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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1792/2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. to ZINGAROPOLI ANNA, Parte_1
giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to BUONOCUNTO VINCENZO, come da procura agli atti
Resistente
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv.to SERRELLI SUSANNA, come da mandato in atti
Chiamato in causa
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.03.2022 la ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società nel periodo Controparte_1
compreso tra il 14.02.2018 ed il 7.10.2019 -data delle rassegnate dimissioni- con qualifica di cassiera inquadrata al IV livello del CCNL di categoria.
Rappresentava di essersi occupata nello specifico delle attività ordinarie di cassa e vendita con apertura e chiusura cassa, calcolo dell'importo complessivo per i servizi o i prodotti acquistati e relativa comunicazione al cliente, ricezione e registrazione del pagamento in contanti o tramite carte di credito o bancomat, o altre forme di pagamento, sistemazione della merce di vendita sugli scaffali dell'area di cassa e dell'area delle corsie di vendita con assistenza ai clienti, pulizia ed ordine dell'area di cassa, controllo della corrispondenza dei prezzi fissati ai prodotti esposti in vendita.
Assumeva di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle
15.00 alle 19.00, specificando che nel mese di dicembre 2018 aveva lavorato tutte le domeniche, dalle ore 8.00 alle 13.30, e nel periodo 22.07.2019-
27.07.2019, in occasione dell'apertura di un nuovo punto vendita, dalle 6:00 alle 20.00. Evidenziava di aver prestato la propria attività lavorativa seguendo le direttive impartite dai suoi superiori gerarchici -che provvedevano anche al controllo del suo operato-, utilizzando gli strumenti messi a disposizione nei locali della società convenuta. Sottolineava che gli importi corrisposti indicati nelle buste paga erano inferiori e non proporzionati a quelli dovuti sulla base dell'orario effettivamente osservato, tanto da aver denunciato la vicenda all'ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno ma senza esito a causa della mancata partecipazione della società al procedimento di conciliazione.
Per tali motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire :” 1) Accertarsi e dichiararsi che la sig.ra , ha lavorato nel periodo compreso dal 14/02/2018 al Parte_1
07/10/2019 alle dipendenze della società in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., P.IV , corrente in Salerno alla Via P.IVA_1
Tiberio Claudio Felice, n.16, con qualifica di cassiera- IV livello del CCNL applicato, svolgendo il numero di ore lavorative indicate in narrativa ovvero il numero di ore che, verrà accertato in corso di causa;
2) Accertarsi e dichiararsi che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, per il periodo lavorativo dal 14/02/2018 e fino al 07/10/2019 compete la somma di €. 40362,96 a titolo di differenze retributive, tfr, per differenza di tredicesima e quattordicesima, quanto dovuto per straordinario, lavoro domenicale, per lavoro supplementare, per riduzione orario, per indennità sostitutiva di ferie, per tredicesima e quattordicesima mensilità di cui agli anni 2018 e 2019, e relativi ratei, come da conteggi da cui alle suesposte schede A) e B), o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, a mezzo di idonea CTU, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, ovvero quella somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre alle ritenute fiscali e versamenti contributivi all' di Salerno e all' CP_2 CP_3
di Salerno ed ancora interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Per l'effetto, condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'istante della somma di €. 40362,96 , per le causali sopraindicate e per le voci indicate nei conteggi di cui alle suespote schede A) e B) , o della maggior
o minor somma che risulterà in corso di causa, a mezzo di idonea CTU, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, ovvero nella somma che verrà ritenuta di giustizia;
4) Nel merito, e subordinatamente e nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze che precedono, accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, per il periodo lavorativo dal 14/02/2018 al
07/10/2019, compete la somma di €.7784,97 salvo errori e/o omissioni, a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità relative agli anni 2018 e 2019, per festività, per indennità sostitutiva di ferie, oltre alle ritenute fiscali e versamenti contributivi all' e all' , competenti territorialmente, ed CP_2 CP_3
ancora interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa a mezzo idonea CTU contabile, di cui sin d'ora si chiede
l'ammissione; 5) Per l'effetto condannare la medesima società Controparte_1
