Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 237 dell'11.2.2022 Oggetto: costituzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Mainolfi Caterina Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 492/2022 del Ruolo Generale A.C. Appelli,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.Antonello Bruno, in virtù di procura in atti Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1
con procura in atti dall'Avv. Cristina Pomes e Antonella Marchetti e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Brindisi, via Ponte Ferroviario n. 35,
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE contro
(già (P. IVA Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Dragone
APPELLATA
All'udienza dell'8.1.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
il Tribunale di Brindisi deducendo di essere stato assunto dalla con contratto del CP_1
9.6.2016, per la somministrazione della sua attività lavorativa in favore della Controparte_3
con mansioni di addetto alla produzione e inquadramento nel 3° livello del CCNL
[...]
Metalmeccanica e che il rapporto di lavoro così avviato era proseguito per effetto dei contratti e delle proroghe specificati in ricorso sino al 21.12.2018.
A fondamento del ricorso, eccepiva il superamento del numero di proroghe consentito dalla contrattazione collettiva, anche in considerazione del fatto che il contratto sottoscritto in data
27.4.2018 costituiva ad ogni effetto - al di là della formulazione letterale- una mera proroga del precedente contratto, nonché l'omessa comunicazione delle proroghe nel termine stabilito dall'art. 47
CCNL Agenzie di somministrazione.
Rilevava inoltre come il numero dei lavoratori da somministrare indicato nei contratti del 6.4.2018 e del 27.4.2018 non coincidesse con quello dei contratti stipulati tra agenzia e società utilizzatrice;
che la società utilizzatrice aveva omesso di fornire adeguate indicazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;
che non erano stati forniti i dispositivi di sicurezza e che non era stato osservato il limite numerico dei contratti di somministrazione previsto dall'art. 31 comma 2 d.lgs. 81/2015 e dal CCNL per l'industria metalmeccanica.
Chiedeva pertanto che, previo accertamento delle eccepite violazioni, fosse dichiarato che il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato in data 6.4.2018, e gradatamente quello in data 27.4.2018, si era trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato con la e CP_3
con decorrenza 9.4.2018; in via subordinata, chiedeva dichiararsi che detti effetti si erano prodotti nei confronti della e per l'effetto chiedeva costituirsi il rapporto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato con la società somministrante. In ogni caso, chiedeva la condanna delle società
convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni di legge indicate in ricorso. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 Si costituiva la che rilevava preliminarmente come il thema Controparte_3
decidendum - in considerazione delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio - fosse da circoscrivere ai contratti stipulati nel mese di aprile 2018; eccepiva la decadenza ex art. 32 comma
4 lett. d) l. 183/2010 e nel merito contestava gli avversi assunti. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, la che eccepiva l'intervenuta decadenza dalla possibilità di Controparte_1
impugnare i contratti di somministrazione, tenuto conto che il termine di cui al combinato disposto degli artt. 6 l. 604/66 e 32 l. 183/2010 non poteva ritenersi sospeso nell'ipotesi di successione di contratti a termine. Eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza degli avversi assunti. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, stante la mancata adesione del ricorrente alla proposta formulata dal Tribunale, la causa è stata decisa con sentenza n. 237/2022 dell'11.2.2022, con la quale il
Tribunale di Brindisi ha rigettato il ricorso e compensava le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
4.8.2022
A sostegno del gravame, l'appellante ha formulato un unico, complesso, motivo di gravame.
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale di Brindisi ha affermato che “dalla
documentazione in atti risulta che nessuno dei contratti di somministrazione intercorsi tra le parti
sia stato prorogato per un numero di volte e per una durata complessiva superiore a quella prevista
dalla contrattazione collettiva applicabile”.
Ciò sarebbe derivato dalla non condivisione della tesi del ricorrente secondo cui il contratto in data
27.4.2018 costituisce una mera, ulteriore proroga di quello del 9.4.2018, la cui forma è stata imposta al solo scopo di eludere il limite alla sequenza di proroghe dell'originario rapporto negoziale.
Aggiunge l'appellante che il Tribunale nell'affermare che “da un lato, il superamento del numero di
proroghe non darebbe comunque luogo alla costituzione del rapporto di lavoro (non rientrando tale
evenienza tra le ipotesi disciplinate dall'art. 38) e che, dall'altro, tale elemento non consentirebbe di
ravvisare, ex se, un intento elusivo della normativa in esame, posto che, in ogni caso, la durata
3 complessiva del contratto (a decorrere dal 9.4.2018) sarebbe pari a 6 mesi e sarebbe dunque
abbondantemente inferiore a quella stabilita dall'art. 47 del CCNL agenzie di somministrazione” si
è posto in contrasto con le disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la somministrazione di lavoro e con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza.
