Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01319/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno- U.T.G. – Prefettura e Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
- del silenzio rigetto del Ministero dell’Interno in seguito a proposizione di ricorso gerarchico presentato in data 31.12.2022;
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Palermo, prot.-OMISSIS- del 21.12.2022, con cui è stata respinta l’istanza finalizzata al rilascio del porto di pistola per difesa personale;
- ove occorrer possa, della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.04.2022 con la quale la Questura di Palermo ha espresso parere contrario al rilascio del porto d’armi per difesa personale;
- ove occorrer possa, della nota prot. n. -OMISSIS-del 21.11.2022 con la quale la Questura di Palermo ha confermato il parere contrario al rilascio del porto d’armi per difesa personale;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento del 06.06.2023, emesso dal Ministero dell’Interno, con il quale è stato respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il diniego dell’istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale;
- del silenzio rigetto del Ministero dell’Interno in seguito a proposizione di ricorso gerarchico presentato in data 31.12.2022;
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Palermo, prot.-OMISSIS- del 21.12.2022 con cui il Prefetto ha respinto l’istanza finalizzata al rilascio del porto di pistola per difesa personale;
- ove occorrer possa, della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.04.2022 con la quale la Questura di
Palermo ha espresso parere contrario al rilascio del porto d’armi per difesa personale;
- ove occorrer possa, della nota prot. n. -OMISSIS-del 21.11.2022 con la quale la Questura di Palermo ha confermato il parere contrario al rilascio del porto d’armi per difesa personale;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso principale, quello per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso principale il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe individuati; in particolare, del provvedimento del Prefetto della Provincia di Palermo, prot.-OMISSIS- del 21.12.2022, con cui è stata respinta l’istanza finalizzata al rilascio del porto di pistola per difesa personale.
Il ricorrente premette, in punto di fatto, di essere titolare e responsabile della ditta individuale “-OMISSIS-” con sede in Palermo, altamente specializzata nella installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle strutture e negli edifici di numerose pubbliche amministrazioni in tutto il territorio nazionale. In data 01.12.2021 ha richiesto il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale adducendo di averne necessità in ragione del fatto che, nello svolgimento della propria attività professionale e lavorativa, sarebbe esposto ad altissimi rischi, essendo costretto a detenere documenti di rilevante importanza e riservatezza, nonché in considerazione del luogo in cui si trova la sede della ditta (in Palermo, Zona -OMISSIS-). La richiesta è stata respinta dal Prefetto della provincia di Palermo in quanto ritenuto insussistente il presupposto cogente del dimostrato bisogno.
2.Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, concluso, in un primo momento, con un silenzio rigetto che ha indotto il citato, con il ricorso odierno, ad impugnare il diniego per i seguenti motivi:
A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 42 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e 61 R.D. 635/1949 (REGOLAMENTO T.U.L.P.S) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 L. 241/1990. DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI.
L’amministrazione intimata si sarebbe limitata a provvedere sulla richiesta meramente ravvisando l’insussistenza del presupposto del “dimostrato bisogno”, senza un’approfondita attività istruttoria, senza esplicitare le valutazioni compiute ed omettendo, in particolare, di considerare la copiosa documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della propria richiesta e senza, fra l’altro, compiere alcun autonomo accertamento e/o valutazione dell’effettiva sussistenza dei presupposti fondanti il chiesto rilascio. La possibilità di accesso in luoghi riservati e centrali per le predette attività metterebbe in pericolo il ricorrente, laddove bersaglio di soggetti criminali che intendano impadronirsi di informazioni riservate e strategiche e avere accesso ai luoghi e ai sistemi su cui lavora.
3.Successivamente, in data in data 12.07.2023 il Ministero dell’Interno ha notificato al ricorrente, il rigetto del ricorso gerarchico; che il citato ha impugnato con ricorso per motivi aggiunti riproponendo, in sostanza, i motivi addotti in quello introduttivo e lamentando anche l’illegittimità derivata degli atti con il citato ricorso per motivi aggiunti impugnati.