[... al pagamento nei confronti dell'odierna ricorrente di quanto spettante a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità relative agli anni 2018 e 2019, per festività, per indennità sostitutiva di ferie, e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto e che si indica, salvo errori e/o omissioni, nella misura di €. 7784,97 oltre rivalutazione monetaria ed interessi o in quell'altra somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio, a mezzo di idonea CTU contabile, condannando, altresì, la società resistente alla regolarizzazione previdenziale come dovuta per legge;
6) Con vittoria di spese
e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, da determinarsi anche in ragione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione promosso dalla ricorrente innanzi all'Ispettorato del Lavoro di
Salerno, imputabile alla parte datoriale”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la società convenuta e deduceva la nullità del ricorso in quanto generico e l'inapplicabilità del CCNL non avendo mai sottoscritto alcuna contrattazione collettiva. Evidenziava che la ricorrente non aveva mai svolto ulteriori mansioni oltre a quelle contrattualmente previste, né alcun lavoro straordinario. Riferiva altresì che la ricorrente aveva sempre percepito regolari emolumenti indicati nelle buste paga -affermando l'erroneità dei conteggi allegati-, usufruito di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità. Spiegava altresì domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di €120.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con compensazione di eventuali crediti vantati dalla stessa, riferendo che le somme indicate riguardavano ammanchi di cassa verificatisi durante il lavoro e per i quali era sia stata formulata contestazione di infrazioni disciplinare a seguito della quale la aveva presentato le proprie dimissioni, e sia Pt_1
presentata denuncia/querela sfociata nel procedimento penale numero
1354/20/21. Concludeva per il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale con vittoria di spese.
Autorizzato il ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti dell' , si CP_2
costituiva il detto Ente, chiedendo in caso di accoglimento del ricorso, la condanna della società al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi nei limiti della prescrizione.
Esperito negativamente un tentativo di conciliazione, terminata l'istruttoria ed autorizzato il deposito di note difensive, il giudice, sulle conclusioni dei procuratori di parte costituiti contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16.04.2025, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive sull'assunto di aver osservato un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello formalizzato e remunerato in busta paga – pari a 24 h ore settimanali - e per la mancata corresponsione dei ratei di 13^ mensilità, parte dei ratei di 14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie e Tfr.
La società di contro ha eccepito la nullità del ricorso, la non spettanza di quanto richiesto per aver la ricorrente sempre ricevuto quanto dovuto, contestando che l'impegno lavorativo alla medesima richiesto fosse superiore a quello riportato nei prospetti paga o comunque formalizzato tra le parti.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
A ben vedere, dal combinato disposto dell'art. 115 c.p.c. con quello degli artt.
414 e 416 c.p.c. si desume chiaramente che l'onere di allegazione reca con sè
(sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate. Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia.
Pertanto, l'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione. Nel rito del lavoro, inoltre, data la natura degli interessi in gioco, la suddetta rigidità è particolarmente sensibile e si traduce, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 1977, nell'onere delle parti di esternare sin dall'inizio del processo tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze (cfr. Cass. SU 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 24 ottobre
2007, n. 22305). Il principio dispositivo dunque viene contemperato con le esigenze della ricerca della verità materiale e - al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura
- al giudice sono riconosciuti dei poteri officiosi ex art. 421 e 437 cod. proc. civ., da intendere alla luce dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e dell'art. 6 della CEDU (cfr. Cass. 1 agosto 2013, n. 18410; Cass, 15527/2014).
Giova poi chiarire che, per costante orientamento giurisprudenziale, la valutazione nel rito del lavoro della nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto - da condurre sulla base dei principi di cui agli artt. 1362 c.c., e segg., seppure con gli adattamenti imposti dalla natura dell'atto da interpretare che portano ad escludere l'applicazione del principio della conservazione in ragione della cogente prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, - sia impossibile l'individuazione della domanda del ricorrente e delle ragioni poste a base di essa con conseguente impossibilità da parte del resistente di apprestare una compiuta difesa e per il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr.