Invero, secondo il “ai sensi dell'art. 34 2° comma D. Lgs. n. 81/2015, infatti, “in caso di Pt_1
assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto
alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli
articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in
ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata
previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”.
Ciò comporterebbe, per l'appellante, che la legge ha inteso porre un argine alla precarietà del rapporto di lavoro risultante dalle proroghe del contratto di somministrazione, rimettendo, tuttavia, la fissazione di tale limite alla volontà negoziale espressa nella contrattazione collettiva di settore.
Da ciò conseguirebbe che “il comportamento del datore di lavoro volto ad eludere il limite imposto al numero di proroghe autorizzate implica – contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di
Brindisi - l'invalidità dello strumento contrattuale all'uopo utilizzato, a cui non può che conseguire la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato”.
Ritiene infatti l'appellante che <muovendo dal principio di non discriminazione tra le due categorie
di lavoratori, deve ritenersi che il sistematico ricorso al contratto di somministrazione ed il
susseguirsi di proroghe al di là dei limiti normativamente previsti implica un negozio nullo, trovando
applicazione la disposizione dettata dall'art. 1344 c.c., secondo cui “si reputa altresì illecita la causa
quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”, ovvero
quella dettata dal successivo art. 1345 c.c., in forza della quale “il contratto è illecito quando le parti
si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”…Con
la conseguenza che, quando i contratti e le proroghe superano i limiti temporali imposti al contratto
4 a termine ed alla stessa somministrazione di lavoro, appalesandosi in tale situazione le reali finalità
perseguite dall'utilizzatore, il contratto di somministrazione deve ritenersi nullo, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 1418 2° comma, 1344 e 1345 c.c.>>.
In un successivo passaggio dell'impugnazione, l'appellante sostiene che erroneamente il Giudice di primo grado non ha dato la giusta rilevanza alla circostanza che il contratto del 27.4.2018 sotto ogni profilo costituiva la mera riproduzione del precedente contratto.
Da ciò, sostiene il il Tribunale di Brindisi avrebbe inevitabilmente dovuto desumere che Pt_1
detto contratto è stato stipulato al solo fine di limitare la sequenza di proroghe dell'originario rapporto negoziale, e quindi di eludere il limite riveniente dal combinato disposto degli artt. 34 D. Lgs. n.
81/2015 e 47 CCNL Agenzie di somministrazione.
Osserva ancora l'appellante le due società convenute non hanno fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di situazioni produttive e/o organizzative che lasciassero prevedere la necessità della forza lavoro espressa dall'appellante per il limitato arco temporale corrispondente alla durata del contratto in data 6.4.2018, e solo successivamente hanno reso necessario il ricorso ad un nuovo contratto,
stipulato il 27.4.2018 e venuto a scadere, a seguito delle diverse proroghe, in data 21.12.2018.
Dal che deriva, secondo l'appellante, che “anche il contratto del 27.4.2018 costituisce mera proroga
del contratto in data 6.4.2018, con la conseguenza che il rapporto contrattuale ha subito ben otto
proroghe, in violazione delle richiamate disposizioni”.
Inoltre, l'appellante non condivide la tesi del Tribunale di Brindisi che ha rigettato la richiesta risarcitoria con la motivazione che lo stesso non aveva né allegato né dimostrato quali sarebbero state le occasioni di lavoro più favorevoli che, nel periodo in esame, avrebbe perso a causa della proroga del contratto”.
Secondo l'appellante il comportamento illecito dedotto in giudizio, darebbe luogo “ad un pregiudizio
per il lavoratore ritenuto in re ipsa dallo stesso legislatore, il quale all'art. 39 2° comma L. n. 81/2015
ha rimesso al Giudice solo il compito di determinarne la misura tra il minimo ed il massimo
normativamente fissati. Sicchè, in tutte le situazioni in cui la legge preclude la trasformazione del
5 contratto a termine o di somministrazione di lavoro in contratto a tempo indeterminato, il Giudice è
comunque tenuto a liquidare il danno patito dal lavoratore, a seconda dei casi alla stregua dell'art.
39 2° comma L. n. 81/2015, ovvero dell'art. 32 5° comma L. n. 183/2010”.
In conclusione, l'appellante ha chiesto: 1) dichiarare e riconoscere che i contratti di assunzione per prestazioni di lavoro somministrato in favore della stipulati tra Controparte_3
la e , e le proroghe che si sono susseguite dal 9.4.2018 al Controparte_1 Parte_1
21.12.2018 integrano la violazione del limite al numero di proroghe fissato dall'art. 34 n. 2 D. Lgs.
n. 81/2015 e dall'art. 47 CCNL Agenzie di somministrazione;
2) conseguentemente, dichiarare e riconoscere che il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato in data
6.4.2018 - e, gradatamente quello in data 27.4.2018 - si è trasformato in contratto di lavoro a tempo
Co indeterminato tra e la con decorrenza dal Parte_1 Controparte_3
9.4.2018, o dalla data del successivo contratto, ovvero in subordine dalla data della settima proroga;
3) gradatamente, dichiarare e riconoscere che gli effetti di cui al precedente n. 2) si sono prodotti nei confronti della e, per l'effetto, costituire il rapporto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato tra l'appellante e la società somministrante;
4) in ogni caso, condannare la e la al risarcimento in solido dei danni Controparte_1 Controparte_3
subiti dall'appellante per effetto della violazione delle disposizioni di legge e negoziali indicate al precedente n. 1), nella misura massima stabilita dall'art. 39 D. Lgs. n. 81/2015 e dall'art. 8 L. n.
604/1966; 5) condannare le società appellate a tenere indenne l'appellante dal maggior danno riveniente a suo carico dalla perdita del potere di acquisto della moneta, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata, maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
6) condannare le società appellate alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Con memoria del 20.12.2024, si è costituita in giudizio la già Controparte_4 [...]
, preliminarmente eccependo il giudicato interno formatosi sulle Controparte_3
affermazioni del giudice di primo grado sulle quali non vi erano state censure in appello e l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art.345 cpc. Per l'introduzione, per la prima volta
6 in appello, della questione della temporaneità del rapporto di lavoro somministrato. Nel merito ha contestato l'asserita natura fraudolenta della somministrazione, per la quale è necessaria la sussistenza di un dolo specifico, ha rimarcando la rigorosa osservanza da parte della società appellata delle norme di legge e contrattuali. Ha contestato, inoltre, l'affermazione secondo cui nel caso di specie vi è stata continuità dell'attività lavorativa in forza del contratto del 6.4.2018 e delle relative proroghe,
ribadendo l'autonomia del contratto stipulato il 29.06.2018, erroneamente qualificato quale settima proroga del contratto precedente. Infine, in merito alla domanda risarcitoria, ha eccepito la mera riproposizione di argomentazioni già formulate in primo grado, in violazione dell'art.434 cpc. Ha
concluso quindi per il rigetto dell'appello.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato depositata il
24.12.2024, si costituiva, altresì, la eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito, deduceva “l'infondatezza con riferimento
alla asserita illegittimità della somministrazione di lavoro intercorsa per violazione degli artt. 1418
co. 2, 1344 e 1345 cod. civ.; deduceva, altresì, l'inammissibilità ex art. 434 c.p.c. e in ogni caso
infondatezza della domanda nei confronti di (difetto di legittimazione passiva”. CP_1
In via di appello incidentale condizionato, la deduceva l'irritualità della produzione CP_1
tardiva dell'impugnazione stragiudiziale il 12.12.2019, nonché della relativa richiesta di ammissione in udienza del 13.12.2019 e reiterava l'eccezione di decadenza ex art. 6 L. 604/1966, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 421 c.p.c.
L'appellata concludeva, come di seguito: in via principale, rigettare il ricorso in appello proposto dal
Sig. perché inammissibile;
- in subordine, rigettare il ricorso in appello proposto dal Sig. Pt_1
perché infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, per l'effetto, confermare l'impugnata Pt_1
sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione lavoro, n. 237/2022 pubblicata il 11.02.2022, Giudice del
Lavoro dott.ssa Maria Forastiere, a definizione del giudizio iscritto al RGN 1758/2019; in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale: - riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida
7 l'acquisizione della produzione documentale del lavoratore ricorrente del 12.12.2019 / 13.12.2019,
attestante l'impugnazione stragiudiziale del contratto di lavoro somministrato, e quindi nella parte in cui non ha accertato la intervenuta decadenza del Sig. dall'impugnazione dei contratti e in Pt_1
particolare dei contratti del 6.4.2018 e del 27.6.2018 come da eccezione formulata da CP_1
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, e di rigetto dell'appello incidentale di - si chiede la condanna al minimo di CP_1
2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L.
604/1966; - si chiede di detrarsi dall'ammontare dovuto da al Sig. le somme CP_1 Pt_1
comunque percepite o percipiende, medio tempore, dal Sig. in forza di contratto di lavoro Pt_1
autonomo, parasubordinato, subordinato, in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la Società avvenuta il 21.12.2018, così come risulteranno quantificate all'esito dell'istruttoria (cd.
aliunde perceptum vel percipiendum) dell'altra parte convenuta. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio”.
All'udienza dell'8.1.2025, la causa è stata decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale risulta fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Appaiono invece infondate le contrarie deduzioni delle società e nonché dell'appello Controparte_5 CP_1
incidentale condizionato da quest'ultima proposto.
1. Questa Corte ritiene legittima e ammissibile la produzione in giudizio, da parte del ricorrente, della lettera datata 5.2.2019 con cui aveva comunicato alle due società l'impugnazione stragiudiziale dei contratti di lavoro in somministrazione. La predetta produzione documentale, avvenuta alla prima udienza, si reputa ammissibile ai sensi degli artt.414,416 e 421 c.p.c., poichè la necessità del suo deposito è sorta per effetto delle difese della società che nella memoria di CP_6
costituzione nel giudizio di primo grado ha eccepito la decadenza dall'impugnazione dei contratti di lavoro somministrato per inosservanza del termine previsto dall'art.32 comma 4 lett d l.n.183/2010.
8 2. Tanto premesso, la lettera datata 5.2.2019, pervenuta alle società destinatarie mediante posta elettronica certificata –pec- il 08.02.2019 (e anche mediante raccomandata a.r. il 13.2.2019), risulta tempestiva rispetto al termine di 60 giorni, decorrente dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro somministrato avvenuta il 21.12.2018, secondo il combinato disposto dell'art. 6 l.n.604/1966 e 32
comma 4 l.n.183/2010. E' altresì tempestiva l'impugnazione giudiziale proposta con il ricorso del
21.3.2019, nel successivo termine di 180 giorni (v. art. 6 l.n.604/1966 . art. 32 comma 4 l.n.183/2010,
art. 1 comma 39 l.n.92/2012).
3. Condivisibile è la ricostruzione dell'appellante e la conseguente qualificazione del contratto di lavoro in somministrazione intercorso tra e il 27.4.2018 in termini CP_1 Parte_1
di dissimulata proroga rispetto al precedente del 6.4.2018, pur se formalmente stipulato come nuovo contratto, costituisce una mera proroga di quello del 9.4.2018, la cui forma era stata determinata soltanto dalla necessità di eludere il limite alle sequenze di proroghe ammissibili, tenuto conto che il
“nuovo” contratto prevedeva le medesime mansioni, lo stesso inquadramento contrattuale, il medesimo orario settimanale in turnazione, con i medesimi referenti e responsabili aziendali.
La circostanza che il contratto datato 27.4.2018 (stesso giorno di scadenza della precedente proroga del contratto del 6.4.2018), prevedesse come data iniziale quella del 2.5.2018 non può ritenersi significativa, sol che si consideri che il 27.4.2018 era venerdì e che il 2.5.2018 era il primo giorno lavorativo successivo al ponte della festività dell'1.5.2028, in quanto l'assenza di prestazione lavorativa nei giorni 28 aprile, 29 aprile e 30 aprile (sabato, domenica e il ponte del lunedì precedente al primo maggio) era coerente sia con il contratto di lavoro in somministrazione del 06.04.2018, nel quale era stato stabilito che vi sarebbero stati due giorni di riposo settimanale, sia con la pattuizione del 27.4.2018 in cui le giornate lavorative erano espressamente individuate in quelle dal lunedì al venerdì.
Nella concretezza dei fatti si è trattato di una modalità recondita e indiretta per determinare la prosecuzione del rapporto contrattuale sorto il 6.4.2018, modalità che ha assunto la veste meramente
9 formale di un nuovo contratto di lavoro in somministrazione al fine di aggirare il divieto di stipulare più di sei proroghe.
Devono quindi essere disattesi gli argomenti in senso contrario esposti anche in appello dalle due società.
4. Ciò posto, occorre passare ad esaminare la censura con cui l'appellante principale ha lamentato la mancata applicazione degli artt.38 e 39 d.lgs n.81/2015 della normativa comunitaria contenuta nella
Direttiva 2008/104 e dell'art.1344 e1418 c.c. stante la nullità del contratto del 29.06.2018, stipulato in frode alla legge al fine di eludere il principio di temporaneità del lavoro in somministrazione,
affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (sent. 4.10.2020, causa C-
681/15; sent.17.03.2022, causa C-232/220).
Con riferimento al lavoro somministrato a termine il d. lgs. n. 81/2015 nella formulazione pro tempore vigente, in continuità con la l. n. 92/2012 e con il d.l. n. 34/2014, ha eliminato ogni limite espresso all'utilizzo in missioni successive dello stesso lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice.
La normativa del 2015, infatti, non subordina la legittimità della somministrazione di lavoro a tempo determinato all'esistenza di causali giustificative, non individua un termine di durata massima delle missioni (contrariamente a quanto stabilito dall'art. 19 per il contratto di lavoro a tempo determinato),
non pone limiti alle proroghe e ai rinnovi (previsti invece per il contratto a tempo determinato dall'articolo 21), ma prevede unicamente limiti quantitativi di utilizzazione (art. 31, comma 2), la cui individuazione è rimessa ai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore.
Lo scopo della Direttiva 2008/104/CE, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è quello di far sì che gli Stati membri si adoperino affinché
il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore, ovvero affinchè si eviti che un medesimo lavoratore, tramite agenzia interinale, venga avviato a missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con finalità elusive della temporaneità, della disciplina del contratto a termine e di quello a tempo indeterminato.
10 Si rammenta che nelle sue premesse (ai nn.15-16) la Direttiva precisa che “I contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro” e che tuttavia “Per far fronte in modo flessibile alla diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali, gli Stati
membri possono permettere alle parti sociali di definire condizioni di lavoro e d'occupazione, purché
sia rispettato il livello globale di tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale.”
Pertanto essa tende a favorire il raggiungimento armonico di un duplice obiettivo: quello di garantire la flessibilità per le imprese che scelgono di ricorrere a personale esterno per fronteggiare particolari eventi e, nel contempo, di accordare tutela ai lavoratori somministrati in termini di parità di condizioni di lavoro, di non discriminazione e di salvaguardia della salute .
E' di assoluta rilevanza il concetto di temporaneità, tanto che la Direttiva (art. 5 par. 5) impone agli
Stati membri l'adozione di tutte le misure necessarie a prevenire l'assegnazione di missioni successive presso la stessa impresa con finalità elusive (v. CGUE del 14.10.2020 in C-681/18, punti
55-60).
Nell'affrontare la questione della temporaneità, nella sentenza del 17.3.2022 resa in C-232/20 la Corte
di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la durata delle missioni del lavoratore in somministrazione presso l'utilizzatore, in conformità all'art. 1, par. 1, della Direttiva “deve avere
necessariamente natura temporanea, vale a dire, secondo il significato di tale termine nel linguaggio
corrente, essere limitata nel tempo” (punto 57), soggiungendo che “…61…missioni successive
assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice
eludono l'essenza stessa delle disposizioni della direttiva 2008/104 e costituiscono un abuso di tale
forma di rapporto di lavoro, in quanto compromettono l'equilibrio realizzato da tale direttiva tra la
flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima”.
Si è espressa in termini chiarificatori anche la Corte di Cassazione che, sul tema della valutazione di conformità del diritto interno sul lavoro somministrato con il diritto dell'Unione, ha osservato:
“
3.39. Pertanto la normativa nazionale va esaminata conformemente alla normativa europea, tenuto
conto che le indicazioni della Corte di Giustizia, in un caso che rientra nella sfera applicativa
11 dell'articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104, implicano: a) nell'ambito dei parametri della
Direttiva 2008/104, spetta a uno Stato membro garantire che il proprio ordinamento giuridico
nazionale contenga misure idonee a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione al fine di
prevenire il ricorso a missioni successive con lo scopo di eludere la natura interinale dei rapporti di
lavoro disciplinati dalla Direttiva 2008/104; b) il principio di interpretazione conforme al diritto
dell'Unione impone al giudice del rinvio di fare tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo
in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia della Direttiva
2008/104 sanzionando l'abuso in questione ed eliminando le conseguenze della violazione del diritto
dell'Unione (in questi termini le conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston depositate il 23 aprile
2020 nella causa JH c. KG, C-681/18).
3.40. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 14 ottobre 2020
e del 17 marzo 2022 più volte citate, ha interpretato la Direttiva 2008/104 mettendo in risalto, quale
requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, il carattere di temporaneità
e segnalando il rischio di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro in presenza di missioni successive
che si protraggano per una durata che non possa, secondo canoni di ragionevolezza, considerarsi
temporanea, avuto riguardo alla specificità del settore e alla esistenza di spiegazioni obiettive del
ricorso reiterato a questa forma di lavoro.
3.41. In tale contesto, l'obbligo imposto agli Stati membri
dall'art. 5, par. 5, prima frase, di adottare le misure necessarie per impedire il ricorso abusivo ad
una successione di missioni di lavoro tramite agenzia interinale, in contrasto con le finalità della
Direttiva, è chiaro, preciso e incondizionato.
3.42. Posto che l'art. 5, par. 5, cit. non può essere
direttamente invocato dal lavoratore in rapporti orizzontali, cioè tra soggetti privati, la possibilità
di una interpretazione conforme delle disposizioni nazionali in grado di garantire l'effetto utile alle
disposizioni del diritto dell'Unione deve basarsi anche sulle disposizioni interne che disciplinano gli
effetti di condotte elusive di norme imperative, e tra queste l'art. 1344 cod. civ., in combinato disposto
con l'art. 1418 cod. civ.” (Cass. n. 23499/2022; in termini, anche Cass. n. 23495/2022 e n.
29570/2022).
12 Alla luce di tali principi questa Corte territoriale ritiene, pertanto, che non ci si possa limitare ad affermare l'inesistenza di un limite temporale formalmente previsto dal d.lgs. n.81/2015, occorrendo,
invece, che sia verificata in concreto la rispondenza del susseguirsi dei molteplici rapporti di lavoro in somministrazione tra le stesse parti ad un criterio di effettiva temporaneità. In particolare, per rispondere all'appello principale, la verifica in concreto deve essere condotta tenendo conto del fatto che l'interpretazione delle norme nazionali sulla somministrazione di lavoro nel senso della temporaneità “è l'unica conforme al diritto dell'Unione perché evita una contrarietà alla Direttiva
sulla somministrazione come interpretata dalla Corte di Giustizia” (v. Cass. n. 13982/2022).
5. Nella fattispecie per cui è causa si rileva che in poco più di due anni e mezzo, compresi tra il
9.6.2016 e il 21.12.2018, tra e sono stati stipulati 10 contratti di CP_1 Parte_1
lavoro in somministrazione a tempo determinato, 5 dei quali con un numero variabile di proroghe
(formalmente da 1 a 6 per ciascun contratto), per un totale di 17 proroghe;
si è trattato di contratti conclusi spesso a distanza di pochi o pochissimi giorni dalla cessazione degli effetti del precedente rapporto di lavoro tra le stesse parti;
in tutti i casi è stato utilizzato dalla società Parte_1 [...]
presso lo stesso stabilimento di viale Arno in Brindisi, con le stesse mansioni, lo stesso CP_3
inquadramento e lo stesso trattamento contrattuale.
Giova chiarire che i contratti di somministrazione e di lavoro somministrato anteriori al rapporto cessato il 21.12.2018 (che, come si è visto, costituisce una proroga di fatto del contratto concluso il
6.4.2018 e che resta l'unico rapporto impugnabile in quanto non coperto dalla decadenza), vengono qui di seguito “considerati solo come eventi storici… per la verifica del ruolo dei soggetti e del
concreto procedimento negoziale, in modo tale da pervenire ad una ricostruzione dell'ultimo
contratto che non sia decontestualizzata e che sia, invece, aderente alla realtà” (così, Corte Appello
Lecce, sentenza n. 893/2020 del 14.12.2020, pres. , est. Corbascio). Pt_2
La possibilità per il Giudice, pur a fronte di contratti rispetto ai quali sia maturata la decadenza, di poterli considerare come fatti storici ai fini della valutazione più complessiva della legittimità dei contratti per i quali invece la decadenza non sia maturata, è stata di recente affermata anche dalla
13 S.C., con sentenza n. 23494 del 27.7.2022, in cui si legge: “L'intervenuta decadenza
dall'impugnazione di precedenti contratti di somministrazione a termine non impedisce che la
complessiva vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei
confronti dell'utilizzatore proprio per la intervenuta decadenza, possa invece rilevare fattualmente
ad altri fini ed, in particolare, come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di
rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, al fine di verificare se la reiterazione delle
missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata
che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, realizzando così una elusione della Dir. CE n.
2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-
681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20. In tal senso, si è ritenuto che "missioni successive
assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice
possono eludere l'essenza stessa delle disposizioni della Dir. n. 2008/104 e possono costituire un
abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l'equilibrio realizzato
da tale Direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di
quest'ultima", specialmente quando non viene fornita alcuna spiegazione al fatto che un'impresa
utilizzatrice ricorra a tale successione di contratti. In tal caso spetta al giudice nazionale verificare
se una delle disposizioni della direttiva 2008/104 venga aggirata e ciò anche se sia maturata la
decadenza prevista dall'art. 32 L. n. 183/2010 per l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro in
capo all'utilizzatore. E gli stessi principi di diritto sono stati espressi in Cass. 11.10.2022, n. 29570,
e in Cass. 27.7.2022, n. 23494...” (così, in motivazione, Cass. n.6898/2024; nello stesso senso v. Cass.
n. 19216/2023 e n.22861/2022).
Ciò posto, oltre alla durata di poco più di due anni e mezzo dell'arco temporale in cui si sono sviluppati i rapporti di lavoro, e oltre alla successione, con brevi e a volte inconsistenti intervalli, di
10 contratti e di 17 proroghe in forza di quali ha effettuato la sua prestazione Parte_1
lavorativa presso la stessa società utilizzatrice con mansioni e condizioni sovrapponibili, CP_3
occorre ancora osservare che non è stata dedotta da nessuna delle due società convenute l'esistenza
14 di qualche evento particolare che, per poter essere fronteggiato, in quel periodo abbia reso necessario ricorrere sistematicamente e ripetutamente a personale esterno per la medesima prestazione e che fosse valutabile in un'ottica di temporaneità perché connesso ad una vicenda o esigenza destinata a cessare.
Gli elementi di fatto e di diritto fin qui esposti devono essere esaminati in un'ottica complessiva.
Pertanto, sebbene la Direttiva non detti precisi limiti di durata per il lavoro interinale e non ne suggerisca l'imposizione agli Stati membri, nel caso concreto l'ampiezza del periodo in cui si sono succeduti i contratti di lavoro somministrato a favore del medesimo utilizzatore, l'elevato numero dei contratti e delle proroghe, l'identità delle condizioni contrattuali, la stipulazione formale di un nuovo contratto nello stesso giorno di cessazione della sesta proroga, l'assenza di eventi particolari che richiedessero un prolungato ricorso alla forza lavoro esterna, evidenziano, secondo questa Corte, che di fatto non è stato rispettato il requisito della temporaneità e che il ricorso sistematico al lavoro somministrato e precario ha costituito uno strumento di elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità della citata obiettivi della Direttiva
2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 14 ottobre 2020 in causa
C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20, oltre che un strumento di aggiramento della normativa interna sul contratto di lavoro a termine, caratterizzata da maggiori limiti e vincoli rispetto alla somministrazione.
Ne risulta la deviazione dall'originario schema causale, che di fatto è stato piegato, nonostante la mera apparenza dell'esercizio legittimo dell'autonomia privata, al perseguimento di un interesse che la legge, invece, prevede sia definito secondo distinte modalità tipiche;
ne consegue che l'intesa negoziale raggiunta nella forma del contratto di somministrazione si configura come patto in frode alla legge, e, in quanto tale, sanzionato con la nullità ex artt. 1344 e 1418 c.c.
6. Occorre quindi individuare le conseguenze giuridiche di tale situazione.
Nella formulazione testuale pro tempore vigente, l'art 38 D.lgs. n.81/2015 prevedeva che “1. In
mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro e' nullo e i lavoratori sono
15 considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma
1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può' chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.”.
Se, da un lato, è vero che tale norma non contempla esplicitamente il caso della somministrazione in frode alla legge, da altro lato, tuttavia, è pur vero che le disposizioni delle singole leggi costituiscono parte di un sistema normativo più ampio, che comprende principi di settore e norme generali di cui si deve necessariamente tenere conto nelle operazioni ermeneutiche ed applicative. In particolare non si può trascurare che il combinato disposto dei sopra richiamati artt. 1344 e 1418 c.c. prevede in via generale la nullità dei contratti la cui causa si pone in frode alla legge e che, nel sistema di tutele apprestate al lavoratore dalla disciplina specifica della somministrazione, alla nullità del contratto di somministrazione si associa (v. art.38 cit.) la facoltà del lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore sin dall'inizio: se una simile conseguenza è prevista per violazioni meramente formali (come la mancanza di forma scritta del contratto di somministrazione di lavoro, o come la mancata indicazione -nel contratto- degli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore o del numero dei lavoratori da somministrare), per coerenza sistematica con la disciplina complessiva la stessa conseguenza non può che determinarsi anche nel caso di violazioni più radicali. In tal senso depone l'intero complesso normativo, di cui fanno parte, oltre agli artt.30-
40 d.lgs. n.81/2015, gli artt.1344 e 1418 c.c., la Direttiva 2008/104/CE, il principio di interpretazione conforme al diritto dell'Unione che “impone al giudice del rinvio di fare tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia della Direttiva 2008/104 sanzionando l'abuso in questione ed eliminando le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” (così Cass. n.23499/2022) ed il divieto di interposizione di manodopera al di fuori dei casi consentiti, che permane nel nostro ordinamento
16 anche dopo l'abrogazione della L. n. 1369/1960 (v. Cass. n.24200/2020, n.13122/2020, S.U.
n.2990/2018).
Una visione conforme e coerente con tale sistema normativo comporta, nel caso di specie nel quale sussiste una somministrazione in frode alla legge, l'accoglimento della domanda del ricorrente diretta alla costituzione del rapporto di lavoro con la società utilizzatrice.
Non costituisce impedimento o argomento ad efficacia contraria il fatto, richiamato dalla parte appellata a favore della propria tesi, che l'art.38 bis D.lgs. n.81/2015, con rubrica “Somministrazione
fraudolenta”, sia stato introdotto solo con D.L. 12 luglio 2018, n.87, e quindi in data posteriore alla stipulazione dell'ultimo contratto di lavoro in somministrazione del 29.6.2018, al quale pertanto tale norma non è applicabile;
deve infatti considerarsi il contenuto del predetto art.38 bis (“il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”) dal quale emerge che quella ivi stabilita è una sanzione penale (peraltro successivamente abrogata dal D.L. n.19/2024), che nulla esclude, nè aggiunge, in tema di effetti civilistici.
Nel quadro giuridico fin qui delineato e nelle osservazioni esposte restano assorbite, perché
logicamente subordinate, le altre questioni affrontate dalle parti nei rispettivi scritti.
7. All'utilizzo fraudolento della somministrazione di lavoro consegue, stante la domanda di Pt_1
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno
[...]
direttamente tra costui e la società a partire dal 6.4.2018, data iniziale di efficacia CP_2
dell'ultimo rapporto di somministrazione, stante la natura effettiva di proroga da attribuirsi al contratto successivo formalmente stipulato il 27.4.2018. Ciò determina l'obbligo, per la predetta società, di ripristinare il rapporto riammettendo il prestatore nel posto di lavoro e adibendolo alle mansioni proprie del livello già riconosciutogli in passato.
8. Quanto ai profili risarcitori non emergono ragioni a favore dell'appello incidentale condizionato proposto da al fine di ottenere la riduzione dell'indennità entro il minimo di 2,5 CP_7
mensilità e la detrazione dell'aliunde perceptum, In applicazione dell'art. 39 d.lgs. n.81/2015, questa
17 Corte, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ivi richiamati,
ritiene di dover determinare l'indennità risarcitoria onnicomprensiva in sei mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, individuabile sulla base delle buste paga o delle certificazioni uniche dei rapporti di lavoro che hanno avuto esecuzione. Ai
fini della quantificazione del numero di mensilità si tiene conto di più elementi, ossia della durata del contratto per cui non vi è decadenza, delle rilevanti dimensioni aziendali, dell'anzianità di servizio del lavoratore maturata nel corso del triennio in cui si sono svolte le numerose prestazioni a favore dell'utilizzatrice (già e del comportamento delle parti come fin qui esaminato. CP_2 CP_3
Il tutto oltre accessori come per legge, a decorrere dalla domanda.
L'eccezione di aliunde perceptum oltre che generica, è in concreto ininfluente, non essendo essa riferibile al risarcimento previsto dall'art.39 cit., che costituisce una indennità forfettaria stabilita non commisurata in maniera matematica al tempo in cui vi è stata l'estromissione del lavoratore e al reddito corrispondentemente perduto, a differenza dei casi in cui il risarcimento consiste invece in un'indennità commisurata all'esatto periodo retributivo incluso tra il giorno della illegittima cessazione del rapporto e quello dell'effettiva reintegrazione (v. art.18 commi 2 e 4 l.n.300/1970 e successive modifiche), nei quali la detrazione dell'aliunde perceptum ha lo scopo di evitare che vi sia un effetto lucrativo per un medesimo periodo già retribuito da altre fonti (vfr. Cass. n.23048/2018).
Priva di rilevanza è altresì l'eventuale percezione dell'indennità di disoccupazione (Naspi) da parte del ricorrente, trattandosi di erogazione previdenziale, e non di reddito da lavoro.
La sentenza di primo grado va quindi riformata nel senso precisato in dispositivo.
9. Le spese del doppio grado del giudizio sono regolate in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 8.8.2022 da nei Parte_1
confronti di (già e di Controparte_4 Controparte_3 Controparte_1 nonché sull'appello incidentale condizionato di quest'ultima avverso la sentenza n. 237 del'11.2.2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
18 a) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, dichiara che tra e Controparte_8
sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a Parte_1
decorrere dal 6.4.2018;
b) Condanna la predetta società al pagamento, in favore di di una Parte_1
indennità commisurata a sei mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 19.4.2019 al saldo;
c) Rigetta l'appello incidentale condizionato di Controparte_1
d) condanna e in solido fra loro, al Controparte_8 Controparte_1
pagamento, in favore della controparte, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.900,00 per il primo grado e in € 5.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, 8.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi
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