TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11036/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 11036 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio presentato da:
(c.f. , con l'avv. Sabrina De Santi Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(c.f. , con l'avv. Alessandra Nalon e l'avv. CP_1 C.F._2
Marco Cristian Cassandro resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente, come da memorie depositate l'8.4.2025:
1) Affidarsi il figlio minore a entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori per i periodi in cui il figlio rimarrà con ciascuno di essi.
1 2) La signora si obbliga al rilascio della casa familiare, sita in Campagna Parte_1
Lupia (VE), Via Isonzo n. 72, entro il 31 marzo 2025, con facoltà di asportare entro la stessa data tutti i beni e gli effetti personali di sua proprietà.
In particolare, la signora avrà facoltà di asportare dalla casa familiare i Parte_1 seguenti beni:
- aspirapolvere bianca marca “Folletto”;
- televisore “Samsung” della camera da letto;
- macchina da cucire “Singer”.
Si dà atto che i gioielli di proprietà dei figli, che avrebbero dovuto rimanere in custodia presso la madre, non sono stati rinvenuti. I genitori provvederanno pertanto a sporgere formale denuncia contro ignoti.
Il minore coabiterà stabilmente con la madre, presso la quale avrà la residenza in Campolongo
Maggiore – Frazione Bojon, Sesta strada n. 4.
3) Il padre, a partire dal giorno 4 aprile 2025, avrà il diritto di vederlo e di tenerlo con sé secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, durante il periodo scolastico, dal venerdì dalla fine delle lezioni, quando andrà a prenderlo a scuola, sino alla domenica sera alle ore 21:30, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
durante il periodo estivo, dal venerdì dalla fine del centro estivo, ove andrà a prenderlo ovvero, qualora non fosse frequentato alcun centro estivo, dalle ore 16:00, quando andrà 22:00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- nel corso della settimana, durante il periodo scolastico, due pomeriggi (il lunedì e il giovedì) dalla fine delle lezioni scolastiche, quando andrà a prenderlo a scuola, fino alle ore 21:30 (cena compresa), quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
durante il periodo estivo, due pomeriggi (il lunedì e il giovedì) dalla fine del centro estivo (ovvero dalle 16:00) sino alle ore
22:00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre, oltre ai giorni infrasettimanali di lunedì e giovedì (senza pernotto), anche il venerdì pomeriggio, durante il periodo scolastico, dalla fine delle lezioni o, durante il periodo estivo, dalla fine del centro estivo, quando andrà a prenderlo a scuola o al centro estivo (ovvero dalle 16:00), sino al mattino seguente alle ore
14:00 (pranzo compreso), quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 alle ore 18:00 con quello dal 30.12 alle ore 18:00 sino alla sera precedente la ripresa della scuola. Resta inteso il diritto di visita il giorno di Natale per lo scambio degli auguri con l'altro genitore;
2 - metà delle vacanze pasquali dalla fine delle lezioni al pomeriggio di Pasqua alle ore 18:00; dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua alla ripresa delle lezioni, precisandosi che per l'anno 2025 il primo pe-riodo il minore starà con il padre;
- durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, ma per periodi di almeno 7 giorni, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di te-nere esclusivamente con sé il figlio per eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore e con il figlio;
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza.
3) Porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
a partire dal 5 aprile 2025, a titolo di mantenimento a favore del figlio minore, la somma
[...] complessiva di Euro 500,00 mensili. Detto assegno verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita a partire da aprile 2026
e sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della signora (IBAN: Pt_1
[...]).
4) Disporsi che i genitori, a partire dal 1° aprile 2025, siano onerati in pari misura delle seguenti spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di
Venezia:
Senza preventivo accordo
- Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di Euro 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio.
- Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche.
- Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00.
- Spese di custodia di prole minorenne (baby – sitting): laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia
3 possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne.
- Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Con preventivo accordo: si tratta di categorie di spese caratterizzate da rilevanza economica rispetto alla nuova situazione reddituale dei genitori.
- Spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio.
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro, etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto).
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad e 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami
4 diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private.
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
5) L'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre a partire da aprile 2025. Resta inteso che il signor , sino a quando non sarà emesso il provvedimento definitivo, e sino CP_1
a quando non sarà materialmente intestato alla signora si obbliga a girare mensilmente, Pt_1
a partire dal mese di aprile 2025, il relativo importo, in misura integrale, sul conto corrente intestato alla stessa (IBAN: [...]).
Resta inteso tra le parti che il signor farà quanto nella sua disponibilità per agevolare il CP_1 cambio di intestazione.
