Articolo 1 della Legge 13 ottobre 1950, n. 908
Articolo 2
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13 dicembre 1950
Art. 1. All'art. 13 dell'allegato 1 al decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le indennita' di cui al precedente comma, nei riguardi del personale appresso indicato, in servizio negli uffici postali di confine sotto specificati, sono fissate nella seguente misura mensile:
Chiasso Modane

Impiegati di gruppo A e B....... L. 1.000 L. 1.250 Impiegati di gruppo C........... " 800 " 1.000 Agenti subalterni............... " 600 " 750"
Entrata in vigore il 13 dicembre 1950