Articolo 1413 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1413.

(Eccezioni opponibili dal promittente al terzo).

Il promittente puo' opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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