Cass. 13825/2008; Sez. L - , Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018 : nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione;
Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14379).
Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa , ad avviso della
Suprema Corte, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, ed abbia altresì specificatole mansioni espletate, la i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici , ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese (Cass.
9977/2002; 18930/2004).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, questo giudicante ritiene che dalla disamina del ricorso si comprende chiaramente quale sia l'oggetto della domanda e i fatti costituitivi della medesima, in quanto, per come sopra evidenziato, la ricorrente ha indicato il periodo lavorativo, le mansioni svolte, non contestando l'inquadramento contrattuale, né rivendicando l'applicazione di un contratto di lavoro diverso da quello applicato dal datore di lavoro, ma unicamente facendo discendere le invocate differenze retributive da un asserito orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello remunerato in busta paga e dalla mancata corresponsione dei ratei di 13^ mensilità anni 2018 e 2019 , parte della 14^ mensilità e Tfr. Ciò premesso, agli atti abbiamo il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 14.02.2018 al 31.05.2018, con inquadramento della ricorrente al livello IV del CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi con mansioni di cassiera, per n. 24 ore lavorative settimanali (part time al 60%), contratto prorogato alle stesse condizioni fino al 31.08.2018 e poi trasformato, sempre mantenendo le medesime condizioni, in contratto a tempo indeterminato;
le comunicazioni
; il modulo di recesso del rapporto di lavoro per dimissioni della Pt_2
lavoratrice in data 9.10.2019; le buste paga sino a luglio 2019.
Ciò premesso, in punto di diritto, giova rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3).
Quanto poi alla prova dello svolgimento di lavoro straordinario, la stessa spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore . Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c. solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni. L'affermazione poi della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale ma deve basarsi sul carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, occorrendo misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro (cfr. Cass.
11536/2006). Incombe comunque sul lavoratore che reclama il compenso per le ore di lavoro straordinario dimostrare di averlo effettivamente prestato oltre il normale orario di lavoro e che, in difetto di tale prova sulla sussistenza del diritto, non si può procedere a una liquidazione equitativa del compenso. (cfr.
Cass. 28 settembre 1988 n. 5269; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668; Cass. 22 dicembre 1999 n. 14460; Cass. 1389/2003).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, ad avviso dello scrivente, la prova dello svolgimento da parte della ricorrente di un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattualizzato e risultante dalle buste paga non è stara raggiunta.
Occorre premettere che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7623 del
18/04/2016).
Inoltre, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr Cass. n. 8358 del
2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015 ).
Giova ancora rammentare che l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo, salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste (cfr Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 167 del
05/01/2018).
Infine, essendo uno dei testi il marito della ricorrente, giova all'uopo ricordare che, “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito -la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata- ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse” (cfr. Cass.
17630/2010; Cass. 98/2019; Cass. 6001/2023).
E' indubbio che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti e che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto dì ulteriori elementi dai quali il giudice desuma la perdita di credibilità. Ebbene, in sede di complessiva valutazione del materiale istruttorio, ad avviso dello scrivente, non risultano attendibili le dichiarazioni rese dai testi attorei per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al teste , marito della ricorrente, siffatta valutazione di Testimone_1
inattendibilità non è conseguenza ovviamente del solo legame di parentela tra il teste e l'attore.
Ed invero, la dichiarazione del teste risulta essere, salvo nella parte di esposizione degli orari di lavoro osservati da lui e dalla ricorrente, generica e nemmeno conforme con quanto riferito dall'altro teste attoreo, fermo restando che il teste ha potuto direttamente riferire sui fatti di causa solo per i tre mesi in cui ha lavorato per la convenuta (nelle buste paga depositate da parte attrice risulta per errore anche quella di marzo 2018 del teste e dalla stessa la data di assunzione è il 22.01.2019).
