TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/09/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
Dott. Erica Passalalpi Presidente rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
Dott. Giovanni Maria Sacchi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 858/2025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno, assunta in decisione all'udienza del 16.9.2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]2, Parte_1
C.F. elettivamente domiciliata in Carcare (SV) via Castellani 24/2 presso e nello C.F._1
studio dell'Avv. Silvia Genta C.F. giusta delega in atti C.F._2
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in 17100 Controparte_1
Savona Via Genova 1/A int. 4, C.F. C.F._3
convenuta contumace nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025 parte attrice ha concluso riportandosi al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28/04/2025, l'odierna attrice ha chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della madre . Controparte_1
1 A tal fine ha esposto che la medesima è da tempo in stato di grave infermità di mente, tale da non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e da essere incapace di provvedere ai propri interessi.
Più precisamente, ha spiegato che la sig.ra soffre da anni di gravi problemi di salute ed Controparte_1
è stata dichiara invalida civile all'80% e portatrice di handicap già nel mese di febbraio 2016 e che successivamente lo stato di salute dell'interdicenda si è aggravato.
Ed invero in data 20/07/2022, dopo la visita di revisione per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità confermava l'interdicenda “… INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88). Data decorrenza
20/07/2022”, senza più necessità di revisione, come si evince dal relativo verbale di accertamento.
La ricorrente ha evidenziato come l'infermità mentale e fisica della sig. la rende Controparte_1
incapace di provvedere ai propri interessi e ha, ad oggi, ad ogni evidenza, il carattere della abitualità e della irreversibilità, tale da costituire l'habitus normale dell'interdicenda.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio, ragione per cui ne viene dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame della Sig.ra ed acquisita documentazione medica, la causa è stata Controparte_1
rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, dalla documentazione versata in atti è emerso che la resistente già in data 19/01/2023 aveva problematiche importanti: il Dott. , Medico geriatra, Professore incaricato di Geriatria Persona_1
all'Università di Genova, Responsabile S.S.D. Demenze e Coordinatore C.D.C.D. , nel Parte_2
certificato prodotto, accertava: “La pz presenta un declino cognitivo evidente, da circa due anni, peggiorato ultimamente con maggiori episodi confusionali, agitazione psicomotoria, qualche delirio (immagina che la mamma sia ancora viva, riferisce di fare ancora qualche lavoretto in cucina ecc..) ed allucinazioni. Ai test neurocognitivi è presente un totale disorientamento nel tempo (0/5), discreto l'orientamento nello spazio
(5/5), deficit della memoria rievocativa (0/3), deficit attentivi (1/5), deficit nell'esecuzione di ordini complessi (MMSE 16/30). … Si evidenziano edemi declivi agli aa ii. Compromessa la mobilità che necessita di doppio appoggio (girello) ed avviene con passo molto lento…”.
Successivamente in occasione della visita sulla persona della sig.ra effettuata in data Controparte_1
12/09/2024, il Dott. constatava: “… peggioramento del quadro cognitivo, con apatia, aprassia per Per_1
volti conosciuti. Tendenzialmente mutacica, risponde a stimoli ben precisi MMSE <10. All'e.o. è presente ipertono generalizzato, con perdita dei toni articolari. Decubito obbligato in carrozzina”.
2 Recentemente, con Certificato medico 14/07/2025 – in atti – il Dott. ha evidenziato: “Grado di Per_1
deterioramento cognitivo di grado severo che compromette completamente le capacità di critica e giudizio dell'ambiente circostante”.
L'esame personale della resistente ha confermato che la malattia che la affligge è di tale gravità, da impedirle anche di rendersi conto della situazione circostante e di rispondere alle domande più elementari, a lei rivolte quali, a titolo di esempio, la propria data di nascita ed il nome dei propri figli.
L'interdicenda ha mostrato di non essere in grado di comprendere il significato delle domande che gli sono state poste, e, tantomeno, di fornire adeguate risposte.
Quanto si è potuto desumere dall'esame dell'interdicendo, ha trovato infine conferma e riscontro nelle deposizioni dei figli e . Parte_1 Persona_2
La natura della malattia non lascia prevedere possibilità di miglioramento o di guarigione.
La resistente, pertanto, versa in condizioni di abituale infermità, tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui versa la hanno reso altresì superfluo l'espletamento della CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora Tutore la figlia e il figlio che Parte_1 CP_2 Persona_2
hanno espresso la loro disponibilità in tal senso.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 858/2025, così provvede:
DICHIARA la contumacia di , nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1
residente in [...] int. 4, C.F. ; C.F._3
PRONUNCIA la contumacia di , nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1
residente in [...] int. 4, C.F. ; C.F._3
NOMINA tutore la figlia nata aLa EZ (SP) il 08/02/1960, residente in [...]
Mignone 30/2, C.F. C.F._1
3 pro tutore il figlio , nato a [...], il [...] e residente a [...]
21/4;
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese anticipate.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
4
Dott. Erica Passalalpi Presidente rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
Dott. Giovanni Maria Sacchi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 858/2025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno, assunta in decisione all'udienza del 16.9.2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]2, Parte_1
C.F. elettivamente domiciliata in Carcare (SV) via Castellani 24/2 presso e nello C.F._1
studio dell'Avv. Silvia Genta C.F. giusta delega in atti C.F._2
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in 17100 Controparte_1
Savona Via Genova 1/A int. 4, C.F. C.F._3
convenuta contumace nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025 parte attrice ha concluso riportandosi al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28/04/2025, l'odierna attrice ha chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della madre . Controparte_1
1 A tal fine ha esposto che la medesima è da tempo in stato di grave infermità di mente, tale da non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e da essere incapace di provvedere ai propri interessi.
Più precisamente, ha spiegato che la sig.ra soffre da anni di gravi problemi di salute ed Controparte_1
è stata dichiara invalida civile all'80% e portatrice di handicap già nel mese di febbraio 2016 e che successivamente lo stato di salute dell'interdicenda si è aggravato.
Ed invero in data 20/07/2022, dopo la visita di revisione per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità confermava l'interdicenda “… INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88). Data decorrenza
20/07/2022”, senza più necessità di revisione, come si evince dal relativo verbale di accertamento.
La ricorrente ha evidenziato come l'infermità mentale e fisica della sig. la rende Controparte_1
incapace di provvedere ai propri interessi e ha, ad oggi, ad ogni evidenza, il carattere della abitualità e della irreversibilità, tale da costituire l'habitus normale dell'interdicenda.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio, ragione per cui ne viene dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame della Sig.ra ed acquisita documentazione medica, la causa è stata Controparte_1
rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, dalla documentazione versata in atti è emerso che la resistente già in data 19/01/2023 aveva problematiche importanti: il Dott. , Medico geriatra, Professore incaricato di Geriatria Persona_1
all'Università di Genova, Responsabile S.S.D. Demenze e Coordinatore C.D.C.D. , nel Parte_2
certificato prodotto, accertava: “La pz presenta un declino cognitivo evidente, da circa due anni, peggiorato ultimamente con maggiori episodi confusionali, agitazione psicomotoria, qualche delirio (immagina che la mamma sia ancora viva, riferisce di fare ancora qualche lavoretto in cucina ecc..) ed allucinazioni. Ai test neurocognitivi è presente un totale disorientamento nel tempo (0/5), discreto l'orientamento nello spazio
(5/5), deficit della memoria rievocativa (0/3), deficit attentivi (1/5), deficit nell'esecuzione di ordini complessi (MMSE 16/30). … Si evidenziano edemi declivi agli aa ii. Compromessa la mobilità che necessita di doppio appoggio (girello) ed avviene con passo molto lento…”.
Successivamente in occasione della visita sulla persona della sig.ra effettuata in data Controparte_1
12/09/2024, il Dott. constatava: “… peggioramento del quadro cognitivo, con apatia, aprassia per Per_1
volti conosciuti. Tendenzialmente mutacica, risponde a stimoli ben precisi MMSE <10. All'e.o. è presente ipertono generalizzato, con perdita dei toni articolari. Decubito obbligato in carrozzina”.
2 Recentemente, con Certificato medico 14/07/2025 – in atti – il Dott. ha evidenziato: “Grado di Per_1
deterioramento cognitivo di grado severo che compromette completamente le capacità di critica e giudizio dell'ambiente circostante”.
L'esame personale della resistente ha confermato che la malattia che la affligge è di tale gravità, da impedirle anche di rendersi conto della situazione circostante e di rispondere alle domande più elementari, a lei rivolte quali, a titolo di esempio, la propria data di nascita ed il nome dei propri figli.
L'interdicenda ha mostrato di non essere in grado di comprendere il significato delle domande che gli sono state poste, e, tantomeno, di fornire adeguate risposte.
Quanto si è potuto desumere dall'esame dell'interdicendo, ha trovato infine conferma e riscontro nelle deposizioni dei figli e . Parte_1 Persona_2
La natura della malattia non lascia prevedere possibilità di miglioramento o di guarigione.
La resistente, pertanto, versa in condizioni di abituale infermità, tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui versa la hanno reso altresì superfluo l'espletamento della CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora Tutore la figlia e il figlio che Parte_1 CP_2 Persona_2
hanno espresso la loro disponibilità in tal senso.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 858/2025, così provvede:
DICHIARA la contumacia di , nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1
residente in [...] int. 4, C.F. ; C.F._3
PRONUNCIA la contumacia di , nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1
residente in [...] int. 4, C.F. ; C.F._3
NOMINA tutore la figlia nata aLa EZ (SP) il 08/02/1960, residente in [...]
Mignone 30/2, C.F. C.F._1
3 pro tutore il figlio , nato a [...], il [...] e residente a [...]
21/4;
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese anticipate.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
4