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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5974 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27667 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA
- nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido De Pamphilis, giusta C.F._1 procura in atti;
-ricorrente- E
- nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), residente in [...], sc. E int. 26; C.F._2
-resistente contumace-
E Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 09.04.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito
[...] civile con la signora in Roma in data 18.09.2010 (trascritto nei registri degli CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune anno 2010, atto n. 00005, p. 1, s. 02), dal quale era nato il figlio (09/08/2008); negli anni il rapporto matrimoniale era andato Per_1 via via deteriorandosi, venendo meno la affectio tra le parti;
con sentenza n. 1478/2015 pubbl. il 22/01/2015 RG n. 83949/2013 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale delle parti, affidava in via esclusiva al padre il figlio minore e Per_1 disponeva che il padre avrebbe provveduto al mantenimento del figlio. Tanto premesso, decorsi i temini di legge, non essendo ricostituita tra le parti la comunione materiale e spirituale, il ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio e la conferma delle statuizioni separative.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace. All'udienza del 09.04.2025 il Giudice Delegato, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica alla resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentito il ricorrente e ritenuta la casa istruita e matura per la decisione, la tratteneva in decisione per la pronuncia dello status divorzile nonché per le statuizioni afferenti al regime di affidamento e collocamento del figlio minore Per_1 Status divorzile La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente, nonché dalla documentazione prodotta, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, è effettivamente emerso che, dalla separazione, i coniugi non si sono più riconciliati né vi
è stata ripresa della convivenza, avendo gli stessi continuato a vivere ininterrottamente separati. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
Alla luce delle risultanze emerse nel presente giudizio si ritiene opportuno disporre l'affidamento esclusivo del figlio (16 anni) al padre, il quale eserciterà in via Per_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (cfr.
Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso del figlio non riuscirebbe a garantire allo stesso il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al suo interesse. Quanto agli incontri madre-figlio, avuto riguardo dell'età del ragazzo (ad agosto diciassettenne), qualora la madre manifesti l'intenzione di rivederlo, si ritiene opportuno disporre che le modalità di frequentazione siano rimesse agli accordi diretti tra gli interessati. Come conseguenza dell'affido esclusivo, sarà collocato presso il domicilio Per_1 paterno, conseguentemente confermandosi al sig. l'assegnazione della casa Pt_1 familiare (sita in Roma, Via Calpurnio Fiamma 33, sc. E, int. 26). Per quanto riguarda il mantenimento di dall'analisi della documentazione Per_1 versata in atti, nessuna informazione si conosce con riguardo alla signora CP_1 stante la sua mancata costituzione.
Di contro, invece, il sig. -come dallo stesso dichiarato all'udienza del 09.04.2025 Pt_1
e dalla documentazione in atti- svolge l'attività di operaio edile, percependo un reddito mensile di € 1.700/1.800, oltre a benefit che gli consentono di avere uno stipendio mensile di circa € 2.000. Il ricorrente ha altresì dichiarato di farsi carico, aiutato dalla madre, del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, pari a € 1.100 mensili. Sulla scorta di ciò, avuto riguardo dei redditi dichiarati dal sig. e della Pt_1 contumacia di parte resistente, il Collegio dispone che il padre provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio e alle sue spese straordinarie. Per_1
Spese di lite Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
(Roma) il 06/12/1969 ( ), e C.F._1 CP_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...] ( ), che hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 18.09.2010;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile (anno 2010, atto n. 00005, p. 1, s. 02);
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore al padre, il quale eserciterà in via Per_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, al rilascio dei documenti del minore, nel rispetto della sua capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- dispone il collocamento del figlio presso il padre, al quale conferma l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Via Calpurnio Fiamma 33, sc. E, int. 26);
- dispone che la frequentazione madre figlio avvenga secondo accordi diretti tra gli interessati;