Il teste invero dichiara di essersi recato presso il supermercato anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta ad aprile 2019, per poi riferire di non sapere dove fosse ubicato il nuovo punto vendita, nonostante sia incontestato che l'ampliamento del punto vendita risalga al mese di luglio 2019, dunque, dopo pochi mesi alla cessazione del suo rapporto. Pertanto, ciò conduce a ritenere che il teste non si sia più recato presso la convenuta già dal mese di luglio 2019. Non avendo dunque circoscritto temporalmente la circostanza della frequenza del punto vendita, può affermarsi che, per quanto riferito dopo il mese di aprile 2019, siamo di fronte ad un testimone de relato actoris" – con conseguenza irrilevanza di quanto assunto - non potendo che aver deposto su fatti e circostanze di cui è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio. Il teste dichiara inoltre che la moglie avrebbe Tes_1
lavorato tutte le domeniche di dicembre sempre dalle 8:00 alle 18:30 mentre la ricorrente ha assunto di avervi lavorato sino alle 13:30. Parla di un orario di lavoro sino alle 18:30, mentre per la ricorrente la giornata lavorativa terminava alle 19.
Inoltre, come anticipato, la dichiarazione del teste non trova conferma nemmeno in quella resa dal teste salvo per l'aspetto dell'orario di Tes_2
lavoro che , anche in tal caso, non corrisponde a quello indicato dalla Pt_1
come data di cessazione della giornata lavorativa, come sopra precisato. Il teste dichiara che la ricorrente lavorava alla cassa, alternandosi con Tes_1
altre due signore, precisando che le casse erano cinque, ma solo due o tre erano funzionanti. Il teste invece riferisce che prima della Tes_2
ristrutturazione, dunque, al tempo in cui lavorava presso il supermercato, Tes_1
le casse erano tre e lavorava lei, la ricorrente e, in caso di necessità,
[...]
o Pertanto, non si comprende chi fosse la terza Per_1 Controparte_4
signora. Per il teste , la moglie lavorava tutte le domeniche del mese di Tes_1
dicembre, mentre per la olo due domeniche al mese. Tes_2
I testi, dunque, pur descrivendo un diverso ambiente lavorativo anche con riferimento alle persone con cui la ricorrente lavorava alla cassa, tuttavia concordano nella narrazione solo nella parte relativa allo svolgimento di un orario full time e dello straordinario.
E su tale aspetto non può non evidenziarsi che il teste a instaurato Tes_2
una causa contro la convenuta per le medesime causali del presente giudizio, invocando soprattutto differenze retributive per l'assunto lavoro full time e oltre l'orario ordinario, non riconosciuto giudizialmente come da sentenza in atti di questo Tribunale. E' dunque evidente l'interesse della stessa ad una positiva definizione della controversia. Inoltre, il medesimo teste, insieme alla ricorrente, è destinataria di una denuncia da parte della società convenuta ex datrice di lavoro per appropriazione indebita da parte della convenuta, di cui allo stato – per come risulta dagli atti di causa - è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio.
Tutti gli elementi sopra evidenziati, ad avviso dello scrivente, sono idonei ad inficiare l'attendibilità dei testimoni, atteso, tra l'altro, che le dichiarazioni rese dagli stessi non risultano supportate da nessun ulteriore elemento di prova.
Quanto al teste di parte convenuta, la stessa ha riferito di Testimone_3 aver lavorato dal 2017 al 2021 per “ , osservando dei turni, Controparte_1
o la mattina dalle 8:00 alle 15:00 o il pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00 dal lunedì al sabato, come la ricorrente. Ha poi precisato che in quest'articolazione oraria era compresa l'ora di pausa per poi ulteriormente precisare che lavorava con la pausa sette ore al giorno. Ebbene , fermo restando che nemmeno tale ricostruzione fattuale confermerebbe la prospettazione attorea, risultando l'intera dichiarazione in totale non conformità con le asserzioni attoree, occorre evidenziare le contraddizioni del teste nella resa dichiarazione in quanto lo stesso riferisce di un turno di mattina di 7 ore per poi ricordarsi che tale orario comprendeva la pausa pranzo e poi di nuovo dire che nel turno di mattina lavorava sette ore al giorno con la pausa, fermo restando che il turno pomeridiano era di solo 4 ore. Tali dubbi e contraddizioni della narrazione dell'espletata attività lavorativa conducono lo scrivente a dubitare della capacità del teste di ben ricordare i fatti di causa e, dunque, della sua attendibilità.
Orbene, posto che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio differenze retributive sull'assunto dell'espletamento dell'attività lavorativa con modalità differenti da quelle formalizzate in atti, l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., di quanto asserito, sicché, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 28 settembre 2006, n. 21028), nel caso di specie non può non rilevarsi che la sussistenza di un rapporto in regime di full – time con superamento delle 40 ore settimanali secondo i precisi ed univoci criteri sopra richiamati non è emersa nel corso del giudizio.
Parimenti va disattesa la domanda tesa al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie in assenza di qualsivoglia allegazione, essendosi la ricorrente semplicemente limitata a chiedere la somma di euro 100,00.
Di contro, non risulta agli atti di causa la prova del pagamento da parte della convenuta dei ratei di 13^ mensilità relativi agli anni 2018 e 2019, non comparendo tale voce nei cedolini paga in atti – il cui importo la ricorrente ha dichiarato aver percepito - , mentre quanto ai ratei di 14^ mensilità, contrariamente all'assunto attoreo secondo cui avrebbe ricevuto solo euro
798,83, dalle buste paga risulta il pagamento della somma di euro 647,51 nell'anno 2018 (euro 404,69 con la busta paga di giugno 2018 e successivamente erogazioni mensile di euro 80,94) ed euro 323,74 nell'anno
2019 sino a luglio 2019, non essendovi altra documentazione, per un totale di euro 971,25.
Sul piano contrattuale, l'art. 220 (rubricato “Tredicesima mensilità”) del CCNL di categoria, prevede che “In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art.208 (esclusigli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13amensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato
[…]”.
Il successivo art. 221 (“Quattordicesima Mensilità”) prevede poi che “Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14amensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato”.
L'art. 204 (“ Computo anzianità frazione annua”) stabilisce che “Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni”.
Pertanto, in relazione al quantum, tenuto conto della retribuzione minima dell'applicato CCNL di settore, alla ricorrente spetta la somma di euro 1.537,81
a titolo di ratei di 13^ mensilità anni 2018 e 2019, ed euro 121,41 a titolo di ultimi due ratei 14^ mensilità anno 2019.
Né vi è prova del pagamento del Tfr con conseguente diritto alla somma di euro
1.598,61, tenuto conto delle retribuzioni complessivamente percepite e di quelle accertate in tale sede.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, spetta alla ricorrente la somma lorda di euro 3.257,83 oltre accessori di legge.
Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore dell' CP_2 dei contributi previdenziali ed assicurativi sull'accertata retribuzione dovuta di euro 1.659,22 complessivi a titolo di ratei 13^ mensilità anni 2018 e 2019 e ratei
14^ mensilità anno 2019.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, vi è stata una rinuncia alla stessa nelle note difensive e nelle successive note sostitutive dell'udienza. Trattasi, dunque, di una rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che, a differenza della rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate e non richiede un mandato "ad hoc", essendo a tal fine sufficiente quello "ad litem", (cfr Sez. 3 - , Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024;
Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4837; Cass. Sez. 2, n. 28146,
17/12/2013).
Ciò esime il giudicante dalla disamina della domanda.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese processuali tra la ricorrente e la convenuta seguono la soccombenza parziale e sono liquidate sulla base del criterio del decisum, come da dispositivo.
Ed invero, il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda. Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione (cfr Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
CP_ Le spese processuali nei confronti dell' sono compensate stante l'esito complessivo del giudizio.
PQM
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società al pagamento, in favore della ricorrente, della Controparte_1
somma di euro 3.257,83 (di cui euro 1.598,61 a titolo di Tfr) oltre accessori di legge per le causali di cui in motivazione;
- Condanna la società al pagamento in favore Controparte_1 dell' dei contributi previdenziali ed assicurativi sull'accertata CP_2
retribuzione dovuta di euro 1.659,22 complessivi a titolo di ratei 13^ mensilità anni 2018 e 2019 e ratei 14^ mensilità anno 2019;
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
- Condanna la società al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 1.314,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- Compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_2
Salerno, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino