Art. 5.
A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni o di assegni indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876 , e' concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla meta' di una mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.
Per la concessione della anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilita' dagli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, numero 876 .
L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.
A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni o di assegni indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876 , e' concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla meta' di una mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.
Per la concessione della anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilita' dagli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, numero 876 .
L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.