Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8489 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04928/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4928 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ulacco, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torre Del Greco, via Felice Romano, 1 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC luigi.ulacco@ordineavvocatita.it;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Pisanti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Pirro Ligorio n. 10 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC amedeo.pisanti@pec.pisantiavvocati.it;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- del verbale prot. 587/V/2022 di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 24.6.2022 notificato il 28.6.2022 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Torre Annunziata con cui è stata accertata l’ottemperanza all’ordine di demolizione n. 6 del 15.5.2020 ex art. 31 DPR 380/2001 di opere in Torre Annunziata alla via -OMISSIS- angolo via -OMISSIS-, in catasto al Foglio n. -OMISSIS- e l’inottemperanza all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi;
- di ogni altro atto preliminare, preordinato connesso e conseguente ivi compresi;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1 agosto 2023:
- del decreto dirigenziale del dirigente Area III Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio, ex art. 31 comma 3 D.P.R. n. 380/2001 senza data di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del comune di Torre Annunziata dell’intero lotto pressocché di forma rettangolare (mq. 110 x 39 circa) confinante con via -OMISSIS- e da quest’ultima con il primo tratto di via -OMISSIS-, identificato in catasto al Fg. 10 p.lla-OMISSIS- e aree cortilizie pertinenti per complessivi mq. 4.300 ca. ricadente nel P.R.G. in Zona C “estensiva nuovi insediamenti” e nel P.T.P. in Zona R.U.A.;
- di ogni altro atto connesso, collegato, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. NN EP AN TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 27 settembre 2022 e depositato in data 25 ottobre 2022 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Il 5 giugno 1991 il commissario ad acta nominato dell'Amministrazione Provinciale di Napoli rilasciò alla CA.RA. S.r.l. la concessione edilizia prot. n. 1080 per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni in Torre Annunziata su suolo in via -OMISSIS- angolo via -OMISSIS- in catasto al foglio n. -OMISSIS-; all’uopo la società versò al Comune di Torre Annunziata la somma equivalente a Euro 101.642,03 per oneri concessori e di costruzione (peraltro, mai restituita nonostante la sentenza passata in giudicato di condanna della parte resistente alla restituzione di tale somma)
Il 18 ottobre 1991, con ordinanza n. 59/Cont. il Sindaco ordinò la sospensione immediata dei lavori autorizzati, provvedimento impugnato dalla società ricorrente (giudizio iscritto al n. r.g. n. 309/1992); successivamente, il 15 gennaio 1992, con atto n. 02/Cont. il Sindaco dispose la revoca dell'atto n. 59/Cont. del 18 ottobre 1991.
Con nota del 5 ottobre 1992 prot. n. 68/Cort, il Sindaco ordinò la sospensione cautelativa dei lavori (in avanzato stato di esecuzione) di cui al titolo rilasciato dal commissario ad acta ; nella vicenda giudiziaria che ne seguì, la deducente propose sei ricorsi, poi riuniti, definiti con sentenza T.A.R. Campania, sez. III, 4 febbraio 2004 n. 1574, avverso la quale la deducente propose ricorso in appello al Consiglio di Stato che, con sentenza della VI sezione del 31 gennaio 2007, n. 371 respinse definitivamente le doglianze.
Con ordinanza n. 6 del 15 maggio 2020 il Dirigente della II Area Tecnico Urbanistica, considerato che quanto realizzato era privo di titolo abilitativo ne ordinò la demolizione entro 90 giorni, precisando che qualora non si fosse provveduto alla demolizione si sarebbe provveduto, “ accertata ufficialmente l’'inottemperanza al presente provvedimento, all’acquisizione gratuita di diritto a favore del patrimonio del Comune, dell'opera e dell'area di sedime decorrente a realizzare opere analoghe a quelle abusivamente costruite, individuata nell'intero loro indicato in CT al foglio -OMISSIS-, la cui superficie non supera 10 volte la superfice delle opere abusive contestate… ”.
L’ordinanza è stata notificata il 29 giugno 2020 e la società ricorrente ha provveduto alla demolizione del fabbricato, inviando il 4 settembre 2020 una comunicazione all’Ufficio tecnico del Comune resistente di fine dei lavori eseguiti dalla ditta C.G.F. S.r.l..
