Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1413.
(Eccezioni opponibili dal promittente al terzo).
Il promittente puo' opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
(Eccezioni opponibili dal promittente al terzo).
Il promittente puo' opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
Commentari • 18
- 1. Cassazione civile n. 22809/2009https://www.brocardi.it/ · 234.30035
[…] c.c., non implica che il medesimo diritto sia svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 c.c., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.
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Giurisprudenza • 127
- 1. Trib. Salerno, sentenza 08/07/2021, n. 2243Provvedimento: […] pagina 2 di 4 La norma di cui all'art. 1413 c.c. invocata da controparte a sostegno della sua posizione non è pertinente al caso in oggetto in quanto detta norma consente al promittente di opporre al beneficiario della prestazione tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre allo stipulante in quanto basate sul contratto dedotto, ciò altro non significa che il promittente può opporre dette eccezioni con riferimento all'esecuzione della sua obbligazione prima che questa sia da lui posta in essere.Leggi di più...
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