribunale di Brescia, pubblicata il 12.10.2019 e non
notificata agli appellanti incidentali;
pagina 88 di 168 Nel merito, accogliendo il presente appello incidentale, in integrale riforma
della sentenza n. 2753/2019 emessa dal Tribunale di Brescia, rigettare la
domanda attrice in quanto nulla, improponibile, inammissibile ed infondata in
fatto ed in diritto e comunque non provata;
In via subordinata, nel caso in cui l'Eccellentissima Corte adita ritenesse
riconosciuta una qualche responsabilità ascrivibile ai componenti del Collegio
Sindacale, accertare e dichiarare il diverso grado di responsabilità dei
convenuti nella generazione del danno, ripartendo quanto dovuto nei rapporti
interni con conseguente riconoscimento del diritto di regresso dei sig.ri e CP_6
nei confronti dei coobbligati;
CP_5
Condannare il fallimento attore al pagamento delle spese, anche di CTU, e dei
compensi dei due gradi di giudizio oltre CAP ed IVA come per legge da
liquidare in favore degli avvocati antistatari”
[...]
, pur se regolarmente convenuto in giudizio, non si è CP_7
costituito, rimanendo in grado d'appello contumace.
***
, costituendosi, ha preso posizione sul quinto e sul TRoparte_9
sesto motivo di gravame dell'appellante rilevandone Parte_1
la manifesta infondatezza, ed instando pertanto per la declaratoria di pagina 89 di 168 inammissibilità dell'impugnazione ex art.348 bis cpc
***
, componente del collegio sindacale di dal CP_17 Parte_6
18/03/2004 sino al 22/11/2004, ha pure preso posizione sul quinto motivo di gravame dell'appellante osservando che, ferma Parte_1
l'inammissibilità della domanda di estensione nei confronti suoi e degli altri amministratori e sindaci chiamati in causa in primo grado dal Pt_1
l'affermazione della solidale responsabilità dei terzi chiamati, e del in Per_2
particolare, avrebbe supposto la previa individuazione di specifiche condotte,
attive od omissive, da imputarsi al terzo chiamato, che avrebbero concorso nella determinazione del pregiudizio arrecato alla società e lamentato dal
, mentre nulla era stato in tal senso addotto dal Sollevando CP_1 Pt_1
eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc ed ex art.348 bis cpc,
il ha inoltre rilevato che, avendo il in primo grado svolto, Per_2 Pt_1
rispetto ai terzi chiamati la seguente domanda: “In via del tutto gradata e per
puro scrupolo difensivo, solo nel caso in cui si dovesse ritenere l'esponente
responsabile civile nel giudizio de quo e condannarlo al risarcimento dei
danni, accogliendo, anche solo parzialmente la domanda attrice, si chiede che
la detta responsabilità e la condanna venga estesa solidalmente anche agli
altri amministratori, ai sindaci, e al revisore dott. , di cui si è chiesta la CP_9
chiamata in causa” (comparsa di costituzione e risposta con richiesta di pagina 90 di 168 termini per la chiamata di terzo;
memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c.),
la formulazione delle conclusioni del in secondo grado – avendo egli Pt_1
chiesto “b) In via del tutto gradata e per puro scrupolo difensivo, solo nel caso
in cui si dovesse ritenere l'esponente responsabile civile nel giudizio de quo e
condannarlo al risarcimento dei danni, comunque in misura che non potrà
eccedere quella degli altri convenuti di cui alle transazioni intervenute nel
corso di causa, accogliendo, anche solo parzialmente la domanda attrice, si
chiede che la detta responsabilità e la condanna venga estesa solidalmente
anche agli altri amministratori, ai sindaci, e al revisore di cui si è chiesta la
chiamata in causa con accertamento e ripartizione interna della quota di
responsabilità eccetto quelli e , per i quali nel corso del CP Per_7
giudizio a seguito di transazione si è proceduto alla rinuncia” (atto di citazione in appello, p. 52) – avrebbe dato ingresso, inammissibilmente, giusta il disposto di cui all'art.345 cpc, ad una domanda nuova, e ciò: a) essendo diverso e maggiore il petitum immediato, con riferimento all'accertamento della quota di responsabilità tra (asseriti coobbligati), non oggetto di domanda in primo grado;
b) essendo diverso il petitum mediato: il risultato concreto avuto di mira con la nuova domanda – l'accertamento e ripartizione interna delle quote di responsabilità – non sarebbe stato presente in quella originaria,
che aveva ad oggetto esclusivamente l'estensione della condanna pronunciata favore dell'attore ai terzi chiamati;
c) essendo diversa la causa petendi, sia pagina 91 di 168 sotto il profilo dei fatti storici (i comportamenti dei coobbligati) sia sotto il profilo della situazione giuridica (la rilevanza di tali comportamenti e il nesso causale tra detti comportamenti e il danno subìto dall'attore rispetto al nesso causale tra il comportamento del dottor e il medesimo danno); d) Pt_1
essendo diverso e più ampio il tema di indagine e di decisione.
L'appellato ha inoltre evidenziato che in primo grado il aveva chiesto Pt_1
che la responsabilità, ove riscontrata a suo carico, e la conseguente condanna al risarcimento del danno venissero estese solidalmente anche agli altri amministratori, ai sindaci, e al revisore dott. , da lui stesso chiamati in CP_9
causa, ed ha a tale riguardo osservato che tale domanda, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, era espressamente diretta a estendere ai terzi chiamati la condanna eventualmente pronunciata a favore del CP_1
attore, così da precludere la possibilità stessa di una diversa interpretazione della domanda, come comprensiva dell'accertamento della responsabilità nei rapporti interni tra asseriti coobbligati, delle quote di detta responsabilità, della riduzione della responsabilità del convenuto dottor . Ha aggiunto non Pt_1
sussistere neppure i presupposti perché una domanda in tal senso potesse ritenersi implicitamente formulata dalla difesa del non risultando dai Pt_1
relativi atti alcuna specifica indicazione in ordine alle condotte asseritamente pregiudizievoli attribuite ai singoli terzi chiamati, tra cui il Per_2
L'appellato ha inoltre riproposto ex art.346 cpc le eccezioni già sollevate in pagina 92 di 168 primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale. Ha infine contestato nel merito la fondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti. Ha pertanto così
concluso:
<< voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello – disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni opportuna declaratoria
sia di rito sia di merito –
in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello dal dottor
ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni esposte;
- dichiarare Pt_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dal dottor ai sensi dell'art. Pt_1
348-bis c.p.c. per le ragioni esposte;
- dichiarare l'inammissibilità delle
domande nuove proposte dal dottor per la prima volta in appello in Pt_1
violazione dell'art. 345 c.p.c. per le ragioni esposte;
in via principale, nel merito: - rigettare le domande del dottor in Pt_1
quanto integralmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in
narrativa e, per l'effetto, comunque confermare la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 2753/2019 emessa in data 12 settembre 2019, pubblicata in data 12
ottobre 2019, impugnata dal dottor Pt_1
condannare il dottor alla rifusione di spese e compensi dei due gradi Pt_1
di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfetario e valutare la sussistenza
dei presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.>>
pagina 93 di 168 ***
, costituendosi ha pure lui eccepito TRoparte_10
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 e 348 bis cpc,
contestandone comunque la validità e la fondatezza, e ciò tanto per l'appello principale, del quanto per quello incidentale, del , Pt_1 P_
chiedendo vedersi rimborsate in solido le spese di lite da tutti i chiamanti. Ha
infine chiesto di esser autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Ha infine rassegnato le seguenti TRoparte_19
conclusioni:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda ed eccezione
disattesa, così giudicare:
in via pregiudiziale: integrare il contraddittorio nei confronti di
[...]
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, TRoparte_24
con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, con assegnazione del
relativo termine;
in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Dott. ai sensi Pt_1
dell'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale svolto dall'Ing.
, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto;
P_
pagina 94 di 168 - in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello del Dott.
per carenza dei requisiti ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., e dell'appello Pt_1
incidentale dell'Ing. per carenza dei requisiti ex art. 163, nn. 2, 3 e 4, P_
c.p.c.;
nel merito in via principale: in ogni caso, rigettare nel modo migliore le
domande avanzate dal Dott. e dall'Ing. nei confronti del Pt_1 P_
Dott. n quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel CP_10
presente atto nonché negli atti del primo grado di giudizio;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma
della sentenza n. 2753/2019 e di accoglimento, anche solo parziale, delle
domande svolte dal Dott. nei confronti del Dott. condannare Pt_1 CP_10
a tenere indenne e manlevare il Dott. TRoparte_24
da quanto quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere al TRoparte_10
Dott. all'Ing. , direttamente al ME attore o ad altre Pt_1 P_
parti del giudizio, a seguito dell'accertamento di eventuali responsabilità a
proprio carico;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.>>
***
dott. costituendosi, ha evidenziato come il CP_11 CP_11
dott. instando per l'estensione nei confronti suoi e degli altri terzi Pt_1
pagina 95 di 168 chiamati della responsabilità, non avesse inteso indicare i terzi chiamati stessi come esclusivi responsabili in via alternativa, bensì come eventuali coobbligati nel caso in cui fosse stata accertata anche la sua responsabilità.
Ciò premesso, ha sostenuto che la doglianza dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto interpretare la domanda sottesa alle chiamate di terzo “nel senso estensivo in cui risulta sostenuta da un interesse
giuridicamente apprezzabile dell'esponente” costituirebbe una totale forzatura,
se non una domanda nuova, avanzata per la prima volta in appello.
Poiché, come già sottolineato in primo grado, “il principio dell'estensione
automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in
causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal
convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi
il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione
alternativa con il convenuto e in relazione a un unico rapporto, mentre non
opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei
rapporti (…)” (Cass. Civ. sez. I, 21.12.2018, n. 33343; Cass. Civ. sez. III,
8.11.2007, n. 23308.), e poiché “il principio dell'estensione automatica della
domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera
quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale,
essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma
domanda da parte dell'attore” (Cass. civ., 29 dicembre 2009, n. 27525; Id., 8 pagina 96 di 168 novembre 2007, n. 23308), dato atto del fatto che il ME attore non aveva formulato alcuna domanda in tal senso nei confronti dei terzi, ha pertanto sostenuto che la relativa chiamata in causa dovesse valutarsi come illegittima. In linea subordinata ha sostenuto che la stessa sarebbe comunque risultata nulla, ex art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., non avendo il dott. Pt_1
indicato quali fatti fossero in concreto da addebitarsi alla presunta responsabilità del dott. in quanto si era limitato ad addossare CP_11
all'operato dei terzi chiamati, indistintamente, i fatti indicati dal CP_1
quali causa del dissesto societario, nonché dell'aggravamento dello stesso:
infatti, anche per quanto attiene l'esercizio dell'azione di responsabilità (e quindi lo stesso vale nel caso di specie per la chiamata di terzi) nei confronti dell'amministratore di società di capitali, “non è sufficiente invocare
genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più
specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che
per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel
rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve
sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente
contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto
sociale” (Cass. sez. I, 27.10.2006, n. 23180).
Contestata comunque nel merito qualsiasi responsabilità in ordine ai fatti così
come allegati dalla TE attrice, ha concluso come segue:
pagina 97 di 168 “Voglia l'Ecc. mo Collegio dell'intestata Ecc. ma Corte d'Appello, contrariis
reiectiis, previe le declaratorie del caso e di legge, rigettare l'appello svolto
dal dott. e confermare integralmente la sentenza impugnata (Trib. Pt_1
Brescia, n. 2735/19 del 12.09.2019, nella causa civile iscritta con R.G. n.
14705/2009), in particolare dichiarando inammissibile e/o improcedibile l'atto
di chiamata di terzo svolta dal Dott. nei confronti del Dott. Pt_1 [...]
anche per carenza di legittimazione attiva del chiamante;
CP_11
solo in via subordinata e gradata, senza che ciò costituisca rinunzia alla
superiore eccezione e domanda, e solo per l'ipotesi in cui venga dichiarata
ammissibile la chiamata in causa del terzo, con riforma della Sentenza, in via
preliminare in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e/o dell'atto di
chiamata di terzo, per insufficienza del requisito previsto ex art. 163, n. 4,
c.p.c.;
solo in via ulteriormente subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui
l'Ecc. mo Collegio decidesse di riformare la sentenza impugnata, accertato,
per tutti i motivi esposti in atto e qui integralmente richiamati, che il dott.
si è comportato con la diligenza richiesta TRoparte_11
nell'espletamento del proprio incarico in e che Parte_6
conseguentemente non ha alcuna responsabilità in ordine ai danni
eventualmente arrecati alla stessa o ai suoi creditori, dichiarare infondata la
chiamata in causa del dott. nei confronti del Dott. e Pt_1 CP_11
pagina 98 di 168 comunque rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti;
in via ulteriormente subordinata, in istruttoria, per i motivi esposti in atti
dichiarare la nullità della CTU di cui al primo grado di giudizio e
conseguentemente disporne la rinnovazione.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i giudizi,
oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre che con
condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. del dott. in favore del dott. Pt_1 [...]
” CP_11
***
, CP_13 TRoparte_41 Parte_7
, quali eredi di , deceduto in data
[...] Persona_1
23/02/2016, costituendosi in giudizio, hanno loro pure eccepito l'inammissibilità ex art.342 cpc del gravame avversario contestandone in ogni caso la relativa fondatezza. Così hanno rassegnato in comparsa le loro conclusioni:
<Voglia l'ecc.ma corte d'appello di Brescia, contrariis reiectis,
ritenuta la mancanza dei presupposti previsti dall'art.283, comma 1, cpc,
respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei capi della
sentenza impugnata con cui il tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibili
le chiamate svolte da e condannato il chiamante a rifondere ai Pt_1
pagina 99 di 168 chiamati le spese di soccombenza;
in via preliminare, dichiarare inammissibili ex art.342 cpc l'appello principale
proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 P_
per i motivi indicati in narrativa;
[...]
respingere l'appello principale proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi indicati nella narrativa del presente
atto e degli atti del precedente grado, con conseguente conferma del capo
della sentenza impugnata con cui il tribunale ha dichiarato inammissibili le
chiamate svolte da per difetto di legittimazione attiva del chiamante;
Pt_1
in via subordinata preliminare, sempre sul rito, accertare e dichiarare la
nullità della citazione per chiamata di terzo notificata da Parte_1
a ex art.164, 4° comma, cpc, per totale difetto dei requisiti Persona_1
da cui all'art.163, n.3 e n.4, nonché per le stesse ragioni, la nullità
dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto da P_
;
[...]
in via subordinata preliminare, nel merito, accertare l'intervenuta
prescrizione estintiva per decorso del termine normativamente previsto in
relazione alle domande che il chiamante abbia inteso svolgere nei confronti
del chiamato, e conseguentemente dichiarare la prescrizione di ogni
correlativo diritto che il chiamante abbia inteso far valere;
pagina 100 di 168 in via subordinata, sempre nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda
che e/o abbiano inteso avanzare nei Parte_1 TRoparte_4
confronti di perché infondata in fatto e in diritto;
Persona_1
in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di
responsabilità, anche parziale, di per effetto della domanda Persona_1
svolta dal chiamante, limitare la stessa al danno conseguente al suo effettivo
inadempimento;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del grado>>.
***
, costituendosi ha pure lui eccepito P_2 CP_12
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'appellante dott. ai sensi Pt_1
dell'art.342 bis cpc, contestandone comunque la validità e la fondatezza;
quanto all'appello incidentale dell'ing. , ha anzitutto rilevato che P_
quest'ultimo non aveva effettuato una regolare vocatio in jus dei terzi chiamati dal dr e del stesso in particolare;
ha in ogni caso sollevato con Pt_1 CP_12
riguardo a tale impugnazione le medesime eccezioni svolte nei riguardi di quella del ha chiesto pertanto la condanna in solido di entrambi alla Pt_1
rifusione delle spese di lite. Ha infine chiesto di esser autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice . Ha infine rassegnato le TRoparte_19
seguenti conclusioni:
pagina 101 di 168 “- Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa assegnazione di termine
entro cui integrare il contraddittorio nei confronti della
[...]
, così giudicare: TRoparte_43
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal
Dott. e di conseguenza l'appello incidentale proposto dall'ing. Pt_1
per le ragioni indicate in atto. P_
- in via subordinata accertare e dichiarare la nullità dell'atto di appello del
Dott. e dell'atto di appello incidentale proposto dall'ing. per Pt_1 P_
carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
in ogni caso, confermare la sentenza n. 2753/2019 resa dal Tribunale di
Brescia e depositata in cancelleria il 12/10/2019 e rigettare nel modo migliore
le domande avanzate dal dott. e dall'ing. nei confronti del Pt_1 P_
dott. perché infondate in fatto ed in diritto. CP_12
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata nel
senso indicato dal dott. e dall'ing. dichiarare Pt_1 P_ [...]
obbligata a manlevare e a tenere indenne il Dott. TRoparte_25 CP_12
da quanto quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere agli appellanti o pagina 102 di 168 direttamente al , a seguito dell'accertamento di eventuali CP_1
responsabilità a proprio carico connesse alla carica di sindaco rivestita.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella
misura del 15%, oltre IVA e CPA.”
***
dr costituendosi in giudizio, ha premesso: Parte_2 Pt_2
a) di aver sin da subito eccepito in primo grado in via preliminare e/o pregiudiziale la nullità dell'atto di chiamata da parte del dr. per Pt_1
assoluta incertezza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda, in violazione del diritto di difesa, ed inoltre, in via subordinata, la carenza della propria legittimazione passiva, ed in ulteriore subordine, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria rivolta nei suoi confronti,
b) che il Tribunale ne aveva ritenuto inammissibile la chiamata in giudizio,
rilevando che “il non è, all'evidenza, legittimato a proporre domanda Pt_1
di condanna dei terzi chiamati direttamente in favore della curatela, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di sostituzione processuale contemplate dall'ordinamento (la curatela ha, peraltro, espressamente dichiarato di non voler estendere le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati dal
”; Pt_1
pagina 103 di 168 c) che il giudice di prime cure a ciò aveva aggiunto che “un'interpretazione
riduttiva della domanda (esclusivamente diretta a ottenere il mero
accertamento della responsabilità concorrente dei soggetti terzi chiamati) non
apparrebbe poi sostenuta da un interesse giuridicamente apprezzabile del
Questi si è infatti limitato a richiedere – genericamente - la condanna Pt_1
solidale di tutti gli ulteriori soggetti asseritamente responsabili, senza
formulare una più specifica domanda d'accertamento della quota di
(eventuale) responsabilità interna gravante su ciascun coobbligato;
di talché
va esclusa, come anticipato, la sussistenza di interesse giuridicamente
apprezzabile del a ottenere una pronuncia di mero accertamento delle Pt_1
ulteriori responsabilità anche in vista di una (eventuale) futura azione di
regresso nei confronti degli altri coobbligati.”
Tanto premesso, l'appellato ha rimarcato il fatto che le predette motivazioni,
intrinsecamente condivisibili, non erano state fatte oggetto di alcuna valida censura da parte del che proprio nelle “parti della sentenza che si Pt_1
intende appellare e modifiche richieste (art 342 .n.1 cpc)” aveva in primis richiesto la riforma della parte della sentenza con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda spiegata nei confronti dei terzi;
ha pertanto sostenuto che l'appello in punto legittimazione attiva, e con riguardo alla posizione dovesse esser dichiarato inammissibile, Ciò in quanto il Parte_2
in ordine alla ritenuta sua carenza di legittimazione attiva nei confronti Pt_1
pagina 104 di 168 dei terzi, si era limitato ad affermare: “Il Giudice di prima istanza avrebbe
dovuto riconoscere la legittimazione attiva del dott. all'operata Pt_1
chiamata in causa ed accogliere, ovviamente nel solo caso di accoglimento
della (comunque inammissibile ed infondata) domanda della TE anche
alla luce delle risultanze della (illegittima ed errata) CTU contabile del dott.
, le domande spiegate dal detto convenuto nei confronti dei terzi Per_15
chiamati …” Con tale considerazione l'appellante non avrebbe fornito alcuna spiegazione in ordine al perché avrebbe dovuto ritenersi erronea l'affermazione resa dal Giudice di prime cure, secondo cui non ricorre nella specie “alcuna delle ipotesi di sostituzione processuale contemplate dall'ordinamento”. Ha
inoltre contestato, come non veritiera, l'affermazione dell'appellante secondo cui “tutti i chiamati in causa, hanno, in concreto, accettato il contraddittorio o
svolto domande riconvenzionali, “estendendo in tale modo il contraddittorio alla domanda principale: ha in proposito sottolineato di non aver svolto domande riconvenzionali nei confronti degli altri convenuti e di non aver mai esteso il contraddittorio nei confronti del , aggiungendo di non aver CP_1
preso posizione rispetto alle domande della TE. In diritto, richiamato il disposto di cui all'art.2392 c.c (“ gli amministratori devono adempiere i doveri
imposti dalla legge e dallo statuto …. Sono solidalmente responsabili verso la
società , dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri a meno che si
tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto
pagina 105 di 168 attribuite ad uno o più amministratori : in considerazione del carattere
personale della responsabilità la regola della solidarietà non trova
applicazione qualora nessun inadempimento sia imputabile al singolo
amministratore stante la natura contrattuale della responsabilità”), ha osservato che il fatto che curatore sia legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità ex art 146 LF non significa che debba convenire indistintamente tutti gli amministratori ma solo quei soggetti ritenuti responsabili per fatti illeciti individuati anche cronologicamente;
ebbene, il , non CP_1
ravvisando alcuna responsabilità in capo al correttamente non Parte_2
l'aveva evocato in giudizio così che il convenuto dott. non poteva, a Pt_1
suo dire, sic et simpliciter, estendere a terzi non chiamati in giudizio la propria responsabilità.
Né a detta dell'appellato può ammettersi quanto sostenuto dal che ha Pt_1
affermato la sussistenza del proprio interesse all'accertamento della corresponsabilità delle persone da lui convenute in giudizio, in ragione del fatto che “la chiamata di terzi corresponsabili avrebbe dato la possibilità di
…. ridurre nei rapporti interni la propria responsabilità estendendo il numero
dei responsabili solidali e così la propria … o la quota (eventuale) di
responsabilità e che poteva risolversi nella tutela di un interesse
giuridicamente rilevante la pronuncia di mero accertamento delle ulteriori
responsabilità anche in vista di una (eventuale) futura azione di regresso nei
pagina 106 di 168 confronti degli altri coobbligati della condanna al risarcimento dei danni.”:
l'appellante non aveva infatti mosso alcuna specifica ed argomentata censura avverso l'affermazione resa dal giudice di prime cure, secondo il quale il si era limitato a richiedere – genericamente - la condanna solidale di Pt_1
tutti gli ulteriori soggetti asseritamente responsabili, senza formulare una più
specifica domanda d'accertamento della quota di (eventuale) responsabilità
interna gravante su ciascun coobbligato.
L'appellato ha pertanto così concluso in comparsa di risposta:
<Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis così giudicare:
1) Dichiarare l'appello spiegato nei confronti del terzo chiamato Parte_2
inammissibile per i motivi e le causali di cui in premessa,
[...]
2) E comunque confermare sempre per i motivi e le causali di cui in premessa
la sentenza gravata n 2753/2019 depositata dal Tribunale di Brescia il
12.10.2019 nella parte che dichiara inammissibile la domanda nei confronti
del terzo chiamato dr , Parte_2
3) condannare il dr alle ulteriori spese di questo grado di Parte_1
giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per
espressa dichiarazione di anticipo.>>
***
Costituendosi in giudizio, la terza chiamata (in grado d'appello) CP_18
pagina 107 di 168 , con riferimento all'impugnazione principale del dott. TRoparte_18
ha evidenziato che il predetto non aveva proposto nei suoi confronti Pt_1
TR in primo grado domanda di manleva;
ragion per cui non aveva interesse a interloquire sui motivi posti a fondamento dell'appello principale.
TR Con riferimento all'impugnazione incidentale del , ha P_
anzitutto preso posizione sulla seguente censura: “il Giudice di Parte_16
non ha correttamente valutato la pretestuosità dei rilievi mossi dalla
TR OMpagnia non dando la debita rilevanza alla pacifica circostanza che
aveva provveduto, anche dopo l'inizio dei procedimenti penali, a risarcire il
dott. ed il dott. per un importo pari ad € 2.000.000,00, e che il Pt_1 CP_3
bilancio al 31.12.2002 della sola seppure rettificato presentava un Parte_6
patrimonio netto positivo per ben € 25.103.586,00, tenuto conto del premio
versato. Su tale ultimo punto, la pronuncia appare anche affetta da un evidente
vizio di contraddittorietà. In altre parole, dalle risultanze documentali agli atti
di causa è risultata fondata anche la domanda di chiamata in garanzia e
TR manleva svolta dall'esponente, in via subordinata, nei confronti dell'
(così OMparsa appello Ing. – pag. 51 s.), osservando doversi ritenere P_
del tutto irrilevanti gli accordi transattivi intervenuti, posto che <una
transazione – conclusa senza il riconoscimento dell'operatività della Polizza –
in una fase assolutamente iniziale di una vicenda complessa come la presente
non dimostra certo l'operatività della Polizza stessa>>; l'irrilevanza delle pagina 108 di 168 transazioni era nel caso ancor più comprovata dal fatto che ne era stata effettuata la stipulazione nel corso della prima metà dell'anno 2006, allorché
esistevano solo le indagini: si era in allora raggiunto un accordo sulle spese di difesa, particolarmente gravose (lunghezza e complessità dei procedimenti penali ne avrebbero poi fornito conferma), contro la rinuncia ad azionare la polizza in qualunque sede.
TR Tanto premesso, nel merito ha evidenziato che secondo il Tribunale la contraente aveva reso, in fase di stipula della Polizza, dichiarazioni Parte_6
inesatte e fraudolente rilevanti ai sensi degli artt. 1892-1894 c.c. e 1 delle
Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione B di Polizza.
Le dichiarazioni inesatte e fraudolenti riguardavano lo "stato di salute" della
TR Società, risultante dai bilanci consegnati ad prima della stipula della
Polizza, la cui falsità era stata acclarata in sede penale e nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della C.T.U. ivi espletata.
Il CTU aveva infatti evidenziato (come, del resto, aveva fatto pure il Tribunale
Penale di Brescia) una sistematica attività di manipolazione e falsificazione dei bilanci di (e dei bilanci consolidati del gruppo) al 31 dicembre 2001 Parte_6
ed al 31 dicembre 2002, pervenendo così alle seguenti conclusioni:
- riclassificando il bilancio di al 31 dicembre 2002, l'utile d'esercizio Parte_6
non era più di circa 4,5 milioni, ma diveniva di segno negativo, essendosi pagina 109 di 168 riscontrata una perdita d'esercizio di oltre 51 milioni, ed il patrimonio netto non era più di circa 103 milioni, bensì di soli 25 milioni di Euro;
- il capitale sociale di doveva considerarsi completamente perso Parte_6
(patrimonio netto pari a zero) alla data del 25 maggio 2003;
- quanto sopra poteva essere conosciuto dagli organi sociali al più tardi al 30
settembre 2003
TR si era determinata a sottoscrivere la Polizza solo dopo aver attentamente esaminato il bilancio di del 2012 (che, come richiesto nel Parte_6
questionario compilato in fase preassuntiva, era stato trasmesso all'assicuratore) ed aveva quindi fondato le proprie valutazioni circa la convenienza di assicurare . Parte_6
Il predetto bilancio si era poi rivelato completamente falso.
In risposta alla censura dell'ing. , il quale aveva dedotto l'erroneità P_
della Sentenza poiché il Tribunale di Brescia non avrebbe tenuto in considerazione che “il bilancio al 31.12.2002 della sola seppure Parte_6
rettificato, presentava un patrimonio netto positivo per ben € 25.103.586,00”.,
TR ha fatto richiamo ai numeri complessivi sopra riportati, a comprova della non rispondenza al vero di quanto esposto nel predetto bilancio.
Ha quindi preso posizione sulle ulteriori obiezioni dell'ing. , secondo il P_
quale:
pagina 110 di 168 - HC sarebbe decaduta dalla possibilità di impugnare la Polizza perché entro tre mesi dal giorno in cui aveva avuto conoscenza della presunta inesattezza della dichiarazione, non aveva dichiarato alla contraente di voler esercitare l'impugnazione;
TR
- sarebbe inoltre decaduta dalla possibilità di impugnare la Polizza perché
sarebbe stato suo preciso onere provare che il sinistro si era verificato prima della dichiarazione resa dalla contraente mentre il sinistro era posteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto e alla relativa dichiarazione di
Parte_6
TR
- sarebbe spettato ad l'onere di provare che le circostanze taciute o inesatte erano risultate rilevanti per la conclusione della Polizza;
TR
- sarebbe stato, comunque, onere di fornire la prova dell'esistenza di dichiarazioni inesatte e che le stesse avevano inciso sulla propria determinazione a concludere il contratto;
TR
- in ogni caso, avrebbe dovuto restituire il corrispettivo ricevuto dal il che non era accaduto. Parte_17
A tale proposito ha affermato esser riconosciuta in giurisprudenza l'applicabilità della disciplina di cui all'art.1892 c.c. alle polizze di assicurazione emesse in regime di claims made (come la Polizza per cui è
causa), evidenziando che "La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" ("claims
pagina 111 di 168 made") inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in
virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle
conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della
stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del
terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata
l'assicurazione) è compatibile con le clausole le quali pongano a carico
dell'assicurato l'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle
circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della
sottoscrizione della polizza" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7273).
Ciò premesso, ha osservato che nel caso di specie il sinistro (sia ove riferito alla prima richiesta risarcitoria sia ove riferito alla commissione dell'illecito) si
TR era verificato ben prima che avesse contezza delle dichiarazioni inesatte o reticenti di essendo emersa la falsità dei bilanci solo in corso di Parte_6
giudizio (dopo che gli illeciti erano stati commessi dai Chiamanti anni prima e dopo che il aveva notificato loro l'atto di citazione, che rappresenta CP_1
la prima richiesta risarcitoria).
Ha pertanto negato di essere incorsa in alcuna decadenza e di esser tenuta ad impugnare la Polizza, ovvero a restituire a il premio di Polizza. Parte_6
Ha insistito nell'affermare la rilevanza delle circostanze taciute e/o inesatte ai fini della conclusione della Polizza.
pagina 112 di 168 Premesso che secondo la giurisprudenza, "nei contratti di assicurazione, di
natura aleatoria, lo scopo attribuito dalla legge alle dichiarazioni
dell'assicurato sugli elementi di fatto determinanti il consenso
dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di quest'ultimo, prima della
stipulazione della polizza, tutte le circostanze che possano influire sul rischio,
in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo"
TR (così Cass. civ., Sez. III, 19.12.2008), ha sostenuto che i dati contenuti nel bilancio di una società sono indispensabili a rappresentare all'assicuratore il rischio derivante dalla stipulazione di una polizza D&O, che copre cioè la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, affermando trattarsi di nozione di fatto che rientra nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.), ovvero di circostanza che può essere dimostrata per presunzioni (art. 2727 c.c.).
Ha sostenuto essere evidente che la situazione celata (perdita d'esercizio di oltre 51 milioni e successiva integrale perdita del capitale sociale) avesse influito sul rischio assicurato (e cioè sulla copertura dei danni conseguenti agli illeciti commessi dagli organi sociali che di tali perdite potevano essere responsabili), alterandolo secondo il richiesto collegamento oggettivo: era infatti intuitivo che una tale situazione finanziaria e patrimoniale avrebbe dato luogo ad una maggiore probabilità del verificarsi dell'evento dannoso assicurato: l''evento dannoso si era infatti, verificato sia con il procedimento penale nei confronti degli amministratori e dei sindaci di sia con Parte_6
pagina 113 di 168 l'azione di responsabilità promossa dalla TE (ovvero delle azioni di responsabilità promosse dai Fallimenti di altre società del Gruppo, quali
, ZT.OM e . CP_33 CP_37
Ha poi negato che per valutare la circostanza in esame fosse necessario fare ricorso ad un giudizio ex post: una situazione patrimoniale quale quella sopra descritta era infatti certamente precaria e poteva facilmente condurre la Società
al fallimento (dichiarato infatti poco tempo dopo la stipulazione della Polizza),
dal quale normalmente scaturiscono azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.
TR Era peraltro certo che attribuisse grande rilevanza ai dati contabili della società richiedente al fine di decidere se accettare o meno di stipulare la
Polizza, o di stipularla alle condizioni pattuite. Infatti:
- nel questionario sottoposto a prima della stipula della Polizza Parte_6
diverse pagine erano dedicate alla descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società assicuranda;
l'attenzione sul punto era inoltre specificatamente attirata con la seguente avvertenza: "Importante: allegare
l'ultimo bilancio ed annessa relazione al bilancio della Società proponente e
delle società controllate o facenti parte del Gruppo";
TR
- dedicò particolare attenzione alle informazioni finanziarie ricevute ed infatti assunse informazioni sull'esposizione debitoria di e sulla sua Parte_6
pagina 114 di 168 liquidità, come dimostrato dalla e.mail interna del 16.7.2003, scambiata tra la signora ed il signor (doc. 3 fasc. primo grado Tes_2 Tes_3 CP_18
TR
- tali informazioni vennero fornite da stessa tramite il broker , Parte_6
che illustrò addirittura il cambiamento di alcuni dati tra il bilancio al
TR 31.12.2001 e quello al 31.12.2002 (doc. 4 fasc. primo grado;
TR
- a seguito delle spiegazioni e dei positivi dati ricevuti, decise di sottoscrivere il 100% del rischio di Polizza e controfirmò i dati dei bilanci di
(dal 1998 al 2002) tratti dal sito di (con data 11.8.2003 Parte_6 Parte_6
TR della stampa tratta dal sito di (doc. 5 fasc. primo grado;
Parte_6
- nel questionario veniva chiesto se alcuna delle controllate fosse in liquidazione o avesse "riportato delle perdite" (cfr. domanda n. 13);
- nel questionario veniva infine chiesto se la contraente o gli assicurati fossero a conoscenza di qualche circostanza suscettibile di dare origine a reclami ricadenti nell'oggetto della Polizza (cfr. domanda n. 21).
TR ha quindi osservato che - come già ritenuto da autorevole giurisprudenza di merito - in presenza di dati contabili non corretti o di ostensione di bilanci non veritieri si deve presumere che se le Assicurazioni avessero conosciuto la portata dei comportamenti illegittimi posti in essere dai responsabili della società non avrebbero concluso una assicurazione a copertura della responsabilità degli organi di amministrazione e sindacali.
pagina 115 di 168 Tanto premesso e considerato, ha ribadito che le dichiarazioni inesatte di configurano esattamente la fattispecie di cui all'art. 1892 c.c. e Parte_6
comportano, in base dall'art. 1892, comma 3, ultima parte, c.c., la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'Ing. (e degli altri soggetti assicurati P_
in base alla Polizza).
TR ha quindi riproposto ex art.346 cpc – ovvero proponendo appello incidentale, se ritenuto necessario - le eccezioni non esaminate o comunque rimaste assorbite per effetto dell'accoglimento, da parte del Tribunale di
Brescia, dell'eccezione ex art. 1892 c.c. Ciò per il caso in cui dovesse ritenersi che il Tribunale di Brescia, accogliendo l'eccezione ex art. 1892 c.c., abbia
TR implicitamente rigettato le altre eccezioni proposte da e, in particolare,
quella di inammissibilità della domanda di manleva e/o garanzia svolta dai
Dottori e e quella di inoperatività ratione temporis CP_5 CP_6 CP_7
della garanzia di Polizza.
Ha in particolare sottoposto a censura l'omesso accertamento, in sentenza,
dell'inammissibilità della domanda di manleva svolta dai Dottori CP_5
e i quali avevano dedotto, nel proprio atto di citazione del CP_6 CP_7
terzo, di essersi costituiti in giudizio "per l'udienza del 30/09/2010… con
TR richiesta di autorizzazione a chiamare in causa" incorrendo, quindi, nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. dal momento che si erano costituiti in giudizio non nel termine di 20 giorni prima dell'udienza originariamente fissata pagina 116 di 168 dal , bensì nel termine di 20 giorni prima dell'udienza già differita CP_1
per effetto di altre e diverse richieste di chiamata avanzate da differenti convenuti. I Dottori e erano stati convenuti in giudizio CP_5 CP_6 CP_7
insieme ai SI , e ma solo questi ultimi Pt_4 P_ CP_22 Pt_3
TR avevano tempestivamente chiamato in giudizio ottenendo previamente l'autorizzazione del Tribunale di Brescia (il quale aveva infatti all'uopo differito la prima udienza di comparizione al giorno 30 settembre 2010). In
ogni caso i dottori e avevano abbandonato la domanda CP_5 CP_6 CP_7
TR di manleva contro non avendola riproposta né in sede di precisazione delle conclusioni, né nella propria comparsa conclusionale di primo grado.
TR ha pertanto chiesto disporsi la riforma della sentenza del Tribunale con rigetto della domanda di manleva proposta dai Dottori e CP_5 CP_6
CP_7
Ha poi riproposto l'eccezione di inoperatività della polizza, lamentando errore e vizio della decisione nella parte in cui aveva rigettato la domanda di manleva dei chiamanti, in relazione all'omesso accertamento dell'inoperatività ratione temporis della garanzia di Polizza: a tale proposito ha premesso che la polizza,
emessa “ , opera a copertura delle sole richieste di TRoparte_44
risarcimento avanzate nei confronti della contraente o delle persone Parte_6
TR assicurate ai sensi di Polizza - e notificate ad - durante il periodo di
TR assicurazione (in base all'art. 1 della Sezione A, si obbliga infatti a pagare pagina 117 di 168 "per conto delle Persone Assicurate le Perdite che traggano origine da
Reclami avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati agli
Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione… causate da un Atto
Dannoso dallo stesso commesso, singolarmente o collegialmente, durante il
Periodo di Assicurazione"), per poi evidenziare che nel giudizio di primo grado i chiamanti non avevano prodotto alcun documento atto a dimostrare di aver ricevuto (e di aver notificato all'assicuratore) un "Reclamo" durante il periodo di assicurazione stabilito in Polizza (30.9.2003 - 31.12.2004), essendo onere dei chiamanti, quali attori in manleva, quello di fornire la prova sia dell'accadimento del sinistro, sia del fatto che quest'ultimo rientra nell'oggetto della Polizza;
nella specie, invece, alcuni chiamanti avevano anzi espressamente riconosciuto di aver ricevuto la prima richiesta risarcitoria
(astrattamente idonea ad attivare la garanzia su base claims made) anni dopo la scadenza del periodo di validità della Polizza, tramite l'atto di citazione in
TR giudizio. poi ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inefficacia/nullità della clausola claims made contenuta in Polizza al fine di sostenerne l'operatività temporale nella fattispecie, a tal fine facendo richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass.SS.UU. 22437/2018) che ha riconosciuto la validità di tale pattuizione precisando (Cass.10447/2019) che,
ricorrendo una clausola claims made, il sinistro assicurato si identifica con la richiesta di risarcimento.
pagina 118 di 168 TR Sulla base delle medesime considerazioni sopra riportate, ha infine proposto appello incidentale sulla regolamentazione delle spese di lite,
ritenendone erronea la compensazione, accordata dal Tribunale in ragione del fatto che “il rigetto della domanda di manleva” era “conseguenza delle dichiarazioni infedeli rese dal contraente, soggetto diverso dagli assicurati”.