- dispone che il sig. provveda al mantenimento del figlio e alle sue spese Pt_1 straordinarie;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27667 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA
- nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido De Pamphilis, giusta C.F._1 procura in atti;
-ricorrente- E
- nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), residente in [...], sc. E int. 26; C.F._2
-resistente contumace-
E Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 09.04.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito
[...] civile con la signora in Roma in data 18.09.2010 (trascritto nei registri degli CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune anno 2010, atto n. 00005, p. 1, s. 02), dal quale era nato il figlio (09/08/2008); negli anni il rapporto matrimoniale era andato Per_1 via via deteriorandosi, venendo meno la affectio tra le parti;
con sentenza n. 1478/2015 pubbl. il 22/01/2015 RG n. 83949/2013 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale delle parti, affidava in via esclusiva al padre il figlio minore e Per_1 disponeva che il padre avrebbe provveduto al mantenimento del figlio. Tanto premesso, decorsi i temini di legge, non essendo ricostituita tra le parti la comunione materiale e spirituale, il ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio e la conferma delle statuizioni separative.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace. All'udienza del 09.04.2025 il Giudice Delegato, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica alla resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentito il ricorrente e ritenuta la casa istruita e matura per la decisione, la tratteneva in decisione per la pronuncia dello status divorzile nonché per le statuizioni afferenti al regime di affidamento e collocamento del figlio minore Per_1 Status divorzile La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente, nonché dalla documentazione prodotta, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, è effettivamente emerso che, dalla separazione, i coniugi non si sono più riconciliati né vi
è stata ripresa della convivenza, avendo gli stessi continuato a vivere ininterrottamente separati. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
Alla luce delle risultanze emerse nel presente giudizio si ritiene opportuno disporre l'affidamento esclusivo del figlio (16 anni) al padre, il quale eserciterà in via Per_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (cfr.
Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso del figlio non riuscirebbe a garantire allo stesso il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al suo interesse. Quanto agli incontri madre-figlio, avuto riguardo dell'età del ragazzo (ad agosto diciassettenne), qualora la madre manifesti l'intenzione di rivederlo, si ritiene opportuno disporre che le modalità di frequentazione siano rimesse agli accordi diretti tra gli interessati. Come conseguenza dell'affido esclusivo, sarà collocato presso il domicilio Per_1 paterno, conseguentemente confermandosi al sig. l'assegnazione della casa Pt_1 familiare (sita in Roma, Via Calpurnio Fiamma 33, sc. E, int. 26). Per quanto riguarda il mantenimento di dall'analisi della documentazione Per_1 versata in atti, nessuna informazione si conosce con riguardo alla signora CP_1 stante la sua mancata costituzione.
Di contro, invece, il sig. -come dallo stesso dichiarato all'udienza del 09.04.2025 Pt_1
e dalla documentazione in atti- svolge l'attività di operaio edile, percependo un reddito mensile di € 1.700/1.800, oltre a benefit che gli consentono di avere uno stipendio mensile di circa € 2.000. Il ricorrente ha altresì dichiarato di farsi carico, aiutato dalla madre, del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, pari a € 1.100 mensili. Sulla scorta di ciò, avuto riguardo dei redditi dichiarati dal sig. e della Pt_1 contumacia di parte resistente, il Collegio dispone che il padre provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio e alle sue spese straordinarie. Per_1
Spese di lite Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
(Roma) il 06/12/1969 ( ), e C.F._1 CP_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...] ( ), che hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 18.09.2010;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile (anno 2010, atto n. 00005, p. 1, s. 02);
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore al padre, il quale eserciterà in via Per_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, al rilascio dei documenti del minore, nel rispetto della sua capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- dispone il collocamento del figlio presso il padre, al quale conferma l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Via Calpurnio Fiamma 33, sc. E, int. 26);
- dispone che la frequentazione madre figlio avvenga secondo accordi diretti tra gli interessati;
- dispone che il sig. provveda al mantenimento del figlio e alle sue spese Pt_1 straordinarie;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi