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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3066/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3066/2023
Oggi 12.06.2025 ad ore 12.57 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. GARZIA FRANCESCA ) VIA Parte_1 C.F._1
CRISPI 9 52100 AREZZO;
È altresì presente la parte personalmente.
Per l'avv. PANTANO GIANLUCA Parte_2
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 01.04.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3066/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato , Parte_1 C.F._2
nonché dall'avvocato PUGI FRANCESCO ( ) VIA CRISPI, 9 C.F._3
52100 AREZZO;
GARZIA FRANCESCA ) VIA CRISPI 9 C.F._1
52100 AREZZO;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_2 P.IVA_1
PANTANO GIANLUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'01.04.2025.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 Parte_2 per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro da lei subìto in data 1 marzo 2021.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il quale concludeva per il Parte_2 rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 23.05.2023 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 05.10.2023 ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
pagina 2 di 8 All'udienza del 08.05.2024 il Giudice procedeva all'escussione dei testi ammessi e disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 05.02.2025 il Giudice, visto l'art. 185 bis c.p.c., formulava una proposta di conciliazione della lite e rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 127ter c.p.c.
All'udienza del 01.04.2025 le parti precisavano le conclusioni come da atti depositati in via telematica e il Giudice rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 12.06.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice meriti accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore afferma che: “In data 01/03/2021 il Sig. Pt_1
, una volta sceso, durante l'orario lavorativo, dal furgone della ditta A2G TRANSPORT SRLS,
[...] presso la quale prestava allora attività lavorativa in qualità di corriere, a causa di una buca stradale non segnalata, presente in Bareggio (MI), Via Sant'Andrea n. 3, inciampava e cadeva improvvisamente a terra” (cfr. atto di citazione).
Costituitasi in giudizio, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie prospettando che l'evento dannoso si fosse verificato per caso fortuito, negligenza e imprudenza dell'attore. La fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Trattasi di una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, a fronte della quale l'attore ha l'onere di provare la qualità di custode in capo al convenuto, nonché il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, spettando invece al responsabile fornire la prova liberatoria del “caso fortuito” (Cass. Civ, sentenze c.d. “gemelle” n. 2480, n. 2481 e n. 2482 del 2018 poi confermate da Cass. n.
27724/2018, Cass. n. 4588/2022, nonché da Cass. Sez. Unite, Ord. n. 20943/2022). Trattandosi di responsabilità oggettiva non occorre un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore, che agisce per il risarcimento del danno, ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/2011).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica, inerte e richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa si impone la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. pagina 3 di 8 Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi
(Cass., sent. n. 2660/2013). Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Alla luce delle risultanze istruttorie, il fatto dedotto in atto di citazione deve ritenersi provato. In particolare, il teste ha dichiarato che: “Io vidi un furgone bianco parcheggiato nei pressi Tes_1 dell'azienda mi avvicinai e constatai la presenza di una persona per terra sulla carreggiata;
la CP_1 persona era incosciente e prestai quindi i primi soccorsi. Dopo che si era ripreso, la persona infortunata mi disse che stava scendendo dal furgone e che subito dopo era svenuto e non si ricordava quindi l'esatta dinamica dell'incidente. Prendo visione delle foto prodotte sub. doc. 1 parte attrice e confermo lo stato dei luoghi. Quando io sopraggiunsi, vidi l'attore a terra pressoché nella posizione in cui è raffigurato nella foto. Preciso che io personalmente scattai le foto che mi sono state mostrate” (cfr. verbale udienza 08.05.2024). E lo stesso attore ha affermato che: “Io aprii la portiera del furgone
e per uscire dallo stesso posi il piede nella buca raffigurata nella foto. Io non mi ero avveduto della presenza della buca” (cfr. verbale udienza 08.05.2024).
Inoltre, parte attrice ha dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché l'intrinseca potenzialità dannosa del tratto di pavimentazione in esame. Dalle riproduzioni fotografiche della pavimentazione del tratto di strada è stato possibile accertare che lo stesso presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione (in particolare sub. doc. 1 e 2 parte attrice).
Il convenuto, nei sui atti difensivi, ha eccepito il concorso di colpa dell'attore, in quanto la buca non presentava le caratteristiche e i requisiti necessari e sufficienti a cagionare la caduta di chi interagisse con tale asperità, improntando la propria condotta a diligenza e prudenza e quindi, in ultima analisi, al principio di autoresponsabilità, che trova il proprio fondamento sia nel principio di solidarietà sia nel disposto di cui all'art. 1227 c.c. (cfr. atto di costituzione e risposta, pag. 2). Ritiene questo Giudice provato per presunzione che l'attore sia caduto in conseguenza della buca.
Infatti, la deposizione del teste e la documentazione prodotta consentono di inferire dal fatto noto della caduta anche il fatto ignoto circa le modalità dell'incidente. La posizione del furgone e quella dell'attore nell'immediata prossimità della buca consentono di ritenere provato che l'attore nello scendere dal veicolo sia inciampato nella buca. Pertanto, ai sensi dell'art. 2729 c.c. vi sono circostanze gravi, precise e concordanti, di conseguenza, il fatto risulta provato nelle modalità sopra descritte e nessun addebito colposo può essere mosso all'attore ex art. 1227 c.c.
Nella fattispecie concreta, dunque, non risulta affatto provata il caso fortuito nei termini innanzi esposti.
pagina 4 di 8 3. Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., Dr. , che con metodo corretto e immune da vizi Persona_1 logici e di altra natura ha così accertato:
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40;
- grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea è da giudicarsi di misura pari a 1,65 su 5 - lieve.
Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura dell'8% di riduzione dell'efficienza psicofisica con un grado di sofferenza soggettiva correlata pari a lievissima\assente.
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della BE del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) BE del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
pagina 5 di 8 Per quanto riguarda la BE del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della BE, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della BE (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della BE (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della BE non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla BE esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Per il danno biologico temporaneo, la prevede quale importo standard la somma di Parte_3 euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possono giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi accertati dal CTU, in relazione al danno biologico dinamico-relazione temporanea e permanente, sono quelli correlati alla menomazione biologica accertata.
Il base alla BE Milanese a titolo di danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute temporanea devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro 5.040,00 per la componente dinamico- relazionale ed euro1.860,00 per ii danno da sofferenza soggettiva interiore per un totale complessivo di euro 6.900,00. Tenuto conto delle circostanze personalizzanti provate dall'attore e confermate dal CTU ritiene questo Giudice equo aumentare il predetto importo nella misura del 20%.
In definitiva, a titolo di danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma complessiva di euro 8.280,00.
Il base alla BE Milanese a titolo di danno biologico permanente, per un soggetto di 45 anni alla data della fine malattia (01.07.2021), con la percentuale di invalidità del 8% viene prevista una somma pagina 6 di 8 di euro 14.128,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro 3.532,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
Alla luce delle risultanze della CTU ritiene questo Giudice equo ridurre l'importo standard di euro
3.532,00 nella misura del 10% e pertanto liquidare la somma di euro 3.178,80 a titolo di sofferenza soggettiva interiore;
quindi, il danno biologico permanente ammonta a euro 17.306,80.
Alla luce di quanto sopra esposto anche il danno biologico permanente deve essere aumentato nella misura del 20% in considerazione delle menzionate circostanze personalizzanti e, quindi, va liquidata la complessiva somma di euro 20.768,16.
Pertanto, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del bene alla salute, la complessiva somma di euro 29.048,16.
Quanto ai danni patrimoniali di cui si duole l'attore, il CTU ha ritenuto quali spese di cura sostenute e congrue euro 615,79, non ravvisando la necessità di spese future.
Il Tribunale ritiene, dunque, che può essere riconosciuta all'attore la somma di euro 615,79, che rivalutata ad oggi è pari ad euro 723,00.
Pertanto, il danno complessivamente subito dall'attore è pari alla somma di euro 29.771,16.
È irrilevante nel presente giudizio la circostanza che all'attore sia stata riconosciuta inabilità lavorativa per 267 giorni da parte dell'INAIL e non risultano comunque provate ragioni di danno relative all'attività lavorativa svolta dall'attore all'epoca dell'incidente.
In definitiva, il danno subito dall'attore è liquidato nella complessiva somma di euro 29.771,16.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato Parte_2 al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 29.771,16, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 9.003,00 (euro
8.280,00+ 723,00) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 20.768,16 dalla data della fine malattia (01.07.2021) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 29.771,16 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Non sono rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attore le spese di lite relative al presente giudizio.
pagina 7 di 8 Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto , così come il Parte_2 compenso del CTP di parte attrice, liquidato in euro 650,00 come da fattura allegata agli atti (sub. doc.
27 fascicolo parte attrice).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il a rifondere all'attore la complessiva somma di euro Parte_2
29.771,16 oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone definitivamente le spese di CTU medico – legale a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano per esborsi in euro
786,00, per CTP in euro 650,00 e per onorario di avvocato in euro 6.000,00, oltre IVA, CPA e
15% per spese forfettarie.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 12.06.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3066/2023
Oggi 12.06.2025 ad ore 12.57 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. GARZIA FRANCESCA ) VIA Parte_1 C.F._1
CRISPI 9 52100 AREZZO;
È altresì presente la parte personalmente.
Per l'avv. PANTANO GIANLUCA Parte_2
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 01.04.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3066/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato , Parte_1 C.F._2
nonché dall'avvocato PUGI FRANCESCO ( ) VIA CRISPI, 9 C.F._3
52100 AREZZO;
GARZIA FRANCESCA ) VIA CRISPI 9 C.F._1
52100 AREZZO;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_2 P.IVA_1
PANTANO GIANLUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'01.04.2025.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 Parte_2 per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro da lei subìto in data 1 marzo 2021.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il quale concludeva per il Parte_2 rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 23.05.2023 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 05.10.2023 ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
pagina 2 di 8 All'udienza del 08.05.2024 il Giudice procedeva all'escussione dei testi ammessi e disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 05.02.2025 il Giudice, visto l'art. 185 bis c.p.c., formulava una proposta di conciliazione della lite e rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 127ter c.p.c.
All'udienza del 01.04.2025 le parti precisavano le conclusioni come da atti depositati in via telematica e il Giudice rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 12.06.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice meriti accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore afferma che: “In data 01/03/2021 il Sig. Pt_1
, una volta sceso, durante l'orario lavorativo, dal furgone della ditta A2G TRANSPORT SRLS,
[...] presso la quale prestava allora attività lavorativa in qualità di corriere, a causa di una buca stradale non segnalata, presente in Bareggio (MI), Via Sant'Andrea n. 3, inciampava e cadeva improvvisamente a terra” (cfr. atto di citazione).
Costituitasi in giudizio, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie prospettando che l'evento dannoso si fosse verificato per caso fortuito, negligenza e imprudenza dell'attore. La fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Trattasi di una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, a fronte della quale l'attore ha l'onere di provare la qualità di custode in capo al convenuto, nonché il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, spettando invece al responsabile fornire la prova liberatoria del “caso fortuito” (Cass. Civ, sentenze c.d. “gemelle” n. 2480, n. 2481 e n. 2482 del 2018 poi confermate da Cass. n.
27724/2018, Cass. n. 4588/2022, nonché da Cass. Sez. Unite, Ord. n. 20943/2022). Trattandosi di responsabilità oggettiva non occorre un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore, che agisce per il risarcimento del danno, ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/2011).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica, inerte e richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa si impone la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. pagina 3 di 8 Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi
(Cass., sent. n. 2660/2013). Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Alla luce delle risultanze istruttorie, il fatto dedotto in atto di citazione deve ritenersi provato. In particolare, il teste ha dichiarato che: “Io vidi un furgone bianco parcheggiato nei pressi Tes_1 dell'azienda mi avvicinai e constatai la presenza di una persona per terra sulla carreggiata;
la CP_1 persona era incosciente e prestai quindi i primi soccorsi. Dopo che si era ripreso, la persona infortunata mi disse che stava scendendo dal furgone e che subito dopo era svenuto e non si ricordava quindi l'esatta dinamica dell'incidente. Prendo visione delle foto prodotte sub. doc. 1 parte attrice e confermo lo stato dei luoghi. Quando io sopraggiunsi, vidi l'attore a terra pressoché nella posizione in cui è raffigurato nella foto. Preciso che io personalmente scattai le foto che mi sono state mostrate” (cfr. verbale udienza 08.05.2024). E lo stesso attore ha affermato che: “Io aprii la portiera del furgone
e per uscire dallo stesso posi il piede nella buca raffigurata nella foto. Io non mi ero avveduto della presenza della buca” (cfr. verbale udienza 08.05.2024).
Inoltre, parte attrice ha dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché l'intrinseca potenzialità dannosa del tratto di pavimentazione in esame. Dalle riproduzioni fotografiche della pavimentazione del tratto di strada è stato possibile accertare che lo stesso presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione (in particolare sub. doc. 1 e 2 parte attrice).
Il convenuto, nei sui atti difensivi, ha eccepito il concorso di colpa dell'attore, in quanto la buca non presentava le caratteristiche e i requisiti necessari e sufficienti a cagionare la caduta di chi interagisse con tale asperità, improntando la propria condotta a diligenza e prudenza e quindi, in ultima analisi, al principio di autoresponsabilità, che trova il proprio fondamento sia nel principio di solidarietà sia nel disposto di cui all'art. 1227 c.c. (cfr. atto di costituzione e risposta, pag. 2). Ritiene questo Giudice provato per presunzione che l'attore sia caduto in conseguenza della buca.
Infatti, la deposizione del teste e la documentazione prodotta consentono di inferire dal fatto noto della caduta anche il fatto ignoto circa le modalità dell'incidente. La posizione del furgone e quella dell'attore nell'immediata prossimità della buca consentono di ritenere provato che l'attore nello scendere dal veicolo sia inciampato nella buca. Pertanto, ai sensi dell'art. 2729 c.c. vi sono circostanze gravi, precise e concordanti, di conseguenza, il fatto risulta provato nelle modalità sopra descritte e nessun addebito colposo può essere mosso all'attore ex art. 1227 c.c.
Nella fattispecie concreta, dunque, non risulta affatto provata il caso fortuito nei termini innanzi esposti.
pagina 4 di 8 3. Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., Dr. , che con metodo corretto e immune da vizi Persona_1 logici e di altra natura ha così accertato:
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40;
- grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea è da giudicarsi di misura pari a 1,65 su 5 - lieve.
Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura dell'8% di riduzione dell'efficienza psicofisica con un grado di sofferenza soggettiva correlata pari a lievissima\assente.
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della BE del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) BE del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
pagina 5 di 8 Per quanto riguarda la BE del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della BE, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della BE (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della BE (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della BE non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla BE esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Per il danno biologico temporaneo, la prevede quale importo standard la somma di Parte_3 euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possono giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi accertati dal CTU, in relazione al danno biologico dinamico-relazione temporanea e permanente, sono quelli correlati alla menomazione biologica accertata.
Il base alla BE Milanese a titolo di danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute temporanea devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro 5.040,00 per la componente dinamico- relazionale ed euro1.860,00 per ii danno da sofferenza soggettiva interiore per un totale complessivo di euro 6.900,00. Tenuto conto delle circostanze personalizzanti provate dall'attore e confermate dal CTU ritiene questo Giudice equo aumentare il predetto importo nella misura del 20%.
In definitiva, a titolo di danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma complessiva di euro 8.280,00.
Il base alla BE Milanese a titolo di danno biologico permanente, per un soggetto di 45 anni alla data della fine malattia (01.07.2021), con la percentuale di invalidità del 8% viene prevista una somma pagina 6 di 8 di euro 14.128,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro 3.532,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
Alla luce delle risultanze della CTU ritiene questo Giudice equo ridurre l'importo standard di euro
3.532,00 nella misura del 10% e pertanto liquidare la somma di euro 3.178,80 a titolo di sofferenza soggettiva interiore;
quindi, il danno biologico permanente ammonta a euro 17.306,80.
Alla luce di quanto sopra esposto anche il danno biologico permanente deve essere aumentato nella misura del 20% in considerazione delle menzionate circostanze personalizzanti e, quindi, va liquidata la complessiva somma di euro 20.768,16.
Pertanto, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del bene alla salute, la complessiva somma di euro 29.048,16.
Quanto ai danni patrimoniali di cui si duole l'attore, il CTU ha ritenuto quali spese di cura sostenute e congrue euro 615,79, non ravvisando la necessità di spese future.
Il Tribunale ritiene, dunque, che può essere riconosciuta all'attore la somma di euro 615,79, che rivalutata ad oggi è pari ad euro 723,00.
Pertanto, il danno complessivamente subito dall'attore è pari alla somma di euro 29.771,16.
È irrilevante nel presente giudizio la circostanza che all'attore sia stata riconosciuta inabilità lavorativa per 267 giorni da parte dell'INAIL e non risultano comunque provate ragioni di danno relative all'attività lavorativa svolta dall'attore all'epoca dell'incidente.
In definitiva, il danno subito dall'attore è liquidato nella complessiva somma di euro 29.771,16.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato Parte_2 al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 29.771,16, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 9.003,00 (euro
8.280,00+ 723,00) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 20.768,16 dalla data della fine malattia (01.07.2021) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 29.771,16 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Non sono rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attore le spese di lite relative al presente giudizio.
pagina 7 di 8 Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto , così come il Parte_2 compenso del CTP di parte attrice, liquidato in euro 650,00 come da fattura allegata agli atti (sub. doc.
27 fascicolo parte attrice).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il a rifondere all'attore la complessiva somma di euro Parte_2
29.771,16 oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone definitivamente le spese di CTU medico – legale a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano per esborsi in euro
786,00, per CTP in euro 650,00 e per onorario di avvocato in euro 6.000,00, oltre IVA, CPA e
15% per spese forfettarie.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 12.06.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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