Ha lamentato ancora l'omessa applicazione del principio di causalità, con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite, a seguito dell'assorbimento della chiamata dal convenuto , in ragione del rigetto CP_22
dell'azione di responsabilità promossa dal nei confronti di CP_1
quest'ultimo, sostenendo di aver diritto alla relativa rifusione a carico del
, attore soccombente. CP_1
TR ha quindi riproposto ex art.346 cpc:
a) eccezione di inammissibilità della domanda di manleva e/o garanzia svolta dal Dott. proposta senza previa autorizzazione da parte del giudice;
Per_1
b) eccezione di prescrizione dei diritti nascenti dalla Polizza per decorso del termine di cui all'art. 2952 c.c., sollevata in via subordinata per il caso in cui i chiamanti avessero dimostrato di aver ricevuto una richiesta risarcitoria nel
TR corso del periodo di polizza, non debitamente comunicata ad c) eccezione di non operatività della copertura di polizza per effetto dell'esclusione 3.2 e dell'art. 1917 c.c.: l'esclusione n.
3.2 di Polizza prevede –
pagina 119 di 168 in conformità al disposto di cui all'articolo 1917 c.c. – l'inoperatività della garanzia in relazione a "…Perdite relative a Reclami… derivanti, basati o
attribuibili alla commissione materiale di qualsiasi atto doloso o fraudolento,
da parte di una Persona Assicurata…" e in sede penale erano stati accertati
(per effetto della sentenza di condanna ovvero dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. emesse dal Tribunale di Brescia) vari atti dolosi o fraudolenti commessi dai SI , e Pt_4 P_ CP_22
Pt_3
TR d) eccezione di riduzione dell'indennizzo ex art.1893 c.c.: ha fatto valere,
in via gradata rispetto all'eccezione di cui all'art.1892 c.c., quella di cui all'art.1893 c.c., in forza della quale nel caso in cui venisse accertato un comportamento in capo alla contraente nel rendere dichiarazioni Parte_6
inesatte o reticenti qualificabile non come doloso ma solo come colposo,
l'indennizzo, pur dovuto, dovrebbe essere corrisposto non in misura piena ma ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
TR e) eccezione di massimale: per il caso di ritenuta operatività della polizza, ha chiesto che l'indennizzo venisse determinato entro il limite del massimale di polizza, e cioè nei limiti contrattualmente previsti, tenendo conto dell'erosione del massimale per effetto dell'eventuale accoglimento di altre richieste di indennizzo e/o garanzia avanzate dagli altri amministratori e pagina 120 di 168 sindaci di nei procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Brescia Parte_6
TR e per effetto dei pagamenti già effettuati da sulla base della Polizza: il massimale di Polizza, pari ad Euro 10.000.000, era stati infatti posto quale
"Limite di indennizzo per ciascuna Perdita" e in aggregato annuo (quale
"Limite di indennizzo per il Periodo") (cfr. punti 9 e 10 del Modulo di Polizza),
e risultava quindi all'atto del deposito della comparsa di costituzione e risposta pari ad Euro 8.000.000,00.
TR Tanto premesso e considerato, ha concluso come segue:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale: in accoglimento dell'appello incidentale parziale proposto
TR da riformare la sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia
respingendo la domanda di manleva e/o garanzia proposta nei confronti di
TR con diversa motivazione, accertando e dichiarando che:
− la domanda di manleva e/o garanzia proposta dai Dottori Recussi, e CP_6
è inammissibile in quanto gli stessi sono incorsi nelle decadenze di CP_7
cui all'art. 167 c.p.c. e hanno comunque rinunciato a tale domanda nel corso
del giudizio di primo grado;
− la polizza n. VA/MI/03137 non opera ratione temporis;
In via subordinata: rigettare l'appello incidentale proposto dall'Ing. P_
per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
pagina 121 di 168 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia;
In via ulteriormente subordinata: nella
denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello incidentale
proposto dall'Ing. , rigettare in ogni caso la domanda di manleva e/o P_
TR garanzia proposta nei confronti di per infondatezza in fatto e in diritto
TR della stessa, in accoglimento delle eccezioni espressamente riproposte da
nel presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via di estremo subordine:
TR
− ridurre ex art. 1893 c.c. ogni esborso eventualmente posto a carico di in base alla polizza n. VA/MI/03137;
TR
− contenere eventuali esborsi posti a carico di entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor
somma disponibile per effetto di altri pagamenti già effettuati o eventualmente
TR da effettuarsi da parte di in base alla Polizza;
In via istruttoria:
− ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nel giudizio di primo grado:
TR 1. “Vero che prima di stipulare una polizza a copertura della
responsabilità civile di amministratori e sindaci, chiede alle società
assicurande di compilare un questionario?”;
2. “Vero che nei suddetti questionari vi sono domande finalizzate alla raccolta pagina 122 di 168 di dati relativi alla struttura della società, al suo posizionamento nel mercato
ed alla sua situazione economico-finanziaria?”;
TR 3. “Vero che decide se stipulare una polizza della responsabilità civile di
amministratori e sindaci sulla base dei suddetti dati?”;
TR 4. “Vero che attribuisce particolare importanza alla situazione
economicofinanziaria delle società assicurande?”;
TR 5. “Vero che prima di stipulare una polizza della responsabilità civile di
amministratori e sindaci, verifica se la stampa italiana ha riportato notizie
negative sulla società contraente?”;
6. “Vero che i SI , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
TR di discussero la situazione economico-finanziaria di prima di Parte_6
stipulare la polizza n. VA/MI/03137?”;
TR 7. “Vero che se avesse saputo che i dati di bilancio forniti da Parte_6
in fase preassuntiva non rispecchiavano la reale situazione economico-
finanziaria della società medesima avrebbe rifiutato di stipulare la polizza n.
VA/MI/03137?”;
TR 8. “Vero che rifiuta la stipulazione di polizze a copertura della
responsabilità civile di amministratori e sindaci nel caso in cui una società o il
Gruppo del quale tale società fa parte presenta una perdita d'esercizio di oltre
pagina 123 di 168 TR 9. “Vero che, per quanto riguarda il mercato italiano, ha rifiutato la
stipulazione o il rinnovo di polizze a copertura della responsabilità civile di
amministratori e sindaci per i seguenti soggetti: Parmalat S.p.A., Gruppo
Delta S.p.A., Eutelia S.p.A., avendo appreso delle difficoltà finanziarie di tali
società?".
Si indicano a testi i SI , e Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Considerato che gli stessi risiedono in Spagna, si chiede che il Tes_6
Tribunale voglia procedere ad assumere le deposizioni per iscritto ai sensi
dell'art. 257-bis c.p.c. ovvero tramite rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c. − omissis.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e,
in riforma della sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia, anche del
giudizio di primo grado.>>
***
La società chiamata in giudizio da e TRoparte_19 P_5
costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità TRoparte_10
dell'appello ex art.342 cpc rilevando che l'appellante non aveva in alcun modo rilevato quale sarebbe stata la violazione di legge operata dal primo Giudice
sulla dichiarata carenza di legittimazione ad agire del dr. verso i terzi Pt_1
da lui chiamati, e dove sul punto sarebbe viziata la parte motiva, essendosi egli pagina 124 di 168 limitato ad asserire che la domanda di condanna solidale dei chiamati avrebbe dovuto essere intesa in senso estensivo, sussistendo un suo interesse all'ampliamento dello spettro delle responsabilità e a una pronuncia anche solo di accertamento della responsabilità dei terzi chiamati, in vista di una futura azione di regresso nei confronti di questi ultimi, che secondo l'appellante sarebbe inclusa nel presente giudizio. ha obiettato che tale CP_24
interpretazione estensiva verrebbe in realtà a realizzare un'inammissibile modifica della domanda svolta in prime cure. Peraltro la domanda così come formulata non aggiungerebbe nulla alle deduzioni di primo grado, né
apporterebbe una critica puntuale alla parte della sentenza impugnata, così che l'appello proposto verso la decisione che riguarda il dr. e TRoparte_10
il dr. risulterebbe chiaramente inammissibile. CP_12
La terza chiamata ha poi fatto proprie tutte le eccezioni di nullità dell'atto di appello svolte dagli assicurati, in quanto anche in queste seconde cure il dr.
non avrebbe illustrato quali sarebbero state le condotte omissive o Pt_1
negligenti da imputarsi ai chiamati.
ha opposto all'appello incidentale dell'ing. le CP_24 P_
medesime contestazioni ed eccezioni opposte al gravame principale del dott.
Pt_1
Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti dei dottori e estranei rispetto alla fattispecie di cui CP_12 CP_10 pagina 125 di 168 all'azione di responsabilità, infatti non promossa nei loro confronti né a loro estesa dal . TRoparte_1
Quanto al rapporto contrattuale, ha evidenziato che le polizze invocate dagli assicurati Dr. e Dr. escludono la garanzia CP_12 TRoparte_10
a fronte di fatti dolosi di rilevanza penale: ciò è espressamente previsto nella clausola di polizza 1.2 - Rischi Esclusi: laddove vengono esclusi dalla garanzia i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dagli amministratori ecc.
Poiché nel caso veramente limite in cui dovesse emergere all'esito del presente giudizio una responsabilità dei qui chiamati, essa non potrebbe che essere dolosa, ne deriverebbe l'inoperatività della garanzia invocata.
Da ultimo, per il denegato caso di ritenuta responsabilità degli assicurati Dr.
e Dr. la compagnia assicuratrice ha CP_12 TRoparte_10
opposto a ciascun assicurato il limite del massimale unico pari al 30% di quello indicato in polizza, per entrambi gli assicurati, pari a euro 697.216,80= lo scoperto e la franchigia.
Ha pertanto concluso come segue:
<In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità del gravame svolto dal dr.
verso il dr. e il dr. ex Persona_4 CP_12 TRoparte_10
art. 342 Cpc, per le ragioni esposte;
pagina 126 di 168 dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale svolto dall'Ing. , P_
verso il dr. ed il dr. sempre ex art. 342 CP_12 TRoparte_10
cpc;
dichiarare la nullità dell'atto di appello incidentale svolto dall'Ing. P_
ex art. 163 n. 3 e 4 Cpc verso i qui chiamati dr. e dr. CP_12
TRoparte_10
Nel merito: respingersi l'appello principale del dr. e l'appello Pt_1
incidentale dell'Ing. verso il dr. e il Dr. P_ CP_12 CP_10
confermarsi la sentenza n. 2753/2019 resa dal Tribunale di Brescia
[...]
e pubblicata in data 12 ottobre 2019, nella parte che riguarda gli assicurati
dr. dr. e . CP_12 TRoparte_10 TRoparte_19
In ogni caso, respingersi ogni domanda nei confronti di , TRoparte_19
per le ragioni esposte.
In via di estremo subordine: limitarsi la garanzia assicurativa al limite del
massimale unico per sinistro di euro 697.216,80=pur in presenza di due
assicurati, con operatività di franchigie e scoperto nei loro confronti.
Spese, diritti e onorari di lite rifusi.
In via istruttoria: si oppone alle istanze istruttorie avversarie e in particolare
al rinnovo della CTU in quanto superflua.>>
*** pagina 127 di 168 (Procc. NN. 379/2020-380/2020)
Con distinti atti di appello hanno proposto tempestiva impugnazione avverso la predetta sentenza n.2753/2019 del Tribunale di Brescia i SI Pt_3
(proc. n.379/2020) e (proc. n.380/2020),
[...] CP_21
deceduto in corso di causa, ed al quale sono subentrati gli eredi indicati in epigrafe. I predetti, che nel corso del giudizio di primo grado avevano entrambi raggiunto un'intesa a carattere transattivo con la TE, hanno impugnato la predetta decisione in relazione al rigetto della domanda di regresso nei confronti della compagnia assicuratrice. A tal fine hanno fatto valere la polizza per responsabilità " , invocando il diritto a essere TRoparte_46
manlevati e tenuti indenni per le somme corrisposte in favore del CP_1
all'esito dell'intesa transattiva raggiunta nell'ambito del giudizio di
[...]
primo grado, nonché per le spese legali sopportate per la difesa nei giudizi,
civili e penali, instaurati nei suoi confronti. Hanno precisato che la Polizza
"D&O Numero VA/MI 03137", emessa dal broker assicurativo CP_27
era stata stipulata da in favore della “Società” nonché di ogni Parte_6
c.d. “Persona Assicurata”, vale a dire di <qualsiasi persona fisica che ha
ricoperto (…) la carica di Amministratore (Membro del Consiglio di
Amministrazione della Società), Direttore Generale, Sindaco, “Director” o
“Officer” della Società o sia considerato tale ai sensi di qualsiasi legge o
regolamento applicabile>> (cfr. pag. 2 Polizza). Con tale Polizza gli pagina 128 di 168 Assicuratori hanno convenuto di pagare, per conto delle Persone Assicurate, le
Perdite <causate da un atto dannoso dalle stesse commesso, singolarmente o
collegialmente, durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività,
quest'ultimo se applicabile), nell'esercizio dei loro incarichi, funzioni e
compiti>>. Tra le Perdite rimborsabili sono stati espressamente ricompresi (cfr.
pag. 5 Polizza): <danni, sentenze e somme dovute a fronte di transazioni
accettate dagli Assicuratori (l'accettazione non può essere rifiutata dagli
Assicuratori senza un valido motivo)…>> nonché “Costi e Spese” vale a dire
<< quella parte di costituita da tutti i costi legali e le spese necessarie P_7
alla gestione del Reclamo, ragionevolmente e necessariamente sostenute da o
in nome e per conto delle Persone Assicurate nell'investigazione e/o difesa e/o
mediazione e/o definizione di un reclamo, ivi compresi anche i relativi giudizi
di impugnazione, ed il costo di ricorsi accessori o obbligazioni similari>>
Avendo ciascuno dei due appellanti corrisposto al ME attore,
surrogandosi alla OMpagnia assicuratrice, l'importo complessivo di €
210.000,00, a fronte della rinuncia a ogni domanda e qualsivoglia ulteriore pretesa mossa nei loro confronti, i predetti hanno chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia, venisse riconosciuto il loro diritto al relativo rimborso da parte della compagnia assicuratrice, con condanna di quest'ultima al pagamento della predetta somma, oltre interessi,
con rifusione delle spese di lite per ambo i gradi di giudizio.
pagina 129 di 168 Col primo motivo di gravame – <erroneità della sentenza nella parte in cui
ha ritenuto la sussistenza di un'informazione falsa o reticente da parte del
contraente in sede di stipula della Polizza e che la stessa sia sufficiente (da
sola) a integrare l'ipotesi di invalidità del contratto contemplata dall'art.
1892, c.c., e quindi a giustificare il rifiuto del pagamento dell'indennizzo.
Manifesta violazione delle norme in tema di annullamento del contratto e
soddisfacimento dell'onere probatorio. Errata, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia>> - i predetti appellanti hanno lamentato esser erronea la parte della motivazione della sentenza impugnata con la quale il Tribunale – considerando il bilancio asseritamente trasmesso alla stregua di una falsa informazione fornita da – aveva Parte_6
accolto l'eccezione ex art.1892 cc sollevata dalla compagnia assicuratrice e ritenuto la non operatività della Polizza assicurativa nei confronti degli assicurati odierni appellanti: << …Appare indubbio che la conoscenza
dell'effettiva natura (e consistenza) del risultato dell'ultimo esercizio di
(come ricordato, perdita superiore a € 50.000.000,00=) avrebbe Parte_6
comportato una diversa valutazione del rischio assicurato da parte della
compagnia; la falsa informazione fornita da in sede di stipula del Parte_6
contratto integra pertanto l'ipotesi di invalidità del contratto contemplata
dall'art. 1892 c.c. (e giustifica il rifiuto del pagamento dell'indennizzo ai sensi
del terzo comma dell'articolo in esame)…>>. Gli appellanti hanno in pagina 130 di 168 particolare lamentato l'omessa considerazione del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio pacificamente a carico della OMpagnia Assicurativa;
hanno affermato che al fine di valutare il ricorso (o meno) di una ipotesi di invalidità del contratto assicurativo stipulato tra le parti, il Tribunale si sarebbe limitato, semplicemente, a verificare la sussistenza di una inesattezza o reticenza da parte del contraente, riscontrandola nell'allegazione (invero non provata) di un bilancio, quello al 31 dicembre 2002, il cui patrimonio netto era risultato – peraltro solo a seguito della riclassificazione operata dal CTU in corso di causa – sensibilmente inferiore (ma comunque ampiamente positivo come riconosciuto dalla stessa sentenza); sulla base di tale unica circostanza il
Tribunale aveva sancito la perdita del diritto all'indennizzo da parte degli assicurati non contraenti, violando così (a detta degli appellanti) le norme generali in tema di vizio determinante del consenso e annullamento del contratto nonché, soprattutto, quelle in tema di onere della prova e di contratto a beneficio del terzo.
Hanno osservato, in proposito, che per la fondatezza dell'eccezione paralizzatrice della pretesa indennitaria dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892, c.c., è richiesto il simultaneo concorso di tre elementi essenziali:
a) una dichiarazione inesatta o reticente del contraente;
b) la presenza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave da parte del contraente e che deve connotare la dichiarazione;
c) il suo carattere determinante ai fini di una pagina 131 di 168 diversa formazione della volontà dell'assicuratore (Cass. civ. Sez. III,
21/07/2006, n. 16769; Cass. civ. Sez. III, 25/02/2002, n. 2740). Condizioni la cui sussistenza doveva essere provata da parte della compagnia assicuratrice,
ed accertata dal giudice, il quale, invece, a detta di pare appellante, a ciò non avrebbe provveduto.
Nel merito, gli appellanti hanno negato potersi ravvisare nella specie la presenza di una dichiarazione inesatta o reticente da parte del contraente, come intesa dalla norma in commento e in grado di far ritenere l'invalidità della
Polizza sub judice. Ciò in quanto il dovere di comunicazione riguarda solo ed esclusivamente le circostanze note al contraente, non potendo chiaramente esser previsto un obbligo di informazione su circostanze non conosciute al momento della stipula del contratto. Poiché nella specie ogni valutazione in merito alla falsità o reticenza della pretesa dichiarazione deriverebbe da considerazioni “postume” sul bilancio della società contraente, non sussisterebbero per ciò stesso i presupposti per l'applicazione della disciplina in tema di annullamento della copertura assicurativa di cui al primo comma dell'art. 1892 c.c. Tanto più in quanto nel caso di specie il bilancio in parola era anche certificato dalla società di revisione.
La parte appellante ha inoltre rilevato esser carente la prova stessa dell'intervenuta allegazione, in sede di stipula della Polizza, del bilancio, e che elementi utili in tal senso non si traggono dalle Condizioni di Polizza. pagina 132 di 168 Ha sostenuto inoltre, sulla base delle considerazioni che precedono, esser onere della compagnia assicurativa quello di provare:
- che il comportamento contestato fosse finalizzato ad ingannare l'assicuratore
(elemento soggettivo);
- che ad altre condizioni la Polizza in questione non sarebbe mai stata stipulata.
TR A detta di parte appellante non avrebbe fornito prova dei predetti presupposti, anche in ragione del fatto che i capitoli di prova da essa dedotti non erano stati ammessi in quanto generici, valutativi e/o irrilevanti.
Col secondo motivo di gravame – <erroneità della sentenza nella parte in
cui ha ritenuto che nel caso di specie la pretesa causa di invalidità del
contratto può essere validamente opposta dall'assicuratore anche nel caso in
cui il contraente è soggetto diverso dagli assicurati, e segnatamente anche
all'odierno appellante. Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia>> - la parte appellante ha censurato come erronea l'affermazione resa dal giudice di prime cure secondo cui l'invalidità
del contratto assicurativo ex art.1892 c.c. può essere legittimamente opposta anche all'assicurato nell'ipotesi in cui questo è soggetto diverso dal contraente.
Ha quindi sottoposto a censura le seguenti statuizioni: << …a norma dell'art.
1891, 3° comma, sono opponibili all'assicurato “le eccezioni che si possono
opporre al contraente in dipendenza del contratto”>> e << …in ogni caso, la
pagina 133 di 168 qualità professionale rivestita dai soggetti assicurati - amministratori e sindaci
della società contraente - impone di ritenere sussistente il requisito della
“conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al
rischio”>>
Secondo la tesi di parte appellante, con riferimento alla prima affermazione, il disposto di cui all'art.1891, terzo comma, cc, non sarebbe pertinente in quanto,
ai sensi di detta norma, sono opponibili all'assicurato le sole eccezioni che riguardano - strettamente - il contratto stipulato, come, ad esempio, la delimitazione del rischio, la franchigia, il massimale, la clausola compromissoria o il mancato pagamento del premio, etc, non invece quelle riferibili a fatti estranei al contratto, come - secondo gli appellanti - sarebbe quello in discussione;
inoltre non sarebbero opponibili all'assicurato le eccezioni personali e riferibili al solo contraente.
Gli appellanti hanno poi fatto richiamo al disposto di cui al quarto comma dell'art.1892 c.c, il quale così dispone: < …se l'assicurazione riguarda più
persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose
alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza…>> ed a quello di cui all'art.1894 c.c., per il quale nelle assicurazioni in nome e per conto di terzi si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt.
dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio…>> pagina 134 di 168 Hanno inoltre sottoposto a censura e l'assunto del Giudice di prime cure secondo il quale, nel caso di specie, la qualità professionale dell'assicurato imporrebbe di ritenere sussistente in capo allo stesso la conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti rilasciate dal TRaente al momento della stipula della Polizza e relativamente al rischio assicurato.
La parte appellante ha sostenuto, invece, che nessuno degli assicurati avrebbe invero potuto conoscere quali fossero le informazioni e la documentazione fornita alla OMpagnia Assicurativa dalla società contraente la Polizza. Tanto
più in ragione del fatto che, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata,
la perdita del capitale sociale sarebbe stata concretamente rilevabile Parte_6
dagli organi di gestione e controllo, con l'ordinaria diligenza, solo a fine anno
2003, nel mentre la proposta di stipula della copertura risale al 10 giugno 2003.
Gli appellanti e hanno pertanto concluso in atto di citazione Pt_3 Pt_4
d'appello come segue:
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei motivi d'appello indicati nel
presente atto di citazione in appello, da intendersi qui integralmente
ritrascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del precedente grado di
giudizio, da intendersi parimenti ritrascritti, in riforma della sentenza n.
2753/2019 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 ottobre 2019, previo
ogni accertamento e adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o pagina 135 di 168 necessario, così giudicare:
Nel merito:
- in riforma della sentenza n. 2753/2019 del Tribunale di Brescia, pubblicata
in data 12 ottobre 2019, perché errata, iniqua e gravatoria, per tutti i motivi di
cui alla narrativa in atti, - dichiarare valido e operativo nei confronti
dell'odierno appellante il contratto assicurativo “D&O Numero VA/MI
03137”; - in ogni caso, in accoglimento dei motivi di appello formulati,
dichiarare tenuta e condannare , in TRoparte_18
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare
l'appellante ( da ogni somma corrisposta in Parte_3 CP_21
favore del - in forza e in conseguenza del contratto TRoparte_1
assicurativo “D&O Numero VA/MI 03137” emesso dal broker assicurativo
- e, per l'effetto, emettere nei suoi confronti sentenza di condanna CP_27
al risarcimento e/o comunque al pagamento in favore dell'appellante della
somma di Euro 210.000,00 nonché dei costi di difesa civile e penale e di
consulenza tecnica di parte sostenuti, il tutto oltre interessi e rivalutazione
dalla domanda al saldo;
In via istruttoria:
ordinare:
- al l'esibizione degli originali della Polizza TRoparte_1
pagina 136 di 168 VA/MI/03137, delle quietanze di pagamento del premio, nonché delle
comunicazioni di denuncia del sinistro;
- a a e TRoparte_18 CP_3 Persona_4
l'esibizione delle ricevute dei pagamenti effettuati da TRoparte_18
in favore di e o in favore degli altri
[...] CP_3 Persona_4
convenuti, in ottemperanza alla polizza VA/MI/03137.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge e spese
generali.>>
***
TR
costituendosi, con riferimento al primo motivo d'appello, col quale si affermava l'erroneità della pronuncia impugnata per aver ritenuto sussistenti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per l'applicabilità del rimedio di
TR cui all'art. 1892 c.c. - e ciò in quanto non avrebbe provato (a) la sussistenza di una dichiarazione inesatta da parte di (e che questa Parte_6
fosse conosciuta da , (b) il fatto che il comportamento della contraente Pt_3
fosse finalizzato ad ingannare l'assicuratore e (c) il fatto che Parte_6
l'assicuratore non avrebbe stipulato la Polizza, o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse - ha replicato quanto segue.
a)
pagina 137 di 168 1. Nel corso del giudizio di primo grado non era mai stata posta in discussione
TR la trasmissione ad del bilancio al 31/12/2002: nella comparsa del 22
TR luglio 2010 (cfr. pag. 15) aveva affermato di essersi “determinata a sottoscrivere la Polizza solo dopo aver attentamente esaminato il bilancio di
(che, come richiesto nel questionario compilato in fase preassuntiva, Parte_6
è stato trasmesso all'assicuratore”; tale affermazione non era stata contestata dalle controparti e va pertanto ritenuta incontroversa, per gli effetti di cui all'art.115 cpc;
nel questionario compilato da in data 10 giugno Parte_6
2003 era riportata la seguente avvertenza: "Importante: allegare l'ultimo bilancio ed annessa relazione al bilancio della Società proponente e delle
TR società controllate o facenti parte del Gruppo" (doc. 2 fasc. primo grado e in più punti del questionario chi lo ha compilato ha scritto “vedi bilancio”,
“bilancio consolidato del 2002”, “vedi allegato”; nella corrispondenza
TR TR scambiata tra e il broker , quest'ultimo illustrò addirittura il cambiamento di alcuni dati tra il bilancio al 31 dicembre 2001 e quello al 31
dicembre 2002 e scrisse all'assicuratore che “i dati riferiti nel bilancio 2002
sono espressi in Euro x 1.000” (doc. 4 fasc. primo grado a seguito delle CP_18
TR spiegazioni e dei positivi dati ricevuti, decise di sottoscrivere il 100% del rischio di Polizza e controfirmò i dati dei bilanci di (addirittura dal Parte_6
1998 al 2002) tratti dal sito di (significativa è la data dell'11.8.2003 Parte_6
TR della stampa tratta dal sito di (doc. 5 fasc. primo grado;
del Parte_6
pagina 138 di 168 tutto infondata risulterebbe pertanto la contestazione di parte appellante circa
TR la carenza di prova della trasmissione del bilancio 2002 di ad Parte_6
2. Quanto, poi, all'affermazione di parte appellante, secondo cui “non è
possibile ravvisare alcuna dichiarazione inesatta o reticente da parte del contraente, come intesa dalla norma in commento (N.d.r.: art. 1892 c.c.) e in grado di far ritenere l'invalidità della Polizza” (cfr. Atto di appello – pag. 13),
e ciò in quanto “inesattezza e reticenza non si possono configurare in ordine a circostanze ignorate dalla parte stessa poiché la norma in esame si fonda –
ovviamente – sull'onere di dichiarare esattamente le circostanze note” (cfr.
Atto di appello – pag. 13), l'appellata ha replicato evidenziando come in primo grado si fossero accertate, anche a mezzo C.T.U., la prosecuzione della gestione di a capitale sociale completamente perduto e le politiche di Parte_6
bilancio consistite nella sistematica violazione delle norme disciplinanti la presentazione dell'attivo, regolarmente “gonfiato”, e del passivo, artatamente occultato e come i medesimi accertamenti fossero stati effettuati anche in sede penale, seppur con diverse valutazioni circa l'elemento soggettivo del dolo in capo agli amministratori senza deleghe;
posto che i bilanci artefatti erano stati redatti dagli amministratori sarebbe conseguentemente impossibile sostenere che la contraente (la quale aveva sottoscritto il questionario tramite Parte_6
il proprio legale rappresentante) ignorasse quanto sopra e che la falsità del
TR bilancio consegnato ad fosse una circostanza ad essa non nota.
pagina 139 di 168 b)
TR In replica all'assunto di parte appellante secondo cui non avrebbe inoltre provato “che il preteso comportamento ex adverso contestato fosse finalizzato
ad ingannare l'assicuratore (elemento soggettivo)” (cfr. Atto di appello – pag.
14), l'appellata ha replicato anzitutto sottolineando, in punto di diritto, che il concetto di dolo di cui all'art. 1892 c.c. si atteggia in modo diverso, o meglio,
particolare rispetto al normale dolo omissivo e non consiste nella specifica volontà di ingannare l'assicuratore, poiché “l'inganno dell'assicuratore” si realizza semplicemente nel metterlo nell'impossibilità di seguire correttamente il processo di valutazione del rischio (“L'elemento soggettivo per l'annullamento del
contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte
dell'assicurato non richiede che questi ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, non
essendo applicabile la disciplina generale dell'errore e del dolo. Deriva da quanto precede,
pertanto, che, quanto al dolo, è sufficiente - al fine dell'annullamento del contratto - la
coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente e, quanto alla colpa
grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al
momento della coscienza dell'inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo che
l'assicurato abbia consapevolezza della importanza della informazione. A tale ultimo fine e
allo scopo di delimitare l'obbligo dell'assicurato, l'assicuratore, peraltro, è tenuto a indicare
le circostanze che egli intende conoscere” (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2008, n.
29894), l'appellata, implicitamente richiamando quanto esposto con riguardo al precedente punto, ha sostenuto che la contrente conosceva necessariamente pagina 140 di 168 la falsità del bilancio inviato all'assicuratore e quindi agì con coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente (o, al limite, con colpa grave).
c)
TR In ordine, poi, all'assunto di parte appellante secondo cui non avrebbe dimostrato il carattere determinante della dichiarazione inesatta ai fini della formazione della sua volontà in merito alla sottoscrizione della Polizza,
l'appellata ha replicato affermando che tale prova, in presenza di un questionario, non è necessaria: “La predisposizione di un questionario da parte
dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di
annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia
tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati
requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui
quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere
determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza, cosi che è
sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione
che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto …” (Cass. civ., Sez. III, 13
maggio 2020, n. 8895). In coerenza, del resto, con il principio giurisprudenziale in forza del quale "Nei contratti di assicurazione, di natura
aleatoria, lo scopo attribuito dalla legge alle dichiarazioni dell'assicurato sugli elementi di
fatto determinanti il consenso dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di
quest'ultimo, prima della stipulazione della polizza, tutte le circostanze che possano influire
pagina 141 di 168 sul rischio, in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo" (così
Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2008).
Di qui l'ovvia conseguenza che i dati contenuti nel bilancio di una società sono da ritenersi indispensabili a rappresentare all'assicuratore il rischio derivante dalla stipulazione di una polizza D&O, che copre cioè la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, dovendosi considerare tale affermazione quale nozione di fatto che rientra nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.), ovvero quale circostanza suscettibile di prova per presunzioni (art. 2727 c.c.).
L'appellata ha a tale proposito qui riproposto le medesime allegazioni e deduzioni ed i medesimi argomenti già fatti valere nel procedimento n.1365/2019, più sopra riportati.
Ha pertanto concluso non potervi esser dubbio a proposito del fatto che le dichiarazioni inesatte di configurano esattamente la fattispecie di cui Parte_6
all'art. 1892 c.c. e comportano, in base dall'art. 1892, comma 3, ultima parte,
c.c., la perdita del diritto all'indennizzo da parte del signor (e degli altri Pt_3
soggetti assicurati in base alla Polizza).
***
Con riferimento al secondo motivo d'appello, col quale era stata sottoposta a censura l'affermazione resa in sentenza secondo cui la causa di invalidità del contratto può essere validamente opposta all'assicurato, soggetto diverso dal pagina 142 di 168 contraente, ed alla tesi di parte appellante secondo cui sarebbe “principio
pacifico per la giurisprudenza di legittimità” (Cass. 8971/1992) quello per cui ai sensi del terzo comma dell'art.1891 c.c. sono opponibili all'assicurato le sole eccezioni che riguardano strettamente il contratto stipulato, non quelle personali e riferibili al solo contraente, l'appellata replica osservando che la massima riportata da parte appellante andrebbe considerata unitamente alla motivazione della pronuncia (Cass. 8971/1992), ove la SC così si era espressa:
“Consegue da quanto precede che, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva
costituito lo stipulante, sono a lui opponibili le stesse eccezioni di carattere reale che sono
opponibili al contraente in dipendenza del contratto e così, ad esempio, la inesattezza di
dichiarazione del rischio, nonché le eccezioni personali all'assicurato, quali il difetto di
interesse o la illiceità dello stesso, nonché, infine, quelle dipendenti dal contratto, quali il
verificarsi del sinistro fuori del termine contrattuale o delle previsioni contrattuali. Restano,
al contrario, non opponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto, come
ad esempio, l'esistenza di un credito dell'assicuratore verso il contraente diverso però, da
quello relativo al pagamento dei premi o comunque nascente dal contratto, nonché le
eccezioni che sono personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato, o al solo
contraente (artt. 1413, 1891 c.c.)”. Ne ha dedotto doversi ritenere opponibile all'assicurato l'inesatta dichiarazione del rischio fatta dalla contraente. Ciò in coerenza col principio accolto dalla giurisprudenza della Cassazione secondo il quale che nell'assicurazione per conto altrui il terzo acquista il diritto all'indennizzo a titolo originario, per effetto dell'accordo tra contraente ed assicuratore, e a lui non sono pertanto opponibili le eventuali eccezioni pagina 143 di 168 personali (ad esempio, compensazione) che l'assicuratore avrebbe potuto opporre ad uno dei qualsiasi dei soggetti che sono stati titolare ad interim dell'interesse assicurato, mentre gli sono opponibili le eccezioni fondate sul contratto (ad esempio, il mancato pagamento del premio, la non indennizzabilità del sinistro, l'esistenza di scoperti o franchigie, la dolosa o gravemente colposa descrizione del rischio, ex art. 1892 c.c. (cfr. Cass. civ,
Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22809 e Cass. 27 aprile 1988 n. 3171).
L'appellata ha inoltre ritenuto priva di fondamento la tesi di parte appellante secondo cui alla fattispecie sarebbe applicabile il quarto comma dell'art. 1892
c.c. Ha a tale proposito fatto richiamo ad autorevole precedente di merito (App.
Milano, 12.7.2011, n. 2105) la quale ha affermato che “La disposizione di cui
all'art. 1892 ultimo comma c.c. - ai sensi della quale se l'assicurazione riguarda più persone
o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce
la dichiarazione inesatta o la reticenza - non trova applicazione al caso di specie (N.d.r.:
), in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti concernono
indistintamente la posizione di tutti gli assicurati. Né la mancata prova della consapevolezza
della falsità delle dichiarazioni in capo ai singoli assicurati (amministratori e sindaci) può
assumere rilievo ai sensi dell'art. 1894 c.c., atteso che il senso della disposizione in discorso
è meramente quello di estendere agli assicurati l'obbligo di informazione e non quello di
aggiungere ai presupposti dell'art. 1892 c.c. il requisito della conoscenza da parte degli
assicurati o dei beneficiari delle inesattezze e reticenze”.
***
pagina 144 di 168 L'appellata ha quindi, mediante appello incidentale o esercizio del potere di cui all'art.346 cpc, riproposto le eccezioni e le domande già sollevate in primo grado, e ritenute assorbite dal giudice di prime cure (facendo valere le medesime allegazioni e deduzioni già esposte nel proc. n.1365/2019, cui si rinvia).
Ha infine proposto gravame incidentale sulla statuizione relativa alle spese,
anche qui facendo valere le medesime argomentazioni già illustrate nel proc.
n.1365/2019, cui si rinvia.
Ha pertanto concluso chiedendo, previa riunione ai sensi dell'art.335 cpc delle due cause n.379/2020 e 380/2020 a quella a n.1365/2019, come segue:
<< In via principale:
TR in accoglimento dell'appello incidentale parziale proposto da riformare
la sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia respingendo la domanda
TR di manleva e/o garanzia proposta nei confronti di con diversa
motivazione, accertando e dichiarando che la polizza n. VA/MI/03137 non
opera ratione temporis;
In via subordinata:
rigettare l'appello proposto dal signor ( per i Parte_3 CP_21
motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. pagina 145 di 168 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia;
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello
proposto dal signor rigettare in ogni caso la domanda di manleva e/o Pt_3
TR garanzia proposta nei confronti di per infondatezza in fatto e in diritto
TR della stessa, in accoglimento delle eccezioni espressamente riproposte da
nel presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via di estremo subordine:
TR
− ridurre ex art. 1893 c.c. ogni esborso eventualmente posto a carico di in base alla polizza n. VA/MI/03137;
TR
− contenere eventuali esborsi posti a carico di entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor
somma disponibile per effetto di altri pagamenti già effettuati o eventualmente
TR da effettuarsi da parte di in base alla Polizza;
In via istruttoria:
− ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nel giudizio di primo grado: omissis >> (si tratta delle medesime deduzioni già formulate nel proc. n.1365/2020 e sopra riportate)
***
pagina 146 di 168 Disposta la riunione alla causa n.1365/2019 di quelle a nn.379/2020e
380/2020, disposta la separazione dalle cause riunite (dalla causa principale)
del rapporto processuale intercorrente tra il , TRoparte_1 P_
e e di quello intercorrente tra la TE, ,
[...] P_8 CP_3
e definiti entrambi con apposita sentenza TRoparte_6 Parte_1
di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate, dichiarata altresì l'estinzione del giudizio relativo al rapporto processuale con non essendo intervenuta riassunzione né CP_5
prosecuzione del giudizio nel termine di legge a decorrere dalla comunicazione del relativo decesso, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/02/2025, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'impugnazione ex
art.348 bis cpc e 342 cpc.
Sulla prima il collegio si è già pronunciato disattendendola;
quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello principale perché non conforme ai criteri prescritti dal nuovo testo dell'art. 342 cpc, secondo il quale “L'appello si
propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a
pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si pagina 147 di 168 intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle
circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini
della decisione impugnata”, rileva che la posizione al riguardo assunta nella giurisprudenza di legittimità è tuttavia orientata in senso meno restrittivo rispetto a quello suggerito, ivi affermandosi quanto segue:
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 13535 del 30/05/2018 :<Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati
nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata. >>
Poiché nella specie i motivi di gravame sono sorretti da una critica argomentata sui capi di decisione dei quali viene richiesta la riforma non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità ex pagina 148 di 168 art.342 cpc del gravame.
Sull'impugnazione principale di e su quella Parte_1
incidentale di TRoparte_4
in comparsa conclusionale si diffonde su tutti e sei i motivi Parte_1
di gravame proposti in atto d'appello. E' tuttavia appena il caso di rilevare che i primi quattro sono relativi al rapporto processuale con il CP_1
attore in primo grado, con la conseguenza che il relativo esame
[...]
deve aversi per assorbito e superato in ragione della composizione della controversia tra tale parti, definita con sentenza di cessata materia del contendere a spese compensate (definizione che ha compreso anche la posizione degli appellati e . CP_3 CP_6
Con riferimento al quinto motivo di gravame, il collegio osserva anzitutto che in primo grado il aveva chiesto di essere autorizzato alla chiamata di Pt_1
altri amministratori e sindaci onde, nel denegato caso di accoglimento dell'azione di responsabilità intentata nei suoi confronti dalla TE
Fallimentare, estendere la condanna anche ai terzi chiamati. Egli non ha formulato alcuna domanda di regresso nei loro confronti.
