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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2349/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013903391000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 347/2026 depositato il 01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2349-2025 Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 09420249013903391/000, notificata in data 03.02.2025, emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione con la quale si intimava il pagamento delle somme richieste a titolo di omesso versamento della “Tassa
Automobilistica ex. art. 17 L 449/97” di cui alla Cartella di pagamento n. 09420110027027962000 per mancato pagamento della tassa automobilistica, anno di imposta 2005, per € 218,68 al netto di interessi e sanzioni.
Sviluppava motivi articolati e così concludeva:
· in via preliminare, disporre la sospensione della intimazione di pagamento n. 09420249013903391/000 qualora non fosse sospeso con il provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione;
· in via principale, accertare e dichiarare, per omessa regolare notifica, la nullità/illegittimità della cartella di pagamento sopra richiamata nella intimazione di pagamento impugnata, e per l'effetto, l'insussistenza del diritto di Agenzia delle Entrate - riscossione di procedere in danno dell'odierna parte attrice;
-in denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della cartella di pagamento n.
09420110027027962000 ove, la convenuta Agenzia delle Entrate-
5Riscossione non provi, con deposito in giudizio, l'avvenuta notifica con gli originali delle relate;
· -in denegata ulteriore subordine e in accoglimento del presente ricorso in opposizione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere dagli odierni enti resistenti e, per l'effetto, annullare, revocare e/o dichiarare prive di qualsivoglia efficacia giuridica, la cartella di pagamento n. 09420110027027962000.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite da distrarsi, come da atto introduttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e chiedendo alla Corte di Giustizia
Tributaria, nel merito voler dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi di cui in narrativa e voler accertare e dichiarare la legittimità degli atti impugnati e per l'effetto rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della resistente.
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
Non si costituiva la Regione Calabria.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto deve dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Costituendosi in giudizio l'Agente per la Riscossione comprovava la notifica di una serie di intimazioni di pagamento, tra le quali la intimazione con finale n. -4875000 notificata in data 13.01.2023, tramite Posta
Raccomandata, relativa anche alle somme portate dalla cartella 09420110027027962000.
A fronte di tale prova si deve dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non essendo decorsi
I tre anni dall'ultimo atto interruttivo.
Su tale premessa si deve quindi rilevare come parte ricorrente non abbia impugnato tale atto di intimazione, così come le precedenti intimazioni di pagamento, restando dunque preclusa in questa sede ogni questione di merito in ordine alla debenza.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo. Nulla per spese nei confronti della Regione Calabria non costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte convenuta costituita delle spese di giudizio che liquida in euro 143,00, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2349/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013903391000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 347/2026 depositato il 01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2349-2025 Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 09420249013903391/000, notificata in data 03.02.2025, emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione con la quale si intimava il pagamento delle somme richieste a titolo di omesso versamento della “Tassa
Automobilistica ex. art. 17 L 449/97” di cui alla Cartella di pagamento n. 09420110027027962000 per mancato pagamento della tassa automobilistica, anno di imposta 2005, per € 218,68 al netto di interessi e sanzioni.
Sviluppava motivi articolati e così concludeva:
· in via preliminare, disporre la sospensione della intimazione di pagamento n. 09420249013903391/000 qualora non fosse sospeso con il provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione;
· in via principale, accertare e dichiarare, per omessa regolare notifica, la nullità/illegittimità della cartella di pagamento sopra richiamata nella intimazione di pagamento impugnata, e per l'effetto, l'insussistenza del diritto di Agenzia delle Entrate - riscossione di procedere in danno dell'odierna parte attrice;
-in denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della cartella di pagamento n.
09420110027027962000 ove, la convenuta Agenzia delle Entrate-
5Riscossione non provi, con deposito in giudizio, l'avvenuta notifica con gli originali delle relate;
· -in denegata ulteriore subordine e in accoglimento del presente ricorso in opposizione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere dagli odierni enti resistenti e, per l'effetto, annullare, revocare e/o dichiarare prive di qualsivoglia efficacia giuridica, la cartella di pagamento n. 09420110027027962000.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite da distrarsi, come da atto introduttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e chiedendo alla Corte di Giustizia
Tributaria, nel merito voler dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi di cui in narrativa e voler accertare e dichiarare la legittimità degli atti impugnati e per l'effetto rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della resistente.
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
Non si costituiva la Regione Calabria.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto deve dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Costituendosi in giudizio l'Agente per la Riscossione comprovava la notifica di una serie di intimazioni di pagamento, tra le quali la intimazione con finale n. -4875000 notificata in data 13.01.2023, tramite Posta
Raccomandata, relativa anche alle somme portate dalla cartella 09420110027027962000.
A fronte di tale prova si deve dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non essendo decorsi
I tre anni dall'ultimo atto interruttivo.
Su tale premessa si deve quindi rilevare come parte ricorrente non abbia impugnato tale atto di intimazione, così come le precedenti intimazioni di pagamento, restando dunque preclusa in questa sede ogni questione di merito in ordine alla debenza.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo. Nulla per spese nei confronti della Regione Calabria non costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte convenuta costituita delle spese di giudizio che liquida in euro 143,00, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge.