Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2007, n. 7453
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Sentenza 27 marzo 2007

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Affinché la lavoratrice gestante e disoccupata abbia diritto, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, alla corresponsione dell'indennità di maternità trascorsi i sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, è sufficiente che la stessa versi nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione, ancorché sia da esso decaduta per inutile decorso del termine massimo stabilito per la presentazione della domanda, computando nel periodo di astratta fruibilità del beneficio anche i cinque giorni di cui all'art. 77, secondo comma, r.d.l. n.1827 del 1935, a disposizione dell'ente previdenziale per provvedere all'erogazione della prestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2007, n. 7453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7453
    Data del deposito : 27 marzo 2007

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