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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2594/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7769/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Condominio Indirizzo_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IA TI PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025_EQG_00002027905 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Condominio di Indirizzo_1 Napoli, CF P.IVA_1, nella persona del suo legale rappresentante, Nominativo_1, propone opposizione all'invito di pagamento n. 2025_EQG_GCG_00002027905
NRRC 000242/2025, del 23.01.2025, con la quale veniva richiesto, il pagamento del contributo unificato di euro 21,50 in relazione alla causa iscritta in data 12.6.2024 al ruolo Generale del Giudice di Pace di Barra al n. 3745/2024. La parte ricorrente ha eccepito l'avvenuto pagamento prima della notifica. Con nota indicata in premessa, giunta via Pec il 14.2.2025 all'avvocato costituito per il Condominio ricorrente, la società
IA TI S.P.A. invitava il Condominio di Indirizzo_1 Napoli al pagamento del contributo unificato pari ad euro 21,50 in ragione della causa iscritta al Ruolo Generale del Giudice di Pace di Barra al n. 3745/2024. IA TI SpA non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica. Alla udienza del 15.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il predetto Condominio provvedeva al pagamento, tramite il sistema del Banca_1, di quanto richiesto già in data 12.6.2024 ed, a tal fine accludeva al deposito del ricorso, avvenuto in pari data, anche la ricevuta bancaria del pagamento del contributo unificato di euro 21,50 come può evincersi dai documenti depositati.
A seguito del suddetto invito da parte di IA TI S.P.A., il Condominio, tramite il suo difensore, in data 18.2.2025, depositava agli atti del suddetto procedimento richiesta di annullamento del suddetto invito di IA TI S.p.A. e, contemporaneamente, allegava alla richiesta gli atti a giustifica dell'effettuazione di detto pagamento di euro 21,50 (Ricevuta CIBILL;
estratto conto). Nonostante quanto sopra, alcun annullamento del suddetto invito perveniva.
Stante la prova del pagamento, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato e della pretesa creditoria in essa contenuta e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, da attribuirsi e liquidare agli avvocati antistatari.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 143,00 oltre rimborso contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Monocratico dott.ssa Gerardina
UG
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7769/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Condominio Indirizzo_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IA TI PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025_EQG_00002027905 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Condominio di Indirizzo_1 Napoli, CF P.IVA_1, nella persona del suo legale rappresentante, Nominativo_1, propone opposizione all'invito di pagamento n. 2025_EQG_GCG_00002027905
NRRC 000242/2025, del 23.01.2025, con la quale veniva richiesto, il pagamento del contributo unificato di euro 21,50 in relazione alla causa iscritta in data 12.6.2024 al ruolo Generale del Giudice di Pace di Barra al n. 3745/2024. La parte ricorrente ha eccepito l'avvenuto pagamento prima della notifica. Con nota indicata in premessa, giunta via Pec il 14.2.2025 all'avvocato costituito per il Condominio ricorrente, la società
IA TI S.P.A. invitava il Condominio di Indirizzo_1 Napoli al pagamento del contributo unificato pari ad euro 21,50 in ragione della causa iscritta al Ruolo Generale del Giudice di Pace di Barra al n. 3745/2024. IA TI SpA non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica. Alla udienza del 15.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il predetto Condominio provvedeva al pagamento, tramite il sistema del Banca_1, di quanto richiesto già in data 12.6.2024 ed, a tal fine accludeva al deposito del ricorso, avvenuto in pari data, anche la ricevuta bancaria del pagamento del contributo unificato di euro 21,50 come può evincersi dai documenti depositati.
A seguito del suddetto invito da parte di IA TI S.P.A., il Condominio, tramite il suo difensore, in data 18.2.2025, depositava agli atti del suddetto procedimento richiesta di annullamento del suddetto invito di IA TI S.p.A. e, contemporaneamente, allegava alla richiesta gli atti a giustifica dell'effettuazione di detto pagamento di euro 21,50 (Ricevuta CIBILL;
estratto conto). Nonostante quanto sopra, alcun annullamento del suddetto invito perveniva.
Stante la prova del pagamento, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato e della pretesa creditoria in essa contenuta e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, da attribuirsi e liquidare agli avvocati antistatari.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 143,00 oltre rimborso contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Monocratico dott.ssa Gerardina
UG