Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
Affinché la lavoratrice gestante e disoccupata abbia diritto, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, alla corresponsione dell'indennità di maternità trascorsi i sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, è sufficiente che la stessa versi nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione, ancorché sia da esso decaduta per inutile decorso del termine massimo stabilito per la presentazione della domanda, computando nel periodo di astratta fruibilità del beneficio anche i cinque giorni di cui all'art. 77, secondo comma, r.d.l. n.1827 del 1935, a disposizione dell'ente previdenziale per provvedere all'erogazione della prestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2007, n. 7453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7453 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
07453 .07 Aula 'A' ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLI-ESENTE DATH 2 27 MAR. 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrați: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 19020/04 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron.7453 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep . Dott. Stefano MONACI Consigliere - Ud. 21/11/06 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DI MEGLIO ALESSANDRO, FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente ME AY NARCISA, domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio 2006 dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e 3786 -1- difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 198/04 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 03/06/04 R.G.N. 324/03 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonioudienza del 21/11/06 dal LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Inps, sulla base di un unico motivo, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona depositata il 3 giugno 2004, di conferma di quella di primo grado, che aveva condannato 1'Istituto al pagamento in favore di ER SA AG della indennità di maternità. -Questa indennità aveva evidenziato la pronuncia qui impugnata - era stata negata in via amministrativa alla lavoratrice che all'epoca della richiesta era disoccupata, per la decorrenza del termine di sessanta giorni tra la data di risoluzione del rapporto e quella di inizio della prestazione assicurativa, ma il giudice di merito aveva ritenuto che a tale ultima data il periodo di disoccupazione indennizzabile non era ancora terminato, poiché si doveva tenere conto del limite massimo di fruibilità e, ai fini del relativo computo, del termine più lungo raggiungibile in base alla legge, e di conseguenza si doveva 1019 Sommare i tempi consentiti per presentare la domanda, quelli destinati alla attivazione del beneficio e quelli per la erogazione. Si doveva cioè fare riferimento all'ipotesi dell'assicurata che avesse chiesto il beneficio alla scadenza del termine massimo assegnatole e a quella dell'ente che avesse dato inizio Inps c. ER 3 all'erogazione l'ultimo giorno previsto dalla normativa, ed aggiungere al periodo di tempo così individuato quello di erogazione della indennità di disoccupazione. L'intimata ha depositato procura al difensore. Motivi della decisione violazione e L'unico motivo di ricorso denuncia 73, 77 e 129 r.d.l. 4 falsa applicazione degli artt. ottobre 1935 n. 1827, dell'art. 17 legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nonché vizio di motivazione. Assume il ricorrente che ai fini della determinazione del periodo massimo di fruibilità devono essere considerati i sessantotto giorni ex artt. 73 e 129 del denunciato r.d.l. (otto giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, oltre i sessanta giorni di decadenza decorrenti dall'inizio della disoccupazione indennizzabile), quale termine massimo di decadenza, oltre i centottanta giorni di massimo periodo di erogazione della stessa indennità di disoccupazione: non si può a tal fine tenere conto dell'ulteriore lasso temporale dei cinque giorni ex art. 77 della citata normativa, che costituiscono solo uno spazio a disposizione dell'Istituto per provvedere sull'istanza in di ritardata presentazione tra il nono e ilcaso Inps c. ER sessantesimo giorno dall'inizio del periodo di disoccupazione. Il motivo è infondato. che Il denunciato art. 77, Yal primo comma prescrive che per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, l'interessato deve farne domanda nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, al secondo comma così recita: "Fermo restando quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa". Questo termine, che previsto a disposizione dell'Inps per la erogazione della indennità nel caso di ritardata presentazione della domanda di disoccupazione, fa indubbiamente parte del procedimento amministrativo di liquidazione della indennità, e perciò incide sulla determinazione del periodo di fruizione della prestazione. Va poi ricordato che l'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 stabilisce al terzo comma che: "Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio Inps c. ER 5 della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità disoccupazione, essa ha diritto di giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione". E la all'indennità giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze 2 settembre 3 2003 n. 12778, 2 maggio 2000 n. 5479, 24 agosto 1995 n. 8970) è consolidata nel senso che, ai fini della corresponsione dell'indennità di maternità prevista dalla disposizione ora riportata, è sufficiente che la versi nellelavoratrice gestante e disoccupata astrattamente richieste dalla legge per ilcondizioni conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione, ancorché sia da esso decaduta per inutile stabilito per la decorso del termine massimo presentazione della domanda. Correttamente pertanto la sentenza impugnata nell'individuare il periodo di astratta fruibilità del beneficio ha considerato tutto l'arco di tempo in cui, in astratto, la indennità di disoccupazione poteva essere ancora in fase di erogazione, compresi perciò i cinque giorni di cui all'art. 77, secondo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935, a disposizione dell'ente per provvedere all'erogazione della prestazione. Il ricorso va dunque rigettato. Inps c. ER 6 Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto alcuna concreta difesa in questa sede. Il deposito della procura al difensore senza che questi non abbia partecipato alla discussione, rimane infatti attività del tutto superflua, come tale non rimborsabile (Cass. 4 " novembre 1995 n. 11499, Cass. 4 febbraio 1994 n. 1153).
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006. Il Presidenteouris Il Consigliere estensore Hlamoyen IL CANCELLIERE Fonatelle Col Depositato in Cancelleria 27 MAR. 2007 oggi, F CANCELLIERE 605 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Inps c. ER 7