4.L’amministrazione intimata si è costituta in giudizio difendendo la correttezza del proprio operato e specificando come le argomentazioni svolte dalla controparte non siano condivisibili in quanto l’asserito rischio connesso all’attività lavorativa svolta non può essere ritenuto motivo idoneo a consentire il rilascio della licenza di porto di pistola.
5.In vista dell’udienza le parti hanno depositato memorie.
6. All’udienza pubblica del 12 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
7. In via preliminare il Collegio ritiene inammissibile l’impugnazione delle note con cui la Questura di Palermo ha espresso parere contrario al rilascio del porto d’armi per difesa personale, tenuto conto del loro carattere di atto endoprocedimentale.
8. Passando al merito, il Collegio procede a scrutinare unitariamente, per connessione, i motivi del ricorso principale e quelli per motivi aggiunti, ritenendoli infondati per le ragioni di seguito precisate.
In linea generale si fa presente come l’art. 42 TULPS prevede che il Prefetto ha facoltà di concedere, solo in caso di dimostrato bisogno, la licenza di portare rivoltelle o pistole, costituendo principio generale quello per cui la tutela dell’incolumità personale e dei beni contro i delitti è riservata istituzionalmente alle forze di Polizia, mentre l’autotutela può essere consentita solo in casi di estrema necessità, ove ogni altra via sia preclusa.
Il rilascio di porto d’armi per difesa personale rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia, disciplinate dal Capo III del Titolo I del R.D. 18giugno 1931, n. 773.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto di detenere armi, sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n.110/1975.
La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che « il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ». Il predetto Giudice ha osservato, altresì, che « dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ». Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la suddetta Corte ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che « deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ».
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività ( cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo2019, n. 1972).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa è peculiare rispetto a quella alla base degli altri provvedimenti permissivi. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.
Con particolare riferimento al rilascio della licenza del porto d’arma per difesa personale, poi, l’art. 42 del T.U.L.P.S. subordina l’autorizzazione in esame all’esistenza del «dimostrato bisogno dell’arma».
L’Autorità di pubblica sicurezza, quindi, ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l’uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo bisogno dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo.
A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l’incolumità personale dell’istante, che giustifica il «dimostrato bisogno dell’arma» e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto tout court né dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente.
Ebbene, alla luce dei suesposti arresti giurisprudenziali, la valutazione del Prefetto sulla insussistenza del dimostrato bisogno non risulta viziata e il provvedimento è adeguatamente motivato.
Alla luce di queste considerazioni, il decreto prefettizio, nel richiamare il parere del Questore, rileva come non si ravvisino elementi oggettivi su cui fondare il motivato bisogno non risultando, fatti e circostanze che possano ragionevolmente ipotizzare l'esistenza di un pericolo attuale e concreto. Aggiunge, inoltre, che né la sede di lavoro in zona -OMISSIS-, né la frequentazione di luoghi isolati costituiscano motivo sufficiente al rilascio del porto d'armi; precisando come il ricorrente non risulti essere stato vittima di minacce o di violenza o di altri fatti delittuosi.
In definitiva, l’Autorità di Pubblica sicurezza ha dato conto in maniera puntuale delle ragioni ostative al rilascio del titolo di polizia, le quali devono ritenersi del tutto idonee a fondare il provvedimento di diniego non risultando plausibile la tesi che la conoscenza della planimetria di alcuni uffici pubblici – ovvero il possesso di tale documentazione – possa costituire sicuro motivo di interesse per la criminalità e rappresentare ex se fonte di pericolo per la ditta istallatrice degli impianti elettrici.
Per gli stessi motivi va respinto il ricorso per motivi aggiunti che ha contestato il rigetto del ricorso gerarchico presentato.
9. Conclusivamente sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti vanno rigettati.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara parzialmente inammissibile il ricorso principale con riferimento all’impugnazione dei pareri della Questura e per il resto li respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidandole in € 2.000,00, (euro duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco NO |
IL SEGRETARIO