Pertanto, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile tale pretesa, non ricorrendo alcuna ipotesi di sostituzione processuale contemplata dalla legge.
pagina 149 di 168 L'appellante sostiene invece esservi interesse ex art.100 cpc, ed indica le ragioni per le quali sussisterebbe tale condizione dell'azione. Ma qui è in discussione non l'interesse ad agire bensì la legittimazione ad agire, e la regola da applicarsi è dunque quella di cui all'art.81 cpc. In forza della quale il non poteva pretendere che insieme a lui venissero condannati a Pt_1
rifondere il danno accertato alla TE anche gli altri amministratori e sindaci da lui chiamati in causa. Né poteva operare alcun meccanismo di estensione automatica della domanda, in quanto la chiamata non era stata effettuata sul presupposto dell'affermato difetto di legittimazione passiva del convenuto né su quella della totale infondatezza della pretesa nel merito in quanto responsabili del danno sarebbero stati in via esclusiva i terzi chiamati.
In assenza di domanda di manleva o di regresso, neppure, a giudizio del collegio, avrebbe dovuto essere effettuato un sindacato sulla sussistenza in astratto delle condizioni per il relativo esercizio, in una prospettiva di interpretazione della domanda di chiamata in senso riduttivo (da richiesta di estensione della condanna a richiesta di mero accertamento dei presupposti per il possibile futuro esercizio del diritto di regresso, una volta effettuato il pagamento da parte del chiamante di quanto eventualmente dovuto alla
TE attrice a titolo di responsabilità).
In ogni caso il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter accogliere anche tale (possibile ma non proposta) domanda, stante la mancata indicazione da pagina 150 di 168 parte del chiamante delle singole quote di corresponsabilità attribuite all'uno o altro dei terzi chiamati.
La decisione sul punto va confermata;
infatti, a prescindere dalla maggiore o minore rilevanza dell'omessa indicazione della quota di responsabilità
attribuita ai chiamati in causa, è certo comunque che il chiamante non si è
peritato di specificare per ciascuno di loro quali fossero le condotte addebitate perché in violazione dei doveri di legge e di contratto posti a carico a ciascuno degli ulteriori singoli amministratori e sindaci così convenuti in giudizio, né
quale ne fosse il rilievo causale nella determinazione del danno subito dalla società poi fallita.
Per le anzidette considerazioni il quinto motivo di gravame proposto dal non può trovare accoglimento, e con esso va respinto pure il sesto, Pt_1
relativo alle spese, il cui accoglimento era condizionato da quello relativo ai motivi precedenti.
ha in prima battuta assunto una posizione nei confronti dei TRoparte_4
terzi chiamati dal corrispondente a quella assunta da quest'ultimo, per Pt_1
poi in seguito abbandonarla, richiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere anche nei confronti dei terzi chiamati, con compensazione delle spese di lite. Sennonchè a tale richiesta non risulta esservi stata adesione dei terzi chiamati, i quali in precedenza avevano dovuto difendersi pure dalle difese del , come risulta dalla narrativa in fatto che precede. P_ pagina 151 di 168 La disciplina delle spese va dunque effettuata secondo criterio di soccombenza per intero nel rapporto tra il i terzi chiamati e, per regola di causalità, Pt_1
le compagnie assicuratrici a loro volte convenute dai terzi chiamati, e secondo criterio di soccombenza temperato da compensazione parziale, in ragione della metà (dovuta appunto all'abbandono della domanda), nel rapporto tra il ed i predetti terzi chiamati e loro compagnie assicuratrici. P_
La liquidazione del compenso si effettua per ciascuno di essi sulla base del DM
n.147 del 13/08/2022, scaglione tra € 4.000.000,00 ed € 8.000.000,00, valori medi per studio della controversia, fase introduttiva e fase decisionale e valori minimi per fase istruttoria e/o di trattazione, per un importo complessivo di €
49.065,00 ciascuno, di cui € 12.536,00 per studio, € 7.289,00 per fase introduttiva, € 8.397,00 per fase istruttoria ed € 20.843,00 per fase decisionale,
oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre ad accessori di legge, ed a rimborso anticipazioni, ove documentate.
Pertanto, attesa la contumacia anche in questo grado degli eredi e la CP_16
definizione compositiva in primo grado del contenzioso con CP
e , va disposta la condanna di
[...] Persona_7 [...]
per l'intero, e di , in ragione della metà (l'altra Parte_1 TRoparte_4
essendo compensata), alla rifusione delle spese di lite, come sopra liquidate,
nei confronti: di , di , di CP_12 TRoparte_10
, di , di TRoparte_9 TRoparte_11 Parte_2
pagina 152 di 168 degli eredi di ( , Pt_2 Persona_1 CP_13
e , di Persona_17 Parte_7
ed infine della compagnia CP_17 TRoparte_18
chiamata in manleva da e da TRoparte_11 [...]
, e della compagnia chiamata Parte_18 TRoparte_19
in manleva da e . CP_12 TRoparte_10
Sull'appello di degli EREDI di Parte_3 Parte_8
[...]
Col primo motivo gli appellanti lamentano come erronea la parte della motivazione della sentenza impugnata con la quale il Tribunale – considerando il bilancio asseritamente trasmesso alla stregua di una falsa informazione fornita da – aveva accolto l'eccezione ex art.1892 cc sollevata dalla Parte_6
compagnia assicuratrice e ritenuto la non operatività della polizza assicurativa nei confronti degli assicurati odierni appellanti.
A tale proposito appare opportuno riandare al contenuto della decisione impugnata, sopra pressochè testualmente riportato.
Il giudice di prime cure facendo richiamo alla disciplina di cui all'art.2426 c.c.
ed al principio contabile n.20, ha ricordato che a norma dell'art. 2426, 1°
comma, n. 1), c.c., le immobilizzazioni “sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione” e “nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori”;
pagina 153 di 168 che il numero 3) del comma in esame precisa poi che “l'immobilizzazione che,
alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore
a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale
minore valore;
questo non può essere mantenuto se…”; che, con specifico riferimento alle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, il medesimo numero 3) aggiunge che, qualora le stesse
“risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione
del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) […], la differenza
dovrà essere motivata nella nota integrativa”; che il numero 4) del comma in esame stabilisce infine che “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad
una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1),
per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi …”;
che il principio contabile n. 20 (applicabile ratione temporis) integra il dettato normativo, fornendo utili indicazioni, in particolare, quanto alla nozione di
“perdita durevole”.
Ha pertanto concluso affermando che la corretta valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate contempla l'utilizzo del criterio del costo storico solo quando il relativo dato non risulti intaccato da perdite di natura durevole, aggiungendo pagina 154 di 168 che l'iscrizione di una (o più) di tali poste attive per un valore superiore a quello della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio avrebbe in ogni caso dovuto essere adeguatamente motivata nella nota integrativa.
Venendo al caso in esame, il Tribunale ha osservato che nella specie le note integrative che compongono i bilanci di 2002 e 2003 avevano Parte_6
giustificato il ricorso al criterio del costo storico adducendo che le partecipazioni in esame (vedi richiamo operato dal c.t.u. a pag. 12 della relazione) “rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società”: il giudice di prime cure ha ritenuto che tale annotazione risultasse,
all'evidenza, inadeguata, osservando che la natura durevole dell'investimento operato dalla società incide sì sulla classificazione della posta attiva (inserita fra le immobilizzazioni o fra l'attivo circolante), ma non costituisce giustificazione idonea all'adozione tout court del criterio del costo storico
(consentito, in sostanza, solo quando risultassero evidenziate nella nota effettive plusvalenze naturalmente occultate dalla necessaria adozione dei rigorosi criteri legali di redazione del bilancio delle società partecipate). Di qui l'adesione alla valutazione del CTU, resa all'esito dell'esame critico dei bilanci delle singole società controllate o partecipate, circa la natura durevole del minor valore di gran parte delle partecipazioni possedute da e Parte_6
quindi, in definitiva, circa la necessità, alla stregua dei fondamentali principi di pagina 155 di 168 verità e prudenza del bilancio, di adeguare la valutazione di dette partecipazioni al loro minor valore effettivo (a ciò faceva seguito in sentenza un'analitica comparazione, per ciascuna delle società partecipate, tra il valore di iscrizione in bilancio, parametrato al costo di acquisizione, ed il valore ritenuto effettivo, parametro al patrimonio netto della singola partecipata). Con
conseguente rilevante riduzione della valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie in bilancio.
Analoghe considerazioni dovevano essere fatte, per il CTU e quindi in sentenza, quanto alla valutazione delle partecipazioni inserite fra le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, atteso che, a norma dell'art. 2426, n. 9), c.c., tali attività devono essere iscritte al “costo di acquisto
o di produzione calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore”; valore da ritenersi – in difetto di elementi concreti di segno contrario - essenzialmente correlato alla consistenza del patrimonio netto della società partecipata,
piuttosto che al costo sopportato per la sua acquisizione.
Sia pure discostandosi dalla linea motivazione adottata dal CTU, il Tribunale
ha altresì fatto proprie le valutazioni dallo stesso effettuate in ordine alle percentuali di svalutazione dei crediti (5%, quanto ai crediti commerciali e finanziari vantati verso società del gruppo con patrimonio netto positivo, 10%
quanto ai crediti commerciali e finanziari vantati verso società del gruppo con pagina 156 di 168 patrimonio netto negativo e 5%, quanto ai crediti commerciali vantati verso terzi).
Il tutto nell'ottica dell'osservanza del criterio di natura generale di rappresentazione veritiera e corretta richiamato dal c.t.u. e sancito dall'art. 2423 (commi da 2 a 5) c.c., integrato dal fondamentale principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis, 1° comma, n. 1), c.c., idoneo a imporre, in ogni caso, una valutazione meno ottimistica delle attività in esame.
Ne è derivata la seguente rielaborazione dei risultati di bilancio al 31.12.2002 e
31.12.2003:
a) bilancio 31.12.2002
– risultato d'esercizio: perdita di € 51.853.918,00= (a fronte di un utile apparente di € 4.499.034,00=);
- patrimonio netto positivo per € 25.103.586,00= (e non € 103.078.539,00=);
b) bilancio 31.12.2003
– risultato d'esercizio: perdita di € 63.497.661,00= (a fronte di una perdita apparente di € 59.015.439,00=);
- patrimonio netto negativo per € 38.394.075,00= (e non positivo per €
44.063.100,00=).
Con azzeramento del capitale sociale nel corso dell'esercizio 2003 (con pagina 157 di 168 indicazione della relativa data al 25 maggio 2003).
Il Tribunale, ritenuto che il ritardo nell'esecuzione degli adempimenti connessi alla perdita del capitale sociale avesse determinato un aggravio del deficit imputabile agli organi di gestione e controllo di da determinarsi Parte_6
nell'importo di € 87.988.878,00, ne ha ravvisato la responsabilità in capo a tutti gli amministratori e sindaci convenuti, fatta eccezione per
[...]
, il quale aveva rivestito la carica di componente del c.d.a. di CP_22
dal 29.1.2002 al 7.2.2003, essendo egli cessato dalla carica rivestita Parte_6
prima che emergesse la perdita del capitale sociale di . Parte_6
La corte condivide e conferma le valutazioni espresse dal Tribunale in conformità alle indicazioni espresse nella relazione del CTU.
Ritiene, pertanto, che il bilancio al 31/012/2002 non sia risultato veritiero;
ritiene quindi di dover confermare anche la ritenuta applicabilità alla fattispecie del disposto di cui al primo comma dell'art.1892 c.c, perché ne è
derivata la dimostrazione del carattere inesatto, ed anzi falso, della dichiarazione resa dal contraente attraverso la produzione di un Parte_6
bilancio recante dati notevolmente distanti da quelli, ben peggiori, che sarebbero risultati dall'applicazione della normativa di legge, così come del conseguente carattere ingannevole delle anzidette (false) risultanze, perché non idonee a rendere nota alla controparte l'effettiva entità del rischio cui sarebbe andata incontro aderendo alla richiesta assicurativa;
è giocoforza dedurne che pagina 158 di 168 la compagnia assicuratrice, ove avesse avuto contezza dei dati reali, e del correlato elevato rischio di un prossimo azzeramento del capitale sociale, con ogni probabile conseguenza anche in termini di possibile responsabilità di amministratori e sindaci, non avrebbe accettato la richiesta di copertura assicurativa ovvero l'avrebbe accettata ma soltanto a condizioni di gran lunga più onerose;
la condotta della società richiedente, e per essa dei suoi amministratori, appare chiaramente dolosa, stante l'evidente consapevolezza della divergenza tra il valore delle partecipazioni così come ragguagliato al relativo costo di acquisizione ed il valore effettivo, così come risultante dalla considerazione del patrimonio netto di ciascuna delle società partecipate;
in ogni caso, anche a voler escludere il dolo, si tratterebbe di condotta gravemente colpevole, perché manifestamente difforme rispetto alle prescrizioni del codice civile in tema di formazione del bilancio.
TR Quanto, poi, alla contestazione circa la trasmissione ad del bilancio al
TR 31/12/2002, a ciò ha replicato rilevando di aver affermato, già nella comparsa del 22 luglio 2010 (pag. 15) di essersi “determinata a sottoscrivere la
Polizza solo dopo aver attentamente esaminato il bilancio di (che, Parte_6
come richiesto nel questionario compilato in fase preassuntiva, era stato trasmesso all'assicuratore)” ed ha aggiunto che tale affermazione non era stata contestata dalle controparti e doveva pertanto esser ritenuta incontroversa, per gli effetti di cui all'art.115 cpc;
ha poi evidenziato che nel questionario pagina 159 di 168 compilato da in data 10 giugno 2003 era riportata la seguente Parte_6
avvertenza: "Importante: allegare l'ultimo bilancio ed annessa relazione al bilancio della Società proponente e delle società controllate o facenti parte del
TR Gruppo" (doc. 2 fasc. primo grado e in più punti del questionario chi lo aveva compilato vi aveva scritto “vedi bilancio”, “bilancio consolidato del
2002”, “vedi allegato”; ha inoltre affermato che nella corrispondenza
TR TR scambiata tra e il broker , quest'ultimo aveva addirittura illustrato il cambiamento di alcuni dati tra il bilancio al 31 dicembre 2001 e quello al 31
dicembre 2002 e scritto all'assicuratore che “i dati riferiti nel bilancio 2002
TR sono espressi in Euro x 1.000” (doc. 4 fasc. primo grado .
Le anzidette considerazioni appaiono più che persuasive circa la
TR corrispondenza al vero della dedotta trasmissione ad del bilancio 2002
poi rivelatosi falso.
Nessun dubbio può poi sussistere in ordine alla consapevolezza in capo al dichiarante del carattere non veritiero del documento, posto che la divergenza dal vero dipende dalla volontaria adozione nella valutazione delle partecipazioni del criterio del costo di acquisizione anziché di quello dell'effettivo valore come da patrimonio netto. Si è dunque in presenza di condotta se non dolosa quanto meno gravemente colposa.
E' inoltre evidente, per le ragioni sopra esposte, il carattere determinante della dichiarazione inesatta ai fini della formazione della volontà della controparte pagina 160 di 168 (della compagnia assicuratrice) in merito alla sottoscrizione della polizza.
Tenuto conto del carattere non veritiero della dichiarazione e della sua potenziale ingannevolezza, nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che la trasmissione alla compagnia assicuratrice, in funzione della stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile, di un bilancio affetto da tali difformità rispetto alle prescrizioni di legge, integri gli estremi della dichiarazione inesatta o reticente da parte del contraente, come intesa dall'art.1892 c.c.
Né appare decisiva la contestazione circa la (presunta) carenza del dolo
TR intenzionale - non avrebbe inoltre provato “che il preteso comportamento
ex adverso contestato fosse finalizzato ad ingannare l'assicuratore (elemento
soggettivo)” (cfr. Atto di appello – pag. 14) – posto che, come ben rilevato
TR dalla difesa di il concetto di dolo di cui all'art. 1892 c.c. si atteggia in modo diverso, o meglio, particolare rispetto al normale dolo omissivo e non consiste nella specifica volontà di ingannare l'assicuratore, poiché “l'inganno
dell'assicuratore” si realizza semplicemente nel metterlo nell'impossibilità di seguire correttamente il processo di valutazione del rischio.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Col secondo motivo gli appellanti hanno censurato come erronea l'affermazione resa dal giudice di prime cure secondo cui l'invalidità del pagina 161 di 168 contratto assicurativo ex art.1892 c.c. può essere legittimamente opposta anche all'assicurato nell'ipotesi in cui questo è soggetto diverso dal contraente, è
senz'altro condivisibile l'assunto secondo il quale ai sensi del terzo comma dell'art.1891 c.c. sono opponibili all'assicurato le sole eccezioni che riguardano strettamente il contratto stipulato, non quelle personali e riferibili al solo contraente, ma non ne deriva l'accoglimento del gravame;
non può
sussistere dubbio, infatti, in ordine al fatto che l'esatta determinazione della situazione che si vuol garantire, in quanto finalizzata a rendere possibile la commisurazione del rischio, costituisca elemento determinante ed imprescindibile ai fini della valida stipulazione di un contratto di assicurazione sui danni ed in particolare sulla responsabilità civile;
non si tratta, quindi, di dati personali riferibili al contraente ma del quadro effettivo inerente la consistenza e l'entità del rischio afferente alla responsabilità sua e di coloro che ne debbono rispondere per immedesimazione organica (gli amministratori)
o per omesso o insufficiente controllo (i sindaci). OMe osservato dalla difesa
TR di anche la SC si è espressa in questo senso, affermando, nella pronuncia
Cass. 8971/1992, “Consegue da quanto precede che, poiché il diritto dell'assicurato
nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili le stesse eccezioni di
carattere reale che sono opponibili al contraente in dipendenza del contratto e così, ad
esempio, la inesattezza di dichiarazione del rischio, nonché le eccezioni personali
all'assicurato, quali il difetto di interesse o la illiceità dello stesso, nonché, infine, quelle
dipendenti dal contratto, quali il verificarsi del sinistro fuori del termine contrattuale o delle
pagina 162 di 168 previsioni contrattuali. Restano, al contrario, non opponibili all'assicurato le eccezioni che
sono estranee al contratto, come ad esempio, l'esistenza di un credito dell'assicuratore verso
il contraente diverso però, da quello relativo al pagamento dei premi o comunque nascente
dal contratto, nonché le eccezioni che sono personali ai precedenti titolari dell'interesse
assicurato, o al solo contraente (artt. 1413, 1891 c.c.)”.
Né può condividersi l'assunto di parte appellante circa l'applicabilità alla fattispecie del disposto di cui al quarto comma dell'art. 1892 c.c,, apparendo condivisile il principio espresso nella sentenza richiamata dalla difesa dell'appellata (App. Milano, 12.7.2011, n. 2105), secondo cui “La disposizione di
cui all'art. 1892 ultimo comma c.c. - ai sensi della quale se l'assicurazione riguarda più
persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si
riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza - non trova applicazione al caso di specie
(), in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti concernono
indistintamente la posizione di tutti gli assicurati. Né la mancata prova della consapevolezza
della falsità delle dichiarazioni in capo ai singoli assicurati (amministratori e sindaci) può
assumere rilievo ai sensi dell'art. 1894 c.c., atteso che il senso della disposizione in discorso
è meramente quello di estendere agli assicurati l'obbligo di informazione e non quello di
aggiungere ai presupposti dell'art. 1892 c.c. il requisito della conoscenza da parte degli
assicurati o dei beneficiari delle inesattezze e reticenze”.
Per le considerazioni che precedono, dunque, anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento, e per tale motivo deve trovare conferma il rigetto della domanda di garanzia assicurativa, già disposto dal giudice di prime cure. pagina 163 di 168 Risultato cui si perverrebbe, peraltro, anche a voler diversamente opinare in ordine alle questioni testè trattate, non risultando superata l'eccezione da parte
TR di di inoperatività della polizza assicurativa – che è del tipo “on claims
made basis” (la cui validità, in linea di principio, è affermata da Cass. SS.UU.
24/09/2018 n.22437 in poi1), per esser pervenute le richieste di risarcimento in un periodo temporale non coperto da assicurazione, dato questo di notevole rilevanza, posto che in tale tipo di polizza l'evento dedotto a rischio è costituito proprio dalla pretesa risarcitoria.
TRo Sull'appello incidentale di nel procedimento n.1365/2019 e nei
procedimenti riuniti n.379 e 380 del 2020.
TR ha proposto doglianza avverso la statuizione del giudice di prime cure con la quale, respinta la domanda di garanzia assicurativa, è stata disposta la compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio tra parte chiamante (i singoli assicurati) e parte chiamata. 1 Si afferma poi in giurisprudenza che <In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.>> (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12908 del 22/04/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025) ed ancora che <In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., non è invalida, bensì consentita dall'art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto.>> (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29437 del 14/11/2024) pagina 164 di 168 Per quanto concerne la chiamata da parte di e degli eredi TRoparte_11
di ritiene il collegio che l'impugnazione sia manifestamente Persona_1
fondata, dovendo trovare applicazione il criterio di causalità, con conseguente condanna in solido della parte attrice ( alla relativa Parte_1
rifusione, con liquidazione per l'intero per ciascuno di essi, effettuata secondo i criteri sopra esposti, in un importo complessivo pari ad € 49.271,00 ciascuno,
di cui € 10.122,00 per studio, € 6.677,00 per fase introduttiva, € 14.867,00 per fase istruttoria ed € 17.605,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre ad accessori di legge, ed a rimborso anticipazioni, ove documentate.
Ma a non diversa soluzione si deve pervenire anche per la chiamata in causa da parte di e di , a carico dei quali - nonché, Parte_8 Parte_3
ovviamente, di - alla stregua del principio di soccombenza Parte_1
e tenuto conto dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, vanno poste le spese di lite non soltanto per il presente grado d'appello ma anche per
TR il primo grado, con liquidazione a favore di del compenso secondo i parametri sopra indicati:
per il primo grado in complessivi € 49.271,00, di cui € 10.122,00 per studio, €
6.677,00 per fase introduttiva, € 14.867,00 per fase istruttoria ed € 17.605,00
per fase decisionale per il secondo grado in complessivi € 49.065,00, di cui € 12.536,00 per studio, pagina 165 di 168 € 7.289,00 per fase introduttiva, € 8.397,00 per fase istruttoria ed € 20.843,00
per fase decisionale, oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali ed oltre ad accessori di legge, ed a rimborso anticipazioni, ove documentate.
***
Le spese di lite nei restanti rapporti processuali – citazione in giudizio per “litis
denuntiatio” senza formulazione di alcuna domanda, e senza richiesta di riforma – vanno integralmente compensate.
***
Sussistono i presupposti per la duplicazione a carico dell'appellante principale del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 Parte_1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da nei confronti dei sopra Parte_1
nominati terzi chiamati e per l'effetto condanna in solido il medesimo
[...]
e – quest'ultimo nel limite del 50%, restando Parte_1 TRoparte_4
compensato il restante 50% - a rifondere agli stessi [ ; CP_12
, ; TRoparte_10 TRoparte_9 CP_11 pagina 166 di 168 CP_11 Parte_2 CP_16 Parte_18
( , e CP_13 Per_17 CP_14 Parte_7
); ; compagnia
[...] CP_17 TRoparte_18
chiamata in manleva da e da TRoparte_11 [...]
; compagnia chiamata in Parte_18 TRoparte_19
manleva da e ] le spese di CP_12 TRoparte_10
lite del presente grado, liquidate come in parte motiva;
respinge l'appello proposto dagli eredi e da nei Pt_4 Parte_3
confronti di;
TRoparte_18
in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.2753/2019 del Tribunale di
Brescia, condanna ed in solido gli eredi di Parte_1 Parte_8
(ciascuno per la quota di sua competenza) e a rifondere
[...] Parte_3
ad le spese di lite afferenti al primo grado TRoparte_18
di giudizio, liquidate come in parte motiva;
li condanna altresì, sempre in via solidale, a rifondere ad le spese di lite del TRoparte_18
presente grado, anch'esse liquidate come in parte motiva.
Nei restanti rapporti processuali dichiara compensate le spese di lite del presente grado.
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, a carico dell'appellante Parte_1
pagina 167 di 168 Pt_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16/07/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 168 di 168 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2003 avevano giustificato il ricorso al criterio del costo storico adducendo
34 milioni risultante dall'ultimo bilancio depositato?";
1892 e 1893, c.c., << se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite a n.n 1365/ 2019 R.G., 379/2020 e 380/2020,
promosse:
la n.1365/2019 con atto di citazione notificato in data XXXX
d a con l'avv. Marco Giordano Parte_1
appellante
contro in persona del dr. , TRoparte_1 TRoparte_2
curatore fallimentare, con gli avv.ti Emilio Midolo e Nadia Farina
appellato
pagina 1 di 168 E contro
, convenuto in primo grado, con gli avv.ti prof. Agostino CP_3
Gambino, Stefano Lojacono, Vincenzo Farina e Marco Sonnino;
LAUDISIO AVV. FRANCESCO PAOLO, convenuto in primo grado, in proprio,
, convenuto in primo grado, con gli avv.ti Donato TRoparte_4
Mastrogiovanni e Claudia De Vincenzi;
e , convenuti in primo grado, CP_5 TRoparte_6
con gli avv.ti Salvatore Giordano, Pasqualina Recussi e Agostina Petrogalli;
, convenuto costituito in primo grado, contumace in CP_7
grado d'appello;
, convenuta contumace in primo grado TRoparte_8
, terzo chiamato in causa in primo grado, con gli avv.ti TRoparte_9
Massimo Longo, Marco Grosso e Vittorio Roscini Vitali;
, terzo chiamato in causa in primo grado, con gli TRoparte_10
avv.ti Marco Ramponi, Gaia Ramponi e Sara Huge;
, terzo chiamato in causa in primo grado, con TRoparte_11
gli avv.ti Andrea Mora e Pierpaolo Camadini;
, terzo chiamato in causa in primo grado, con gli avv.ti CP_12
IZ CH e Francesca Bazoli;
, e CP_13 TRoparte_14 CP_14
pagina 2 di 168 , quali eredi del sig. , terzi chiamati in CP_15 Persona_1
causa in primo grado, con l'avv. Dino Corbo;
contumaci in primo grado CP_16
, terzo chiamato in causa in primo grado, con gli avv.ti CP_17
Nicola Vasile, Mario Maienza e Anna Cristini;
terzo chiamato in causa in primo grado, con Parte_2
l'avv. Carla Provenzani;
Appellati
Con la chiamata in causa di
, con gli avv.ti Bruno Giuffrè e Giacomo TRoparte_18
Belometti,
e di
chiamata in giudizio dal e TRoparte_19 CP_12
con l'avv. Iside Pasini TRoparte_10
***
la n.379/2020 con atto di citazione notificato in data XXXX
d a
, con l'avv. LUIGI BORLONE, del foro di Milano, e Parte_3
con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Tirale, in Brescia,
appellante
pagina 3 di 168 Nei confronti di
, con gli avvocati Marco Dimola e TRoparte_18
Giacomo Belometti
Appellata e appellante incidentale
***
la n.380/2020 con atto di citazione notificato in data XXXX
d a
, con l'avv. LUIGI BORLONE, del foro di Milano, e con Parte_4
elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Tirale, in Brescia, deceduto in corso di causa, con costituzione in giudizio degli eredi (accettanti con beneficio di inventario) e TRoparte_20 Parte_5
col patrocinio dell'avv. Luigi Borlone, del foro di Milano,
[...]
nonché dell'erede , col patrocinio dell'avv. TRoparte_21
Alessandro Nucci, del foro di Milano)
appellante
Nei confronti di
, con gli avvocati Marco Dimola e TRoparte_18
Giacomo Belometti
appellata e appellante incidentale
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/02/2025 avente ad oggetto:
pagina 4 di 168 Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 12/10/2019 con il n. 2753/2019
CONCLUSIONI
Nel procedimento a n.1365/2019
Per l'appellante (convenuto in primo grado) Parte_1
La difesa del Dott. nel riportarsi i propri atti COSÌ CONCLUDE: Pt_1
“Relativamente alla chiamata in causa operata in primo grado, permanendo l'interesse del dott. ad una pronuncia, in via gradata quantomeno in Pt_1
forza del principio di soccombenza virtuale per quel che attiene le spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio, Voglia la Corte D'Appello adita rigettare ogni avversa domanda pronunciandosi sull'appello proposto dal dott.
accertandone e dichiarandone la fondatezza con accoglimento delle Pt_1
conclusioni rassegnate con il detto atto il tutto, in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio questi ultimi da liquidarsi in favore dell'avv. Marco Giordano procuratore antistatario”.
Per l'appellato ed appellante incidentale (convenuto TRoparte_4
in primo grado)
L'avv. Donato Mastrogiovanni, per conto dell'ing. nel TRoparte_4
rimandare alle difese svolte, reitera le già rassegnate conclusioni e confida che venga dichiarata cessata la materia del contendere anche in relazione a tutte le pagina 5 di 168 altre domande e parti in causa, a spese compensate
Per l'appellato (convenuto in primo TRoparte_22
grado)
L'avv. , per tutti i motivi esposti nella propria TRoparte_22
comparsa di costituzione e risposta e riportandosi, per quanto di ragione alle proprie difese ed eccezioni svolte anche nel primo grado di giudizio, da intendersi integralmente ripetute e trascritte, e ai documenti prodotti, chiede all'adita Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, di accogliere le seguenti conclusioni:
“a. Rigettata qualsivoglia eventuale domanda possa ritenersi proposta nei confronti dell'esponente, provvedere alla correzione degli errori come rilevati già in comparsa di costituzione;
b. Con vittoria di spese, compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% CAP ed IVA come per legge.”
Per l'appellato , in persona del Curatore, TRoparte_1
attore in primo grado,
Visto l'invito di cui al verbale d'udienza n. cronol. 1370/2024 del 05/06/2024
rivolto dalla Corte alle Parti “ad indicare le proprie determinazioni avuto riguardo alla definizione stragiudiziale del contenzioso da parte di alcune di esse”, il dà atto di aver compiutamente definito la Parte_6
propria posizione processuale con tutti gli amministratori e sindaci della fallita pagina 6 di 168 risultati soccombenti in primo grado e costituitisi nei giudizi d'appello riuniti
R.G. nn. 1365/2019 – 379/2020 – 380/2020, come confermato dalle sentenze della Corte d'Appello di Brescia di declaratoria di cessata materia del contendere e di estinzione del giudizio a spese compensate per effetto di rinuncia agli atti reciprocamente accettata a seguito di conciliazione stragiudiziale sottoscritta inter partes.
In particolare, precisa di aver definito i rapporti processuali con:
• e come da sentenza n. TRoparte_4 TRoparte_23
1042/2023 della Corte d'Appello di Brescia, pubblicata il 19/06/2023 a definizione del procedimento civile R.G. n. 571/2023, generato per separazione dalla causa risultante dai procedimenti civili riuniti a R.G. nn. 1365/2019 –
379/2020 – 380/2020;
• , e , come da sentenza n. CP_3 Parte_1 TRoparte_6
1207/2023 pubblicata l'08/07/2024 a definizione del procedimento civile R.G.
n. 585/2024, generato per separazione dalla causa risultante dai procedimenti civili riuniti a R.G. nn. 1365/2019 – 379/2020 – 380/2020.
Il Fall. AT precisa, altresì, di non aver trovato alcun accordo con i soli sindaci (rimasto contumace nel giudizio d'appello) e CP_7 CP_5
Riguardo a quest'ultimo, il deducente dà atto che, con note
[...] CP_1
d'udienza depositate telematicamente in data 04/06/2024 in vista dell'udienza fissata per il 05/06/2024, i suoi legali – avv.ti Salvatore Giordano e Pasqualina
pagina 7 di 168 – hanno ritualmente dichiarato alla Corte che in data 18.10.2020 è CP_5
deceduto in Angri (SA) il dott. (documentando che la moglie CP_5
ed i figli del de cuius hanno rinunciato all'eredità) e hanno chiesto che, ai sensi dell'art. 300 cpc, il processo venisse interrotto relativamente alla posizione del predetto. Ad oggi, ad oltre otto mesi di distanza dalla summenzionata dichiarazione, il giudizio non risulta essere stato riassunto nei confronti del dott. Ne segue l'estinzione del giudizio in oggetto, ancorché CP_5
limitatamente alla posizione del deceduto vertendosi in CP_5
un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Detta estinzione parziale sancisce la compiuta definizione di tutti i rapporti processuali intercorrenti tra il
[...]
e gli amministratori e sindaci convenuti dal medesimo in Parte_6
giudizio ex art. 146 L.F. Il rileva, infatti, di non aver Parte_6
formulato domande nei confronti delle altre Parti in causa le quali, a loro volta,
non hanno proposto domande nei confronti della TE.
Precisazione delle conclusioni.
Visto l'invito di cui al verbale d'udienza n. cronol. 2181/2024 del 16/10/2024
rivolto dalla Corte alle Parti a precisare le conclusioni all'udienza del 12
febbraio 2025, il dichiara di aver compiutamente Parte_6
definito tutti i rapporti processuali con gli ex amministratori e gli ex sindaci della fallita come nel dettaglio descritto alle pagg. 1 e 2 delle presenti note d'udienza.
pagina 8 di 168 Per l'appellato , terzo chiamato in primo grado CP_17
voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, previa inoltre, se ritenuto il caso, separazione della causa principale dai rapporti processuali intercorrenti tra il dottor da Per_2
un lato, il dottor e il dottor dall'altro lato Pt_1 P_
in via preliminare,
- dichiarare la cessazione della materia del contendere tra il dottor e il Pt_1
dottor da un lato e il dottor dall'altro, con condanna del P_ Per_2
dottor nonché del dottor alla rifusione di spese e compensi Pt_1 P_
dei due gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfetario e valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3°,
c.p.c.;
o, in alternativa,
dichiarare inammissibili e/o radicalmente infondate già in linea di principio l'impugnazione proposta dal dottor e dal dottor in via Pt_1 P_
incidentale (per il caso in cui quest'ultimo, a seguito delle rinunce e delle accettazioni di cui sopra nonché del provvedimento di separazione dovesse ancora ritenersi parte del presente giudizio), nonché le domande formulate dagli stessi dottor e dottor nei confronti del dottor Pt_1 P_ Per_2
perché implicitamente rinunciate e/o per difetto di interesse ad agire (e a pagina 9 di 168 impugnare) e/o per cessazione della materia del contendere e/o comunque radicalmente prive dei presupposti;
sempre in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello del dottor nonché Pt_1
dell'appello incidentale del dottor ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché P_
ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per le ragioni esposte in atti;
- dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte dal dottor Pt_1
per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. per le ragioni esposte in atti;
in via principale, nel merito:
- rigettare in ogni caso le domande svolte nei confronti del dottor in Per_2
quanto integralmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, comunque confermare la sentenza del Tribunale di Brescia n.
2753/2019 emessa in data 12 settembre 2019, pubblicata in data 12 ottobre
2019,
in ogni caso
- condannare il dottor nonché il dottor alla rifusione di spese Pt_1 P_
e compensi dei due gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfetario e valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96,
comma 3°, c.p.c.
Per l'appellato , terzo chiamato in primo grado, TRoparte_10
pagina 10 di 168 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Dott. ai sensi Pt_1
dell'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale svolto dall'Ing. , P_
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto;
- in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello del Dott.
per carenza dei requisiti ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., e dell'appello Pt_1
incidentale dell'Ing. per carenza dei requisiti ex art. 163, nn. 2, 3 e 4, P_
c.p.c.;
nel merito in via principale:
in ogni caso, rigettare nel modo migliore le domande avanzate dal Dott.
e dall'Ing. nei confronti del Dott. in quanto Pt_1 P_ CP_10
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel presente atto nonché
negli atti del primo grado di giudizio;
nel merito in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza n. 2753/2019 e di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dal Dott. nei Pt_1
confronti del Dott. condannare a CP_10 TRoparte_24
tenere indenne e manlevare il Dott. da quanto TRoparte_10
quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere al Dott. all'Ing. , Pt_1 P_
pagina 11 di 168 direttamente al ME attore o ad altre parti del giudizio, a seguito dell'accertamento di eventuali responsabilità a proprio carico;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con espressa richiesta che - in caso di inadempimento dei soccombenti - vengano poste a carico di e che TRoparte_24
la stessa venga condannata a rifonderle all'assicurato Dott. CP_10
[...]
Per l'appellato (terzo chiamato in primo grado) TRoparte_9
In ossequio al provvedimento reso all'esito dell'udienza collegiale del 16
ottobre 2024, il dott. , come in epigrafe rappresentato e difeso, TRoparte_9
rinviando integralmente ai precedenti atti difensivi, e riproducendo le conclusioni assunte con foglio di precisazione delle conclusioni del 4 giugno
2024, così precisa nuovamente le proprie Conclusioni.
Con riserva di interloquire ulteriormente con l'unico contraddittore
(l'appellante e chiamante , il comparente dott. chiede Pt_1 TRoparte_9
che codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa, anche a mezzo di declaratoria ex art. 348-bis c.p.c. dichiari l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. o comunque lo respinga. Con il favore Persona_3
delle spese di lite.
Per l'appellato (terzo chiamato in primo grado) Parte_2
Il procuratore del dr i) Richiama quanto prodotto dedotto Parte_2
pagina 12 di 168 ed eccepito nei precedenti atti difensivi, contesta nuovamente in toto ed ogni sua parte anche il contenuto dell'atto di appello spiegato dal signor Parte_1
così come l'appello incidentale spiegato dall'ing ,
[...] TRoparte_4
ii) impugna per quanto di ragione ogni altra domanda possa ritenersi formulata ex adverso nei confronti del dr chiede che la causa venga trattenuta Parte_2
in decisione e quindi che siano concessi i termini di legge per il deposito delle memorie ex art 190 cpc, assumendo le seguenti conclusioni:
Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis così giudicare :
Preliminarmente dichiarare inammissibili per assenza dei requisiti ex art 342 ,
nonché ex artt. 348, 348 bis cpc l'appello principale spiegato dal dr Parte_1
nonché l'appello incidentale spiegato dall' ing. nei
[...] TRoparte_4
confronti del dr e comunque nulli per assenza dei requisiti Parte_2
di cui all'art 163 n. 3 e 4 cpc e per i motivi e le causali di cui ai precedenti scritti difensivi. Nel merito in via principale in ogni caso confermare sempre per i motivi e le causali di cui ai precedenti scritti difensivi la sentenza gravata,
n 2753/2019 depositata dal Tribunale di Brescia il 12.10.2019 nella parte che dichiara inammissibile la domanda nei confronti del terzo chiamato dr
[...]
e comunque rigettare nel modo migliore le domande avanzate da Parte_2
e da in quanto infondate sia in fatto che Parte_1 TRoparte_4
in diritto. Rigettare qualsivoglia eventuale altra domanda possa ritenersi proposta nei confronti del dr siccome palesemente infondata sia in Parte_2
pagina 13 di 168 fatto che in diritto.
