Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice all'esito dell'udienza di discussione del 12 settembre 2024, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 73 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI TEODORO FRANCO giusta procura Parte_1
in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MENNA SERGIO giusta procura Controparte_1
in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 6/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
10/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 1 c. 58 l. 92/2012 la impugnava la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata che aveva respinto l'opposizione presentata dalla società all'ordinanza del medesimo
Il Sig. si costitutiva nel presente giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi CP_1
di reclamo e chiedendo la conferma della sentenza che aveva ritenuto illegittimo il suo licenziamento.
All'udienza dell'11.07.2024 i procuratori delle parti dichiaravano concordemente di avere trovato un accordo idoneo a definire l'intero contenzioso esistente tra le parti e si riservavano di formalizzare successivamente l'accordo in sede sindacale;
il Collegio, dato atto, rinviava la causa all'udienza odierna, disponendo, ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., la trattazione della causa in modalità cartolare. In data 10.09.2024 il difensore del depositava – in CP_1
allegato alle note ex art. 127 ter C.P.C. – il verbale di accordo in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 24.07.2024 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Avendo le parti conciliato in sede sindacale la controversia ed avendo in quella sede regolato anche il regime delle spese processuali, in riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite.
Il Presidente
Fabrizio Riga
La consigliera est.
Emanuela vitello