Il 17 giugno 2022 il Comando di Polizia Municipale del Comune di Torre Annunziata ha notificato l’“ invito ex art. 650 c.p.c. a consentire l’accesso per sopralluogo tecnico presso l’area dei terreni di via -OMISSIS- angolo via -OMISSIS- per il giorno 24.6.2022 ”; l’accesso è stato regolarmente consentito e il 28 giugno 2022 è stato notificato alla società ricorrente il verbale oggetto di impugnazione nel quale si afferma che le opere di cui alla ingiunta demolizione “ risultano demolite ”, mentre l’ingiunto ripristino “ non risulta ottemperato ”; inoltre, nei primi giorni di settembre 2022 è apparso sulla recinzione dell’area avviso del Comune che il “ bene è acquisto al patrimonio del comune ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Torre Annunziata contestando il contenuto del proposto ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 28 luglio 2023 e depositato in data 1 agosto 2023, la deducente ha rappresentato che successivamente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio il Comune resistente ha notificato - il 6 giugno 2023 e poi il 25 luglio 2023 - il decreto del dirigente Area III Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio, ex art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, senza data, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del Comune di Torre Annunziata dell’intero lotto pressocché di forma rettangolare (mq. 110 x 39 circa) confinante con via -OMISSIS- e da quest’ultima con il primo tratto di via -OMISSIS-, identificato in catasto al Fg. 10 p.lla-OMISSIS- e aree cortilizie pertinenti per complessivi mq. 4.300 ca. ricadente nel P.R.G. in Zona C “estensiva nuovi insediamenti” e nel P.T.P. in Zona R.U.A..
Il predetto decreto è stato avversato dalla società ricorrente in uno a ogni altro atto connesso, collegato, comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente.
4. Con memoria depositata in data 29 ottobre 2023 il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse e, nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso in quanto infondato.
5. Entrambe parti, in vista della celebrazione dell’udienza di discussione, hanno depositato memoria e replica.
6. Il Comune resistente ha depositato in data 21 novembre 2025 istanza di passaggio in decisione.
7. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, preso atto della richiesta di passaggio in decisione del Comune resistente e udito il difensore presente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La società ricorrente ha affidato il gravame introduttivo del giudizio ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR 380/2021; Errore e difetto dei presupposti di fatto e di diritto - contraddittorietà. Ingiustizia manifesta.
Per la società ricorrente, l’inottemperanza sarebbe dovuta al mancato ripristino delle quote preesistenti del terreno e alla mancata demolizione di un muro che ha funzione di contenimento del fondo; tuttavia, il proprietario che abbia demolito la totalità del fabbricato lasciando solo un muro di cemento deve essere ritenuto indenne dall’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime, anche in considerazione della notevole estensione del terreno e del valore dello stesso;
- con il secondo ha dedotto i vizi di Carenza di interesse da parte della P.A. ai fini dell’acquisizione. Illogicità manifesta.
Secondo la deducente, l’intervenuta demolizione delle opere prive di titolo edilizio, per come accertato con il verbale di sopralluogo impugnato, il Comune resistente non ha alcun interesse all’acquisizione dell’area ove siffatte opere insistevano;
- con il terzo ha dedotto i vizi di Violazione per falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto ed erroneità del presupposto e di motivazione. Irrazionalità. Illogicità manifesta. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità.
Per la società ricorrente il comportamento del Comune resistente è illegittimo al momento in cui ha apposto sull’area ove sorgeva il manufatto poi demolito l’avviso di acquisizione del suolo al patrimonio comunale. Infatti, l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire di cui al comma 4 dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 deve, necessariamente, avvenire mediante l’adozione di un atto avente valore provvedimentale, tale non potendosi ritenere il mero verbale “di accertamento” redatto dalla Polizia Municipale in data 24 giugno 2022 ancorché notificato alla società proprietaria dell’immobile;
- con il quarto ha dedotto i vizi di Violazione per falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 per non corretta individuazione e evidenziazione delle aree oggetto di acquisizione gratuita. Mancata identificazione catastale dei beni. Eccesso di potere per difetto ed erroneità del presupposto e di motivazione. Irrazionalità. Illogicità manifesta. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità.
Lamenta la società ricorrente che nel verbale di accertamento dell’inottemperanza l’area ove sarebbero stati perpetrati gli abusi non è stata identificata; invero, grava sull'amministrazione l’obbligo di individuare dettagliatamente l’opera abusiva mediante il riferimento ai dati catastali e a quelli risultanti dalla Conservatoria dei registri immobiliari, e ciò anche con riferimento agli effetti sull'acquisizione delle aree;
- con l’ultimo ha dedotto i vizi di Violazione per falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 comma 2 e 3. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione.
Secondo la deducente, il Comune avrebbe dovuto procedere, previo frazionamento catastale, all’individuazione precisa e dettagliata dell’area da acquisire, con indicazione dell’estensione e dei relativi confini, mentre, nel caso in esame, tale individuazione manca, tanto nell'originaria ingiunzione di demolizione quanto nel verbale di constatazione di inottemperanza.
Inoltre, l’atto non racchiude alcuna spiegazione delle ragioni di pubblico interesse che hanno indotto la P.A. ad acquisire implicitamente una superficie maggiore rispetto a quella stabilita dalla legge e non vale, quindi, a integrare un valido atto di acquisizione suscettibile di idonea trascrizione nei registri immobiliari.
2. Come fondatamente eccepito dal Comune resistente, il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile per carenza di interesse.
Invero, il verbale della Polizia municipale che accerta l’inottemperanza alla demolizione, è atto endoprocedimentale di mero accertamento, privo del carattere provvedimentale e come tale:
- inidoneo a ledere la sfera giuridica del destinatario, stante la sua natura meramente accertativa e non provvedimentale e costitutiva o innovativa del mondo giuridico;
- conseguentemente non impugnabile.
Rammenta, al riguardo, il Collegio che l’adito Tribunale già da tempo ha puntualizzato in argomento che, benché il modello legale dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione costituisca titolo per l’immissione in possesso e per la correlativa trascrizione nei registri immobiliari, connotandosi dunque per una sua intrinseca provvedimentale lesività, viceversa un mero verbale di constatazione dell’inadempienza alla demolizione redatto dalla Polizia municipale si presenta orfano dei delineati attributi per le carenze contenutistiche appena tratteggiate, poi riaffermando che il mero verbale di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione non ha valore e contenuto provvedimentale e non si presentata dunque idoneo a ledere la sfera giuridica del destinatario, risolvendosi in un semplice accertamento di un fatto, ossia la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 29 novembre 2024, n. 6677 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Nel caso in esame, il verbale impugnato con l’atto introduttivo del giudizio è soggettivamente riconducibile al Comando di Polizia Municipale del Comune resistente e si limita, sul piano contenutistico, a declinare gli accertamenti ivi riportati, risultando dunque inidoneo a ledere la sfera giuridica del destinatario e, pertanto, non impugnabile.
Né a diversa conclusione può giungersi per effetto della contestazione dell’avviso – che secondo la società ricorrente sarebbe apparso sulla recinzione dell’area de qua nei primi giorni del mese di settembre 2022 – in quanto detto avviso, del quale comunque non è stata offerta alcuna prova da parte della società ricorrente (sì da non potersi neppure vagliare a chi sia soggettivamente imputabile), è inidoneo a vulnerare la sfera giuridica della parte ricorrente.
Invero, per costante giurisprudenza, sebbene l’effetto ablatorio in favore del Comune si verifichi ope legis in forza dell’inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione, tale effetto non esclude la necessità che il suo verificarsi debba formare oggetto di un atto amministrativo che, sia pure avente carattere dichiarativo, rappresenta l’accertamento ricognitivo della consistenza immobiliare oggetto di trasferimento e costituisce titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari del trasferimento dell’immobile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2632; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 aprile 2025, n. 3209) e il contestato avviso (fermo il difetto di prova di cui si è già detto) non può “sostituire” il detto atto amministrativo dichiarativo.
Ne consegue che l’interesse a ricorrere della deducente si concentra non sul detto avviso né, come già detto, sul verbale della Polizia Municipale di mero accertamento dell’inottemperanza alla demolizione, ma - come peraltro dimostra l’impugnazione veicolata dal ricorso per motivi aggiunti - sul decreto dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene immobile in questione.
3. La società ricorrente ha affidato il ricorso per motivi aggiunti ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo motivo è stato dedotto il vizio di illegittimità derivata .
Per l’esponente occorre ribadire tutti i motivi di impugnazione di cui al ricorso introduttivo, relativo al verbale prot. 587/V/2022 di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 24 giugno 2022 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Torre Annunziata;
- con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR 380/2021. Errore e difetto dei presupposti di fatto e di diritto - Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta.
Per la deducente, l’inottemperanza sarebbe dovuta al mancato ripristino delle quote preesistenti del terreno (non essendovi prova di quali fossero le originarie quote del fondo prima dell’intervento edilizio) e alla mancata demolizione di un muro che ha funzione di contenimento del terreno (non è il muro del fabbricato, completamente demolito), moncone di muro non visibile dall'esterno, che non crea impatto ambientale e che non compromette l’estetica della zona circostante (inoltre, nell'ordinanza di demolizione non vi è nessun riferimento al detto muro).
Per la società ricorrente il Comune resistente, con gli atti impugnati, ha violato il principio di proporzionalità; inoltre, osserva l’esponente, per la giurisprudenza l’acquisizione risulta legittima, unicamente nel caso in cui emerga la volontaria o colpevole inottemperanza protrattasi ininterrottamente per novanta giorni dall’ingiunzione, ovvero quando ricorra l’inerzia dell’interessato in assenza di validi impedimenti di diritto o di fatto alla demolizione delle opere nell’anzidetto termine, mentre nel caso in esame la totale demolizione del fabbricato, nei termini di legge, dimostra la volontaria ottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Nel caso in esame, aggiunge la deducente, il titolare del diritto di proprietà si è prodigato per la eliminazione di un intero fabbricato condominiale di più piani (fabbricato che nasceva con regolare licenza edilizia, poi annullata al termine di un annoso contenzioso) e la presunta inottemperanza sarebbe relativa solo a un muro di contenimento ed al non aver riportato il terreno alle quote originarie;
- con il terzo motivo ha dedotto il vizio di Carenza di interesse della P.A. all’acquisizione. Illogicità manifesta.
Secondo la deducente, stante l’intervenuta demolizione delle opere che (realizzate in virtù di licenza edilizia successivamente annullata), per come accertato con il verbale di sopralluogo impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, il Comune non ha interesse all’acquisizione dell’area ove tali opere insistevano, in quanto il meccanismo acquisitivo di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 è finalizzato, in via principale e diretta, al ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato e, quindi, alla tutela di un interesse pubblico che, nel caso di specie, risulta già soddisfatto dalla demolizione spontanea delle opere, a cura del soggetto responsabile;
- con il quarto motivo, ha dedotto i vizi di Violazione per falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 per non corretta individuazione e evidenziazione delle aree oggetto di acquisizione gratuita. Mancata identificazione catastale dei beni. Eccesso di potere per difetto ed erroneità del presupposto e di motivazione. Irrazionalità. Illogicità manifesta. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità .
Per la parte ricorrente, grava sull'amministrazione l'obbligo di individuare dettagliatamente l'opera ritenuta abusiva, mediante il riferimento ai dati catastali e a quelli risultanti dalla conservatoria dei registri immobiliari, e ciò anche con riferimento agli effetti sull'acquisizione delle aree; inoltre, il Comune resistente non può pretendere di acquisire l'intera area, ma al limite solo quella effettivamente ancora occupata dal moncone di muro;
- con l’ultimo ha dedotto i vizi di Violazione per falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 comma 2 e 3. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione .
Lamenta l’esponente che il Comune resistente avrebbe dovuto indicare l’estensione ed i confini dell’area da acquisire, ciò che difetta nell'originaria ingiunzione di demolizione, nel verbale di constatazione di inottemperanza e nel provvedimento di acquisizione.
Inoltre, il provvedimento di acquisizione gratuita deve spiegare le ragioni di pubblico interesse che hanno indotto la P.A. ad acquisire implicitamente una superficie maggiore rispetto a quella stabilita dalla legge e non integra un valido atto di acquisizione, suscettibile di idonea trascrizione nei registri immobiliari, tale da costituire anche titolo per la successiva immissione nel possesso.
Infine, osserva l’esponente, erroneamente il Comune resistente evoca l’art. 31 del DPR n. 380/2001, posto che il fabbricato è stato costruito in base a concessione poi annullata ed è stato poi abbattuto totalmente, restando in loco solo un moncone di muro di contenimento in cemento armato per evitare smottamenti, ciò che non consente l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di oltre 4.300 mq. del valore di Euro 700,000, anche per la violazione del principio di proporzionalità.
4. Il Comune resistente ha contrastato i motivi di gravame e le domande proposte dalla società ricorrente.
5. Il ricorso per motivi aggiunti merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
5.1. In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse, frapposta dal Comune resistente, secondo cui - premesso che è inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime, alla luce della mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri dell'accertamento di inottemperanza e di acquisizione - la parte ricorrente non si duole di vizi propri del provvedimento di acquisizione, ma si limita a denunziare l’inopportunità del provvedimento dinnanzi alla parziale esecuzione dell’ordine di ripristino.
L’eccezione è infondata, in quanto se è vero che l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione, alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione, mentre qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima, comportando una fattispecie a formazione progressiva (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16), va tuttavia osservato che, per costante giurisprudenza, non risulta preclusa l’impugnazione dell’atto di acquisizione purché si deducano censure relative al procedimento di acquisizione, e non all’abuso edilizio (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 30 ottobre 2025, n. 19017), e ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, avendo la parte ricorrente articolato contestazioni – solo – avverso il procedimento di acquisizione.
5.2. Merita di essere premesso che l’impugnato decreto dirigenziale di acquisizione ha espressamente richiamato il verbale prot. 587 del 24 giugno 2022 del Comando di Polizia Municipale del medesimo Comune resistente; nel citato verbale, come già evidenziato, si precisa che le opere, di cui alla ingiunta demolizione, “ risultano demolite ”, mentre l’ingiunto ripristino “ non risulta ottemperato ” (in particolare: non risulta ripristinata la quota orografica originaria ante operam , nonché l'eliminazione del muro in cemento armato).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che - alla stregua di quanto accertato e rappresentato nel predetto verbale - l’acquisizione, nel caso in esame, non risulta conforme alla cornice normativa di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 posto che non emerge in capo al proprietario consapevole “ la volontaria o colpevole inottemperanza protrattasi ininterrottamente per un periodo di novanta giorni dall'ingiunzione demolitoria, ovvero l'inerzia dell'interessato protrattasi allo stesso modo in assenza di validi impedimenti di fatto o di diritto alla demolizione delle opere abusive ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2 gennaio 2025, n. 40; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 22 luglio 2024, n. 14874; T.A.R. Sardegna, sez. I, 6 agosto 2021, n. 583).
Al contrario, proprio dal sopra ricordato verbale risulta che la parte ricorrente ha - nella sostanza - del tutto completato la disposta demolizione delle opere rimaste prive di titolo.
Peraltro, l’unico muro non demolito non è stato neppure indicato nell’ordinanza di demolizione n. 6 del 15 maggio 2020 (secondo cui “[…] le opere consistono in: realizzazione di strutture di fondazione e in elevazione allo stato grezzo ed incompleto (telai spaziali-plinti, travi, pilastri e solai ”).
Inoltre, il contenuto della predetta ordinanza di demolizione n. 6 del 15 maggio 2020, in ordine al disposto ripristino dello stato dei luoghi, non appare perspicuo, limitandosi ad evidenziare che “[…] l'area ove è ubicato l'organismo edilizio abusivo versa in precarie condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dovuta dalla crescita spontanea di vegetazione in completo stato di abbandono, nonché dalla presenza di lamiere poste sul confine, esposte alle intemperie atmosferiche, con probabile pericolo per la sicurezza pubblica […]”, senza richiamare espressamente la questione della pregressa quota orografica.
Stante la fondatezza delle censure articolate con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, assorbiti i restanti motivi, dall’annullamento del decreto dirigenziale impugnato consegue che non si è prodotto alcun effetto acquisitivo a favore del Comune resistente.
6. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile mentre deve essere accolto, nei sensi e nei termini sopra precisati, il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto dirigenziale di acquisizione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dell’avvocato Luigi Ulacco, anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.
Condanna il Comune di Torre Annunziata al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (€. duemila/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Luigi Ulacco, anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate; inoltre, ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
AO EV, Presidente
NN EP AN TO, Primo Referendario, Estensore
EN AR, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN EP AN TO | AO EV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.