Con vittoria di compensi anche relativamente al presente grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per espressa dichiarazione di anticipo e con condanna ex art 96 cpc.
Salvis iuribus
Per e CP_13 TRoparte_14
quali eredi di , Parte_7 Persona_1
appellato, terzo chiamato in primo grado
L'avvocato Dino Corbo, nell'interesse degli eredi di ( Persona_1 CP_13
e ha rassegnato le
[...] TRoparte_14 Parte_7
seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Brescia, contrariis reiectis,
• in via preliminare, sul rito, dichiarare inammissibili l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 P_
sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi indicati nella comparsa di
[...]
risposta in appello, sia per effetto delle intese nel frattempo intervenute stragiudizialmente tra gli appellanti e e il Pt_1 P_ CP_1
(e delle relative rinunce e accettazioni riferite all'azione e agli atti
[...]
del giudizio);
• in via subordinata preliminare, sempre sul rito, accertare e dichiarare la nullità della citazione per chiamata di terzo notificata da a Parte_1
pagina 14 di 168 ex art. 164, 4° comma, c.p.c. per totale difetto dei requisiti di Persona_1
cui all'art. 163, n. 3 e n. 4, nonché, per le stesse ragioni, la nullità dell'appello proposto da;
TRoparte_4
• nel merito, respingere l'appello principale proposto da e Parte_1
l'appello incidentale proposto da , perché infondati in fatto e TRoparte_4
in diritto per i motivi indicati nella narrativa della comparsa di costituzione in appello e degli atti del precedente grado, con conseguente conferma del capo della sentenza impugnata con cui il tribunale ha dichiarato inammissibili le chiamate svolte da per difetto di legittimazione attiva del chiamante;
Pt_1
• in via subordinata preliminare, nel merito, accertare l'intervenuta prescrizione estintiva per decorso del termine normativamente previsto in relazione alle domande che il chiamante abbia inteso svolgere nei confronti del chiamato, e conseguentemente dichiarare la prescrizione di ogni correlativo diritto che il chiamante abbia inteso fare valere;
• in via subordinata, sempre nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda che e/o abbiano inteso avanzare nei Parte_1 TRoparte_4
confronti di perché infondata in fatto e in diritto;
Persona_1
• in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di di accertamento di responsabilità, anche parziale, di per effetto della domanda Persona_1
svolta dal chiamante, limitare la stessa al danno conseguente al suo effettivo inadempimento;
pagina 15 di 168 • in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del grado.
Ribadisce di non accettare il contraddittorio su domande nuove svolte in appello da o da . Parte_1 TRoparte_4
Per l'appellato , terzo chiamato in primo TRoparte_11
grado
L'appellato, nonché terzo chiamato in primo grado, dott. TRoparte_11
richiamate tutte le proprie difese esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 febbraio 2020, nonché alle precedenti udienze del
4 marzo 2020, del 25 novembre 2020 e del 14 giugno 2023, preso atto, non solo della cessazione della materia del contendere – che comunque non lo riguardava – intervenuta tra il e l'appellante incidentale, ing. CP_1
, ma anche e soprattutto della rinuncia all'azione e agli atti ex art. 306 P_
c.p.c. del nei confronti del dott. chiamante in causa Parte_6 Pt_1
del dott. e accettata dal medesimo dott. considerato CP_11 Pt_1
che, né il (originario attore in primo grado), né le altre parti del Parte_6
giudizio diverse dal dott. e dal dott. hanno svolto domande Pt_1 P_
nei confronti del dott. il quale non ha interesse alla CP_11
prosecuzione del giudizio, ritiene che sia quindi venuto meno il presupposto delle domande del dott. e del dott. nei suoi confronti, fermi Pt_1 P_
comunque gli altri motivi di inammissibilità e/o infondatezza già illustrati in atti. Per quanto sopra e per tutto quanto esposto e considerato in atti, il dott.
pagina 16 di 168 chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia TRoparte_11
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc. mo Collegio dell'intestata Ecc. ma Corte d'Appello, contrariis reiectiis, previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare estinto il procedimento di appello e comunque dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di chiamata di terzo svolta in primo grado dal dott.
e l'appello incidentale svolto dal dott. nei confronti del dott. Pt_1 P_
poiché tutte le domande svolte dal dott. e dal TRoparte_11 Pt_1
dott. nei confronti del dott. devono intendersi P_ CP_11
rinunciate e/o divenute carenti di interesse ad agire (e a impugnare) e/o per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e/o comunque perché
radicalmente prive dei presupposti;
solo in via subordinata e gradata, senza che ciò costituisca rinunzia alla superiore eccezione e domanda, e solo per l'ipotesi in cui venga dichiarata ammissibile la chiamata in causa del terzo e l'appello incidentale, rigettare l'appello svolto dal dott. e l'appello incidentale svolto dal dott. Pt_1
e confermare integralmente la sentenza impugnata (Trib. Brescia, n. P_
2735/19 del 12.09.2019, nella causa civile iscritta con R.G. n. 14705/2009), in particolare dichiarando inammissibile e/o improcedibile l'atto di chiamata di terzo svolta in primo grado dal dott. e l'appello incidentale svolto dal Pt_1
dott. nei confronti del dott. anche per carenza P_ TRoparte_11
pagina 17 di 168 di legittimazione attiva rispettivamente del chiamante e dell'appellante e/o ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348-bis c.p.c.;
solo in via ulteriormente subordinata e gradata, senza che ciò costituisca rinunzia alla superiore eccezione e domanda, e solo per l'ipotesi in cui venga dichiarata ammissibile la chiamata in causa del terzo e l'appello incidentale,
con riforma della Sentenza, in via preliminare in rito, dichiarare la nullità
dell'atto di citazione e/o dell'atto di chiamata di terzo, per insufficienza del requisito previsto ex art. 163, n. 4, c.p.c.;
solo in via ulteriormente subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc. mo Collegio decidesse di riformare la sentenza impugnata, accertato, per tutti i motivi esposti in atto e qui integralmente richiamati, che il dott.
[...]
si è comportato con la diligenza richiesta nell'espletamento del CP_11
proprio incarico in e che conseguentemente non ha alcuna Parte_6
responsabilità in ordine ai danni eventualmente arrecati alla stessa o ai suoi creditori, dichiarare infondata la chiamata in causa del dott. e ogni Pt_1
domanda svolta in sede di appello incidentale dal dott. , nei confronti P_
del Dott. e comunque rigettare ogni domanda proposta nei suoi CP_11
confronti;
in via ulteriormente subordinata, in istruttoria, per i motivi esposti in atti dichiarare la nullità della CTU di cui al primo grado di giudizio e conseguentemente disporne la rinnovazione.
pagina 18 di 168 Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per l'appellato , terzo chiamato in primo grado CP_12
Il Dott. come sopra rappresentato e difeso, insiste per CP_12
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia la Ecc.ma Corte adita ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal dott. e di conseguenza l'appello incidentale proposto dall'ing. Pt_1 P_
per le ragioni indicate in atti.
- in via subordinata accertare e dichiarare la nullità dell'atto di appello del dott.
e dell'atto di appello incidentale proposto dall'ing. per Pt_1 P_
carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.
Nel merito in via principale in ogni caso, confermare la sentenza n. 2753/2019
resa dal Tribunale di Brescia e depositata in cancelleria il 12/10/2019 nella parte che riguarda il dott e rigettare nel modo migliore le CP_12
domande avanzate dal dott. e dall'ing. nei confronti del dott. Pt_1 P_
perché infondate in fatto ed in diritto. CP_12
Nel merito in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata nel senso indicato dal dott. e dall'ing. Pt_1
dichiarare obbligata a manlevare e a P_ TRoparte_25
pagina 19 di 168 tenere indenne il dott. da quanto quest'ultimo fosse tenuto a CP_12
corrispondere agli appellanti o direttamente al , a seguito CP_1
dell'accertamento di eventuali responsabilità a proprio carico connesse alla carica di sindaco rivestita.
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Per l'appellata , terzo chiamato in primo TRoparte_18
grado
Gli Avv.ti Bruno Giuffré e Giacomo Belometti, nella loro qualità ut supra, - si riportano integralmente ai precedenti scritti difensivi e - dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove,
reiterano le seguenti conclusioni:
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale:
TR in accoglimento dell'appello incidentale parziale proposto da riformare la Sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia respingendo le domande
TR di manleva e/o garanzia proposte nei confronti di con diversa motivazione così come esposto in atti, accertando e dichiarando che la polizza n. VA/MI/03137 non opera ratione temporis;
In via subordinata:
pagina 20 di 168 rigettare tutti gli appelli e le domande di manleva e/o garanzia proposte nei
TR confronti di per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la
Sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia;
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, degli appelli proposti
TR contro rigettare in ogni caso le domande di manleva e/o garanzia
TR proposte nei confronti della medesima per infondatezza in fatto e in diritto delle stesse, in accoglimento delle eccezioni espressamente riproposte in
TR atti da ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via di estremo subordine:
TR
− ridurre ex art. 1893 c.c. ogni esborso eventualmente posto a carico di in base alla polizza n. VA/MI/03137;
TR
− contenere eventuali esborsi posti a carico di entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor somma disponibile per effetto di altri pagamenti già effettuati o eventualmente
TR da effettuarsi da parte di in base alla polizza;
In via istruttoria:
− ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nel giudizio di primo grado:
TR 1. “Vero che prima di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci, chiede alle società assicurande pagina 21 di 168 di compilare un questionario?”;
2. “Vero che nei suddetti questionari vi sono domande finalizzate alla raccolta di dati relativi alla struttura della società, al suo posizionamento nel mercato ed alla sua situazione economico-finanziaria?”;
TR 3. “Vero che decide se stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci sulla base dei suddetti dati?”;
TR 4. “Vero che attribuisce particolare importanza alla situazione economico-finanziaria delle società assicurande?”;
TR 5. “Vero che prima di stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci, verifica se la stampa italiana ha riportato notizie negative sulla società contraente?”;
6. “Vero che i SI , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
TR di discussero la situazione economico-finanziaria di prima di Parte_6
stipulare la polizza n. VA/MI/03137?”;
TR 7. “Vero che se avesse saputo che i dati di bilancio forniti da Parte_6
in fase preassuntiva non rispecchiavano la reale situazione economico-
finanziaria della società medesima avrebbe rifiutato di stipulare la polizza n.
VA/MI/03137?”;
TR 8. “Vero che rifiuta la stipulazione di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci nel caso in cui una società o il
Gruppo del quale tale società fa parte presenta una perdita d'esercizio di oltre pagina 22 di 168 34 milioni risultante dall'ultimo bilancio depositato?";
TR 9. “Vero che, per quanto riguarda il mercato italiano, ha rifiutato la stipulazione o il rinnovo di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci per i seguenti soggetti: Parmalat S.p.A., Gruppo Delta
S.p.A., Eutelia S.p.A., avendo appreso delle difficoltà finanziarie di tali società?".
Si indicano a testi i SI , e Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Tes_6
Considerato che gli stessi risiedono in Spagna, si chiede che il Tribunale voglia procedere ad assumere le deposizioni per iscritto ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c.
ovvero tramite rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e, in riforma della Sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia, anche del giudizio di primo grado;
- con condanna degli Eredi e di ai sensi dell'art. 96, Pt_4 Parte_3
commi 1 e 3, c.p.c. c.p.c. per aver chiesto ed insistito ripetutamente per l'ammissione di istanze di esibizione esplorative e aventi ad oggetto documenti inesistenti.
Per la terza chiamata , terza chiamata in primo TRoparte_26
grado pagina 23 di 168 La scrivente difesa per conto di , precisa le conclusioni TRoparte_19
come in comparsa costitutiva e cioè come segue:
In via preliminare:
dichiararsi l'inammissibilità del gravame svolto dal Dr. verso Persona_4
il dr. e il dr. ex art. 342 Cpc, per le CP_12 TRoparte_10
ragioni esposte.
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale svolto dall' Ing. P_
verso il dr. ed il dr. sempre ex
[...] CP_12 TRoparte_10
art. 342 Cpc;
dichiarare la nullità dell'atto di appello incidentale svolto dall'Ing. ex art. 163 n. 3 e 4 Cpc, verso i qui chiamati Dr. TRoparte_4
e dr. CP_12 TRoparte_10
nel merito: respingersi l'appello principale del dr. e Parte_1
l'appello incidentale dell'Ing. verso il dr. e TRoparte_4 CP_12
il dr. e confermarsi la sentenza n. 2753/2019 resa dal TRoparte_10
Tribunale Ordinario di Brescia e pubblicata in data 12 ottobre 2019, nella parte che riguarda gli assicurati dr. e dr. e CP_12 TRoparte_10
. TRoparte_19
In ogni caso, respingersi ogni domanda nei confronti di . TRoparte_19
In via di estremo subordine: limitarsi la garanzia al limite del massimale unico per sinistro di euro 697.21680= pur in presenza di due assicurati, con operatività delle franchigie e degli scoperti nei loro confronti.
pagina 24 di 168 Spese, diritti e onorari di lite rifusi.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie ed in particolare al rinnovo della CTU, in quanto superflua.
Nel procedimento a n.379/2020
Per l'appellante , convenuto in primo grado Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione,
domanda e deduzione reietta, in accoglimento dei motivi indicati nell'atto di citazione in appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del precedente grado di giudizio, nonché a verbale, da intendersi parimenti ritrascritti, in riforma della sentenza n. 2753/2019 del
Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 ottobre 2019, previo ogni accertamento e adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario, nonché traendo argomenti di prova dal contegno della parte convenuta, così giudicare:
Nel merito:
- riformare la sentenza n. 2753/2019 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 ottobre 2019, perché errata, iniqua e gravatoria, per tutti i motivi di cui alla narrativa in atti;
- dichiarare valido e operativo nei confronti dell'odierno appellante il contratto assicurativo “D&O Numero VA/MI 03137”
pagina 25 di 168 - in ogni caso, in accoglimento dei motivi di appello formulati, dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale TRoparte_18
rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare l'appellante Pt_3
da ogni somma corrisposta in favore del - in
[...] TRoparte_1
forza e in conseguenza del contratto assicurativo “D&O Numero Num_1
” emesso dal broker assicurativo - e, per l'effetto, emettere
[...] CP_27
nei suoi confronti sentenza di condanna al risarcimento e/o comunque al pagamento/rimborso in favore dell'appellante della somma di Parte_3
Euro 210.000,00 nonché dei costi di difesa civile e penale e di consulenza tecnica di parte sostenuti, come da documenti prodotti, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
Sempre nel merito:
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello incidentale
TR formulato dalla convenuta appellata anche previa dichiarazione, se del caso, di nullità e/o comunque inefficacia della c.d. “claims made rule”, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare ogni altra domanda/eccezione ex adverso riproposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutto quanto ampiamente esposto in atti.
In via istruttoria:
- ordinare:
pagina 26 di 168 - al l'esibizione degli originali della Polizza TRoparte_1
VA/MI/03137, delle quietanze di pagamento del premio, nonché delle comunicazioni di denuncia del sinistro;
- a a e TRoparte_18 CP_3 Persona_4
l'esibizione delle ricevute dei pagamenti effettuati da TRoparte_18
in favore di e o in favore degli altri
[...] CP_3 Persona_4
convenuti, in ottemperanza alla polizza VA/MI/03137.
- ordinare a , e/o del sig. , TRoparte_18 TRoparte_4
l'esibizione degli accordi transattivi tra questi intervenuti e come dagli stessi richiamati agli atti e posti alla base dell'istanza di separazione del rapporto processuale dal giudizio e dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge e spese generali.
Per l'appellata TRoparte_18
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale riunire il presente procedimento al giudizio d'appello promosso dal dott. (R.G. n. 1365/2019). ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; Pt_1
pagina 27 di 168 In via principale:
TR in accoglimento dell'appello incidentale parziale proposto da riformare la sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia respingendo la domanda di
TR manleva e/o garanzia proposta nei confronti di con diversa motivazione,
accertando e dichiarando che la polizza n. VA/MI/03137 non opera ratione temporis;
In via subordinata:
rigettare l'appello proposto dal signor per i motivi esposti nel Parte_3
presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2753/19 resa dal
Tribunale di Brescia;
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello proposto dal signor rigettare in ogni caso la domanda di manleva e/o garanzia Pt_3
TR proposta nei confronti di per infondatezza in fatto e in diritto della stessa,
TR in accoglimento delle eccezioni espressamente riproposte da nel presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via di estremo subordine:
TR
− ridurre ex art. 1893 c.c. ogni esborso eventualmente posto a carico di in base alla polizza n. VA/MI/03137
TR
− contenere eventuali esborsi posti a carico di entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor pagina 28 di 168 somma disponibile per effetto di altri pagamenti già effettuati o eventualmente
TR da effettuarsi da parte di in base alla Polizza;
In via istruttoria:
− ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nel giudizio di primo grado:
TR 1. “Vero che prima di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci, chiede alle società assicurande di compilare un questionario?”;
2. “Vero che nei suddetti questionari vi sono domande finalizzate alla raccolta di dati relativi alla struttura della società, al suo posizionamento nel mercato ed alla sua situazione economico-finanziaria?”;
TR 3. “Vero che decide se stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci sulla base dei suddetti dati?”;
TR 4. “Vero che attribuisce particolare importanza alla situazione economicofinanziaria delle società assicurande?”;
TR 5. “Vero che prima di stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci, verifica se la stampa italiana ha riportato notizie negative sulla società contraente?”;
6. “Vero che i SI , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
TR di discussero la situazione economico-finanziaria di prima di Parte_6
stipulare la polizza n. VA/MI/03137?”;
pagina 29 di 168 TR 7. “Vero che se avesse saputo che i dati di bilancio forniti da Parte_6
in fase preassuntiva non rispecchiavano la reale situazione economico-
finanziaria della società medesima avrebbe rifiutato di stipulare la polizza n.
VA/MI/03137?”;
TR 8. “Vero che rifiuta la stipulazione di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci nel caso in cui una società o il
Gruppo del quale tale società fa parte presenta una perdita d'esercizio di oltre
34 milioni risultante dall'ultimo bilancio depositato?";
TR 9. “Vero che, per quanto riguarda il mercato italiano, ha rifiutato la stipulazione o il rinnovo di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci per i seguenti soggetti: Parmalat S.p.A., Gruppo Delta
S.p.A., Eutelia S.p.A., avendo appreso delle difficoltà finanziarie di tali società?".
Si indicano a testi i SI , e Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Considerato che gli stessi risiedono in Spagna, si chiede che il Tes_6
Tribunale voglia procedere ad assumere le deposizioni per iscritto ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c. ovvero tramite rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c.
Omissis
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e, in riforma della sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia, anche del giudizio di pagina 30 di 168 primo grado.
Nel procedimento a n.380/2020
Per gli eredi (con beneficio di inventario) di , Parte_8
e : TRoparte_20 Parte_5
Premesso che - In data 16 ottobre 2024 l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
<
SI e , << …rilevato che possono sussistere dubbi in Pt_4 Parte_9
ordine al contenuto di cui all'ordinanza della precedente udienza, precisa[va]
che [con] la stessa si è disposto l'ordine di esibizione di cui all'art 210
cpc…>> e concedeva all'uopo termine fino al 31 gennaio 2025; fissava l'udienza del 12 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni;
- in data
31 ottobre 2024 gli esponenti provvedevano alla notifica del proprio atto depositato in data 4 ottobre 2024 nonché del verbale della citata udienza sia nei confronti di sia nei confronti del sig. TRoparte_18
considerato che: - nel termine all'uopo concesso TRoparte_4 [...]
e il sig. si sono limitate a dare TRoparte_18 TRoparte_4
atto della – supposta – inesistenza di un accordo transattivo da produrre, tutto ciò premesso e considerato Con il presente atto, i sig.ri e TRoparte_20
nella loro qualità di accettanti con beneficio di Parte_5
inventario ai sensi dell'art. 484 c.c. l'eredità relitta del defunto sig. Pt_4
pagina 31 di 168 ( ), nato a [...] il 27 giugno Parte_8 CodiceFiscale_1
1933 e deceduto a Firenze in data 8 novembre 2022, giusto l'atto del dott.
Notaio in Firenze, in via Castelfidardo 47, redatto in data 2 Persona_5
luglio 2024, registrato a Firenze in data 9 luglio 2024 e trascritto a Milano in data 10 luglio 2024, richiamato espressamente tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto con i precedenti atti difensivi e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritto, a farne parte integrante, insistono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione,
domanda e deduzione reietta, in accoglimento dei motivi indicati nell'atto di citazione in appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del precedente grado di giudizio, nonché a verbale, da intendersi parimenti ritrascritti, in riforma della sentenza n. 2753/2019 del
Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 ottobre 2019, previo ogni accertamento e adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario, nonché traendo argomenti di prova dal contegno della parte convenuta, così giudicare:
Nel merito:
- riformare la sentenza n. 2753/2019 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 ottobre 2019, perché errata, iniqua e gravatoria, per tutti i motivi di cui alla narrativa in atti;
pagina 32 di 168 - dichiarare valido e operativo nei confronti dell'odierno appellante il contratto assicurativo “D&O Numero VA/MI 03137”;
- in ogni caso, in accoglimento dei motivi di appello formulati nell'interesse del de cuius dichiarare tenuta e condannare Parte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a TRoparte_18
tenere indenne e manlevare l'originario appellante ed i suoi aventi causa da ogni somma corrisposta in favore del - in forza e in TRoparte_1
conseguenza del contratto assicurativo “D&O Numero VA/MI 03137” emesso dal broker assicurativo - e, per l'effetto, emettere nei suoi CP_27
confronti sentenza di condanna al risarcimento e/o comunque al pagamento/rimborso in favore dell'appellante e per esso in Parte_4
favore dell'eredità relitta, e/o in subordine in favore degli odierni comparenti nella pertinente quota di spettanza, della somma di Euro 210.000,00 nonché
dei costi di difesa civile e penale e di consulenza tecnica di parte sostenuti,
come da documenti prodotti, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
Sempre nel merito:
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello incidentale
TR formulato dalla convenuta appellata anche previa dichiarazione, se del caso, di nullità e/o comunque inefficacia della c.d. “claims made rule”, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
pagina 33 di 168 - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare ogni altra domanda/eccezione ex adverso riproposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutto quanto ampiamente esposto in atti.
In via istruttoria:
- ordinare:
- al l'esibizione degli originali della Polizza TRoparte_1
VA/MI/03137, delle quietanze di pagamento del premio, nonché delle comunicazioni di denuncia del sinistro;
-a a e TRoparte_18 CP_3 Persona_4
l'esibizione delle ricevute dei pagamenti effettuati da TRoparte_18
in favore di e o in favore degli altri
[...] CP_3 Persona_4
convenuti, in ottemperanza alla polizza VA/MI/03137.
- ordinare nei confronti della convenuta , TRoparte_18
e/o del sig. , l'esibizione degli accordi transattivi tra questi TRoparte_4
intervenuti e come dagli stessi richiamati agli atti e posti alla base dell'istanza di separazione del rapporto processuale dal giudizio e dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge e spese pagina 34 di 168 generali.
Per l'appellata TRoparte_18
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via pregiudiziale riunire il presente procedimento al giudizio d'appello promosso dal dott.
(R.G. n. 1365/2019). ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; Pt_1
In via principale:
TR in accoglimento dell'appello incidentale parziale proposto da riformare la sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia respingendo la domanda di
TR manleva e/o garanzia proposta nei confronti di con diversa motivazione,
accertando e dichiarando che la polizza n. VA/MI/03137 non opera ratione temporis;
In via subordinata:
rigettare l'appello proposto dal signor per i motivi esposti nel CP_21
presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2753/19 resa dal
Tribunale di Brescia;
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello proposto dal signor rigettare in ogni caso la domanda di manleva e/o garanzia Pt_4
TR proposta nei confronti di per infondatezza in fatto e in diritto della stessa,
pagina 35 di 168 TR in accoglimento delle eccezioni espressamente riproposte da nel presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via di estremo subordine:
TR
− ridurre ex art. 1893 c.c. ogni esborso eventualmente posto a carico di in base alla polizza n. VA/MI/03137
TR
− contenere eventuali esborsi posti a carico di entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor somma disponibile per effetto di altri pagamenti già effettuati o eventualmente
TR da effettuarsi da parte di in base alla Polizza;
In via istruttoria:
− ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nel giudizio di primo grado:
TR 1. “Vero che prima di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci, chiede alle società assicurande di compilare un questionario?”;
2. “Vero che nei suddetti questionari vi sono domande finalizzate alla raccolta di dati relativi alla struttura della società, al suo posizionamento nel mercato ed alla sua situazione economico-finanziaria?”;
TR 3. “Vero che decide se stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci sulla base dei suddetti dati?”;
TR 4. “Vero che attribuisce particolare importanza alla situazione pagina 36 di 168 economico-finanziaria delle società assicurande?”;
TR 5. “Vero che prima di stipulare una polizza della responsabilità civile di amministratori e sindaci, verifica se la stampa italiana ha riportato notizie negative sulla società contraente?”;
6. “Vero che i SI , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
TR di discussero la situazione economico-finanziaria di prima di Parte_6
stipulare la polizza n. VA/MI/03137?”;
TR 7. “Vero che se avesse saputo che i dati di bilancio forniti da Parte_6
in fase preassuntiva non rispecchiavano la reale situazione economico-
finanziaria della società medesima avrebbe rifiutato di stipulare la polizza n.
VA/MI/03137?”;
TR 8. “Vero che rifiuta la stipulazione di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci nel caso in cui una società o il
Gruppo del quale tale società fa parte presenta una perdita d'esercizio di oltre
34 milioni risultante dall'ultimo bilancio depositato?";
TR 9. “Vero che, per quanto riguarda il mercato italiano, ha rifiutato la stipulazione o il rinnovo di polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci per i seguenti soggetti: Parmalat S.p.A., Gruppo Delta
S.p.A., Eutelia S.p.A., avendo appreso delle difficoltà finanziarie di tali società?".
Si indicano a testi i SI , e Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
pagina 37 di 168 . Considerato che gli stessi risiedono in Spagna, si chiede che il Tes_6
Tribunale voglia procedere ad assumere le deposizioni per iscritto ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c. ovvero tramite rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c.
Omissis
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e, in riforma della sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia, anche del giudizio di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (dichiarato con sentenza in data 19.12.2004) con TRoparte_1
citazione notificata in data 15.07.2009 ha convenuto in giudizio Parte_1
, ,
[...] CP_3 TRoparte_22 CP_21 Pt_3
, e (amministratori, fra gli
[...] TRoparte_4 TRoparte_8
altri, della società poi fallita), nonché , e CP_5 TRoparte_6
(già componenti del collegio sindacale) chiedendone la Persona_6
condanna al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società (con particolare riferimento alla indebita prosecuzione dell'attività di impresa in epoca successiva alla perdita del capitale sociale) originariamente quantificati in € 20.000.000,00=, oltre interessi e rivalutazione.
è rimasta contumace;
tutti gli altri convenuti si sono TRoparte_8 pagina 38 di 168 costituiti in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande proposte nei loro confronti e hanno concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese;
su richiesta di alcuni di loro è stato disposto il differimento d'udienza ex art.269 cpc per la chiamata in causa di terzi.
In particolare:
ha chiamato quali terzi gli ulteriori amministratori e Parte_1
sindaci ; , , TRoparte_10 TRoparte_11 CP_12 Per_1
, , , ,
[...] TRoparte_28 Persona_7 Persona_8 [...]
e nonché , già “partner Persona_9 Parte_2 TRoparte_9
responsabile della società DI spa in liquidazione (che aveva ereditato gli asset di Grant Thornton spa), dichiarata fallita in data 26.02.2009, che aveva curato la revisione della ed aveva certificato i bilanci 2001 e Parte_6
2002, ai sensi dell'art.156 del d.lgs 24/02/1998 n.58”;
, , , TRoparte_22 TRoparte_4 Parte_3 CP_21
, e hanno chiamato in causa CP_5 CP_7 TRoparte_6
la compagnia di assicurazione TRoparte_18
spiegando domanda di manleva nei suoi confronti.
Tutti i terzi chiamati si sono costituiti in giudizio contestando sotto vari profili le domande proposte nei loro confronti.
Alcuni tra loro hanno formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in pagina 39 di 168 TR causa delle compagnie e TRoparte_29
[...]
Parte_10 CP_25
TR Costituitisi gli ulteriori terzi chiamati, su istanza di è stata autorizzata l'ulteriore chiamata di Parte_11
che si è costituita in giudizio resistendo, a sua volta, alla domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
La causa (di primo grado) è stata istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di ctu contabile (con relativo supplemento).
Nel corso dell'istruzione, a seguito di rituali rinunce con relative accettazioni,
il processo è stato dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c. limitatamente ai seguenti rapporti processuali: , TRoparte_30 TRoparte_31 Persona_10
e SAI/Reale Mutua. Persona_11 Persona_12 Per_13
Il processo, interrotto per due volte a seguito della morte dei convenuti e è stato tempestivamente riassunto su istanza del Per_1 CP_16
fallimento attore e dei convenuti e Pt_3 Pt_4
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate all'udienza del 9.5.2009 (il fallimento ha ridotto la propria domanda al minor importo di € 5.000.000,00= “per ragioni di natura esclusivamente fiscale”).
***
pagina 40 di 168 Con l'impugnata sentenza n. 2753/2019 il Tribunale di Brescia anzitutto dichiarava l'estinzione del processo per inattività delle parti, ex art.306 cpc,
limitatamente ai singoli rapporti processuali sopra indicati, precisando,
tuttavia, che i convenuti e sarebbero rimasti in causa avendo Pt_3 Pt_4
TR mantenuto le domande di manleva svolte nei confronti di e che la medesima conclusione doveva prendersi per il convenuto nei cui Pt_1
confronti la curatela aveva mantenuto ferma la propria domanda risarcitoria e che, a sua volta, aveva mantenuto ferme le domande proposte contro alcuni dei terzi chiamati.
***
Il Tribunale statuiva, quindi, che per effetto delle pronunce di estinzione
parziale erano definitivamente uscite dal processo i terzi chiamati
TR Sgaravato, . Per_7 Parte_11
***
Procedeva quindi all'identificazione del thema decidendum, affermando anzitutto che con l'atto introduttivo del giudizio la TE, facendo specifico richiamo al “combinato disposto degli art. 2447 c.c., 2484 comma 1 n. 4 e
2485 comma 1 c.c.”, aveva agito per ottenere la condanna al risarcimento del solo danno derivante dall'indebita prosecuzione dell'attività di impresa in
epoca successiva alla perdita del capitale sociale, con conseguente aggravio pagina 41 di 168 del deficit. Rilevava, inoltre, che analoga censura era stata sollevata a carico dell'organo di controllo.
***
Il Tribunale dichiarava poi inammissibile la chiamata in causa dei terzi su
istanza del convenuto ritenendo che quest'ultimo non fosse Pt_1
legittimato a proporre domanda di condanna dei terzi chiamati
direttamente in favore della curatela, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di sostituzione processuale contemplate dall'ordinamento, mentre doveva ritenersi insussistente un interesse giuridicamente apprezzabile del a Pt_1
ottenere una pronuncia di mero accertamento delle ulteriori
responsabilità dei terzi chiamati anche in vista di una (eventuale) futura
azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati.
***
Ferma restando l'estinzione del processo limitatamente ai rapporti e il Tribunale dichiarava pertanto Persona_10 Persona_11
inammissibili le ulteriori chiamate svolte dal restando di conseguenza Pt_1
assorbita l'indagine relativa al merito delle stesse (e delle ulteriori
derivate).
***
Stante l'inammissibilità delle chiamate operate dal ne restavano Pt_1
pagina 42 di 168 assorbite le domande di manleva spiegate dagli ulteriori terzi chiamati dal
nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici. Pt_1
***
Il Tribunale quindi passava all'esame dell'eccezione di prescrizione,
sollevata dalla totalità dei convenuti e dei terzi chiamati, e ne riteneva l'infondatezza. Si riportava alla giurisprudenza costante (Cass. 24715/2015, da cui veniva tratta la massima) secondo la quale “l'azione di responsabilità,
esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., cumula in sé le
diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore,
rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può,
anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai
presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con
riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura
extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità
giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella
disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della
prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di
decorrenza del termine di prescrizione”; sulla base di tale premessa la citata
Co sentenza della giungeva ad affermare che l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c.,
pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è pagina 43 di 168 soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva
percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a
soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione),
che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5
della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di
decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo
sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di
insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.
Tanto premesso in diritto, in punto di fatto il Tribunale rilevava che nel caso in esame i bilanci approvati da e poi depositati al registro imprese Parte_6
relativi agli esercizi 2002 e 2003 occultavano le perdite effettivamente maturate;
in particolare, il bilancio al 31.12.2003, l'ultimo reso pubblico dalla società poi fallita, evidenziava l'esistenza di un residuo patrimonio netto decisamente consistente (€ 44.063.100,00=), occultando la - già intervenuta -
reale integrale erosione del capitale sociale.
pagina 44 di 168 Riteneva, poi, il giudice di prime cure che la natura delle operazioni di riclassificazione dei bilanci della società operata dapprima dalla curatela (e poi dal c.t.u. in corso di giudizio), idonea a ricostruire gli effettivi risultati economici conseguiti, con le relative conseguenze patrimoniali, avrebbe reso palese l'impossibilità per i creditori sociali, privi di accesso alle indispensabili informazioni contabili, di provvedere a detta riclassificazione.
Riteneva, inoltre, che i creditori non avrebbero potuto pervenire a conoscenza dell'insufficienza dell'attivo di a soddisfarne i debiti sulla base delle Parte_6
ulteriori circostanze richiamate dalle difese di gran parte dei convenuti e dei terzi chiamati, relative a indagini penali a carico degli organi di a Parte_6
notizie di stampa relative alla società, ecc…, trattandosi di circostanze che, pur idonee a rivelare una situazione di indubbia difficoltà della società, non avrebbero fornito alcuna informazione certa ed attendibile in ordine alla sussistenza dello specifico presupposto dell'azione dei creditori sociali,
costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale (occultata, come detto, dal bilancio reso pubblico della società).
Concludeva pertanto il Tribunale ritenendo che l'oggettiva percepibilità
dell'insufficienza del patrimonio dovesse esser fatta coincidere con la dichiarazione di fallimento (o, al più, con la pubblicazione del bilancio della semestrale al 30.6.2004, successiva all'estate di quell'anno), conseguendone il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e dai terzi pagina 45 di 168 chiamati, in ragione del fatto che la curatela aveva provveduto alla notifica dell'atto di citazione prima che decorresse il quinquennio dagli eventi sopra indicati (dichiarazione di fallimento o, in alternativa, pubblicazione del bilancio della semestrale al 30.6.2004, successiva all'estate di quell'anno).
***
Si occupava, poi, della CTU e della valutazione dell'indagine demandata al consulente, anzitutto respingendo le censure mosse all'operato del tecnico,
in relazione alla consultazione di documentazione non prodotta in causa,
ritenuta ammissibile, sulla scorta dell'insegnamento della SC (Cass. SS.UU.
9522/1996), che ha distinto la consulenza cd deducente da quella cd percipiente, e che ha chiarito (Cass, 5091/2016) che “ha natura esplorativa la
consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati
dalla parte che li allega, non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di
rapporti contabili non controversi nella loro esistenza…”. Rilevava, in particolare, il giudice di prime cure che nel caso in esame la curatela aveva provveduto alla produzione – fra l'altro - dei bilanci di relativi agli Parte_6
esercizi 2002 e 2003 e all'ulteriore produzione dei bilanci relativi ai medesimi esercizi della maggior parte delle società controllate o partecipate dalla società
poi fallita, aggiungendo che, in tale contesto il CTU aveva precisato (pag. 88
della relazione – risposta alle osservazioni del dott. “di aver Per_14
provveduto all'analisi delle partecipate di sulla base dei Parte_6
pagina 46 di 168 bilanci dalle stesse depositati e/o agli atti di ”, come chiarito Parte_6
nel corso delle riunioni con i c.t.p. tenute in data 12.11.2014 e 22.12.2014,
completando, in tal modo, quanto accennato a pagina 8 dell'elaborato in ordine alla natura percipiente della consulenza. Esclusa pertanto, per evidenti ragioni pratiche, la materiale possibilità di provvedere alla produzione in giudizio dell'intero corpo delle scritture e dei documenti contabili della società poi fallita (nonché delle società da questa controllate e partecipate), il Tribunale
pertanto concludeva affermando: a) da un lato che la curatela aveva correttamente assolto l'onere essenziale di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e di produzione documentale di indispensabile sostegno mediante la ricordata produzione dei bilanci della società poi fallita e delle sue controllate e partecipate;
b) dall'altro lato che il CTU aveva legittimamente completato i suoi accertamenti, nell'ambito di una c.t.u. di natura percipiente, mediante esclusivo accesso alle scritture e ai documenti contabili della fallita, pur non prodotti in causa, e ciò al fine di sottoporre a ulteriore verifica gli elementi comunque ricavabili dai documenti ritualmente prodotti.
Sulla base delle medesime considerazioni il Tribunale aveva escluso la fondatezza delle ulteriori censure mosse all'operato del CTU, in relazione alla mancata acquisizione di ulteriore documentazione (in particolare, impairment test redatto da LI & NE e documento Consob a seguito di un esposto pagina 47 di 168 presentato da soci di minoranza di ); a suo giudizio, infatti, si trattava Parte_6
in entrambi i casi di documenti del tutto autonomi, non riconducibili al novero delle scritture e documenti contabili della società poi fallita, che avrebbero pertanto potuto trovare legittimo ingresso nel processo, unicamente, nel rispetto delle regole dell'attività istruttoria (e perciò, tempestiva produzione o rituale ordine di esibizione).
***
Il giudice di prime cure passava poi all'esame delle contestazioni mosse nel merito alle valutazioni espresse nella relazione del CTU, ritenendole esse pure infondate.
Anzitutto, con riferimento alla valutazione delle partecipazioni, il Tribunale
affermava di condividere e considerazioni svolte dal c.t.u. quanto al più
corretto criterio di valutazione delle partecipazioni ricomprese nel patrimonio della società poi fallita fra le immobilizzazioni finanziarie, ritenendo inadeguato in molti casi il criterio del “costo storico” sistematicamente impiegato da per la valorizzazione delle partecipazioni anche in Parte_6
presenza di valori delle stesse, ricavabili dal dato relativo alla consistenza del loro patrimonio netto, significativamente inferiori. Notava, poi, che i bilanci relativi agli esercizi 2002 e 2003 risultavano esser stati redatti (e approvati) nel vigore di due diverse discipline di legge (la riforma di cui al d.lgs. 6/2003 era difatti entrata in vigore l'1.1.2004 e non poteva, pertanto, trovare applicazione pagina 48 di 168 con riferimento al bilancio relativo al primo dei due esercizi). Rilevava,
tuttavia, che la c.t.u. espletata nel corso dell'istruzione aveva accertato che il capitale di era andato perso solo nel corso dell'esercizio 2003, Parte_6
osservando, inoltre, che la disciplina relativa alla valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni non aveva subito sostanziali modifiche a seguito della riforma. Riteneva, pertanto, possibile, per semplificare l'esame, far leva sulla sola disciplina sopravvenuta con la riforma,
che delineava come segue:
a norma dell'art. 2426, 1° comma, n. 1), c.c., le immobilizzazioni “sono
iscritte al costo di acquisto o di produzione” e “nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori”;
il numero 3) del comma in esame precisa poi che “l'immobilizzazione che,
alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a
tale minore valore;
questo non può essere mantenuto se…”
con specifico riferimento alle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate, il medesimo numero 3) aggiunge che,
qualora le stesse “risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero
4) […], la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa”;
pagina 49 di 168 il numero 4) del comma in esame stabilisce infine che “le immobilizzazioni
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere
valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il
criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese
medesime, detratti i dividendi …”;
affermava, poi, che il principio contabile n. 20 (applicabile ratione temporis)
integra il dettato normativo, fornendo utili indicazioni, in particolare, quanto alla nozione di “perdita durevole”;
concludeva, quindi, affermando che la corretta valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate contempla l'utilizzo del criterio del costo storico, solo quando il
relativo dato non risulti intaccato da perdite di natura durevole,
aggiungendo che l'iscrizione di una (o più) di tali poste attive per un valore
superiore a quello della corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio avrebbe in ogni caso dovuto essere
adeguatamente motivata nella nota integrativa.
Tanto premesso in diritto, in fatto il giudice di prime cure rilevava che nel caso in esame le note integrative che compongono i bilanci di 2002 e Parte_6
che le partecipazioni in esame (vedi richiamo operato dal c.t.u. a pag. 12 della pagina 50 di 168 relazione) “rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società”, risultando, all'evidenza, inadeguate: la natura durevole
dell'investimento operato dalla società incide difatti, senz'altro, sulla
classificazione della posta attiva (inserita fra le immobilizzazioni o fra
l'attivo circolante), ma non costituisce giustificazione idonea all'adozione
tout court del criterio del costo storico (consentito, in sostanza, solo quando risultassero evidenziate nella nota effettive plusvalenze naturalmente occultate dalla necessaria adozione dei rigorosi criteri legali di redazione del bilancio delle società partecipate).
Osservava, poi, il Tribunale che i condivisibili rilievi operati dal c.t.u.,
all'esito dell'esame critico dei bilanci delle singole società controllate o
partecipate rendevano ragione della ritenuta natura durevole del minor
valore di gran parte delle partecipazioni possedute da e quindi, Parte_6
in definitiva, della necessità, alla stregua dei fondamentali principi di verità e prudenza del bilancio, di adeguare la valutazione di dette partecipazioni al
loro minor valore effettivo.
Faceva, nello specifico, riferimento ai seguenti dati relativi (bilancio al
31.12.2002) a:
a) iscritta in bilancio per un valore di € 1.326.598,00= Parte_12
a fronte di un patrimonio netto (da ora PN) positivo per il minor importo di €
677.204,00=, pagina 51 di 168 b) , iscritta in bilancio per un valore di € 7.709.641,00= a Parte_13
fronte di un PN positivo per il minor importo di € 397.304,00=,
c) iscritta in bilancio per un valore di € 18.538.971,00= a fronte CP_33
di un PN negativo di € 138.084,00=,
d) iscritta in bilancio per un valore di € 21.856.311,00= TRoparte_34
a fronte di un PN positivo per il minor importo di € 1.979.962,00=,
e) iscritta in bilancio per un valore di € 7.045.698,00= a fronte CP_35
di un PN positivo per il minor importo di € 2.469.466,00=,
f) iscritta in bilancio per un valore di € 10.979.547,00= a fronte di CP_36
un PN negativo di € 912.420,00=,
g) iscritta in bilancio per un valore di € 1.026.315,00= a fronte di CP_37
un PN positivo per il minor importo di € 222.156,00.
Con riferimento, poi, o al bilancio al 31.12.2003, riportava i dati relativi a:
a) Biztop.com s.p.a., iscritta in bilancio per un valore di € 269.481,00= a fronte di un PN negativo di € 1.162.896,00=,
b) iscritta in bilancio per un valore di € 1.326.598,00= Parte_12
a fronte di un PN negativo di € 1.738.844,00=,
c) AT IO CE BV, iscritta in bilancio per un valore di €
1.018.243,00= a fronte di un PN positivo per il minor importo di €
pagina 52 di 168 229.858,00=,
d) AT RA AR TD, iscritta in bilancio per un valore di €
15.082.485,00= a fronte di un PN positivo per il minor importo di €
250.259,00=,
e) , iscritta in bilancio per un valore di € 7.709.641,00= a Parte_13
fronte di un PN negativo non precisato,
f) iscritta in bilancio per un valore di € 6.176.471,00= a fronte di CP_33
un PN positivo per il minor importo di € 1.061.923,00=,
g) AT TD (già ) iscritta in bilancio per un valore TRoparte_34
di € 21.868.994,00= a fronte di un PN positivo per il minor importo di €
215.575,00=,
h) iscritta in bilancio per un valore di € 1.026.315,00= a fronte di CP_37
un PN negativo di € 322.969,00=,
i) iscritta in bilancio per un valore di € 1.725.871,00= a fronte di CP_38
un PN positivo per il minor importo di € 762.980,00=.
Osservava, quindi, il Tribunale che i dati testè riportati registrano i valori di patrimonio netto risultanti dai bilanci delle singole società partecipate da e non tengono perciò conto delle ulteriori rettifiche apportate dal Parte_6
CTU a detti bilanci (in gran parte comunque condivisibili); tali dati evidenziano un elevato valore contabile delle partecipazioni (sistematicamente pagina 53 di 168 conteggiato da come ricordato, utilizzando il criterio del costo Parte_6
storico), al quale si contrappongono dati di patrimonio netto in alcuni casi ben più modesti e in altri, addirittura, negativi.
Rilevava, inoltre, che le note integrative ai bilanci di non Parte_6
contengono alcuna adeguata giustificazione quanto alla scelta di far ricorso al criterio più favorevole adottato.
Osservava, inoltre, che amministratori e sindaci, gravati dal corrispondente onere probatorio, in virtù del criterio di vicinanza della prova, non avevano indicato nel corso del giudizio concreti elementi idonei a giustificare l'adozione del criterio in esame
Il giudice di prime cure concludeva pertanto affermando che la più prudente
valorizzazione delle partecipazioni operata dal c.t.u. doveva essere
sostanzialmente condivisa, deducendone che, per effetto delle rettifiche apportate, la valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie di cui al
bilancio al 31.12.2003 di veniva a ridursi di un importo assai Parte_6
rilevante (indicato dal c.t.u.), con evidente ricaduta sul risultato dell'esercizio e, quindi, sulla definitiva consistenza del patrimonio della società alla sua chiusura.
Analoghe considerazioni svolgeva il Tribunale in ordine alla valutazione delle
partecipazioni inserite fra le attività finanziarie che non costituiscono
pagina 54 di 168 immobilizzazioni, atteso che, a norma dell'art. 2426, n. 9), c.c., tali attività
devono essere iscritte al “costo di acquisto o di produzione calcolato secondo
il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato, se minore”; valore da ritenersi – in difetto di elementi concreti di segno contrario - essenzialmente correlato alla consistenza del patrimonio
netto della società partecipata, piuttosto che al costo sopportato per la sua acquisizione.
Il giudice di prime cure faceva infine richiamo al criterio di natura generale
di rappresentazione veritiera e corretta richiamato dal c.t.u. e sancito dall'art. 2423 (commi da 2 a 5) c.c., integrato dal fondamentale principio di
prudenza di cui all'art. 2423-bis, 1° comma, n. 1), c.c., idoneo a imporre, in ogni caso, una valutazione meno ottimistica delle attività in esame, osservando tuttavia che un'indagine più approfondita relativa a tale voce dell'attivo sarebbe risultata superflua, alla luce dell'entità del tutto modesta delle rettifiche apportate dal c.t.u. al riguardo.
Il Tribunale dava quindi conto della valutazione dei crediti, affermando che a tale proposito si rendeva necessario svolgere considerazioni di carattere più
complesso. Premetteva al riguardo che il CTU aveva evidenziato, in risposta alle osservazioni formulate da alcuni c.t.p., di aver dovuto operare “a più di
dieci anni di distanza dalla redazione dei bilanci esaminati e dovendo inoltre
collocarsi nella prospettiva in cui si trovavano a suo tempo i redattori dei pagina 55 di 168 bilanci” e ciò “in assenza di informazioni analitiche e in presenza di fondi di
svalutazione crediti in molti casi di entità assai modesta”, e che lo stesso, sulla scorta di tali premesse, aveva giustificato il criterio di valutazione adottato così
argomentando: “non avendo quindi a disposizione elementi che gli consentano
un'analisi analitica del singolo credito al fine della determinazione del fondo
specifico, ritiene che l'applicazione di un fondo forfettario (tra l'altro con una
percentuale di applicazione assai contenuta) possa comprendere sia la
componente generica che la componente specifica, ritenendo tuttavia che in
possesso della predetta documentazione presumibilmente tale fondo potrebbe
essere insufficiente”.
Il Tribunale riteneva tuttavia di dover prendere le distanze da tale conclusione,
e ciò in quanto il criterio forfettario adottato dal c.t.u. - il quale aveva operato utilizzando la modesta documentazione messagli a disposizione, non procedendo quindi alla (più corretta) verifica analitica dei crediti di - Parte_6
non avrebbe a suo giudizio potuto ritenersi scientificamente corretto.
Il giudice di prime cure, riprendendo le rilevazioni del CTU, premetteva che i bilanci di contemplano fondi di svalutazione dei crediti di entità Parte_6
veramente irrisoria;
ne traeva il convincimento, avvalorato dalla considerazione dell'entità modesta delle percentuali di svalutazione adottate dal c.t.u. (5%, quanto ai crediti commerciali e finanziari vantati verso società
del gruppo con patrimonio netto positivo, 10% quanto ai crediti commerciali e pagina 56 di 168 finanziari vantati verso società del gruppo con patrimonio netto negativo e 5%,
quanto ai crediti commerciali vantati verso terzi), che la necessaria verifica analitica dei crediti avrebbe portato a risultati di maggior rigore (con svalutazioni, di conseguenza, più severe).
Per tale motivo il Tribunale affermava di dover condividere le più prudenti
indicazioni fornite dal c.t.u. quanto al valore effettivo dei crediti appostati
nei bilanci di 2002 e 2003, nel ricordato contesto di carenza delle Parte_6
informazioni fornite nelle relative note e di insufficiente approfondimento nell'ambito della istruzione del presente giudizio.
Il giudice di prime cure, alla luce delle sopra indicate valutazioni da parte del
CTU, procedeva quindi alla riclassificazione dei bilanci di 2002 e Parte_6
2003, sul presupposto che quelli depositati contenessero valutazioni di poste attive in chiaro contrasto col fondamentale principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis, 1° comma, n. 1), c.c.., in particolare in ragione della costante valorizzazione delle partecipazioni al “costo storico”, di gran lunga eccedente,
nella maggior parte dei casi, il valore effettivo della frazione di patrimonio netto delle singole società partecipate;
ed ancora in ragione dell'iscrizione dei crediti a valori prossimi al nominale, con appostazione di fondi di svalutazione di entità irrisoria, e senza che le note integrative fornissero adeguate indicazioni quanto ai criteri (sempre più favorevoli) impiegati in sede di redazione degli stessi, né che amministratori e sindaci della società poi fallita pagina 57 di 168 avessero fornito, nel corso del giudizio, elementi istruttori idonei a sopperire alle originarie lacune informative.
Il Tribunale, facendo proprie le valutazioni sul punto espresse dal CTU,
premesso che il bilancio della semestrale al 30.6.2004, di Parte_6
evidenziava un Patrimonio Netto negativo pari ad € 65.792.885 ed una perdita di periodo (6 mesi) di € 109.855.989, affermava esser poco credibile che tale perdita si riferisse a 6 mesi di gestione ritenendo invece ben più probabile che la stessa comprendesse perdite generatesi nell'esercizio 2003, essendo inverosimile (anche alla luce dell'ulteriore criterio fornito dall'art. 2423-bis, 1°
comma, n. 4, c.c.) che una perdita così rilevante potesse essere maturata in un periodo di tempo così breve, peraltro sostanzialmente coincidente con quello impiegato per la redazione del bilancio al 31.12.2003.
Il Tribunale concludeva quindi affermando la piena validità dell'indagine espletata dal c.t.u., che, sulla scorta dei limitati elementi informativi acquisiti,
aveva apportato ai due bilanci le necessarie rettifiche;
condivideva, quindi, le rettifiche apportate dal c.t.u. ai bilanci di , che, una volta rettificati, Parte_6
evidenziavano risultati economici di segno negativo decisamente difformi da quelli dichiarati, con le conseguenti, inevitabili ricadute sulla consistenza patrimoniale della società alla chiusura di entrambi gli esercizi.
Riteneva, pertanto, sulla scorta delle rettifiche operate dal ctu, che i dati relativi ai bilanci al 31.12.2002 e 31.12.2003 dovessero esser così rideterminati: pagina 58 di 168 a) bilancio 31.12.2002
– risultato d'esercizio: perdita di € 51.853.918,00= (a fronte di un utile apparente di € 4.499.034,00=);
- patrimonio netto positivo per € 25.103.586,00= (e non € 103.078.539,00=);
b) bilancio 31.12.2003
– risultato d'esercizio: perdita di € 63.497.661,00= (a fronte di un perdita apparente di € 59.015.439,00=);
- patrimonio netto negativo per € 38.394.075,00= (e non positivo per €
44.063.100,00=).
Concludeva, quindi, accertando che la perdita accumulata nell'esercizio 2003
aveva determinato l'azzeramento del capitale sociale nel corso di detto esercizio;
sulla scorta del criterio - pur approssimativo - adoperato dal c.t.u.,
ipotizzando una maturazione della perdita “in modo lineare ed omogeneo” in ragione di € 173.966,19= al giorno, collocava sul piano temporale il verificarsi di tale situazione alla data del 25.5.2003. L'adozione del criterio empirico proposto dal CTU era ritenuta accettabile, nonostante la natura approssimativa del dato, posto che la curatela aveva sensibilmente ridotto la propria pretesa risarcitoria al minor importo di € 5.000.000,00= ed inoltre le date di vigenza nelle rispettive cariche dei singoli soggetti ritenuti responsabili non avrebbero imposto un più puntuale accertamento del momento della perdita del capitale pagina 59 di 168 sociale. La rilevabilità – facendo uso di ordinaria diligenza - della perdita del capitale sociale da parte degli organi di gestione e controllo veniva individuata dal CTU, con giudizio condiviso e fatto proprio dal Tribunale, in concomitanza con la “redazione della trimestrale al 30/06/2003 disponibile normalmente nei
mesi successivi” e perciò in data non successiva al 30.9.2003.
Il Tribunale passava poi all'accertamento dell'aggravamento del deficit,
conseguente al mancato rilievo della perdita del capitale sociale e alla conseguente indebita prosecuzione dell'attività d'impresa caratterizzata da risultati economici negativi (pagg. 83/84 della relazione); sulla scorta dei conteggi elaborati dal CTU il Tribunale rilevava che la perdita accumulata negli ultimi tre mesi del 2003 (€ 16.004.889,00=), sommata all'ulteriore perdita maturata dall'1.1.2004 al 30.9.2004 (€ 100.240.891,00=) determinava un ammontare complessivo del danno pari ad € 116.245.780,00=.
Da tale perdita detraeva (in conformità a quanto disposto col quesito e,
soprattutto, alla previsione di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2486 c.c.) le voci di costo che sarebbero comunque maturate anche in caso di tempestiva messa in liquidazione della società, pari a complessivi € 28.256.902,00=.
Concludeva, pertanto, affermando che l'aggravio del deficit imputabile agli organi di gestione e controllo di doveva determinarsi, in definitiva, Parte_6
nel minor importo di € 87.988.878,00=.
pagina 60 di 168 ***
Il Tribunale procedeva quindi all'esame della responsabilità dei singoli
soggetti coinvolti nel giudizio.
***
Valutava per prima la posizione di , il quale aveva TRoparte_22
rivestito la carica di componente del c.d.a. di dal 29.1.2002 al Parte_6
7.2.2003; osservava che pertanto la cessazione da parte del predetto dalla carica rivestita era perciò ampiamente anteriore alla data in cui doveva ritenersi emersa la perdita del capitale sociale di;
per tale motivo il giudice di Parte_6
prime cure rigettava la domanda risarcitoria rivolta dalla TE nei suoi confronti.
***
Il Tribunale passava quindi in esame la posizione degli altri amministratori
, e Parte_1 CP_3 TRoparte_4 TRoparte_8
, tutti cessati nel corso dell'anno 2004 ( 10.12.2004,
[...] Pt_1 CP_3
10.2.2004, : 29.6.2004, 10.12.2004; poiché essi avevano P_ CP_8
rivestito le rispettive cariche per un periodo di tempo sufficientemente ampio,
nell'ambito del quale erano maturate perdite in misura, all'evidenza, superiore al quantum della richiesta risarcitoria sensibilmente ridotta in sede di precisazione delle conclusioni dalla TE, pari ad € 5.000.000,00= (la pagina 61 di 168 perdita giornaliera conteggiata dal c.t.u. ammonta infatti a € 173.966,19=,
risultando perciò sufficienti 29 giorni circa per raggiungere l'importo di €
5.000.000,00=), il Tribunale riteneva perciò fondata l'azione risarcitoria rivolta nei loro confronti, senza distinzioni fra amministratori “operativi” e non, per aver essi: a) concorso (anche a mero titolo di colpa) alla formazione di bilanci falsi;
b) con ciò occultato le rilevanti perdite maturate nei rispettivi esercizi;
c)
omesso i necessari adempimenti conseguenti alla definitiva perdita del capitale sociale;
d) proseguito indebitamente l'attività aggravando ulteriormente il deficit;
riteneva, infatti, il giudice di prime cure che non potesse trovare applicazione alla fattispecie la disciplina - più favorevole - di cui all'art.2392
c.c., in tema di responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe
(o funzioni), essendo qui contestata agli amministratori la violazione di doveri relativi alla corretta formazione del bilancio e agli adempimenti conseguenti;
osservava, in proposito, il Tribunale che la predetta disciplina, essenzialmente diretta a limitare la responsabilità degli amministratori non operativi in relazione al compimento di atti gestori dannosi, non può difatti mandare esente da responsabilità l'amministratore che, sebbene estraneo alle specifiche attività
gestorie, non può non partecipare, con piena consapevolezza e conseguenti responsabilità, all'adempimento fondamentale rappresentato dalla redazione del bilancio di esercizio. Tanto più in casi come quello in esame, in cui i profili di falsità del bilancio di dipendono dalla errata valutazione di Parte_6
pagina 62 di 168 peculiari poste attive di detto bilancio (in sostanza: partecipazioni e crediti),
suscettibile di agevole rilevamento anche in difetto di specifiche informazioni di dettaglio in ordine alla concreta attività di gestione concentrata in capo ad alcuni dei componenti dell'organo amministrativo.
***
Il Tribunale passava quindi ad esaminare la posizione di CP_5
e , componenti del collegio sindacale, TRoparte_6 CP_7
rimasti in carica, i primi due, sino al 29.6.2004 e il terzo sino al 12.2.2004.
Fatto richiamo al disposto di cui all'art.2407 c.c., in base al quale i sindaci rispondono del danno che “non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi della loro carica”, il Tribunale affermava che nel caso in esame, la più diligente condotta dell'organo di controllo avrebbe consentito ai suoi componenti di rilevare la perdita del capitale sociale di al 30.9.2003 (data in cui sarebbero stati conoscibili, come ricordato, Parte_6
i dati della semestrale al 30.6.2003 correttamente redatta) ed imposto loro il tempestivo ricorso ai rimedi di cui agli artt. 2485, 2° comma e 2487, 2°
comma, c.c.; tali rimedi avrebbero impedito l'indebita prosecuzione dell'attività di impresa e il conseguente - rilevante - aggravio del deficit.
Riteneva, in particolare, il giudice di prime cure non esser ostativa all'affermazione della responsabilità dei sindaci la considerazione della pagina 63 di 168 relativa estraneità al controllo contabile, affidato ad una società di revisione, e ciò perché a norma dell'art.2403 c.c. il collegio sindacale vigila, fra l'altro, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
osservava, quindi, il Tribunale
che nel caso in esame, la politica (assai rischiosa) di , volta alla Parte_6
sistematica acquisizione di partecipazioni a valori assai elevati, avrebbe imposto al collegio sindacale una particolare valutazione critica delle risultanze di bilancio, con specifico riferimento agli effettivi risultati economici dell'esercizio, necessariamente influenzati – fra l'altro - dalla corretta valutazione delle partecipazioni comprese nel patrimonio della società: il corretto esercizio del controllo sulla legalità della gestione (situazione incompatibile con la perdita del capitale sociale) non poteva perciò
prescindere, nel caso in esame, dal costante monitoraggio del valore effettivo delle società partecipate, indispensabile, come accennato, per una effettiva valutazione dell'andamento economico della società e, di conseguenza, della effettiva consistenza del suo patrimonio.
Il Tribunale concludeva quindi affermando che anche i sindaci dovessero esser chiamati a rispondere dell'aggravio del deficit per indebita prosecuzione dell'attività d'impresa per il periodo tra il 1° ottobre 2003 e la datadi cessazione dalle rispettive cariche (risultando coperto, anche in questo caso, un arco di tempo idoneo a raggiungere il ricordato importo di € 5.000.000,00=)
*** pagina 64 di 168 Il Tribunale perveniva pertanto alla affermazione del credito della curatela del fallimento, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti degli amministratori e e dei sindaci Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5
e per l'importo in linea capitale di € 5.000.000,00=, oltre a CP_6 CP_7
rivalutazione monetaria (trattandosi di credito di valore) e ad interessi legali
(via via maturati sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado),
con ciò pervenendosi ad una liquidazione complessiva del danno risarcibile,
maggiorato di interessi e rivalutazione, di € 7.400.000,00.
Condannava, pertanto, i convenuti , Pt_1 CP_3 P_ CP_8
e al pagamento in favore della curatela, della CP_5 CP_6 CP_7
complessiva somma di € 7.400.000,00=, oltre ad ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
***
Il giudice di prime cure, andando quindi a considerare il rapporto interno fra i coobbligati, ritenendo, per le ragioni sopra esposte, equivalente l'apporto di ciascun responsabile alla formazione dei bilanci falsi e quindi paritaria la responsabilità per le successive condotte omissive, giungeva pertanto all'affermazione della pari responsabilità di ciascuno in ordine al danno cagionato;
concludeva pertanto sul punto affermando che ciascuno dei soggetti sopra indicati (i convenuti , Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5 CP_6
e doveva esser tenuto responsabile del danno, nei rapporti interni, CP_7 pagina 65 di 168 nel limite di un settimo dello stesso.
***
Il Tribunale passava quindi all'esame della domanda di manleva svolta dai convenuti , , TRoparte_22 TRoparte_4 CP_21 Pt_3
, , e nei confronti
[...] CP_5 TRoparte_6 CP_7
della terza chiamata TRoparte_39
***
Con riferimento alla posizione del , nei cui confronti l'azione CP_22
risarcitoria era stata respinta, riteneva che la relativa domanda di manleva ne fosse assorbita.
***
Il Tribunale esaminava invece nel merito la domanda di manleva avanzata nei
TR confronti di da parte degli altri convenuti, sopra indicati, che rigettava,
ritenendo fondata la contestazione mossa dalla terza chiamata, la quale aveva eccepito, fra l'altro, la “perdita del diritto all'indennizzo in base al combinato
disposto degli artt. 1892 c.c. e 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione di
cui alla Sezione B di Polizza”, evidenziando che la , in Parte_14 Parte_6
sede di stipulazione del contratto di assicurazione, aveva reso dichiarazioni inesatte e fraudolente, avendo allegato, in particolare, in quella sede, il bilancio al 31.12.2002, che si è visto, sulla base delle indagini di natura tecnica pagina 66 di 168 espletate nel corso del precedente procedimento penale e di questo giudizio,
esser risultato palesemente falso. Il giudice di prime cure rilevava in proposito
TR esser pacifico che avesse richiesto, in sede di stipula del contratto,
l'allegazione de “l'ultimo bilancio ed annessa relazione al bilancio della
Società proponente e delle società controllate o facenti parte del gruppo” e che tale richiesta era stata assolta da mediante allegazione, fra Parte_6
l'altro, del proprio bilancio al 31.12.2002; ebbene, la CTU espletata nel corso del presente giudizio era pervenuta all'accertamento della falsità del bilancio di al 31.12.2002, essendone emerso che il risultato dell'esercizio Parte_6
(apparente utile di € 4.499.034,00=) era invece di segno negativo e che l'ingente perdita accumulata (€ 51.853.918,00=) aveva determinato nella realtà
una sensibile riduzione del patrimonio netto della società (da €
103.078.539,00= a € 25.103.586,00=); riteneva, inoltre, il giudice di prime cure che a conoscenza dell'effettiva natura (e consistenza) del risultato dell'ultimo esercizio di (come ricordato, perdita superiore a € Parte_6
50.000.000,00=) avrebbe comportato una diversa valutazione del rischio assicurato da parte della compagnia;
concludeva, quindi, statuendo che la falsa informazione fornita da in sede di stipula del contratto avrebbe Parte_6
integrato gli estremi dell'ipotesi di invalidità del contratto contemplata dall'art. 1892 c.c. (e giustificato il rifiuto del pagamento dell'indennizzo ai sensi del terzo comma dell'articolo in esame).
pagina 67 di 168 La predetta conclusione a giudizio del Tribunale non poteva ritenersi inficiata dal fatto che nella specie altro fosse il contraente ( ed altri gli Parte_6
assicurati (i convenuti, amministratori e sindaci): infatti: a) a norma dell'art. 1891, 3° comma, c.c., sono opponibili all'assicurato “le eccezioni che si
possono opporre al contraente in dipendenza del contratto”; b) in ogni caso, la qualità professionale rivestita dai soggetti assicurati - amministratori e sindaci della società contraente - impone di ritenere sussistente il requisito della
“conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al
rischio” in capo agli stessi.
Il giudice di prime cure escludeva, infine, che all'assicuratore potesse esser contestata la decadenza dal diritto di impugnare il contratto per il decorso del termine stabilito dall'art. 1892, 2° comma, c.c., posto che la conoscenza della falsità della dichiarazione di poteva ritenersi raggiunta, quanto a Parte_6
TR
solo nel corso del presente giudizio, all'esito del deposito della c.t.u.; il
Tribunale ne deduceva che il sinistro dovesse perciò ritenersi verificato prima del decorso del termine citato, col conseguente diritto dell'assicuratore di rifiutare il pagamento.
***
Per le considerazioni sopra esposte il Tribunale prendeva posizione sulle ulteriori istanze istruttorie formulate dai convenuti e dai terzi chiamati giudicandole inammissibili (per irrilevanza). pagina 68 di 168 ***
Escludeva la sussistenza dei presupposti per la condanna del richiesta Pt_1
da alcuni dei terzi chiamati, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante il totale difetto di prova della relativa sussistenza.
***
Da ultimo regolava le spese di lite secondo criterio di soccombenza,
disponendo la condanna in solido dei convenuti , Pt_1 CP_3 P_
e alla relativa rifusione in favore della CP_8 CP_5 CP_6 CP_7
curatela attrice, con liquidazione del dovuto in complessivi € 55.000,00=, oltre
15% per spese forfettarie e accessori di legge, ed ancora la condanna del convenuto, chiamante, alla rifusione delle spese sostenute dai terzi Pt_1
chiamati TRoparte_10 TRoparte_11 CP_12 [...]
(eredi), Per_1 Persona_8 Parte_2 Persona_9
(eredi) e , liquidate per ciascuno in € 35.000,00=, oltre
[...] TRoparte_9
15% per spese forfettarie e accessori di legge (liquidazione limitata, quanto agli eredi - rimasti contumaci a seguito della riassunzione -, a € CP_16
25.000,00=), nonché la condanna della curatela alla rifusione delle spese sostenute dal convenuto per il presente giudizio, liquidate in € CP_22
35.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
dichiarava compensate le spese di lite fra i convenuti e terzi chiamati che avevano
TR formulato domanda di manleva nei confronti di e quest'ultima (la pagina 69 di 168 compensazione veniva giustificata sulla base delle ragioni della decisione, in quanto il rigetto della domanda di manleva era conseguenza delle dichiarazioni infedeli rese dal contraente, soggetto diverso dagli assicurati); dichiarava infine compensate le spese fra i terzi chiamati dal e le rispettive compagnie Pt_1
assicuratrici, risultando – in radice - assorbite le domande di manleva.
***
Poneva, infine, le spese di CTU, liquidate dal GI, definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, dei convenuti Pt_1
, e in parti uguali (1/7 CP_3 P_ CP_8 CP_5 CP_6 CP_7
ciascuno).
***
Così pertanto statuiva il Tribunale di Brescia:
<
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa
domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna i convenuti Parte_1 CP_3 P_
, e
[...] TRoparte_8 CP_5 TRoparte_6
, in solido, al pagamento, in favore della CP_7 [...]
della somma di € 7.400.000,00=, con gli ulteriori Parte_15
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- rigetta la domanda proposta dalla curatela nei confronti del convenuto pagina 70 di 168 e le domande di manleva proposte dai convenuti e TRoparte_22
terzi chiamati nei confronti della terza chiamata TRoparte_18
[...]
- dichiara assorbite le ulteriori domande di manleva meglio precisate in
motivazione;
- dichiara inammissibili le chiamate svolte dal convenuto Parte_1
[...]
- condanna i convenuti , Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5 CP_6
e in solido, al pagamento, in favore della curatela, della somma di CP_7
€ 55.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di
rifusione delle spese di lite;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dei terzi chiamati Pt_1
TRoparte_10 TRoparte_11 CP_12 [...]
(eredi), , e , Per_1 Persona_8 Parte_2 TRoparte_9
per il presente giudizio, liquidate per ciascuno in € 35.000,00=, oltre 15% per
spese forfettarie e accessori di legge (condanna limitata, quanto agli eredi
- rimasti contumaci a seguito della riassunzione -, a € 25.000,00=); CP_16
- compensa per intero le spese di lite tra le altre parti nei termini precisati in
motivazione;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei
pagina 71 di 168 rapporti interni, dei convenuti , Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5
e in parti uguali (1/7 ciascuno).>> CP_6 CP_7
***
(Proc. n.1365/2019)
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione il dott.
nei confronti: del , del Parte_1 TRoparte_1
sig. , dell'avv. , del CP_3 TRoparte_22
sig. dei SI , TRoparte_4 CP_5 [...]
e , del sig. , del CP_6 CP_7 TRoparte_9
sig. , del sig. dei TRoparte_10 TRoparte_11
SI , e CP_13 TRoparte_14
, quali eredi del defunto sig. Parte_7 Per_1
(costituitisi in primo grado), del sig. , del sig.
[...] CP_17
e del sig. , rassegnando nei Parte_2 CP_12
loro confronti le seguenti conclusioni:
“..Piaccia all'adita Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, in accoglimento
dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n°2753/2019
emessa inter partes dal Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, per tutti i motivi
innanzi esposti, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai
sensi dell'art. 283 cpc ricorrendone i requisiti, e previa revoca dell'ordinanza ammissiva
della CTU in primo grado ovvero declaratoria di nullità della CTU, accogliere le
pagina 72 di 168 conclusioni già rassegnate in primo grado di giudizio dal dott. e: Pt_1
a) Rigettare la domanda così come proposta dalla TE perché, nulla, improponibile,
inammissibile e prescritta, oltre che infondata in fatto e diritto;
b) In via del tutto gradata e per puro scrupolo difensivo, solo nel caso in cui si dovesse
ritenere l'esponente responsabile civile nel giudizio de quo e condannarlo al risarcimento
dei danni, comunque in misura che non potrà eccedere quella degli altri convenuti di cui alle
transazioni intervenute nel corso di causa, accogliendo, anche solo parzialmente la domanda
attrice, si chiede che la detta responsabilità e la condanna venga estesa solidalmente anche
agli altri amministratori, ai sindaci, e al revisore di cui si è chiesta la chiamata in causa con
accertamento e ripartizione interna della quota di responsabilità eccetto quelli e CP
, per i quali nel corso del giudizio a seguito di transazione si è proceduto alla Per_7
rinuncia;
c) il tutto, in ogni caso, con vittoria delle spese, anche di CTU e dei compensi del doppio
grado di giudizio questi ultimi da liquidarsi in favore dell'avv. Marco Giordano procuratore
antistatario”.
A sostegno dell'impugnazione il dott. ha proposto sei motivi di Pt_1
gravame:
- col primo motivo ha lamentato <violazione e falsa applicazione degli artt.
50 bis cpc n. 5, 115 cpc (disponibilità della prova), 2697 cc (onere della
prova), art. 198 cpc, principio del contraddittorio, art. 24 Cost. diritto di
difesa, art.111 cost., principio della ragionevole durata del processo – Vizio di
motivazione, omesso esame della documentazione agli atti, nullità della
pagina 73 di 168 CTU>>, per aver il giudice di prime cure disposto una CTU con finalità
meramente esplorativa, volta a supplire alla carenza di prova da parte della
TE, gravata del relativo onere, e per aver aderito alle valutazioni espresse dal CTU, sebbene fondate su stime e presunzioni dal CTU stesso definite non dimostrabili;
- col secondo motivo ha lamentato <contraddittorietà della sentenza – vizio
di omessa motivazione – errata valutazione della CTU nel merito -
inammissibilità ed inattendibilità della CTU del dott. , per aver il Per_15
giudice recepito le determinazioni del CTU, errate in quanto adottate in un'ottica ex post, e non ex ante, e inoltre basate sulla sua “personale
esperienza”, senza che si tenesse conto, come dovuto, di alcuni elementi di rilevante importanza [<<- il piano industriale triennale della società di consulenza
internazionale IN & OMpany richiamato dalla Relazione sulla Gestione del bilancio al
31.12.2003 ed approvato dal CdA dell'epoca; - l'Impairment test della società LI &
NE, pure richiamato e parzialmente riportato nella “Nota Integrativa al Bilancio al
31.12.2003” (l'impairment test costituisce il procedimento di verifica delle perdite di valore
delle attività iscritte in bilancio previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS); - la
relazione della Consob all'1.4.2004 (che stima correttamente la valutazione della
partecipazione in ); - la recente acquisizione di alcune delle partecipazioni detenute, CP_33
in base a perizie di stima ex art. 2343 cc (ad es. acquistata a fine 2002 e, peraltro CP_35
rivenduta, nel corso del 2003 al valore di costo); - il reale valore di mercato delle società
CP_3 partecipate, notevolmente superiore allo stesso costo d'acquisto (ad es. ed Pt_13
che - la circostanza è pacifica e documentalmente provata - in epoca successiva al pagina 74 di 168 ME sono state rivendute dallo stesso Curatore Fallimentare per un valore di circa €
50.000.000,00)>>], e per aver quindi recepito e fatto proprie le valutazioni espresse nella relazione del CTU con riguardo a) anzitutto alle partecipazioni,
il cui valore era stato determinato sulla base del criterio del patrimonio netto,
anziché sulla base del criterio del costo, utilizzato da e da tutto il Parte_6
gruppo; b) ai crediti, fatti oggetto di rilevante svalutazione, sebbene neppure il
ME attore fosse pervenuto a tale conclusione;
c) alla perdita del capitale sociale alla fine del mese di maggio del 2023 ed alla relativa consapevolezza in capo agli amministratori al 30 settembre 2003, data di approvazione della trimestrale al 30/06/2003, trattandosi di valutazione effettuata sulla base di un dato oggettivamente approssimativo, non potendosi redigere una CTU
contabile in assenza della contabilità della società; d) alla determinazione del danno, valutato dal CTU nell'importo di € 87.988.878 e comunque non inferiore ad € 46.453.191, cifre cui il CTU sarebbe pervenuto mediante quantificazione in via presuntiva, anziché procedere, come avrebbe dovuto,
all'individuazione delle operazioni nuove compiute dagli amministratori che fossero risultate foriere di danni alla società;
- col terzo motivo ha lamentato <violazione e falsa applicazione degli artt.
2949, comma 2 e 2394 cc - prescrizione dell'azione>>, dolendosi del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, invece a suo dire fondata, essendo al momento della notifica dell'atto di citazione già trascorsi i cinque anni sia pagina 75 di 168 dal compimento delle eventuali azioni lesive sia dal momento in cui si era evidenziato all'esterno lo stato di crisi della società che, come assunto dallo stesso fallimento, non poteva che essere evidente ai terzi coevamente al suo sorgere, cioè nel corso del 2004;
- col quarto motivo ha lamentato <erroneità della sentenza – vizio di
motivazione – nullità, anche per violazione dell'art. 163 cpc, inammissibilità
ed infondatezza della domanda proposta dalla TE attrice in primo grado
–>>, per l'eccessiva genericità della domanda avanzata dal , che non CP_1
avrebbe reso alla controparte possibile la predisposizione di un'adeguata difesa, non avendo, a suo dire, la TE indicato i fatti che avrebbero provocato la perdita del capitale sociale, né, quando ciò si sarebbe verificato,
né quale fosse il danno che ne era derivato alla società e quando lo stesso si fosse effettivamente concretizzato, né il nesso causale tra la condotta e l'evento, e non avendo essa indicato le specifiche condotte addebitabili all'esponente né i relativi danni;
inoltre era la TE, quale parte attrice in azione di responsabilità contro gli ex amministratori e sindaci della società, a dover fornire prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto;
- col quinto motivo l'appellante ha lamentato <erroneità della sentenza-
vizio di motivazione – contraddittorietà – ammissibilità e fondatezza della
chiamata in causa operata dal dott. >> perché la decisione impugnata Pt_1
pagina 76 di 168 sarebbe risultata erronea per aver negato la legittimazione del dott. a Pt_1
proporre domanda di condanna dei terzi chiamati;
questi ultimi, infatti,
sebbene la TE avesse espressamente dichiarato di non voler estendere le proprie domande nei loro confronti, avevano preso posizione sulla domanda della TE ed avevano anche articolato mezzi istruttori sui quali la stessa
TE aveva preso specifica posizione;
quindi <l'interpretazione della
domanda del dott. contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale Pt_1
di Brescia, non poteva essere intesa in senso riduttivo (vale a dire
esclusivamente diretta a ottenere il mero accertamento della responsabilità
concorrente dei soggetti terzi chiamati) ma, nel senso estensivo in cui risulta
sostenuta da un interesse giuridicamente apprezzabile dell'esponente insito
nella possibilità: i) di ridurre nei rapporti interni la propria responsabilità
estendendo il numero dei responsabili solidali, agli ulteriori soggetti chiamati;
ii) di ottenere l'accertamento della quota di (eventuale) responsabilità interna
gravante su ciascun coobbligato;
iii) in via gradata di ottenere anche solo una
pronuncia di mero accertamento delle ulteriori responsabilità anche in vista di
una (eventuale e logica) futura azione di regresso nei confronti degli altri
coobbligati>>. A dire dell'appellante, quindi, la chiamata dallo stesso operata al fine di ottenere una estensione ad altri pretesi responsabili della condanna al risarcimento dei danni doveva, in definitiva, ritenersi ispirata alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante;
pertanto, ferma restando l'intervenuta pagina 77 di 168 estinzione del processo limitatamente ai rapporti e Persona_10
doveva, a suo dire, venir riconosciuta l'ammissibilità delle Persona_11
ulteriori chiamate svolte;
- col sesto motivo, relativo alle <spese di lite>>, l'appellante ha dedotto che all'accoglimento del gravame doveva far seguito la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio. Ha infine richiesto disporsi la sospensione ex art.283 cpc della provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata.