6) In deroga del Protocollo, nelle giornate di pertinenza di ciascuno dei genitori, le spese di baby – sitting rimarranno a carico di chi se ne avvale.
Resta fermo l'obbligo di ciascuno dei genitori di comunicare all'altro nome, cognome e numero di telefono della baby – sitter.
7) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio.
8) Le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2024 ha chiesto che venisse regolata la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla prole nata dall'unione con . Dalla relazione CP_1 more uxorio intrattenuta con questi sono nati i figli (27.05.2005) maggiorenne ed Per_2 economicamente indipendente, e (16.05.2016); la ricorrente allega dinamiche Per_1 familiari complesse e una situazione di grande conflittualità nella coppia con ripercussioni anche sulla prole, e, in particolare, sul figlio minore . Ha chiesto, anche in via Per_1 temporanea e urgente, l'autorizzazione a trasferirsi con il figlio presso una propria abitazione sita in provincia di Verona;
che venisse regolato l'affido e il mantenimento del minore;
che venisse disposto il collocamento prevalente del minore presso di sé; che venisse posto a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il pagamento di Euro 450,00 mensili;
che le spese straordinarie per il minore venissero sostenute in via paritetica tra i genitori;
che l'assegno unico venisse percepito integralmente dalla madre.
5 Si è costituito in giudizio , il quale si è opposto alla richiesta di trasferimento CP_1 del minore e ha chiesto il collocamento del minore presso di sé in Campagna Lupia e che fosse disposto contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.
All'udienza del 03.9.2024 sono state sentite le parti, le quali, dopo aver conferito, hanno raggiunto un accordo, conformemente al quale sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Con istanza congiunta dell'8.4.2025 le parti hanno chiesto la definizione del giudizio rassegnando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate.
All'udienza del 30.4.2025, tenutasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in riserva per essere riferita al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio.
Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti meritano accoglimento;
esse corrispondono infatti all'interesse materiale e morale del figlio e sono idonee a Per_1 garantirne il benessere. In particolare, la circostanza che la madre abbia fissato la residenza in
Campolongo Maggiore, comune limitrofo a quello di residenza del resistente, garantisce al minore continuità con l'ambiente sociale in cui è cresciuto.
Le spese di lite sono compensate atteso l'intervenuto accordo e la conforme istanza delle parti al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. ratifica gli accordi tra le parti come in epigrafe indicati e che si hanno qui per riportati;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 11036 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio presentato da:
(c.f. , con l'avv. Sabrina De Santi Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(c.f. , con l'avv. Alessandra Nalon e l'avv. CP_1 C.F._2
Marco Cristian Cassandro resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente, come da memorie depositate l'8.4.2025:
1) Affidarsi il figlio minore a entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori per i periodi in cui il figlio rimarrà con ciascuno di essi.
1 2) La signora si obbliga al rilascio della casa familiare, sita in Campagna Parte_1
Lupia (VE), Via Isonzo n. 72, entro il 31 marzo 2025, con facoltà di asportare entro la stessa data tutti i beni e gli effetti personali di sua proprietà.
In particolare, la signora avrà facoltà di asportare dalla casa familiare i Parte_1 seguenti beni:
- aspirapolvere bianca marca “Folletto”;
- televisore “Samsung” della camera da letto;
- macchina da cucire “Singer”.
Si dà atto che i gioielli di proprietà dei figli, che avrebbero dovuto rimanere in custodia presso la madre, non sono stati rinvenuti. I genitori provvederanno pertanto a sporgere formale denuncia contro ignoti.
Il minore coabiterà stabilmente con la madre, presso la quale avrà la residenza in Campolongo
Maggiore – Frazione Bojon, Sesta strada n. 4.
3) Il padre, a partire dal giorno 4 aprile 2025, avrà il diritto di vederlo e di tenerlo con sé secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, durante il periodo scolastico, dal venerdì dalla fine delle lezioni, quando andrà a prenderlo a scuola, sino alla domenica sera alle ore 21:30, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
durante il periodo estivo, dal venerdì dalla fine del centro estivo, ove andrà a prenderlo ovvero, qualora non fosse frequentato alcun centro estivo, dalle ore 16:00, quando andrà 22:00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- nel corso della settimana, durante il periodo scolastico, due pomeriggi (il lunedì e il giovedì) dalla fine delle lezioni scolastiche, quando andrà a prenderlo a scuola, fino alle ore 21:30 (cena compresa), quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
durante il periodo estivo, due pomeriggi (il lunedì e il giovedì) dalla fine del centro estivo (ovvero dalle 16:00) sino alle ore
22:00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre, oltre ai giorni infrasettimanali di lunedì e giovedì (senza pernotto), anche il venerdì pomeriggio, durante il periodo scolastico, dalla fine delle lezioni o, durante il periodo estivo, dalla fine del centro estivo, quando andrà a prenderlo a scuola o al centro estivo (ovvero dalle 16:00), sino al mattino seguente alle ore
14:00 (pranzo compreso), quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 alle ore 18:00 con quello dal 30.12 alle ore 18:00 sino alla sera precedente la ripresa della scuola. Resta inteso il diritto di visita il giorno di Natale per lo scambio degli auguri con l'altro genitore;
2 - metà delle vacanze pasquali dalla fine delle lezioni al pomeriggio di Pasqua alle ore 18:00; dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua alla ripresa delle lezioni, precisandosi che per l'anno 2025 il primo pe-riodo il minore starà con il padre;
- durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, ma per periodi di almeno 7 giorni, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di te-nere esclusivamente con sé il figlio per eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore e con il figlio;
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza.
3) Porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
a partire dal 5 aprile 2025, a titolo di mantenimento a favore del figlio minore, la somma
[...] complessiva di Euro 500,00 mensili. Detto assegno verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita a partire da aprile 2026
e sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della signora (IBAN: Pt_1
[...]).
4) Disporsi che i genitori, a partire dal 1° aprile 2025, siano onerati in pari misura delle seguenti spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di
Venezia:
Senza preventivo accordo
- Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di Euro 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio.
- Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche.
- Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00.
- Spese di custodia di prole minorenne (baby – sitting): laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia
3 possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne.
- Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Con preventivo accordo: si tratta di categorie di spese caratterizzate da rilevanza economica rispetto alla nuova situazione reddituale dei genitori.
- Spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio.
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro, etc.); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto).
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad e 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami
4 diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private.
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
5) L'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre a partire da aprile 2025. Resta inteso che il signor , sino a quando non sarà emesso il provvedimento definitivo, e sino CP_1
a quando non sarà materialmente intestato alla signora si obbliga a girare mensilmente, Pt_1
a partire dal mese di aprile 2025, il relativo importo, in misura integrale, sul conto corrente intestato alla stessa (IBAN: [...]).
Resta inteso tra le parti che il signor farà quanto nella sua disponibilità per agevolare il CP_1 cambio di intestazione.
6) In deroga del Protocollo, nelle giornate di pertinenza di ciascuno dei genitori, le spese di baby – sitting rimarranno a carico di chi se ne avvale.
Resta fermo l'obbligo di ciascuno dei genitori di comunicare all'altro nome, cognome e numero di telefono della baby – sitter.
7) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio.
8) Le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2024 ha chiesto che venisse regolata la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla prole nata dall'unione con . Dalla relazione CP_1 more uxorio intrattenuta con questi sono nati i figli (27.05.2005) maggiorenne ed Per_2 economicamente indipendente, e (16.05.2016); la ricorrente allega dinamiche Per_1 familiari complesse e una situazione di grande conflittualità nella coppia con ripercussioni anche sulla prole, e, in particolare, sul figlio minore . Ha chiesto, anche in via Per_1 temporanea e urgente, l'autorizzazione a trasferirsi con il figlio presso una propria abitazione sita in provincia di Verona;
che venisse regolato l'affido e il mantenimento del minore;
che venisse disposto il collocamento prevalente del minore presso di sé; che venisse posto a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il pagamento di Euro 450,00 mensili;
che le spese straordinarie per il minore venissero sostenute in via paritetica tra i genitori;
che l'assegno unico venisse percepito integralmente dalla madre.
5 Si è costituito in giudizio , il quale si è opposto alla richiesta di trasferimento CP_1 del minore e ha chiesto il collocamento del minore presso di sé in Campagna Lupia e che fosse disposto contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.
All'udienza del 03.9.2024 sono state sentite le parti, le quali, dopo aver conferito, hanno raggiunto un accordo, conformemente al quale sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Con istanza congiunta dell'8.4.2025 le parti hanno chiesto la definizione del giudizio rassegnando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate.
All'udienza del 30.4.2025, tenutasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in riserva per essere riferita al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio.
Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti meritano accoglimento;
esse corrispondono infatti all'interesse materiale e morale del figlio e sono idonee a Per_1 garantirne il benessere. In particolare, la circostanza che la madre abbia fissato la residenza in
Campolongo Maggiore, comune limitrofo a quello di residenza del resistente, garantisce al minore continuità con l'ambiente sociale in cui è cresciuto.
Le spese di lite sono compensate atteso l'intervenuto accordo e la conforme istanza delle parti al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. ratifica gli accordi tra le parti come in epigrafe indicati e che si hanno qui per riportati;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
6