***
Costituendosi in giudizio, il ha resistito al gravame TRoparte_1
avversario, con riferimento ai primi quattro motivi, relativi all'azione di responsabilità dallo stesso intentata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art.342 cpc e comunque contestandone la fondatezza. La TE ha pertanto così rassegnato le proprie conclusioni in comparsa di costituzione e risposta
“TRariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso,
voglia l'adita Corte d'Appello di Brescia:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: rigettare l'istanza di sospensione
ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante del dott. in quanto Pt_1
inammissibile ed infondata per carenza dei presupposti di legge;
NEL
pagina 78 di 168 MERITO: rigettare l'appello proposto dal dott. in quanto Parte_1
improponibile, inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, con
conferma integrale dell'impugnata sentenza;
IN OGNI CASO: il tutto con vittoria di spese, compensi del doppio grado di
giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% CAP ed IVA come per legge.”
***
Il dott. , costituendosi, ha in buona sostanza aderito CP_3
all'appello del proponendo a sua volta, per tre articolati motivi, Pt_1
appello incidentale avverso l'impugnata sentenza n.2753/2019 del Tribunale di
Brescia, rassegnando, in comparsa, le seguenti conclusioni: <Tanto premesso
e considerato, il dott. come in epigrafe rappresentato, difeso e CP_3
domiciliato, chiede a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, respinta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via preliminare, ai sensi dell'art.283 cpc sospendere la provvisoria
esecutorietà della sentenza n.2753/2019 del Tribunale di Brescia omissis;
nel merito, annullare e revocare la sentenza n.2753/2019 del Tribunale di
Brescia omissis e per l'effetto, respingere le domande formulate contro il dott.
dal ; CP_3 TRoparte_1
in via istruttoria, ordinare al , in persona del TRoparte_1
Curatore pro tempore, l'esibizione degli impairment test di LI & NE
pagina 79 di 168 acquisiti a supporto delle valutazioni delle partecipazioni sociali nella
titolarità di nel Bilancio al 31 dicembre 2003. Parte_6
Con vittoria compensi e spese, anche generali, per entrambi i gradi di
giudizio>>
In particolare il col primo motivo di appello incidentale ha CP_3
sottoposto a censura la decisione del Tribunale con cui quest'ultimo aveva respinto l'eccezione di prescrizione, da lui tempestivamente sollevata;
ha in particolare dedotto essere interamente decorso il periodo prescrizionale quinquennale, in quanto, assumendo quale dies a quo quello delle dimissioni,
da lui comunicate in data 24/01/2004, il quinquennio di legge – che andava a maturare il 24/01/2009 - era già trascorso alla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado, intervenuta nel luglio di quell'anno 2009; ha inoltre dedotto essersi acquisiti agli atti numerosi elementi da cui poter ricavare con certezza la percepibilità da parte dei creditori di ben prima che Parte_6
ne venisse dichiarato il fallimento;
col secondo motivo ha lamentato l'omesso rilievo dell'illegittimità dell'acquisizione da parte del CTU di documentazione non ritualmente offerta in comunicazione dalle parti;
ha in particolare evidenziato il fatto che il non aveva prodotto le scritture ed i CP_1
documenti contabili di e delle società sue controllate, ma soltanto i Parte_6
bilanci di esercizio della capogruppo e di alcune società controllate, dato quest'ultimo che avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda per pagina 80 di 168 insufficienza della prova circa i fatti dedotti a fondamento dell'azione di responsabilità; col terzo motivo di gravame ha sottoposto a censura le valutazioni espresse nella relazione del CTU, e recepite in sentenza, circa il valore delle partecipazioni, rilevando, tra le altre, le seguenti discrasie: a)
omessa considerazione del contesto di operatività di violazione del Parte_6
principio dell'insindacabilità delle scelte gestorie e della loro valutazione ex ante (cd business judgement rule), inammissibilità della valutazione se effettuata ex post;
b) omessa considerazione dell'assenza di contestazioni (da parte del Collegio Sindacale, della CONSOB, della società di revisione
PriceWaterhouse & Coopers) al bilancio del 2003, nonché Parte_6
dell'acquisizione di impairment test indipendenti da parte di LI &
NE, proprio in merito al valore delle partecipazioni in c) in Parte_6
ogni caso, estraneità del dott. alla predisposizione ed alla redazione di CP_3
tale bilancio;
d) erroneità del riferimento al patrimonio netto delle società
partecipate ai fini della loro iscrizione nel bilancio, anziché al costo storico sostenuto per la relativa acquisizione;
e) omessa considerazione dell'accertamento fatto dalla Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n.123/2018, passata in giudicato, circa la legittimità dei valori di iscrizione di partecipazioni e crediti della società partecipata , precedentemente CP_33
ritenuta dal CTU nominato in primo grado, dott. le cui Persona_16
valutazioni erano state recepite nella sentenza del Tribunale poi confermata pagina 81 di 168 dalla Corte;
f) vizio di ultrapetizione per aver la sentenza impugnata, sulla scorta delle valutazioni espresse nella CTU, proceduto alla svalutazione di
Biztop.com spa, AT IO CE BV, Parte_12
AT RA AR TD, e in assenza di alcuna CP_37 CP_38
richiesta in tal senso da parte della TE.
***
Costituendosi in giudizio LAUDISIO avv. FRANCESCO PAOLO, riuscito vincitore nel giudizio di primo grado, considerato che il dott. aveva Pt_1
impugnato la sentenza di primo grado nelle parti relative all'accoglimento della domanda svolta dalla TE attrice nei propri confronti, nonché in ordine alla dichiarata inammissibilità della domanda di manleva dallo stesso proposta, ha evidenziato di non aver alcun interesse nel presente giudizio d'appello e di non poter pertanto contraddire compiutamente rispetto alla domanda proposta dal dott. con l'atto di appello;
ha dedotto, infatti, Pt_1
dall'esame dell'atto di citazione, nel quale nessuna censura era stata mossa avverso i capi di decisione che lo riguardavano, di esser stato evocato nel presente giudizio di gravame solo in quanto parte del giudizio di primo grado.
Il in comparsa ha inoltre evidenziato esservi stati nella sentenza CP_22
del Tribunale di Brescia due errori materiali:
1) Nel dispositivo, non era stata riprodotta nel
PQM
la condanna alle spese pagina 82 di 168 della TE nei suoi confronti, chiaramente espressa nella parte motiva – a pag. 23 – e precisamente: “..la curatela va condannata alla rifusione delle
spese sostenute dal convenuto per il presente giudizio, liquidate in € CP_22
35.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge..”
2) Nella parte motiva (pag. 12 secondo capoverso) e, di conseguenza nel dispositivo, lì dove, nel prevedere che “15. Le spese seguono la soccombenza”
in ordine alla CTU, era stato così disposto “…pone le spese di ctu
definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, dei
convenuti , e in Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5 CP_6 CP_7
parti uguali (1/7 ciascuno).” sebbene il Giudice di Prime Cure avesse chiaramente inteso che le spese di ctu dovevano essere definitivamente poste
“… a carico di tutte le parti soccombenti in solido..” e, nei rapporti interni, dei convenuti , e in Pt_1 CP_3 P_ CP_8 CP_5 CP_6 CP_7
parti uguali (1/7 ciascuno).”
Per le anzidette considerazioni, così ha concluso il in comparsa: CP_22
“a. Rigettata qualsivoglia eventuale domanda proposta nei confronti
dell'esponente, provvedere alla correzione degli errori materiali come rilevati
nel presente atto;
b. Con vittoria di spese, compensi del presente grado di giudizio, oltre
rimborso forfettario al 15% CAP ed IVA come per legge.”
pagina 83 di 168 ***
Costituendosi in giudizio, , ha pure lui P_0 P_
sostanzialmente aderito all'impugnazione del e sostenendo (in Pt_1
estrema sintesi, tra le altre cose): a) che la domanda del doveva CP_1
ritenersi nulla per indeterminatezza;
b) che in ogni caso si trattava di pretesa prescritta;
c) che il Tribunale aveva recepito e fatto proprie le valutazioni assunte dal CTU a seguito di incarico a carattere esplorativo, cui il tecnico era pervenuto sulla base di elementi di conoscenza diversi rispetto a quelli ritualmente acquisiti in causa;
d) che comunque le valutazioni espresse dal
CTU dovevano ritenersi inattendibili, perché ottenute con valutazione a posteriori anziché a priori;
e) che la rivalutazione delle partecipazioni secondo il criterio del relativo patrimonio netto, accolto dal CTU e confermato in sentenza, doveva ritenersi non appropriata, corretto essendo invece il metodo adottato, che faceva capo al costo di acquisizione, dato che la stessa CONSOB
aveva espresso parere positivo in proposito;
f) che parimenti incongrua appariva la svalutazione dei crediti, effettuata con riferimento ai bilanci al
31/12/2003, senza che al riguardo fossero state espresse specifiche doglianze da parte della TE;
g) che in ogni caso la domanda risarcitoria avanzata da quest'ultima doveva ritenersi infondata, per quanto lo riguardava, essendo egli stato mero consigliere, senza deleghe, fino al 18 (29) marzo 2004, mentre al vertice della struttura stava il dott. , presidente del CdA Parte_1
pagina 84 di 168 e azionista di maggioranza, e vero dominus di fatto era il dott.
[...]
amministratore delegato di che gestiva, in esclusiva, i CP_3 Parte_6
rapporti col il mondo bancario e concentrava nelle sue mani la finanza, la tesoreria e l'amministrazione del gruppo.
Il ha poi sottoposto a censura la decisione del Tribunale di P_
reputare inammissibili le chiamate in causa operate dal ed ha infine Pt_1
chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice
TR
contestando la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza in forza di clausola “claims made rule” così come dell'eccezione di prescrizione ex art.2952 c.c. ante riforma.
Così ha pertanto concluso:
“Piaccia all'adita Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, in
accoglimento dell'appello principale del dott. e di quello incidentale Pt_1
proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n°2753/2019
emessa inter partes dal Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, per
tutti i motivi innanzi esposti, previa sospensione della efficacia esecutiva della
sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 cpc ricorrendone i requisiti e previa
revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU in primo grado ovvero
declaratoria di nullità della CTU o ancora rinnovazione della stessa,
accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado di giudizio e, quindi:
pagina 85 di 168 a) Rigettare la domanda così come proposta dalla TE in quanto nulla,
improponibile, improcedibile, inammissibile, prescritta e/o infondata in fatto e
diritto;
b) In via subordinata e per puro scrupolo difensivo, nella non creduta ipotesi
di conferma, anche parziale, della sentenza impugnata, accertare e dichiarare,
comunque, il diverso grado di responsabilità delle parti in giudizio, compresi i
terzi chiamati in causa (amministratori, sindaci e revisori dei conti), nella
produzione dei fatti generatori del presunto danno e, per l'effetto, ripartire,
nei rapporti interni, l'ammontare dell'eventuale importo da risarcire,
contenendolo, comunque, in misura non eccedente quella degli altri convenuti
di cui alle transazioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado,
c) Sempre in via subordinata e sempre nell'ipotesi di conferma, anche parziale,
della sentenza impugnata, previa eventuale dichiarazione di nullità della cd.
Clausola “claims made rule”, dichiarare la TRoparte_18
obbligata a manlevare e tenere indenne l'ing. da ogni e TRoparte_4
qualsiasi pregiudizio, condannandola al pagamento diretto all'appellata
; Pt_15
d) In ogni caso, con vittoria di spese, ivi comprese quelle di CTU, e compensi
del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore
antistatario”.
pagina 86 di 168 L'ing. ha in data 9/12/2019 notificato ad P_ TRoparte_18
l'atto di citazione in appello del la propria comparsa di
[...] Pt_1
risposta e la procura alle liti, citando la terza chiamata a comparire all'udienza del 4 marzo 2020.
***
e , già componenti del Collegio CP_5 TRoparte_6
Sindacale, costituendosi in giudizio, hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza n.2753/2019 del Tribunale di Brescia, per i seguenti motivi:
1) nullità della CTU: violazione e falsa applicazione agli arrt. 50 bis c.p.c,
dell'art. 115 c.p.c, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 198 c.p.c., in virtù degli stessi argomenti proposti dall'appellante principale;
2) violazione di legge – motivazione contradittoria e/o insufficiente – erronea valutazione nel merito della CTU – omessa valutazione delle prove documentali e delle deduzioni difensive dei convenuti in ordine alle stesse –
omessa motivazione – violazione dell'art. 2697 c.c (anche qui per le medesime considerazioni espresse negli atti di impugnazione sopra riportati), con specifico riferimento alla valutazione delle partecipazioni e dei crediti, nonché
all'individuazione del momento della perdita del capitale sociale e alla determinazione del danno risarcibile;
pagina 87 di 168 3) erroneità della sentenza – vizio di motivazione – errata valutazione delle risultanze probatorie – errata applicazione delle norme in tema di compiti del collegio sindacale in società quotata: gli appellanti incidentali hanno sottolineato l'erroneità della decisione impugnata per averne ravvisato la responsabilità, quali sindaci, con valutazione approssimativa dei compiti dei sindaci in società controllate dove è presente una società di revisione e,
comunque, in assenza di prove in ordine al nesso di causalità tra le condotte
(comunque mai individuate e provate nella loro specificità e asserita illegittimità) e l'asserito danno;
4) erroneità della sentenza – vizio di motivazione – errata valutazione delle risultanze probatorie, apparendo inappropriata la decisione di ritenere
“equivalente l'apporto di ciascuno responsabile alla formazione dei bilanci
falsi con la conseguente responsabilità per le successive condotte omissive”;
5) erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda di parte attrice – errata valutazione del quadro probatorio –
vizio di motivazione.
Hanno pertanto concluso in comparsa come segue:
“In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
2753/2019 emessa dal Tribunale di Brescia, pubblicata il 12.10.2019 e non
notificata agli appellanti incidentali;
pagina 88 di 168 Nel merito, accogliendo il presente appello incidentale, in integrale riforma
della sentenza n. 2753/2019 emessa dal Tribunale di Brescia, rigettare la
domanda attrice in quanto nulla, improponibile, inammissibile ed infondata in
fatto ed in diritto e comunque non provata;
In via subordinata, nel caso in cui l'Eccellentissima Corte adita ritenesse
riconosciuta una qualche responsabilità ascrivibile ai componenti del Collegio
Sindacale, accertare e dichiarare il diverso grado di responsabilità dei
convenuti nella generazione del danno, ripartendo quanto dovuto nei rapporti
interni con conseguente riconoscimento del diritto di regresso dei sig.ri e CP_6
nei confronti dei coobbligati;
CP_5
Condannare il fallimento attore al pagamento delle spese, anche di CTU, e dei
compensi dei due gradi di giudizio oltre CAP ed IVA come per legge da
liquidare in favore degli avvocati antistatari”
[...]
, pur se regolarmente convenuto in giudizio, non si è CP_7
costituito, rimanendo in grado d'appello contumace.
***
, costituendosi, ha preso posizione sul quinto e sul TRoparte_9
sesto motivo di gravame dell'appellante rilevandone Parte_1
la manifesta infondatezza, ed instando pertanto per la declaratoria di pagina 89 di 168 inammissibilità dell'impugnazione ex art.348 bis cpc
***
, componente del collegio sindacale di dal CP_17 Parte_6
18/03/2004 sino al 22/11/2004, ha pure preso posizione sul quinto motivo di gravame dell'appellante osservando che, ferma Parte_1
l'inammissibilità della domanda di estensione nei confronti suoi e degli altri amministratori e sindaci chiamati in causa in primo grado dal Pt_1
l'affermazione della solidale responsabilità dei terzi chiamati, e del in Per_2
particolare, avrebbe supposto la previa individuazione di specifiche condotte,
attive od omissive, da imputarsi al terzo chiamato, che avrebbero concorso nella determinazione del pregiudizio arrecato alla società e lamentato dal
, mentre nulla era stato in tal senso addotto dal Sollevando CP_1 Pt_1
eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc ed ex art.348 bis cpc,
il ha inoltre rilevato che, avendo il in primo grado svolto, Per_2 Pt_1
rispetto ai terzi chiamati la seguente domanda: “In via del tutto gradata e per
puro scrupolo difensivo, solo nel caso in cui si dovesse ritenere l'esponente
responsabile civile nel giudizio de quo e condannarlo al risarcimento dei
danni, accogliendo, anche solo parzialmente la domanda attrice, si chiede che
la detta responsabilità e la condanna venga estesa solidalmente anche agli
altri amministratori, ai sindaci, e al revisore dott. , di cui si è chiesta la CP_9
chiamata in causa” (comparsa di costituzione e risposta con richiesta di pagina 90 di 168 termini per la chiamata di terzo;
memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c.),
la formulazione delle conclusioni del in secondo grado – avendo egli Pt_1
chiesto “b) In via del tutto gradata e per puro scrupolo difensivo, solo nel caso
in cui si dovesse ritenere l'esponente responsabile civile nel giudizio de quo e
condannarlo al risarcimento dei danni, comunque in misura che non potrà
eccedere quella degli altri convenuti di cui alle transazioni intervenute nel
corso di causa, accogliendo, anche solo parzialmente la domanda attrice, si
chiede che la detta responsabilità e la condanna venga estesa solidalmente
anche agli altri amministratori, ai sindaci, e al revisore di cui si è chiesta la
chiamata in causa con accertamento e ripartizione interna della quota di
responsabilità eccetto quelli e , per i quali nel corso del CP Per_7
giudizio a seguito di transazione si è proceduto alla rinuncia” (atto di citazione in appello, p. 52) – avrebbe dato ingresso, inammissibilmente, giusta il disposto di cui all'art.345 cpc, ad una domanda nuova, e ciò: a) essendo diverso e maggiore il petitum immediato, con riferimento all'accertamento della quota di responsabilità tra (asseriti coobbligati), non oggetto di domanda in primo grado;
b) essendo diverso il petitum mediato: il risultato concreto avuto di mira con la nuova domanda – l'accertamento e ripartizione interna delle quote di responsabilità – non sarebbe stato presente in quella originaria,
che aveva ad oggetto esclusivamente l'estensione della condanna pronunciata favore dell'attore ai terzi chiamati;
c) essendo diversa la causa petendi, sia pagina 91 di 168 sotto il profilo dei fatti storici (i comportamenti dei coobbligati) sia sotto il profilo della situazione giuridica (la rilevanza di tali comportamenti e il nesso causale tra detti comportamenti e il danno subìto dall'attore rispetto al nesso causale tra il comportamento del dottor e il medesimo danno); d) Pt_1
essendo diverso e più ampio il tema di indagine e di decisione.
L'appellato ha inoltre evidenziato che in primo grado il aveva chiesto Pt_1
che la responsabilità, ove riscontrata a suo carico, e la conseguente condanna al risarcimento del danno venissero estese solidalmente anche agli altri amministratori, ai sindaci, e al revisore dott. , da lui stesso chiamati in CP_9
causa, ed ha a tale riguardo osservato che tale domanda, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, era espressamente diretta a estendere ai terzi chiamati la condanna eventualmente pronunciata a favore del CP_1
attore, così da precludere la possibilità stessa di una diversa interpretazione della domanda, come comprensiva dell'accertamento della responsabilità nei rapporti interni tra asseriti coobbligati, delle quote di detta responsabilità, della riduzione della responsabilità del convenuto dottor . Ha aggiunto non Pt_1
sussistere neppure i presupposti perché una domanda in tal senso potesse ritenersi implicitamente formulata dalla difesa del non risultando dai Pt_1
relativi atti alcuna specifica indicazione in ordine alle condotte asseritamente pregiudizievoli attribuite ai singoli terzi chiamati, tra cui il Per_2
L'appellato ha inoltre riproposto ex art.346 cpc le eccezioni già sollevate in pagina 92 di 168 primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale. Ha infine contestato nel merito la fondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti. Ha pertanto così
concluso:
<< voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello – disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni opportuna declaratoria
sia di rito sia di merito –
in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello dal dottor
ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni esposte;
- dichiarare Pt_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dal dottor ai sensi dell'art. Pt_1
348-bis c.p.c. per le ragioni esposte;
- dichiarare l'inammissibilità delle
domande nuove proposte dal dottor per la prima volta in appello in Pt_1
violazione dell'art. 345 c.p.c. per le ragioni esposte;
in via principale, nel merito: - rigettare le domande del dottor in Pt_1
quanto integralmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in
narrativa e, per l'effetto, comunque confermare la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 2753/2019 emessa in data 12 settembre 2019, pubblicata in data 12
ottobre 2019, impugnata dal dottor Pt_1
condannare il dottor alla rifusione di spese e compensi dei due gradi Pt_1
di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfetario e valutare la sussistenza
dei presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.>>
pagina 93 di 168 ***
, costituendosi ha pure lui eccepito TRoparte_10
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 e 348 bis cpc,
contestandone comunque la validità e la fondatezza, e ciò tanto per l'appello principale, del quanto per quello incidentale, del , Pt_1 P_
chiedendo vedersi rimborsate in solido le spese di lite da tutti i chiamanti. Ha
infine chiesto di esser autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Ha infine rassegnato le seguenti TRoparte_19
conclusioni:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda ed eccezione
disattesa, così giudicare:
in via pregiudiziale: integrare il contraddittorio nei confronti di
[...]
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, TRoparte_24
con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, con assegnazione del
relativo termine;
in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Dott. ai sensi Pt_1
dell'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale svolto dall'Ing.
, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto;
P_
pagina 94 di 168 - in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello del Dott.
per carenza dei requisiti ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., e dell'appello Pt_1
incidentale dell'Ing. per carenza dei requisiti ex art. 163, nn. 2, 3 e 4, P_
c.p.c.;
nel merito in via principale: in ogni caso, rigettare nel modo migliore le
domande avanzate dal Dott. e dall'Ing. nei confronti del Pt_1 P_
Dott. n quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel CP_10
presente atto nonché negli atti del primo grado di giudizio;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma
della sentenza n. 2753/2019 e di accoglimento, anche solo parziale, delle
domande svolte dal Dott. nei confronti del Dott. condannare Pt_1 CP_10
a tenere indenne e manlevare il Dott. TRoparte_24
da quanto quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere al TRoparte_10
Dott. all'Ing. , direttamente al ME attore o ad altre Pt_1 P_
parti del giudizio, a seguito dell'accertamento di eventuali responsabilità a
proprio carico;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.>>
***
dott. costituendosi, ha evidenziato come il CP_11 CP_11
dott. instando per l'estensione nei confronti suoi e degli altri terzi Pt_1
pagina 95 di 168 chiamati della responsabilità, non avesse inteso indicare i terzi chiamati stessi come esclusivi responsabili in via alternativa, bensì come eventuali coobbligati nel caso in cui fosse stata accertata anche la sua responsabilità.
Ciò premesso, ha sostenuto che la doglianza dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto interpretare la domanda sottesa alle chiamate di terzo “nel senso estensivo in cui risulta sostenuta da un interesse
giuridicamente apprezzabile dell'esponente” costituirebbe una totale forzatura,
se non una domanda nuova, avanzata per la prima volta in appello.
Poiché, come già sottolineato in primo grado, “il principio dell'estensione
automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in
causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal
convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi
il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione
alternativa con il convenuto e in relazione a un unico rapporto, mentre non
opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei
rapporti (…)” (Cass. Civ. sez. I, 21.12.2018, n. 33343; Cass. Civ. sez. III,
8.11.2007, n. 23308.), e poiché “il principio dell'estensione automatica della
domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera
quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale,
essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma
domanda da parte dell'attore” (Cass. civ., 29 dicembre 2009, n. 27525; Id., 8 pagina 96 di 168 novembre 2007, n. 23308), dato atto del fatto che il ME attore non aveva formulato alcuna domanda in tal senso nei confronti dei terzi, ha pertanto sostenuto che la relativa chiamata in causa dovesse valutarsi come illegittima. In linea subordinata ha sostenuto che la stessa sarebbe comunque risultata nulla, ex art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., non avendo il dott. Pt_1
indicato quali fatti fossero in concreto da addebitarsi alla presunta responsabilità del dott. in quanto si era limitato ad addossare CP_11
all'operato dei terzi chiamati, indistintamente, i fatti indicati dal CP_1
quali causa del dissesto societario, nonché dell'aggravamento dello stesso:
infatti, anche per quanto attiene l'esercizio dell'azione di responsabilità (e quindi lo stesso vale nel caso di specie per la chiamata di terzi) nei confronti dell'amministratore di società di capitali, “non è sufficiente invocare
genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più
specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che
per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel
rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve
sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente
contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto
sociale” (Cass. sez. I, 27.10.2006, n. 23180).
Contestata comunque nel merito qualsiasi responsabilità in ordine ai fatti così
come allegati dalla TE attrice, ha concluso come segue:
pagina 97 di 168 “Voglia l'Ecc. mo Collegio dell'intestata Ecc. ma Corte d'Appello, contrariis
reiectiis, previe le declaratorie del caso e di legge, rigettare l'appello svolto
dal dott. e confermare integralmente la sentenza impugnata (Trib. Pt_1
Brescia, n. 2735/19 del 12.09.2019, nella causa civile iscritta con R.G. n.
14705/2009), in particolare dichiarando inammissibile e/o improcedibile l'atto
di chiamata di terzo svolta dal Dott. nei confronti del Dott. Pt_1 [...]
anche per carenza di legittimazione attiva del chiamante;
CP_11
solo in via subordinata e gradata, senza che ciò costituisca rinunzia alla
superiore eccezione e domanda, e solo per l'ipotesi in cui venga dichiarata
ammissibile la chiamata in causa del terzo, con riforma della Sentenza, in via
preliminare in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e/o dell'atto di
chiamata di terzo, per insufficienza del requisito previsto ex art. 163, n. 4,
c.p.c.;
solo in via ulteriormente subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui
l'Ecc. mo Collegio decidesse di riformare la sentenza impugnata, accertato,
per tutti i motivi esposti in atto e qui integralmente richiamati, che il dott.
si è comportato con la diligenza richiesta TRoparte_11
nell'espletamento del proprio incarico in e che Parte_6
conseguentemente non ha alcuna responsabilità in ordine ai danni
eventualmente arrecati alla stessa o ai suoi creditori, dichiarare infondata la
chiamata in causa del dott. nei confronti del Dott. e Pt_1 CP_11
pagina 98 di 168 comunque rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti;
in via ulteriormente subordinata, in istruttoria, per i motivi esposti in atti
dichiarare la nullità della CTU di cui al primo grado di giudizio e
conseguentemente disporne la rinnovazione.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i giudizi,
oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre che con
condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. del dott. in favore del dott. Pt_1 [...]
” CP_11
***
, CP_13 TRoparte_41 Parte_7
, quali eredi di , deceduto in data
[...] Persona_1
23/02/2016, costituendosi in giudizio, hanno loro pure eccepito l'inammissibilità ex art.342 cpc del gravame avversario contestandone in ogni caso la relativa fondatezza. Così hanno rassegnato in comparsa le loro conclusioni:
<Voglia l'ecc.ma corte d'appello di Brescia, contrariis reiectis,
ritenuta la mancanza dei presupposti previsti dall'art.283, comma 1, cpc,
respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei capi della
sentenza impugnata con cui il tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibili
le chiamate svolte da e condannato il chiamante a rifondere ai Pt_1
pagina 99 di 168 chiamati le spese di soccombenza;
in via preliminare, dichiarare inammissibili ex art.342 cpc l'appello principale
proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 P_
per i motivi indicati in narrativa;
[...]
respingere l'appello principale proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi indicati nella narrativa del presente
atto e degli atti del precedente grado, con conseguente conferma del capo
della sentenza impugnata con cui il tribunale ha dichiarato inammissibili le
chiamate svolte da per difetto di legittimazione attiva del chiamante;
Pt_1
in via subordinata preliminare, sempre sul rito, accertare e dichiarare la
nullità della citazione per chiamata di terzo notificata da Parte_1
a ex art.164, 4° comma, cpc, per totale difetto dei requisiti Persona_1
da cui all'art.163, n.3 e n.4, nonché per le stesse ragioni, la nullità
dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto da P_
;
[...]
in via subordinata preliminare, nel merito, accertare l'intervenuta
prescrizione estintiva per decorso del termine normativamente previsto in
relazione alle domande che il chiamante abbia inteso svolgere nei confronti
del chiamato, e conseguentemente dichiarare la prescrizione di ogni
correlativo diritto che il chiamante abbia inteso far valere;
pagina 100 di 168 in via subordinata, sempre nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda
che e/o abbiano inteso avanzare nei Parte_1 TRoparte_4
confronti di perché infondata in fatto e in diritto;
Persona_1
in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di
responsabilità, anche parziale, di per effetto della domanda Persona_1
svolta dal chiamante, limitare la stessa al danno conseguente al suo effettivo
inadempimento;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del grado>>.
***
, costituendosi ha pure lui eccepito P_2 CP_12
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'appellante dott. ai sensi Pt_1
dell'art.342 bis cpc, contestandone comunque la validità e la fondatezza;
quanto all'appello incidentale dell'ing. , ha anzitutto rilevato che P_
quest'ultimo non aveva effettuato una regolare vocatio in jus dei terzi chiamati dal dr e del stesso in particolare;
ha in ogni caso sollevato con Pt_1 CP_12
riguardo a tale impugnazione le medesime eccezioni svolte nei riguardi di quella del ha chiesto pertanto la condanna in solido di entrambi alla Pt_1
rifusione delle spese di lite. Ha infine chiesto di esser autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice . Ha infine rassegnato le TRoparte_19
seguenti conclusioni:
pagina 101 di 168 “- Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa assegnazione di termine
entro cui integrare il contraddittorio nei confronti della
[...]
, così giudicare: TRoparte_43
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal
Dott. e di conseguenza l'appello incidentale proposto dall'ing. Pt_1
per le ragioni indicate in atto. P_
- in via subordinata accertare e dichiarare la nullità dell'atto di appello del
Dott. e dell'atto di appello incidentale proposto dall'ing. per Pt_1 P_
carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
in ogni caso, confermare la sentenza n. 2753/2019 resa dal Tribunale di
Brescia e depositata in cancelleria il 12/10/2019 e rigettare nel modo migliore
le domande avanzate dal dott. e dall'ing. nei confronti del Pt_1 P_
dott. perché infondate in fatto ed in diritto. CP_12
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata nel
senso indicato dal dott. e dall'ing. dichiarare Pt_1 P_ [...]
obbligata a manlevare e a tenere indenne il Dott. TRoparte_25 CP_12
da quanto quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere agli appellanti o pagina 102 di 168 direttamente al , a seguito dell'accertamento di eventuali CP_1
responsabilità a proprio carico connesse alla carica di sindaco rivestita.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella
misura del 15%, oltre IVA e CPA.”
***
dr costituendosi in giudizio, ha premesso: Parte_2 Pt_2
a) di aver sin da subito eccepito in primo grado in via preliminare e/o pregiudiziale la nullità dell'atto di chiamata da parte del dr. per Pt_1
assoluta incertezza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda, in violazione del diritto di difesa, ed inoltre, in via subordinata, la carenza della propria legittimazione passiva, ed in ulteriore subordine, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria rivolta nei suoi confronti,
b) che il Tribunale ne aveva ritenuto inammissibile la chiamata in giudizio,
rilevando che “il non è, all'evidenza, legittimato a proporre domanda Pt_1
di condanna dei terzi chiamati direttamente in favore della curatela, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di sostituzione processuale contemplate dall'ordinamento (la curatela ha, peraltro, espressamente dichiarato di non voler estendere le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati dal
”; Pt_1
pagina 103 di 168 c) che il giudice di prime cure a ciò aveva aggiunto che “un'interpretazione
riduttiva della domanda (esclusivamente diretta a ottenere il mero
accertamento della responsabilità concorrente dei soggetti terzi chiamati) non
apparrebbe poi sostenuta da un interesse giuridicamente apprezzabile del
Questi si è infatti limitato a richiedere – genericamente - la condanna Pt_1
solidale di tutti gli ulteriori soggetti asseritamente responsabili, senza
formulare una più specifica domanda d'accertamento della quota di
(eventuale) responsabilità interna gravante su ciascun coobbligato;
di talché
va esclusa, come anticipato, la sussistenza di interesse giuridicamente
apprezzabile del a ottenere una pronuncia di mero accertamento delle Pt_1
ulteriori responsabilità anche in vista di una (eventuale) futura azione di
regresso nei confronti degli altri coobbligati.”
Tanto premesso, l'appellato ha rimarcato il fatto che le predette motivazioni,
intrinsecamente condivisibili, non erano state fatte oggetto di alcuna valida censura da parte del che proprio nelle “parti della sentenza che si Pt_1
intende appellare e modifiche richieste (art 342 .n.1 cpc)” aveva in primis richiesto la riforma della parte della sentenza con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda spiegata nei confronti dei terzi;
ha pertanto sostenuto che l'appello in punto legittimazione attiva, e con riguardo alla posizione dovesse esser dichiarato inammissibile, Ciò in quanto il Parte_2
in ordine alla ritenuta sua carenza di legittimazione attiva nei confronti Pt_1
pagina 104 di 168 dei terzi, si era limitato ad affermare: “Il Giudice di prima istanza avrebbe
dovuto riconoscere la legittimazione attiva del dott. all'operata Pt_1
chiamata in causa ed accogliere, ovviamente nel solo caso di accoglimento
della (comunque inammissibile ed infondata) domanda della TE anche
alla luce delle risultanze della (illegittima ed errata) CTU contabile del dott.
, le domande spiegate dal detto convenuto nei confronti dei terzi Per_15
chiamati …” Con tale considerazione l'appellante non avrebbe fornito alcuna spiegazione in ordine al perché avrebbe dovuto ritenersi erronea l'affermazione resa dal Giudice di prime cure, secondo cui non ricorre nella specie “alcuna delle ipotesi di sostituzione processuale contemplate dall'ordinamento”. Ha
inoltre contestato, come non veritiera, l'affermazione dell'appellante secondo cui “tutti i chiamati in causa, hanno, in concreto, accettato il contraddittorio o
svolto domande riconvenzionali, “estendendo in tale modo il contraddittorio alla domanda principale: ha in proposito sottolineato di non aver svolto domande riconvenzionali nei confronti degli altri convenuti e di non aver mai esteso il contraddittorio nei confronti del , aggiungendo di non aver CP_1
preso posizione rispetto alle domande della TE. In diritto, richiamato il disposto di cui all'art.2392 c.c (“ gli amministratori devono adempiere i doveri
imposti dalla legge e dallo statuto …. Sono solidalmente responsabili verso la
società , dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri a meno che si
tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto
pagina 105 di 168 attribuite ad uno o più amministratori : in considerazione del carattere
personale della responsabilità la regola della solidarietà non trova
applicazione qualora nessun inadempimento sia imputabile al singolo
amministratore stante la natura contrattuale della responsabilità”), ha osservato che il fatto che curatore sia legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità ex art 146 LF non significa che debba convenire indistintamente tutti gli amministratori ma solo quei soggetti ritenuti responsabili per fatti illeciti individuati anche cronologicamente;
ebbene, il , non CP_1
ravvisando alcuna responsabilità in capo al correttamente non Parte_2
l'aveva evocato in giudizio così che il convenuto dott. non poteva, a Pt_1
suo dire, sic et simpliciter, estendere a terzi non chiamati in giudizio la propria responsabilità.
Né a detta dell'appellato può ammettersi quanto sostenuto dal che ha Pt_1
affermato la sussistenza del proprio interesse all'accertamento della corresponsabilità delle persone da lui convenute in giudizio, in ragione del fatto che “la chiamata di terzi corresponsabili avrebbe dato la possibilità di
…. ridurre nei rapporti interni la propria responsabilità estendendo il numero
dei responsabili solidali e così la propria … o la quota (eventuale) di
responsabilità e che poteva risolversi nella tutela di un interesse
giuridicamente rilevante la pronuncia di mero accertamento delle ulteriori
responsabilità anche in vista di una (eventuale) futura azione di regresso nei
pagina 106 di 168 confronti degli altri coobbligati della condanna al risarcimento dei danni.”:
l'appellante non aveva infatti mosso alcuna specifica ed argomentata censura avverso l'affermazione resa dal giudice di prime cure, secondo il quale il si era limitato a richiedere – genericamente - la condanna solidale di Pt_1
tutti gli ulteriori soggetti asseritamente responsabili, senza formulare una più
specifica domanda d'accertamento della quota di (eventuale) responsabilità
interna gravante su ciascun coobbligato.
L'appellato ha pertanto così concluso in comparsa di risposta:
<Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis così giudicare:
1) Dichiarare l'appello spiegato nei confronti del terzo chiamato Parte_2
inammissibile per i motivi e le causali di cui in premessa,
[...]
2) E comunque confermare sempre per i motivi e le causali di cui in premessa
la sentenza gravata n 2753/2019 depositata dal Tribunale di Brescia il
12.10.2019 nella parte che dichiara inammissibile la domanda nei confronti
del terzo chiamato dr , Parte_2
3) condannare il dr alle ulteriori spese di questo grado di Parte_1
giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per
espressa dichiarazione di anticipo.>>
***
Costituendosi in giudizio, la terza chiamata (in grado d'appello) CP_18
pagina 107 di 168 , con riferimento all'impugnazione principale del dott. TRoparte_18
ha evidenziato che il predetto non aveva proposto nei suoi confronti Pt_1
TR in primo grado domanda di manleva;
ragion per cui non aveva interesse a interloquire sui motivi posti a fondamento dell'appello principale.
TR Con riferimento all'impugnazione incidentale del , ha P_
anzitutto preso posizione sulla seguente censura: “il Giudice di Parte_16
non ha correttamente valutato la pretestuosità dei rilievi mossi dalla
TR OMpagnia non dando la debita rilevanza alla pacifica circostanza che
aveva provveduto, anche dopo l'inizio dei procedimenti penali, a risarcire il
dott. ed il dott. per un importo pari ad € 2.000.000,00, e che il Pt_1 CP_3
bilancio al 31.12.2002 della sola seppure rettificato presentava un Parte_6
patrimonio netto positivo per ben € 25.103.586,00, tenuto conto del premio
versato. Su tale ultimo punto, la pronuncia appare anche affetta da un evidente
vizio di contraddittorietà. In altre parole, dalle risultanze documentali agli atti
di causa è risultata fondata anche la domanda di chiamata in garanzia e
TR manleva svolta dall'esponente, in via subordinata, nei confronti dell'
(così OMparsa appello Ing. – pag. 51 s.), osservando doversi ritenere P_
del tutto irrilevanti gli accordi transattivi intervenuti, posto che <una
transazione – conclusa senza il riconoscimento dell'operatività della Polizza –
in una fase assolutamente iniziale di una vicenda complessa come la presente
non dimostra certo l'operatività della Polizza stessa>>; l'irrilevanza delle pagina 108 di 168 transazioni era nel caso ancor più comprovata dal fatto che ne era stata effettuata la stipulazione nel corso della prima metà dell'anno 2006, allorché
esistevano solo le indagini: si era in allora raggiunto un accordo sulle spese di difesa, particolarmente gravose (lunghezza e complessità dei procedimenti penali ne avrebbero poi fornito conferma), contro la rinuncia ad azionare la polizza in qualunque sede.
TR Tanto premesso, nel merito ha evidenziato che secondo il Tribunale la contraente aveva reso, in fase di stipula della Polizza, dichiarazioni Parte_6
inesatte e fraudolente rilevanti ai sensi degli artt. 1892-1894 c.c. e 1 delle
Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione B di Polizza.
Le dichiarazioni inesatte e fraudolenti riguardavano lo "stato di salute" della
TR Società, risultante dai bilanci consegnati ad prima della stipula della
Polizza, la cui falsità era stata acclarata in sede penale e nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della C.T.U. ivi espletata.
Il CTU aveva infatti evidenziato (come, del resto, aveva fatto pure il Tribunale
Penale di Brescia) una sistematica attività di manipolazione e falsificazione dei bilanci di (e dei bilanci consolidati del gruppo) al 31 dicembre 2001 Parte_6
ed al 31 dicembre 2002, pervenendo così alle seguenti conclusioni:
- riclassificando il bilancio di al 31 dicembre 2002, l'utile d'esercizio Parte_6
non era più di circa 4,5 milioni, ma diveniva di segno negativo, essendosi pagina 109 di 168 riscontrata una perdita d'esercizio di oltre 51 milioni, ed il patrimonio netto non era più di circa 103 milioni, bensì di soli 25 milioni di Euro;
- il capitale sociale di doveva considerarsi completamente perso Parte_6
(patrimonio netto pari a zero) alla data del 25 maggio 2003;
- quanto sopra poteva essere conosciuto dagli organi sociali al più tardi al 30
settembre 2003
TR si era determinata a sottoscrivere la Polizza solo dopo aver attentamente esaminato il bilancio di del 2012 (che, come richiesto nel Parte_6
questionario compilato in fase preassuntiva, era stato trasmesso all'assicuratore) ed aveva quindi fondato le proprie valutazioni circa la convenienza di assicurare . Parte_6
Il predetto bilancio si era poi rivelato completamente falso.
In risposta alla censura dell'ing. , il quale aveva dedotto l'erroneità P_
della Sentenza poiché il Tribunale di Brescia non avrebbe tenuto in considerazione che “il bilancio al 31.12.2002 della sola seppure Parte_6
rettificato, presentava un patrimonio netto positivo per ben € 25.103.586,00”.,
TR ha fatto richiamo ai numeri complessivi sopra riportati, a comprova della non rispondenza al vero di quanto esposto nel predetto bilancio.
Ha quindi preso posizione sulle ulteriori obiezioni dell'ing. , secondo il P_
quale:
pagina 110 di 168 - HC sarebbe decaduta dalla possibilità di impugnare la Polizza perché entro tre mesi dal giorno in cui aveva avuto conoscenza della presunta inesattezza della dichiarazione, non aveva dichiarato alla contraente di voler esercitare l'impugnazione;
TR
- sarebbe inoltre decaduta dalla possibilità di impugnare la Polizza perché
sarebbe stato suo preciso onere provare che il sinistro si era verificato prima della dichiarazione resa dalla contraente mentre il sinistro era posteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto e alla relativa dichiarazione di
Parte_6
TR
- sarebbe spettato ad l'onere di provare che le circostanze taciute o inesatte erano risultate rilevanti per la conclusione della Polizza;
TR
- sarebbe stato, comunque, onere di fornire la prova dell'esistenza di dichiarazioni inesatte e che le stesse avevano inciso sulla propria determinazione a concludere il contratto;
TR
- in ogni caso, avrebbe dovuto restituire il corrispettivo ricevuto dal il che non era accaduto. Parte_17
A tale proposito ha affermato esser riconosciuta in giurisprudenza l'applicabilità della disciplina di cui all'art.1892 c.c. alle polizze di assicurazione emesse in regime di claims made (come la Polizza per cui è
causa), evidenziando che "La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" ("claims
pagina 111 di 168 made") inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in
virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle
conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della
stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del
terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata
l'assicurazione) è compatibile con le clausole le quali pongano a carico
dell'assicurato l'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle
circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della
sottoscrizione della polizza" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7273).
Ciò premesso, ha osservato che nel caso di specie il sinistro (sia ove riferito alla prima richiesta risarcitoria sia ove riferito alla commissione dell'illecito) si
TR era verificato ben prima che avesse contezza delle dichiarazioni inesatte o reticenti di essendo emersa la falsità dei bilanci solo in corso di Parte_6
giudizio (dopo che gli illeciti erano stati commessi dai Chiamanti anni prima e dopo che il aveva notificato loro l'atto di citazione, che rappresenta CP_1
la prima richiesta risarcitoria).
Ha pertanto negato di essere incorsa in alcuna decadenza e di esser tenuta ad impugnare la Polizza, ovvero a restituire a il premio di Polizza. Parte_6
Ha insistito nell'affermare la rilevanza delle circostanze taciute e/o inesatte ai fini della conclusione della Polizza.
pagina 112 di 168 Premesso che secondo la giurisprudenza, "nei contratti di assicurazione, di
natura aleatoria, lo scopo attribuito dalla legge alle dichiarazioni
dell'assicurato sugli elementi di fatto determinanti il consenso
dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di quest'ultimo, prima della
stipulazione della polizza, tutte le circostanze che possano influire sul rischio,
in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo"
TR (così Cass. civ., Sez. III, 19.12.2008), ha sostenuto che i dati contenuti nel bilancio di una società sono indispensabili a rappresentare all'assicuratore il rischio derivante dalla stipulazione di una polizza D&O, che copre cioè la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, affermando trattarsi di nozione di fatto che rientra nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.), ovvero di circostanza che può essere dimostrata per presunzioni (art. 2727 c.c.).
Ha sostenuto essere evidente che la situazione celata (perdita d'esercizio di oltre 51 milioni e successiva integrale perdita del capitale sociale) avesse influito sul rischio assicurato (e cioè sulla copertura dei danni conseguenti agli illeciti commessi dagli organi sociali che di tali perdite potevano essere responsabili), alterandolo secondo il richiesto collegamento oggettivo: era infatti intuitivo che una tale situazione finanziaria e patrimoniale avrebbe dato luogo ad una maggiore probabilità del verificarsi dell'evento dannoso assicurato: l''evento dannoso si era infatti, verificato sia con il procedimento penale nei confronti degli amministratori e dei sindaci di sia con Parte_6
pagina 113 di 168 l'azione di responsabilità promossa dalla TE (ovvero delle azioni di responsabilità promosse dai Fallimenti di altre società del Gruppo, quali
, ZT.OM e . CP_33 CP_37
Ha poi negato che per valutare la circostanza in esame fosse necessario fare ricorso ad un giudizio ex post: una situazione patrimoniale quale quella sopra descritta era infatti certamente precaria e poteva facilmente condurre la Società
al fallimento (dichiarato infatti poco tempo dopo la stipulazione della Polizza),
dal quale normalmente scaturiscono azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.
TR Era peraltro certo che attribuisse grande rilevanza ai dati contabili della società richiedente al fine di decidere se accettare o meno di stipulare la
Polizza, o di stipularla alle condizioni pattuite. Infatti:
- nel questionario sottoposto a prima della stipula della Polizza Parte_6
diverse pagine erano dedicate alla descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società assicuranda;
l'attenzione sul punto era inoltre specificatamente attirata con la seguente avvertenza: "Importante: allegare
l'ultimo bilancio ed annessa relazione al bilancio della Società proponente e
delle società controllate o facenti parte del Gruppo";
TR
- dedicò particolare attenzione alle informazioni finanziarie ricevute ed infatti assunse informazioni sull'esposizione debitoria di e sulla sua Parte_6
pagina 114 di 168 liquidità, come dimostrato dalla e.mail interna del 16.7.2003, scambiata tra la signora ed il signor (doc. 3 fasc. primo grado Tes_2 Tes_3 CP_18
TR
- tali informazioni vennero fornite da stessa tramite il broker , Parte_6
che illustrò addirittura il cambiamento di alcuni dati tra il bilancio al
TR 31.12.2001 e quello al 31.12.2002 (doc. 4 fasc. primo grado;
TR
- a seguito delle spiegazioni e dei positivi dati ricevuti, decise di sottoscrivere il 100% del rischio di Polizza e controfirmò i dati dei bilanci di
(dal 1998 al 2002) tratti dal sito di (con data 11.8.2003 Parte_6 Parte_6
TR della stampa tratta dal sito di (doc. 5 fasc. primo grado;
Parte_6
- nel questionario veniva chiesto se alcuna delle controllate fosse in liquidazione o avesse "riportato delle perdite" (cfr. domanda n. 13);
- nel questionario veniva infine chiesto se la contraente o gli assicurati fossero a conoscenza di qualche circostanza suscettibile di dare origine a reclami ricadenti nell'oggetto della Polizza (cfr. domanda n. 21).
TR ha quindi osservato che - come già ritenuto da autorevole giurisprudenza di merito - in presenza di dati contabili non corretti o di ostensione di bilanci non veritieri si deve presumere che se le Assicurazioni avessero conosciuto la portata dei comportamenti illegittimi posti in essere dai responsabili della società non avrebbero concluso una assicurazione a copertura della responsabilità degli organi di amministrazione e sindacali.
pagina 115 di 168 Tanto premesso e considerato, ha ribadito che le dichiarazioni inesatte di configurano esattamente la fattispecie di cui all'art. 1892 c.c. e Parte_6
comportano, in base dall'art. 1892, comma 3, ultima parte, c.c., la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'Ing. (e degli altri soggetti assicurati P_
in base alla Polizza).
TR ha quindi riproposto ex art.346 cpc – ovvero proponendo appello incidentale, se ritenuto necessario - le eccezioni non esaminate o comunque rimaste assorbite per effetto dell'accoglimento, da parte del Tribunale di
Brescia, dell'eccezione ex art. 1892 c.c. Ciò per il caso in cui dovesse ritenersi che il Tribunale di Brescia, accogliendo l'eccezione ex art. 1892 c.c., abbia
TR implicitamente rigettato le altre eccezioni proposte da e, in particolare,
quella di inammissibilità della domanda di manleva e/o garanzia svolta dai
Dottori e e quella di inoperatività ratione temporis CP_5 CP_6 CP_7
della garanzia di Polizza.
Ha in particolare sottoposto a censura l'omesso accertamento, in sentenza,
dell'inammissibilità della domanda di manleva svolta dai Dottori CP_5
e i quali avevano dedotto, nel proprio atto di citazione del CP_6 CP_7
terzo, di essersi costituiti in giudizio "per l'udienza del 30/09/2010… con
TR richiesta di autorizzazione a chiamare in causa" incorrendo, quindi, nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. dal momento che si erano costituiti in giudizio non nel termine di 20 giorni prima dell'udienza originariamente fissata pagina 116 di 168 dal , bensì nel termine di 20 giorni prima dell'udienza già differita CP_1
per effetto di altre e diverse richieste di chiamata avanzate da differenti convenuti. I Dottori e erano stati convenuti in giudizio CP_5 CP_6 CP_7
insieme ai SI , e ma solo questi ultimi Pt_4 P_ CP_22 Pt_3
TR avevano tempestivamente chiamato in giudizio ottenendo previamente l'autorizzazione del Tribunale di Brescia (il quale aveva infatti all'uopo differito la prima udienza di comparizione al giorno 30 settembre 2010). In
ogni caso i dottori e avevano abbandonato la domanda CP_5 CP_6 CP_7
TR di manleva contro non avendola riproposta né in sede di precisazione delle conclusioni, né nella propria comparsa conclusionale di primo grado.
TR ha pertanto chiesto disporsi la riforma della sentenza del Tribunale con rigetto della domanda di manleva proposta dai Dottori e CP_5 CP_6
CP_7
Ha poi riproposto l'eccezione di inoperatività della polizza, lamentando errore e vizio della decisione nella parte in cui aveva rigettato la domanda di manleva dei chiamanti, in relazione all'omesso accertamento dell'inoperatività ratione temporis della garanzia di Polizza: a tale proposito ha premesso che la polizza,
emessa “ , opera a copertura delle sole richieste di TRoparte_44
risarcimento avanzate nei confronti della contraente o delle persone Parte_6
TR assicurate ai sensi di Polizza - e notificate ad - durante il periodo di
TR assicurazione (in base all'art. 1 della Sezione A, si obbliga infatti a pagare pagina 117 di 168 "per conto delle Persone Assicurate le Perdite che traggano origine da
Reclami avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati agli
Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione… causate da un Atto
Dannoso dallo stesso commesso, singolarmente o collegialmente, durante il
Periodo di Assicurazione"), per poi evidenziare che nel giudizio di primo grado i chiamanti non avevano prodotto alcun documento atto a dimostrare di aver ricevuto (e di aver notificato all'assicuratore) un "Reclamo" durante il periodo di assicurazione stabilito in Polizza (30.9.2003 - 31.12.2004), essendo onere dei chiamanti, quali attori in manleva, quello di fornire la prova sia dell'accadimento del sinistro, sia del fatto che quest'ultimo rientra nell'oggetto della Polizza;
nella specie, invece, alcuni chiamanti avevano anzi espressamente riconosciuto di aver ricevuto la prima richiesta risarcitoria
(astrattamente idonea ad attivare la garanzia su base claims made) anni dopo la scadenza del periodo di validità della Polizza, tramite l'atto di citazione in
TR giudizio. poi ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inefficacia/nullità della clausola claims made contenuta in Polizza al fine di sostenerne l'operatività temporale nella fattispecie, a tal fine facendo richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass.SS.UU. 22437/2018) che ha riconosciuto la validità di tale pattuizione precisando (Cass.10447/2019) che,
ricorrendo una clausola claims made, il sinistro assicurato si identifica con la richiesta di risarcimento.
pagina 118 di 168 TR Sulla base delle medesime considerazioni sopra riportate, ha infine proposto appello incidentale sulla regolamentazione delle spese di lite,
ritenendone erronea la compensazione, accordata dal Tribunale in ragione del fatto che “il rigetto della domanda di manleva” era “conseguenza delle dichiarazioni infedeli rese dal contraente, soggetto diverso dagli assicurati”.
Ha lamentato ancora l'omessa applicazione del principio di causalità, con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite, a seguito dell'assorbimento della chiamata dal convenuto , in ragione del rigetto CP_22
dell'azione di responsabilità promossa dal nei confronti di CP_1
quest'ultimo, sostenendo di aver diritto alla relativa rifusione a carico del
, attore soccombente. CP_1
TR ha quindi riproposto ex art.346 cpc:
a) eccezione di inammissibilità della domanda di manleva e/o garanzia svolta dal Dott. proposta senza previa autorizzazione da parte del giudice;
Per_1
b) eccezione di prescrizione dei diritti nascenti dalla Polizza per decorso del termine di cui all'art. 2952 c.c., sollevata in via subordinata per il caso in cui i chiamanti avessero dimostrato di aver ricevuto una richiesta risarcitoria nel
TR corso del periodo di polizza, non debitamente comunicata ad c) eccezione di non operatività della copertura di polizza per effetto dell'esclusione 3.2 e dell'art. 1917 c.c.: l'esclusione n.
3.2 di Polizza prevede –
pagina 119 di 168 in conformità al disposto di cui all'articolo 1917 c.c. – l'inoperatività della garanzia in relazione a "…Perdite relative a Reclami… derivanti, basati o
attribuibili alla commissione materiale di qualsiasi atto doloso o fraudolento,
da parte di una Persona Assicurata…" e in sede penale erano stati accertati
(per effetto della sentenza di condanna ovvero dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. emesse dal Tribunale di Brescia) vari atti dolosi o fraudolenti commessi dai SI , e Pt_4 P_ CP_22
Pt_3
TR d) eccezione di riduzione dell'indennizzo ex art.1893 c.c.: ha fatto valere,
in via gradata rispetto all'eccezione di cui all'art.1892 c.c., quella di cui all'art.1893 c.c., in forza della quale nel caso in cui venisse accertato un comportamento in capo alla contraente nel rendere dichiarazioni Parte_6
inesatte o reticenti qualificabile non come doloso ma solo come colposo,
l'indennizzo, pur dovuto, dovrebbe essere corrisposto non in misura piena ma ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
TR e) eccezione di massimale: per il caso di ritenuta operatività della polizza, ha chiesto che l'indennizzo venisse determinato entro il limite del massimale di polizza, e cioè nei limiti contrattualmente previsti, tenendo conto dell'erosione del massimale per effetto dell'eventuale accoglimento di altre richieste di indennizzo e/o garanzia avanzate dagli altri amministratori e pagina 120 di 168 sindaci di nei procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Brescia Parte_6
TR e per effetto dei pagamenti già effettuati da sulla base della Polizza: il massimale di Polizza, pari ad Euro 10.000.000, era stati infatti posto quale
"Limite di indennizzo per ciascuna Perdita" e in aggregato annuo (quale
"Limite di indennizzo per il Periodo") (cfr. punti 9 e 10 del Modulo di Polizza),
e risultava quindi all'atto del deposito della comparsa di costituzione e risposta pari ad Euro 8.000.000,00.
TR Tanto premesso e considerato, ha concluso come segue:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale: in accoglimento dell'appello incidentale parziale proposto
TR da riformare la sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia
respingendo la domanda di manleva e/o garanzia proposta nei confronti di
TR con diversa motivazione, accertando e dichiarando che:
− la domanda di manleva e/o garanzia proposta dai Dottori Recussi, e CP_6
è inammissibile in quanto gli stessi sono incorsi nelle decadenze di CP_7
cui all'art. 167 c.p.c. e hanno comunque rinunciato a tale domanda nel corso
del giudizio di primo grado;
− la polizza n. VA/MI/03137 non opera ratione temporis;
In via subordinata: rigettare l'appello incidentale proposto dall'Ing. P_
per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
pagina 121 di 168 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia;
In via ulteriormente subordinata: nella
denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello incidentale
proposto dall'Ing. , rigettare in ogni caso la domanda di manleva e/o P_
TR garanzia proposta nei confronti di per infondatezza in fatto e in diritto
TR della stessa, in accoglimento delle eccezioni espressamente riproposte da
nel presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via di estremo subordine:
TR
− ridurre ex art. 1893 c.c. ogni esborso eventualmente posto a carico di in base alla polizza n. VA/MI/03137;
TR
− contenere eventuali esborsi posti a carico di entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor
somma disponibile per effetto di altri pagamenti già effettuati o eventualmente
TR da effettuarsi da parte di in base alla Polizza;
In via istruttoria:
− ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nel giudizio di primo grado:
TR 1. “Vero che prima di stipulare una polizza a copertura della
responsabilità civile di amministratori e sindaci, chiede alle società
assicurande di compilare un questionario?”;
2. “Vero che nei suddetti questionari vi sono domande finalizzate alla raccolta pagina 122 di 168 di dati relativi alla struttura della società, al suo posizionamento nel mercato
ed alla sua situazione economico-finanziaria?”;
TR 3. “Vero che decide se stipulare una polizza della responsabilità civile di
amministratori e sindaci sulla base dei suddetti dati?”;
TR 4. “Vero che attribuisce particolare importanza alla situazione
economicofinanziaria delle società assicurande?”;
TR 5. “Vero che prima di stipulare una polizza della responsabilità civile di
amministratori e sindaci, verifica se la stampa italiana ha riportato notizie
negative sulla società contraente?”;
6. “Vero che i SI , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
TR di discussero la situazione economico-finanziaria di prima di Parte_6
stipulare la polizza n. VA/MI/03137?”;
TR 7. “Vero che se avesse saputo che i dati di bilancio forniti da Parte_6
in fase preassuntiva non rispecchiavano la reale situazione economico-
finanziaria della società medesima avrebbe rifiutato di stipulare la polizza n.
VA/MI/03137?”;
TR 8. “Vero che rifiuta la stipulazione di polizze a copertura della
responsabilità civile di amministratori e sindaci nel caso in cui una società o il
Gruppo del quale tale società fa parte presenta una perdita d'esercizio di oltre
pagina 123 di 168 TR 9. “Vero che, per quanto riguarda il mercato italiano, ha rifiutato la
stipulazione o il rinnovo di polizze a copertura della responsabilità civile di
amministratori e sindaci per i seguenti soggetti: Parmalat S.p.A., Gruppo
Delta S.p.A., Eutelia S.p.A., avendo appreso delle difficoltà finanziarie di tali
società?".
Si indicano a testi i SI , e Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Considerato che gli stessi risiedono in Spagna, si chiede che il Tes_6
Tribunale voglia procedere ad assumere le deposizioni per iscritto ai sensi
dell'art. 257-bis c.p.c. ovvero tramite rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c. − omissis.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e,
in riforma della sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia, anche del
giudizio di primo grado.>>
***
La società chiamata in giudizio da e TRoparte_19 P_5
costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità TRoparte_10
dell'appello ex art.342 cpc rilevando che l'appellante non aveva in alcun modo rilevato quale sarebbe stata la violazione di legge operata dal primo Giudice
sulla dichiarata carenza di legittimazione ad agire del dr. verso i terzi Pt_1
da lui chiamati, e dove sul punto sarebbe viziata la parte motiva, essendosi egli pagina 124 di 168 limitato ad asserire che la domanda di condanna solidale dei chiamati avrebbe dovuto essere intesa in senso estensivo, sussistendo un suo interesse all'ampliamento dello spettro delle responsabilità e a una pronuncia anche solo di accertamento della responsabilità dei terzi chiamati, in vista di una futura azione di regresso nei confronti di questi ultimi, che secondo l'appellante sarebbe inclusa nel presente giudizio. ha obiettato che tale CP_24
interpretazione estensiva verrebbe in realtà a realizzare un'inammissibile modifica della domanda svolta in prime cure. Peraltro la domanda così come formulata non aggiungerebbe nulla alle deduzioni di primo grado, né
apporterebbe una critica puntuale alla parte della sentenza impugnata, così che l'appello proposto verso la decisione che riguarda il dr. e TRoparte_10
il dr. risulterebbe chiaramente inammissibile. CP_12
La terza chiamata ha poi fatto proprie tutte le eccezioni di nullità dell'atto di appello svolte dagli assicurati, in quanto anche in queste seconde cure il dr.
non avrebbe illustrato quali sarebbero state le condotte omissive o Pt_1
negligenti da imputarsi ai chiamati.
ha opposto all'appello incidentale dell'ing. le CP_24 P_
medesime contestazioni ed eccezioni opposte al gravame principale del dott.
Pt_1
Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti dei dottori e estranei rispetto alla fattispecie di cui CP_12 CP_10 pagina 125 di 168 all'azione di responsabilità, infatti non promossa nei loro confronti né a loro estesa dal . TRoparte_1
Quanto al rapporto contrattuale, ha evidenziato che le polizze invocate dagli assicurati Dr. e Dr. escludono la garanzia CP_12 TRoparte_10
a fronte di fatti dolosi di rilevanza penale: ciò è espressamente previsto nella clausola di polizza 1.2 - Rischi Esclusi: laddove vengono esclusi dalla garanzia i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dagli amministratori ecc.
Poiché nel caso veramente limite in cui dovesse emergere all'esito del presente giudizio una responsabilità dei qui chiamati, essa non potrebbe che essere dolosa, ne deriverebbe l'inoperatività della garanzia invocata.
Da ultimo, per il denegato caso di ritenuta responsabilità degli assicurati Dr.
e Dr. la compagnia assicuratrice ha CP_12 TRoparte_10
opposto a ciascun assicurato il limite del massimale unico pari al 30% di quello indicato in polizza, per entrambi gli assicurati, pari a euro 697.216,80= lo scoperto e la franchigia.
Ha pertanto concluso come segue:
<In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità del gravame svolto dal dr.
verso il dr. e il dr. ex Persona_4 CP_12 TRoparte_10
art. 342 Cpc, per le ragioni esposte;
pagina 126 di 168 dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale svolto dall'Ing. , P_
verso il dr. ed il dr. sempre ex art. 342 CP_12 TRoparte_10
cpc;
dichiarare la nullità dell'atto di appello incidentale svolto dall'Ing. P_
ex art. 163 n. 3 e 4 Cpc verso i qui chiamati dr. e dr. CP_12
TRoparte_10
Nel merito: respingersi l'appello principale del dr. e l'appello Pt_1
incidentale dell'Ing. verso il dr. e il Dr. P_ CP_12 CP_10
confermarsi la sentenza n. 2753/2019 resa dal Tribunale di Brescia
[...]
e pubblicata in data 12 ottobre 2019, nella parte che riguarda gli assicurati
dr. dr. e . CP_12 TRoparte_10 TRoparte_19
In ogni caso, respingersi ogni domanda nei confronti di , TRoparte_19
per le ragioni esposte.
In via di estremo subordine: limitarsi la garanzia assicurativa al limite del
massimale unico per sinistro di euro 697.216,80=pur in presenza di due
assicurati, con operatività di franchigie e scoperto nei loro confronti.
Spese, diritti e onorari di lite rifusi.
In via istruttoria: si oppone alle istanze istruttorie avversarie e in particolare
al rinnovo della CTU in quanto superflua.>>
*** pagina 127 di 168 (Procc. NN. 379/2020-380/2020)
Con distinti atti di appello hanno proposto tempestiva impugnazione avverso la predetta sentenza n.2753/2019 del Tribunale di Brescia i SI Pt_3
(proc. n.379/2020) e (proc. n.380/2020),
[...] CP_21
deceduto in corso di causa, ed al quale sono subentrati gli eredi indicati in epigrafe. I predetti, che nel corso del giudizio di primo grado avevano entrambi raggiunto un'intesa a carattere transattivo con la TE, hanno impugnato la predetta decisione in relazione al rigetto della domanda di regresso nei confronti della compagnia assicuratrice. A tal fine hanno fatto valere la polizza per responsabilità " , invocando il diritto a essere TRoparte_46
manlevati e tenuti indenni per le somme corrisposte in favore del CP_1
all'esito dell'intesa transattiva raggiunta nell'ambito del giudizio di
[...]
primo grado, nonché per le spese legali sopportate per la difesa nei giudizi,
civili e penali, instaurati nei suoi confronti. Hanno precisato che la Polizza
"D&O Numero VA/MI 03137", emessa dal broker assicurativo CP_27
era stata stipulata da in favore della “Società” nonché di ogni Parte_6
c.d. “Persona Assicurata”, vale a dire di <qualsiasi persona fisica che ha
ricoperto (…) la carica di Amministratore (Membro del Consiglio di
Amministrazione della Società), Direttore Generale, Sindaco, “Director” o
“Officer” della Società o sia considerato tale ai sensi di qualsiasi legge o
regolamento applicabile>> (cfr. pag. 2 Polizza). Con tale Polizza gli pagina 128 di 168 Assicuratori hanno convenuto di pagare, per conto delle Persone Assicurate, le
Perdite <causate da un atto dannoso dalle stesse commesso, singolarmente o
collegialmente, durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività,
quest'ultimo se applicabile), nell'esercizio dei loro incarichi, funzioni e
compiti>>. Tra le Perdite rimborsabili sono stati espressamente ricompresi (cfr.
pag. 5 Polizza): <danni, sentenze e somme dovute a fronte di transazioni
accettate dagli Assicuratori (l'accettazione non può essere rifiutata dagli
Assicuratori senza un valido motivo)…>> nonché “Costi e Spese” vale a dire
<< quella parte di costituita da tutti i costi legali e le spese necessarie P_7
alla gestione del Reclamo, ragionevolmente e necessariamente sostenute da o
in nome e per conto delle Persone Assicurate nell'investigazione e/o difesa e/o
mediazione e/o definizione di un reclamo, ivi compresi anche i relativi giudizi
di impugnazione, ed il costo di ricorsi accessori o obbligazioni similari>>
Avendo ciascuno dei due appellanti corrisposto al ME attore,
surrogandosi alla OMpagnia assicuratrice, l'importo complessivo di €
210.000,00, a fronte della rinuncia a ogni domanda e qualsivoglia ulteriore pretesa mossa nei loro confronti, i predetti hanno chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia, venisse riconosciuto il loro diritto al relativo rimborso da parte della compagnia assicuratrice, con condanna di quest'ultima al pagamento della predetta somma, oltre interessi,
con rifusione delle spese di lite per ambo i gradi di giudizio.
pagina 129 di 168 Col primo motivo di gravame – <erroneità della sentenza nella parte in cui
ha ritenuto la sussistenza di un'informazione falsa o reticente da parte del
contraente in sede di stipula della Polizza e che la stessa sia sufficiente (da
sola) a integrare l'ipotesi di invalidità del contratto contemplata dall'art.
1892, c.c., e quindi a giustificare il rifiuto del pagamento dell'indennizzo.
Manifesta violazione delle norme in tema di annullamento del contratto e
soddisfacimento dell'onere probatorio. Errata, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia>> - i predetti appellanti hanno lamentato esser erronea la parte della motivazione della sentenza impugnata con la quale il Tribunale – considerando il bilancio asseritamente trasmesso alla stregua di una falsa informazione fornita da – aveva Parte_6
accolto l'eccezione ex art.1892 cc sollevata dalla compagnia assicuratrice e ritenuto la non operatività della Polizza assicurativa nei confronti degli assicurati odierni appellanti: << …Appare indubbio che la conoscenza
dell'effettiva natura (e consistenza) del risultato dell'ultimo esercizio di
(come ricordato, perdita superiore a € 50.000.000,00=) avrebbe Parte_6
comportato una diversa valutazione del rischio assicurato da parte della
compagnia; la falsa informazione fornita da in sede di stipula del Parte_6
contratto integra pertanto l'ipotesi di invalidità del contratto contemplata
dall'art. 1892 c.c. (e giustifica il rifiuto del pagamento dell'indennizzo ai sensi
del terzo comma dell'articolo in esame)…>>. Gli appellanti hanno in pagina 130 di 168 particolare lamentato l'omessa considerazione del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio pacificamente a carico della OMpagnia Assicurativa;
hanno affermato che al fine di valutare il ricorso (o meno) di una ipotesi di invalidità del contratto assicurativo stipulato tra le parti, il Tribunale si sarebbe limitato, semplicemente, a verificare la sussistenza di una inesattezza o reticenza da parte del contraente, riscontrandola nell'allegazione (invero non provata) di un bilancio, quello al 31 dicembre 2002, il cui patrimonio netto era risultato – peraltro solo a seguito della riclassificazione operata dal CTU in corso di causa – sensibilmente inferiore (ma comunque ampiamente positivo come riconosciuto dalla stessa sentenza); sulla base di tale unica circostanza il
Tribunale aveva sancito la perdita del diritto all'indennizzo da parte degli assicurati non contraenti, violando così (a detta degli appellanti) le norme generali in tema di vizio determinante del consenso e annullamento del contratto nonché, soprattutto, quelle in tema di onere della prova e di contratto a beneficio del terzo.
Hanno osservato, in proposito, che per la fondatezza dell'eccezione paralizzatrice della pretesa indennitaria dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892, c.c., è richiesto il simultaneo concorso di tre elementi essenziali:
a) una dichiarazione inesatta o reticente del contraente;
b) la presenza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave da parte del contraente e che deve connotare la dichiarazione;
c) il suo carattere determinante ai fini di una pagina 131 di 168 diversa formazione della volontà dell'assicuratore (Cass. civ. Sez. III,
21/07/2006, n. 16769; Cass. civ. Sez. III, 25/02/2002, n. 2740). Condizioni la cui sussistenza doveva essere provata da parte della compagnia assicuratrice,
ed accertata dal giudice, il quale, invece, a detta di pare appellante, a ciò non avrebbe provveduto.
Nel merito, gli appellanti hanno negato potersi ravvisare nella specie la presenza di una dichiarazione inesatta o reticente da parte del contraente, come intesa dalla norma in commento e in grado di far ritenere l'invalidità della
Polizza sub judice. Ciò in quanto il dovere di comunicazione riguarda solo ed esclusivamente le circostanze note al contraente, non potendo chiaramente esser previsto un obbligo di informazione su circostanze non conosciute al momento della stipula del contratto. Poiché nella specie ogni valutazione in merito alla falsità o reticenza della pretesa dichiarazione deriverebbe da considerazioni “postume” sul bilancio della società contraente, non sussisterebbero per ciò stesso i presupposti per l'applicazione della disciplina in tema di annullamento della copertura assicurativa di cui al primo comma dell'art. 1892 c.c. Tanto più in quanto nel caso di specie il bilancio in parola era anche certificato dalla società di revisione.
La parte appellante ha inoltre rilevato esser carente la prova stessa dell'intervenuta allegazione, in sede di stipula della Polizza, del bilancio, e che elementi utili in tal senso non si traggono dalle Condizioni di Polizza. pagina 132 di 168 Ha sostenuto inoltre, sulla base delle considerazioni che precedono, esser onere della compagnia assicurativa quello di provare:
- che il comportamento contestato fosse finalizzato ad ingannare l'assicuratore
(elemento soggettivo);
- che ad altre condizioni la Polizza in questione non sarebbe mai stata stipulata.
TR A detta di parte appellante non avrebbe fornito prova dei predetti presupposti, anche in ragione del fatto che i capitoli di prova da essa dedotti non erano stati ammessi in quanto generici, valutativi e/o irrilevanti.
Col secondo motivo di gravame – <erroneità della sentenza nella parte in
cui ha ritenuto che nel caso di specie la pretesa causa di invalidità del
contratto può essere validamente opposta dall'assicuratore anche nel caso in
cui il contraente è soggetto diverso dagli assicurati, e segnatamente anche
all'odierno appellante. Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia>> - la parte appellante ha censurato come erronea l'affermazione resa dal giudice di prime cure secondo cui l'invalidità
del contratto assicurativo ex art.1892 c.c. può essere legittimamente opposta anche all'assicurato nell'ipotesi in cui questo è soggetto diverso dal contraente.
Ha quindi sottoposto a censura le seguenti statuizioni: << …a norma dell'art.
1891, 3° comma, sono opponibili all'assicurato “le eccezioni che si possono
opporre al contraente in dipendenza del contratto”>> e << …in ogni caso, la
pagina 133 di 168 qualità professionale rivestita dai soggetti assicurati - amministratori e sindaci
della società contraente - impone di ritenere sussistente il requisito della
“conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al
rischio”>>
Secondo la tesi di parte appellante, con riferimento alla prima affermazione, il disposto di cui all'art.1891, terzo comma, cc, non sarebbe pertinente in quanto,
ai sensi di detta norma, sono opponibili all'assicurato le sole eccezioni che riguardano - strettamente - il contratto stipulato, come, ad esempio, la delimitazione del rischio, la franchigia, il massimale, la clausola compromissoria o il mancato pagamento del premio, etc, non invece quelle riferibili a fatti estranei al contratto, come - secondo gli appellanti - sarebbe quello in discussione;
inoltre non sarebbero opponibili all'assicurato le eccezioni personali e riferibili al solo contraente.
Gli appellanti hanno poi fatto richiamo al disposto di cui al quarto comma dell'art.1892 c.c, il quale così dispone: < …se l'assicurazione riguarda più
persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose
alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza…>> ed a quello di cui all'art.1894 c.c., per il quale nelle assicurazioni in nome e per conto di terzi si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt.
dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio…>> pagina 134 di 168 Hanno inoltre sottoposto a censura e l'assunto del Giudice di prime cure secondo il quale, nel caso di specie, la qualità professionale dell'assicurato imporrebbe di ritenere sussistente in capo allo stesso la conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti rilasciate dal TRaente al momento della stipula della Polizza e relativamente al rischio assicurato.
La parte appellante ha sostenuto, invece, che nessuno degli assicurati avrebbe invero potuto conoscere quali fossero le informazioni e la documentazione fornita alla OMpagnia Assicurativa dalla società contraente la Polizza. Tanto
più in ragione del fatto che, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata,
la perdita del capitale sociale sarebbe stata concretamente rilevabile Parte_6
dagli organi di gestione e controllo, con l'ordinaria diligenza, solo a fine anno
2003, nel mentre la proposta di stipula della copertura risale al 10 giugno 2003.
Gli appellanti e hanno pertanto concluso in atto di citazione Pt_3 Pt_4
d'appello come segue:
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei motivi d'appello indicati nel
presente atto di citazione in appello, da intendersi qui integralmente
ritrascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del precedente grado di
giudizio, da intendersi parimenti ritrascritti, in riforma della sentenza n.
2753/2019 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 ottobre 2019, previo
ogni accertamento e adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o pagina 135 di 168 necessario, così giudicare:
Nel merito:
- in riforma della sentenza n. 2753/2019 del Tribunale di Brescia, pubblicata
in data 12 ottobre 2019, perché errata, iniqua e gravatoria, per tutti i motivi di
cui alla narrativa in atti, - dichiarare valido e operativo nei confronti
dell'odierno appellante il contratto assicurativo “D&O Numero VA/MI
03137”; - in ogni caso, in accoglimento dei motivi di appello formulati,
dichiarare tenuta e condannare , in TRoparte_18
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare
l'appellante ( da ogni somma corrisposta in Parte_3 CP_21
favore del - in forza e in conseguenza del contratto TRoparte_1
assicurativo “D&O Numero VA/MI 03137” emesso dal broker assicurativo
- e, per l'effetto, emettere nei suoi confronti sentenza di condanna CP_27
al risarcimento e/o comunque al pagamento in favore dell'appellante della
somma di Euro 210.000,00 nonché dei costi di difesa civile e penale e di
consulenza tecnica di parte sostenuti, il tutto oltre interessi e rivalutazione
dalla domanda al saldo;
In via istruttoria:
ordinare:
- al l'esibizione degli originali della Polizza TRoparte_1
pagina 136 di 168 VA/MI/03137, delle quietanze di pagamento del premio, nonché delle
comunicazioni di denuncia del sinistro;
- a a e TRoparte_18 CP_3 Persona_4
l'esibizione delle ricevute dei pagamenti effettuati da TRoparte_18
in favore di e o in favore degli altri
[...] CP_3 Persona_4
convenuti, in ottemperanza alla polizza VA/MI/03137.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge e spese
generali.>>
***
TR
costituendosi, con riferimento al primo motivo d'appello, col quale si affermava l'erroneità della pronuncia impugnata per aver ritenuto sussistenti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per l'applicabilità del rimedio di
TR cui all'art. 1892 c.c. - e ciò in quanto non avrebbe provato (a) la sussistenza di una dichiarazione inesatta da parte di (e che questa Parte_6
fosse conosciuta da , (b) il fatto che il comportamento della contraente Pt_3
fosse finalizzato ad ingannare l'assicuratore e (c) il fatto che Parte_6
l'assicuratore non avrebbe stipulato la Polizza, o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse - ha replicato quanto segue.
a)
pagina 137 di 168 1. Nel corso del giudizio di primo grado non era mai stata posta in discussione
TR la trasmissione ad del bilancio al 31/12/2002: nella comparsa del 22
TR luglio 2010 (cfr. pag. 15) aveva affermato di essersi “determinata a sottoscrivere la Polizza solo dopo aver attentamente esaminato il bilancio di
(che, come richiesto nel questionario compilato in fase preassuntiva, Parte_6
è stato trasmesso all'assicuratore”; tale affermazione non era stata contestata dalle controparti e va pertanto ritenuta incontroversa, per gli effetti di cui all'art.115 cpc;
nel questionario compilato da in data 10 giugno Parte_6
2003 era riportata la seguente avvertenza: "Importante: allegare l'ultimo bilancio ed annessa relazione al bilancio della Società proponente e delle
TR società controllate o facenti parte del Gruppo" (doc. 2 fasc. primo grado e in più punti del questionario chi lo ha compilato ha scritto “vedi bilancio”,
“bilancio consolidato del 2002”, “vedi allegato”; nella corrispondenza
TR TR scambiata tra e il broker , quest'ultimo illustrò addirittura il cambiamento di alcuni dati tra il bilancio al 31 dicembre 2001 e quello al 31
dicembre 2002 e scrisse all'assicuratore che “i dati riferiti nel bilancio 2002
sono espressi in Euro x 1.000” (doc. 4 fasc. primo grado a seguito delle CP_18
TR spiegazioni e dei positivi dati ricevuti, decise di sottoscrivere il 100% del rischio di Polizza e controfirmò i dati dei bilanci di (addirittura dal Parte_6
1998 al 2002) tratti dal sito di (significativa è la data dell'11.8.2003 Parte_6
TR della stampa tratta dal sito di (doc. 5 fasc. primo grado;
del Parte_6
pagina 138 di 168 tutto infondata risulterebbe pertanto la contestazione di parte appellante circa
TR la carenza di prova della trasmissione del bilancio 2002 di ad Parte_6
2. Quanto, poi, all'affermazione di parte appellante, secondo cui “non è
possibile ravvisare alcuna dichiarazione inesatta o reticente da parte del contraente, come intesa dalla norma in commento (N.d.r.: art. 1892 c.c.) e in grado di far ritenere l'invalidità della Polizza” (cfr. Atto di appello – pag. 13),
e ciò in quanto “inesattezza e reticenza non si possono configurare in ordine a circostanze ignorate dalla parte stessa poiché la norma in esame si fonda –
ovviamente – sull'onere di dichiarare esattamente le circostanze note” (cfr.
Atto di appello – pag. 13), l'appellata ha replicato evidenziando come in primo grado si fossero accertate, anche a mezzo C.T.U., la prosecuzione della gestione di a capitale sociale completamente perduto e le politiche di Parte_6
bilancio consistite nella sistematica violazione delle norme disciplinanti la presentazione dell'attivo, regolarmente “gonfiato”, e del passivo, artatamente occultato e come i medesimi accertamenti fossero stati effettuati anche in sede penale, seppur con diverse valutazioni circa l'elemento soggettivo del dolo in capo agli amministratori senza deleghe;
posto che i bilanci artefatti erano stati redatti dagli amministratori sarebbe conseguentemente impossibile sostenere che la contraente (la quale aveva sottoscritto il questionario tramite Parte_6
il proprio legale rappresentante) ignorasse quanto sopra e che la falsità del
TR bilancio consegnato ad fosse una circostanza ad essa non nota.
pagina 139 di 168 b)
TR In replica all'assunto di parte appellante secondo cui non avrebbe inoltre provato “che il preteso comportamento ex adverso contestato fosse finalizzato
ad ingannare l'assicuratore (elemento soggettivo)” (cfr. Atto di appello – pag.
14), l'appellata ha replicato anzitutto sottolineando, in punto di diritto, che il concetto di dolo di cui all'art. 1892 c.c. si atteggia in modo diverso, o meglio,
particolare rispetto al normale dolo omissivo e non consiste nella specifica volontà di ingannare l'assicuratore, poiché “l'inganno dell'assicuratore” si realizza semplicemente nel metterlo nell'impossibilità di seguire correttamente il processo di valutazione del rischio (“L'elemento soggettivo per l'annullamento del
contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte
dell'assicurato non richiede che questi ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, non
essendo applicabile la disciplina generale dell'errore e del dolo. Deriva da quanto precede,
pertanto, che, quanto al dolo, è sufficiente - al fine dell'annullamento del contratto - la
coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente e, quanto alla colpa
grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al
momento della coscienza dell'inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo che
l'assicurato abbia consapevolezza della importanza della informazione. A tale ultimo fine e
allo scopo di delimitare l'obbligo dell'assicurato, l'assicuratore, peraltro, è tenuto a indicare
le circostanze che egli intende conoscere” (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2008, n.
29894), l'appellata, implicitamente richiamando quanto esposto con riguardo al precedente punto, ha sostenuto che la contrente conosceva necessariamente pagina 140 di 168 la falsità del bilancio inviato all'assicuratore e quindi agì con coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente (o, al limite, con colpa grave).
c)
TR In ordine, poi, all'assunto di parte appellante secondo cui non avrebbe dimostrato il carattere determinante della dichiarazione inesatta ai fini della formazione della sua volontà in merito alla sottoscrizione della Polizza,
l'appellata ha replicato affermando che tale prova, in presenza di un questionario, non è necessaria: “La predisposizione di un questionario da parte
dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di
annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia
tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati
requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui
quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere
determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza, cosi che è
sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione
che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto …” (Cass. civ., Sez. III, 13
maggio 2020, n. 8895). In coerenza, del resto, con il principio giurisprudenziale in forza del quale "Nei contratti di assicurazione, di natura
aleatoria, lo scopo attribuito dalla legge alle dichiarazioni dell'assicurato sugli elementi di
fatto determinanti il consenso dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di
quest'ultimo, prima della stipulazione della polizza, tutte le circostanze che possano influire
pagina 141 di 168 sul rischio, in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo" (così
Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2008).
Di qui l'ovvia conseguenza che i dati contenuti nel bilancio di una società sono da ritenersi indispensabili a rappresentare all'assicuratore il rischio derivante dalla stipulazione di una polizza D&O, che copre cioè la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, dovendosi considerare tale affermazione quale nozione di fatto che rientra nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.), ovvero quale circostanza suscettibile di prova per presunzioni (art. 2727 c.c.).
L'appellata ha a tale proposito qui riproposto le medesime allegazioni e deduzioni ed i medesimi argomenti già fatti valere nel procedimento n.1365/2019, più sopra riportati.
Ha pertanto concluso non potervi esser dubbio a proposito del fatto che le dichiarazioni inesatte di configurano esattamente la fattispecie di cui Parte_6
all'art. 1892 c.c. e comportano, in base dall'art. 1892, comma 3, ultima parte,
c.c., la perdita del diritto all'indennizzo da parte del signor (e degli altri Pt_3
soggetti assicurati in base alla Polizza).
***
Con riferimento al secondo motivo d'appello, col quale era stata sottoposta a censura l'affermazione resa in sentenza secondo cui la causa di invalidità del contratto può essere validamente opposta all'assicurato, soggetto diverso dal pagina 142 di 168 contraente, ed alla tesi di parte appellante secondo cui sarebbe “principio
pacifico per la giurisprudenza di legittimità” (Cass. 8971/1992) quello per cui ai sensi del terzo comma dell'art.1891 c.c. sono opponibili all'assicurato le sole eccezioni che riguardano strettamente il contratto stipulato, non quelle personali e riferibili al solo contraente, l'appellata replica osservando che la massima riportata da parte appellante andrebbe considerata unitamente alla motivazione della pronuncia (Cass. 8971/1992), ove la SC così si era espressa:
“Consegue da quanto precede che, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva
costituito lo stipulante, sono a lui opponibili le stesse eccezioni di carattere reale che sono
opponibili al contraente in dipendenza del contratto e così, ad esempio, la inesattezza di
dichiarazione del rischio, nonché le eccezioni personali all'assicurato, quali il difetto di
interesse o la illiceità dello stesso, nonché, infine, quelle dipendenti dal contratto, quali il
verificarsi del sinistro fuori del termine contrattuale o delle previsioni contrattuali. Restano,
al contrario, non opponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto, come
ad esempio, l'esistenza di un credito dell'assicuratore verso il contraente diverso però, da
quello relativo al pagamento dei premi o comunque nascente dal contratto, nonché le
eccezioni che sono personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato, o al solo
contraente (artt. 1413, 1891 c.c.)”. Ne ha dedotto doversi ritenere opponibile all'assicurato l'inesatta dichiarazione del rischio fatta dalla contraente. Ciò in coerenza col principio accolto dalla giurisprudenza della Cassazione secondo il quale che nell'assicurazione per conto altrui il terzo acquista il diritto all'indennizzo a titolo originario, per effetto dell'accordo tra contraente ed assicuratore, e a lui non sono pertanto opponibili le eventuali eccezioni pagina 143 di 168 personali (ad esempio, compensazione) che l'assicuratore avrebbe potuto opporre ad uno dei qualsiasi dei soggetti che sono stati titolare ad interim dell'interesse assicurato, mentre gli sono opponibili le eccezioni fondate sul contratto (ad esempio, il mancato pagamento del premio, la non indennizzabilità del sinistro, l'esistenza di scoperti o franchigie, la dolosa o gravemente colposa descrizione del rischio, ex art. 1892 c.c. (cfr. Cass. civ,
Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22809 e Cass. 27 aprile 1988 n. 3171).
L'appellata ha inoltre ritenuto priva di fondamento la tesi di parte appellante secondo cui alla fattispecie sarebbe applicabile il quarto comma dell'art. 1892
c.c. Ha a tale proposito fatto richiamo ad autorevole precedente di merito (App.
Milano, 12.7.2011, n. 2105) la quale ha affermato che “La disposizione di cui
all'art. 1892 ultimo comma c.c. - ai sensi della quale se l'assicurazione riguarda più persone
o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce
la dichiarazione inesatta o la reticenza - non trova applicazione al caso di specie (N.d.r.:
), in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti concernono
indistintamente la posizione di tutti gli assicurati. Né la mancata prova della consapevolezza
della falsità delle dichiarazioni in capo ai singoli assicurati (amministratori e sindaci) può
assumere rilievo ai sensi dell'art. 1894 c.c., atteso che il senso della disposizione in discorso
è meramente quello di estendere agli assicurati l'obbligo di informazione e non quello di
aggiungere ai presupposti dell'art. 1892 c.c. il requisito della conoscenza da parte degli
assicurati o dei beneficiari delle inesattezze e reticenze”.
***
pagina 144 di 168 L'appellata ha quindi, mediante appello incidentale o esercizio del potere di cui all'art.346 cpc, riproposto le eccezioni e le domande già sollevate in primo grado, e ritenute assorbite dal giudice di prime cure (facendo valere le medesime allegazioni e deduzioni già esposte nel proc. n.1365/2019, cui si rinvia).
Ha infine proposto gravame incidentale sulla statuizione relativa alle spese,
anche qui facendo valere le medesime argomentazioni già illustrate nel proc.
n.1365/2019, cui si rinvia.
Ha pertanto concluso chiedendo, previa riunione ai sensi dell'art.335 cpc delle due cause n.379/2020 e 380/2020 a quella a n.1365/2019, come segue:
<< In via principale:
TR in accoglimento dell'appello incidentale parziale proposto da riformare
la sentenza n. 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia respingendo la domanda
TR di manleva e/o garanzia proposta nei confronti di con diversa
motivazione, accertando e dichiarando che la polizza n. VA/MI/03137 non
opera ratione temporis;
In via subordinata:
rigettare l'appello proposto dal signor ( per i Parte_3 CP_21
motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. pagina 145 di 168 2753/19 resa dal Tribunale di Brescia;
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello
proposto dal signor rigettare in ogni caso la domanda di manleva e/o Pt_3
TR garanzia proposta nei confronti di per infondatezza in fatto e in diritto
TR della stessa, in accoglimento delle eccezioni espressamente riproposte da
nel presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via di estremo subordine:
TR
− ridurre ex art. 1893 c.c. ogni esborso eventualmente posto a carico di in base alla polizza n. VA/MI/03137;
TR
− contenere eventuali esborsi posti a carico di entro il massimale contrattualmente previsto pari ad Euro 10.000.000,00 ovvero entro la minor
somma disponibile per effetto di altri pagamenti già effettuati o eventualmente
TR da effettuarsi da parte di in base alla Polizza;
In via istruttoria:
− ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, articolate nel giudizio di primo grado: omissis >> (si tratta delle medesime deduzioni già formulate nel proc. n.1365/2020 e sopra riportate)
***
pagina 146 di 168 Disposta la riunione alla causa n.1365/2019 di quelle a nn.379/2020e
380/2020, disposta la separazione dalle cause riunite (dalla causa principale)
del rapporto processuale intercorrente tra il , TRoparte_1 P_
e e di quello intercorrente tra la TE, ,
[...] P_8 CP_3
e definiti entrambi con apposita sentenza TRoparte_6 Parte_1
di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate, dichiarata altresì l'estinzione del giudizio relativo al rapporto processuale con non essendo intervenuta riassunzione né CP_5
prosecuzione del giudizio nel termine di legge a decorrere dalla comunicazione del relativo decesso, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/02/2025, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'impugnazione ex
art.348 bis cpc e 342 cpc.
Sulla prima il collegio si è già pronunciato disattendendola;
quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello principale perché non conforme ai criteri prescritti dal nuovo testo dell'art. 342 cpc, secondo il quale “L'appello si
propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a
pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si pagina 147 di 168 intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle
circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini
della decisione impugnata”, rileva che la posizione al riguardo assunta nella giurisprudenza di legittimità è tuttavia orientata in senso meno restrittivo rispetto a quello suggerito, ivi affermandosi quanto segue:
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 13535 del 30/05/2018 :<Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati
nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata. >>
Poiché nella specie i motivi di gravame sono sorretti da una critica argomentata sui capi di decisione dei quali viene richiesta la riforma non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità ex pagina 148 di 168 art.342 cpc del gravame.
Sull'impugnazione principale di e su quella Parte_1
incidentale di TRoparte_4
in comparsa conclusionale si diffonde su tutti e sei i motivi Parte_1
di gravame proposti in atto d'appello. E' tuttavia appena il caso di rilevare che i primi quattro sono relativi al rapporto processuale con il CP_1
attore in primo grado, con la conseguenza che il relativo esame
[...]
deve aversi per assorbito e superato in ragione della composizione della controversia tra tale parti, definita con sentenza di cessata materia del contendere a spese compensate (definizione che ha compreso anche la posizione degli appellati e . CP_3 CP_6
Con riferimento al quinto motivo di gravame, il collegio osserva anzitutto che in primo grado il aveva chiesto di essere autorizzato alla chiamata di Pt_1
altri amministratori e sindaci onde, nel denegato caso di accoglimento dell'azione di responsabilità intentata nei suoi confronti dalla TE
Fallimentare, estendere la condanna anche ai terzi chiamati. Egli non ha formulato alcuna domanda di regresso nei loro confronti.
Pertanto, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile tale pretesa, non ricorrendo alcuna ipotesi di sostituzione processuale contemplata dalla legge.
pagina 149 di 168 L'appellante sostiene invece esservi interesse ex art.100 cpc, ed indica le ragioni per le quali sussisterebbe tale condizione dell'azione. Ma qui è in discussione non l'interesse ad agire bensì la legittimazione ad agire, e la regola da applicarsi è dunque quella di cui all'art.81 cpc. In forza della quale il non poteva pretendere che insieme a lui venissero condannati a Pt_1
rifondere il danno accertato alla TE anche gli altri amministratori e sindaci da lui chiamati in causa. Né poteva operare alcun meccanismo di estensione automatica della domanda, in quanto la chiamata non era stata effettuata sul presupposto dell'affermato difetto di legittimazione passiva del convenuto né su quella della totale infondatezza della pretesa nel merito in quanto responsabili del danno sarebbero stati in via esclusiva i terzi chiamati.
In assenza di domanda di manleva o di regresso, neppure, a giudizio del collegio, avrebbe dovuto essere effettuato un sindacato sulla sussistenza in astratto delle condizioni per il relativo esercizio, in una prospettiva di interpretazione della domanda di chiamata in senso riduttivo (da richiesta di estensione della condanna a richiesta di mero accertamento dei presupposti per il possibile futuro esercizio del diritto di regresso, una volta effettuato il pagamento da parte del chiamante di quanto eventualmente dovuto alla
TE attrice a titolo di responsabilità).
In ogni caso il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter accogliere anche tale (possibile ma non proposta) domanda, stante la mancata indicazione da pagina 150 di 168 parte del chiamante delle singole quote di corresponsabilità attribuite all'uno o altro dei terzi chiamati.
La decisione sul punto va confermata;
infatti, a prescindere dalla maggiore o minore rilevanza dell'omessa indicazione della quota di responsabilità
attribuita ai chiamati in causa, è certo comunque che il chiamante non si è
peritato di specificare per ciascuno di loro quali fossero le condotte addebitate perché in violazione dei doveri di legge e di contratto posti a carico a ciascuno degli ulteriori singoli amministratori e sindaci così convenuti in giudizio, né
quale ne fosse il rilievo causale nella determinazione del danno subito dalla società poi fallita.
Per le anzidette considerazioni il quinto motivo di gravame proposto dal non può trovare accoglimento, e con esso va respinto pure il sesto, Pt_1
relativo alle spese, il cui accoglimento era condizionato da quello relativo ai motivi precedenti.
ha in prima battuta assunto una posizione nei confronti dei TRoparte_4
terzi chiamati dal corrispondente a quella assunta da quest'ultimo, per Pt_1
poi in seguito abbandonarla, richiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere anche nei confronti dei terzi chiamati, con compensazione delle spese di lite. Sennonchè a tale richiesta non risulta esservi stata adesione dei terzi chiamati, i quali in precedenza avevano dovuto difendersi pure dalle difese del , come risulta dalla narrativa in fatto che precede. P_ pagina 151 di 168 La disciplina delle spese va dunque effettuata secondo criterio di soccombenza per intero nel rapporto tra il i terzi chiamati e, per regola di causalità, Pt_1
le compagnie assicuratrici a loro volte convenute dai terzi chiamati, e secondo criterio di soccombenza temperato da compensazione parziale, in ragione della metà (dovuta appunto all'abbandono della domanda), nel rapporto tra il ed i predetti terzi chiamati e loro compagnie assicuratrici. P_
La liquidazione del compenso si effettua per ciascuno di essi sulla base del DM
n.147 del 13/08/2022, scaglione tra € 4.000.000,00 ed € 8.000.000,00, valori medi per studio della controversia, fase introduttiva e fase decisionale e valori minimi per fase istruttoria e/o di trattazione, per un importo complessivo di €
49.065,00 ciascuno, di cui € 12.536,00 per studio, € 7.289,00 per fase introduttiva, € 8.397,00 per fase istruttoria ed € 20.843,00 per fase decisionale,
oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre ad accessori di legge, ed a rimborso anticipazioni, ove documentate.
Pertanto, attesa la contumacia anche in questo grado degli eredi e la CP_16
definizione compositiva in primo grado del contenzioso con CP
e , va disposta la condanna di
[...] Persona_7 [...]
per l'intero, e di , in ragione della metà (l'altra Parte_1 TRoparte_4
essendo compensata), alla rifusione delle spese di lite, come sopra liquidate,
nei confronti: di , di , di CP_12 TRoparte_10
, di , di TRoparte_9 TRoparte_11 Parte_2
pagina 152 di 168 degli eredi di ( , Pt_2 Persona_1 CP_13
e , di Persona_17 Parte_7
ed infine della compagnia CP_17 TRoparte_18
chiamata in manleva da e da TRoparte_11 [...]
, e della compagnia chiamata Parte_18 TRoparte_19
in manleva da e . CP_12 TRoparte_10
Sull'appello di degli EREDI di Parte_3 Parte_8
[...]
Col primo motivo gli appellanti lamentano come erronea la parte della motivazione della sentenza impugnata con la quale il Tribunale – considerando il bilancio asseritamente trasmesso alla stregua di una falsa informazione fornita da – aveva accolto l'eccezione ex art.1892 cc sollevata dalla Parte_6
compagnia assicuratrice e ritenuto la non operatività della polizza assicurativa nei confronti degli assicurati odierni appellanti.
A tale proposito appare opportuno riandare al contenuto della decisione impugnata, sopra pressochè testualmente riportato.
Il giudice di prime cure facendo richiamo alla disciplina di cui all'art.2426 c.c.
ed al principio contabile n.20, ha ricordato che a norma dell'art. 2426, 1°
comma, n. 1), c.c., le immobilizzazioni “sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione” e “nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori”;
pagina 153 di 168 che il numero 3) del comma in esame precisa poi che “l'immobilizzazione che,
alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore
a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale
minore valore;
questo non può essere mantenuto se…”; che, con specifico riferimento alle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, il medesimo numero 3) aggiunge che, qualora le stesse
“risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione
del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) […], la differenza
dovrà essere motivata nella nota integrativa”; che il numero 4) del comma in esame stabilisce infine che “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad
una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1),
per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi …”;
che il principio contabile n. 20 (applicabile ratione temporis) integra il dettato normativo, fornendo utili indicazioni, in particolare, quanto alla nozione di
“perdita durevole”.
Ha pertanto concluso affermando che la corretta valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate contempla l'utilizzo del criterio del costo storico solo quando il relativo dato non risulti intaccato da perdite di natura durevole, aggiungendo pagina 154 di 168 che l'iscrizione di una (o più) di tali poste attive per un valore superiore a quello della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio avrebbe in ogni caso dovuto essere adeguatamente motivata nella nota integrativa.
Venendo al caso in esame, il Tribunale ha osservato che nella specie le note integrative che compongono i bilanci di 2002 e 2003 avevano Parte_6
giustificato il ricorso al criterio del costo storico adducendo che le partecipazioni in esame (vedi richiamo operato dal c.t.u. a pag. 12 della relazione) “rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società”: il giudice di prime cure ha ritenuto che tale annotazione risultasse,
all'evidenza, inadeguata, osservando che la natura durevole dell'investimento operato dalla società incide sì sulla classificazione della posta attiva (inserita fra le immobilizzazioni o fra l'attivo circolante), ma non costituisce giustificazione idonea all'adozione tout court del criterio del costo storico
(consentito, in sostanza, solo quando risultassero evidenziate nella nota effettive plusvalenze naturalmente occultate dalla necessaria adozione dei rigorosi criteri legali di redazione del bilancio delle società partecipate). Di qui l'adesione alla valutazione del CTU, resa all'esito dell'esame critico dei bilanci delle singole società controllate o partecipate, circa la natura durevole del minor valore di gran parte delle partecipazioni possedute da e Parte_6
quindi, in definitiva, circa la necessità, alla stregua dei fondamentali principi di pagina 155 di 168 verità e prudenza del bilancio, di adeguare la valutazione di dette partecipazioni al loro minor valore effettivo (a ciò faceva seguito in sentenza un'analitica comparazione, per ciascuna delle società partecipate, tra il valore di iscrizione in bilancio, parametrato al costo di acquisizione, ed il valore ritenuto effettivo, parametro al patrimonio netto della singola partecipata). Con
conseguente rilevante riduzione della valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie in bilancio.
Analoghe considerazioni dovevano essere fatte, per il CTU e quindi in sentenza, quanto alla valutazione delle partecipazioni inserite fra le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, atteso che, a norma dell'art. 2426, n. 9), c.c., tali attività devono essere iscritte al “costo di acquisto
o di produzione calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore”; valore da ritenersi – in difetto di elementi concreti di segno contrario - essenzialmente correlato alla consistenza del patrimonio netto della società partecipata,
piuttosto che al costo sopportato per la sua acquisizione.
Sia pure discostandosi dalla linea motivazione adottata dal CTU, il Tribunale
ha altresì fatto proprie le valutazioni dallo stesso effettuate in ordine alle percentuali di svalutazione dei crediti (5%, quanto ai crediti commerciali e finanziari vantati verso società del gruppo con patrimonio netto positivo, 10%
quanto ai crediti commerciali e finanziari vantati verso società del gruppo con pagina 156 di 168 patrimonio netto negativo e 5%, quanto ai crediti commerciali vantati verso terzi).
Il tutto nell'ottica dell'osservanza del criterio di natura generale di rappresentazione veritiera e corretta richiamato dal c.t.u. e sancito dall'art. 2423 (commi da 2 a 5) c.c., integrato dal fondamentale principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis, 1° comma, n. 1), c.c., idoneo a imporre, in ogni caso, una valutazione meno ottimistica delle attività in esame.
Ne è derivata la seguente rielaborazione dei risultati di bilancio al 31.12.2002 e
31.12.2003:
a) bilancio 31.12.2002
– risultato d'esercizio: perdita di € 51.853.918,00= (a fronte di un utile apparente di € 4.499.034,00=);
- patrimonio netto positivo per € 25.103.586,00= (e non € 103.078.539,00=);
b) bilancio 31.12.2003
– risultato d'esercizio: perdita di € 63.497.661,00= (a fronte di una perdita apparente di € 59.015.439,00=);
- patrimonio netto negativo per € 38.394.075,00= (e non positivo per €
44.063.100,00=).
Con azzeramento del capitale sociale nel corso dell'esercizio 2003 (con pagina 157 di 168 indicazione della relativa data al 25 maggio 2003).
Il Tribunale, ritenuto che il ritardo nell'esecuzione degli adempimenti connessi alla perdita del capitale sociale avesse determinato un aggravio del deficit imputabile agli organi di gestione e controllo di da determinarsi Parte_6
nell'importo di € 87.988.878,00, ne ha ravvisato la responsabilità in capo a tutti gli amministratori e sindaci convenuti, fatta eccezione per
[...]
, il quale aveva rivestito la carica di componente del c.d.a. di CP_22
dal 29.1.2002 al 7.2.2003, essendo egli cessato dalla carica rivestita Parte_6
prima che emergesse la perdita del capitale sociale di . Parte_6
La corte condivide e conferma le valutazioni espresse dal Tribunale in conformità alle indicazioni espresse nella relazione del CTU.
Ritiene, pertanto, che il bilancio al 31/012/2002 non sia risultato veritiero;
ritiene quindi di dover confermare anche la ritenuta applicabilità alla fattispecie del disposto di cui al primo comma dell'art.1892 c.c, perché ne è
derivata la dimostrazione del carattere inesatto, ed anzi falso, della dichiarazione resa dal contraente attraverso la produzione di un Parte_6
bilancio recante dati notevolmente distanti da quelli, ben peggiori, che sarebbero risultati dall'applicazione della normativa di legge, così come del conseguente carattere ingannevole delle anzidette (false) risultanze, perché non idonee a rendere nota alla controparte l'effettiva entità del rischio cui sarebbe andata incontro aderendo alla richiesta assicurativa;
è giocoforza dedurne che pagina 158 di 168 la compagnia assicuratrice, ove avesse avuto contezza dei dati reali, e del correlato elevato rischio di un prossimo azzeramento del capitale sociale, con ogni probabile conseguenza anche in termini di possibile responsabilità di amministratori e sindaci, non avrebbe accettato la richiesta di copertura assicurativa ovvero l'avrebbe accettata ma soltanto a condizioni di gran lunga più onerose;
la condotta della società richiedente, e per essa dei suoi amministratori, appare chiaramente dolosa, stante l'evidente consapevolezza della divergenza tra il valore delle partecipazioni così come ragguagliato al relativo costo di acquisizione ed il valore effettivo, così come risultante dalla considerazione del patrimonio netto di ciascuna delle società partecipate;
in ogni caso, anche a voler escludere il dolo, si tratterebbe di condotta gravemente colpevole, perché manifestamente difforme rispetto alle prescrizioni del codice civile in tema di formazione del bilancio.
TR Quanto, poi, alla contestazione circa la trasmissione ad del bilancio al
TR 31/12/2002, a ciò ha replicato rilevando di aver affermato, già nella comparsa del 22 luglio 2010 (pag. 15) di essersi “determinata a sottoscrivere la
Polizza solo dopo aver attentamente esaminato il bilancio di (che, Parte_6
come richiesto nel questionario compilato in fase preassuntiva, era stato trasmesso all'assicuratore)” ed ha aggiunto che tale affermazione non era stata contestata dalle controparti e doveva pertanto esser ritenuta incontroversa, per gli effetti di cui all'art.115 cpc;
ha poi evidenziato che nel questionario pagina 159 di 168 compilato da in data 10 giugno 2003 era riportata la seguente Parte_6
avvertenza: "Importante: allegare l'ultimo bilancio ed annessa relazione al bilancio della Società proponente e delle società controllate o facenti parte del
TR Gruppo" (doc. 2 fasc. primo grado e in più punti del questionario chi lo aveva compilato vi aveva scritto “vedi bilancio”, “bilancio consolidato del
2002”, “vedi allegato”; ha inoltre affermato che nella corrispondenza
TR TR scambiata tra e il broker , quest'ultimo aveva addirittura illustrato il cambiamento di alcuni dati tra il bilancio al 31 dicembre 2001 e quello al 31
dicembre 2002 e scritto all'assicuratore che “i dati riferiti nel bilancio 2002
TR sono espressi in Euro x 1.000” (doc. 4 fasc. primo grado .
Le anzidette considerazioni appaiono più che persuasive circa la
TR corrispondenza al vero della dedotta trasmissione ad del bilancio 2002
poi rivelatosi falso.
Nessun dubbio può poi sussistere in ordine alla consapevolezza in capo al dichiarante del carattere non veritiero del documento, posto che la divergenza dal vero dipende dalla volontaria adozione nella valutazione delle partecipazioni del criterio del costo di acquisizione anziché di quello dell'effettivo valore come da patrimonio netto. Si è dunque in presenza di condotta se non dolosa quanto meno gravemente colposa.
E' inoltre evidente, per le ragioni sopra esposte, il carattere determinante della dichiarazione inesatta ai fini della formazione della volontà della controparte pagina 160 di 168 (della compagnia assicuratrice) in merito alla sottoscrizione della polizza.
Tenuto conto del carattere non veritiero della dichiarazione e della sua potenziale ingannevolezza, nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che la trasmissione alla compagnia assicuratrice, in funzione della stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile, di un bilancio affetto da tali difformità rispetto alle prescrizioni di legge, integri gli estremi della dichiarazione inesatta o reticente da parte del contraente, come intesa dall'art.1892 c.c.
Né appare decisiva la contestazione circa la (presunta) carenza del dolo
TR intenzionale - non avrebbe inoltre provato “che il preteso comportamento
ex adverso contestato fosse finalizzato ad ingannare l'assicuratore (elemento
soggettivo)” (cfr. Atto di appello – pag. 14) – posto che, come ben rilevato
TR dalla difesa di il concetto di dolo di cui all'art. 1892 c.c. si atteggia in modo diverso, o meglio, particolare rispetto al normale dolo omissivo e non consiste nella specifica volontà di ingannare l'assicuratore, poiché “l'inganno
dell'assicuratore” si realizza semplicemente nel metterlo nell'impossibilità di seguire correttamente il processo di valutazione del rischio.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Col secondo motivo gli appellanti hanno censurato come erronea l'affermazione resa dal giudice di prime cure secondo cui l'invalidità del pagina 161 di 168 contratto assicurativo ex art.1892 c.c. può essere legittimamente opposta anche all'assicurato nell'ipotesi in cui questo è soggetto diverso dal contraente, è
senz'altro condivisibile l'assunto secondo il quale ai sensi del terzo comma dell'art.1891 c.c. sono opponibili all'assicurato le sole eccezioni che riguardano strettamente il contratto stipulato, non quelle personali e riferibili al solo contraente, ma non ne deriva l'accoglimento del gravame;
non può
sussistere dubbio, infatti, in ordine al fatto che l'esatta determinazione della situazione che si vuol garantire, in quanto finalizzata a rendere possibile la commisurazione del rischio, costituisca elemento determinante ed imprescindibile ai fini della valida stipulazione di un contratto di assicurazione sui danni ed in particolare sulla responsabilità civile;
non si tratta, quindi, di dati personali riferibili al contraente ma del quadro effettivo inerente la consistenza e l'entità del rischio afferente alla responsabilità sua e di coloro che ne debbono rispondere per immedesimazione organica (gli amministratori)
o per omesso o insufficiente controllo (i sindaci). OMe osservato dalla difesa
TR di anche la SC si è espressa in questo senso, affermando, nella pronuncia
Cass. 8971/1992, “Consegue da quanto precede che, poiché il diritto dell'assicurato
nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili le stesse eccezioni di
carattere reale che sono opponibili al contraente in dipendenza del contratto e così, ad
esempio, la inesattezza di dichiarazione del rischio, nonché le eccezioni personali
all'assicurato, quali il difetto di interesse o la illiceità dello stesso, nonché, infine, quelle
dipendenti dal contratto, quali il verificarsi del sinistro fuori del termine contrattuale o delle
pagina 162 di 168 previsioni contrattuali. Restano, al contrario, non opponibili all'assicurato le eccezioni che
sono estranee al contratto, come ad esempio, l'esistenza di un credito dell'assicuratore verso
il contraente diverso però, da quello relativo al pagamento dei premi o comunque nascente
dal contratto, nonché le eccezioni che sono personali ai precedenti titolari dell'interesse
assicurato, o al solo contraente (artt. 1413, 1891 c.c.)”.
Né può condividersi l'assunto di parte appellante circa l'applicabilità alla fattispecie del disposto di cui al quarto comma dell'art. 1892 c.c,, apparendo condivisile il principio espresso nella sentenza richiamata dalla difesa dell'appellata (App. Milano, 12.7.2011, n. 2105), secondo cui “La disposizione di
cui all'art. 1892 ultimo comma c.c. - ai sensi della quale se l'assicurazione riguarda più
persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si
riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza - non trova applicazione al caso di specie
(), in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti concernono
indistintamente la posizione di tutti gli assicurati. Né la mancata prova della consapevolezza
della falsità delle dichiarazioni in capo ai singoli assicurati (amministratori e sindaci) può
assumere rilievo ai sensi dell'art. 1894 c.c., atteso che il senso della disposizione in discorso
è meramente quello di estendere agli assicurati l'obbligo di informazione e non quello di
aggiungere ai presupposti dell'art. 1892 c.c. il requisito della conoscenza da parte degli
assicurati o dei beneficiari delle inesattezze e reticenze”.
Per le considerazioni che precedono, dunque, anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento, e per tale motivo deve trovare conferma il rigetto della domanda di garanzia assicurativa, già disposto dal giudice di prime cure. pagina 163 di 168 Risultato cui si perverrebbe, peraltro, anche a voler diversamente opinare in ordine alle questioni testè trattate, non risultando superata l'eccezione da parte
TR di di inoperatività della polizza assicurativa – che è del tipo “on claims
made basis” (la cui validità, in linea di principio, è affermata da Cass. SS.UU.
24/09/2018 n.22437 in poi1), per esser pervenute le richieste di risarcimento in un periodo temporale non coperto da assicurazione, dato questo di notevole rilevanza, posto che in tale tipo di polizza l'evento dedotto a rischio è costituito proprio dalla pretesa risarcitoria.
TRo Sull'appello incidentale di nel procedimento n.1365/2019 e nei
procedimenti riuniti n.379 e 380 del 2020.
TR ha proposto doglianza avverso la statuizione del giudice di prime cure con la quale, respinta la domanda di garanzia assicurativa, è stata disposta la compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio tra parte chiamante (i singoli assicurati) e parte chiamata. 1 Si afferma poi in giurisprudenza che <In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.>> (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12908 del 22/04/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025) ed ancora che <In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., non è invalida, bensì consentita dall'art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto.>> (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29437 del 14/11/2024) pagina 164 di 168 Per quanto concerne la chiamata da parte di e degli eredi TRoparte_11
di ritiene il collegio che l'impugnazione sia manifestamente Persona_1
fondata, dovendo trovare applicazione il criterio di causalità, con conseguente condanna in solido della parte attrice ( alla relativa Parte_1
rifusione, con liquidazione per l'intero per ciascuno di essi, effettuata secondo i criteri sopra esposti, in un importo complessivo pari ad € 49.271,00 ciascuno,
di cui € 10.122,00 per studio, € 6.677,00 per fase introduttiva, € 14.867,00 per fase istruttoria ed € 17.605,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre ad accessori di legge, ed a rimborso anticipazioni, ove documentate.
Ma a non diversa soluzione si deve pervenire anche per la chiamata in causa da parte di e di , a carico dei quali - nonché, Parte_8 Parte_3
ovviamente, di - alla stregua del principio di soccombenza Parte_1
e tenuto conto dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, vanno poste le spese di lite non soltanto per il presente grado d'appello ma anche per
TR il primo grado, con liquidazione a favore di del compenso secondo i parametri sopra indicati:
per il primo grado in complessivi € 49.271,00, di cui € 10.122,00 per studio, €
6.677,00 per fase introduttiva, € 14.867,00 per fase istruttoria ed € 17.605,00
per fase decisionale per il secondo grado in complessivi € 49.065,00, di cui € 12.536,00 per studio, pagina 165 di 168 € 7.289,00 per fase introduttiva, € 8.397,00 per fase istruttoria ed € 20.843,00
per fase decisionale, oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali ed oltre ad accessori di legge, ed a rimborso anticipazioni, ove documentate.
***
Le spese di lite nei restanti rapporti processuali – citazione in giudizio per “litis
denuntiatio” senza formulazione di alcuna domanda, e senza richiesta di riforma – vanno integralmente compensate.
***
Sussistono i presupposti per la duplicazione a carico dell'appellante principale del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 Parte_1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da nei confronti dei sopra Parte_1
nominati terzi chiamati e per l'effetto condanna in solido il medesimo
[...]
e – quest'ultimo nel limite del 50%, restando Parte_1 TRoparte_4
compensato il restante 50% - a rifondere agli stessi [ ; CP_12
, ; TRoparte_10 TRoparte_9 CP_11 pagina 166 di 168 CP_11 Parte_2 CP_16 Parte_18
( , e CP_13 Per_17 CP_14 Parte_7
); ; compagnia
[...] CP_17 TRoparte_18
chiamata in manleva da e da TRoparte_11 [...]
; compagnia chiamata in Parte_18 TRoparte_19
manleva da e ] le spese di CP_12 TRoparte_10
lite del presente grado, liquidate come in parte motiva;
respinge l'appello proposto dagli eredi e da nei Pt_4 Parte_3
confronti di;
TRoparte_18
in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.2753/2019 del Tribunale di
Brescia, condanna ed in solido gli eredi di Parte_1 Parte_8
(ciascuno per la quota di sua competenza) e a rifondere
[...] Parte_3
ad le spese di lite afferenti al primo grado TRoparte_18
di giudizio, liquidate come in parte motiva;
li condanna altresì, sempre in via solidale, a rifondere ad le spese di lite del TRoparte_18
presente grado, anch'esse liquidate come in parte motiva.
Nei restanti rapporti processuali dichiara compensate le spese di lite del presente grado.
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, a carico dell'appellante Parte_1
pagina 167 di 168 Pt_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16/07/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 168 di 168 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2003 avevano giustificato il ricorso al criterio del costo storico adducendo
34 milioni risultante dall'ultimo bilancio depositato?";
1892 e 1893, c.c., << se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle